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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 22/09/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Nella persona del dott. Mirco Lombardi, in qualità di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 15.7.2024 ed iscritta al n. 1336 del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2024 da:
- (c.f. ), rappresentata e difesa dal proc. dom. avv. Paolo Parte_1 C.F._1
Motta del foro di Lecco e con elezione di domicilio in Lecco, Via Cattaneo n. 24, presso e nello studio del difensore, giusta delega agli atti telematici
OPPONENTE
contro
- (c.f. ), rappresentata da (c.f. , Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dai procc. domm. avv.ti Patrizia Tomasi e Christian Gecele del foro di Trento,
con elezione di domicilio presso e nello studio degli stessi sito in Trento, Via Grazioli n. 75, giusta delega agli atti telematici
OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a precetto.
In data 24.6.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'opponente: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa, così giudicare:
Nel merito: accertare e dichiarare che non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata in danno Controparte_1
dell'attrice, per tutti i motivi esposti e dedotti in narrativa;
per l'effetto, dichiarare la nullità dell'atto di precetto notificato
alla signora;
Parte_1
pagina 1 di 6 Con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre accessori come per legge”.
Per l'opposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lecco,
nel merito: rigettare la domanda avversaria dichiarando la cessazione della materia del contendere per tutti i motivi
esposti nei propri atti difensivi.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio;
in subordine con integrale e/o parziale compensazione delle spese ed onorari
di giudizio per i motivi di cui in narrativa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - In data 29.5.2024 notificava a , nella sua denunciata Controparte_1 Parte_1
qualità di erede del defunto padre , il titolo esecutivo costituito da sentenza di Persona_1
condanna del Tribunale di Milano n. 8401/2017 emessa il 20.7.2017 nei confronti del de cuius (doc. 3 dell'opposta). Faceva quindi seguito, il successivo 3.7.2024, la notifica alla medesima di atto Parte_1
di precetto per il pagamento del complessivo importo di euro 173.171,38 (doc. 1 dell'opponente e doc.
4 dell'opposta).
2. - Con atto di citazione ai sensi dell'art. 615 comma 1 c.p.c., notificato il 15.7.2024, Parte_1
ha opposto l'atto di precetto, adducendo, quale unico motivo di contestazione, di non essere
[...]
erede del defunto padre per avere espressamente rinunciato all'eredità, giusta atto notarile del
21.6.2021, registrato il 2.7.2021 (doc. 2 dell'opponente). Per l'effetto, ha chiesto preliminarmente la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo e, nel merito, la dichiarazione di nullità del precetto.
3. - Si è costituita in giudizio la quale, pur prendendo atto della rinuncia Controparte_1
all'eredità, ha evidenziato che tale circostanza non le era nota, ma che -anzi- gli accertamenti dalla stessa effettuati prima di notificare il titolo esecutivo e il precetto facevano ritenere l'odierna opponente subentrata nella posizione giuridica del de cuius.
L'opponente ha altresì lamentato come, dopo la notifica della sentenza, la non abbia Parte_1
contattato la creditrice per le vie brevi al fine di chiarire la situazione e scongiurare l'instaurazione del presente giudizio;
per tale ragione, ha in particolare insistito sulla compensazione delle spese di lite. Sia in via preliminare (con riferimento alla richiesta sospensiva) sia nel merito, l'opposta ha comunque manifestato l'intenzione di non procedere esecutivamente nei confronti di ed ha Parte_1
pagina 2 di 6 quindi concluso per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con condanna dell'attrice alle spese o, in subordine, con compensazione di esse.
4. - All'udienza del 22.10.2024, su concorde richiesta delle parti, è stata disposta la sospensione della esecutorietà del titolo nei confronti dell'odierna attrice.
Nel prosieguo, solo l'opponente ha depositato memoria ex art. 171ter c.p.c. per evidenziare che i documenti avversari non avrebbero attestato la qualità di erede della e che comunque, a sua Parte_1
volta, anche la creditrice avrebbe potuto scongiurare il prosieguo giudiziale per mezzo di un contatto per le vie brevi ovvero di accertamenti maggiormente approfonditi.
Concesso un rinvio per permettere una soluzione transattiva, in data al 24.6.2025la causa è stata trattenuta in decisione, previo deposito di memorie ex art. 189 c.p.c..
In tali scritti conclusivi, parte opponente ha reiterato le proprie doglianze, con particolare riguardo alla mancata diligenza dell'opposta nella verifica preliminare della qualità di erede della parte intimata e conseguente aggravio di costi, da porsi a carico della convenuta.
