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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 03/12/2024, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 615/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 615/2023
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
[...]
RESISTENTE
Davanti al giudice del lavoro designato, dott.ssa Agnese Cicchetti, è comparso l'avv. Landi Roberto in sostituzione dell'avv. Sartori per parte ricorrente.
Alle ore 9:18 nessuno è presente per parte resistente, già dichiarata contumace.
L'avv. Landi insiste nell'accoglimento delle conclusioni formulate in ricorso e, in via subordinata, nell'accoglimento delle proprie istanze istruttorie.
Rinuncia altresì a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice si ritira in camera di consiglio e, all'esito, dispone come da separato provvedimento.
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti, ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 615/2023 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. SARTORI ROBERTO, elettivamente domiciliato in PIAZZA TRE MARTIRI 43 47921 RIMINI presso il difensore avv. SARTORI ROBERTO
RICORRENTE contro Controparte_1
C.F. ),
[...] P.IVA_1
RESISTENTE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008
n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1. ha proposto ricorso nei confronti della Parte_1 [...]
Controparte_2
pagina 2 di 5 per la quale aveva lavorato come operaio con mansioni di autotrasportatore liv. 3S
(CCNL Autotrasporto Spedizione Merci) con rapporto di lavoro subordinato intercorso dal 4.7.2018 al 21.11.2022 (doc. 1).
Ha dedotto che il rapporto di lavoro era cessato per dimissioni volontarie (doc. 3), giusto preavviso di recesso reso nei termini previsti dal CCNL. All'esito del rapporto, il datore di lavoro aveva trasmesso il cedolino paga relativo all'ultimo mese di lavoro (doc. 4), con l'indicazione dell'importo complessivo da pagare al lavoratore, pari a € 9.888,32 al lordo delle ritenute (€ 7.573,27 netti). Nel cedolino era poi riportata anche l'indicazione specifica dell'ammontare del trattamento di fine rapporto dovuto (€ 8.350,22 lordi),
Il datore di lavoro aveva quindi corrisposto un primo acconto su tale importo nel mese di dicembre 2022, pari ad € 1.800,27 netti. Successivamente, solo dopo vari solleciti del lavoratore, e previa redazione di una scrittura privata di rateizzazione del debito (doc. 5), il datore di lavoro aveva versato ulteriori acconti per complessivi € 1.443,00 netti, interrompendo successivamente ogni pagamento, senza alcuna motivazione.
In conseguenza di tale situazione di inadempimento persistente del datore di lavoro, il ricorrente ha promosso il presente giudizio per ottenere la condanna della parte resistente al pagamento del saldo dell'importo di cui alla busta paga del mese di novembre 2022, per un importo di € 6.645,05 lordi (€ 4.330,00 netti).
La controparte, regolarmente chiamata in giudizio, non si è costituita e pertanto in sede di udienza di comparizione, tenutasi il 24.09.2024, ne è stata dichiarata la contumacia. In tale udienza, stante la contumacia della parte resistente e la natura prettamente documentale della causa, la causa è stata rinviata per discussione all'udienza odierna, all'esito della quale è stata trattenuta in decisione.
2.
Il ricorso fondato e merita accoglimento per le ragioni che si vanno ad pagina 3 di 5 evidenziare.
Il ricorrente ha prodotto il contratto di lavoro intercorso fra le parti, la comunicazione delle dimissioni, nonché l'ultima busta paga dalla quale si evincono le somme che il datore di lavoro era tenuto a corrispondere al lavoratore, in adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali e di legge.
Il lavoratore ha allegato come l'adempimento datoriale al riguardo sia stato solo parziale, avendo questi provveduto al solo pagamento di acconti sull'importo indicato in busta paga (complessivi € 9.888,32 al lordo delle ritenute, cioè €
7.573,27 netti).
In particolare, il lavoratore ha allegato che, detratti gli acconti versati, il datore di lavoro deve ancora versare la somma di € 6.645,05 lordi (pari ad € 4.430,00 netti)
a saldo del proprio debito.
A fronte di tale allegazione, vista la busta paga del mese di novembre 2022 prodotta in atti, la quale costituisce documento ricognitivo del debito di lavoro proveniente dal datore di lavoro, in assenza di contestazione alcuna sulla pretesa del ricorrente e su quanto da esso allegato, si ritiene accertato integralmente il credito per come richiesto dal ricorrente, con conseguente condanna del datore di lavoro al pagamento delle somme residue dovute a titolo di TFR.
3.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014
e successivo D.M. 147/2022, sono poste a carico della soccombente parte resistente ed a favore della vittoriosa parte ricorrente, facendo applicazione dei valori minimi in ragione del valore della causa così come accertato all'esito del giudizio, stante la non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto, esclusa la fase istruttoria in quanto non celebrata.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro definitivamente pronunciando, nella contumacia della pagina 4 di 5 convenuta, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna a Controparte_3
socio unico semplificata in persona del proprio legale rappresentante pro CP_1
tempore, al pagamento in favore del ricorrente della Parte_1
somma di € 6.645,05 (euro seimilaseicentoquarantacinque/05), al lordo delle ritenute di legge (pari ad € 4.330,00 al netto di tali ritenute), a titolo di saldo del trattamento di fine rapporto di lavoro dovuto, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dalla maturazione al saldo effettivo;
condanna la società resistente a rifondere al ricorrente le spese di giudizio, che liquida in € 2.109,00 per compensi, oltre accessori di legge, ed € 118,50 per anticipazioni.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 3/12/2024 .
