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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 20/09/2025, n. 825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 825 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente
2) dott. Natalino Sapone Consigliere
3) dott.ssa Stefania Maria Gambino G. A., Relatore ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 214/2019 R.G., cui è riunita la causa n.
221/2019 R.G., introitata in decisione con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 05.02.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo 149/2022, vertente
TRA
, c.f. , nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.
Caterina Strangio, c.f. del Foro di Locri, PEC C.F._2
ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria Email_1 alla via Caulonia n. 5/B presso lo studio legale Avv. Basilio Domenico Longo (c.f.
. CodiceFiscale_3
Appellante nel proc. R.G. 214/2019 e Appellato nel proc. R.G. 221/2019
Contro
, c.f. nato a [...] il [...], e Controparte_1 C.F._4 CP_2
, c.f. , nata a [...] [...], residenti in [...]
[...] C.F._5 CP_2
Via delle Magnolie 17, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Anna Maria
Speziale (c.f. ) del Foro di Locri, PEC C.F._6
elettivamente domiciliati in Locri in Via Candida 6, Email_2 nonchè in Via dei Bianchi n. 389127 Reggio Calabria presso lo studio dell'avv. Maria Grazia
Bottari.
Appellati nel proc. R.G. 214/2019 e Appellanti nel proc. R.G. 221/2019
Nonché
1 , c.f. Controparte_3 C.F._7
Appellata, contumace
OGGETTO
Appello in proc. R.G. 214/2019 avverso la sentenza n. 140/2018 del 30.01.2018 e pubblicata il
31.01.2018, nonché in proc. R.G. 221/2019, riunito al primo, avverso la sentenza non definitiva n. 364/2014 (cron. 5049/14, rep. 418/2014) emessa in data 16.04.2014 e la indicata sentenza definitiva n. 140/2018, entrambe rese dal Tribunale di Locri nel procedimento RG n.
100406/2001.
CONCLUSIONI
All'udienza del 05.02.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti costituite concludevano come indicato di seguito ed in atti di causa che si intendono richiamati.
In specie, per lo RI, parte appellante nel proc. 214/2019, si rassegnavano le seguenti conclusioni: “Voglia la Corte d'Appello adita, contraiis reiectis, in riforma della sentenza impugnata, emessa dal Tribunale di Locri ed in accoglimento del presente appello: 1) IN VIA
PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti nell'atto di gravame, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare, che la domanda spiegata dai Signori e è Controparte_1 Controparte_2 infondata e in fatto e in diritto , e per l'effetto rigettarla;
2) IN ESTREMO SUBORDINE, limitare le richieste ex adverso formulate, al solo eventuale risarcimento del danno (da riquantificare in misura giusta ed equa), ove dovesse risultare giuridicamente ammissibile, ovvero disporre in concreto soluzioni alternative alla demolizione. - con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, da distrarre a favore del deducente difensore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c. .Con riferimento al procedimento riunito RG 221/2019, si rassegnano le seguenti CONCLUSIONI :Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, nel merito, rigettare l'appello proposto dai Sigg. con ogni consequenziale Parte_2
statuizione, anche in ordine alle spese e competenze di lite da distrarsi in favore del deducente difensore ex art. 93 c.p.c., auspicando una soluzione della presente controversia giusta ed equa”. Ci si opponeva, altresì, alle richieste avversarie.
Per le parti e invece, si indicava: “Con riferimento Controparte_1 Controparte_2
al giudizio promosso dai sig.ri e contro il sig. portante il CP_1 CP_2 Parte_1
221/2019 R.G.Acc. (poi riunito al 214/2019 r.g.acc.)” previa riproposizione di richiesta di rinnovo di CTU, si precisava quanto segue: “Previa revoca della sospensiva della esecutività
2 della sentenza datata 17.07.2019, e previa ammissione di CTU, per come richiesta sopra e già nell'atto di appello, accogliere le seguenti conclusioni: Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di
Reggio Calabria, in riforma delle appellate sentenze n. 364/2014, non definitiva, emessa dal
Tribunale di Locri, e n. 140/2018 rese dal Tribunale di Locri, dr. Iacobellis, in persona del
GOT, d.ssa non notificata, in riferimento all'ordinanza emessa in data 16.04.2018 CP_4
nonché in accoglimento delle domande tutte avanzate dall'appellante nel giudizio di primo grado recante r.g. n. 100406/2001, previo accoglimento delle istanze istruttorie avanzate dall'appellante nel corso del giudizio di primo grado e ribadite nel presente giudizio sia per richiamo sia per espressa indicazione nel corpo di questo atto, contrariis rejectis: Nel merito -
A) in via principale:
1. Acquisire gli elementi di fatto così come indicati nel primo motivo di appello;
2. accertare e dichiarare in riforma delle appellate sentenze che il fabbricato sito in
Siderno, in Via Circonvallazione Sud, riportato in Catasto alla partita 1083, fl.30, p.lle 1176, oggi sub 4,5, 6,7,8,9,1011,1213,1415, e 1177 (formati unica consistenza), di proprietà del sig.
, nato a [...], il [...], ivi residente in [...]
è stato costruito in violazione delle norme civilistiche (art. 873 cc) sulle distanze dal confine e del regolamento comunale e piano di fabbricazione del Comune di Siderno e Piano Regolare
Generale del 2001 , e, per l'effetto, condannare il signor ad arretrare, Parte_1
previa demolizione, il suo fabbricato ad una distanza di mt. 5 dal confine di proprietà Pt_3
sita in Siderno, in Via Circonvallazione Nord, e a risarcire il danno cagionato
[...]
dall'esistenza del fabbricato in tutti questi anni alla proprietà , in considerazione del CP_1 mancato rispetto delle distanze, nella somma di € 41.316,55 o nella maggiore o minore che sarà giudizialmente accertata, oltre rivalutazione e interessi;
3. accertare e dichiarare che tutte le vedute, finestre, balconi, aggetti, esercitate dal fabbricato sito in Siderno, in Via
Circonvallazione Sud, riportato in Catasto alla partita 1083, fl.30, p.lle 1176, oggi sub 4,5,
6,7,8,9,1011,1213,1415, e 1177 (formati unica consistenza), di proprietà del sig. Parte_1
, nato a [...], il [...], ivi residente in [...], a carico
[...]
della proprietà riportata in Catasto alla pt. 1083, fl.30, p.lla 1156 del Parte_3
, sono illegittime, ex art. 905 c.c., in quanto posti alla distanza non Controparte_5
regolamentare dal confine cioè le vedute a distanza inferiore a 1,5 m dal Parte_3 confine o oltre lo stesso;
4. per l'effetto, condannare il signor ad Parte_1
eliminare e/o arretrare tutte le finestre, balconi e vedute illegittime ad una distanza di mt. 1,5 dal confine degli attori, anche mediante demolizione degli aggetti, secondo le norme del codice
3 civile e del regolamento comunale, e a risarcire il danno causato agli attori per un verso dallo sconfinamento dei balconi nel fondo di loro proprietà e per l'altro verso dall'esercizio illegittimo di inspicere e prospicere in alienum da tutte le finestre, balconi, vedute e parapetti degli aggetti sulla proprietà , nella somma di € 41.316,55 o nella maggiore o minore CP_1
che sarà giudizialmente accertata, oltre rivalutazione e interessi legali e interessi litigiosi;
5. dare disposizioni in ordine all'eliminazione delle vedute abusive e all'eliminazione degli aggetti, con l'ausilio di un tecnico, previa redazione di un progetto, che potrà essere seguito dall'adita corte;
6. il tutto con vittoria di spese e competenze di lite, oltre il rimborso forfettario per spese generali. B) In subordine, salvo gravame, in via istruttoria, disporre la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio con altro professionista su tutti i quesiti e chiarimenti già proposti nei precedenti verbali di primo grado, in quello del 18.06.2014, nelle osservazioni alla relazione di consulenza tecnica definiva, in tutti gli scritti difensivi e verbali di causa di primo grado, da intendersi qui interamente riportati e trascritti, ed in particolare su quelli qui di seguito riportati: a. valuti correttamente e sulla base del vantaggio del fabbricato Parte_1
il danno per anno, con riferimento alla data di inizio della domanda giudiziale, con obbligazione propter rem;
b. determini il danno subito dagli Attori, in ragione dell'edificazione ed insistenza per molto tempo del fabbricato c. In esito, accogliere tutte le Parte_1
conclusioni sub A). IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede che venga disposta consulenza tecnica
d'ufficio -per acquisire ex art. 210 cpc le planimetrie catastali dei quattro piani del fabbricato
allegate alla domanda di condono presentata in data 7.04.1986 n. 6005, -per Parte_1 accertare la sussistenza della pubblicazione mediante affissione all'albo pretorio del DPGR n.
1052 del 6.09.1974 e/o della certificazione del segretario comunale dell'avvenuta pubblicazione. II) Nonché accogliere le seguenti conclusioni nel proc. 214/2019 r.g.acc. promosso da contro i sig.ri e (già rassegnate nella comparsa Parte_1 CP_1 CP_2 di risposta): Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Reggio Calabria: “In via pregiudiziale, 1) dichiarare inammissibile l'istanza di inibitoria in ragione della formazione del giudicato sulla sentenza non definitiva n. 364/2014 resa dal Tribunale di Locri, 2) senza accettazione del contraddittorio, dichiarare gradatamente, infondata mediante pronuncia di rigetto, la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza n. 140/2018 per tutti i motivi sopra dedotti. In esito, dichiarare: A) 1) inammissibili i motivi primo (ERRATA RICOSTRUZIONE E
TRAVISAMENTO DEI FATTI PER CUI E' CAUSA;
VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 115 E 116
C.P.C., 1226, 1227, 2697 C.C.; MOTIVAZIONE INADEGUATA E/O INSUFFICIENTE) e
4 terzo (ERRATA RICOSTRUZIONE E TRAVISAMENTO DEI FATTI PER CUI E ' CAUSA;
VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 115 E 116 C.P.C., 840, NONCHE' ERRATA
APPLICAZIONE/INTERPRETAZIONE DELL'ART. 905 C.C.; MOTIVAZIONE
INADEGUATA E/O INSUFFICIENTE) dell'atto di appello di controparte, essendosi sui detti motivi formato il giudicato in quanto non è stata impugnata la sentenza parziale n. 364/2014;
2) inammissibile la domanda relativa agli accorgimenti alternativi alla demolizione, non essendo mai stata proposta;
3) così come quella di richiesta di prova testimoniale per i motivi sopra esposti. B) In subordine, senza accettare il contraddittorio, rigettare nel merito tutte le domande perché infondate in fatto e in diritto, comprese quelle di cui ai motivi quarto, relativo all'adozione di misure il meno invasive possibili, e quinto (sulla compensazione delle spese).
C) Con vittoria di spese e di lite per questo grado del giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Riportandosi per quanto più ampiamente indicato agli atti del giudizio e per come le vicende di fatto sono state ricostruite in sentenza definitiva, i coniugi e quali CP_1 CP_2 comproprietari di un immobile sito a Siderno contraddistinto al NCEU al fol. 30 p.lla 1156, proponevano nel 2001 domanda giudiziale contro , il quale aveva Parte_1 precedentemente acquistato dalla sig.ra (comune dante causa) un terreno limitrofo ove CP_3 aveva costruito un fabbricato per civile abitazione costituito da uno scantinato e quattro piani f.t.. Precisavano gli attori che vi era una striscia di terreno sulla quale risultava costituita ad ottobre 1981 una servitù volontaria di passaggio pedonale e carraio in favore anche del sig. il cui immobile, sul lato sud si ergeva rispetto a detto suolo ad una distanza Parte_1 inferiore a quella minima prevista sia dal codice civile che dal regolamento comunale, che i balconi di detto fabbricato oltrepassavano la linea di confine in violazione delle distanze minime per le vedute dirette sul fondo confinante e che le condotte di scarico delle acque reflue non erano state realizzate in conformità al disposto dell'art.889 2° comma c.c..
Chiedevano, pertanto: l'accertamento della denunciata illegittimità, l'arretramento, previa demolizione, del fabbricato ad una distanza di metri cinque dal confine;
l'arretramento dei balconi alla distanza regolamentare;
la rimozione delle tubazioni collocate nel sottosuolo degli attori, ricollocandole ai sensi di legge;
il risarcimento dei danni nella misura di Lire 80.000.000.
Si costituiva il convenuto chiedendo il rigetto della domanda e, in subordine, di limitarla al solo risarcimento dei danni.
5 Interveniva nel giudizio la dante causa aderendo alla posizione del convenuto, Controparte_3 deducendo che nel settembre del 1981 aveva stipulato con il sig. una scrittura Parte_1 privata con cui aveva concesso all'acquirente di costruire senza limiti di altezza e di distanza dal confine, obbligandosi di non opporsi per sé e i suoi aventi causa all'erigenda costruzione, ed eccepiva l'intervenuta prescrizione dell'azione in quanto il fabbricato sarebbe Parte_1 stato completato nel 1982, anteriormente al regolamento edilizio.
Veniva espletata una prima CTU e, all'udienza del 18.12.2013 le parti precisavano le conclusioni.
In data 16.04.2014 veniva pubblicata sentenza non definitiva con cui il giudice: - rigettava la domanda di arretramento del fabbricato avanzata dagli attori, poichè accertava che la costruzione del convenuto era stata ultimata nel 1982 precedentemente all'approvazione del regolamento comunale che prescriveva il rispetto del limite minimo di cinque metri dal confine con i fondi finitimi;
- accoglieva la domanda di arretramento dei balconi nella parte in cui gli stessi oltrepassavano il confine, demandando con separata ordinanza al consulente tecnico il compito di verificare anche la possibilità di soluzioni tecniche alternative alla demolizione;
- accoglieva la domanda di rimozione delle tubature collocate nel sottosuolo di proprietà degli attori. La causa veniva, quindi, rimessa sul ruolo istruttorio con la riconvocazione del CTU già nominato anche al fine di verificare soluzioni alternative, anche transattive, onde evitare la rimozione dei balconi e per quantificare il risarcimento del danno.
Dopo l'espletamento della CTU e disposti ulteriori chiarimenti del consulente, risultati vani i tentativi del consulente di accordare le parti, all'udienza del 15.06.2016 le parti riprecisavano le conclusioni e la causa veniva decisa con la concessione dei termini di cui all'art.190 cpc.
Con sentenza impugnata così disponeva: “a) accoglie la domanda e per l'effetto, ordina la demolizione delle porzioni dei balconi dei piani f.t. n.2 n.3 e n.4 del fabbricato del convenuto, che oltrepassano la linea di confine con la proprietà degli attori, nel rispetto di quanto disposto dall'art.905 II comma c.c. e nella misura accertata dal CTU;
b) condanna il convenuto al risarcimento dei danni per la violazione accertata in favore degli attori nella misura di
€.15.000,00 oltre interessi dalla data della domanda fino al soddisfo;
c) condanna il convenuto
e il terzo intervenuto al pagamento delle spese del giudizio in favore degli attori e che liquida in complessive €. 10.403,00 di cui €.60,00 per spese vive ed €. 10.343,00 per compensi, secondo
i valori medi delle tariffe forensi vigenti, oltre spese generali, iva e cpa;
d) spese di CTU, liquidate come da separato decreto, da porre a carico del convenuto.”
6 Avverso la indicata pronuncia definitiva proponeva appello nel procedimento iscritto al n. di
R.G. 214/2019, con atto notificato il 28 febbraio 2019, eccependo che la Parte_1 stessa “difetta di un apparato argomentativo giuridicamente congruo in relazione ai fatti di causa ed alle norme statuite dagli artt. 91, 92, 115, 116 c.p.c., 840, 1226, 1227, 2697 c.c., nonché al principio dell'abuso del diritto, con violazione delle norme di cui agli artt. 833 e
1175 c.c.; invero tale provvedimento evidenzia, da un lato, errori e contraddizioni argomentative (le premesse e fattuali e logico giuridiche non sono coerenti con le conclusioni adottate) ed interpretative delle risultanze istruttorie, dall'altro surrettizia applicazione delle norme sulla soccombenza e violazione delle richiamate norme e dei principi giuridici affermati da autorevoli orientamenti giurisprudenziali”. In specie, lamentava: 1) la ”errata ricostruzione
e travisamento dei fatti per cui è causa;
violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c, 1226, 1227, 2697
c.c., motivazione inadeguata ed insufficiente” in relazione alle violazioni accertate;
2) l'errata
“liquidazione del danno, alla luce, oltre che di tutte le circostanze sopra evidenziate, anche dell'evoluzione giurisprudenziale in materia del c.d. danno in re ipsa, anche per violazione dell'art. 1227 e 2697 c.c., nonché nel la quantificazione equitativa del danno stesso, per violazione delle norme di cui all' art. 1226 c.c.”; 3) la “errata ricostruzione e travisamento dei fatti per cui è causa;
violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c, 840, nonché errata applicazione/interpretazione dell'art. 905 c.c., motivazione inadeguata ed insufficiente” in relazione al disposto arretramento dei balconi per mancanza di interesse e nocumento;
4)
l'erroneità della pronuncia nella parte in cui il giudice non ha disposto d'ufficio accorgimenti alternativi;
5) la “violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in combinato disposto con gli artt. 115 e
116 c.p.c.” in relazione al capo della sentenza relativo alle spese di causa, sia per non aver tenuto conto della “soccombenza reciproca in virtù della sentenza non definitiva con cui veniva rigettata la domanda di arretramento del fabbricato avanzata dagli attori”, sia per non aver ritenuto esistenti le gravi ragioni idonee a disporre la compensazione indicata.
Proponeva, altresì, istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza di primo grado.
Concludeva, quindi, chiedendo alla Corte di voler: “1) IN VIA PREGIUDIZIALE E
CAUTELARE , sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per
i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare, che la domanda spiegata dai Signori e Controparte_1
, è infondata e in fatto e in diritto , e per l'effetto rigettarla;
3) IN Controparte_2
7 ESTREMO SUBORDINE, limitare le richieste ex adverso formulate, al solo eventuale risarcimento del danno ( da riquantificare in misura giusta ed equa), ove dovesse risultare giuridicamente ammissibile, ovvero disporre in concreto soluzioni alternative alla demolizione.
- con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, da distrarre a favore del deducente difensore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”. In via istruttoria reiterava la richiesta di prova per testi.
Si costituivano gli appellati e eccependo, in via preliminare, CP_1 CP_2
l'inammissibilità dell'impugnazione per riguardare i motivi di gravame quanto già oggetto della sentenza non definitiva n. 364/2014 (cron. 5049/14, rep. 418/2014) emessa dal Tribunale di
Locri in data 16.04.2014, non impugnata e sulla quale si era formato il giudicato, avendo le parti formulato riserva di appello all'udienza del 18.06.2014 solo avverso la parte della detta sentenza non definitiva n. 364/2014 che atteneva la rimozione delle tubature collocate nel sottosuolo di proprietà degli attori e, quindi, l'intervenuto giudicato sul punto, nonché
l'inammissibilità e novità della domanda di adozione di misure il meno invasive, non proposta in primo grado, che deve ritenersi nuova ed ultrapetita, oltre che non ammissibile non essendo stato impugnato il “relativo capo IV della sentenza non definitiva n. 364/2014 che dispone
l'arretramento dei balconi fino alla linea di confine”, e l'inammissibilità e/o, gradatamente, infondatezza del motivo relativo alla quantificazione del risarcimento del danno e di quello relativo alla quantificazione delle spese di lite.
Concludevano, pertanto, chiedendo alla Corte di voler: “IN VIA PREGIUDIZIALE, 1) dichiarare inammissibile l'istanza di inibitoria in ragione della formazione del giudicato sulla sentenza non definitiva n. 364/2014 resa dal Tribunale di Locri, 2) senza accettazione del contraddittorio, dichiarare gradatamente, infondata mediante pronuncia di rigetto, la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza n. 140/2018 per tutti i motivi sopra dedotti. IN ESITO, dichiarare: A) 1) inammissibili i motivi primo (ERRATA RICOSTRUZIONE
E TRAVISAMENTO DEI FATTI PER CUI E' CAUSA;
VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 115 E 116
C.P.C., 1226, 1227, 2697 C.C.; MOTIVAZIONE INADEGUATA E/O INSUFFICIENTE) e terzo
(ERRATA RICOSTRUZIONE E TRAVISAMENTO DEI FATTI PER CUI E ' CAUSA;
VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 115 E 116 C.P.C., 840, NONCHE' ERRATA
APPLICAZIONE/INTERPRETAZIONE DELL'ART. 905 C.C.; MOTIVAZIONE INADEGUATA
E/O INSUFFICIENTE) dell'atto di appello di controparte, essendosi sui detti motivi formato il giudicato in quanto non è stata impugnata la sentenza parziale n. 364/2014; 2) inammissibile
8 la domanda relativa agli accorgimenti alternativi alla demolizione, non essendo mai stata proposta;
3) così come quella di richiesta di prova testimoniale per i motivi sopra esposti. B)
IN SUBORDINE, senza accettare il contraddittorio, rigettare nel merito tutte le domande perché infondate in fatto e in diritto, comprese quelle di cui ai motivi quarto, relativo all'adozione di misure il meno invasive possibili, e quinto (sulla compensazione delle spese).
C) Con vittoria di spese e di lite per questo grado del giudizio”.
Con separato atto notificato in data 04.03.2019, rubricato con numero di R.G. 221/2019,
e proponevano appello avverso la sentenza non Controparte_1 Controparte_2 definitiva n. 364/2014 emessa dal Tribunale di Locri, in data 16.04.2014 e la sentenza definitiva n. 140/2018 emessa dallo stesso Tribunale di Locri e pubblicata il 31.01.2018.
In relazione alla sentenza non definitiva ne rilevavano l'erroneità per: a) - “Violazione di legge ex art. 360 n. 3 cpc -Erronea/inesistente ricostruzione dei fatti - carente motivazione della sentenza”, per non aver il giudicante tenuto in debita considerazione anche i risultati dei tre elaborati peritali;
b)- “Violazione dell'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. e cioè per Erronea, carente motivazione della sentenza in ordine alla valutazione delle modifiche introdotte dall'organo regionale al regolamento edilizio quali modifiche sostanziali in violazione dell'art. 10 II c. e
62 V c. della L. 1150/1942”, ritenendo che non trattandosi di modifica indispensabile non vi fosse obbligo di comunicazione al comune ed adozione delle conseguenti delibere, con conseguente applicazione della distanza minima di 5 metri;
c)- “Violazione dell'art.360 n. 5 cpc
e degli artt. 115 e 116 cpc per erronea. carente e inadeguata motivazione della sentenza in ordine alla inefficacia del regolamento edilizio e travisamento dei fatti” in ordine alla omessa valutazione dei regolamenti vigenti e del contenuto della scrittura privata che indicava la presenza vincolante della distanza di metri 5 dal confine;
d) - “Violazione di legge ex art. 360
n. 3 e n. 5 cpc. art. 873 c.c. e art. 8 L. 1684 del 1962, che prescrivevano il distacco di un metro
e mezzo dal confine - inesistente motivazione” per omessa richiesta di acquisizione della documentazione tecnica relativa ad ulteriori progetti al fine di determinare le distanze e la circostanza che l'immobile era abusivo in toto;
e)- violazione anche “della L. 47 /85 per erronea motivazione e travisamento dei fatti” per non aver considerato che l'immobile era abusivo e le
“dichiarazioni contenute nella domanda di sanatoria del 7.04.1986” erano “inesatte, infedeli e mendaci” e che la stessa richiesta mancava della "doppia conformità" delle opere realizzate agli strumenti urbanistici generali e di attuazione approvati e non in contrasto con quelli adottati sia al momento della presentazione della domanda che a quello della realizzazione dell'opera; f)-
9 deducevano in relazione sia alla sentenza parziale che alla sentenza definitiva, la violazione
“dell'art. 360 n. 3 e 5 e per erronea motivazione e travisamento dei fatti relativamente all'art.
905 I e II c. c.c. per l'accoglimento della domanda di arretramento del fabbricato limitatamente alla parte in cui riconosce l'illegittimità dei soli balconi e violazione degli artt. 115 e 116 per errata interpretazione del Giudice di prime cure in merito alle risultanze dell'attività istruttoria”, relativamente alla parte in cui non è stato disposto l'integrale abbattimento dei balconi, chiedendo la demolizione o l'arretramento delle vedute-balcone e delle vedute-finestre di 50 cm all'interno dei vani con apposizione di ringhiere al limite della nuova veduta e che si disponga di schermare le vedute laterali, con la descrizione dell'intervento da eseguire senza demandare al giudice dell'esecuzione; g) – errata quantificazione del danno per non avere il giudicante tenuto conto che trattavasi di “19 vedute e 10 aggetti posti a distanza inferiore a un metro e mezzo dal confine, presenti nel fabbricato né del danno afferente Parte_1 all'immobile di proprietà degli attori né del vantaggio corrispondente che in tutti questi anni del fabbricato”, e della circostanza che lo stesso era abusivo e posto in violazione delle distanze di legge.
Chiedevano, quindi, la rinnovazione della perizia al fine di accertare tutte le vedute e l'illegittimità del fabbricato.
Concludevano come prima indicato e riportato in atti, chiedendo alla Corte di voler: “A) in via principale:
1. Acquisire tutti gli elementi di fatto così come indicati nel primo motivo di appello;
2. accertare o dichiarare in riforma delle appellate sentenze che il fabbricato sito in Siderno, in Via Circonvallazione Sud, riportato in Catasto alla partita 1083, f.30, p.lle 1176, oggi sub
4,5, 6,7,8,9,1011,1213,1415, c 1177 (formati unica consistenza), di proprietà del sig.
