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Sentenza 25 dicembre 2025
Sentenza 25 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/12/2025, n. 18070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18070 |
| Data del deposito : | 25 dicembre 2025 |
Testo completo
1
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Roma, in persona del giudice dott.ssa DR OS,
atteso che l'udienza del 12 dicembre 2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, si è tenuta nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c.
atteso che entrambe le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni e chiesto la decisione della lite,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. 4676 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto “appello”, e pendente tra
in persona dell'amministratore pro tempore, elettivamente Parte_1
domiciliato in Roma, Via della Scrofa n. 57, presso e nello studio degli Avv.ti Paola
ID EL e IU AC, che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, per procura in calce all'atto introduttivo della lite appellante
e
ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Rossi, per procura generale alle liti a rogito notar. Marco Forcella,
rep. 22013 del 04/08/2022, allegata in atti, e con costui elettivamente domiciliato in
Roma via del Tempio di Giove n. 21, presso gli uffici dell'avvocatura dell'ente appellato
Motivi della Decisione
1. fatti controversi.
1.1 La società appellante in epigrafe, evocando Roma Capitale innanzi al Giudice
di Pace di Roma, ha impugnato l'avviso di liquidazione n. 11/2020 prot.
1 2
QB20200636573, notificato in data 24 dicembre 2020, con cui Roma Capitale le aveva intimato il pagamento della somma di € 3.967.34, a titolo di canone di occupazione di suolo pubblico relativo all'anno 2015, asseritamente dovuto per l'occupazione del sottosuolo mediante cavi e condutture per l'erogazione dell'energia elettrica.
A motivo della domanda la società appellante ha sostenuto che: (a) non essendo proprietaria, né a diverso titolo gestore della rete di distribuzione, e limitandosi a svolgere attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio dell'energia elettrica dispacciata agli utenti da società terze, non fosse tenuta al pagamento del canone;
(b) il canone erroneamente preteso da Roma Capitale fosse in realtà dovuto dalla società titolare della concessione delle reti distributive dell'energia elettrica, unica da considerare effettivamente occupante il sottosuolo;
(c) che, nella fattispecie, la in CP_1
quanto concessionaria, dalla Città Metropolitana del servizio di Controparte_2
distribuzione dell'energia elettrica e in tal veste titolare dei cavi, condutture e impianti permanentemente collocati nel sottosuolo, fosse l'unico soggetto tenuto al pagamento del canone.
1.2 Attivato il contraddittorio, la parte convenuta si è costituita in giudizio contestando le ragioni dell'opposizione. Il Giudice di Pace, con sentenza n.
21654/2022, emessa in data 17 novembre 2022, ha respinto l'opposizione,
compensando le spese del grado.
1.3 Con atto di appello ritualmente notificato a Roma Capitale, l'odierna parte attrice ha censurato la sentenza di prime cure assumendo che fosse fondata sull'erronea interpretazione dell'art. 63, comma 2, lettera f), del D.lgs. 446/1997 ai fini dell'individuazione del soggetto passivo del canone e riproponendo, nel merito, tutte le difese, eccezioni ed argomentazioni già spese in primo grado.
A sostegno delle proprie ragioni, la ha richiamato la circolare Parte_1
1/DF del 2009 del Ministero dell'Economia, il D.L. 73/2007, convertito dalla legge 3
agosto 2007 n.125, nonché il D.L. 146/2021, art. 5, comma 14-quinquies, lett. a) e b) –
recante norma di interpretazione autentica dell'art. 1 co. da 816 a 847 della L. 160/2019
(legge istitutiva del Canone Unico), ove fatta distinzione - valida per la filiera di produzione, distribuzione, dispacciamento e vendita dell'energia elettrica - fra
2 3
soggetti titolari delle infrastrutture e soggetti titolari del contratto di vendita, ed ove stabilito che soltanto i primi siano tenuti a versare gli importi dovuti a titolo di Cosap.