Per contro, quest'ultima ha ribadito che i documenti preliminari acquisiti attestavano la qualità
di erede della , qualità peraltro che sarebbe stata assunta tacitamente mediante la Parte_1
presentazione della dichiarazione di successione.
5. - L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
In primo luogo, per delimitare il thema decidendum, va osservato che l'eccezione di parte opposta circa l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità di da parte della figlia Persona_1
è stata avanzata per la prima volta nella comparsa conclusionale ed è perciò inammissibile Parte_1
perché tardiva.
L'accertamento della qualità (o meno) di erede in capo all'attrice, in quanto presupposto della validità del precetto alla stessa notificato, deve essere ritenuto pacifico, perché l'opposta non lo ha contestato entro il termine previsto dal Codice di Rito per lo svolgimento dell'attività assertiva (entro la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c.), bensì lo ha eccepito -come detto- per la prima volta in comparsa conclusionale (cfr. pag. 3). Peraltro, v'è da rilevare che nella comparsa di risposta la stessa opposta ha giudicato la rinuncia espressa della “difficilmente contestabile” (cfr. pag. 7). Parte_1
pagina 3 di 6 Ciò premesso, la questione sottoposta all'esame del Tribunale attiene all'illegittimità della pretesa di di promuovere esecuzione forzata nei confronti di in CP_1 Parte_1
relazione a debiti del defunto padre, alla cui eredità ella -come visto- ha validamente rinunciato.
La doglianza sollevata dall'opponente si qualifica quale opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma 1 c.p.c., poiché è in contestazione il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata per difetto di legittimazione passiva.
Parte opponente, pur correttamente rilevando che incombe sul creditore che agisce esecutivamente nei confronti del preteso erede l'onere di provare l'assunzione da parte dello stesso di tale qualità (Cass. 23.11.2018 n. 30456; Cass. 30.8.2018 n. 21436; Cass. 30.4.2010 n. 10525), ha documentalmente provato di avere rinunciato all'eredità del defunto padre nelle forme prescritte dall'art. 519 c.c., segnatamente a mezzo di atto notarile del 21.6.2021, precedente di tre anni alla notifica del titolo esecutivo e dell'atto di precetto qui opposto.
Come detto, la validità ed efficacia della rinuncia non è discussione, di talché si deve dichiarare che non è erede del defunto padre e pertanto non può essere chiamata a rispondere Parte_1
delle somme portate dalla sentenza posta a fondamento dell'atto di precetto in esame, il quale andrà dichiarato nullo per mancanza di valido titolo esecutivo nei confronti dell'intimata.
6. - Per completezza, va vagliata la doglianza di parte opposta, avanzata con la comparsa di risposta, secondo la quale le risultanze dei Registri Immobiliari sarebbero state da sole sufficienti a far ritenere la erede. Parte_1
In realtà, l'ispezione ipotecaria (sub doc. 2 dell'opposta) attesta l'avvenuta trascrizione dell'“atto amministrativo” denominato “certificato di denunciata successione”: tale atto costituisce adempimento di contenuto prevalentemente fiscale (cfr. ex multis Cass.
9.1.2025 n. 522 e
Cass. 21.7.202 n. 21901) e, per espressa previsione dell'art. 75 comma 2 D.Lgs. n. 123/2025 (già art. 5 comma 2 D.Lgs. n. 347/1990), “non costituisce trascrizione degli acquisti a causa di morte degli
immobili e dei diritti reali immobiliari compresi nella successione”.
L'opposta non può nemmeno esimersi dalla responsabilità del mancato CP_1
accertamento in forza di una pretesa sua buona fede e questo in ragione della qualifica professionale propria e della società esterna cui ha fatto affidamento per l'ispezione ipotecaria (cfr. doc. 1
pagina 4 di 6 dell'opposta), circostanze che conducono a pretendere particolare rigore negli accertamenti prodromici all'azione esecutiva.
7. - Per contro, non appare destituito di fondamento il rimprovero mosso all'odierna opponente di non aver comunicato a controparte la precedente rinuncia all'eredità, una volta raggiunta dalla notifica in qualità di erede della sentenza di condanna del padre: deve trovare infatti applicazione l'art. 1175 c.c., a mente del quale il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza e tanto si traduce nella necessità per le parti di adempiere ad obblighi, anche non espressamente previsti dal contratto o dalla legge, ove necessario per preservare gli interessi della controparte, quali, nel caso di specie, il fornire tutte le informazioni rilevanti al fine di scongiurare costi e/o danni. La ha dichiarato di avere avanzato richieste telefoniche (cfr. pag. 2 della relativa Parte_1
memoria n. 1 ex art. 171 ter c.p.c.) e “più volte cercato di contattare il gestore ma senza esito”: tali allegazioni, tuttavia, non possono ritenersi dimostrate ai sensi dell'art. 115 c.p.c. in quanto eccessivamente generiche (non sono state infatti descritte le circostanze di luogo, tempo, soggetti coinvolti, ecc.).
