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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 20/11/2025, n. 1219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1219 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 487/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
PP LI NI - Presidente
EN EN - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 487/2024 degli affari civili contenziosi
TRA
, nata ad [...] il [...] (Avv. Raguccia Teresa Alba) Parte_1
RICORRENTE
E
, nato ad [...] il [...] (Avv. Lattuca Santina) Controparte_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario CONCLUSIONI: cfr. verbale dell'udienza del 12 novembre 2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Rilevato che , con ricorso del 29.02.2024, chiedeva che il Parte_1
Tribunale dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto, in data 20.06.2014, a Realmonte con;
Controparte_1 che quest'ultimo, costituitosi, non si è opposto alla domanda di divorzio;
che, in data 20 ottobre 2025, i coniugi hanno depositato istanza di trasformazione del rito e hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle seguenti condizioni:
1. “dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 20 giugno 2014 i signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in Realmonte ed annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Realmonte (AG) n. 4 parte II serie A e registrato anno 2014;
2. dare atto che il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra Controparte_1 Parte_1
, a titolo di assegno di mantenimento per il piccolo la somma di euro
[...] Per_1
200,00 (duecento,00), da corrispondere ogni venti del mese oltre il 50% delle spese straordinarie come regolamentate dal protocollo intesa del Tribunale di Agrigento;
3. Responsabilità genitoriale.
resta affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, che Persona_2 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, fatta eccezione per le decisioni di ordinaria amministrazione (orari dei pasti, di riposo, luogo di permanenza ecc.) e quelle assolutamente urgenti che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale il figlio si troverà di vota in volta al momento della decisione.
4. Tempi di permanenza.
resterà collocato anagraficamente ed in via previdenziale presso Persona_2
, mentre potrà vederlo e tenerlo con sé, ogni Parte_1 Controparte_1 qualvolta lo vorrà, previo accordo con l'altro genitore e, comunque, almeno secondo il seguente calendario di visita: - tre giorni a settimana (lunedì, mercoledì e venerdì) per due ore consecutive, con facoltà di portare con sé il minore anche fuori dal domicilio materno, salvo eventuali ipotesi di impossibilità lavorativa che dovranno essere comunicati, comunque, con anticipo, in tale ipotesi si potranno concordare altri giorni della settimana con relativa variazione del tempo di permanenza con il padre mediante preavviso entro le 20:00 del giorno precedente, che verranno di volta in volta modificati dalle parti;
a settimane alterne nel giorno di domenica, per mezza giornata, con facoltà di portare con sé il minore anche fuori dal domicilio materno e con facoltà di pernottamento presso il domicilio paterno, compatibilmente con eventuale attività lavorativa;
resta inteso tra le parti che, in caso di eventuali impegni lavorativi vi sarà la possibilità di concordare altri giorni dandone comunicazione anticipata anche telefonicamente, all' altro genitore.
-durante l'anno scolastico:
a settimane alterne dalle 20:00 del sabato sino alle 20:00 della domenica, con facoltà di pernottamento presso il domicilio paterno;
Resta inteso tra le parti che, in caso di impegni lavorativi, vi sarà la possibilità di concordare altri giorni dandone comunicazione anticipata anche telefonicamente, all'altro genitore.
-durante le vacanze natalizie: ad anni alterni dalle ore 20:00 del 24 dicembre alle ore 20:00 del 25 dicembre ovvero dalle ore 20:00 del 31 dicembre alle ore 20:00 del 1 gennaio, con facoltà di pernottamento presso il domicilio paterno dopo il compimento del 30° mese di età
(due anni e mezzo);
-durante le vacanze pasquali: ad anni alterni dalle ore 20:00 della vigilia del giorno di Pasqua sino alle ore 20:00 del giorno di Pasqua ovvero dalle ore 20:00 del giorno di Pasqua sino alle 20:00 del
Lunedì dell'Angelo, con facoltà di pernottamento presso il domicilio paterno;
-durante l'estate: per un periodo di 30 giorni, con possibilità di frazionare detto periodo in giorni 15 per il mese di luglio e 15 per il mese di agosto con facoltà di pernottamento presso il domicilio paterno.
