Articolo 7 della Legge 29 gennaio 1994, n. 87
Articolo 6
Versione
6 febbraio 1994
Art. 7. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Entrata in vigore il 6 febbraio 1994
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