1.4 Roma Capitale, nel costituirsi in giudizio, ha invece sostenuto che il presupposto applicativo per l'addebito del canone fosse costituito dal fatto materiale dell'occupazione del suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblici e non già dall'atto di concessione amministrativa in forza del quale l'occupazione stessa è stata compiuta.
Ancora, la parte convenuta ha precisato che, indipendentemente dalla proprietà
delle reti, il canone di occupazione di suolo pubblico dovesse essere corrisposto della società che, anche in via mediata, utilizzerebbe dette reti, anche in via mediata.
1.5 In occasione dell'udienza del 28 giugno 2023, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, la parte appellante ha depositato in atti una serie di provvedimenti ricevuti da parte di Roma Capitale con i quali l'Amministrazione comunale annullava in autotutela gli avvisi liquidazione Cosap relativi alle annualità 2017 e 2018 alla luce della Circolare n.1/DF del 2009 del MEF e giurisprudenza conforme.
All'udienza del 12 dicembre 2025 le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note depositate ex art.127-ter c.p.c.; all'esito, il tribunale ha emesso la presente sentenza.
2. merito della lite.
La domanda proposta dalla parte appellante è fondata e va accolta per quanto di seguito considerato.
2.1 L'appello è motivato sulla violazione e non corretta applicazione dell'art. 63 del d.lgs. 446 del 1997 e del regolamento applicativo del Canone “COSAP” adottato dal
Comune di Roma, nonché sulla carenza della titolarità passiva del rapporto giuridico obbligatorio, in capo alla parte appellante.
Il pagamento delle somme a titolo di Cosap, per l'anno 2015, risulta intimato ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. 446/1997, comma 1 e comma 2 lett. f), come successivamente confluito nel Canone Unico Patrimoniale di cui all'art. 1, comma 831
della l. 160/2019 per l'occupazione del suolo pubblico.
L'art. 63, al comma 1, d.lgs. 446/1997 dispone che il Comune può “prevedere che
l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e
3 4
sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree
destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della
concessione”. Il comma 2, alla lett. f) prevede specificamente che “per le occupazioni
permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da
aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi
medesimi” il canone deve essere calcolato sulla base delle tariffe (agevolate) ivi indicate.
In proposito, giova anzitutto richiamare il pronunciamento della Suprema Corte di cassazione, a Sezioni Unite, che enuncia - in materia Tosap - un principio valido anche per l'occupazione di diritto o di fatto sottesa all'obbligazione di pagamento del Canone
(extratributario) OSP, secondo cui:
«la legittimazione passiva del rapporto tributario, in presenza di un atto di concessione
o di autorizzazione rilasciato dall'ente locale, spetta, ex art. 39 del d.lgs. n. 507 del
1993, esclusivamente al soggetto titolare di tale atto, e solo in mancanza di questo,
all'occupante di fatto, rimanendo irrilevante, ai fini passivi di imposta, l'utilizzazione del
suolo pubblico consentita a soggetti terzi in virtù di atto di natura privatistica» (Cass. Sez.
U., 07/05/2020, n. 8628).
La pronuncia resta nel solco del precedente di Cass. Sez. 5, 30/03/2012, n. 5130,
ove statuito: «il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP), realizzata con
cavi, condutture, impianti, o con qualsiasi altro manufatto da aziende erogatrici di servizi
pubblici, è commisurato al numero complessivo delle utenze dei consumatori finali, anche se
non sussista un rapporto giuridico diretto tra questi e l'azienda erogatrice, poiché l'art. 63 del
d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che ha istituito il canone ed indicato i criteri per la sua
applicazione, fa riferimento "al numero complessivo delle relative utenze", senza compiere
alcuna menzione al rapporto giuridico che abilita l'utente a ricevere il servizio»; giova evidenziare che, con tale pronuncia, la S.C. ha affermato che il canone dovuto dal
proprietario della rete del gas fosse commisurato alle utenze servite, sebbene i singoli contratti di fornitura fossero stipulati da altro soggetto, attesa la separazione tra
l'attività di distribuzione e quella di vendita del gas disposta dall'art. 21 del d.lgs.