, nato a [...], il [...], ivi residente in [...]
è stato costruito in violazione delle norme civilistiche (art. 873 cc) sulle distanze dal confine e del regolamento comunale e piano di fabbricazione del Comune di Siderno e Piano Regolare
Generale del 2001, e, per l'effetto, condannare il signor ad arretrare, Parte_1 previa demolizione, il suo fabbricato ad una distanza di mt. 5 dal confine di proprietà Pt_3
sita in Siderno, in Via Circonvallazione Nord, e a risarcire il danno cagionato
[...] dall'esistenza del fabbricato in tutti questi anni alla proprietà , in considerazione del CP_1 mancato rispetto delle distanze, nella somma di € 41.316,55 o nella maggiore o minore che sarà giudizialmente accertata, oltre rivalutazione e interessi;
3. accertare e dichiarare che tutte le vedute, finestre, balconi, aggetti, esercitate dal fabbricato sito in Siderno, in Via
10 Circonvallazione Sud, riportato in Catasto alla partita 1083, f.30, p.lle 1176, oggi sub 4,5,
6,7,8,9,1011,1213,1415, e 1177 (formati unica consistenza), di proprietà del sig. Parte_1
, nato a [...], il [...], ivi residente in [...], a carico
[...] della proprietà riportata in Catasto alla pt. 1083, f.30, p.lla 1156 del Parte_3
, sono illegittime, ex art. 905 c.c. in quanto posti alla distanza non Controparte_5 regolamentare dal confine cioè le vedute a distanza inferiore a 1,5 m dal Parte_3 confine o oltre lo stesso;
4. per l'effetto, condannare il signor ad Parte_1 eliminare e/o arretrare tutte le finestre, balconi e vedute illegittime ad una distanza di mt. 1,5 dal confine degli attori, anche mediante demolizione degli aggetti, secondo le norme del codice civile e del regolamento comunale, e a risarcire il danno causato agli attori per un verso dallo sconfinamento dei balconi nel fondo di loro proprietà e per l'altro verso dall'esercizio illegittimo di inspicere e prospicere in alienum da tutte le finestre, balconi, vedute e parapetti degli aggetti sulla proprietà , nella somma di € 41.316,55 o nella maggiore o minore CP_1 che sarà giudizialmente accertata, oltre rivalutazione e interessi legali e interessi litigiosi;
-5. dare disposizioni in ordine all'eliminazione delle vedute abusive e all'eliminazione degli aggetti, con l'ausilio di un tecnico, previa redazione di un progetto, che potrà essere seguito dall'adita corte;
6. il tutto con vittoria di spese e competenze di lite, oltre il rimborso forfettario per spose generali. B) In subordine, salvo gravame, in via istruttoria, disporre la rinnovazione della consulenza tecnica ufficio con altro professionista su tutti i quesiti e chiarimenti già proposti nei precedenti verbali di primo grado, in quello del 18.06.2014, nelle osservazioni alla relazione di consulenza tecnica definiva, in tuti gli scritti difensivi e verbali di causa di primo grado, da intendersi qui interamente riportati e trascritti, ed in particolare su quelli qui di seguito riportati: a. valuti correttamente e sulla base del vantaggio del fabbricato Parte_1 il danno per anno, con riferimento alla data di inizio della domanda giudiziale, con obbligazione propter rem;
b. determini il danno subito dagli Attori, in ragione dell'edificazione ed insistenza per molto tempo del fabbricato c. In esito, accogliere tutte le Parte_1 conclusioni sub A). IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede che venga disposta consulenza tecnica
d'ufficio -per acquisire ex art. 210 cpc le planimetrie catastali dei quattro piani del fabbricato
allegate alla domanda di condono presentata in data 7.04.1986 n. 6005, -per Parte_1 accertare la sussistenza della. pubblicazione mediante affissione all'albo pretorio del DPGR n.
1052 del 6.09.1974 d/o della certificazione del segretario comunale dell'avvenuta pubblicazione.”
11 Si costituiva parte appellata al fine di: - richiedere in via preliminare, la riunione del procedimento con quello recante il numero di RG 214/2019, per connessione soggettiva ed oggettiva;
- per ricostruire le circostanze di fatto;
- negare l'esistenza di qualsivoglia danno attesa la preesistenza di una servitù di passaggio e di veduta all'acquisto e per non essere stato il danno dimostrato;
- ribadire tutto quanto già oggetto del proprio atto di gravame e contestare le eccezioni di inammissibilità avversarie;
- rilevare l'inammissibilità della chiesta valutazione sulla legittimità del condono, la mancanza di interesse alla rimozione dei balconi o al risarcimento dei danni;
- contestare in toto i motivi di gravame e chiederne il rigetto.
Concludeva, quindi, chiedendo volersi: “preliminarmente, per i motivi tutti esposti, disporre la riunione del presente procedimento al procedimento recante n. RG 214/19; nel merito, rigettare
l'appello proposto con ogni consequenziale statuizione, anche in ordine alle spese e competenze di lite da distrarsi in favore del deducente difensore ex art. 93 c.p.c., auspicando una soluzione della presente controversia giusta ed equa. In via istruttoria, dunque, ci si oppone alle richieste istruttorie perché inammissibili e comunque irrilevanti per tutti i motivi esposti in narrativa., ribadendo quanto già evidenziato in primo grado, ossia l'assoluta inammissibilità e tardività
(per es. in primo grado nelle conclusioni rassegante controparte ha chiesto la riconvocazione del perito d'ufficio e non la rinnovazione della CTU) oltre che la chiara inconferenza ed irrilevanza delle stesse rispetto al thema decidendum ed eversività rispetto ai principi giuridici operanti nella materia trattata”.
All'udienza del 27.06.2019 veniva disposta la riunione del procedimento recante il numero di
RG 221/2019 a quello portante il numero RG 214/2019.
Con ordinanza del 17.07.2019 veniva dichiarata la contumacia di non Controparte_3 costituita pur ritualmente citata e veniva disposta la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza n. 140/2018 limitatamente alla statuizione inerente all'ordine di demolizione delle porzioni dei balconi.
Con successiva ordinanza del 14.05.2020 la Corte rigettava sia la richiesta di prova testimoniale formulata da per non essere stata la stessa reiterata in primo grado in fase di Parte_1 precisazione delle conclusioni e la richiesta di ammissione di CTU proposta da e CP_1 non ravvisando “la necessità di disporre ulteriori accertamenti tecnici di ufficio…(a CP_2 fronte, peraltro, di quattro relazioni acquisite nel giudizio di primo grado)”.
12 A seguito di alcuni differimenti d'ufficio, all'udienza del 05.02.2024, svoltasi in ossequio al disposto dell'art. 127 ter c.p.c., le parti costituite depositavano note di trattazione scritta e precisavano le conclusioni come riportate.
Con successiva ordinanza la Corte poneva la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Reputa il Collegio che sussistono motivi per pervenirsi al parziale accoglimento dei rispettivi gravami, con rigetto delle ulteriori censure e domande, e che la sentenza impugnata debba essere riformata nei termini che seguono.
Tanto premesso, devono essere esaminati i motivi di appello e le relative eccezioni, procedendo per facilità di disamina ed argomentazione a modifica dell'ordine indicato dalle parti.
In relazione all'appello di cui al procedimento R.G. 214/2019, come da conclusioni e domande già riportate, deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità per intervenuto giudicato su quanto statuito in sentenza non definitiva di primo grado.
In particolare, in sentenza n. 364/2014 pubblicata il 16.04.2014, si è disposto che “a) rigetta la domanda di condanna del convenuto ad arretrare, previa demolizione, il fabbricato (sito in
Siderno alla via Circonvallazione Sud e censito in catasto alla. partita 1083, foglio 30, particelle 1176 e 1177) ad una. distanza di metri cinque dal confine;
b) condanna Parte_1
a rimuovere le tubature collocate nel sottosuolo del fondo dì proprietà degli attori
[...] alla profondità di un metro ed alla distanza di circa 30 cm. dal confine;
c) dispone con separata ordinanza. per l'ulteriore istruzione della causa;
d) differisce la regolazione delle spese processuali alla pronuncia della sentenza definitiva.” Con contestuale ordinanza è stata disposta la nomina di un CTU al fine di: a) confermare, o meno, che “a livello di piano di calpestio dei piani fuori terra n. 2, n. 3 a n. 4 sono stati realizzati dei balconi formati da soletta aggettanti le cui linee esteriori oltrepassano la linea di confine con la proprietà di 47 CP_1 cm.”; b) considerato che l'art. 905, 2° comma, c.c. stabilisce che non possono costruirsi balconi, muniti di parapetto che permetta di affacciarsi sul fondo del vicino, a distanza inferiore di un metro e mezzo dal confine, stabilire se i balconi - in ossequio al disposto dell'art. 905 2° comma c.c. debbano essere demoliti, ovvero se l'eliminazione delle vedute possa essere realizzata anche attraverso la predisposizione di opportuni accorgimenti (quali, per ipotesi,
l'apposizione di idonei pannelli che rendano impossibile il prospiciere e l'inspicere in alienum), indicando le modalità tecniche di realizzazione della soluzione praticabile;
c) formulare alle
13 parti una proposta conciliativa (quale, ad esempio, la costituzione di una servitù di veduta verso il pagamento di una congrua indennità); d) indicare un criterio per l'eventuale liquidazione del danno causato agli attori dallo “sconfinamento” dei balconi nel fondo di loro proprietà.”
Si ritiene, quindi, essere parzialmente inammissibile il primo motivo di gravame dell'appellante nella parte in cui eccepisce che il giudice avrebbe travisato i fatti di causa, “errato, Parte_1 ignorando completamente alcune risultanze istruttorie e considerando altre parzialmente, interpretandole per di più in modo del tutto surrettizio” e, se pur in relazione alla domanda risarcitoria, lamenta l'errata valutazione dell'esistenza della servitù indicata al momento dell'acquisto e la sua opponibilità agli acquirenti, tale da costituire consenso alla intervenuta costruzione.
Infatti, in parte motiva della sentenza non definitiva indicata si è statuito che la scrittura privata del 16.09.1981 intercorsa tra l'appellante e (dante causa anche degli appellati) Controparte_3 con la quale si concedeva la facoltà di realizzare eventuali costruzioni alla distanza di tre metri dal confine ovest della particella 1177 “non è opponibile agli odierni attori in quanto il suddetto atto costitutivo di servitù non risulta essere stato trascritto nei pubblici registri” e che la clausola (art. 2°) del contratto di compravendita del 20.09.1990 stipulato dagli appellati secondo cui il terreno era stato acquistato con "eventuali servitù attive e passive esistenti" è generica e priva di effetti e la sentenza non definitiva non è stata tempestivamente impugnata.
Parimenti, in altra parte dell'atto di appello si richiamano le difese tardive proposte da CP_3
dante causa di entrambe le parti e già proprietaria della particella 1156 poi alienata
[...] agli appellati, ma anche sul punto si è già disposto nella indicata pronuncia, in cui si è precisato che “Non possono poi esaminarsi le eccezioni sollevate dall'interveniente , Controparte_3 quando erano già definiti il thema decidendum ed il thema probandum”, essendo la stessa intervenuta tardivamente all'udienza del 03.06.2003, decorsi i termini ex art. 184 c.p.c., nonché come rigettato nella pronuncia prima indicata.
Per entrambe le parti di pronuncia non interveniva impugnazione nè riserva di impugnazione, per cui l'appello proposto solo avverso la sentenza definitiva è inammissibile in merito.
Al riguardo, si precisa che secondo un generale principio di diritto il contenuto della decisione giudiziale non va individuato alla stregua del solo dispositivo ma anche della parte in cui la motivazione rivela una effettiva volontà decisoria del giudice e sia dotata di autonomia concettuale, così da integrare il dispositivo, come nel caso in esame.
14 Ebbene la sentenza sul punto, volta a risolvere una questione fondamentale per la decisione sulla domanda consequenziale, esprime affermazioni di portata vincolante per le fasi successive del processo, gode di piena autonomia in merito, è idonea ad indicare una precisa volontà decisoria, è chiara nel non riconoscere l'esistenza di una servitù opponibile agli appellati, così da costituire giudicato e precludere il riesame dello stesso punto di fatto accertato e risolto.
Conseguentemente era necessario impugnare sul punto la sentenza non definitiva entro i termini ordinari previsti dalla legge o formulare espressa riserva di impugnazione ex art. 340 c.p.c., con successiva impugnazione di entrambe le sentenze, non definitiva e definitiva.
Essendo ciò mancato, si è formato il giudicato interno sulla questione e la presunta esistenza di una servitù opponibile ed accettata dagli appellati non è più discutibile nel presente grado di lite, neanche se riferita alla sola quantificazione del danno.
Da ciò l'inammissibilità del primo motivo limitatamente a quanto rilevato.
Parimenti inammissibile è l'ulteriore motivo di gravame relativo al riconoscimento della intervenuta violazione delle distanze dei balconi di cui in art. 905 II comma c.c..
In parte motiva della sentenza non definitiva, capo IV, pur senza nulla statuire sul punto in dispositivo, si indica che < La domanda di "arretramento" del fabbricato è invece fondata nella parte in cui è stato dedotto che i balconi oltrepassano il confine. Il c.t.u. ha invero accertato che "a livello di piano di calpestio dei piani fuori terra n. 2, n. 3 e n. 4 sono stati realizzati dei balconi formati da solette aggettanti le cui linee esteriori oltrepassano la linea di confine con la proprietà di 47 cm.". I balconi, realizzati a livello di piano di calpestio CP_1 dei piani fuori terra n. 2, n. 3 e n. 4 e le cui linee esteriori oltrepassano la linea di confine devono pertanto essere arretrati fino alla linea di confine (accertata dal c.t.u. e risultante dai disegni allegati alla relazione depositata il 18. 2003)…. I suddetti balconi peraltro, in base alle riproduzioni fotografiche allegate dal c.t.u. alla relazione del 18.09.2003, paiono invero costituire - come allegato dagli attori - "vedute" sul fondo del vicino ed in ogni caso i balconi, ai sensi dell'art. 905 2° comma c.c., devono trovarsi, se muniti di parapetto che permetta di affacciarsi sul fondo del vicino, ad una distanza minima di un metro e mezzo dal fondo del vicino. Nel caso in esame, avendo il c.t.u. accertato che i balconi oltrepassano il confine di 47 cm., è evidente che la distanza prescritta dall'art. 905 2° comma non è stata rispettata.>>
Anche in relazione a quanto indicato, le considerazioni contenute nella motivazione manifestano una volontà decisoria sulla questione relativa alla intervenuta violazione delle
15 distanze dei balconi sia dalla linea di confine, sia ex art. 905 II comma c.c. e come tale sono idonee a sostituirsi al dispositivo.
La parte indicata, inoltre, costituisce la premessa necessaria e il fondamento logico-giuridico della prosecuzione del giudizio, come disposto ordinanza contestuale già indicata.
Quanto sopra trova supporto anche in sentenza definitiva, in cui il giudice di prime cure, ha ritenuto essere già stata “acclarata la violazione delle distanze legali” dei balconi, dovendosi valutare solo se dover disporre la riduzione in pristinum o una diversa soluzione, senza emettere ulteriore pronuncia di accertamento sul punto, tanto da poi limitarsi ad ordinare “la demolizione delle porzioni dei balconi dei piani f.t. n.2 n.3 e n.4 del fabbricato del convenuto, che oltrepassano la linea di confine con la proprietà degli attori, nel rispetto di quanto disposto dall'art.905 II comma c.c. e nella misura accertata dal CTU”.
Conseguentemente, anche la questione relativa alla riconosciuta violazione dell'obbligo di distanza dei balconi dal confine di cui in sentenza non definitiva doveva essere oggetto di impugnazione tempestiva o di riserva di appello con successiva impugnazione di entrambe le sentenze.
Inammissibile e tardiva, pertanto, è sia la censura sia in relazione alla non ritenuta mancanza di interesse da parte dei proprietari della strada confinante ex art. 840 c.c. all'arretramento dei balconi, sia la relativa parte riguardante la presunta esistenza di una strada pubblica, di cui al primo motivo di appello, poiché entrambe le contestazioni, inerendo la fondatezza o meno dell'accertamento della violazione, dovevano essere rilevate con impugnazione della sentenza non definitiva.
In accoglimento dell'eccezione sollevata dalle parti appellate, deve essere, quindi, dichiarata l'inammissibilità del gravame R.G. 214/2019 nei capi 1 e 3 dell'impugnazione per intervenuta formazione di giudicato interno sulla accertata violazione in merito alle censure proposte avverso il riconoscimento della violazione ex art. 905 comma II c.c..
Si rigetta, invece, l'eccezione di inammissibilità dell'appello per non essere stata impugnata la parte della sentenza definitiva in cui si indica che “relativamente alle questioni decise con la sentenza parziale la riforma non può essere decisa dallo stesso giudicante ma deve essere richiesta con impugnazione immediata” sia per le ragioni prima dette sia perché in sentenza è espressamente rilevato che “Tanto si precisa in ragione delle richieste reiterate specie dagli attori in sede di precisazione delle conclusioni, che insistono nella richiesta di arretramento, previa demolizione del fabbricato. Tale richiesta è stata già oggetto di precedente pronuncia e
16 pertanto, in assenza di nuovo provvedimento definitivo di modifica della sentenza parziale, non può essere affrontata in sede di sentenza definitiva”, per cui la statuizione è relativa ad una diversa parte di domanda decisa con sentenza non definitiva.
Residua la valutazione dell'appello proposto nel fascicolo portante per quanto attiene le pronunce oggetto di sentenza definitiva.
In specie, devono essere esaminati i motivi di gravame proposti dallo con Parte_1 riferimento: 1) alla mancata adozione della misure alternative, volte a disporre l'adozione di accorgimenti che impediscano di esercitare la veduta sul fondo altrui, tali da rendere impossibile il “prospicere” ed ”inspicere in alienum”, misure che si assumono essere state anche richieste in primo grado;
2) alla parte dell'impugnazione in cui si censura la pronuncia risarcitoria, ritenendosi illegittimo il riconosciuto danno in re ipsa per non sussistere alcun danno e non essere stato dimostrato;
3) relativamente alla intervenuta condanna alle spese di lite.
I motivi devono valutati unitamente alle censure proposte in appello R.G. 221/2019.
I coniugi e hanno censurato sia la sentenza non definitiva, nei confronti della CP_1 CP_2 quale hanno formulato espressa riserva, sia quella definitiva, ritenendola illegittima per i motivi prima indicati ed in atti di causa.
Con riferimento alla pronuncia in sentenza non definitiva relativamente al rigetto della domanda di arretramento del fabbricato, i coniugi e ne hanno rilevato l'erroneità per: CP_1 CP_2
1) violazione di legge ex art. 360 n. 3 cpc, erronea/inesistente ricostruzione dei fatti e carente motivazione della sentenza;
2) violazione dell'art. 360 n. 3 e 5 cpc e cioè per erronea, carente motivazione della sentenza in ordine alla valutazione delle modifiche introdotte dall'organo regionale al regolamento edilizio quali modifiche sostanziali in violazione dell'art. art. 10 II c.
e 62 V c. della L. 1150/1942; 3) violazione dell'art.360 n. 5 cpc e degli artt. 115 e 116 c.p.c. per erronea, carente e inadeguata motivazione della sentenza in ordine alla inefficacia del regolamento edilizio e travisamento dei fatti;
4) violazione di legge ex art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c., art. 873 c.c. e art. 8 L. 1684 del 1962, che prescrivevano il distacco di un metro e mezzo dal confine ed inesistente motivazione;
5) violazione dell'art. 360 n. 3 e 5 e violazione della L.
47/85 per erronea motivazione e travisamento dei fatti.
Esaminandosi congiuntamente le impugnazioni dette per quanto attiene la violazione delle norme regolamentari e la richiesta di arretramento dell'immobile, si precisa che i coniugi lamentano essere stata effettuata una carente ricostruzione dei fatti, con Parte_2
17 connesso vizio di motivazione in relazione al capo 1 di quanto disposto in detta sentenza, per come più ampiamente dedotto in atto di appello.
L'impugnazione è infondata sul punto.
Deve preliminarmente considerarsi che nel caso in esame si verte in materia di distanze dal confine di una costruzione e non tra costruzioni poiché la proprietà confina non Parte_1 direttamente con l'edificio di controparte ma con una striscia di terreno (indicata in CTU per m. 4,40 x 32,50) di proprietà degli attori in primo grado, gravata da servitù di passaggio pedonale e carrabile che risulta costituita con atto registrato il 06.10.1981 in favore di il quale aveva già acquistato le particelle su cui ha edificato con atto del Parte_1
20.05.1981, mentre i coniugi e hanno acquistato con atto del 20.09.1990. CP_1 CP_2
Dagli elaborati peritali del primo grado emerge che detta striscia di terreno di proprietà Parte_3
è posta tra il terreno/fabbricato RI ed altro e diverso terreno/fabbricato
[...]
, mentre la proprietà su cui insiste l'immobile è spostata. Per_1 CP_1
Si ritiene, inoltre, che in applicazione dei generali criteri in materia di prova, era onere della parte istante in primo grado allegare la violazione invocata, ovvero indicare specificamente quale disposizione regolamentare riteneva fosse stata infranta dalla costruzione del confinante e provare i fatti che integravano la violazione della norma stessa.
Infatti, il giudice può verificare d'ufficio la sussistenza delle violazioni normative, essendo i regolamenti norme integrative delle disposizioni civilistiche, accertando la violazione delle distanze tra edifici e confini, ma la conoscenza di leggi e regolamenti a cui l'organo giurisdizionale è tenuto non esonera chi agisce in giudizio a supportare la domanda con le relative norme di riferimento dalle quali assume sussistere l'illegittimità e ad individuare gli elementi sui quali fonda la domanda.
Analogamente, pur potendo il CTU acquisire tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, il ricorso alla consulenza non può essere utilizzato per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio o, ancora, per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati.
Ebbene, nel caso in esame è risultata chiara la mancanza di un valido strumento urbanistico idoneo a regolare diversamente le distanze dal confine per non essere stata fornita prova in merito da parti attrici e per non essere ciò emerso dalle indagini peritali eseguite nel corso del giudizio.
18 Si è indicato in perizia 2003 che il fabbricato del convenuto in primo grado è stato terminato nel 1982 - “I lavori inerenti alla costruzione del fabbricato sono iniziati dopo il 20 maggio
1981, data di acquisto del terreno, e sono stati ultimati nell'anno 1982 come dichiarato dal sig.
nella domanda di sanatoria presentata al Sindaco del comune di Parte_1
Siderno” -.
In considerazione, quindi, della data di realizzazione dell'opera, in applicazione del principio tempus regit actum, il CTU ed il giudice di prime cure hanno fatto corretto riferimento al periodo 1981/1982, in relazione al quale si ravvisa l'esistenza unicamente di un Regolamento
Edilizio con annesso Programma di Fabbricazione adottato dal Comune di Siderno con delibera n. 23 del 19 gennaio 1972 (come indicato sin da perizia del 2003).
In integrazioni peritali successive, in specie con seconda integrazione peritale del 2011, è stato precisato che detto regolamento è stato adottato con modifiche dal Presidente della Giunta
Regionale della Calabria il 6 settembre 1974 n. 1052 ma che a ciò non è seguito il completamento dell'iter procedimentale con ulteriore atto conclusivo a livello locale, ossia con l'adozione di una delibera dell'ente comunale né con la successiva pubblicazione nelle forme di legge (circostanza confermata dalla dichiarazione del 23.04.2010 rilasciata dal responsabile dell'Ufficio Urbanistica del Comune di Siderno in atti di causa).
Il gravame è infondato nella parte in cui non si ritiene dovuta un ulteriore intervento dell'organo comunale e si asserisce essere stata effettuata la pubblicazione.
Contrariamente a quanto si assume in appello, la delibera del Consiglio, che è mancata, è necessaria anche in caso di modifiche regionali non aventi carattere sostanziale, per dover procedere l'ente comunale a ricognizione ed adeguamento, indi a riconoscere il testo definitivo del piano come risultante dalla formale presa d'atto, mentre per le modifiche sostanziali avrebbe dovuto procedere ad una nuova adozione.
Ad ulteriore dimostrazione, le dette omissioni sono evidenziate in integrazione peritale a chiarimenti datata 28.02.2011, volta a chiarire quanto in elaborato del 2003, indicando il CTU espressamente che “non risulta alcuna deliberazione del Consiglio Comunale di Siderno di accettazione o di presa d'atto delle prescrizioni apportate in sede di approvazione, con modifiche del Regolamento Edilizio con annesso Programma di Fabbricazione, da parte del
Presidente della Giunta Regionale della Calabria con decreto del 6 settembre 1974 n. 1052 come si evince dalla nota prot. n. 0009764 del 23.04.2010 rilasciata dal responsabile dell'Ufficio Urbanistica”.
19 Era anche necessaria la pubblicazione dell'atto, poiché ogni modifica, anche non sostanziale, per diventare efficace e vincolante erga omnes deve essere pubblicata nelle forme previste dalla legge, e ciò non risulta essere stato effettuato. Neanche la presunta pubblicazione sull'atto pretorio indicata in atto di appello risulta dimostrata.
