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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 07/11/2025, n. 947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 947 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10100/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro JACOPI ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio a Bologna, via Emilio Zago, n. 2/2; e
nata a [...] il [...] (C.F.: CP_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Donatella BARALDI ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo studio a Modena, via Usiglio, n. 4;
* * * Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi>>.
* * * CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note in sostituzione dell'udienza del 28 ottobre 2025.
* * * Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso proposto l'11 luglio 2025 le parti hanno congiuntamente chiesto la separazione personale. Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione del 28 ottobre 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio il 27 agosto 2011 a San Giovanni in Persiceto (BO). Dall'unione sono nati , il 21 giugno 2005, e il 31 gennaio 2007. Per_1 Per_2
pagina 1 di 4 La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni. In particolare, deve darsi atto che nulla può essere disposto in ordine all'affidamento e al collocamento della prole, nonché al diritto di visita al genitore non allocatario, atteso che e sono maggiorenni. Per_1 Per_2
Del pari, nulla va stabilito sul mantenimento del primogenito, avendo dichiarato le parti essere economicamente autosufficiente. Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 21 luglio 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20). Come da concorde richiesta delle parti le spese di lite debbono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) dichiara la separazione personale dei coniugi nato a Parte_1
Modena il 15 gennaio 1973 e nata a [...] il 14 aprile CP_1
1973, unitisi in matrimonio il 27 agosto 2011 a San Giovanni in Persiceto (BO), atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune N. 29 parte 2 serie A
- anno 2011; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) autorizza i coniugi a vivere separati, come già di fatto accade;
2) prende atto che le parti hanno dichiarato che continuerà a vivere, come Per_2 attualmente desidera, presso la casa familiare col padre;
3) assegna la casa coniugale, sita a San Giovanni in Persiceto (Bo), Via Maria Montessori, n. 27 al signor Parte_1
4) prende atto che le parti hanno dichiarato che la SI ur mantenendo CP_1 la residenza nella predetta casa coniugale si è temporaneamente trasferita, in accordo con il marito, in località Lido di Savio (RA), Via Castel Bolognese n. 5;
pagina 2 di 4 5) a far data dal deposito della domanda dispone che i genitori provvedano al mantenimento diretto di per i periodi in cui l'avranno con sé; Per_2
6) a far data dal deposito del ricorso dispone che tutte le spese qualificabili come straordinarie da sostenersi saranno sostenute dal padre e dalla madre rispettivamente nella misura del 70 % e del 30 %, con regolamentazione delle spese straordinarie, nonché individuazione delle stesse, secondo la disciplina del protocollo in essere presso il Tribunale di Bologna;
la decorrenza di tali quote di suddivisione delle spese straordinarie (70 % a carico del padre, 30 % a carico della madre) avrà effetto dal momento della comunicazione con pec ai difensori dell'accettazione, da parte della cancelleria e/o del sistema PCT, del deposito telematico del ricorso congiunto;
7) prende atto che i ricorrenti hanno concordato che, secondo il criterio di suddivisione di cui al punto precedente (70% a carico del padre, 30% a carico della madre) andranno in ogni caso ripartite anche tutte le spese straordinarie relative a già sostenute Per_2 prima del deposito del ricorso, relativamente a: a) scuola privata “Uniscuole” che il ragazzo frequenta dal corrente mese di marzo 2025; b) patente di guida di c) Per_2 prezzo dell'intervenuto acquisto dell'automobile del figlio (prezzo di totali € 14.500,00) oltre bollo periodico, assicurazione periodica, manutenzioni occorrenti per l'automobile; d) analisi mediche del secondo genito;
8) prende atto che i ricorrenti hanno dichiarato che e la madre si Per_2 frequenteranno, come già avviene, liberamente e secondo il proprio desiderio;
9) prende atto che le parti hanno dichiarato che è economicamente Per_1 autosufficiente;
10) prende atto che la SI si obbliga a trasferire altrove la propria CP_1 residenza anagrafica entro e non oltre il quindicesimo giorno successivo alla comunicazione con pec ai difensori (da parte della cancelleria e/o del sistema PCT) dell'accettazione, da parte della cancelleria e/o del sistema PCT, del deposito telematico del presente ricorso congiunto;