4 5
23 maggio 2000, n. 164; il medesimo regime di separazione risulta realizzato, nel settore dell'energia elettrica, dal d.l. n. 73/2007 (recante Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia), convertito con modificazioni, in legge 3 agosto 2007 n. 125, il cui articolo
1 così recita (per quanto di interesse):
«
1. A decorrere dal 1° luglio 2007 l'attività di distribuzione di energia elettrica per le imprese le cui reti alimentano almeno 100.000 clienti finali è svolta in regime di separazione
societaria rispetto all'attività di vendita».
Nello stesso senso è la circolare n.1/Dipartimento delle Finanze del 2009 del
Ministero dell'economia e delle finanze, sulla applicazione uniforme della tassa Tosap
e del canone Cosap, nella quale risulta enunciato expressis verbis che:
«il carattere mediato e strumentale dell'utilizzo non interessa i settori, come
quello dell'elettricità, in cui c'è separazione tra esercente la distribuzione e quello
esercente la vendita. Il riferimento all'aspetto mediato dell'utilizzo delle infrastrutture è
assente nella disciplina della COSAP in quanto è stato introdotto solo nel 2019, con
riferimento alla disciplina del Canone Unico Patrimoniale. La precisazione esclude quindi,
che il corrispettivo possa esser richiesto al mero venditore dell'energia, dovendo esser
posto a carico del soggetto incaricato della distribuzione”; prosegue la circolare precisando che: “in tali ipotesi, il pagamento delle entrate in discorso deve essere effettuato
dalla società titolare della rete di distribuzione, tenendo conto del numero delle utenze
attivate dalle società che svolgono l'attività di vendita».
Ulteriore conferma della bontà delle tesi dell'appellante è offerta dal D.L. 146/2021,
convertito in L. n. 215/2021, ove, in sede di interpretazione autentica dell'art. 1,
comma 831, della L. 160/2019, risulta previsto quanto segue:
«il comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso
che: a) per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista
una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti
titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito
alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun
utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è
5 6
dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle
infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita;
b) per occupazioni
permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a
rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla
fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di
gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro».
Nel caso di specie è pacifico e non controverso (art. 115 c.p.c.) che l'odierna appellante non sia né concessionaria di Roma Capitale né svolga attività di
distribuzione dell'energia elettrica mediante l'infrastruttura presente nel sottosuolo,
essendo quest'ultima in titolarità e concessione (oltreché in gestione effettiva) ad una società terza.
Donde l'impossibilità di imputarle, ex latere debitoris, l'obbligo di pagamento del
COSAP, che lo stesso Ente locale ammette di avere riscosso dalla società titolare della rete di distribuzione , in base al numero di utenze fornite;
laddove - è il CP_1
caso di aggiungere - trattandosi di acclarare il credito vantato da Roma Capitale,
spettava a quest'ultima di dimostrare il fatto costitutivo della propria pretesa, ossia che, nel numero di utenze raggiunte dalla rete distributiva di non fossero CP_1
considerate quelle intestate a clienti della odierna attrice.
In questa sede, pertanto, non si ha motivo di discostarsi dai precedenti del tribunale e dalle indicazioni della Corte di legittimità secondo cui, nelle occupazioni realizzate attraverso le infrastrutture dei servizi a rete, laddove vi sia una scissione tra il soggetto distributore del servizio e quello venditore del medesimo, «la società
incaricata della vendita dei servizi stessi non realizza [..] alcuna occupazione di suolo o
sottosuolo pubblico e dunque non è soggetto passivo Cosap» (cfr. Tribunale di Roma
sent. n.13523 del 12 agosto 2024, n.r.g. 4332/2023).