Nello statuire, quindi, l'inefficacia del regolamento edilizio il giudice di prime cure si è conformato a granitica giurisprudenza, che ritiene essere il completamento dell'intero iter amministrativo condizione necessaria per l'efficacia e l'obbligatorietà dello strumento urbanistico attesa la sua natura di atto complesso a formazione progressiva.
Pertanto, il completamento delle fasi procedurali era indispensabile per la validità e l'obbligatorietà del risultato finale ed in mancanza lo strumento era giuridicamente inefficace e non poteva disciplinare i rapporti di vicinato, e conseguentemente la costruzione non può considerarsi illegittima.
Il regolamento, inoltre, non può avere portata retroattiva, per cui non rilevano i diversi strumenti edilizi successivamente adottati, anche se contestuali alla data della presentazione del l7 aprile
1986 dallo della domanda di sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985 n. 47 Parte_1
(vedesi elaborato peritale 2003) o alla data del rilascio della concessione edilizia in sanatoria del 2 novembre 2001.
A mezzo ricorso alla CTU, quindi, sono stati acquisiti gli elementi posti a base della decisione ed il Tribunale ha condiviso le conclusioni delle diverse indagini peritali, gli allegati prodotti dal consulente, i chiarimenti resi a seguito delle osservazioni mosse, dando conto e riscontrando le istanze ed eccezioni mosse dalle parti, per cui alcun vizio di motivazione o di interpretazione dei fatti e degli atti è ravvisabile.
Si evince che il CTU ha effettuato specifici accessi e richieste di dati e l'indagine eseguita appare approfondita e scevra da vizi, ripetuta all'esito delle osservazioni, chiarita nelle parti contestate, tale da non meritare integrazioni.
Non si ritiene, pertanto, sussistano motivi per riformare l'ordinanza già assunta di rigetto della richiesta di integrazione della CTU né per acquisire quanto allegato alla domanda di condono
(attività di ricerca documentale che, tra l'altro, poteva essere effettuata direttamente dalla parte), né per disporsi nuovi accertamenti in relazione alla pubblicazione del regolamento modificato, poiché già effettuato, non risultando elementi di vizio su quanto indicato e prodotto dal CTU ed effettive esigenze a fondamento della richiesta.
20 Anche il dato sulla pubblicazione, già acquisito nel senso della mancanza della stessa, corrisponde alla dimostrazione della vigenza del regolamento, indi ad un fatto costitutivo della domanda, tale da non richiedere al fine dell'accertamento una operazione tecnica di
"percezione" per la quale siano necessarie specifiche competenze tecniche senza le quali non sarebbe altrimenti verificabile e da non escludere l'onere degli istanti sul punto, e le verifiche già effettuate, in uno con quanto indicato, non supportano la rappresentata esigenza del ripetersi di ulteriori indagini meramente esplorative, come già rilevato da questo Collegio, se pur in diversa composizione, in ordinanza richiamata.
Per tutto quanto dedotto i relativi motivi di appello vanno rigettati con conferma della pronuncia sul punto.
Non si condividono, altresì, le considerazioni in ulteriori motivi di gravame, secondo cui il giudice di prime cure sarebbe incorso in una errata valutazione degli elementi acquisiti, dai quali emergerebbe la dimostrazione della vigenza in fatto del limite di distanza di 5 metri dal confine.
In specie, nel terzo motivo, a supporto gli appellanti richiamano sia la scrittura del 1981, assumendo che l'essere stata consentita la costruzione a tre metri rendeva deducibile l'esistenza del vincolo superiore di cinque metri, sia la domanda di condono presentata dallo Parte_1 sia la circostanza secondo cui l'immobile era abusivo per cui non avrebbe potuto godere della concessione in sanatoria, e nei successivi quarto e quinto motivi di impugnazione censurano espressamente il vizio della domanda di concessione in sanatoria ed il relativo procedimento, nonché l'omessa valorizzazione della circostanza secondo cui l'immobile era abusivo.
Gli assunti vanno rigettati.
La scrittura intercorsa tra e la comune dante causa non consente di risalire Parte_1 CP_3 ad una differente e più ampia volontà delle parti rispetto a quanto in essa contenuto ed al dato letterale, e non vi sono elementi che consentono una interpretazione nel più ampio significato attribuito dagli appellanti, non contiene elementi idonei a supportare un riconoscimento di una distanza diversa da quella legale e predeterminata, né implicitamente ne confermerebbe l'esistenza.
La stessa non ha, pertanto, potenziale di efficacia probatoria o indiziaria sull'esistenza del limite di metri cinque e non costituisce in relazione allo stesso un indizio rilevante, mancando di capacità dimostrativa sul punto, di specificità, di concordanza con elementi differenti, per cui non si ravvede alcun errore nella interpretazione dei fatti fornita in sentenza.
21 In relazione, invece, alla concessione edilizia, la circostanza secondo cui la costruzione dello sarebbe stata oggetto di una concessione edilizia rilasciata su dati errati o non Parte_1 veritieri, di cui al quinto motivo di appello, così da confermare l'esistenza di una distanza regolamentare non rientra nel presente giudizio, anche per come delineato con la domanda introduttiva, rispetto alla quale la domanda è nuova e diversa e come tale inammissibile.
Al di là, quindi, del fatto che nessun rilievo hanno gli atti della sanatoria, che ineriscono al rapporto fra P.A. e privato costruttore, che la concessione esplica i suoi effetti soltanto sul piano dei rapporti pubblicistici - amministrativi lasciando impregiudicati i rapporti derivanti dalla eventuale violazione delle distanze legali, e che eventuali vizi attinenti a detto procedimento rimangono circoscritti nell'ambito del rapporto pubblicistico tra pubblica amministrazione e privato costruttore, tali da rimanere indifferenti rispetto ad una eventuale violazione delle prescrizioni civilistiche e regolamentari, al riguardo parte convenuta aveva già eccepito l'infondatezza e tardività delle difese avversarie, anche diverse da quelle proposte sino alla precisazione delle conclusioni del 2013.
Il Tribunale, quindi, non avrebbe potuto disapplicare la concessione in sanatoria né decidere in merito anche perché non richiesto nei termini di legge, con rigetto del relativo eccepito vizio di pronuncia.
L'impugnazione su quanto indicato va, pertanto, disattesa.
Per i suindicati motivi, i capi di impugnazione relativamente alla sentenza non definita in materia di violazione di distanze di cui ai punti b), c), d) ed e) dell'atto di appello e le conseguenti domande di cui al capo 1 e 2 delle conclusioni vanno, pertanto, rigettate con integrale conferma della sentenza non definitiva sul punto.
Nel sesto motivo di gravame si lamenta, invece, l'illegittimità sia della sentenza non definitiva che di quella definitiva nella parte in cui si è statuita l'illegittimità solo di alcuni balconi e non di tutte le vedute, si è disposto l'arretramento sino alla linea di confine, e non per l'intero aggetto, limitatamente a i balconi relativi al 2°, 3° e 4° piano fuori terra e non a tutte le vedute,
e la conseguente illegittimità della disposta demolizione unicamente con riferimento ai balconi del 2°, 3° e 4° piano e non a tutti gli aggetti, balconi e vedute.
In specie, concludono gli appellanti chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, la
Corte voglia: “
3. accertare e dichiarare che tutte le vedute, finestre, balconi, aggetti, esercitate dal fabbricato sito in Siderno, in Via Circonvallazione Sud, riportato in Catasto alla partita
1083, fl.30, p.lle 1176, oggi sub 4,5, 6,7,8,9,1011,1213,1415, e 1177 (formati unica
22 consistenza), di proprietà del sig. , nato a [...], il [...], ivi Parte_1 residente in Via Circonvallazione Sud, a carico della proprietà , riportata in Parte_3
Catasto alla pt. 1083, fl.30, p.lla 1156 del , sono illegittime, ex art. 905 c.c., Controparte_5 in quanto posti alla distanza non regolamentare dal confine , cioè le vedute Parte_3
a distanza inferiore a 1,5 m dal confine o oltre lo stesso;
4. per l'effetto, condannare il signor
ad eliminare e/o arretrare tutte le finestre, balconi e vedute illegittime Parte_1 ad una distanza di mt. 1,5 dal confine degli attori, anche mediante demolizione degli aggetti, secondo le norme del codice civile e del regolamento comunale, e a risarcire il danno causato agli attori per un verso dallo sconfinamento dei balconi nel fondo di loro proprietà e per l'altro verso dall'esercizio illegittimo di inspicere e prospicere in alienum da tutte le finestre, balconi, vedute e parapetti degli aggetti sulla proprietà , nella somma di € 41.316,55 o nella CP_1 maggiore o minore che sarà giudizialmente accertata, oltre rivalutazione e interessi legali e interessi litigiosi”.
Viene dedotto che le vedute illegittime sono “esercitate dai nove balconi del 2,3,4 piano, anche da 19 vedute e 10 aggetti posti a distanza inferiore a un metro e mezzo dal confine. L'On.le
Corte adita dovrà, pertanto, accertare e dichiarare, in riforma alle sentenze impugnate, che 19 vedute e 10 aggetti risultano posti a distanza inferiore a un metro e mezzo dal confine e quindi sono illegittimi e che vanno arretrate fino alla distanza di 1,5 mt dal confine con la proprietà
e che tutti e 9 balconi posti ai piani 2-3,4 del fabbricato Parte_3 Parte_1 sconfinano nella proprietà attorea di oltre 57 cm e che il balcone posto al piano rialzato sconfina di oltre 7 cm, per come accertato dal ctu.”.
In elaborati peritali precedenti alla sentenza non definitiva è stato, inoltre, precisato che “Una facciata del fabbricato trovasi ad una distanza di ml. 1,03 dalla linea di confine con la proprietà dei ricorrenti e precisamente rispetto alla striscia di terreno su cui grava una servitù di passaggio” ed il CTU ha anche rilevato che “a livello di piano calpestio del 1° piano fuori terra
è stato realizzato, per parte della suddetta facciata, un balcone la cui linea esterna si estende fino al confine con la proprietà mentre a livello di piano calpestio dei piani fuori terra CP_1
n. 2, n. 3 e n. 4 sono stati realizzati dei balconi formati da solette aggettanti le cui linee esteriori oltrepassano la linea di confine con la proprietà di 47 cm”. CP_1
In ulteriore elaborato successivo alla pronuncia del 2014 ha, altresì, rilevato che “il sig.
, a livello di piano calpestio dei piani fuori terra n. 2, n. 3 e n. 4, ha Parte_1 realizzato alcuni balconi formati da solette aggettanti le cui linee esteriori oltrepassano la linea
23 di confine con la proprietà di 47 cm;
inoltre il sig. ha realizzato CP_1 Parte_1 alcuni parapetti, a livello di piano calpestio del piano rialzato e a livello di piano calpestio dei piani fuori terra n. 2, n. 3 e n. 4, costituiti da ringhiere in ferro che consentono anche l'affaccio.
Le linee esteriori delle ringhiere in ferro, relative ai livelli di piano calpestio dei piani fuori terra п.2, p. 3 e n. 4, oltrepassano la linea di confine con la proprietà di 57 cm;
mentre CP_1 la linea esteriore della ringhiera in ferro relativa al piano calpestio del piano rialzato oltrepassa la linea di confine di 7 cm”.
Come da consulenza e foto in atti, quindi, sono presenti sulla facciata dell'edificio Parte_1 in esame 9 balconi sui piani 2°, 3° e 4° fuori terra - di cui, considerato ogni singolo piano, uno costituito solo da aggetto del più ampio sporto laterale, uno centrale dotato di due aperture da terra ed un altro dotato di due ulteriori vedute che prosegue anche su diverso lato-, un balcone/veranda al piano rialzato, nonché ulteriori 10 finestre (di cui 4 al piano rialzato e 2 caduno per ogni piano); ne deriva trattasi di 10 finestre e 9 balconi con relative aperture su sei degli stessi (due per ogni piano superiore a quello rialzato), oltre la detta veranda/balcone al piano rialzato.
In domanda introduttiva del giudizio di primo grado, per quanto di riferimento, gli appellanti hanno chiesto volersi “dichiarare l'illegittimità ai sensi dell'art. 905 c.c. Parte_3 delle vedute esercitate dal convenuto in danno del fondo degli attori” ed ai fini dell'attuazione della tutela volersi “condannare il sig. ad arretrare i balconi alla distanza legale Parte_1 prescritta dal regolamento comunale”, concludendo precedentemente alla sentenza non definitiva nelle medesime modalità.
In precisazione delle conclusioni del 2016, chiedevano volersi “accertare e dichiarare che tutte le vedute, finestre, balconi, aggetti, esercitate dal fabbricato sito in Siderno, in Via
Circonvallazione Sud, riportato in Catasto alla partita 1083, fl.30, p.lle 1176, oggi sub 4,5,
6,7,8,9,1011,1213,1415, e 1177 (formati unica consistenza), di proprietà del sig. Parte_1
, nato a [...], il [...], ivi residente in [...], a carico
[...] della proprietà riportata in Catasto alla pt. 1083, fl.30, p.lla 1156 del Parte_3
, sono illegittime, ex art. 905 c.c., in quanto posti alla distanza non Controparte_5 regolamentare dal confine cioè le vedute a distanza inferiore a 1,5 m dal Parte_3 confine o oltre lo stesso”.
24 Risulta evidente, quindi, la formulata richiesta di accertamento della illiceità di tutte le vedute per violazione dell'art. 905 c.c., mentre il giudice di prime cure ha ritenuto di pronunciarsi unicamente con riferimento ai balconi, rilevando la violazione dell'art. 905 II comma c.c..
In sentenza non definitiva, in parte motiva, si è, infatti, indicato al capo IV che “La domanda di "arretramento" del fabbricato è invece fondata nella parte in cui stato dedotto che i balconi oltrepassano il confine”, che “I balconi, realizzati a livello di piano di calpestio dei piani fuori terra n. 2, n. 3 e n. 4 e le cui linee esteriori oltrepassano la linea di confine devono pertanto essere arretrati fino alla linea di confine (accertata dal c.t.u. e risultante dai disegni allegati alla relazione depositata il 18.9.2003)”, che “i balconi, ai sensi dell'art. 905 2° comma c.c., devono trovarsi, se muniti di parapetto che permetta di affacciarsi sul fondo del vicino, ad una distanza minima di un metro e mezzo dal fondo del vicino. Nel caso in esame, avendo il c.t.u. accertato che i balconi oltrepassano il confine di 47 cm., è evidente che la distanza prescritta dall'art. 905 2° comma non è stata rispettata”, che “Pertanto, fermo restando che i balconi devono quanto meno essere arretrati fino alla linea di confine, pare opportuno riaprire
l'istruttoria al fine di stabilire (a mezzo di c.t.u.) se i balconi- in ossequio al disposto dell'art.
905 2° comma c.c. debbano essere demoliti, ovvero se l'eliminazione delle vedute abusive possa essere realizzata anche attraverso la predisposizione di opportuni accorgimenti (quali
l'apposizione di idonei pannelli che rendano impossibile il prospicere e l'inspicere in alienum).”
In parte motiva della sentenza definitiva, analogamente, si è ribadito doversi valutare solo se
“acclarata la violazione delle distanze legali” si doveva “disporre o la riduzione in pristinum con conseguente demolizione della parte di balcone eccedente la linea di confine dei due terreni, ordinando al convenuto l'arretramento, oppure valutare l'idoneità prospettata dal CTU in linea con il disposto della giurisprudenza di legittimità, di eliminare la servitù di veduta con
l'installazione sui balconi di appositi pannelli oscuranti”, poi pronunciandosi “la demolizione della parte dei balconi che oltrepassano il confine perché sia rispettata la distanza minima dal confine di un metro e mezzo secondo il disposto dell'art. 905 c.c. comma 2”.
In dispositivo si è previsto che “a) accoglie la domanda e per l'effetto, ordina la demolizione delle porzioni dei balconi dei piani f.t. n.2 n.3 e n.4 del fabbricato del convenuto, che oltrepassano la linea di confine con la proprietà degli attori, nel rispetto di quanto disposto dall'art.905 II comma c.c. e nella misura accertata dal CTU”.
Invero, in ulteriore quesito posto all'udienza del 18 giugno 2014 si è disposto “Si evidenzia che il CTU dovrà tener conto nella relazione di tutte le vedute che si trovano a distanza inferiore
25 ad un metro e mezzo dal confine” ed in tal senso ha relazionato il CTU nel prospettare la misura alternativa, ma sul punto non vi è espressa statuizione.
Ne consegue l'errata pronuncia in merito, con errata valutazione delle risultanze istruttorie e dei fatti, poiché la domanda parzialmente disattesa di accertamento dell'illegittimità delle vedute è fondata e va accolta.
Le risultanze probatoria hanno, infatti, confermato, come anche non contestato, che l'intera facciata lato sud del fabbricato è posta a distanza inferiore al metro e mezzo dal Parte_1 confine, ossia a distanza pari a metri 1,03, per cui tutte le vedute apposte sulla facciata si trovano a distanza inferiore rispetto a quanto previsto dall'art. 905 c.c..
È pacifico, tanto da costituire anche giudicato con riferimento ai balconi, che la strada posta al confine, di proprietà degli appellanti, non può qualificarsi come pubblica poiché esiste una sola servitù di passaggio a favore dei proprietari delle abitazioni/terreni che insistono sui suoi lati
(in atti della stessa parte si indica una servitù di passaggio pedonale e carrabile a favore delle limitrofe proprietà , e , non essendo stato provato Per_1 Parte_1 Per_2 CP_6 né dedotto un uso pubblico di fatto.
Atteso, pertanto, che in elaborati peritali è stata indicata una distanza tra il lato dell'edificio e la strada privata di ml 1,03, per come prima detto, il riconoscimento della violazione della distanza ex art. 905 c.c. deve riguardare tutte le vedute che trovasi posti sul lato dell'immobile in esame e non i soli balconi di cui in sentenza di primo grado, che deve essere riformata sul punto.
Si accerta, quindi, l'illegittimità per intervenuta violazione dell'art. 905 c.c. delle vedute poste sul lato dell'immobile sito al confine con il terreno come Parte_1 Parte_2 indicato in atti di causa.
Per il medesimo motivo è fondato l'appello anche in relazione alla parte in cui, con riferimento ai balconi posti ai piani 2°, 3° e 4° fuori terra, ne è stato disposto arretramento sino al confine.
Anche sul punto l'appello è fondato.
Sulla illegittimità dei balconi indicati per violazione delle distanze di cui all'art. 905 II comma c.c. vi è giudicato.
Essendo emerso che i balconi sono posti sulla facciata dell'edificio distante m. 1,03 dal confine e che superano nella parte finale di cm 47/57 il confine con lo stesso fondo vicino, così da integrale la violazione della distanza di metri 1,5 di cui al richiamato art. 905 c.c. comma II, il
26 giudice di prime cure non poteva limitarsi a statuirne la demolizione solo fino al confine, ma doveva prevederla integralmente.
Invero, ciò è conforme anche alla indicazione fornita dal giudice di prime cure in ordinanza resa unitamente alla sentenza non definitiva (“fermo restando che i balconi devono quanto meno essere arretrati fino alla linea di confine, pare opportuno riaprire l'istruttoria al fine di stabilire
(a mezzo di c.t.u.) se i balconi- in ossequio al disposto dell'art. 905 2° comma c.c. debbano essere demoliti, ovvero se l'eliminazione delle vedute abusive possa essere realizzata anche attraverso la predisposizione di opportuni accorgimenti”).
Anche sul punto, quindi, si ravvisa una omessa parziale pronuncia o errata valutazione dei fatti.
Il rispetto dell'invocata norma, la accertata violazione del rispetto della distanza minima indicata, la disposta necessità che sia “rispettata la distanza minima dal confine di un metro e mezzo secondo il disposto dell'art. 905 c.c. comma 2” inducono, pertanto a doversi pronunciare in senso conforme alla domanda di riforma della sentenza e disporre la demolizione/arretramento degli interi aggetti-balconi posti ai piani 2, 3 e 4 costruiti in violazione della distanza ex art. 905 II comma c.c sul lato del fabbricato prospiciente il terreno/strada dei sino alla indicata parete dell'edificio poiché solo in tal Parte_2 modo può esistere il riferimento all'art. 905 II comma c.c..
L'appello è, inoltre, fondato anche per quanto attiene alla pronuncia di demolizione adottata solo in riferimento agli aggetti degli indicati piani e non a quello posto al piano rialzato (e non alle vedute interne allo stesso poiché la veduta finestra-portafinestra al piano terreno è indicata
“posta in posizione rientrata”), avendo il CTU rilevato, come incontestato e risultante dagli atti, la presenza al piano rialzato una veranda/balcone posta oltre il confine per 0,7 cm.
Anche sul punto, pertanto, è intervenuta una non corretta valutazione delle risultanze istruttorie e dello stato degli atti.
A conferma, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la violazione dell'articolo 905 II comma del codice civile si configura in base alla distanza della linea esteriore dell'opera dal confine, al di là della posizione delle vedute effettive, poiché è da tal limite che si realizza l'esercizio di quanto indicato, per cui è sufficiente che gli aggetti siano oggettivamente idonei ad inspicere e prospicere in alienum.
Considerata, quindi la distanza della parete dell'edificio dal confine prima detta e considerato che per i balconi deve considerarsi il limite esterno, anche con riferimento a detto sporto deve riconoscersi intervenuta la indicata violazione, per cui deve essere integrata la pronuncia sulla
27 dichiarazione di illegittimità per violazione dell'indicato art. 905 comma II c.c. e demolizione anche in relazione dello sporto posto al piano rialzato, con modifica e relativo chiarimento della sentenza ed accoglimento dell'appello sul punto.
In ulteriore motivo di appello in impugnazione R.G. 221/2019 si lamenta l'erroneità della pronuncia in quanto, accertato che “il fabbricato è posizionato a un metro dal confine”, il giudice di prime cure avrebbe dovuto prevedere la “demolizione in toto degli aggetti”, chiedendo anche “l'arretramento delle vedute-balcone e delle vedute-finestre di 50 cm all'interno dei vani con apposizione di ringhiere al limite della nuova veduta nonché schermate alle vedute laterali e oblique sempre a 1,5 metri”.
Invero, la domanda introduttiva riguardava l'accertamento dell'illegittimità delle vedute e la demolizione dei balconi, e solo in precisazione delle conclusioni del 2016 gli attori hanno chiesto volersi”4. per l'effetto, condannare il signor ad eliminare e/o Parte_1 arretrare tutte le finestre, balconi e vedute illegittime ad una distanza di mt. 1,5 dal confine degli attori, anche mediante demolizione degli aggetti, secondo le norme del codice civile e del regolamento comunale”. Analogamente, hanno concluso nel presente grado.
La Corte ritiene ammissibile la domanda con riferimento a tutte le vedute e che in relazione alla stessa sia intervenuta una mera emendatio, essendo già stata dedotta la complessiva violazione della norma invocata.
La domanda di accertamento della illegittimità, che riguarda tutte le vedute, è fondata sulla stessa norma e sullo stesso presupposto fattuale della domanda successivamente precisata, poiché trattasi di sempre modalità di esercizio della veduta, per cui si è proceduto a chiarire la portata della lesione già accertata nella sua esistenza e per come desumibile dagli atti tutti di causa.
La Corte di Cassazione ha da tempo precisato che la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa
("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio ove ciò non si traduca in una compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ma si si limiti a precisare o correggere la pretesa originaria.
La richiesta di demolizione è, inoltre, la domanda più ampia e radicale possibile nella materia in esame e la vicenda sostanziale è rimasta unica e immutata, ossia la violazione delle distanze legali per l'apertura di vedute e la costruzione di aggetti, così da non essere intervenuto un
28 mutamento qualitativo della domanda e non essere stato introdotto un nuovo tema di indagine, ma una precisazione quantitativa della portata della pretesa originaria nella sola parte relativa alla specifica tutela.
L'accertamento di illegittimità atteneva a tutte le costruzioni che insistono sulla medesima facciata e la domanda di accertamento della illegittimità è stata formulata in termini sufficientemente ampi da comprendere tutte le vedute illegittime, pur essendosi gli attori limitati ad invocare la tutela demolitoria solo per i balconi e non formulando specifica domanda di condanna ad un “facere” per ottenere la chiusura o l'adeguamento delle finestre.
La richiesta iniziale di demolire i balconi per violazione delle distanze legali è, quindi, intrinsecamente una domanda volta a eliminare le vedute illegittime presenti sui balconi stessi, considerando questi ultimi come strutture più complesse, costituite da aggetti ed aperture, e come una unica parte integrante della costruzione che consente una veduta, il che comporta che la domanda comprendeva anche le aperture ivi collocate.
Anche l'estensione della richiesta a "tutte le vedute" illegittime è coerente con la causa petendi originaria per cui non è una domanda nuova ma una precisazione quantitativa dell'oggetto della pretesa e della portata della lesione già accertata nella sua esistenza, anche considerato che l'art. 905 c.c. disciplina unitariamente la distanza per l'apertura di "vedute dirette" e la costruzione di
"balconi o altri sporti" ed i balconi sono, per loro natura, una delle principali modalità attraverso cui si esercita una veduta. Pertanto, l'ulteriore precisazione indicata, violando le vedute la medesima norma per il medesimo motivo, è risultata volta unicamente a precisare l'estensione quantitativa della tutela derivate dalla violazione del diritto già azionato e sanare la violazione, volta a una piena ed effettiva garanzia ripristinatoria del diritto leso e, quindi, una mera emendatio libelli, e come tale ammissibile.