Dall'altra parte, non è configurabile invece a carico del creditore alcun ulteriore onere di
“preavviso” o di contatto ulteriore, tantomeno una volta instaurato il giudizio con la notifica dell'atto di citazione in opposizione.
8. - Quanto appena affermato riverbera sulla liquidazione delle spese processuali e si traduce nella parziale compensazione nella misura di ¼ fra le parti, con condanna della società opposta alla rifusione dei testanti ¾, che si liquidano – tenuto conto del valore della causa (pari al precetto di euro
173.171,38), dell'attività concretamente effettuata (senza reale istruttoria) e dei criteri stabiliti dal D.M.
Giustizia 13 agosto 2022 n. 147 – in euro 6.914,25 (sul totale di euro 9.219,00 di cui euro 786,00 per anticipazioni, euro 2.552,00 per la fase di studio, euro 1.628,00 per la fase introduttiva ed euro 4.253,00
per la fase decisionale), oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, in persona del dott. Mirco Lombardi, definitivamente pronunciando, così
provvede:
ACCOGLIE
pagina 5 di 6 l'opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c. proposta da con atto di citazione Parte_1
notificato il 15.7.2024 e, per l'effetto,
DICHIARA
che non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di Controparte_1 Parte_1
e
[...]
DICHIARA
la nullità nei confronti di dellatto di precetto notificatole in data 3.7.2024. Parte_1
COMPENSA
fra le parti le spese processuali nella misura di ¼ e
CONDANNA
in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione in favore di Controparte_1
dei restanti ¾ delle spese del presente giudizio per euro 6.914,25 oltre 15% spese Parte_1
generali, CPA ed IVA, se dovuta.
Così deciso in Lecco il 22 settembre 2025.
IL GIUDICE
dr. Mirco Lombardi
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Nella persona del dott. Mirco Lombardi, in qualità di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 15.7.2024 ed iscritta al n. 1336 del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2024 da:
- (c.f. ), rappresentata e difesa dal proc. dom. avv. Paolo Parte_1 C.F._1
Motta del foro di Lecco e con elezione di domicilio in Lecco, Via Cattaneo n. 24, presso e nello studio del difensore, giusta delega agli atti telematici
OPPONENTE
contro
- (c.f. ), rappresentata da (c.f. , Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dai procc. domm. avv.ti Patrizia Tomasi e Christian Gecele del foro di Trento,
con elezione di domicilio presso e nello studio degli stessi sito in Trento, Via Grazioli n. 75, giusta delega agli atti telematici
OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a precetto.
In data 24.6.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'opponente: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa, così giudicare:
Nel merito: accertare e dichiarare che non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata in danno Controparte_1
dell'attrice, per tutti i motivi esposti e dedotti in narrativa;
per l'effetto, dichiarare la nullità dell'atto di precetto notificato
alla signora;
Parte_1
pagina 1 di 6 Con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre accessori come per legge”.
Per l'opposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lecco,
nel merito: rigettare la domanda avversaria dichiarando la cessazione della materia del contendere per tutti i motivi
esposti nei propri atti difensivi.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio;
in subordine con integrale e/o parziale compensazione delle spese ed onorari
di giudizio per i motivi di cui in narrativa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - In data 29.5.2024 notificava a , nella sua denunciata Controparte_1 Parte_1
qualità di erede del defunto padre , il titolo esecutivo costituito da sentenza di Persona_1
condanna del Tribunale di Milano n. 8401/2017 emessa il 20.7.2017 nei confronti del de cuius (doc. 3 dell'opposta). Faceva quindi seguito, il successivo 3.7.2024, la notifica alla medesima di atto Parte_1
di precetto per il pagamento del complessivo importo di euro 173.171,38 (doc. 1 dell'opponente e doc.
4 dell'opposta).
2. - Con atto di citazione ai sensi dell'art. 615 comma 1 c.p.c., notificato il 15.7.2024, Parte_1
ha opposto l'atto di precetto, adducendo, quale unico motivo di contestazione, di non essere
[...]
erede del defunto padre per avere espressamente rinunciato all'eredità, giusta atto notarile del
21.6.2021, registrato il 2.7.2021 (doc. 2 dell'opponente). Per l'effetto, ha chiesto preliminarmente la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo e, nel merito, la dichiarazione di nullità del precetto.