Le conclusioni qui esposte risultano, ad abundantiam, anche corroborate dai provvedimenti di annullamento depositati in atti dalla parte appellante, con cui
Roma Capitale ha annullato in autotutela gli avvisi di pagamento per il canone Cosap
inizialmente preteso, per le annualità 2017/2018, dalle società diverse da quelle di
6 7
distribuzione dell'energia elettrica, prendendo atto del fatto che «le società titolari dei
contratti di venditi alla clientela finale non sono tenuti al pagamento del canone».
2.2 Conclusivamente, sulla scorta del quadro normativo e giurisprudenziale di cui sopra, è possibile affermare che l'obbligo di corresponsione del canone Cosap non sia addebitabile alla poiché la stessa, risultando essere mera società Parte_1
di vendita, non rientra nei parametri di soggettività individuati dalla norma richiamata, non essendo né titolare di concessioni per la distribuzione di energia elettrica nel territorio del Comune di Roma, né titolare delle reti, impianti e condutture permanentemente collocate nel sottosuolo ed utilizzate per la distribuzione e/o il dispacciamento di energia elettrica.
2.3 Tutto ciò considerato, l'appello va accolto, come in dispositivo;
le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del DM 55/2014.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando nella causa civile di grado d'appello, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa,
così provvede:
- accoglie l'appello proposto dalla e in totale riforma della Parte_1
sentenza del Giudice di Pace di Roma n.21654/2022, emessa in data 17 novembre 2022:
• In accoglimento della domanda formulata in citazione, dichiara che la
[...]
non è tenuta al pagamento del canone di occupazione Cosap preteso Parte_1
da Roma Capitale per l'anno 2015 e, per l'effetto, revoca e annulla l'avviso di liquidazione n.11/2020 prot. QB-2020-0636573 relativo all'anno 2015;
• condanna Roma Capitale alla rifusione, in favore della appellante, delle spese processuali del doppio grado, che liquida in € 1.500,00 per compensi tariffari quanto al primo grado ed in € 174,00 per esborsi ed € 2.552,00 per compensi tariffari quanto al presente grado, in ogni caso oltre spese generali al 15%, nonché iva e cpa, come per legge.
Roma, 25 dicembre 2025 il Giudice
DR OS
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Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Roma, in persona del giudice dott.ssa DR OS,
atteso che l'udienza del 12 dicembre 2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, si è tenuta nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c.
atteso che entrambe le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni e chiesto la decisione della lite,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. 4676 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto “appello”, e pendente tra
in persona dell'amministratore pro tempore, elettivamente Parte_1
domiciliato in Roma, Via della Scrofa n. 57, presso e nello studio degli Avv.ti Paola
ID EL e IU AC, che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, per procura in calce all'atto introduttivo della lite appellante
e
ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Rossi, per procura generale alle liti a rogito notar. Marco Forcella,
rep. 22013 del 04/08/2022, allegata in atti, e con costui elettivamente domiciliato in
Roma via del Tempio di Giove n. 21, presso gli uffici dell'avvocatura dell'ente appellato
Motivi della Decisione
1. fatti controversi.
1.1 La società appellante in epigrafe, evocando Roma Capitale innanzi al Giudice
di Pace di Roma, ha impugnato l'avviso di liquidazione n. 11/2020 prot.
1 2
QB20200636573, notificato in data 24 dicembre 2020, con cui Roma Capitale le aveva intimato il pagamento della somma di € 3.967.34, a titolo di canone di occupazione di suolo pubblico relativo all'anno 2015, asseritamente dovuto per l'occupazione del sottosuolo mediante cavi e condutture per l'erogazione dell'energia elettrica.
A motivo della domanda la società appellante ha sostenuto che: (a) non essendo proprietaria, né a diverso titolo gestore della rete di distribuzione, e limitandosi a svolgere attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio dell'energia elettrica dispacciata agli utenti da società terze, non fosse tenuta al pagamento del canone;
(b) il canone erroneamente preteso da Roma Capitale fosse in realtà dovuto dalla società titolare della concessione delle reti distributive dell'energia elettrica, unica da considerare effettivamente occupante il sottosuolo;
(c) che, nella fattispecie, la in CP_1
quanto concessionaria, dalla Città Metropolitana del servizio di Controparte_2
distribuzione dell'energia elettrica e in tal veste titolare dei cavi, condutture e impianti permanentemente collocati nel sottosuolo, fosse l'unico soggetto tenuto al pagamento del canone.