Resta inteso che entrambi i genitori potranno trascorrere le suddette vacanze e/o il periodo estivo, presso il domicilio dei nonni patemi e materni, dandone comunicazione, anche telefonica, all' altro genitore.
Inoltre, in caso di ritardi per esigenze lavorative e/o altro il sig. avrà la CP_1
possibilità di mandare un familiare a prelevare il bimbo.
La sig.ra e il Sig. dovranno dare il consenso all'altro genitore in Pt_1 CP_1 caso di viaggi fuori dal territorio regionale nonché fuori il territorio italiano.
I coniugi non esprimono il consenso al rilascio dei documenti personali alidi per eventuale espatrio.
Si precisa che, qualora l'uno o l'altro genitore, per impegni lavorativi o urgenti, dovesse essere impossibilitato a rimanere insieme al proprio figlio, il bambino potrà rimanere in compagnia dei nonni o degli zii paterni o materni.
-festa di compleanno: ad anni alterni dalle ore 09.00 alle 16.00 il piccolo resterà con un genitore e Per_1 dalle 17.00 alle 23.00 con l'altro per festeggiare il compleanno.
5. Assegnazione dell'abitazione familiare.
L'abitazione sita in Realmonte, via Crocilli n. 12, rimane assegnata alla sig.ra nella sua qualità di genitore collocatario del figlio minore. La Parte_1 signora dovrà ottenere il consenso del padre per eventuali Parte_1 trasferimenti in altra abitazione e si impegna ad evitare di intrattenere eventuali relazioni amorose, se non stabili, nell'abitazione familiare.
6. L'unico bene immobile sito in Realmonte, via crocilli, 12 (casa familiare), attualmente in comproprietà tra le parti in ragione del 50% ciascuno, sarà ceduto dal sig. alla sig.ra , in misura corrispondente alla Controparte_1 Parte_1 propria quota indivisa del 50% alla firma della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Tale cessione avverrà a condizione che l'immobile venga destinato esclusivamente ad abitazione familiare da parte della sig.ra , per sé e per il minore Pt_1 Per_1
e che successivamente la proprietà dello stesso venga trasferita al predetto Per_1
Il mancato rispetto di tali condizioni comporterà la decadenza della cessione, con obbligo di restituzione del bene o, in alternativa, del valore corrispondente alla quota trasferita;
che all'udienza cartolare del 12.11.2025, le parti hanno depositato delle note di trattazione scritta confermando la volontà di non volersi riconciliare, dando atto di voler rinunciare alla partecipazione all'udienza; ritenuto altresì, che la domanda è ammissibile e fondata in quanto dalla documentazione prodotta, risulta che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 N. 898, come da ultimo modificata dalla legge n. 55/2015 e cioè la decorrenza del termine dilatorio minimo semestrale a far tempo dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale e l'omologa della separazione con decreto esecutivo;
che pertanto, non essendo intervenuta dopo tale data alcuna riconciliazione tra le parti, deve ritenersi irreversibile la frattura materiale e spirituale tra i coniugi;
sentito il Pubblico Ministero;
ritenuto che
, in ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese;
P. Q. M.
IL TRIBUNALE
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Realmonte il 20.06.2014 da , nata ad [...] il [...] e Parte_1 CP_1
, nato ad [...] il [...], trascritto nel registro degli atti di matrimonio
[...] del Comune di Realmonte al n. 4, parte II, Serie A, anno 2014; omologa le condizioni concordate nell'istanza di trasformazione del ricorso da giudiziale in consensuale, soprariportate.