3. - Si è costituita in giudizio la quale, pur prendendo atto della rinuncia Controparte_1
all'eredità, ha evidenziato che tale circostanza non le era nota, ma che -anzi- gli accertamenti dalla stessa effettuati prima di notificare il titolo esecutivo e il precetto facevano ritenere l'odierna opponente subentrata nella posizione giuridica del de cuius.
L'opponente ha altresì lamentato come, dopo la notifica della sentenza, la non abbia Parte_1
contattato la creditrice per le vie brevi al fine di chiarire la situazione e scongiurare l'instaurazione del presente giudizio;
per tale ragione, ha in particolare insistito sulla compensazione delle spese di lite. Sia in via preliminare (con riferimento alla richiesta sospensiva) sia nel merito, l'opposta ha comunque manifestato l'intenzione di non procedere esecutivamente nei confronti di ed ha Parte_1
pagina 2 di 6 quindi concluso per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con condanna dell'attrice alle spese o, in subordine, con compensazione di esse.
4. - All'udienza del 22.10.2024, su concorde richiesta delle parti, è stata disposta la sospensione della esecutorietà del titolo nei confronti dell'odierna attrice.
Nel prosieguo, solo l'opponente ha depositato memoria ex art. 171ter c.p.c. per evidenziare che i documenti avversari non avrebbero attestato la qualità di erede della e che comunque, a sua Parte_1
volta, anche la creditrice avrebbe potuto scongiurare il prosieguo giudiziale per mezzo di un contatto per le vie brevi ovvero di accertamenti maggiormente approfonditi.
Concesso un rinvio per permettere una soluzione transattiva, in data al 24.6.2025la causa è stata trattenuta in decisione, previo deposito di memorie ex art. 189 c.p.c..
In tali scritti conclusivi, parte opponente ha reiterato le proprie doglianze, con particolare riguardo alla mancata diligenza dell'opposta nella verifica preliminare della qualità di erede della parte intimata e conseguente aggravio di costi, da porsi a carico della convenuta.
Per contro, quest'ultima ha ribadito che i documenti preliminari acquisiti attestavano la qualità
di erede della , qualità peraltro che sarebbe stata assunta tacitamente mediante la Parte_1
presentazione della dichiarazione di successione.
5. - L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
In primo luogo, per delimitare il thema decidendum, va osservato che l'eccezione di parte opposta circa l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità di da parte della figlia Persona_1
è stata avanzata per la prima volta nella comparsa conclusionale ed è perciò inammissibile Parte_1
perché tardiva.
L'accertamento della qualità (o meno) di erede in capo all'attrice, in quanto presupposto della validità del precetto alla stessa notificato, deve essere ritenuto pacifico, perché l'opposta non lo ha contestato entro il termine previsto dal Codice di Rito per lo svolgimento dell'attività assertiva (entro la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c.), bensì lo ha eccepito -come detto- per la prima volta in comparsa conclusionale (cfr. pag. 3). Peraltro, v'è da rilevare che nella comparsa di risposta la stessa opposta ha giudicato la rinuncia espressa della “difficilmente contestabile” (cfr. pag. 7). Parte_1
pagina 3 di 6 Ciò premesso, la questione sottoposta all'esame del Tribunale attiene all'illegittimità della pretesa di di promuovere esecuzione forzata nei confronti di in CP_1 Parte_1
relazione a debiti del defunto padre, alla cui eredità ella -come visto- ha validamente rinunciato.
La doglianza sollevata dall'opponente si qualifica quale opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma 1 c.p.c., poiché è in contestazione il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata per difetto di legittimazione passiva.
Parte opponente, pur correttamente rilevando che incombe sul creditore che agisce esecutivamente nei confronti del preteso erede l'onere di provare l'assunzione da parte dello stesso di tale qualità (Cass. 23.11.2018 n. 30456; Cass. 30.8.2018 n. 21436; Cass. 30.4.2010 n. 10525), ha documentalmente provato di avere rinunciato all'eredità del defunto padre nelle forme prescritte dall'art. 519 c.c., segnatamente a mezzo di atto notarile del 21.6.2021, precedente di tre anni alla notifica del titolo esecutivo e dell'atto di precetto qui opposto.