1.2 Attivato il contraddittorio, la parte convenuta si è costituita in giudizio contestando le ragioni dell'opposizione. Il Giudice di Pace, con sentenza n.
21654/2022, emessa in data 17 novembre 2022, ha respinto l'opposizione,
compensando le spese del grado.
1.3 Con atto di appello ritualmente notificato a Roma Capitale, l'odierna parte attrice ha censurato la sentenza di prime cure assumendo che fosse fondata sull'erronea interpretazione dell'art. 63, comma 2, lettera f), del D.lgs. 446/1997 ai fini dell'individuazione del soggetto passivo del canone e riproponendo, nel merito, tutte le difese, eccezioni ed argomentazioni già spese in primo grado.
A sostegno delle proprie ragioni, la ha richiamato la circolare Parte_1
1/DF del 2009 del Ministero dell'Economia, il D.L. 73/2007, convertito dalla legge 3
agosto 2007 n.125, nonché il D.L. 146/2021, art. 5, comma 14-quinquies, lett. a) e b) –
recante norma di interpretazione autentica dell'art. 1 co. da 816 a 847 della L. 160/2019
(legge istitutiva del Canone Unico), ove fatta distinzione - valida per la filiera di produzione, distribuzione, dispacciamento e vendita dell'energia elettrica - fra
2 3
soggetti titolari delle infrastrutture e soggetti titolari del contratto di vendita, ed ove stabilito che soltanto i primi siano tenuti a versare gli importi dovuti a titolo di Cosap.
1.4 Roma Capitale, nel costituirsi in giudizio, ha invece sostenuto che il presupposto applicativo per l'addebito del canone fosse costituito dal fatto materiale dell'occupazione del suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblici e non già dall'atto di concessione amministrativa in forza del quale l'occupazione stessa è stata compiuta.
Ancora, la parte convenuta ha precisato che, indipendentemente dalla proprietà
delle reti, il canone di occupazione di suolo pubblico dovesse essere corrisposto della società che, anche in via mediata, utilizzerebbe dette reti, anche in via mediata.
1.5 In occasione dell'udienza del 28 giugno 2023, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, la parte appellante ha depositato in atti una serie di provvedimenti ricevuti da parte di Roma Capitale con i quali l'Amministrazione comunale annullava in autotutela gli avvisi liquidazione Cosap relativi alle annualità 2017 e 2018 alla luce della Circolare n.1/DF del 2009 del MEF e giurisprudenza conforme.
All'udienza del 12 dicembre 2025 le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note depositate ex art.127-ter c.p.c.; all'esito, il tribunale ha emesso la presente sentenza.
2. merito della lite.
La domanda proposta dalla parte appellante è fondata e va accolta per quanto di seguito considerato.
2.1 L'appello è motivato sulla violazione e non corretta applicazione dell'art. 63 del d.lgs. 446 del 1997 e del regolamento applicativo del Canone “COSAP” adottato dal
Comune di Roma, nonché sulla carenza della titolarità passiva del rapporto giuridico obbligatorio, in capo alla parte appellante.
Il pagamento delle somme a titolo di Cosap, per l'anno 2015, risulta intimato ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. 446/1997, comma 1 e comma 2 lett. f), come successivamente confluito nel Canone Unico Patrimoniale di cui all'art. 1, comma 831
della l. 160/2019 per l'occupazione del suolo pubblico.
L'art. 63, al comma 1, d.lgs. 446/1997 dispone che il Comune può “prevedere che
l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e
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sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree
destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della
concessione”. Il comma 2, alla lett. f) prevede specificamente che “per le occupazioni
permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da
aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi
medesimi” il canone deve essere calcolato sulla base delle tariffe (agevolate) ivi indicate.