Invero in ordinanza di primo grado a seguito di sentenza non definitiva si faceva indicazione di tutte le vedute poste a distanza inferiore al metro e mezzo ed in tal senso si è disposto in CTU al capo b, senza che la circostanza sia stata oggetto di opposizione e così le parti hanno inteso la domanda, avendo in primo grado parti attrici espressamente indicato che avrebbero dovuto essere valutate tutte le vedute, anche formulando riserva di appello, e parte convenuta esteso le sue difese a tutte le vedute “mutatis mutandum”, come da comparsa conclusionale del 2016.
Ne deriva la fondatezza del gravame nella parte in esame, per cui devono ritenersi oggetto della invocata tutela le vedute poste sul lato dell'immobile in esame.
29 L'appello è, invece, inammissibile e nuovo, violativo anche dell'art. 345 c.c., per quanto attiene la richiesta di tutela anche per le aperture obblique, trattandosi di diversa domanda di violazione ex art. 906 c.c. rimasta estranea al giudizio e tardivamente proposta e non essendo stata dedotta né dimostrata la presenza di vedute obblique poste a distanza inferiore ai limiti di legge.
Parimenti nuova ed inammissibile è la richiesta di disporre un arretramento di tutte le vedute all'interno dell'immobile per 50 cm, configurandosi una modificazione sostanziale del petitum che eccede i limiti della mera specificazione, poiché trattasi di un rimedio sostanzialmente diverso dalla demolizione richiesta che implica una modifica sostanziale dell'intera parte di edificio.
Si rileva, inoltre, che la possibilità di richiedere modalità alternative alla demolizione è riservata solo alla parte convenuta rispetto alla domanda, quale strumento difensivo per limitare la propria soccombenza, e deve attenere a determinazioni meno invasive, e tale non può ritenersi quanto richiesto.
In ogni caso la pronuncia sul punto rimane assorbita e superata dall'accoglimento del diverso motivo di impugnazione n. 4 formulato nel procedimento R.G. 214/2019 dallo Parte_1 nella parte in cui ha eccepito l'erroneità della pronuncia definitiva per essere stata esclusa l'adozione delle misure alternative idonee ad impedire di esercitare la veduta sul fondo altrui, tali da rendere impossibile il “prospicere” e l'”inspicere in alienum”.
In merito la giurisprudenza ha chiarito che l'eliminazione delle vedute abusive può essere realizzata non solo mediante la demolizione delle porzioni immobiliari per mezzo delle quali si realizza la violazione lamentata, ma anche attraverso la predisposizione di idonei accorgimenti che impediscano di esercitare la veduta sul fondo altrui, come l'arretramento del parapetto o l'apposizione di idonei pannelli che rendano impossibili il prospicere e l'inspicere in alienum, misure che il giudice può disporre in alternativa alla demolizione, essendo però necessario che la parte interessata chieda al giudice stesso l'esercizio di tale potere (Cassazione, ordinanza
23/10/2020, n. 23184, in cui si richiama anche Sez. 2, Sentenza n. 9640 del 27.04.2006; Sez. 2,
Sentenza n. 11729 del 11.07.2012), nel senso che la parte deve averne formulato la richiesta, così da essere rimessa al giudicante la valutazione della idoneità delle misure, domanda che in primo grado non risulta essere stata formulata.
Corretta è, quindi, la sentenza impugnata nella parte in cui si è precisato che è mancata siffatta richiesta, per cui non poteva procedersi in tal senso e che “L'apposizione di appositi pannelli oscuranti in plexiglass con appoggi metallici, per come dettagliatamente esposto dal CTU, è la
30 soluzione che il consulente afferma come tecnicamente fattibile, anche se ritiene (v. pag.5 della relazione definitiva) necessaria una verifica più approfondita per determinare, ai fini della stabilità, le sezioni di ferro zincato idonee e lo spessore dei pannelli. Il CTU ha confermato anche in sede di chiarimenti, la necessità di perfezionare nella fase di esecuzione, questa alternativa. Tale soluzione è stata avversata dalla parte attrice ma non è stata neppure richiesta dalla convenuta”, indicandosi che “Tale istanza non è stata mai formulata nel corso del giudizio dalla parte convenuta. Solo in sede di chiarimenti, la stessa si limita ad esprimere la fattibilità tecnica della proposta del consulente anche se con alcune precisazioni, ma ciò non può equivalere ad una preventiva e specifica richiesta formulata al giudice”.
Alcuna specifica e dettagliata richiesta risulta contenuta in atti, neanche con riferimento alla comparsa conclusionale o di replica ex art. 190 c.p.c. dello e l'appello è generico Parte_1 in merito in ordine alla domanda che si assume formulata.
La Suprema Corte ha, però, riconosciuto che qualora venga accertata la violazione delle distanze legali per vedute, il giudice deve valutare la possibilità di adottare soluzioni alternative alla demolizione integrale delle porzioni immobiliari con le quali si verifica la lamentata violazione di legge che comportino il minor sacrificio possibile per il convenuto, anche attraverso idonei accorgimenti che impediscano di esercitare la veduta sul fondo altrui, come l'apposizione di idonei pannelli che rendano impossibili il "prospicere" e l'"inspicere in alienum purché idonei ad eliminare la veduta illegittima e garantire la tutela del diritto del vicino (Cass. civ. n. 25680/2023, Cass. civ. 19/02/2019, n. 4834), non ritenendosi indispensabile che la parte abbia formulato una apposita domanda “già nel giudizio di primo grado, trattandosi della richiesta di adottare una misura meno afflittiva rispetto alla demolizione”, non trattandosi di domanda soggetta alle decadenze di legge e “ritenendosi sufficiente che la parte interessata solleciti l'esercizio del relativo potere riduttivo del giudice” (anche Ordinanza Cassazione
Civile Num. 19685 Anno 2025).
Inoltre, nella indicata ordinanza n. 25680 del 2023 si è statuito che “La parte condannata in primo grado alla demolizione del balcone realizzato in violazione dell'art. 905 c.c., ben può chiedere per la prima volta in appello che, al fine di rispettare tale disposizione, le sia consentito di adottare accorgimenti che escludano il prospicere e l'inspicere in alienum (cioè,
l'affacciarsi e il guardare sul fondo altrui) senza imporre demolizioni. Si pensi al semplice arretramento del parapetto di un balcone o all'apposizione di pannelli idonei a tale scopo. Dal punto di vista giuridico processuale non si scorge alcuna violazione del divieto di proporre
31 domande nuove in appello, poiché si tratta di una mera richiesta a scopo difensivo, diretta a limitare l'entità della soccombenza. Ove ne ricorrano i presupposti, può ben essere accolta senza frustrare l'integrale protezione dell'interesse meritevole sotteso alla domanda dell'attore. In definitiva, è un'applicazione del principio di proporzionalità al contenuto del provvedimento di tutela giurisdizionale. Siffatto principio non solo richiede che il provvedimento sia necessario per realizzare l'interesse protetto e idoneo allo scopo, ma anche impone che lo scopo di tutela sia conseguito con il minimo mezzo (cioè, con la minima compressione degli interessi antagonisti)”.
La tutela, inoltre, non deve essere necessariamente disposta tramite la demolizione di quelle porzioni immobiliari costituenti il “corpus” della violazione denunciata, ben potendo porsi rimedio alla violazione medesima per altra via, mediante l'adozione di accorgimenti alternativi, la cui richiesta non è domanda nuova poiché contenuta nella richiesta di demolizione, che può ritenersi la domanda più ampia e più incisiva.
In tal senso è stata ammessa la possibilità di chiedere anche per la prima volta in appello di adottare accorgimenti alternativi alla demolizione, poichè tale richiesta è considerata una modulazione del rimedio ripristinatorio, una mera richiesta a scopo difensivo diretta a limitare l'entità della soccombenza, tale da costituire applicazione del principio di proporzionalità al contenuto del provvedimento di tutela giurisdizionale.
Nel presente giudizio, quindi, si è chiesto alla Corte di voler, in subordine, limitare “le richieste ex adverso formulate, al solo eventuale risarcimento del danno (in misura giusta ed equa), ove dovesse risultare giuridicamente ammissibile, ovvero disponga in concreto soluzioni alternative alla demolizione, o altra affermazione comunque idonea a non avallare l'abuso del diritto perpetrato da parte attrice, odierna appellata”, o che “l'adita Corte disponga…in alternativa all'arretramento, l'esecuzione degli idonei accorgimenti di cui si è detto”.
Questo Collegio esclude la possibilità di adottare una mera condanna risarcitoria, che ha una ratio differente, non ritenendosi che il risarcimento per equivalente possa sostituire la tutela di un diritto reale, che esige la rimozione del fatto lesivo attraverso l'impedimento dell'illegittimo affaccio e della visione diretta sulla proprietà confinante.
Essendo delegato alla valutazione discrezionale del giudice stabilire quale sia l'accorgimento tecnico atto ad eliminare una situazione illegittima, non si ritiene di disporre alcun arretramento dei balconi a distanza inferiore, poiché gli stessi già trovasi a distanza inferiore dei limiti dell'art. 905 c.c., né la trasformazione in luci poiché preclusa, come stabilito in ulteriore parte
32 della sentenza non espressamente oggetto di impugnazione in cui si è previsto che “la soluzione prospettata dal CTP di parte attrice di trasformazione delle vedute in luci non è percorribile…
Nel caso di specie trattasi tutte di vedute che consentono mediante l'affaccio, l'inspicere e il prospicere, per cui la richiesta di trasformazione delle stesse in luce va disattesa” e su ciò si è formato il giudicato non essendo stato motivo di impugnazione.
Pertanto, in parziale accoglimento del motivo di appello, ed in riforma della sentenza impugnata, e previo arretramento sino al confine come disposto in sentenza, le vedute illegittime, in alternativa alla totale demolizione, possono essere eliminate mediante la predisposizione, con spesa a carico dello di idonei accorgimenti che impediscano Parte_1 di esercitare la veduta sul fondo altrui in adesione alla soluzione prospettata dal CTU in primo grado.
Si ordina, pertanto allo per le parti oggetto della accertata violazione, ed a sue Parte_1 spese, l'arretramento sino al confine dei balconi e della veranda ed, in alternativa alla demolizione per come indicata, l'ulteriore installazione di “pannelli oscuranti” con funzione di
“schermi antiveduta”, correttamente dimensionati e stabilmente installati e con spessore e misura tali da impedire totalmente la veduta e l'affaccio, sostenuti da una struttura che ne garantisca l'inamovibilità, come anche indicato in elaborato peritale che si richiama, e comunque tali da impedire in modo definitivo e stabile ogni inspicere et prospicere in alienum dalle vedute, veranda e balconi in elaborato peritale e per la parte posta sul lato frontale dell'immobile rispetto al confine che violano la indicata distanza ex art. 905 c.c. (in perizia si indica “a) sulla veranda del piano rialzato e sui balconi dei restanti piani, b) n.4 sulle finestre del piano rialzato e n. 2 sulle finestre di ciascuno dei restanti piani”), rimettendo al giudice dell'esecuzione la determinazione delle specifiche modalità in caso di contestazioni sulle modalità stesse.
Ne consegue il rigetto di ogni ulteriore impugnazione in merito che rimane assorbito.
In ulteriore motivo, capo 2, l'appellante nel procedimento R.G. 214/2019 censura la statuizione sul danno e la relativa condanna risarcitoria.
In specie, in sentenza definitiva, il giudice di prime cure ha disposto che: - “nelle ipotesi di violazioni di distanze, il danno è in re ipsa perché strettamente connesso all'accertata violazione di legge”; - “un suo rilievo assume nella fattispecie la priorità della costruzione del convenuto rispetto a quella degli attori che hanno acquistato il terreno limitrofo successivamente alla realizzazione del manufatto dello Di rilievo è anche il Parte_1
33 contenuto della difesa della interventrice , dante causa sia degli attori che del CP_3 convenuto, che, nel produrre la scrittura privata costitutiva dell'ulteriore diritto di servitù a favore del convenuto ma, per come già detto non opponibile agli attori perché non trascritta, conferma che questi ultimi, benché a conoscenza dello stato di fatto consolidato con la costruzione del fabbricato dello hanno ugualmente acquistato. Alla luce di questi Parte_1 aspetti e anche del tempo trascorso, si ritiene quindi equo un risarcimento del danno in favore degli attori, limitandolo all'importo di €.15.000,00.”
Lamenta l'appellante l'illegittimità della sentenza poiché “oggetto di risarcimento è solamente il danno inteso come “conseguenza” della lesione di una situazione giuridica protetta, non la lesione in sé”, non potendosi, invece, riconoscere alcun danno in re ipsa e non essendo alcun pregiudizio era derivato o dimostrato nel caso di specie.
Il motivo di appello è fondato e va accolto.
Il giudice di prime cure ha mutuato un orientamento giurisprudenziale secondo il quale la violazione della prescrizione sulle distanze tra le costruzioni, attesa la natura del bene giuridico leso, è idonea a determinare un danno in "re ipsa", con la conseguenza che non incombe sul danneggiato l'onere di provare sussistenza e entità concreta del pregiudizio patrimoniale subito dal diritto di proprietà, dovendosi, di norma, presumere, sia pure "iuris tantum", il pregiudizio, salva la possibilità per il preteso danneggiante di dimostrare che, per la peculiarità dei luoghi o dei modi della lesione, il danno debba, invece, essere escluso (Cass. Civ. n. 25082 del
09/11/2020; Cass., sez. 2, sentenza n. 21501 del 31/08/2018; Cass., sez. 2, sentenza n. 25475 del 16/12/2010).
L'indicato orientamento non è condiviso da questa Corte.
Le Sezioni Unite, nel noto arresto n. 33645/2022, hanno dettato il principio in materia di risarcimento del danno da occupazione abusiva, da applicarsi in estensione esistendo la medesima ratio, secondo cui il danno risarcibile in presenza di violazione del contenuto del diritto di proprietà attiene all'effettivo e concreto pregiudizio connesso alla perdita del diritto di godere dell'esercizio del diritto, così da pervenirsi ad una modifica del “danno in re ipsa" con un "danno presunto" o "danno normale", oggetto di onere probatorio.
In tal senso è stata esclusa l'applicazione di un danno meramente “punitivo” e sanzionatorio, derivante dalla mera condotta illegittima, atteso che addossare automaticamente un obbligo risarcitorio all'inadempiente (sino a prova contraria) si traduce, in buona sostanza, in una pena privata, e ciò non si ritiene possibile se non è espressamente previsto dalla legge.
34 Ancora, pur ammettendosi una valutazione equitativa del danno, la giurisprudenza ha chiarito che l'attore ha sempre l'onere di allegare il pregiudizio subito, anche mediante presunzioni e dando conto delle specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato e della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto.
Gli indicati principi di diritto trovano applicazione anche nella fattispecie in esame.
Le parti istanti nel caso di specie non hanno ottemperato all'onere della prova nulla deducendo in merito agli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria, non desumendo o provando alcunché.
Poiché il concreto esercizio del potere di liquidazione in via equitativa ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno nel suo preciso ammontare, richiedendo che siano stati forniti elementi idonei a supportate una valutazione equitativa, e non di esonerare dalla prova parte attrice, quanto detto è mancato anche al mero fine di pervenire ad una valutazione equitativa, non essendo stati indicati e provati gli elementi di fatto utili alla individuazione del pregiudizio sofferto e degli elementi utili alla sua quantificazione,
La Cassazione in recente ordinanza N. 854 del 13.01.2025 ha, in conformità, rilevato che “non
è più attuale l'indirizzo giurisprudenziale indicato nella proposta circa la sussistenza di un danno in re ipsa in caso di violazione delle distanze. Tale principio di recente è stato superato in applicazione delle citate sentenze delle Sezioni Unite allorché si è affermato che "In caso di violazione di distanze legali, l'esistenza del danno può essere provata attraverso le presunzioni, tenendo conto di fattori, utili anche alla valutazione equitativa, e da cui si desuma una riduzione di fruibilità della proprietà, del suo valore e di altri elementi che vanno allegati e provati dall'attore (Sez. 2, Ordinanza n. 17758 del 27/06/2024, Rv. 671712-02). La domanda del danno onera, dunque, il ricorrente di indicare gli elementi, le modalità e le circostanze della situazione le modalità e le circostanze della situazione, da cui, in presenza dei requisiti richiesti dagli artt. 2727 e 2729 c.c., possa desumersi l'esistenza e l'entità del concreto pregiudizio patrimoniale subito;
ciò consente poi al giudice di far uso delle presunzioni semplici (Cass. civ.
n. 32459/23)". Nella pronuncia da ultimo indicata, Cass. 32459 del 2023, la Corte ha statuito che “in caso di violazione delle norme sulle distanze nelle costruzioni, l'attore richieda il risarcimento del danno determinatosi prima della riduzione in pristino, quale effetto dell'abusiva imposizione di una servitù sul proprio fondo e quindi della limitazione del relativo godimento, deve dunque riconoscersi che lo stesso non è sottratto da un onere di allegazione
35 dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione di utilizzare l'immobile nel periodo della illegittima ingerenza del peso costituito dalla costruzione. La domanda del danno per l'abusiva imposizione di una servitù nel proprio fondo onera, dunque, il ricorrente di indicare gli elementi, le modalità e le circostanze della situazione, da cui, in presenza dei requisiti richiesti dagli artt. 2727 e 2729 c.c., possa desumersi l'esistenza e l'entità del concreto pregiudizio patrimoniale subito;
ciò consente poi al giudice di far uso delle presunzioni semplici, divenendo allora comunque in re ipsa (non il danno, ma) la prova del pregiudizio”.
Analogamente, tra le altre, in pronuncia n. 26884 del 2024 si è disposta la necessità di individuare una perdita o diminuzione del godimento del diritto anche nelle valutazioni equitative, ed in ordinanza n. 12879 del 14/05/2025 si è dettato il principio secondo cui “Pur essendo pronunciata su una fattispecie diversa da quella qui controversa, l'orientamento delle
Sezioni Unite segna una tendenza da condividersi a riconfigurare l'applicazione del concetto di danno in re ipsa, riconoscendo la necessità di allegare e, se necessario, di provare il danno effettivo subito come conseguenza dell'illecito”.
Ebbene, nessuna prova o elemento indiziario è emersa in relazione ad un qualsiasi pregiudizio o ad una diminuzione del valore del fondo.
A dimostrazione, in sentenza il danno è stato determinato dal giudicante senza alcun riferimento a parametri concreti e senza specifica motivazione, dando solo conto di elementi favorevoli alla parte convenuta.
Considerato che trattasi di una strada privata gravata da servitù di passaggio, acquistata nelle medesime condizioni e già nel medesimo stato, che non è stata dimostrata o dedotta alcuna decurtazione di valore della stessa né alcuna incidenza sull'uso, che non si ravvede una eventuale compromissione della riservatezza degli appellanti o altri fattori concreti idonei a dimostrare l'effettiva lesione del diritto di proprietà, alcun danno appare evidente.
In merito, in primo grado è emerso: - che già in atto di acquisto era precisato che “una porzione del terreno compravenduto e precisamente una striscia corrente a cavallo tra le proprietà
e è già da tempo adibita a strada, sulla quale si esercita servitù di Parte_1 Per_1 passaggio pedonale e carrabile a favore delle limitrofe proprietà , Per_1 Parte_1
e , vincolo che ne impediva una diversa destinazione;
- che detto uso non Per_2 CP_6 ha subito pregiudizi;
- che le vedute preesistevano all'acquisto; - che il terreno costituente strada privata è già stato valorizzato dai coniugi “realizzando un fabbricato con Parte_2 maggiore cubatura edilizia”.
36 Il CTU ha precisato che “non esiste alcun danno concreto causato agli attori dallo sconfinamento dei balconi nel fondo di loro proprietà.
L'esistenza di una domanda solo genericamente formulata e non adeguatamente provata, la mancanza di elementi indiziari o probatori idonei a supportare un danno, sia come danno emergente che come lucro cessante, o a consentire una determinazione equitativa dello stesso, conduce, pertanto, all'accoglimento dell'appello ed alla riforma della sentenza in merito, con integrale rigetto della domanda risarcitoria spiegata dagli attori in primo grado e riforma della sentenza in merito.
Inammissibile è la richiesta di ammissione di CTU volta all'accertamento del danno ex adverso formulata, sia poiché il consulente non è un mezzo di prova né uno strumento per supplire alle deficienze probatorie da parte attrice, sia perché è già stata ammessa consulenza sul punto.
L'accoglimento del gravame sul punto assorbe ogni domanda contraria, che va rigettata.
Fondato è, infine, l'ultimo motivo di gravame proposto dallo capo 5, in relazione Parte_1 alla liquidazione di spese e competenze di lite, poste dal Tribunale interamente a suo carico a fronte di un parziale rigetto della domanda spiegata che ritiene avrebbe, invece, dovuto condurre ad una integrale compensazione delle stesse, essendo risultato vittorioso rispetto alla domanda principale di arretramento del fabbricato e violazione delle distanze regolamentari ed essendo stato liquidato un risarcimento in misura inferiore a quanto richiesto.
Invero, ai fini della valutazione degli oneri connessi alla chiesta refusione di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di lite, deve tenersi conto delle risultanze anche della fase di appello, in quanto detto onere deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo del giudizio con una valutazione unitaria per le varie fasi di lite.
Si osserva, quindi, che nel presente grado si è statuito l'accoglimento ed il rigetto di rispettivi motivi di impugnazione.
Ne deriva che in rapporto alla domanda inizialmente formulata dagli attori in primo grado ne è derivato l'accoglimento della pronuncia di accertamento della violazione delle distanze delle vedute ex art. 905 c.c. e della relativa tutela ripristinatoria, con rigetto della richiesta di natura reale sulla violazione delle distanze dell'edificio e della domanda risarcitoria. Ciò considerato ed attesa la pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, tra le stesse parti nei due appelli riuniti e considerato l'aspetto qualitativo delle domande accolte e respinte, nonché il peso economico e giuridico delle stesse, si ravvede una reciproca soccombenza tale da legittimare l'applicazione dell'art. 92 c.p.c e, quindi, disporre la compensazione integrale delle
37 spese e competenze di lite di entrambi i gradi di lite, con conseguente riforma della sentenza impugnata di primo grado sul relativo capo ed accoglimento del motivo di impugnazione.
Nulla in relazione alle spese deve disporsi in relazione alla parte contumace, non avendo posto in essere alcuna attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 214/2019 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto da contro e e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 CP_3 avverso la sentenza definitiva n. 140/2018 del 30.01.2018 e pubblicata il 31.01.2018
[...] del Tribunale di Locri, nonché sull'appello, riunito al primo, recante il numero 221/2019 R.G. proposto da e avverso la sentenza non definitiva Controparte_1 Controparte_2
n. 364/2014 (cron. 5049/14, rep. 418/2014) emessa in data 16.04.2014 e la indicata sentenza definitiva n. 140/2018, entrambe rese dal Tribunale di Locri nel procedimento RG n.
100406/2001, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- in relazione all'appello proposto da R.G. n. 214/2019, dichiara Parte_1 inammissibili i motivi di appello n. 1 e n. 3;
- rigetta l'appello rubricato al n. di R.G. 221/2019 proposto da e nella parte CP_1 CP_2 di cui ai punti b), c), d) ed e) dell'atto di appello e le conseguenti domande di cui al capo 1 e 2 delle conclusioni, avverso al capo 1 del dispositivo di cui in sentenza non definitiva n. 364/2014 emessa dal Tribunale di Locri;
- in accoglimento dei motivi di appello in procedimento R.G. n. 214/2019 proposti da di cui ai capi 2, 4 e 5 nei limiti di cui in parte motiva, nonché in accoglimento della Parte_1 domanda in appello R.G. N. 221/2019 al capo 3 ed in parziale accoglimento della domanda di cui al capo 4 delle conclusioni rassegnate da e nonché in Controparte_1 CP_2 riforma della indicata sentenza non definitiva al capo 2 e della sentenza definitiva n. 140/2018 rese dal Tribunale di Locri per le rispettive parti:
- dichiara l'illegittimità per violazione del disposto dell'art. 905 c.c. di tutte le vedute e balconi posti ai piani 1°, 2°, 3° e 4° fuori terra, come meglio individuate in parte motiva, del lato del fabbricato sito in Siderno in Via Circonvallazione Sud di proprietà di Parte_1 posto al confine con il terreno di proprietà dei signori e CP_1 CP_2
- condanna in alternativa alla integrale demolizione di tutte le indicate Parte_1 vedute e balconi oggetto della accertata violazione, ed a sue spese, all'arretramento sino al
38 confine dei balconi e della veranda ed all'ulteriore installazione di “pannelli oscuranti” con funzione di “schermi antiveduta”, correttamente dimensionati e stabilmente installati e con spessore e misura tali da impedire totalmente la veduta e l'affaccio, sostenuti da una struttura che ne garantisca l'inamovibilità, come anche indicato in elaborato peritale che si richiama, e comunque tali da impedire in modo definitivo e stabile ogni inspicere et prospicere in alienum dalle vedute, veranda e balconi in elaborato peritale e per la parte posta sul lato frontale dell'immobile rispetto al confine che violano la indicata distanza ex art. 905 c.c.;
- rigetta la domanda risarcitoria proposta e in primo grado;
Controparte_1 CP_2
- rigetta gli ulteriori motivi di gravame e domande;
- compensa integralmente tra le parti le spese e competenze di entrambi i gradi di lite.