Il Giudice del lavoro
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 615/2023
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
[...]
RESISTENTE
Davanti al giudice del lavoro designato, dott.ssa Agnese Cicchetti, è comparso l'avv. Landi Roberto in sostituzione dell'avv. Sartori per parte ricorrente.
Alle ore 9:18 nessuno è presente per parte resistente, già dichiarata contumace.
L'avv. Landi insiste nell'accoglimento delle conclusioni formulate in ricorso e, in via subordinata, nell'accoglimento delle proprie istanze istruttorie.
Rinuncia altresì a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice si ritira in camera di consiglio e, all'esito, dispone come da separato provvedimento.
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti, ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 615/2023 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. SARTORI ROBERTO, elettivamente domiciliato in PIAZZA TRE MARTIRI 43 47921 RIMINI presso il difensore avv. SARTORI ROBERTO
RICORRENTE contro Controparte_1
C.F. ),
[...] P.IVA_1
RESISTENTE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008
n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1. ha proposto ricorso nei confronti della Parte_1 [...]
Controparte_2
pagina 2 di 5 per la quale aveva lavorato come operaio con mansioni di autotrasportatore liv. 3S
(CCNL Autotrasporto Spedizione Merci) con rapporto di lavoro subordinato intercorso dal 4.7.2018 al 21.11.2022 (doc. 1).
Ha dedotto che il rapporto di lavoro era cessato per dimissioni volontarie (doc. 3), giusto preavviso di recesso reso nei termini previsti dal CCNL. All'esito del rapporto, il datore di lavoro aveva trasmesso il cedolino paga relativo all'ultimo mese di lavoro (doc. 4), con l'indicazione dell'importo complessivo da pagare al lavoratore, pari a € 9.888,32 al lordo delle ritenute (€ 7.573,27 netti). Nel cedolino era poi riportata anche l'indicazione specifica dell'ammontare del trattamento di fine rapporto dovuto (€ 8.350,22 lordi),
Il datore di lavoro aveva quindi corrisposto un primo acconto su tale importo nel mese di dicembre 2022, pari ad € 1.800,27 netti. Successivamente, solo dopo vari solleciti del lavoratore, e previa redazione di una scrittura privata di rateizzazione del debito (doc. 5), il datore di lavoro aveva versato ulteriori acconti per complessivi € 1.443,00 netti, interrompendo successivamente ogni pagamento, senza alcuna motivazione.
In conseguenza di tale situazione di inadempimento persistente del datore di lavoro, il ricorrente ha promosso il presente giudizio per ottenere la condanna della parte resistente al pagamento del saldo dell'importo di cui alla busta paga del mese di novembre 2022, per un importo di € 6.645,05 lordi (€ 4.330,00 netti).
La controparte, regolarmente chiamata in giudizio, non si è costituita e pertanto in sede di udienza di comparizione, tenutasi il 24.09.2024, ne è stata dichiarata la contumacia. In tale udienza, stante la contumacia della parte resistente e la natura prettamente documentale della causa, la causa è stata rinviata per discussione all'udienza odierna, all'esito della quale è stata trattenuta in decisione.
2.
Il ricorso fondato e merita accoglimento per le ragioni che si vanno ad pagina 3 di 5 evidenziare.
Il ricorrente ha prodotto il contratto di lavoro intercorso fra le parti, la comunicazione delle dimissioni, nonché l'ultima busta paga dalla quale si evincono le somme che il datore di lavoro era tenuto a corrispondere al lavoratore, in adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali e di legge.
Il lavoratore ha allegato come l'adempimento datoriale al riguardo sia stato solo parziale, avendo questi provveduto al solo pagamento di acconti sull'importo indicato in busta paga (complessivi € 9.888,32 al lordo delle ritenute, cioè €
7.573,27 netti).
In particolare, il lavoratore ha allegato che, detratti gli acconti versati, il datore di lavoro deve ancora versare la somma di € 6.645,05 lordi (pari ad € 4.430,00 netti)
a saldo del proprio debito.
A fronte di tale allegazione, vista la busta paga del mese di novembre 2022 prodotta in atti, la quale costituisce documento ricognitivo del debito di lavoro proveniente dal datore di lavoro, in assenza di contestazione alcuna sulla pretesa del ricorrente e su quanto da esso allegato, si ritiene accertato integralmente il credito per come richiesto dal ricorrente, con conseguente condanna del datore di lavoro al pagamento delle somme residue dovute a titolo di TFR.
3.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014
e successivo D.M. 147/2022, sono poste a carico della soccombente parte resistente ed a favore della vittoriosa parte ricorrente, facendo applicazione dei valori minimi in ragione del valore della causa così come accertato all'esito del giudizio, stante la non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto, esclusa la fase istruttoria in quanto non celebrata.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro definitivamente pronunciando, nella contumacia della pagina 4 di 5 convenuta, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna a Controparte_3
socio unico semplificata in persona del proprio legale rappresentante pro CP_1
tempore, al pagamento in favore del ricorrente della Parte_1
somma di € 6.645,05 (euro seimilaseicentoquarantacinque/05), al lordo delle ritenute di legge (pari ad € 4.330,00 al netto di tali ritenute), a titolo di saldo del trattamento di fine rapporto di lavoro dovuto, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dalla maturazione al saldo effettivo;
condanna la società resistente a rifondere al ricorrente le spese di giudizio, che liquida in € 2.109,00 per compensi, oltre accessori di legge, ed € 118,50 per anticipazioni.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 3/12/2024 .
Il Giudice del lavoro
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
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