In proposito, giova anzitutto richiamare il pronunciamento della Suprema Corte di cassazione, a Sezioni Unite, che enuncia - in materia Tosap - un principio valido anche per l'occupazione di diritto o di fatto sottesa all'obbligazione di pagamento del Canone
(extratributario) OSP, secondo cui:
«la legittimazione passiva del rapporto tributario, in presenza di un atto di concessione
o di autorizzazione rilasciato dall'ente locale, spetta, ex art. 39 del d.lgs. n. 507 del
1993, esclusivamente al soggetto titolare di tale atto, e solo in mancanza di questo,
all'occupante di fatto, rimanendo irrilevante, ai fini passivi di imposta, l'utilizzazione del
suolo pubblico consentita a soggetti terzi in virtù di atto di natura privatistica» (Cass. Sez.
U., 07/05/2020, n. 8628).
La pronuncia resta nel solco del precedente di Cass. Sez. 5, 30/03/2012, n. 5130,
ove statuito: «il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP), realizzata con
cavi, condutture, impianti, o con qualsiasi altro manufatto da aziende erogatrici di servizi
pubblici, è commisurato al numero complessivo delle utenze dei consumatori finali, anche se
non sussista un rapporto giuridico diretto tra questi e l'azienda erogatrice, poiché l'art. 63 del
d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che ha istituito il canone ed indicato i criteri per la sua
applicazione, fa riferimento "al numero complessivo delle relative utenze", senza compiere
alcuna menzione al rapporto giuridico che abilita l'utente a ricevere il servizio»; giova evidenziare che, con tale pronuncia, la S.C. ha affermato che il canone dovuto dal
proprietario della rete del gas fosse commisurato alle utenze servite, sebbene i singoli contratti di fornitura fossero stipulati da altro soggetto, attesa la separazione tra
l'attività di distribuzione e quella di vendita del gas disposta dall'art. 21 del d.lgs.
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23 maggio 2000, n. 164; il medesimo regime di separazione risulta realizzato, nel settore dell'energia elettrica, dal d.l. n. 73/2007 (recante Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia), convertito con modificazioni, in legge 3 agosto 2007 n. 125, il cui articolo
1 così recita (per quanto di interesse):
«
1. A decorrere dal 1° luglio 2007 l'attività di distribuzione di energia elettrica per le imprese le cui reti alimentano almeno 100.000 clienti finali è svolta in regime di separazione
societaria rispetto all'attività di vendita».
Nello stesso senso è la circolare n.1/Dipartimento delle Finanze del 2009 del
Ministero dell'economia e delle finanze, sulla applicazione uniforme della tassa Tosap
e del canone Cosap, nella quale risulta enunciato expressis verbis che:
«il carattere mediato e strumentale dell'utilizzo non interessa i settori, come
quello dell'elettricità, in cui c'è separazione tra esercente la distribuzione e quello
esercente la vendita. Il riferimento all'aspetto mediato dell'utilizzo delle infrastrutture è
assente nella disciplina della COSAP in quanto è stato introdotto solo nel 2019, con
riferimento alla disciplina del Canone Unico Patrimoniale. La precisazione esclude quindi,
che il corrispettivo possa esser richiesto al mero venditore dell'energia, dovendo esser
posto a carico del soggetto incaricato della distribuzione”; prosegue la circolare precisando che: “in tali ipotesi, il pagamento delle entrate in discorso deve essere effettuato
dalla società titolare della rete di distribuzione, tenendo conto del numero delle utenze
attivate dalle società che svolgono l'attività di vendita».
Ulteriore conferma della bontà delle tesi dell'appellante è offerta dal D.L. 146/2021,
convertito in L. n. 215/2021, ove, in sede di interpretazione autentica dell'art. 1,
comma 831, della L. 160/2019, risulta previsto quanto segue:
«il comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso
che: a) per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista
una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti
titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito
alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun
utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è
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dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle
infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita;
b) per occupazioni
permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a
rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla
fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di
gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro».