Così deciso, in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della sezione civile della Corte di
Appello, in data 16.09.2025
La Giudice ausiliario estensore La Presidente
(Dott.ssa Stefania Maria Gambino) (Dott.ssa Patrizia Morabito)
39
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente
2) dott. Natalino Sapone Consigliere
3) dott.ssa Stefania Maria Gambino G. A., Relatore ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 214/2019 R.G., cui è riunita la causa n.
221/2019 R.G., introitata in decisione con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 05.02.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo 149/2022, vertente
TRA
, c.f. , nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.
Caterina Strangio, c.f. del Foro di Locri, PEC C.F._2
ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria Email_1 alla via Caulonia n. 5/B presso lo studio legale Avv. Basilio Domenico Longo (c.f.
. CodiceFiscale_3
Appellante nel proc. R.G. 214/2019 e Appellato nel proc. R.G. 221/2019
Contro
, c.f. nato a [...] il [...], e Controparte_1 C.F._4 CP_2
, c.f. , nata a [...] [...], residenti in [...]
[...] C.F._5 CP_2
Via delle Magnolie 17, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Anna Maria
Speziale (c.f. ) del Foro di Locri, PEC C.F._6
elettivamente domiciliati in Locri in Via Candida 6, Email_2 nonchè in Via dei Bianchi n. 389127 Reggio Calabria presso lo studio dell'avv. Maria Grazia
Bottari.
Appellati nel proc. R.G. 214/2019 e Appellanti nel proc. R.G. 221/2019
Nonché
1 , c.f. Controparte_3 C.F._7
Appellata, contumace
OGGETTO
Appello in proc. R.G. 214/2019 avverso la sentenza n. 140/2018 del 30.01.2018 e pubblicata il
31.01.2018, nonché in proc. R.G. 221/2019, riunito al primo, avverso la sentenza non definitiva n. 364/2014 (cron. 5049/14, rep. 418/2014) emessa in data 16.04.2014 e la indicata sentenza definitiva n. 140/2018, entrambe rese dal Tribunale di Locri nel procedimento RG n.
100406/2001.
CONCLUSIONI
All'udienza del 05.02.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti costituite concludevano come indicato di seguito ed in atti di causa che si intendono richiamati.
In specie, per lo RI, parte appellante nel proc. 214/2019, si rassegnavano le seguenti conclusioni: “Voglia la Corte d'Appello adita, contraiis reiectis, in riforma della sentenza impugnata, emessa dal Tribunale di Locri ed in accoglimento del presente appello: 1) IN VIA
PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti nell'atto di gravame, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare, che la domanda spiegata dai Signori e è Controparte_1 Controparte_2 infondata e in fatto e in diritto , e per l'effetto rigettarla;
2) IN ESTREMO SUBORDINE, limitare le richieste ex adverso formulate, al solo eventuale risarcimento del danno (da riquantificare in misura giusta ed equa), ove dovesse risultare giuridicamente ammissibile, ovvero disporre in concreto soluzioni alternative alla demolizione. - con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, da distrarre a favore del deducente difensore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c. .Con riferimento al procedimento riunito RG 221/2019, si rassegnano le seguenti CONCLUSIONI :Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, nel merito, rigettare l'appello proposto dai Sigg. con ogni consequenziale Parte_2
statuizione, anche in ordine alle spese e competenze di lite da distrarsi in favore del deducente difensore ex art. 93 c.p.c., auspicando una soluzione della presente controversia giusta ed equa”. Ci si opponeva, altresì, alle richieste avversarie.
Per le parti e invece, si indicava: “Con riferimento Controparte_1 Controparte_2
al giudizio promosso dai sig.ri e contro il sig. portante il CP_1 CP_2 Parte_1
221/2019 R.G.Acc. (poi riunito al 214/2019 r.g.acc.)” previa riproposizione di richiesta di rinnovo di CTU, si precisava quanto segue: “Previa revoca della sospensiva della esecutività
2 della sentenza datata 17.07.2019, e previa ammissione di CTU, per come richiesta sopra e già nell'atto di appello, accogliere le seguenti conclusioni: Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di
Reggio Calabria, in riforma delle appellate sentenze n. 364/2014, non definitiva, emessa dal
Tribunale di Locri, e n. 140/2018 rese dal Tribunale di Locri, dr. Iacobellis, in persona del
GOT, d.ssa non notificata, in riferimento all'ordinanza emessa in data 16.04.2018 CP_4
nonché in accoglimento delle domande tutte avanzate dall'appellante nel giudizio di primo grado recante r.g. n. 100406/2001, previo accoglimento delle istanze istruttorie avanzate dall'appellante nel corso del giudizio di primo grado e ribadite nel presente giudizio sia per richiamo sia per espressa indicazione nel corpo di questo atto, contrariis rejectis: Nel merito -
A) in via principale:
1. Acquisire gli elementi di fatto così come indicati nel primo motivo di appello;
2. accertare e dichiarare in riforma delle appellate sentenze che il fabbricato sito in
Siderno, in Via Circonvallazione Sud, riportato in Catasto alla partita 1083, fl.30, p.lle 1176, oggi sub 4,5, 6,7,8,9,1011,1213,1415, e 1177 (formati unica consistenza), di proprietà del sig.
, nato a [...], il [...], ivi residente in [...]
è stato costruito in violazione delle norme civilistiche (art. 873 cc) sulle distanze dal confine e del regolamento comunale e piano di fabbricazione del Comune di Siderno e Piano Regolare
Generale del 2001 , e, per l'effetto, condannare il signor ad arretrare, Parte_1
previa demolizione, il suo fabbricato ad una distanza di mt. 5 dal confine di proprietà Pt_3
sita in Siderno, in Via Circonvallazione Nord, e a risarcire il danno cagionato
[...]
dall'esistenza del fabbricato in tutti questi anni alla proprietà , in considerazione del CP_1 mancato rispetto delle distanze, nella somma di € 41.316,55 o nella maggiore o minore che sarà giudizialmente accertata, oltre rivalutazione e interessi;
3. accertare e dichiarare che tutte le vedute, finestre, balconi, aggetti, esercitate dal fabbricato sito in Siderno, in Via
Circonvallazione Sud, riportato in Catasto alla partita 1083, fl.30, p.lle 1176, oggi sub 4,5,
6,7,8,9,1011,1213,1415, e 1177 (formati unica consistenza), di proprietà del sig. Parte_1
, nato a [...], il [...], ivi residente in [...], a carico
[...]
della proprietà riportata in Catasto alla pt. 1083, fl.30, p.lla 1156 del Parte_3
, sono illegittime, ex art. 905 c.c., in quanto posti alla distanza non Controparte_5
regolamentare dal confine cioè le vedute a distanza inferiore a 1,5 m dal Parte_3 confine o oltre lo stesso;
4. per l'effetto, condannare il signor ad Parte_1
eliminare e/o arretrare tutte le finestre, balconi e vedute illegittime ad una distanza di mt. 1,5 dal confine degli attori, anche mediante demolizione degli aggetti, secondo le norme del codice
3 civile e del regolamento comunale, e a risarcire il danno causato agli attori per un verso dallo sconfinamento dei balconi nel fondo di loro proprietà e per l'altro verso dall'esercizio illegittimo di inspicere e prospicere in alienum da tutte le finestre, balconi, vedute e parapetti degli aggetti sulla proprietà , nella somma di € 41.316,55 o nella maggiore o minore CP_1
che sarà giudizialmente accertata, oltre rivalutazione e interessi legali e interessi litigiosi;
5. dare disposizioni in ordine all'eliminazione delle vedute abusive e all'eliminazione degli aggetti, con l'ausilio di un tecnico, previa redazione di un progetto, che potrà essere seguito dall'adita corte;
6. il tutto con vittoria di spese e competenze di lite, oltre il rimborso forfettario per spese generali. B) In subordine, salvo gravame, in via istruttoria, disporre la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio con altro professionista su tutti i quesiti e chiarimenti già proposti nei precedenti verbali di primo grado, in quello del 18.06.2014, nelle osservazioni alla relazione di consulenza tecnica definiva, in tutti gli scritti difensivi e verbali di causa di primo grado, da intendersi qui interamente riportati e trascritti, ed in particolare su quelli qui di seguito riportati: a. valuti correttamente e sulla base del vantaggio del fabbricato Parte_1
il danno per anno, con riferimento alla data di inizio della domanda giudiziale, con obbligazione propter rem;
b. determini il danno subito dagli Attori, in ragione dell'edificazione ed insistenza per molto tempo del fabbricato c. In esito, accogliere tutte le Parte_1
conclusioni sub A). IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede che venga disposta consulenza tecnica
d'ufficio -per acquisire ex art. 210 cpc le planimetrie catastali dei quattro piani del fabbricato
allegate alla domanda di condono presentata in data 7.04.1986 n. 6005, -per Parte_1 accertare la sussistenza della pubblicazione mediante affissione all'albo pretorio del DPGR n.
1052 del 6.09.1974 e/o della certificazione del segretario comunale dell'avvenuta pubblicazione. II) Nonché accogliere le seguenti conclusioni nel proc. 214/2019 r.g.acc. promosso da contro i sig.ri e (già rassegnate nella comparsa Parte_1 CP_1 CP_2 di risposta): Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Reggio Calabria: “In via pregiudiziale, 1) dichiarare inammissibile l'istanza di inibitoria in ragione della formazione del giudicato sulla sentenza non definitiva n. 364/2014 resa dal Tribunale di Locri, 2) senza accettazione del contraddittorio, dichiarare gradatamente, infondata mediante pronuncia di rigetto, la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza n. 140/2018 per tutti i motivi sopra dedotti. In esito, dichiarare: A) 1) inammissibili i motivi primo (ERRATA RICOSTRUZIONE E
TRAVISAMENTO DEI FATTI PER CUI E' CAUSA;
VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 115 E 116
C.P.C., 1226, 1227, 2697 C.C.; MOTIVAZIONE INADEGUATA E/O INSUFFICIENTE) e
4 terzo (ERRATA RICOSTRUZIONE E TRAVISAMENTO DEI FATTI PER CUI E ' CAUSA;
VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 115 E 116 C.P.C., 840, NONCHE' ERRATA
APPLICAZIONE/INTERPRETAZIONE DELL'ART. 905 C.C.; MOTIVAZIONE
INADEGUATA E/O INSUFFICIENTE) dell'atto di appello di controparte, essendosi sui detti motivi formato il giudicato in quanto non è stata impugnata la sentenza parziale n. 364/2014;
2) inammissibile la domanda relativa agli accorgimenti alternativi alla demolizione, non essendo mai stata proposta;
3) così come quella di richiesta di prova testimoniale per i motivi sopra esposti. B) In subordine, senza accettare il contraddittorio, rigettare nel merito tutte le domande perché infondate in fatto e in diritto, comprese quelle di cui ai motivi quarto, relativo all'adozione di misure il meno invasive possibili, e quinto (sulla compensazione delle spese).
C) Con vittoria di spese e di lite per questo grado del giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Riportandosi per quanto più ampiamente indicato agli atti del giudizio e per come le vicende di fatto sono state ricostruite in sentenza definitiva, i coniugi e quali CP_1 CP_2 comproprietari di un immobile sito a Siderno contraddistinto al NCEU al fol. 30 p.lla 1156, proponevano nel 2001 domanda giudiziale contro , il quale aveva Parte_1 precedentemente acquistato dalla sig.ra (comune dante causa) un terreno limitrofo ove CP_3 aveva costruito un fabbricato per civile abitazione costituito da uno scantinato e quattro piani f.t.. Precisavano gli attori che vi era una striscia di terreno sulla quale risultava costituita ad ottobre 1981 una servitù volontaria di passaggio pedonale e carraio in favore anche del sig. il cui immobile, sul lato sud si ergeva rispetto a detto suolo ad una distanza Parte_1 inferiore a quella minima prevista sia dal codice civile che dal regolamento comunale, che i balconi di detto fabbricato oltrepassavano la linea di confine in violazione delle distanze minime per le vedute dirette sul fondo confinante e che le condotte di scarico delle acque reflue non erano state realizzate in conformità al disposto dell'art.889 2° comma c.c..
Chiedevano, pertanto: l'accertamento della denunciata illegittimità, l'arretramento, previa demolizione, del fabbricato ad una distanza di metri cinque dal confine;
l'arretramento dei balconi alla distanza regolamentare;
la rimozione delle tubazioni collocate nel sottosuolo degli attori, ricollocandole ai sensi di legge;
il risarcimento dei danni nella misura di Lire 80.000.000.
Si costituiva il convenuto chiedendo il rigetto della domanda e, in subordine, di limitarla al solo risarcimento dei danni.
5 Interveniva nel giudizio la dante causa aderendo alla posizione del convenuto, Controparte_3 deducendo che nel settembre del 1981 aveva stipulato con il sig. una scrittura Parte_1 privata con cui aveva concesso all'acquirente di costruire senza limiti di altezza e di distanza dal confine, obbligandosi di non opporsi per sé e i suoi aventi causa all'erigenda costruzione, ed eccepiva l'intervenuta prescrizione dell'azione in quanto il fabbricato sarebbe Parte_1 stato completato nel 1982, anteriormente al regolamento edilizio.
Veniva espletata una prima CTU e, all'udienza del 18.12.2013 le parti precisavano le conclusioni.
In data 16.04.2014 veniva pubblicata sentenza non definitiva con cui il giudice: - rigettava la domanda di arretramento del fabbricato avanzata dagli attori, poichè accertava che la costruzione del convenuto era stata ultimata nel 1982 precedentemente all'approvazione del regolamento comunale che prescriveva il rispetto del limite minimo di cinque metri dal confine con i fondi finitimi;
- accoglieva la domanda di arretramento dei balconi nella parte in cui gli stessi oltrepassavano il confine, demandando con separata ordinanza al consulente tecnico il compito di verificare anche la possibilità di soluzioni tecniche alternative alla demolizione;
- accoglieva la domanda di rimozione delle tubature collocate nel sottosuolo di proprietà degli attori. La causa veniva, quindi, rimessa sul ruolo istruttorio con la riconvocazione del CTU già nominato anche al fine di verificare soluzioni alternative, anche transattive, onde evitare la rimozione dei balconi e per quantificare il risarcimento del danno.
Dopo l'espletamento della CTU e disposti ulteriori chiarimenti del consulente, risultati vani i tentativi del consulente di accordare le parti, all'udienza del 15.06.2016 le parti riprecisavano le conclusioni e la causa veniva decisa con la concessione dei termini di cui all'art.190 cpc.
Con sentenza impugnata così disponeva: “a) accoglie la domanda e per l'effetto, ordina la demolizione delle porzioni dei balconi dei piani f.t. n.2 n.3 e n.4 del fabbricato del convenuto, che oltrepassano la linea di confine con la proprietà degli attori, nel rispetto di quanto disposto dall'art.905 II comma c.c. e nella misura accertata dal CTU;
b) condanna il convenuto al risarcimento dei danni per la violazione accertata in favore degli attori nella misura di
€.15.000,00 oltre interessi dalla data della domanda fino al soddisfo;
c) condanna il convenuto
e il terzo intervenuto al pagamento delle spese del giudizio in favore degli attori e che liquida in complessive €. 10.403,00 di cui €.60,00 per spese vive ed €. 10.343,00 per compensi, secondo
i valori medi delle tariffe forensi vigenti, oltre spese generali, iva e cpa;
d) spese di CTU, liquidate come da separato decreto, da porre a carico del convenuto.”
6 Avverso la indicata pronuncia definitiva proponeva appello nel procedimento iscritto al n. di
R.G. 214/2019, con atto notificato il 28 febbraio 2019, eccependo che la Parte_1 stessa “difetta di un apparato argomentativo giuridicamente congruo in relazione ai fatti di causa ed alle norme statuite dagli artt. 91, 92, 115, 116 c.p.c., 840, 1226, 1227, 2697 c.c., nonché al principio dell'abuso del diritto, con violazione delle norme di cui agli artt. 833 e
1175 c.c.; invero tale provvedimento evidenzia, da un lato, errori e contraddizioni argomentative (le premesse e fattuali e logico giuridiche non sono coerenti con le conclusioni adottate) ed interpretative delle risultanze istruttorie, dall'altro surrettizia applicazione delle norme sulla soccombenza e violazione delle richiamate norme e dei principi giuridici affermati da autorevoli orientamenti giurisprudenziali”. In specie, lamentava: 1) la ”errata ricostruzione
e travisamento dei fatti per cui è causa;
violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c, 1226, 1227, 2697
c.c., motivazione inadeguata ed insufficiente” in relazione alle violazioni accertate;
2) l'errata
“liquidazione del danno, alla luce, oltre che di tutte le circostanze sopra evidenziate, anche dell'evoluzione giurisprudenziale in materia del c.d. danno in re ipsa, anche per violazione dell'art. 1227 e 2697 c.c., nonché nel la quantificazione equitativa del danno stesso, per violazione delle norme di cui all' art. 1226 c.c.”; 3) la “errata ricostruzione e travisamento dei fatti per cui è causa;
violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c, 840, nonché errata applicazione/interpretazione dell'art. 905 c.c., motivazione inadeguata ed insufficiente” in relazione al disposto arretramento dei balconi per mancanza di interesse e nocumento;
4)
l'erroneità della pronuncia nella parte in cui il giudice non ha disposto d'ufficio accorgimenti alternativi;
5) la “violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in combinato disposto con gli artt. 115 e
116 c.p.c.” in relazione al capo della sentenza relativo alle spese di causa, sia per non aver tenuto conto della “soccombenza reciproca in virtù della sentenza non definitiva con cui veniva rigettata la domanda di arretramento del fabbricato avanzata dagli attori”, sia per non aver ritenuto esistenti le gravi ragioni idonee a disporre la compensazione indicata.
Proponeva, altresì, istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza di primo grado.
Concludeva, quindi, chiedendo alla Corte di voler: “1) IN VIA PREGIUDIZIALE E
CAUTELARE , sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per
i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare, che la domanda spiegata dai Signori e Controparte_1
, è infondata e in fatto e in diritto , e per l'effetto rigettarla;
3) IN Controparte_2
7 ESTREMO SUBORDINE, limitare le richieste ex adverso formulate, al solo eventuale risarcimento del danno ( da riquantificare in misura giusta ed equa), ove dovesse risultare giuridicamente ammissibile, ovvero disporre in concreto soluzioni alternative alla demolizione.
- con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, da distrarre a favore del deducente difensore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”. In via istruttoria reiterava la richiesta di prova per testi.
Si costituivano gli appellati e eccependo, in via preliminare, CP_1 CP_2
l'inammissibilità dell'impugnazione per riguardare i motivi di gravame quanto già oggetto della sentenza non definitiva n. 364/2014 (cron. 5049/14, rep. 418/2014) emessa dal Tribunale di
Locri in data 16.04.2014, non impugnata e sulla quale si era formato il giudicato, avendo le parti formulato riserva di appello all'udienza del 18.06.2014 solo avverso la parte della detta sentenza non definitiva n. 364/2014 che atteneva la rimozione delle tubature collocate nel sottosuolo di proprietà degli attori e, quindi, l'intervenuto giudicato sul punto, nonché
l'inammissibilità e novità della domanda di adozione di misure il meno invasive, non proposta in primo grado, che deve ritenersi nuova ed ultrapetita, oltre che non ammissibile non essendo stato impugnato il “relativo capo IV della sentenza non definitiva n. 364/2014 che dispone
l'arretramento dei balconi fino alla linea di confine”, e l'inammissibilità e/o, gradatamente, infondatezza del motivo relativo alla quantificazione del risarcimento del danno e di quello relativo alla quantificazione delle spese di lite.
Concludevano, pertanto, chiedendo alla Corte di voler: “IN VIA PREGIUDIZIALE, 1) dichiarare inammissibile l'istanza di inibitoria in ragione della formazione del giudicato sulla sentenza non definitiva n. 364/2014 resa dal Tribunale di Locri, 2) senza accettazione del contraddittorio, dichiarare gradatamente, infondata mediante pronuncia di rigetto, la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza n. 140/2018 per tutti i motivi sopra dedotti. IN ESITO, dichiarare: A) 1) inammissibili i motivi primo (ERRATA RICOSTRUZIONE
E TRAVISAMENTO DEI FATTI PER CUI E' CAUSA;
VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 115 E 116
C.P.C., 1226, 1227, 2697 C.C.; MOTIVAZIONE INADEGUATA E/O INSUFFICIENTE) e terzo
(ERRATA RICOSTRUZIONE E TRAVISAMENTO DEI FATTI PER CUI E ' CAUSA;
VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 115 E 116 C.P.C., 840, NONCHE' ERRATA
APPLICAZIONE/INTERPRETAZIONE DELL'ART. 905 C.C.; MOTIVAZIONE INADEGUATA
E/O INSUFFICIENTE) dell'atto di appello di controparte, essendosi sui detti motivi formato il giudicato in quanto non è stata impugnata la sentenza parziale n. 364/2014; 2) inammissibile
8 la domanda relativa agli accorgimenti alternativi alla demolizione, non essendo mai stata proposta;
3) così come quella di richiesta di prova testimoniale per i motivi sopra esposti. B)
IN SUBORDINE, senza accettare il contraddittorio, rigettare nel merito tutte le domande perché infondate in fatto e in diritto, comprese quelle di cui ai motivi quarto, relativo all'adozione di misure il meno invasive possibili, e quinto (sulla compensazione delle spese).
C) Con vittoria di spese e di lite per questo grado del giudizio”.
Con separato atto notificato in data 04.03.2019, rubricato con numero di R.G. 221/2019,
e proponevano appello avverso la sentenza non Controparte_1 Controparte_2 definitiva n. 364/2014 emessa dal Tribunale di Locri, in data 16.04.2014 e la sentenza definitiva n. 140/2018 emessa dallo stesso Tribunale di Locri e pubblicata il 31.01.2018.
In relazione alla sentenza non definitiva ne rilevavano l'erroneità per: a) - “Violazione di legge ex art. 360 n. 3 cpc -Erronea/inesistente ricostruzione dei fatti - carente motivazione della sentenza”, per non aver il giudicante tenuto in debita considerazione anche i risultati dei tre elaborati peritali;
b)- “Violazione dell'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. e cioè per Erronea, carente motivazione della sentenza in ordine alla valutazione delle modifiche introdotte dall'organo regionale al regolamento edilizio quali modifiche sostanziali in violazione dell'art. 10 II c. e
62 V c. della L. 1150/1942”, ritenendo che non trattandosi di modifica indispensabile non vi fosse obbligo di comunicazione al comune ed adozione delle conseguenti delibere, con conseguente applicazione della distanza minima di 5 metri;
c)- “Violazione dell'art.360 n. 5 cpc
e degli artt. 115 e 116 cpc per erronea. carente e inadeguata motivazione della sentenza in ordine alla inefficacia del regolamento edilizio e travisamento dei fatti” in ordine alla omessa valutazione dei regolamenti vigenti e del contenuto della scrittura privata che indicava la presenza vincolante della distanza di metri 5 dal confine;
d) - “Violazione di legge ex art. 360
n. 3 e n. 5 cpc. art. 873 c.c. e art. 8 L. 1684 del 1962, che prescrivevano il distacco di un metro
e mezzo dal confine - inesistente motivazione” per omessa richiesta di acquisizione della documentazione tecnica relativa ad ulteriori progetti al fine di determinare le distanze e la circostanza che l'immobile era abusivo in toto;
e)- violazione anche “della L. 47 /85 per erronea motivazione e travisamento dei fatti” per non aver considerato che l'immobile era abusivo e le
“dichiarazioni contenute nella domanda di sanatoria del 7.04.1986” erano “inesatte, infedeli e mendaci” e che la stessa richiesta mancava della "doppia conformità" delle opere realizzate agli strumenti urbanistici generali e di attuazione approvati e non in contrasto con quelli adottati sia al momento della presentazione della domanda che a quello della realizzazione dell'opera; f)-
9 deducevano in relazione sia alla sentenza parziale che alla sentenza definitiva, la violazione
“dell'art. 360 n. 3 e 5 e per erronea motivazione e travisamento dei fatti relativamente all'art.
905 I e II c. c.c. per l'accoglimento della domanda di arretramento del fabbricato limitatamente alla parte in cui riconosce l'illegittimità dei soli balconi e violazione degli artt. 115 e 116 per errata interpretazione del Giudice di prime cure in merito alle risultanze dell'attività istruttoria”, relativamente alla parte in cui non è stato disposto l'integrale abbattimento dei balconi, chiedendo la demolizione o l'arretramento delle vedute-balcone e delle vedute-finestre di 50 cm all'interno dei vani con apposizione di ringhiere al limite della nuova veduta e che si disponga di schermare le vedute laterali, con la descrizione dell'intervento da eseguire senza demandare al giudice dell'esecuzione; g) – errata quantificazione del danno per non avere il giudicante tenuto conto che trattavasi di “19 vedute e 10 aggetti posti a distanza inferiore a un metro e mezzo dal confine, presenti nel fabbricato né del danno afferente Parte_1 all'immobile di proprietà degli attori né del vantaggio corrispondente che in tutti questi anni del fabbricato”, e della circostanza che lo stesso era abusivo e posto in violazione delle distanze di legge.
Chiedevano, quindi, la rinnovazione della perizia al fine di accertare tutte le vedute e l'illegittimità del fabbricato.
Concludevano come prima indicato e riportato in atti, chiedendo alla Corte di voler: “A) in via principale:
1. Acquisire tutti gli elementi di fatto così come indicati nel primo motivo di appello;
2. accertare o dichiarare in riforma delle appellate sentenze che il fabbricato sito in Siderno, in Via Circonvallazione Sud, riportato in Catasto alla partita 1083, f.30, p.lle 1176, oggi sub
4,5, 6,7,8,9,1011,1213,1415, c 1177 (formati unica consistenza), di proprietà del sig.