11) prende atto che le parti di essere economicamente autosufficienti e pertanto nulla hanno a pretendere l'uno dall'altra, neppure a titolo di reciproco mantenimento;
12) prende atto che la SI i obbliga ad asportare a propria cura e spese CP_1 dalla casa coniugale, entro tre mesi dal 28 ottobre 2025, i seguenti beni: a) tavolo quadrato della cucina color grigio resina;
b) n. 6 sedie trasparenti con fili erba;
c) n. 10 sedie già individuate dai coniugi;
d) biancheria letto (solo quella personale della SI;
e) uno specchio già individuato dai coniugi;
f) comò grigio della camera;
g) CP_1
pulizie e gli accessori relativi a quest'ultimo bene, incluso lavapavimenti Parte_2 relativo al folletto;
h) piante finte;
i) tavolino del garage;
13) prende atto che le parti hanno concordato che la moglie, sempre a sua cura e spese, potrà asportare i beni sopra descritti in una data diversa da quella sopra specificata purché entro e non oltre il terzo mese successivo alla comunicazione tramite pec ai difensori (da parte della cancelleria e/o del sistema PCT) del deposito telematico della sentenza di separazione dei coniugi;
pagina 3 di 4 14) prende atto che i ricorrenti hanno concordato che accetto i beni indicati al punto 12) lettere a, b, c, d, e, f, g, h, i, tutti gli altri beni e opere presenti nella casa coniugale, sia acquistati personalmente da ciascun coniuge, sia acquistati in comune dagli stessi, e/o comunque ivi presenti, rimarranno definitivamente nella casa coniugale;
15) prende atto che le parti, a soli fini conciliativi, hanno concordato che il signor a titolo di liquidazione forfettaria del valore della quota spettante alla Parte_1 SI ui beni e opere che rimarranno definitivamente nella casa coniugale CP_1 si obbliga a pagare a quest'ultima, a mezzo bonifici bancari, la somma complessiva di 75.000,00 euro secondo le seguenti tempistiche: a) 20.000,00 euro entro il giorno successivo alla comunicazione tramite pec ai difensori (da parte della cancelleria e/o del sistema PCT), dell'accettazione del deposito telematico del presente ricorso congiunto;
b) i residui 55.000,00 euro entro il secondo giorno successivo alla comunicazione tramite pec ai difensori (da parte della cancelleria e/o del sistema PCT) del deposito telematico del provvedimento del Tribunale di Bologna che, all'esito del presente procedimento, avrà accolto le condizioni di separazione indicate dai coniugi nel presente ricorso congiunto;
16) prende atto che i ricorrenti hanno concordato che, con specifico riferimento alle somme indicate al punto precedente nonché a tutte le condizioni regolate nel ricorso, laddove per causa imputabile a fatto o scelta della moglie (incluso il caso di sua eventuale rinuncia al ricorso), o per ragione non im putabile ad alcuno dei coniugi, non fosse possibile pervenire nel procedimento di separazione al provvedimento del Tribunale di Bologna che accoglie le condizioni di separazione indicate nel ricorso congiunto, tutti i patti di cui al ricorso decadranno (restando però impregiudicate le spese a qualsiasi titolo già affrontate e già suddivise fra i coniugi per e la SI dovrà restituire al signor Per_2 CP_1 le somme di cui al punto 15 che avesse nel frattempo ricevuto dallo Parte_1 stesso tramite bonifico bancario entro e non oltre il quinto giorno successivo alla richiesta scritta di restituzione delle somme formulata dal marito (personalmente e/o tramite il difensore), riconoscendosi la moglie debitrice verso di lui di dette somme ove si verifichino i casi previsti nel presente punto;
17) prende atto che le parti hanno dichiarato che con le condizioni tutte indicate nel suesteso provvedimento hanno regolato in modo definitivo ogni pregresso e attuale rapporto economico e patrimoniale esistente e afferente il matrimonio ed il regime patrimoniale prescelto, obbligandosi a dare esecuzione alle predette condizioni, null'altro avendo i coniugi a pretendere l'una dall'altro e viceversa, ogni azione, eccezione, pretesa e/o rivalsa rinunziata e rimossa;
D) come da concorde richiesta delle parti, compensa integralmente le spese processuali. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 29 ottobre 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro JACOPI ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio a Bologna, via Emilio Zago, n. 2/2; e
nata a [...] il [...] (C.F.: CP_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Donatella BARALDI ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo studio a Modena, via Usiglio, n. 4;
* * * Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi>>.
* * * CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note in sostituzione dell'udienza del 28 ottobre 2025.
* * * Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso proposto l'11 luglio 2025 le parti hanno congiuntamente chiesto la separazione personale. Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione del 28 ottobre 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio il 27 agosto 2011 a San Giovanni in Persiceto (BO). Dall'unione sono nati , il 21 giugno 2005, e il 31 gennaio 2007. Per_1 Per_2
pagina 1 di 4 La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni. In particolare, deve darsi atto che nulla può essere disposto in ordine all'affidamento e al collocamento della prole, nonché al diritto di visita al genitore non allocatario, atteso che e sono maggiorenni. Per_1 Per_2
Del pari, nulla va stabilito sul mantenimento del primogenito, avendo dichiarato le parti essere economicamente autosufficiente. Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 21 luglio 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20). Come da concorde richiesta delle parti le spese di lite debbono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) dichiara la separazione personale dei coniugi nato a Parte_1
Modena il 15 gennaio 1973 e nata a [...] il 14 aprile CP_1
1973, unitisi in matrimonio il 27 agosto 2011 a San Giovanni in Persiceto (BO), atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune N. 29 parte 2 serie A
- anno 2011; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) autorizza i coniugi a vivere separati, come già di fatto accade;
2) prende atto che le parti hanno dichiarato che continuerà a vivere, come Per_2 attualmente desidera, presso la casa familiare col padre;
3) assegna la casa coniugale, sita a San Giovanni in Persiceto (Bo), Via Maria Montessori, n. 27 al signor Parte_1
4) prende atto che le parti hanno dichiarato che la SI ur mantenendo CP_1 la residenza nella predetta casa coniugale si è temporaneamente trasferita, in accordo con il marito, in località Lido di Savio (RA), Via Castel Bolognese n. 5;
pagina 2 di 4 5) a far data dal deposito della domanda dispone che i genitori provvedano al mantenimento diretto di per i periodi in cui l'avranno con sé; Per_2
6) a far data dal deposito del ricorso dispone che tutte le spese qualificabili come straordinarie da sostenersi saranno sostenute dal padre e dalla madre rispettivamente nella misura del 70 % e del 30 %, con regolamentazione delle spese straordinarie, nonché individuazione delle stesse, secondo la disciplina del protocollo in essere presso il Tribunale di Bologna;
la decorrenza di tali quote di suddivisione delle spese straordinarie (70 % a carico del padre, 30 % a carico della madre) avrà effetto dal momento della comunicazione con pec ai difensori dell'accettazione, da parte della cancelleria e/o del sistema PCT, del deposito telematico del ricorso congiunto;
7) prende atto che i ricorrenti hanno concordato che, secondo il criterio di suddivisione di cui al punto precedente (70% a carico del padre, 30% a carico della madre) andranno in ogni caso ripartite anche tutte le spese straordinarie relative a già sostenute Per_2 prima del deposito del ricorso, relativamente a: a) scuola privata “Uniscuole” che il ragazzo frequenta dal corrente mese di marzo 2025; b) patente di guida di c) Per_2 prezzo dell'intervenuto acquisto dell'automobile del figlio (prezzo di totali € 14.500,00) oltre bollo periodico, assicurazione periodica, manutenzioni occorrenti per l'automobile; d) analisi mediche del secondo genito;
8) prende atto che i ricorrenti hanno dichiarato che e la madre si Per_2 frequenteranno, come già avviene, liberamente e secondo il proprio desiderio;
9) prende atto che le parti hanno dichiarato che è economicamente Per_1 autosufficiente;
10) prende atto che la SI si obbliga a trasferire altrove la propria CP_1 residenza anagrafica entro e non oltre il quindicesimo giorno successivo alla comunicazione con pec ai difensori (da parte della cancelleria e/o del sistema PCT) dell'accettazione, da parte della cancelleria e/o del sistema PCT, del deposito telematico del presente ricorso congiunto;