DISPONE
che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Realmonte, per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 20.11.2025
L'ESTENSORE
EN EN
IL PRESIDENTE
PP LI NI
(atto firmato digitalmente)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
PP LI NI - Presidente
EN EN - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 487/2024 degli affari civili contenziosi
TRA
, nata ad [...] il [...] (Avv. Raguccia Teresa Alba) Parte_1
RICORRENTE
E
, nato ad [...] il [...] (Avv. Lattuca Santina) Controparte_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario CONCLUSIONI: cfr. verbale dell'udienza del 12 novembre 2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Rilevato che , con ricorso del 29.02.2024, chiedeva che il Parte_1
Tribunale dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto, in data 20.06.2014, a Realmonte con;
Controparte_1 che quest'ultimo, costituitosi, non si è opposto alla domanda di divorzio;
che, in data 20 ottobre 2025, i coniugi hanno depositato istanza di trasformazione del rito e hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle seguenti condizioni:
1. “dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 20 giugno 2014 i signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in Realmonte ed annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Realmonte (AG) n. 4 parte II serie A e registrato anno 2014;
2. dare atto che il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra Controparte_1 Parte_1
, a titolo di assegno di mantenimento per il piccolo la somma di euro
[...] Per_1
200,00 (duecento,00), da corrispondere ogni venti del mese oltre il 50% delle spese straordinarie come regolamentate dal protocollo intesa del Tribunale di Agrigento;
3. Responsabilità genitoriale.
resta affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, che Persona_2 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, fatta eccezione per le decisioni di ordinaria amministrazione (orari dei pasti, di riposo, luogo di permanenza ecc.) e quelle assolutamente urgenti che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale il figlio si troverà di vota in volta al momento della decisione.
4. Tempi di permanenza.
resterà collocato anagraficamente ed in via previdenziale presso Persona_2
, mentre potrà vederlo e tenerlo con sé, ogni Parte_1 Controparte_1 qualvolta lo vorrà, previo accordo con l'altro genitore e, comunque, almeno secondo il seguente calendario di visita: - tre giorni a settimana (lunedì, mercoledì e venerdì) per due ore consecutive, con facoltà di portare con sé il minore anche fuori dal domicilio materno, salvo eventuali ipotesi di impossibilità lavorativa che dovranno essere comunicati, comunque, con anticipo, in tale ipotesi si potranno concordare altri giorni della settimana con relativa variazione del tempo di permanenza con il padre mediante preavviso entro le 20:00 del giorno precedente, che verranno di volta in volta modificati dalle parti;
a settimane alterne nel giorno di domenica, per mezza giornata, con facoltà di portare con sé il minore anche fuori dal domicilio materno e con facoltà di pernottamento presso il domicilio paterno, compatibilmente con eventuale attività lavorativa;
resta inteso tra le parti che, in caso di eventuali impegni lavorativi vi sarà la possibilità di concordare altri giorni dandone comunicazione anticipata anche telefonicamente, all' altro genitore.
-durante l'anno scolastico:
a settimane alterne dalle 20:00 del sabato sino alle 20:00 della domenica, con facoltà di pernottamento presso il domicilio paterno;
Resta inteso tra le parti che, in caso di impegni lavorativi, vi sarà la possibilità di concordare altri giorni dandone comunicazione anticipata anche telefonicamente, all'altro genitore.
-durante le vacanze natalizie: ad anni alterni dalle ore 20:00 del 24 dicembre alle ore 20:00 del 25 dicembre ovvero dalle ore 20:00 del 31 dicembre alle ore 20:00 del 1 gennaio, con facoltà di pernottamento presso il domicilio paterno dopo il compimento del 30° mese di età
(due anni e mezzo);
-durante le vacanze pasquali: ad anni alterni dalle ore 20:00 della vigilia del giorno di Pasqua sino alle ore 20:00 del giorno di Pasqua ovvero dalle ore 20:00 del giorno di Pasqua sino alle 20:00 del
Lunedì dell'Angelo, con facoltà di pernottamento presso il domicilio paterno;
-durante l'estate: per un periodo di 30 giorni, con possibilità di frazionare detto periodo in giorni 15 per il mese di luglio e 15 per il mese di agosto con facoltà di pernottamento presso il domicilio paterno.