, nato a [...], il [...], ivi residente in [...]
è stato costruito in violazione delle norme civilistiche (art. 873 cc) sulle distanze dal confine e del regolamento comunale e piano di fabbricazione del Comune di Siderno e Piano Regolare
Generale del 2001, e, per l'effetto, condannare il signor ad arretrare, Parte_1 previa demolizione, il suo fabbricato ad una distanza di mt. 5 dal confine di proprietà Pt_3
sita in Siderno, in Via Circonvallazione Nord, e a risarcire il danno cagionato
[...] dall'esistenza del fabbricato in tutti questi anni alla proprietà , in considerazione del CP_1 mancato rispetto delle distanze, nella somma di € 41.316,55 o nella maggiore o minore che sarà giudizialmente accertata, oltre rivalutazione e interessi;
3. accertare e dichiarare che tutte le vedute, finestre, balconi, aggetti, esercitate dal fabbricato sito in Siderno, in Via
10 Circonvallazione Sud, riportato in Catasto alla partita 1083, f.30, p.lle 1176, oggi sub 4,5,
6,7,8,9,1011,1213,1415, e 1177 (formati unica consistenza), di proprietà del sig. Parte_1
, nato a [...], il [...], ivi residente in [...], a carico
[...] della proprietà riportata in Catasto alla pt. 1083, f.30, p.lla 1156 del Parte_3
, sono illegittime, ex art. 905 c.c. in quanto posti alla distanza non Controparte_5 regolamentare dal confine cioè le vedute a distanza inferiore a 1,5 m dal Parte_3 confine o oltre lo stesso;
4. per l'effetto, condannare il signor ad Parte_1 eliminare e/o arretrare tutte le finestre, balconi e vedute illegittime ad una distanza di mt. 1,5 dal confine degli attori, anche mediante demolizione degli aggetti, secondo le norme del codice civile e del regolamento comunale, e a risarcire il danno causato agli attori per un verso dallo sconfinamento dei balconi nel fondo di loro proprietà e per l'altro verso dall'esercizio illegittimo di inspicere e prospicere in alienum da tutte le finestre, balconi, vedute e parapetti degli aggetti sulla proprietà , nella somma di € 41.316,55 o nella maggiore o minore CP_1 che sarà giudizialmente accertata, oltre rivalutazione e interessi legali e interessi litigiosi;
-5. dare disposizioni in ordine all'eliminazione delle vedute abusive e all'eliminazione degli aggetti, con l'ausilio di un tecnico, previa redazione di un progetto, che potrà essere seguito dall'adita corte;
6. il tutto con vittoria di spese e competenze di lite, oltre il rimborso forfettario per spose generali. B) In subordine, salvo gravame, in via istruttoria, disporre la rinnovazione della consulenza tecnica ufficio con altro professionista su tutti i quesiti e chiarimenti già proposti nei precedenti verbali di primo grado, in quello del 18.06.2014, nelle osservazioni alla relazione di consulenza tecnica definiva, in tuti gli scritti difensivi e verbali di causa di primo grado, da intendersi qui interamente riportati e trascritti, ed in particolare su quelli qui di seguito riportati: a. valuti correttamente e sulla base del vantaggio del fabbricato Parte_1 il danno per anno, con riferimento alla data di inizio della domanda giudiziale, con obbligazione propter rem;
b. determini il danno subito dagli Attori, in ragione dell'edificazione ed insistenza per molto tempo del fabbricato c. In esito, accogliere tutte le Parte_1 conclusioni sub A). IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede che venga disposta consulenza tecnica
d'ufficio -per acquisire ex art. 210 cpc le planimetrie catastali dei quattro piani del fabbricato
allegate alla domanda di condono presentata in data 7.04.1986 n. 6005, -per Parte_1 accertare la sussistenza della. pubblicazione mediante affissione all'albo pretorio del DPGR n.
1052 del 6.09.1974 d/o della certificazione del segretario comunale dell'avvenuta pubblicazione.”
11 Si costituiva parte appellata al fine di: - richiedere in via preliminare, la riunione del procedimento con quello recante il numero di RG 214/2019, per connessione soggettiva ed oggettiva;
- per ricostruire le circostanze di fatto;
- negare l'esistenza di qualsivoglia danno attesa la preesistenza di una servitù di passaggio e di veduta all'acquisto e per non essere stato il danno dimostrato;
- ribadire tutto quanto già oggetto del proprio atto di gravame e contestare le eccezioni di inammissibilità avversarie;
- rilevare l'inammissibilità della chiesta valutazione sulla legittimità del condono, la mancanza di interesse alla rimozione dei balconi o al risarcimento dei danni;
- contestare in toto i motivi di gravame e chiederne il rigetto.
Concludeva, quindi, chiedendo volersi: “preliminarmente, per i motivi tutti esposti, disporre la riunione del presente procedimento al procedimento recante n. RG 214/19; nel merito, rigettare
l'appello proposto con ogni consequenziale statuizione, anche in ordine alle spese e competenze di lite da distrarsi in favore del deducente difensore ex art. 93 c.p.c., auspicando una soluzione della presente controversia giusta ed equa. In via istruttoria, dunque, ci si oppone alle richieste istruttorie perché inammissibili e comunque irrilevanti per tutti i motivi esposti in narrativa., ribadendo quanto già evidenziato in primo grado, ossia l'assoluta inammissibilità e tardività
(per es. in primo grado nelle conclusioni rassegante controparte ha chiesto la riconvocazione del perito d'ufficio e non la rinnovazione della CTU) oltre che la chiara inconferenza ed irrilevanza delle stesse rispetto al thema decidendum ed eversività rispetto ai principi giuridici operanti nella materia trattata”.
All'udienza del 27.06.2019 veniva disposta la riunione del procedimento recante il numero di
RG 221/2019 a quello portante il numero RG 214/2019.
Con ordinanza del 17.07.2019 veniva dichiarata la contumacia di non Controparte_3 costituita pur ritualmente citata e veniva disposta la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza n. 140/2018 limitatamente alla statuizione inerente all'ordine di demolizione delle porzioni dei balconi.
Con successiva ordinanza del 14.05.2020 la Corte rigettava sia la richiesta di prova testimoniale formulata da per non essere stata la stessa reiterata in primo grado in fase di Parte_1 precisazione delle conclusioni e la richiesta di ammissione di CTU proposta da e CP_1 non ravvisando “la necessità di disporre ulteriori accertamenti tecnici di ufficio…(a CP_2 fronte, peraltro, di quattro relazioni acquisite nel giudizio di primo grado)”.
12 A seguito di alcuni differimenti d'ufficio, all'udienza del 05.02.2024, svoltasi in ossequio al disposto dell'art. 127 ter c.p.c., le parti costituite depositavano note di trattazione scritta e precisavano le conclusioni come riportate.
Con successiva ordinanza la Corte poneva la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Reputa il Collegio che sussistono motivi per pervenirsi al parziale accoglimento dei rispettivi gravami, con rigetto delle ulteriori censure e domande, e che la sentenza impugnata debba essere riformata nei termini che seguono.
Tanto premesso, devono essere esaminati i motivi di appello e le relative eccezioni, procedendo per facilità di disamina ed argomentazione a modifica dell'ordine indicato dalle parti.
In relazione all'appello di cui al procedimento R.G. 214/2019, come da conclusioni e domande già riportate, deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità per intervenuto giudicato su quanto statuito in sentenza non definitiva di primo grado.
In particolare, in sentenza n. 364/2014 pubblicata il 16.04.2014, si è disposto che “a) rigetta la domanda di condanna del convenuto ad arretrare, previa demolizione, il fabbricato (sito in
Siderno alla via Circonvallazione Sud e censito in catasto alla. partita 1083, foglio 30, particelle 1176 e 1177) ad una. distanza di metri cinque dal confine;
b) condanna Parte_1
a rimuovere le tubature collocate nel sottosuolo del fondo dì proprietà degli attori
[...] alla profondità di un metro ed alla distanza di circa 30 cm. dal confine;
c) dispone con separata ordinanza. per l'ulteriore istruzione della causa;
d) differisce la regolazione delle spese processuali alla pronuncia della sentenza definitiva.” Con contestuale ordinanza è stata disposta la nomina di un CTU al fine di: a) confermare, o meno, che “a livello di piano di calpestio dei piani fuori terra n. 2, n. 3 a n. 4 sono stati realizzati dei balconi formati da soletta aggettanti le cui linee esteriori oltrepassano la linea di confine con la proprietà di 47 CP_1 cm.”; b) considerato che l'art. 905, 2° comma, c.c. stabilisce che non possono costruirsi balconi, muniti di parapetto che permetta di affacciarsi sul fondo del vicino, a distanza inferiore di un metro e mezzo dal confine, stabilire se i balconi - in ossequio al disposto dell'art. 905 2° comma c.c. debbano essere demoliti, ovvero se l'eliminazione delle vedute possa essere realizzata anche attraverso la predisposizione di opportuni accorgimenti (quali, per ipotesi,
l'apposizione di idonei pannelli che rendano impossibile il prospiciere e l'inspicere in alienum), indicando le modalità tecniche di realizzazione della soluzione praticabile;
c) formulare alle
13 parti una proposta conciliativa (quale, ad esempio, la costituzione di una servitù di veduta verso il pagamento di una congrua indennità); d) indicare un criterio per l'eventuale liquidazione del danno causato agli attori dallo “sconfinamento” dei balconi nel fondo di loro proprietà.”
Si ritiene, quindi, essere parzialmente inammissibile il primo motivo di gravame dell'appellante nella parte in cui eccepisce che il giudice avrebbe travisato i fatti di causa, “errato, Parte_1 ignorando completamente alcune risultanze istruttorie e considerando altre parzialmente, interpretandole per di più in modo del tutto surrettizio” e, se pur in relazione alla domanda risarcitoria, lamenta l'errata valutazione dell'esistenza della servitù indicata al momento dell'acquisto e la sua opponibilità agli acquirenti, tale da costituire consenso alla intervenuta costruzione.
Infatti, in parte motiva della sentenza non definitiva indicata si è statuito che la scrittura privata del 16.09.1981 intercorsa tra l'appellante e (dante causa anche degli appellati) Controparte_3 con la quale si concedeva la facoltà di realizzare eventuali costruzioni alla distanza di tre metri dal confine ovest della particella 1177 “non è opponibile agli odierni attori in quanto il suddetto atto costitutivo di servitù non risulta essere stato trascritto nei pubblici registri” e che la clausola (art. 2°) del contratto di compravendita del 20.09.1990 stipulato dagli appellati secondo cui il terreno era stato acquistato con "eventuali servitù attive e passive esistenti" è generica e priva di effetti e la sentenza non definitiva non è stata tempestivamente impugnata.
Parimenti, in altra parte dell'atto di appello si richiamano le difese tardive proposte da CP_3
dante causa di entrambe le parti e già proprietaria della particella 1156 poi alienata
[...] agli appellati, ma anche sul punto si è già disposto nella indicata pronuncia, in cui si è precisato che “Non possono poi esaminarsi le eccezioni sollevate dall'interveniente , Controparte_3 quando erano già definiti il thema decidendum ed il thema probandum”, essendo la stessa intervenuta tardivamente all'udienza del 03.06.2003, decorsi i termini ex art. 184 c.p.c., nonché come rigettato nella pronuncia prima indicata.
Per entrambe le parti di pronuncia non interveniva impugnazione nè riserva di impugnazione, per cui l'appello proposto solo avverso la sentenza definitiva è inammissibile in merito.
Al riguardo, si precisa che secondo un generale principio di diritto il contenuto della decisione giudiziale non va individuato alla stregua del solo dispositivo ma anche della parte in cui la motivazione rivela una effettiva volontà decisoria del giudice e sia dotata di autonomia concettuale, così da integrare il dispositivo, come nel caso in esame.
14 Ebbene la sentenza sul punto, volta a risolvere una questione fondamentale per la decisione sulla domanda consequenziale, esprime affermazioni di portata vincolante per le fasi successive del processo, gode di piena autonomia in merito, è idonea ad indicare una precisa volontà decisoria, è chiara nel non riconoscere l'esistenza di una servitù opponibile agli appellati, così da costituire giudicato e precludere il riesame dello stesso punto di fatto accertato e risolto.
Conseguentemente era necessario impugnare sul punto la sentenza non definitiva entro i termini ordinari previsti dalla legge o formulare espressa riserva di impugnazione ex art. 340 c.p.c., con successiva impugnazione di entrambe le sentenze, non definitiva e definitiva.
Essendo ciò mancato, si è formato il giudicato interno sulla questione e la presunta esistenza di una servitù opponibile ed accettata dagli appellati non è più discutibile nel presente grado di lite, neanche se riferita alla sola quantificazione del danno.
Da ciò l'inammissibilità del primo motivo limitatamente a quanto rilevato.
Parimenti inammissibile è l'ulteriore motivo di gravame relativo al riconoscimento della intervenuta violazione delle distanze dei balconi di cui in art. 905 II comma c.c..
In parte motiva della sentenza non definitiva, capo IV, pur senza nulla statuire sul punto in dispositivo, si indica che < La domanda di "arretramento" del fabbricato è invece fondata nella parte in cui è stato dedotto che i balconi oltrepassano il confine. Il c.t.u. ha invero accertato che "a livello di piano di calpestio dei piani fuori terra n. 2, n. 3 e n. 4 sono stati realizzati dei balconi formati da solette aggettanti le cui linee esteriori oltrepassano la linea di confine con la proprietà di 47 cm.". I balconi, realizzati a livello di piano di calpestio CP_1 dei piani fuori terra n. 2, n. 3 e n. 4 e le cui linee esteriori oltrepassano la linea di confine devono pertanto essere arretrati fino alla linea di confine (accertata dal c.t.u. e risultante dai disegni allegati alla relazione depositata il 18. 2003)…. I suddetti balconi peraltro, in base alle riproduzioni fotografiche allegate dal c.t.u. alla relazione del 18.09.2003, paiono invero costituire - come allegato dagli attori - "vedute" sul fondo del vicino ed in ogni caso i balconi, ai sensi dell'art. 905 2° comma c.c., devono trovarsi, se muniti di parapetto che permetta di affacciarsi sul fondo del vicino, ad una distanza minima di un metro e mezzo dal fondo del vicino. Nel caso in esame, avendo il c.t.u. accertato che i balconi oltrepassano il confine di 47 cm., è evidente che la distanza prescritta dall'art. 905 2° comma non è stata rispettata.>>
Anche in relazione a quanto indicato, le considerazioni contenute nella motivazione manifestano una volontà decisoria sulla questione relativa alla intervenuta violazione delle
15 distanze dei balconi sia dalla linea di confine, sia ex art. 905 II comma c.c. e come tale sono idonee a sostituirsi al dispositivo.
La parte indicata, inoltre, costituisce la premessa necessaria e il fondamento logico-giuridico della prosecuzione del giudizio, come disposto ordinanza contestuale già indicata.
Quanto sopra trova supporto anche in sentenza definitiva, in cui il giudice di prime cure, ha ritenuto essere già stata “acclarata la violazione delle distanze legali” dei balconi, dovendosi valutare solo se dover disporre la riduzione in pristinum o una diversa soluzione, senza emettere ulteriore pronuncia di accertamento sul punto, tanto da poi limitarsi ad ordinare “la demolizione delle porzioni dei balconi dei piani f.t. n.2 n.3 e n.4 del fabbricato del convenuto, che oltrepassano la linea di confine con la proprietà degli attori, nel rispetto di quanto disposto dall'art.905 II comma c.c. e nella misura accertata dal CTU”.
Conseguentemente, anche la questione relativa alla riconosciuta violazione dell'obbligo di distanza dei balconi dal confine di cui in sentenza non definitiva doveva essere oggetto di impugnazione tempestiva o di riserva di appello con successiva impugnazione di entrambe le sentenze.
Inammissibile e tardiva, pertanto, è sia la censura sia in relazione alla non ritenuta mancanza di interesse da parte dei proprietari della strada confinante ex art. 840 c.c. all'arretramento dei balconi, sia la relativa parte riguardante la presunta esistenza di una strada pubblica, di cui al primo motivo di appello, poiché entrambe le contestazioni, inerendo la fondatezza o meno dell'accertamento della violazione, dovevano essere rilevate con impugnazione della sentenza non definitiva.
In accoglimento dell'eccezione sollevata dalle parti appellate, deve essere, quindi, dichiarata l'inammissibilità del gravame R.G. 214/2019 nei capi 1 e 3 dell'impugnazione per intervenuta formazione di giudicato interno sulla accertata violazione in merito alle censure proposte avverso il riconoscimento della violazione ex art. 905 comma II c.c..
Si rigetta, invece, l'eccezione di inammissibilità dell'appello per non essere stata impugnata la parte della sentenza definitiva in cui si indica che “relativamente alle questioni decise con la sentenza parziale la riforma non può essere decisa dallo stesso giudicante ma deve essere richiesta con impugnazione immediata” sia per le ragioni prima dette sia perché in sentenza è espressamente rilevato che “Tanto si precisa in ragione delle richieste reiterate specie dagli attori in sede di precisazione delle conclusioni, che insistono nella richiesta di arretramento, previa demolizione del fabbricato. Tale richiesta è stata già oggetto di precedente pronuncia e
16 pertanto, in assenza di nuovo provvedimento definitivo di modifica della sentenza parziale, non può essere affrontata in sede di sentenza definitiva”, per cui la statuizione è relativa ad una diversa parte di domanda decisa con sentenza non definitiva.
Residua la valutazione dell'appello proposto nel fascicolo portante per quanto attiene le pronunce oggetto di sentenza definitiva.
In specie, devono essere esaminati i motivi di gravame proposti dallo con Parte_1 riferimento: 1) alla mancata adozione della misure alternative, volte a disporre l'adozione di accorgimenti che impediscano di esercitare la veduta sul fondo altrui, tali da rendere impossibile il “prospicere” ed ”inspicere in alienum”, misure che si assumono essere state anche richieste in primo grado;
2) alla parte dell'impugnazione in cui si censura la pronuncia risarcitoria, ritenendosi illegittimo il riconosciuto danno in re ipsa per non sussistere alcun danno e non essere stato dimostrato;
3) relativamente alla intervenuta condanna alle spese di lite.
I motivi devono valutati unitamente alle censure proposte in appello R.G. 221/2019.
I coniugi e hanno censurato sia la sentenza non definitiva, nei confronti della CP_1 CP_2 quale hanno formulato espressa riserva, sia quella definitiva, ritenendola illegittima per i motivi prima indicati ed in atti di causa.
Con riferimento alla pronuncia in sentenza non definitiva relativamente al rigetto della domanda di arretramento del fabbricato, i coniugi e ne hanno rilevato l'erroneità per: CP_1 CP_2
1) violazione di legge ex art. 360 n. 3 cpc, erronea/inesistente ricostruzione dei fatti e carente motivazione della sentenza;
2) violazione dell'art. 360 n. 3 e 5 cpc e cioè per erronea, carente motivazione della sentenza in ordine alla valutazione delle modifiche introdotte dall'organo regionale al regolamento edilizio quali modifiche sostanziali in violazione dell'art. art. 10 II c.
e 62 V c. della L. 1150/1942; 3) violazione dell'art.360 n. 5 cpc e degli artt. 115 e 116 c.p.c. per erronea, carente e inadeguata motivazione della sentenza in ordine alla inefficacia del regolamento edilizio e travisamento dei fatti;
4) violazione di legge ex art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c., art. 873 c.c. e art. 8 L. 1684 del 1962, che prescrivevano il distacco di un metro e mezzo dal confine ed inesistente motivazione;
5) violazione dell'art. 360 n. 3 e 5 e violazione della L.
47/85 per erronea motivazione e travisamento dei fatti.
Esaminandosi congiuntamente le impugnazioni dette per quanto attiene la violazione delle norme regolamentari e la richiesta di arretramento dell'immobile, si precisa che i coniugi lamentano essere stata effettuata una carente ricostruzione dei fatti, con Parte_2
17 connesso vizio di motivazione in relazione al capo 1 di quanto disposto in detta sentenza, per come più ampiamente dedotto in atto di appello.
L'impugnazione è infondata sul punto.
Deve preliminarmente considerarsi che nel caso in esame si verte in materia di distanze dal confine di una costruzione e non tra costruzioni poiché la proprietà confina non Parte_1 direttamente con l'edificio di controparte ma con una striscia di terreno (indicata in CTU per m. 4,40 x 32,50) di proprietà degli attori in primo grado, gravata da servitù di passaggio pedonale e carrabile che risulta costituita con atto registrato il 06.10.1981 in favore di il quale aveva già acquistato le particelle su cui ha edificato con atto del Parte_1
20.05.1981, mentre i coniugi e hanno acquistato con atto del 20.09.1990. CP_1 CP_2
Dagli elaborati peritali del primo grado emerge che detta striscia di terreno di proprietà Parte_3
è posta tra il terreno/fabbricato RI ed altro e diverso terreno/fabbricato
[...]
, mentre la proprietà su cui insiste l'immobile è spostata. Per_1 CP_1
Si ritiene, inoltre, che in applicazione dei generali criteri in materia di prova, era onere della parte istante in primo grado allegare la violazione invocata, ovvero indicare specificamente quale disposizione regolamentare riteneva fosse stata infranta dalla costruzione del confinante e provare i fatti che integravano la violazione della norma stessa.
Infatti, il giudice può verificare d'ufficio la sussistenza delle violazioni normative, essendo i regolamenti norme integrative delle disposizioni civilistiche, accertando la violazione delle distanze tra edifici e confini, ma la conoscenza di leggi e regolamenti a cui l'organo giurisdizionale è tenuto non esonera chi agisce in giudizio a supportare la domanda con le relative norme di riferimento dalle quali assume sussistere l'illegittimità e ad individuare gli elementi sui quali fonda la domanda.
Analogamente, pur potendo il CTU acquisire tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, il ricorso alla consulenza non può essere utilizzato per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio o, ancora, per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati.
Ebbene, nel caso in esame è risultata chiara la mancanza di un valido strumento urbanistico idoneo a regolare diversamente le distanze dal confine per non essere stata fornita prova in merito da parti attrici e per non essere ciò emerso dalle indagini peritali eseguite nel corso del giudizio.
18 Si è indicato in perizia 2003 che il fabbricato del convenuto in primo grado è stato terminato nel 1982 - “I lavori inerenti alla costruzione del fabbricato sono iniziati dopo il 20 maggio
1981, data di acquisto del terreno, e sono stati ultimati nell'anno 1982 come dichiarato dal sig.
nella domanda di sanatoria presentata al Sindaco del comune di Parte_1
Siderno” -.
In considerazione, quindi, della data di realizzazione dell'opera, in applicazione del principio tempus regit actum, il CTU ed il giudice di prime cure hanno fatto corretto riferimento al periodo 1981/1982, in relazione al quale si ravvisa l'esistenza unicamente di un Regolamento
Edilizio con annesso Programma di Fabbricazione adottato dal Comune di Siderno con delibera n. 23 del 19 gennaio 1972 (come indicato sin da perizia del 2003).
In integrazioni peritali successive, in specie con seconda integrazione peritale del 2011, è stato precisato che detto regolamento è stato adottato con modifiche dal Presidente della Giunta
Regionale della Calabria il 6 settembre 1974 n. 1052 ma che a ciò non è seguito il completamento dell'iter procedimentale con ulteriore atto conclusivo a livello locale, ossia con l'adozione di una delibera dell'ente comunale né con la successiva pubblicazione nelle forme di legge (circostanza confermata dalla dichiarazione del 23.04.2010 rilasciata dal responsabile dell'Ufficio Urbanistica del Comune di Siderno in atti di causa).
Il gravame è infondato nella parte in cui non si ritiene dovuta un ulteriore intervento dell'organo comunale e si asserisce essere stata effettuata la pubblicazione.
Contrariamente a quanto si assume in appello, la delibera del Consiglio, che è mancata, è necessaria anche in caso di modifiche regionali non aventi carattere sostanziale, per dover procedere l'ente comunale a ricognizione ed adeguamento, indi a riconoscere il testo definitivo del piano come risultante dalla formale presa d'atto, mentre per le modifiche sostanziali avrebbe dovuto procedere ad una nuova adozione.
Ad ulteriore dimostrazione, le dette omissioni sono evidenziate in integrazione peritale a chiarimenti datata 28.02.2011, volta a chiarire quanto in elaborato del 2003, indicando il CTU espressamente che “non risulta alcuna deliberazione del Consiglio Comunale di Siderno di accettazione o di presa d'atto delle prescrizioni apportate in sede di approvazione, con modifiche del Regolamento Edilizio con annesso Programma di Fabbricazione, da parte del
Presidente della Giunta Regionale della Calabria con decreto del 6 settembre 1974 n. 1052 come si evince dalla nota prot. n. 0009764 del 23.04.2010 rilasciata dal responsabile dell'Ufficio Urbanistica”.
19 Era anche necessaria la pubblicazione dell'atto, poiché ogni modifica, anche non sostanziale, per diventare efficace e vincolante erga omnes deve essere pubblicata nelle forme previste dalla legge, e ciò non risulta essere stato effettuato. Neanche la presunta pubblicazione sull'atto pretorio indicata in atto di appello risulta dimostrata.
Nello statuire, quindi, l'inefficacia del regolamento edilizio il giudice di prime cure si è conformato a granitica giurisprudenza, che ritiene essere il completamento dell'intero iter amministrativo condizione necessaria per l'efficacia e l'obbligatorietà dello strumento urbanistico attesa la sua natura di atto complesso a formazione progressiva.