11) prende atto che le parti di essere economicamente autosufficienti e pertanto nulla hanno a pretendere l'uno dall'altra, neppure a titolo di reciproco mantenimento;
12) prende atto che la SI i obbliga ad asportare a propria cura e spese CP_1 dalla casa coniugale, entro tre mesi dal 28 ottobre 2025, i seguenti beni: a) tavolo quadrato della cucina color grigio resina;
b) n. 6 sedie trasparenti con fili erba;
c) n. 10 sedie già individuate dai coniugi;
d) biancheria letto (solo quella personale della SI;
e) uno specchio già individuato dai coniugi;
f) comò grigio della camera;
g) CP_1
pulizie e gli accessori relativi a quest'ultimo bene, incluso lavapavimenti Parte_2 relativo al folletto;
h) piante finte;
i) tavolino del garage;
13) prende atto che le parti hanno concordato che la moglie, sempre a sua cura e spese, potrà asportare i beni sopra descritti in una data diversa da quella sopra specificata purché entro e non oltre il terzo mese successivo alla comunicazione tramite pec ai difensori (da parte della cancelleria e/o del sistema PCT) del deposito telematico della sentenza di separazione dei coniugi;
pagina 3 di 4 14) prende atto che i ricorrenti hanno concordato che accetto i beni indicati al punto 12) lettere a, b, c, d, e, f, g, h, i, tutti gli altri beni e opere presenti nella casa coniugale, sia acquistati personalmente da ciascun coniuge, sia acquistati in comune dagli stessi, e/o comunque ivi presenti, rimarranno definitivamente nella casa coniugale;
15) prende atto che le parti, a soli fini conciliativi, hanno concordato che il signor a titolo di liquidazione forfettaria del valore della quota spettante alla Parte_1 SI ui beni e opere che rimarranno definitivamente nella casa coniugale CP_1 si obbliga a pagare a quest'ultima, a mezzo bonifici bancari, la somma complessiva di 75.000,00 euro secondo le seguenti tempistiche: a) 20.000,00 euro entro il giorno successivo alla comunicazione tramite pec ai difensori (da parte della cancelleria e/o del sistema PCT), dell'accettazione del deposito telematico del presente ricorso congiunto;
b) i residui 55.000,00 euro entro il secondo giorno successivo alla comunicazione tramite pec ai difensori (da parte della cancelleria e/o del sistema PCT) del deposito telematico del provvedimento del Tribunale di Bologna che, all'esito del presente procedimento, avrà accolto le condizioni di separazione indicate dai coniugi nel presente ricorso congiunto;
16) prende atto che i ricorrenti hanno concordato che, con specifico riferimento alle somme indicate al punto precedente nonché a tutte le condizioni regolate nel ricorso, laddove per causa imputabile a fatto o scelta della moglie (incluso il caso di sua eventuale rinuncia al ricorso), o per ragione non im putabile ad alcuno dei coniugi, non fosse possibile pervenire nel procedimento di separazione al provvedimento del Tribunale di Bologna che accoglie le condizioni di separazione indicate nel ricorso congiunto, tutti i patti di cui al ricorso decadranno (restando però impregiudicate le spese a qualsiasi titolo già affrontate e già suddivise fra i coniugi per e la SI dovrà restituire al signor Per_2 CP_1 le somme di cui al punto 15 che avesse nel frattempo ricevuto dallo Parte_1 stesso tramite bonifico bancario entro e non oltre il quinto giorno successivo alla richiesta scritta di restituzione delle somme formulata dal marito (personalmente e/o tramite il difensore), riconoscendosi la moglie debitrice verso di lui di dette somme ove si verifichino i casi previsti nel presente punto;
17) prende atto che le parti hanno dichiarato che con le condizioni tutte indicate nel suesteso provvedimento hanno regolato in modo definitivo ogni pregresso e attuale rapporto economico e patrimoniale esistente e afferente il matrimonio ed il regime patrimoniale prescelto, obbligandosi a dare esecuzione alle predette condizioni, null'altro avendo i coniugi a pretendere l'una dall'altro e viceversa, ogni azione, eccezione, pretesa e/o rivalsa rinunziata e rimossa;
D) come da concorde richiesta delle parti, compensa integralmente le spese processuali. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 29 ottobre 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
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