Come detto, la validità ed efficacia della rinuncia non è discussione, di talché si deve dichiarare che non è erede del defunto padre e pertanto non può essere chiamata a rispondere Parte_1
delle somme portate dalla sentenza posta a fondamento dell'atto di precetto in esame, il quale andrà dichiarato nullo per mancanza di valido titolo esecutivo nei confronti dell'intimata.
6. - Per completezza, va vagliata la doglianza di parte opposta, avanzata con la comparsa di risposta, secondo la quale le risultanze dei Registri Immobiliari sarebbero state da sole sufficienti a far ritenere la erede. Parte_1
In realtà, l'ispezione ipotecaria (sub doc. 2 dell'opposta) attesta l'avvenuta trascrizione dell'“atto amministrativo” denominato “certificato di denunciata successione”: tale atto costituisce adempimento di contenuto prevalentemente fiscale (cfr. ex multis Cass.
9.1.2025 n. 522 e
Cass. 21.7.202 n. 21901) e, per espressa previsione dell'art. 75 comma 2 D.Lgs. n. 123/2025 (già art. 5 comma 2 D.Lgs. n. 347/1990), “non costituisce trascrizione degli acquisti a causa di morte degli
immobili e dei diritti reali immobiliari compresi nella successione”.
L'opposta non può nemmeno esimersi dalla responsabilità del mancato CP_1
accertamento in forza di una pretesa sua buona fede e questo in ragione della qualifica professionale propria e della società esterna cui ha fatto affidamento per l'ispezione ipotecaria (cfr. doc. 1
pagina 4 di 6 dell'opposta), circostanze che conducono a pretendere particolare rigore negli accertamenti prodromici all'azione esecutiva.
7. - Per contro, non appare destituito di fondamento il rimprovero mosso all'odierna opponente di non aver comunicato a controparte la precedente rinuncia all'eredità, una volta raggiunta dalla notifica in qualità di erede della sentenza di condanna del padre: deve trovare infatti applicazione l'art. 1175 c.c., a mente del quale il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza e tanto si traduce nella necessità per le parti di adempiere ad obblighi, anche non espressamente previsti dal contratto o dalla legge, ove necessario per preservare gli interessi della controparte, quali, nel caso di specie, il fornire tutte le informazioni rilevanti al fine di scongiurare costi e/o danni. La ha dichiarato di avere avanzato richieste telefoniche (cfr. pag. 2 della relativa Parte_1
memoria n. 1 ex art. 171 ter c.p.c.) e “più volte cercato di contattare il gestore ma senza esito”: tali allegazioni, tuttavia, non possono ritenersi dimostrate ai sensi dell'art. 115 c.p.c. in quanto eccessivamente generiche (non sono state infatti descritte le circostanze di luogo, tempo, soggetti coinvolti, ecc.).
Dall'altra parte, non è configurabile invece a carico del creditore alcun ulteriore onere di
“preavviso” o di contatto ulteriore, tantomeno una volta instaurato il giudizio con la notifica dell'atto di citazione in opposizione.
8. - Quanto appena affermato riverbera sulla liquidazione delle spese processuali e si traduce nella parziale compensazione nella misura di ¼ fra le parti, con condanna della società opposta alla rifusione dei testanti ¾, che si liquidano – tenuto conto del valore della causa (pari al precetto di euro
173.171,38), dell'attività concretamente effettuata (senza reale istruttoria) e dei criteri stabiliti dal D.M.
Giustizia 13 agosto 2022 n. 147 – in euro 6.914,25 (sul totale di euro 9.219,00 di cui euro 786,00 per anticipazioni, euro 2.552,00 per la fase di studio, euro 1.628,00 per la fase introduttiva ed euro 4.253,00
per la fase decisionale), oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, in persona del dott. Mirco Lombardi, definitivamente pronunciando, così
provvede:
ACCOGLIE
pagina 5 di 6 l'opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c. proposta da con atto di citazione Parte_1
notificato il 15.7.2024 e, per l'effetto,
DICHIARA
che non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di Controparte_1 Parte_1
e
[...]
DICHIARA
la nullità nei confronti di dellatto di precetto notificatole in data 3.7.2024. Parte_1
COMPENSA
fra le parti le spese processuali nella misura di ¼ e
CONDANNA
in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione in favore di Controparte_1
dei restanti ¾ delle spese del presente giudizio per euro 6.914,25 oltre 15% spese Parte_1
generali, CPA ed IVA, se dovuta.
Così deciso in Lecco il 22 settembre 2025.
IL GIUDICE
dr. Mirco Lombardi
pagina 6 di 6