Pertanto, il completamento delle fasi procedurali era indispensabile per la validità e l'obbligatorietà del risultato finale ed in mancanza lo strumento era giuridicamente inefficace e non poteva disciplinare i rapporti di vicinato, e conseguentemente la costruzione non può considerarsi illegittima.
Il regolamento, inoltre, non può avere portata retroattiva, per cui non rilevano i diversi strumenti edilizi successivamente adottati, anche se contestuali alla data della presentazione del l7 aprile
1986 dallo della domanda di sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985 n. 47 Parte_1
(vedesi elaborato peritale 2003) o alla data del rilascio della concessione edilizia in sanatoria del 2 novembre 2001.
A mezzo ricorso alla CTU, quindi, sono stati acquisiti gli elementi posti a base della decisione ed il Tribunale ha condiviso le conclusioni delle diverse indagini peritali, gli allegati prodotti dal consulente, i chiarimenti resi a seguito delle osservazioni mosse, dando conto e riscontrando le istanze ed eccezioni mosse dalle parti, per cui alcun vizio di motivazione o di interpretazione dei fatti e degli atti è ravvisabile.
Si evince che il CTU ha effettuato specifici accessi e richieste di dati e l'indagine eseguita appare approfondita e scevra da vizi, ripetuta all'esito delle osservazioni, chiarita nelle parti contestate, tale da non meritare integrazioni.
Non si ritiene, pertanto, sussistano motivi per riformare l'ordinanza già assunta di rigetto della richiesta di integrazione della CTU né per acquisire quanto allegato alla domanda di condono
(attività di ricerca documentale che, tra l'altro, poteva essere effettuata direttamente dalla parte), né per disporsi nuovi accertamenti in relazione alla pubblicazione del regolamento modificato, poiché già effettuato, non risultando elementi di vizio su quanto indicato e prodotto dal CTU ed effettive esigenze a fondamento della richiesta.
20 Anche il dato sulla pubblicazione, già acquisito nel senso della mancanza della stessa, corrisponde alla dimostrazione della vigenza del regolamento, indi ad un fatto costitutivo della domanda, tale da non richiedere al fine dell'accertamento una operazione tecnica di
"percezione" per la quale siano necessarie specifiche competenze tecniche senza le quali non sarebbe altrimenti verificabile e da non escludere l'onere degli istanti sul punto, e le verifiche già effettuate, in uno con quanto indicato, non supportano la rappresentata esigenza del ripetersi di ulteriori indagini meramente esplorative, come già rilevato da questo Collegio, se pur in diversa composizione, in ordinanza richiamata.
Per tutto quanto dedotto i relativi motivi di appello vanno rigettati con conferma della pronuncia sul punto.
Non si condividono, altresì, le considerazioni in ulteriori motivi di gravame, secondo cui il giudice di prime cure sarebbe incorso in una errata valutazione degli elementi acquisiti, dai quali emergerebbe la dimostrazione della vigenza in fatto del limite di distanza di 5 metri dal confine.
In specie, nel terzo motivo, a supporto gli appellanti richiamano sia la scrittura del 1981, assumendo che l'essere stata consentita la costruzione a tre metri rendeva deducibile l'esistenza del vincolo superiore di cinque metri, sia la domanda di condono presentata dallo Parte_1 sia la circostanza secondo cui l'immobile era abusivo per cui non avrebbe potuto godere della concessione in sanatoria, e nei successivi quarto e quinto motivi di impugnazione censurano espressamente il vizio della domanda di concessione in sanatoria ed il relativo procedimento, nonché l'omessa valorizzazione della circostanza secondo cui l'immobile era abusivo.
Gli assunti vanno rigettati.
La scrittura intercorsa tra e la comune dante causa non consente di risalire Parte_1 CP_3 ad una differente e più ampia volontà delle parti rispetto a quanto in essa contenuto ed al dato letterale, e non vi sono elementi che consentono una interpretazione nel più ampio significato attribuito dagli appellanti, non contiene elementi idonei a supportare un riconoscimento di una distanza diversa da quella legale e predeterminata, né implicitamente ne confermerebbe l'esistenza.
La stessa non ha, pertanto, potenziale di efficacia probatoria o indiziaria sull'esistenza del limite di metri cinque e non costituisce in relazione allo stesso un indizio rilevante, mancando di capacità dimostrativa sul punto, di specificità, di concordanza con elementi differenti, per cui non si ravvede alcun errore nella interpretazione dei fatti fornita in sentenza.
21 In relazione, invece, alla concessione edilizia, la circostanza secondo cui la costruzione dello sarebbe stata oggetto di una concessione edilizia rilasciata su dati errati o non Parte_1 veritieri, di cui al quinto motivo di appello, così da confermare l'esistenza di una distanza regolamentare non rientra nel presente giudizio, anche per come delineato con la domanda introduttiva, rispetto alla quale la domanda è nuova e diversa e come tale inammissibile.
Al di là, quindi, del fatto che nessun rilievo hanno gli atti della sanatoria, che ineriscono al rapporto fra P.A. e privato costruttore, che la concessione esplica i suoi effetti soltanto sul piano dei rapporti pubblicistici - amministrativi lasciando impregiudicati i rapporti derivanti dalla eventuale violazione delle distanze legali, e che eventuali vizi attinenti a detto procedimento rimangono circoscritti nell'ambito del rapporto pubblicistico tra pubblica amministrazione e privato costruttore, tali da rimanere indifferenti rispetto ad una eventuale violazione delle prescrizioni civilistiche e regolamentari, al riguardo parte convenuta aveva già eccepito l'infondatezza e tardività delle difese avversarie, anche diverse da quelle proposte sino alla precisazione delle conclusioni del 2013.
Il Tribunale, quindi, non avrebbe potuto disapplicare la concessione in sanatoria né decidere in merito anche perché non richiesto nei termini di legge, con rigetto del relativo eccepito vizio di pronuncia.
L'impugnazione su quanto indicato va, pertanto, disattesa.
Per i suindicati motivi, i capi di impugnazione relativamente alla sentenza non definita in materia di violazione di distanze di cui ai punti b), c), d) ed e) dell'atto di appello e le conseguenti domande di cui al capo 1 e 2 delle conclusioni vanno, pertanto, rigettate con integrale conferma della sentenza non definitiva sul punto.
Nel sesto motivo di gravame si lamenta, invece, l'illegittimità sia della sentenza non definitiva che di quella definitiva nella parte in cui si è statuita l'illegittimità solo di alcuni balconi e non di tutte le vedute, si è disposto l'arretramento sino alla linea di confine, e non per l'intero aggetto, limitatamente a i balconi relativi al 2°, 3° e 4° piano fuori terra e non a tutte le vedute,
e la conseguente illegittimità della disposta demolizione unicamente con riferimento ai balconi del 2°, 3° e 4° piano e non a tutti gli aggetti, balconi e vedute.
In specie, concludono gli appellanti chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, la
Corte voglia: “
3. accertare e dichiarare che tutte le vedute, finestre, balconi, aggetti, esercitate dal fabbricato sito in Siderno, in Via Circonvallazione Sud, riportato in Catasto alla partita
1083, fl.30, p.lle 1176, oggi sub 4,5, 6,7,8,9,1011,1213,1415, e 1177 (formati unica
22 consistenza), di proprietà del sig. , nato a [...], il [...], ivi Parte_1 residente in Via Circonvallazione Sud, a carico della proprietà , riportata in Parte_3
Catasto alla pt. 1083, fl.30, p.lla 1156 del , sono illegittime, ex art. 905 c.c., Controparte_5 in quanto posti alla distanza non regolamentare dal confine , cioè le vedute Parte_3
a distanza inferiore a 1,5 m dal confine o oltre lo stesso;
4. per l'effetto, condannare il signor
ad eliminare e/o arretrare tutte le finestre, balconi e vedute illegittime Parte_1 ad una distanza di mt. 1,5 dal confine degli attori, anche mediante demolizione degli aggetti, secondo le norme del codice civile e del regolamento comunale, e a risarcire il danno causato agli attori per un verso dallo sconfinamento dei balconi nel fondo di loro proprietà e per l'altro verso dall'esercizio illegittimo di inspicere e prospicere in alienum da tutte le finestre, balconi, vedute e parapetti degli aggetti sulla proprietà , nella somma di € 41.316,55 o nella CP_1 maggiore o minore che sarà giudizialmente accertata, oltre rivalutazione e interessi legali e interessi litigiosi”.
Viene dedotto che le vedute illegittime sono “esercitate dai nove balconi del 2,3,4 piano, anche da 19 vedute e 10 aggetti posti a distanza inferiore a un metro e mezzo dal confine. L'On.le
Corte adita dovrà, pertanto, accertare e dichiarare, in riforma alle sentenze impugnate, che 19 vedute e 10 aggetti risultano posti a distanza inferiore a un metro e mezzo dal confine e quindi sono illegittimi e che vanno arretrate fino alla distanza di 1,5 mt dal confine con la proprietà
e che tutti e 9 balconi posti ai piani 2-3,4 del fabbricato Parte_3 Parte_1 sconfinano nella proprietà attorea di oltre 57 cm e che il balcone posto al piano rialzato sconfina di oltre 7 cm, per come accertato dal ctu.”.
In elaborati peritali precedenti alla sentenza non definitiva è stato, inoltre, precisato che “Una facciata del fabbricato trovasi ad una distanza di ml. 1,03 dalla linea di confine con la proprietà dei ricorrenti e precisamente rispetto alla striscia di terreno su cui grava una servitù di passaggio” ed il CTU ha anche rilevato che “a livello di piano calpestio del 1° piano fuori terra
è stato realizzato, per parte della suddetta facciata, un balcone la cui linea esterna si estende fino al confine con la proprietà mentre a livello di piano calpestio dei piani fuori terra CP_1
n. 2, n. 3 e n. 4 sono stati realizzati dei balconi formati da solette aggettanti le cui linee esteriori oltrepassano la linea di confine con la proprietà di 47 cm”. CP_1
In ulteriore elaborato successivo alla pronuncia del 2014 ha, altresì, rilevato che “il sig.
, a livello di piano calpestio dei piani fuori terra n. 2, n. 3 e n. 4, ha Parte_1 realizzato alcuni balconi formati da solette aggettanti le cui linee esteriori oltrepassano la linea
23 di confine con la proprietà di 47 cm;
inoltre il sig. ha realizzato CP_1 Parte_1 alcuni parapetti, a livello di piano calpestio del piano rialzato e a livello di piano calpestio dei piani fuori terra n. 2, n. 3 e n. 4, costituiti da ringhiere in ferro che consentono anche l'affaccio.
Le linee esteriori delle ringhiere in ferro, relative ai livelli di piano calpestio dei piani fuori terra п.2, p. 3 e n. 4, oltrepassano la linea di confine con la proprietà di 57 cm;
mentre CP_1 la linea esteriore della ringhiera in ferro relativa al piano calpestio del piano rialzato oltrepassa la linea di confine di 7 cm”.
Come da consulenza e foto in atti, quindi, sono presenti sulla facciata dell'edificio Parte_1 in esame 9 balconi sui piani 2°, 3° e 4° fuori terra - di cui, considerato ogni singolo piano, uno costituito solo da aggetto del più ampio sporto laterale, uno centrale dotato di due aperture da terra ed un altro dotato di due ulteriori vedute che prosegue anche su diverso lato-, un balcone/veranda al piano rialzato, nonché ulteriori 10 finestre (di cui 4 al piano rialzato e 2 caduno per ogni piano); ne deriva trattasi di 10 finestre e 9 balconi con relative aperture su sei degli stessi (due per ogni piano superiore a quello rialzato), oltre la detta veranda/balcone al piano rialzato.
In domanda introduttiva del giudizio di primo grado, per quanto di riferimento, gli appellanti hanno chiesto volersi “dichiarare l'illegittimità ai sensi dell'art. 905 c.c. Parte_3 delle vedute esercitate dal convenuto in danno del fondo degli attori” ed ai fini dell'attuazione della tutela volersi “condannare il sig. ad arretrare i balconi alla distanza legale Parte_1 prescritta dal regolamento comunale”, concludendo precedentemente alla sentenza non definitiva nelle medesime modalità.
In precisazione delle conclusioni del 2016, chiedevano volersi “accertare e dichiarare che tutte le vedute, finestre, balconi, aggetti, esercitate dal fabbricato sito in Siderno, in Via
Circonvallazione Sud, riportato in Catasto alla partita 1083, fl.30, p.lle 1176, oggi sub 4,5,
6,7,8,9,1011,1213,1415, e 1177 (formati unica consistenza), di proprietà del sig. Parte_1
, nato a [...], il [...], ivi residente in [...], a carico
[...] della proprietà riportata in Catasto alla pt. 1083, fl.30, p.lla 1156 del Parte_3
, sono illegittime, ex art. 905 c.c., in quanto posti alla distanza non Controparte_5 regolamentare dal confine cioè le vedute a distanza inferiore a 1,5 m dal Parte_3 confine o oltre lo stesso”.
24 Risulta evidente, quindi, la formulata richiesta di accertamento della illiceità di tutte le vedute per violazione dell'art. 905 c.c., mentre il giudice di prime cure ha ritenuto di pronunciarsi unicamente con riferimento ai balconi, rilevando la violazione dell'art. 905 II comma c.c..
In sentenza non definitiva, in parte motiva, si è, infatti, indicato al capo IV che “La domanda di "arretramento" del fabbricato è invece fondata nella parte in cui stato dedotto che i balconi oltrepassano il confine”, che “I balconi, realizzati a livello di piano di calpestio dei piani fuori terra n. 2, n. 3 e n. 4 e le cui linee esteriori oltrepassano la linea di confine devono pertanto essere arretrati fino alla linea di confine (accertata dal c.t.u. e risultante dai disegni allegati alla relazione depositata il 18.9.2003)”, che “i balconi, ai sensi dell'art. 905 2° comma c.c., devono trovarsi, se muniti di parapetto che permetta di affacciarsi sul fondo del vicino, ad una distanza minima di un metro e mezzo dal fondo del vicino. Nel caso in esame, avendo il c.t.u. accertato che i balconi oltrepassano il confine di 47 cm., è evidente che la distanza prescritta dall'art. 905 2° comma non è stata rispettata”, che “Pertanto, fermo restando che i balconi devono quanto meno essere arretrati fino alla linea di confine, pare opportuno riaprire
l'istruttoria al fine di stabilire (a mezzo di c.t.u.) se i balconi- in ossequio al disposto dell'art.
905 2° comma c.c. debbano essere demoliti, ovvero se l'eliminazione delle vedute abusive possa essere realizzata anche attraverso la predisposizione di opportuni accorgimenti (quali
l'apposizione di idonei pannelli che rendano impossibile il prospicere e l'inspicere in alienum).”
In parte motiva della sentenza definitiva, analogamente, si è ribadito doversi valutare solo se
“acclarata la violazione delle distanze legali” si doveva “disporre o la riduzione in pristinum con conseguente demolizione della parte di balcone eccedente la linea di confine dei due terreni, ordinando al convenuto l'arretramento, oppure valutare l'idoneità prospettata dal CTU in linea con il disposto della giurisprudenza di legittimità, di eliminare la servitù di veduta con
l'installazione sui balconi di appositi pannelli oscuranti”, poi pronunciandosi “la demolizione della parte dei balconi che oltrepassano il confine perché sia rispettata la distanza minima dal confine di un metro e mezzo secondo il disposto dell'art. 905 c.c. comma 2”.
In dispositivo si è previsto che “a) accoglie la domanda e per l'effetto, ordina la demolizione delle porzioni dei balconi dei piani f.t. n.2 n.3 e n.4 del fabbricato del convenuto, che oltrepassano la linea di confine con la proprietà degli attori, nel rispetto di quanto disposto dall'art.905 II comma c.c. e nella misura accertata dal CTU”.
Invero, in ulteriore quesito posto all'udienza del 18 giugno 2014 si è disposto “Si evidenzia che il CTU dovrà tener conto nella relazione di tutte le vedute che si trovano a distanza inferiore
25 ad un metro e mezzo dal confine” ed in tal senso ha relazionato il CTU nel prospettare la misura alternativa, ma sul punto non vi è espressa statuizione.
Ne consegue l'errata pronuncia in merito, con errata valutazione delle risultanze istruttorie e dei fatti, poiché la domanda parzialmente disattesa di accertamento dell'illegittimità delle vedute è fondata e va accolta.
Le risultanze probatoria hanno, infatti, confermato, come anche non contestato, che l'intera facciata lato sud del fabbricato è posta a distanza inferiore al metro e mezzo dal Parte_1 confine, ossia a distanza pari a metri 1,03, per cui tutte le vedute apposte sulla facciata si trovano a distanza inferiore rispetto a quanto previsto dall'art. 905 c.c..
È pacifico, tanto da costituire anche giudicato con riferimento ai balconi, che la strada posta al confine, di proprietà degli appellanti, non può qualificarsi come pubblica poiché esiste una sola servitù di passaggio a favore dei proprietari delle abitazioni/terreni che insistono sui suoi lati
(in atti della stessa parte si indica una servitù di passaggio pedonale e carrabile a favore delle limitrofe proprietà , e , non essendo stato provato Per_1 Parte_1 Per_2 CP_6 né dedotto un uso pubblico di fatto.
Atteso, pertanto, che in elaborati peritali è stata indicata una distanza tra il lato dell'edificio e la strada privata di ml 1,03, per come prima detto, il riconoscimento della violazione della distanza ex art. 905 c.c. deve riguardare tutte le vedute che trovasi posti sul lato dell'immobile in esame e non i soli balconi di cui in sentenza di primo grado, che deve essere riformata sul punto.
Si accerta, quindi, l'illegittimità per intervenuta violazione dell'art. 905 c.c. delle vedute poste sul lato dell'immobile sito al confine con il terreno come Parte_1 Parte_2 indicato in atti di causa.
Per il medesimo motivo è fondato l'appello anche in relazione alla parte in cui, con riferimento ai balconi posti ai piani 2°, 3° e 4° fuori terra, ne è stato disposto arretramento sino al confine.
Anche sul punto l'appello è fondato.
Sulla illegittimità dei balconi indicati per violazione delle distanze di cui all'art. 905 II comma c.c. vi è giudicato.
Essendo emerso che i balconi sono posti sulla facciata dell'edificio distante m. 1,03 dal confine e che superano nella parte finale di cm 47/57 il confine con lo stesso fondo vicino, così da integrale la violazione della distanza di metri 1,5 di cui al richiamato art. 905 c.c. comma II, il
26 giudice di prime cure non poteva limitarsi a statuirne la demolizione solo fino al confine, ma doveva prevederla integralmente.
Invero, ciò è conforme anche alla indicazione fornita dal giudice di prime cure in ordinanza resa unitamente alla sentenza non definitiva (“fermo restando che i balconi devono quanto meno essere arretrati fino alla linea di confine, pare opportuno riaprire l'istruttoria al fine di stabilire
(a mezzo di c.t.u.) se i balconi- in ossequio al disposto dell'art. 905 2° comma c.c. debbano essere demoliti, ovvero se l'eliminazione delle vedute abusive possa essere realizzata anche attraverso la predisposizione di opportuni accorgimenti”).
Anche sul punto, quindi, si ravvisa una omessa parziale pronuncia o errata valutazione dei fatti.
Il rispetto dell'invocata norma, la accertata violazione del rispetto della distanza minima indicata, la disposta necessità che sia “rispettata la distanza minima dal confine di un metro e mezzo secondo il disposto dell'art. 905 c.c. comma 2” inducono, pertanto a doversi pronunciare in senso conforme alla domanda di riforma della sentenza e disporre la demolizione/arretramento degli interi aggetti-balconi posti ai piani 2, 3 e 4 costruiti in violazione della distanza ex art. 905 II comma c.c sul lato del fabbricato prospiciente il terreno/strada dei sino alla indicata parete dell'edificio poiché solo in tal Parte_2 modo può esistere il riferimento all'art. 905 II comma c.c..
L'appello è, inoltre, fondato anche per quanto attiene alla pronuncia di demolizione adottata solo in riferimento agli aggetti degli indicati piani e non a quello posto al piano rialzato (e non alle vedute interne allo stesso poiché la veduta finestra-portafinestra al piano terreno è indicata
“posta in posizione rientrata”), avendo il CTU rilevato, come incontestato e risultante dagli atti, la presenza al piano rialzato una veranda/balcone posta oltre il confine per 0,7 cm.
Anche sul punto, pertanto, è intervenuta una non corretta valutazione delle risultanze istruttorie e dello stato degli atti.
A conferma, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la violazione dell'articolo 905 II comma del codice civile si configura in base alla distanza della linea esteriore dell'opera dal confine, al di là della posizione delle vedute effettive, poiché è da tal limite che si realizza l'esercizio di quanto indicato, per cui è sufficiente che gli aggetti siano oggettivamente idonei ad inspicere e prospicere in alienum.
Considerata, quindi la distanza della parete dell'edificio dal confine prima detta e considerato che per i balconi deve considerarsi il limite esterno, anche con riferimento a detto sporto deve riconoscersi intervenuta la indicata violazione, per cui deve essere integrata la pronuncia sulla
27 dichiarazione di illegittimità per violazione dell'indicato art. 905 comma II c.c. e demolizione anche in relazione dello sporto posto al piano rialzato, con modifica e relativo chiarimento della sentenza ed accoglimento dell'appello sul punto.
In ulteriore motivo di appello in impugnazione R.G. 221/2019 si lamenta l'erroneità della pronuncia in quanto, accertato che “il fabbricato è posizionato a un metro dal confine”, il giudice di prime cure avrebbe dovuto prevedere la “demolizione in toto degli aggetti”, chiedendo anche “l'arretramento delle vedute-balcone e delle vedute-finestre di 50 cm all'interno dei vani con apposizione di ringhiere al limite della nuova veduta nonché schermate alle vedute laterali e oblique sempre a 1,5 metri”.
Invero, la domanda introduttiva riguardava l'accertamento dell'illegittimità delle vedute e la demolizione dei balconi, e solo in precisazione delle conclusioni del 2016 gli attori hanno chiesto volersi”4. per l'effetto, condannare il signor ad eliminare e/o Parte_1 arretrare tutte le finestre, balconi e vedute illegittime ad una distanza di mt. 1,5 dal confine degli attori, anche mediante demolizione degli aggetti, secondo le norme del codice civile e del regolamento comunale”. Analogamente, hanno concluso nel presente grado.
La Corte ritiene ammissibile la domanda con riferimento a tutte le vedute e che in relazione alla stessa sia intervenuta una mera emendatio, essendo già stata dedotta la complessiva violazione della norma invocata.
La domanda di accertamento della illegittimità, che riguarda tutte le vedute, è fondata sulla stessa norma e sullo stesso presupposto fattuale della domanda successivamente precisata, poiché trattasi di sempre modalità di esercizio della veduta, per cui si è proceduto a chiarire la portata della lesione già accertata nella sua esistenza e per come desumibile dagli atti tutti di causa.
La Corte di Cassazione ha da tempo precisato che la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa
("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio ove ciò non si traduca in una compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ma si si limiti a precisare o correggere la pretesa originaria.
La richiesta di demolizione è, inoltre, la domanda più ampia e radicale possibile nella materia in esame e la vicenda sostanziale è rimasta unica e immutata, ossia la violazione delle distanze legali per l'apertura di vedute e la costruzione di aggetti, così da non essere intervenuto un
28 mutamento qualitativo della domanda e non essere stato introdotto un nuovo tema di indagine, ma una precisazione quantitativa della portata della pretesa originaria nella sola parte relativa alla specifica tutela.
L'accertamento di illegittimità atteneva a tutte le costruzioni che insistono sulla medesima facciata e la domanda di accertamento della illegittimità è stata formulata in termini sufficientemente ampi da comprendere tutte le vedute illegittime, pur essendosi gli attori limitati ad invocare la tutela demolitoria solo per i balconi e non formulando specifica domanda di condanna ad un “facere” per ottenere la chiusura o l'adeguamento delle finestre.
La richiesta iniziale di demolire i balconi per violazione delle distanze legali è, quindi, intrinsecamente una domanda volta a eliminare le vedute illegittime presenti sui balconi stessi, considerando questi ultimi come strutture più complesse, costituite da aggetti ed aperture, e come una unica parte integrante della costruzione che consente una veduta, il che comporta che la domanda comprendeva anche le aperture ivi collocate.
Anche l'estensione della richiesta a "tutte le vedute" illegittime è coerente con la causa petendi originaria per cui non è una domanda nuova ma una precisazione quantitativa dell'oggetto della pretesa e della portata della lesione già accertata nella sua esistenza, anche considerato che l'art. 905 c.c. disciplina unitariamente la distanza per l'apertura di "vedute dirette" e la costruzione di
"balconi o altri sporti" ed i balconi sono, per loro natura, una delle principali modalità attraverso cui si esercita una veduta. Pertanto, l'ulteriore precisazione indicata, violando le vedute la medesima norma per il medesimo motivo, è risultata volta unicamente a precisare l'estensione quantitativa della tutela derivate dalla violazione del diritto già azionato e sanare la violazione, volta a una piena ed effettiva garanzia ripristinatoria del diritto leso e, quindi, una mera emendatio libelli, e come tale ammissibile.
