Art. 7. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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6 febbraio 1994
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- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/03/2003, n. 3900Provvedimento: Aula 'A' 0 39 0 0/03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO Presidente R.G.N. 12612/ Dott. Bruno BATTIMIELLO TConsigliere Cron. 8938 Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Rep. Dott. Gabriella COLETTI Consigliere Ud.29/11/02 Dott. Ulpiano MORCAVALLO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FF.SS. S.P.A. - FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI ---- TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI RIPETTA 22, pressо 10 studio dell'avvocato GERARDO VESCI, che 10 rappresenta e difende, giusta delega in …Leggi di più...
- art. 1 legge n. 87/1994·
- computo indennità integrativa speciale·
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- indennità di buonuscita·
- art. 14 legge n. 829/1973·
- falcidia·
- giurisdizione Corte di Cassazione·
- base contributiva