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Sentenza 1 gennaio 2025
Sentenza 1 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 01/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 1 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3121 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1
e
C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
26/07/1978, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Cristina ZANINI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
“1. la casa coniugale, sita in Dueville (VI), via San Francesco, 2, di proprietà esclusiva della IG , unitamente agli arredi ed al mobilio ivi presenti, resta Pt_1
1 nella disponibilità esclusiva di quest'ultima, la quale continuerà ad abitarvi Per_ unitamente ai figli ed , continuando a provvedere al pagamento integrale Per_2
del mutuo n. 47486850 dalla stessa stipulato in data 11.11.2004, per la durata di anni
30 e con rata mensile di € 400,00; Per_ 2. I figli minori, e , restano affidati ad entrambi i genitori, con residenza Per_2
prevalente presso la madre.
3. Il padre avrà diritto-dovere di vedere e tenere con sé i figli il mercoledì dalle ore
19.00 fino al giorno seguente, quando avrà cura di accompagnare i bambini a scuola, precisando al riguardo che, nel caso in cui, per improrogabili impegni lavorativi, il padre non potesse esercitare il diritto dovere di visita nella giornata del mercoledì, lo stesso provvederà ad attivarsi in modo che tale giorno, con relativo pernotto, venga recuperato nel corso della medesima settimana o nei giorni immediatamente successivi. Analoga flessibilità verrà riconosciuta alla madre in caso di improrogabili impegni lavorativi della stessa, con disponibilità del padre a tenere con sé i bambini con il medesimo recupero in settimana. Il padre avrà altresì diritto-dovere di vedere
e tenere con sé i figli un fine settimana alternato dal venerdì sera alle ore 19.00 fino al lunedì mattina quando avrà cura di accompagnarli a scuola. Durante il periodo estivo, il padre avrà cura di andare a prendere i figli all'ora e nel luogo in cui termineranno l'attività ricreativa, ad esempio per i centri estivi;
altrettanto il padre farà il venerdì quando i figli saranno con lui. I genitori si impegnano a mantenere un dialogo costante, anche telefonico e via messaggio, per la corretta gestione dei figli.
4.Il padre avrà, altresì, diritto-dovere di tenere con sé i figli minori almeno cinque giorni durante le vacanze natalizie (alternativamente, comprendendo un anno il
Natale ed un anno il Capodanno), almeno tre giorni durante le vacanze pasquali
(alternando un anno il giorno di Pasqua e un anno il Lunedì dell'Angelo), nonché, almeno due settimane consecutive, durante le vacanze estive da concordarsi con la IG entro il 31 maggio di ogni anno. Pt_1
5.il signor corrisponderà alla IG , a titolo di contributo al Parte_2 Pt_1
Per_ mantenimento dei figli, e , la somma mensile di € 500,00 (cinquecento/00) Per_2
cadauno, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, mediante bonifico sul conto corrente intestato alla
2 IG . L'eventuale richiesta del padre di consegnare buoni alimentari a Pt_1 parziale pagamento dell'importo dovuto a titolo di contributo al mantenimento dovrà essere concordata con la madre sia per ammontare sia per tipologia di buono e, in mancanza di accordo non si potrà dar corso alla sostituzione del versamento del contributo con la consegna dei buoni. Il padre concorrerà altresì nella misura del
50% alle spese straordinarie per la cui concreta individuazione si rimanda al
Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza. Il rimborso del 50% delle spese straordinarie avverrà entro e non oltre il 5 (cinque) del mese successivo a quello in cui sono state sostenute. Si precisa sin d'ora che le parti concorreranno nella misura del 50% ciascuno alla spesa della baby sitter. In aggiunta a quanto previsto da protocollo del Tribunale, le parti sono concordi nel concorrere sempre al 50% alle ulteriori spese dei figli relative a: trasporto scolastico, uscite serali, utenze cellulari, nonché le spese di abbigliamento;
6.I coniugi dichiarano di non avere pretese economiche da rivolgersi per il proprio mantenimento, essendo ciascuno di essi economicamente autosufficiente ed avendo già definito ogni restante rapporto patrimoniale tra loro e ciò con reciproca soddisfazione;
7. I coniugi si rilasciano sin d'ora il reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 21/08/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in Dueville (VI) in data 11/07/2009.
All'esito dell'udienza del 31/10/2024 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
3 Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 16/12/2021 e la data di deposito del ricorso;
- i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori, alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
- neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori;
- le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
- per accordo delle parti, la casa coniugale, sita in Dueville (VI), Via San Francesco n.