Invero in ordinanza di primo grado a seguito di sentenza non definitiva si faceva indicazione di tutte le vedute poste a distanza inferiore al metro e mezzo ed in tal senso si è disposto in CTU al capo b, senza che la circostanza sia stata oggetto di opposizione e così le parti hanno inteso la domanda, avendo in primo grado parti attrici espressamente indicato che avrebbero dovuto essere valutate tutte le vedute, anche formulando riserva di appello, e parte convenuta esteso le sue difese a tutte le vedute “mutatis mutandum”, come da comparsa conclusionale del 2016.
Ne deriva la fondatezza del gravame nella parte in esame, per cui devono ritenersi oggetto della invocata tutela le vedute poste sul lato dell'immobile in esame.
29 L'appello è, invece, inammissibile e nuovo, violativo anche dell'art. 345 c.c., per quanto attiene la richiesta di tutela anche per le aperture obblique, trattandosi di diversa domanda di violazione ex art. 906 c.c. rimasta estranea al giudizio e tardivamente proposta e non essendo stata dedotta né dimostrata la presenza di vedute obblique poste a distanza inferiore ai limiti di legge.
Parimenti nuova ed inammissibile è la richiesta di disporre un arretramento di tutte le vedute all'interno dell'immobile per 50 cm, configurandosi una modificazione sostanziale del petitum che eccede i limiti della mera specificazione, poiché trattasi di un rimedio sostanzialmente diverso dalla demolizione richiesta che implica una modifica sostanziale dell'intera parte di edificio.
Si rileva, inoltre, che la possibilità di richiedere modalità alternative alla demolizione è riservata solo alla parte convenuta rispetto alla domanda, quale strumento difensivo per limitare la propria soccombenza, e deve attenere a determinazioni meno invasive, e tale non può ritenersi quanto richiesto.
In ogni caso la pronuncia sul punto rimane assorbita e superata dall'accoglimento del diverso motivo di impugnazione n. 4 formulato nel procedimento R.G. 214/2019 dallo Parte_1 nella parte in cui ha eccepito l'erroneità della pronuncia definitiva per essere stata esclusa l'adozione delle misure alternative idonee ad impedire di esercitare la veduta sul fondo altrui, tali da rendere impossibile il “prospicere” e l'”inspicere in alienum”.
In merito la giurisprudenza ha chiarito che l'eliminazione delle vedute abusive può essere realizzata non solo mediante la demolizione delle porzioni immobiliari per mezzo delle quali si realizza la violazione lamentata, ma anche attraverso la predisposizione di idonei accorgimenti che impediscano di esercitare la veduta sul fondo altrui, come l'arretramento del parapetto o l'apposizione di idonei pannelli che rendano impossibili il prospicere e l'inspicere in alienum, misure che il giudice può disporre in alternativa alla demolizione, essendo però necessario che la parte interessata chieda al giudice stesso l'esercizio di tale potere (Cassazione, ordinanza
23/10/2020, n. 23184, in cui si richiama anche Sez. 2, Sentenza n. 9640 del 27.04.2006; Sez. 2,
Sentenza n. 11729 del 11.07.2012), nel senso che la parte deve averne formulato la richiesta, così da essere rimessa al giudicante la valutazione della idoneità delle misure, domanda che in primo grado non risulta essere stata formulata.
Corretta è, quindi, la sentenza impugnata nella parte in cui si è precisato che è mancata siffatta richiesta, per cui non poteva procedersi in tal senso e che “L'apposizione di appositi pannelli oscuranti in plexiglass con appoggi metallici, per come dettagliatamente esposto dal CTU, è la
30 soluzione che il consulente afferma come tecnicamente fattibile, anche se ritiene (v. pag.5 della relazione definitiva) necessaria una verifica più approfondita per determinare, ai fini della stabilità, le sezioni di ferro zincato idonee e lo spessore dei pannelli. Il CTU ha confermato anche in sede di chiarimenti, la necessità di perfezionare nella fase di esecuzione, questa alternativa. Tale soluzione è stata avversata dalla parte attrice ma non è stata neppure richiesta dalla convenuta”, indicandosi che “Tale istanza non è stata mai formulata nel corso del giudizio dalla parte convenuta. Solo in sede di chiarimenti, la stessa si limita ad esprimere la fattibilità tecnica della proposta del consulente anche se con alcune precisazioni, ma ciò non può equivalere ad una preventiva e specifica richiesta formulata al giudice”.
Alcuna specifica e dettagliata richiesta risulta contenuta in atti, neanche con riferimento alla comparsa conclusionale o di replica ex art. 190 c.p.c. dello e l'appello è generico Parte_1 in merito in ordine alla domanda che si assume formulata.
La Suprema Corte ha, però, riconosciuto che qualora venga accertata la violazione delle distanze legali per vedute, il giudice deve valutare la possibilità di adottare soluzioni alternative alla demolizione integrale delle porzioni immobiliari con le quali si verifica la lamentata violazione di legge che comportino il minor sacrificio possibile per il convenuto, anche attraverso idonei accorgimenti che impediscano di esercitare la veduta sul fondo altrui, come l'apposizione di idonei pannelli che rendano impossibili il "prospicere" e l'"inspicere in alienum purché idonei ad eliminare la veduta illegittima e garantire la tutela del diritto del vicino (Cass. civ. n. 25680/2023, Cass. civ. 19/02/2019, n. 4834), non ritenendosi indispensabile che la parte abbia formulato una apposita domanda “già nel giudizio di primo grado, trattandosi della richiesta di adottare una misura meno afflittiva rispetto alla demolizione”, non trattandosi di domanda soggetta alle decadenze di legge e “ritenendosi sufficiente che la parte interessata solleciti l'esercizio del relativo potere riduttivo del giudice” (anche Ordinanza Cassazione
Civile Num. 19685 Anno 2025).
Inoltre, nella indicata ordinanza n. 25680 del 2023 si è statuito che “La parte condannata in primo grado alla demolizione del balcone realizzato in violazione dell'art. 905 c.c., ben può chiedere per la prima volta in appello che, al fine di rispettare tale disposizione, le sia consentito di adottare accorgimenti che escludano il prospicere e l'inspicere in alienum (cioè,
l'affacciarsi e il guardare sul fondo altrui) senza imporre demolizioni. Si pensi al semplice arretramento del parapetto di un balcone o all'apposizione di pannelli idonei a tale scopo. Dal punto di vista giuridico processuale non si scorge alcuna violazione del divieto di proporre
31 domande nuove in appello, poiché si tratta di una mera richiesta a scopo difensivo, diretta a limitare l'entità della soccombenza. Ove ne ricorrano i presupposti, può ben essere accolta senza frustrare l'integrale protezione dell'interesse meritevole sotteso alla domanda dell'attore. In definitiva, è un'applicazione del principio di proporzionalità al contenuto del provvedimento di tutela giurisdizionale. Siffatto principio non solo richiede che il provvedimento sia necessario per realizzare l'interesse protetto e idoneo allo scopo, ma anche impone che lo scopo di tutela sia conseguito con il minimo mezzo (cioè, con la minima compressione degli interessi antagonisti)”.
La tutela, inoltre, non deve essere necessariamente disposta tramite la demolizione di quelle porzioni immobiliari costituenti il “corpus” della violazione denunciata, ben potendo porsi rimedio alla violazione medesima per altra via, mediante l'adozione di accorgimenti alternativi, la cui richiesta non è domanda nuova poiché contenuta nella richiesta di demolizione, che può ritenersi la domanda più ampia e più incisiva.
In tal senso è stata ammessa la possibilità di chiedere anche per la prima volta in appello di adottare accorgimenti alternativi alla demolizione, poichè tale richiesta è considerata una modulazione del rimedio ripristinatorio, una mera richiesta a scopo difensivo diretta a limitare l'entità della soccombenza, tale da costituire applicazione del principio di proporzionalità al contenuto del provvedimento di tutela giurisdizionale.
Nel presente giudizio, quindi, si è chiesto alla Corte di voler, in subordine, limitare “le richieste ex adverso formulate, al solo eventuale risarcimento del danno (in misura giusta ed equa), ove dovesse risultare giuridicamente ammissibile, ovvero disponga in concreto soluzioni alternative alla demolizione, o altra affermazione comunque idonea a non avallare l'abuso del diritto perpetrato da parte attrice, odierna appellata”, o che “l'adita Corte disponga…in alternativa all'arretramento, l'esecuzione degli idonei accorgimenti di cui si è detto”.
Questo Collegio esclude la possibilità di adottare una mera condanna risarcitoria, che ha una ratio differente, non ritenendosi che il risarcimento per equivalente possa sostituire la tutela di un diritto reale, che esige la rimozione del fatto lesivo attraverso l'impedimento dell'illegittimo affaccio e della visione diretta sulla proprietà confinante.
Essendo delegato alla valutazione discrezionale del giudice stabilire quale sia l'accorgimento tecnico atto ad eliminare una situazione illegittima, non si ritiene di disporre alcun arretramento dei balconi a distanza inferiore, poiché gli stessi già trovasi a distanza inferiore dei limiti dell'art. 905 c.c., né la trasformazione in luci poiché preclusa, come stabilito in ulteriore parte
32 della sentenza non espressamente oggetto di impugnazione in cui si è previsto che “la soluzione prospettata dal CTP di parte attrice di trasformazione delle vedute in luci non è percorribile…
Nel caso di specie trattasi tutte di vedute che consentono mediante l'affaccio, l'inspicere e il prospicere, per cui la richiesta di trasformazione delle stesse in luce va disattesa” e su ciò si è formato il giudicato non essendo stato motivo di impugnazione.
Pertanto, in parziale accoglimento del motivo di appello, ed in riforma della sentenza impugnata, e previo arretramento sino al confine come disposto in sentenza, le vedute illegittime, in alternativa alla totale demolizione, possono essere eliminate mediante la predisposizione, con spesa a carico dello di idonei accorgimenti che impediscano Parte_1 di esercitare la veduta sul fondo altrui in adesione alla soluzione prospettata dal CTU in primo grado.
Si ordina, pertanto allo per le parti oggetto della accertata violazione, ed a sue Parte_1 spese, l'arretramento sino al confine dei balconi e della veranda ed, in alternativa alla demolizione per come indicata, l'ulteriore installazione di “pannelli oscuranti” con funzione di
“schermi antiveduta”, correttamente dimensionati e stabilmente installati e con spessore e misura tali da impedire totalmente la veduta e l'affaccio, sostenuti da una struttura che ne garantisca l'inamovibilità, come anche indicato in elaborato peritale che si richiama, e comunque tali da impedire in modo definitivo e stabile ogni inspicere et prospicere in alienum dalle vedute, veranda e balconi in elaborato peritale e per la parte posta sul lato frontale dell'immobile rispetto al confine che violano la indicata distanza ex art. 905 c.c. (in perizia si indica “a) sulla veranda del piano rialzato e sui balconi dei restanti piani, b) n.4 sulle finestre del piano rialzato e n. 2 sulle finestre di ciascuno dei restanti piani”), rimettendo al giudice dell'esecuzione la determinazione delle specifiche modalità in caso di contestazioni sulle modalità stesse.
Ne consegue il rigetto di ogni ulteriore impugnazione in merito che rimane assorbito.
In ulteriore motivo, capo 2, l'appellante nel procedimento R.G. 214/2019 censura la statuizione sul danno e la relativa condanna risarcitoria.
In specie, in sentenza definitiva, il giudice di prime cure ha disposto che: - “nelle ipotesi di violazioni di distanze, il danno è in re ipsa perché strettamente connesso all'accertata violazione di legge”; - “un suo rilievo assume nella fattispecie la priorità della costruzione del convenuto rispetto a quella degli attori che hanno acquistato il terreno limitrofo successivamente alla realizzazione del manufatto dello Di rilievo è anche il Parte_1
33 contenuto della difesa della interventrice , dante causa sia degli attori che del CP_3 convenuto, che, nel produrre la scrittura privata costitutiva dell'ulteriore diritto di servitù a favore del convenuto ma, per come già detto non opponibile agli attori perché non trascritta, conferma che questi ultimi, benché a conoscenza dello stato di fatto consolidato con la costruzione del fabbricato dello hanno ugualmente acquistato. Alla luce di questi Parte_1 aspetti e anche del tempo trascorso, si ritiene quindi equo un risarcimento del danno in favore degli attori, limitandolo all'importo di €.15.000,00.”
Lamenta l'appellante l'illegittimità della sentenza poiché “oggetto di risarcimento è solamente il danno inteso come “conseguenza” della lesione di una situazione giuridica protetta, non la lesione in sé”, non potendosi, invece, riconoscere alcun danno in re ipsa e non essendo alcun pregiudizio era derivato o dimostrato nel caso di specie.
Il motivo di appello è fondato e va accolto.
Il giudice di prime cure ha mutuato un orientamento giurisprudenziale secondo il quale la violazione della prescrizione sulle distanze tra le costruzioni, attesa la natura del bene giuridico leso, è idonea a determinare un danno in "re ipsa", con la conseguenza che non incombe sul danneggiato l'onere di provare sussistenza e entità concreta del pregiudizio patrimoniale subito dal diritto di proprietà, dovendosi, di norma, presumere, sia pure "iuris tantum", il pregiudizio, salva la possibilità per il preteso danneggiante di dimostrare che, per la peculiarità dei luoghi o dei modi della lesione, il danno debba, invece, essere escluso (Cass. Civ. n. 25082 del
09/11/2020; Cass., sez. 2, sentenza n. 21501 del 31/08/2018; Cass., sez. 2, sentenza n. 25475 del 16/12/2010).
L'indicato orientamento non è condiviso da questa Corte.
Le Sezioni Unite, nel noto arresto n. 33645/2022, hanno dettato il principio in materia di risarcimento del danno da occupazione abusiva, da applicarsi in estensione esistendo la medesima ratio, secondo cui il danno risarcibile in presenza di violazione del contenuto del diritto di proprietà attiene all'effettivo e concreto pregiudizio connesso alla perdita del diritto di godere dell'esercizio del diritto, così da pervenirsi ad una modifica del “danno in re ipsa" con un "danno presunto" o "danno normale", oggetto di onere probatorio.
In tal senso è stata esclusa l'applicazione di un danno meramente “punitivo” e sanzionatorio, derivante dalla mera condotta illegittima, atteso che addossare automaticamente un obbligo risarcitorio all'inadempiente (sino a prova contraria) si traduce, in buona sostanza, in una pena privata, e ciò non si ritiene possibile se non è espressamente previsto dalla legge.
34 Ancora, pur ammettendosi una valutazione equitativa del danno, la giurisprudenza ha chiarito che l'attore ha sempre l'onere di allegare il pregiudizio subito, anche mediante presunzioni e dando conto delle specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato e della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto.
Gli indicati principi di diritto trovano applicazione anche nella fattispecie in esame.
Le parti istanti nel caso di specie non hanno ottemperato all'onere della prova nulla deducendo in merito agli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria, non desumendo o provando alcunché.
Poiché il concreto esercizio del potere di liquidazione in via equitativa ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno nel suo preciso ammontare, richiedendo che siano stati forniti elementi idonei a supportate una valutazione equitativa, e non di esonerare dalla prova parte attrice, quanto detto è mancato anche al mero fine di pervenire ad una valutazione equitativa, non essendo stati indicati e provati gli elementi di fatto utili alla individuazione del pregiudizio sofferto e degli elementi utili alla sua quantificazione,
La Cassazione in recente ordinanza N. 854 del 13.01.2025 ha, in conformità, rilevato che “non
è più attuale l'indirizzo giurisprudenziale indicato nella proposta circa la sussistenza di un danno in re ipsa in caso di violazione delle distanze. Tale principio di recente è stato superato in applicazione delle citate sentenze delle Sezioni Unite allorché si è affermato che "In caso di violazione di distanze legali, l'esistenza del danno può essere provata attraverso le presunzioni, tenendo conto di fattori, utili anche alla valutazione equitativa, e da cui si desuma una riduzione di fruibilità della proprietà, del suo valore e di altri elementi che vanno allegati e provati dall'attore (Sez. 2, Ordinanza n. 17758 del 27/06/2024, Rv. 671712-02). La domanda del danno onera, dunque, il ricorrente di indicare gli elementi, le modalità e le circostanze della situazione le modalità e le circostanze della situazione, da cui, in presenza dei requisiti richiesti dagli artt. 2727 e 2729 c.c., possa desumersi l'esistenza e l'entità del concreto pregiudizio patrimoniale subito;
ciò consente poi al giudice di far uso delle presunzioni semplici (Cass. civ.
n. 32459/23)". Nella pronuncia da ultimo indicata, Cass. 32459 del 2023, la Corte ha statuito che “in caso di violazione delle norme sulle distanze nelle costruzioni, l'attore richieda il risarcimento del danno determinatosi prima della riduzione in pristino, quale effetto dell'abusiva imposizione di una servitù sul proprio fondo e quindi della limitazione del relativo godimento, deve dunque riconoscersi che lo stesso non è sottratto da un onere di allegazione
35 dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione di utilizzare l'immobile nel periodo della illegittima ingerenza del peso costituito dalla costruzione. La domanda del danno per l'abusiva imposizione di una servitù nel proprio fondo onera, dunque, il ricorrente di indicare gli elementi, le modalità e le circostanze della situazione, da cui, in presenza dei requisiti richiesti dagli artt. 2727 e 2729 c.c., possa desumersi l'esistenza e l'entità del concreto pregiudizio patrimoniale subito;
ciò consente poi al giudice di far uso delle presunzioni semplici, divenendo allora comunque in re ipsa (non il danno, ma) la prova del pregiudizio”.
Analogamente, tra le altre, in pronuncia n. 26884 del 2024 si è disposta la necessità di individuare una perdita o diminuzione del godimento del diritto anche nelle valutazioni equitative, ed in ordinanza n. 12879 del 14/05/2025 si è dettato il principio secondo cui “Pur essendo pronunciata su una fattispecie diversa da quella qui controversa, l'orientamento delle
Sezioni Unite segna una tendenza da condividersi a riconfigurare l'applicazione del concetto di danno in re ipsa, riconoscendo la necessità di allegare e, se necessario, di provare il danno effettivo subito come conseguenza dell'illecito”.
Ebbene, nessuna prova o elemento indiziario è emersa in relazione ad un qualsiasi pregiudizio o ad una diminuzione del valore del fondo.
A dimostrazione, in sentenza il danno è stato determinato dal giudicante senza alcun riferimento a parametri concreti e senza specifica motivazione, dando solo conto di elementi favorevoli alla parte convenuta.
Considerato che trattasi di una strada privata gravata da servitù di passaggio, acquistata nelle medesime condizioni e già nel medesimo stato, che non è stata dimostrata o dedotta alcuna decurtazione di valore della stessa né alcuna incidenza sull'uso, che non si ravvede una eventuale compromissione della riservatezza degli appellanti o altri fattori concreti idonei a dimostrare l'effettiva lesione del diritto di proprietà, alcun danno appare evidente.
In merito, in primo grado è emerso: - che già in atto di acquisto era precisato che “una porzione del terreno compravenduto e precisamente una striscia corrente a cavallo tra le proprietà
e è già da tempo adibita a strada, sulla quale si esercita servitù di Parte_1 Per_1 passaggio pedonale e carrabile a favore delle limitrofe proprietà , Per_1 Parte_1
e , vincolo che ne impediva una diversa destinazione;
- che detto uso non Per_2 CP_6 ha subito pregiudizi;
- che le vedute preesistevano all'acquisto; - che il terreno costituente strada privata è già stato valorizzato dai coniugi “realizzando un fabbricato con Parte_2 maggiore cubatura edilizia”.
36 Il CTU ha precisato che “non esiste alcun danno concreto causato agli attori dallo sconfinamento dei balconi nel fondo di loro proprietà.
L'esistenza di una domanda solo genericamente formulata e non adeguatamente provata, la mancanza di elementi indiziari o probatori idonei a supportare un danno, sia come danno emergente che come lucro cessante, o a consentire una determinazione equitativa dello stesso, conduce, pertanto, all'accoglimento dell'appello ed alla riforma della sentenza in merito, con integrale rigetto della domanda risarcitoria spiegata dagli attori in primo grado e riforma della sentenza in merito.
Inammissibile è la richiesta di ammissione di CTU volta all'accertamento del danno ex adverso formulata, sia poiché il consulente non è un mezzo di prova né uno strumento per supplire alle deficienze probatorie da parte attrice, sia perché è già stata ammessa consulenza sul punto.
L'accoglimento del gravame sul punto assorbe ogni domanda contraria, che va rigettata.
Fondato è, infine, l'ultimo motivo di gravame proposto dallo capo 5, in relazione Parte_1 alla liquidazione di spese e competenze di lite, poste dal Tribunale interamente a suo carico a fronte di un parziale rigetto della domanda spiegata che ritiene avrebbe, invece, dovuto condurre ad una integrale compensazione delle stesse, essendo risultato vittorioso rispetto alla domanda principale di arretramento del fabbricato e violazione delle distanze regolamentari ed essendo stato liquidato un risarcimento in misura inferiore a quanto richiesto.
Invero, ai fini della valutazione degli oneri connessi alla chiesta refusione di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di lite, deve tenersi conto delle risultanze anche della fase di appello, in quanto detto onere deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo del giudizio con una valutazione unitaria per le varie fasi di lite.
Si osserva, quindi, che nel presente grado si è statuito l'accoglimento ed il rigetto di rispettivi motivi di impugnazione.
Ne deriva che in rapporto alla domanda inizialmente formulata dagli attori in primo grado ne è derivato l'accoglimento della pronuncia di accertamento della violazione delle distanze delle vedute ex art. 905 c.c. e della relativa tutela ripristinatoria, con rigetto della richiesta di natura reale sulla violazione delle distanze dell'edificio e della domanda risarcitoria. Ciò considerato ed attesa la pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, tra le stesse parti nei due appelli riuniti e considerato l'aspetto qualitativo delle domande accolte e respinte, nonché il peso economico e giuridico delle stesse, si ravvede una reciproca soccombenza tale da legittimare l'applicazione dell'art. 92 c.p.c e, quindi, disporre la compensazione integrale delle
37 spese e competenze di lite di entrambi i gradi di lite, con conseguente riforma della sentenza impugnata di primo grado sul relativo capo ed accoglimento del motivo di impugnazione.
Nulla in relazione alle spese deve disporsi in relazione alla parte contumace, non avendo posto in essere alcuna attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 214/2019 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto da contro e e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 CP_3 avverso la sentenza definitiva n. 140/2018 del 30.01.2018 e pubblicata il 31.01.2018
[...] del Tribunale di Locri, nonché sull'appello, riunito al primo, recante il numero 221/2019 R.G. proposto da e avverso la sentenza non definitiva Controparte_1 Controparte_2
n. 364/2014 (cron. 5049/14, rep. 418/2014) emessa in data 16.04.2014 e la indicata sentenza definitiva n. 140/2018, entrambe rese dal Tribunale di Locri nel procedimento RG n.
100406/2001, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- in relazione all'appello proposto da R.G. n. 214/2019, dichiara Parte_1 inammissibili i motivi di appello n. 1 e n. 3;
- rigetta l'appello rubricato al n. di R.G. 221/2019 proposto da e nella parte CP_1 CP_2 di cui ai punti b), c), d) ed e) dell'atto di appello e le conseguenti domande di cui al capo 1 e 2 delle conclusioni, avverso al capo 1 del dispositivo di cui in sentenza non definitiva n. 364/2014 emessa dal Tribunale di Locri;
- in accoglimento dei motivi di appello in procedimento R.G. n. 214/2019 proposti da di cui ai capi 2, 4 e 5 nei limiti di cui in parte motiva, nonché in accoglimento della Parte_1 domanda in appello R.G. N. 221/2019 al capo 3 ed in parziale accoglimento della domanda di cui al capo 4 delle conclusioni rassegnate da e nonché in Controparte_1 CP_2 riforma della indicata sentenza non definitiva al capo 2 e della sentenza definitiva n. 140/2018 rese dal Tribunale di Locri per le rispettive parti:
- dichiara l'illegittimità per violazione del disposto dell'art. 905 c.c. di tutte le vedute e balconi posti ai piani 1°, 2°, 3° e 4° fuori terra, come meglio individuate in parte motiva, del lato del fabbricato sito in Siderno in Via Circonvallazione Sud di proprietà di Parte_1 posto al confine con il terreno di proprietà dei signori e CP_1 CP_2
- condanna in alternativa alla integrale demolizione di tutte le indicate Parte_1 vedute e balconi oggetto della accertata violazione, ed a sue spese, all'arretramento sino al
38 confine dei balconi e della veranda ed all'ulteriore installazione di “pannelli oscuranti” con funzione di “schermi antiveduta”, correttamente dimensionati e stabilmente installati e con spessore e misura tali da impedire totalmente la veduta e l'affaccio, sostenuti da una struttura che ne garantisca l'inamovibilità, come anche indicato in elaborato peritale che si richiama, e comunque tali da impedire in modo definitivo e stabile ogni inspicere et prospicere in alienum dalle vedute, veranda e balconi in elaborato peritale e per la parte posta sul lato frontale dell'immobile rispetto al confine che violano la indicata distanza ex art. 905 c.c.;
- rigetta la domanda risarcitoria proposta e in primo grado;
Controparte_1 CP_2
- rigetta gli ulteriori motivi di gravame e domande;
- compensa integralmente tra le parti le spese e competenze di entrambi i gradi di lite.
Così deciso, in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della sezione civile della Corte di
Appello, in data 16.09.2025
La Giudice ausiliario estensore La Presidente
(Dott.ssa Stefania Maria Gambino) (Dott.ssa Patrizia Morabito)
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