Nel caso di specie è pacifico e non controverso (art. 115 c.p.c.) che l'odierna appellante non sia né concessionaria di Roma Capitale né svolga attività di
distribuzione dell'energia elettrica mediante l'infrastruttura presente nel sottosuolo,
essendo quest'ultima in titolarità e concessione (oltreché in gestione effettiva) ad una società terza.
Donde l'impossibilità di imputarle, ex latere debitoris, l'obbligo di pagamento del
COSAP, che lo stesso Ente locale ammette di avere riscosso dalla società titolare della rete di distribuzione , in base al numero di utenze fornite;
laddove - è il CP_1
caso di aggiungere - trattandosi di acclarare il credito vantato da Roma Capitale,
spettava a quest'ultima di dimostrare il fatto costitutivo della propria pretesa, ossia che, nel numero di utenze raggiunte dalla rete distributiva di non fossero CP_1
considerate quelle intestate a clienti della odierna attrice.
In questa sede, pertanto, non si ha motivo di discostarsi dai precedenti del tribunale e dalle indicazioni della Corte di legittimità secondo cui, nelle occupazioni realizzate attraverso le infrastrutture dei servizi a rete, laddove vi sia una scissione tra il soggetto distributore del servizio e quello venditore del medesimo, «la società
incaricata della vendita dei servizi stessi non realizza [..] alcuna occupazione di suolo o
sottosuolo pubblico e dunque non è soggetto passivo Cosap» (cfr. Tribunale di Roma
sent. n.13523 del 12 agosto 2024, n.r.g. 4332/2023).
Le conclusioni qui esposte risultano, ad abundantiam, anche corroborate dai provvedimenti di annullamento depositati in atti dalla parte appellante, con cui
Roma Capitale ha annullato in autotutela gli avvisi di pagamento per il canone Cosap
inizialmente preteso, per le annualità 2017/2018, dalle società diverse da quelle di
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distribuzione dell'energia elettrica, prendendo atto del fatto che «le società titolari dei
contratti di venditi alla clientela finale non sono tenuti al pagamento del canone».
2.2 Conclusivamente, sulla scorta del quadro normativo e giurisprudenziale di cui sopra, è possibile affermare che l'obbligo di corresponsione del canone Cosap non sia addebitabile alla poiché la stessa, risultando essere mera società Parte_1
di vendita, non rientra nei parametri di soggettività individuati dalla norma richiamata, non essendo né titolare di concessioni per la distribuzione di energia elettrica nel territorio del Comune di Roma, né titolare delle reti, impianti e condutture permanentemente collocate nel sottosuolo ed utilizzate per la distribuzione e/o il dispacciamento di energia elettrica.
2.3 Tutto ciò considerato, l'appello va accolto, come in dispositivo;
le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del DM 55/2014.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando nella causa civile di grado d'appello, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa,
così provvede:
- accoglie l'appello proposto dalla e in totale riforma della Parte_1
sentenza del Giudice di Pace di Roma n.21654/2022, emessa in data 17 novembre 2022:
• In accoglimento della domanda formulata in citazione, dichiara che la
[...]
non è tenuta al pagamento del canone di occupazione Cosap preteso Parte_1
da Roma Capitale per l'anno 2015 e, per l'effetto, revoca e annulla l'avviso di liquidazione n.11/2020 prot. QB-2020-0636573 relativo all'anno 2015;
• condanna Roma Capitale alla rifusione, in favore della appellante, delle spese processuali del doppio grado, che liquida in € 1.500,00 per compensi tariffari quanto al primo grado ed in € 174,00 per esborsi ed € 2.552,00 per compensi tariffari quanto al presente grado, in ogni caso oltre spese generali al 15%, nonché iva e cpa, come per legge.
Roma, 25 dicembre 2025 il Giudice
DR OS
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