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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 28/03/2025, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
n.1217/2023 r.g.
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione Seconda Civile
udienza del 28 marzo 2025
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Petrolo, dato atto che l'udienza del 28/03/2025 è stata sostituita da note scritte autorizzate ex art. 127 ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
decide come da sentenza che segue, ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c.
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione seconda civile
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1217 /2023 R.G.A.C. vertente tra
(c.f.: , in proprio e in qualità di Parte_1 C.F._1
genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore Persona_1
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Longo C.F._2
(c.f.: ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio C.F._3
legale, in Cosenza, alla Via Nicola Serra n. 96, giusta procura in calce al ricorso in riassunzione;
-attrice-
E
(c.f.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 suo legale rappresentante pro-tempore, nonché l'
[...]
(c.f.: , in Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici in
Catanzaro, alla Via Gioacchino Da Fiore n. 34, legalmente domicilia;
-convenuti –
Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni delle parti: come da “note di trattazione scritta” depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione in riassunzione a seguito di declaratoria di incompetenza per territorio del Tribunale di Cosenza, , in Parte_1
proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia
Pagina 2 di 10 minore ha citato in giudizio il Persona_1 Controparte_1
(già ) e l'
[...] Controparte_3 [...]
al fine di sentire accertare e Controparte_4
dichiarare la responsabilità delle parti convenute in ordine al sinistro occorso alla minore durante l'orario scolastico, con condanna al risarcimento di tutti i danni patiti.
A fondamento della domanda ha esposto che in data 16.10.2020 alle ore
14,30 circa, in orario scolastico, la minore, insieme ai propri compagni di classe, è stata condotta nel campetto antistante l'Istituto per motivi legati alla prevenzione dei contagi da Covid-19 e che, mentre giocava, è caduta a terra battendo la mano destra.
Ha aggiunto che, a causa di ciò, dopo essere stata soccorsa nelle immediatezze del fatto dalla docente presente, è stata accompagnata dall'attrice al
Pronto Soccorso presso l'Ospedale Civile di Cosenza, dove le è stata diagnosticata
“frattura al polso destro metaepifisaria distale del radio, con monconi lievemente ingranati e angolati” oltre che “frattura composta della metafisi ulnare”, con necessità di immobilizzazione della mano, cure e terapie fino al 29/01/2021, allorquando è stata dichiarata clinicamente guarita con postumi da valutarsi in sede medico legale.
Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia il Giudice adito, - contrariis reiectis – accogliere la domanda attrice e, per l'effetto, in considerazione della responsabilità dell'istituto Scolastico, in considerazione dell'esistenza di un vincolo giuridico, accertare la responsabilità dell' CP_2 convenuto e quindi del qui in causa nell'occorso sinistro Controparte_1
e conseguentemente condannare lo stesso al pagamento della somma di €
6.465,05 o di quell'altra maggiore o minore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale nei confronti dell'odierna istante, in qualità di soggetto esercente la responsabilità genitoriale nei confronti della minore , che in prima persona subiva l'infortunio in questione, oltre Persona_1
Pagina 3 di 10 interessi legali e danno da rivalutazione monetaria secondo indici Istat dal giorno dell'evento all'effettivo soddisfo”.
Si sono costituiti in giudizio, con unico atto, il Controparte_1
e l'
[...] Controparte_5
chiedendo preliminarmente la chiamata in garanzia della AG
[...]
Assicuratrice Controparte_6
L'Istituto scolastico ha, inoltre, eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in forza del rapporto di immedesimazione organica all'Amministrazione centrale.
Nel merito, entrambe le parti convenute, si sono opposte all'accoglimento della domanda, deducendo che l'evento si è verificato per caso fortuito.
Hanno, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'ill.mo
Tribunale adito, contrariis reiectis: In via preliminare: Accertarsi e riconoscersi difetto di legittimazione passiva dell' convenuto, per le ragioni Controparte_2
già esposte;
volersi autorizzare la chiamata in causa della AG
SS , Via della Chiusa, 2, 20123Milano, Controparte_7
ai fini della manleva;
nel merito, in via Email_1
principale: 1) rigettare la domanda risarcitoria di controparte per le motivazioni sopra esposte;
2) in via subordinata, - nell'eventuale, remota e denegata ipotesi di accoglimento della domanda di controparte, condannare la sola società di assicurazione e tenere indenne l'Amministrazione in epigrafe per l'operare della manleva. – condannare, comunque e in ogni caso, la sola Società assicuratrice al pagamento delle spese di lite in favore dell'Amministrazione convenuta ai sensi dell'art.1917 c.c., III comma, per non aver provveduto al risarcimento immediato del danneggiato in violazione del contratto di assicurazione e, pertanto, costretto la medesima a subire il giudizio. Con vittoria di spese, diritti ed on orari del giudizio integralmente a carico di controparte.”.