2, resterà nella disponibilità esclusiva di di sua proprietà, la quale Parte_1
continuerà ad abitarla unitamente ai figli minori;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il
Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio
4 e/o rinnovo dei rispettivi passaporti;
- nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e da in Dueville (VI) l'11/07/2009 alle condizioni in Parte_2
epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Dueville (VI) al n. 7, parte II, serie A, anno 2009;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 17.12.2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3121 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1
e
C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
26/07/1978, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Cristina ZANINI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
“1. la casa coniugale, sita in Dueville (VI), via San Francesco, 2, di proprietà esclusiva della IG , unitamente agli arredi ed al mobilio ivi presenti, resta Pt_1
1 nella disponibilità esclusiva di quest'ultima, la quale continuerà ad abitarvi Per_ unitamente ai figli ed , continuando a provvedere al pagamento integrale Per_2
del mutuo n. 47486850 dalla stessa stipulato in data 11.11.2004, per la durata di anni
30 e con rata mensile di € 400,00; Per_ 2. I figli minori, e , restano affidati ad entrambi i genitori, con residenza Per_2
prevalente presso la madre.
3. Il padre avrà diritto-dovere di vedere e tenere con sé i figli il mercoledì dalle ore
19.00 fino al giorno seguente, quando avrà cura di accompagnare i bambini a scuola, precisando al riguardo che, nel caso in cui, per improrogabili impegni lavorativi, il padre non potesse esercitare il diritto dovere di visita nella giornata del mercoledì, lo stesso provvederà ad attivarsi in modo che tale giorno, con relativo pernotto, venga recuperato nel corso della medesima settimana o nei giorni immediatamente successivi. Analoga flessibilità verrà riconosciuta alla madre in caso di improrogabili impegni lavorativi della stessa, con disponibilità del padre a tenere con sé i bambini con il medesimo recupero in settimana. Il padre avrà altresì diritto-dovere di vedere
e tenere con sé i figli un fine settimana alternato dal venerdì sera alle ore 19.00 fino al lunedì mattina quando avrà cura di accompagnarli a scuola. Durante il periodo estivo, il padre avrà cura di andare a prendere i figli all'ora e nel luogo in cui termineranno l'attività ricreativa, ad esempio per i centri estivi;
altrettanto il padre farà il venerdì quando i figli saranno con lui. I genitori si impegnano a mantenere un dialogo costante, anche telefonico e via messaggio, per la corretta gestione dei figli.
4.Il padre avrà, altresì, diritto-dovere di tenere con sé i figli minori almeno cinque giorni durante le vacanze natalizie (alternativamente, comprendendo un anno il
Natale ed un anno il Capodanno), almeno tre giorni durante le vacanze pasquali
(alternando un anno il giorno di Pasqua e un anno il Lunedì dell'Angelo), nonché, almeno due settimane consecutive, durante le vacanze estive da concordarsi con la IG entro il 31 maggio di ogni anno. Pt_1
5.il signor corrisponderà alla IG , a titolo di contributo al Parte_2 Pt_1
Per_ mantenimento dei figli, e , la somma mensile di € 500,00 (cinquecento/00) Per_2
cadauno, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, mediante bonifico sul conto corrente intestato alla
2 IG . L'eventuale richiesta del padre di consegnare buoni alimentari a Pt_1 parziale pagamento dell'importo dovuto a titolo di contributo al mantenimento dovrà essere concordata con la madre sia per ammontare sia per tipologia di buono e, in mancanza di accordo non si potrà dar corso alla sostituzione del versamento del contributo con la consegna dei buoni. Il padre concorrerà altresì nella misura del
50% alle spese straordinarie per la cui concreta individuazione si rimanda al
Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza. Il rimborso del 50% delle spese straordinarie avverrà entro e non oltre il 5 (cinque) del mese successivo a quello in cui sono state sostenute. Si precisa sin d'ora che le parti concorreranno nella misura del 50% ciascuno alla spesa della baby sitter. In aggiunta a quanto previsto da protocollo del Tribunale, le parti sono concordi nel concorrere sempre al 50% alle ulteriori spese dei figli relative a: trasporto scolastico, uscite serali, utenze cellulari, nonché le spese di abbigliamento;
6.I coniugi dichiarano di non avere pretese economiche da rivolgersi per il proprio mantenimento, essendo ciascuno di essi economicamente autosufficiente ed avendo già definito ogni restante rapporto patrimoniale tra loro e ciò con reciproca soddisfazione;
7. I coniugi si rilasciano sin d'ora il reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 21/08/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in Dueville (VI) in data 11/07/2009.
All'esito dell'udienza del 31/10/2024 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
3 Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 16/12/2021 e la data di deposito del ricorso;
- i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori, alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
- neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori;
- le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
- per accordo delle parti, la casa coniugale, sita in Dueville (VI), Via San Francesco n.
2, resterà nella disponibilità esclusiva di di sua proprietà, la quale Parte_1
continuerà ad abitarla unitamente ai figli minori;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il
Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio
4 e/o rinnovo dei rispettivi passaporti;
- nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e da in Dueville (VI) l'11/07/2009 alle condizioni in Parte_2
epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Dueville (VI) al n. 7, parte II, serie A, anno 2009;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 17.12.2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo
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