Resta inteso che entrambi i genitori potranno trascorrere le suddette vacanze e/o il periodo estivo, presso il domicilio dei nonni patemi e materni, dandone comunicazione, anche telefonica, all' altro genitore.
Inoltre, in caso di ritardi per esigenze lavorative e/o altro il sig. avrà la CP_1
possibilità di mandare un familiare a prelevare il bimbo.
La sig.ra e il Sig. dovranno dare il consenso all'altro genitore in Pt_1 CP_1 caso di viaggi fuori dal territorio regionale nonché fuori il territorio italiano.
I coniugi non esprimono il consenso al rilascio dei documenti personali alidi per eventuale espatrio.
Si precisa che, qualora l'uno o l'altro genitore, per impegni lavorativi o urgenti, dovesse essere impossibilitato a rimanere insieme al proprio figlio, il bambino potrà rimanere in compagnia dei nonni o degli zii paterni o materni.
-festa di compleanno: ad anni alterni dalle ore 09.00 alle 16.00 il piccolo resterà con un genitore e Per_1 dalle 17.00 alle 23.00 con l'altro per festeggiare il compleanno.
5. Assegnazione dell'abitazione familiare.
L'abitazione sita in Realmonte, via Crocilli n. 12, rimane assegnata alla sig.ra nella sua qualità di genitore collocatario del figlio minore. La Parte_1 signora dovrà ottenere il consenso del padre per eventuali Parte_1 trasferimenti in altra abitazione e si impegna ad evitare di intrattenere eventuali relazioni amorose, se non stabili, nell'abitazione familiare.
6. L'unico bene immobile sito in Realmonte, via crocilli, 12 (casa familiare), attualmente in comproprietà tra le parti in ragione del 50% ciascuno, sarà ceduto dal sig. alla sig.ra , in misura corrispondente alla Controparte_1 Parte_1 propria quota indivisa del 50% alla firma della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Tale cessione avverrà a condizione che l'immobile venga destinato esclusivamente ad abitazione familiare da parte della sig.ra , per sé e per il minore Pt_1 Per_1
e che successivamente la proprietà dello stesso venga trasferita al predetto Per_1
Il mancato rispetto di tali condizioni comporterà la decadenza della cessione, con obbligo di restituzione del bene o, in alternativa, del valore corrispondente alla quota trasferita;
che all'udienza cartolare del 12.11.2025, le parti hanno depositato delle note di trattazione scritta confermando la volontà di non volersi riconciliare, dando atto di voler rinunciare alla partecipazione all'udienza; ritenuto altresì, che la domanda è ammissibile e fondata in quanto dalla documentazione prodotta, risulta che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 N. 898, come da ultimo modificata dalla legge n. 55/2015 e cioè la decorrenza del termine dilatorio minimo semestrale a far tempo dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale e l'omologa della separazione con decreto esecutivo;
che pertanto, non essendo intervenuta dopo tale data alcuna riconciliazione tra le parti, deve ritenersi irreversibile la frattura materiale e spirituale tra i coniugi;
sentito il Pubblico Ministero;
ritenuto che
, in ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese;
P. Q. M.
IL TRIBUNALE
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Realmonte il 20.06.2014 da , nata ad [...] il [...] e Parte_1 CP_1
, nato ad [...] il [...], trascritto nel registro degli atti di matrimonio
[...] del Comune di Realmonte al n. 4, parte II, Serie A, anno 2014; omologa le condizioni concordate nell'istanza di trasformazione del ricorso da giudiziale in consensuale, soprariportate.
DISPONE
che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Realmonte, per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 20.11.2025
L'ESTENSORE
EN EN
IL PRESIDENTE
PP LI NI
(atto firmato digitalmente)