Con provvedimento del 12.12.2023, parte convenuta è stata dichiarata decaduta dalla facoltà di chiamare in causa il terzo, in ragione della omessa contestuale richiesta di spostamento dell'udienza di prima comparizione allo
Pagina 4 di 10 scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'art. 163 bis
c.p.c..
La causa, istruita documentalmente, è stata rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
2. Preliminarmente deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' . Controparte_5
Osserva, infatti, il Tribunale che anche dopo l'estensione della personalità giuridica e della conseguente autonomia riconosciuta ai circoli didattici, alle scuole medie e superiori, il personale docente degli istituti medesimi conserva il rapporto organico con l'Amministrazione statale e precisamente con il
[...]
e non con i singoli istituti, ancorché dotati di Controparte_1
autonomia.
Da ciò consegue che, essendo gli atti posti in essere dal personale scolastico, riferibili al detto , sussiste la legittimazione passiva solo di quest'ultimo CP_1
nelle controversie relative ad illeciti ascrivibili a culpa in vigilando, difettando, viceversa, la legittimazione in testa alla singola scuola (cfr. Cass. Civ.,
29.04.2006, n. 10042).
3. Nel merito la domanda di parte attrice si rivela infondata e non può trovare accoglimento.
Vale la pena premettere che risulta incontestato tra le parti che la caduta di sia avvenuta in orario scolastico, all'interno della struttura Persona_1 scolastica, precisamente nel campetto antistante l'Istituto dove la classe era stata condotta dall'insegnante di matematica, come suggerito dalla normativa anti
Covid al tempo vigente.
Ciò posto, occorre preliminarmente ricordare che, secondo quello che è ormai divenuto l'orientamento costante della giurisprudenza di merito e di legittimità, quando si verifica un'ipotesi di danno arrecato dal minore a sé stesso trattasi di responsabilità contrattuale. Diversamente, quando il danno è patito dal minore per fatto altrui, l'istituto di riferimento è quello della responsabilità
Pagina 5 di 10 aquiliana ed in particolare l'art. 2048 c.c. che configura una speciale ipotesi di responsabilità indiretta per fatto altrui.
Tale dicotomia tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale è stata stabilita definitivamente dalla nota pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema
Corte del 2002 n. 9346 la quale, ripercorrendo le vicende interpretative dell'art. 2048 c.c., ha stabilito che nel caso di danno cagionato dall'alunno a sé stesso, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso che - quanto all'istituto scolastico –
l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso;
e che - quanto al precettore dipendente dell'istituto scolastico - tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico, nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona.
Ne deriva che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da cd. autolesione nei confronti dell'istituto scolastico è applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c., sicché, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola, né all'insegnante (cfr., sul punto, Cass., Sez. U., n.
9346/2002, costantemente ribadita).
Come recentemente e condivisibilmente affermato dalla recente giurisprudenza di legittimità, peraltro, non appare sufficiente, “al fine di veder accolta la propria domanda risarcitoria, allegare l'inadempimento, occorrendo altresì la prova che il danno occorso sia legato da nesso di derivazione causale al comportamento inadempiente. Colui che si assume danneggiato ha l'onere,
Pagina 6 di 10 infatti, di dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del soggetto asseritamente inadempiente e il danno di cui chiede il risarcimento.
La previsione dell'art. 1218 c.c. esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta - in questo caso l'obbligazione di garanzia nei confronti degli allievi - dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui si chiede il risarcimento. Il principio di vicinanza dell'onere della prova, su cui si fonda la decisione delle sezioni unite n. 13533 del 31/10/2001, (…), non coinvolge il nesso causale tra la condotta dell'obbligato e il danno lamentato del creditore, rispetto al quale si applica la distribuzione dell'onus probandi di cui all'art. 2697
c.c.. Tale disposizione, mentre fa carico all'attore della prova degli elementi costitutivi della propria pretesa, non permette di ritenere che l'asserito danneggiante debba farsi carico della prova liberatoria rispetto al nesso di causa” (Cass. civ. 8849/2021)
È peraltro evidente che la prova liberatoria, richiesta ed esigibile in ciascuna fattispecie concreta portata all'attenzione del giudice, si lega strettamente alle deduzioni della parte attrice in giudizio.
Inoltre, nella valutazione relativa all'adempimento dei compiti di vigilanza e protezione gravanti sugli insegnati e sull'istituto scolastico e agli effetti dell'inadempimento o inesatto adempimento di tali compiti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la predisposizione degli accorgimenti necessari, da parte della direzione scolastica, deve essere strettamente legata alle circostanze del caso concreto, tra le quali l'età degli alunni, che impone una vigilanza crescente con la diminuzione dell'età anagrafica (Cass. civ. Sentenza n. 13457 del 29/05/2013)
Ciò chiarito, applicando i suesposti principi al caso in esame, deve evidenziarsi, innanzitutto, l'assenza di specifici addebiti mossi all'insegnante e dell'individuazione di condotte alternative idonee a prevenire ed evitare l'evento dannoso, essendosi parte attrice limitata ad allegare genericamente una violazione da parte dell'insegnante dell'obbligo di vigilare sulla sicurezza degli alunni
Pagina 7 di 10 Deve infatti porsi in evidenza la scarna descrizione del sinistro contenuta nell'atto di citazione in cui si dice “in data 16.10.2020, alle ore 14:30 circa, i bambini venivano portati nel campetto antistante la scuola dall'insegnante di matematica e nel mentre la piccola giocava insieme ai suoi compagni – Per_1
dunque in pieno orario scolastico – cadeva battendo a terra con la mano destra;
- che immediatamente veniva soccorsa dalla docente presente al momento dell'incidente, la quale provvedeva a mettere del ghiaccio sulla mano dolorante”
(v. ricorso in riassunzione p. 3).
L'attrice si è, infatti, limitata ad affermare che l'alunna è caduta battendo la mano a terra mentre giocava con i suoi compagni, aggiungendo che, a seguito dell'accaduto, è stata immediatamente soccorsa dalla docente presente al momento dell'incidente, la quale provvedeva a mettere del ghiaccio sulla mano dolorante e, a distanza di mezz'ora, veniva prelevata dalla madre, subito contattata, la quale si premurava di accompagnarla al pronto soccorso dell'Ospedale Annunziata di Cosenza, dove le è stata diagnosticata una frattura al polso destro metaepifisaria distale del radio, con monconi lievemente ingranati e angolati, oltre che una frattura composta della metafisi ulnare.
Orbene, applicando al caso in esame i principi sopra richiamati, la domanda attorea non può ritenersi provata, non risultando adeguatamente allegata, ancor prima che dimostrata, la dinamica del fatto.
Ed invero parte attrice, nei propri scritti difensivi, ha genericamente dedotto la responsabilità dei convenuti, e, in particolare, dell'insegnante che non avrebbe esercitato la dovuta sorveglianza sugli alunni, senza tuttavia neanche allegare che l'insegnante non fosse presente, anzi evidenziando l'immediato soccorso dell'alunna da parte della docente.
Né, a tale lacuna allegatoria e probatoria si sarebbe potuto sopperire a mezzo della prova orale articolata dall'attrice nella seconda memoria ex art. 183
c.p.c., a causa dell'estrema genericità dei capitoli articolati sul punto, volti a confermare unicamente la caduta dell'alunna, senza indicazione delle modalità di accadimento del sinistro e, pertanto, ritenuti inammissibili.
Pagina 8 di 10 Alla luce della documentazione in atti e delle allegazioni delle parti, può affermarsi che la causa della caduta è rimasta del tutto incerta, non essendo stata neanche allegata dalla parte attrice. Né, tantomeno, è stata allegata la presenza di ostacoli sul tragitto o di altre circostanze in grado di provocarla, facendo perciò propendere per l'accidentalità del fatto (repentino e inevitabile).
La dinamica del sinistro o, comunque, la presenza di eventuali ostacoli in grado di provocare la caduta non emerge neppure dalla documentazione prodotta dalle parti: non emerge dal verbale di pronto soccorso n. 2020/39482 dove l'infortunio è imputato a caduta accidentale (cfr. all. 4 fascicolo parte attrice); non emerge dalla richiesta di negoziazione assistita dove, tra l'altro, come luogo della caduta è indicata l'aula anziché il campetto esterno (cfr. all. 9 fascicolo parte attrice); non emerge dalla nota prot. n. 3816 del 14/11/2022 inviata dalla Dirigente scolastica all'Avvocatura Distrettuale di Stato (cfr. all. 3 fascicolo parte convenuta); non emerge dalla relazione dell'insegnante presente all'infortunio prot. n. 94 del 07/01/2021 (all. memoria n. 2 ex art. 183, VI comma c.p.c.).
In conclusione, la rilevata carenza di prova dell'an della pretesa azionata conduce al rigetto della domanda.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014 aggiornato al D.M. n.
147/22 (scaglione di riferimento da € 5.201,00 a euro 26.000,00) in relazione a valori medi di riferimento ridotti alla metà per l'assenza di questioni giuridiche complesse e per le quattro fasi (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).
P.Q.M.
il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la carenza di legittimazione passiva dell' Controparte_2
;
[...] Controparte_4
- rigetta la domanda attorea per le ragioni di cui in parte motiva;
Pagina 9 di 10 - condanna alla rifusione delle spese di lite nei confronti Parte_1
del , in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., e dell' , in Controparte_4
persona del legale rappresentante p.t., liquidate in complessivi € 2.504,00 ciascuno, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e cpa come per legge.
Catanzaro, 28 marzo 2025 Il Giudice dott.ssa Alessandra Petrolo
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