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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 30/06/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. 241/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI TRIESTE SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere rel.
Dott. Giuliano Berardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 241/2024 RG promossa con atto di citazione in appello notificato il 10.07.2024
DA
(P.IVA in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, quale domiciliatario ex lege della compagnia di assicurazione di diritto croato
[...]
(già , con sede in Zagabria (Croazia), del sig. Controparte_1 Controparte_2 CP_3
da Zagabria (Croazia) e del sig. da Zagabria (Croazia)
[...] CP_4
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F. ) con il proc. e dom. avv. Samo Sanzin del Foro di CP_5 C.F._1
Gorizia giusta procura in atti
-APPELLATO –
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 140/2024 emessa da Tribunale di Trieste in persona
del G.U. Dott.ssa Gloria Giovanna Carlesso all'esito del giudizio sub R.G. 3659/2019, pubblicata
in data 13.2.2024 e non notificata.
Causa iscritta a ruolo il 12.07.2024 e trattenuta in decisione nella camera di consiglio del 21.05.2025
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“ Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trieste accogliere, per tutti i motivi dedotti, il presente appello e, per l'effetto, in riforma della qui impugnata sentenza n. 140/2024 del Tribunale di Trieste,
pubblicata in data 13.02.2024, accogliere le seguenti conclusioni:
Nel merito
- accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva o in subordine concorsuale del sig. CP_5
nell'accadimento del sinistro oggetto del presente giudizio e, conseguentemente, rigettare o in subordine liquidare in funzione del concorso di colpa addebitabile a carico dell'attore tutte le domande risarcitorie dallo stesso formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto.
- in ogni caso, riformare la sentenza impugnata in punto di quantum debeatur in accoglimento del secondo e del terzo motivo di appello.
- per l'effetto della riforma della sentenza impugnata condannare l'attore alla rifusione delle somme
Contr già pagate dall' n forza della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado.
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, rimborso forfettario, oltre IVA e CPA
come per legge o in subordine con compensazione parziale delle spese processuali in accoglimento del quarto motivo di appello.” Per parte appellata:
L'appellato, come in epigrafe rappresentato e difeso, richiamato integralmente quanto esposto nella comparsa di costituzione e contestato integralmente, in fatto e in diritto, quanto esposto dall'appellante nell'atto di citazione in appello, chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni: nel merito: contrariis reiectis, rigettare l'appello proposto dall' poiché Controparte_7
infondato in fatto ed in diritto, ovvero perché inammissibile.
Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio l' quale domiciliatario ex lege CP_5 Controparte_7
della compagnia di assicurazione di diritto (già Controparte_8 Controparte_2
, con sede in Zagabria (Croazia), del sig. da Zagabria (Croazia) e del sig.
[...] Controparte_3 CP_4
da Zagabria (Croazia), per ottenere il risarcimento dei danni patiti a causa del sinistro
[...]
avvenuto il 30 settembre 2018 lungo la S.S.14 in località Duino Aurisina (provincia di Trieste) che vedeva coinvolto, oltre all'attore, il sig quale conducente dell'autovettura con targa CP_4
croata di proprietà di assicurata con la compagnia Controparte_3 Controparte_1
(già Controparte_2
L'attore esponeva che la Compagnia gli aveva corrisposto euro 2.309,00 euro (2.049,00 euro per danni materiali e 260,00 euro di spese legali), mentre alcun risarcimento gli era stato riconosciuto per lesioni personali patite, adducendo la Compagnia un suo concorso di colpa.
L'attore sosteneva invece che il sinistro si era verificato per la colpa esclusiva del conducente dell'autovettura investitrice, il quale aveva effettuato un'improvvisa inversione a U così come descritta nel verbale redatto dalla Polizia Stradale intervenuta sul posto;
deduceva, inoltre, di aver riportato danni materiali e gravi lesioni personali incidenti anche sulla capacità lavorativa specifica e quantificava il danno in complessivi Euro 353.249,10.
Contr Si costituiva in giudizio l' ontestando, nel merito, la ricostruzione del sinistro operata dall'attore ed assumendo la colpa dello stesso che, a bordo della sua moto, impegnato in una manovra CP_5
di sorpasso di una colonna di auto e a velocità sostenuta, aveva impattato contro l'autovettura
Contr condotta dal che stava eseguendo una regolare manovra di svolta a sinistra. L ontestava CP_4
le voci di danno pretese dall'attore ed il computo che ne era stato fatto e chiedeva il rigetto della domanda, previo accertamento della responsabilità esclusiva del . CP_5
Il Giudice dichiarava la contumacia del convenuto e l'intervenuta rinuncia alla Controparte_3
domanda proposta nei confronti del . La causa veniva istruita a mezzo di prove orali e CTU CP_4
medico-legale.
Con la sentenza impugnata il Giudice di prime cure dichiarava l'esclusiva responsabilità in capo a conducente del veicolo Volkswagen Golf tg. ZG585DE (Croazia) di proprietà di CP_4
assicurato con la compagnia ora Controparte_3 Controparte_2 [...]
nella causazione del sinistro e condannava i convenuti a pagare all'attore, a Controparte_1
titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti al sinistro, la complessiva somma di € 140.782,96.
Il giudice riteneva che la dinamica del sinistro potesse essere accertata sulla base di quanto indicato nel rapporto della Polizia stradale che era di pattuglia ed era intervenuta immediatamente rilevando quanto segue:
“il sig alla guida del veicolo Volkswagen Golf tg ZG5855DE intestato a CP_4 CP_3
, con a bordo i passeggeri e , giunto all'altezza della
[...] Parte_2 Parte_3
progressiva chilometrica 134+1000 dove la strada si presenta rettilinea a doppio senso di marcia
con una corsia per direttrice ed in leggera discesa, effettuava, in un punto dove la linea continua di
mezzeria diventa per un breve tratto tratteggiata, manovra di svolta a sinistra per accedere in una strada privata pertinente ad alcune abitazioni al fine, come indicato dall'interessato, di invertire il
senso di marcia omettendo però di accertarsi, come indicato dall'art 154 del codice della strada, di
poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo
conto della posizione, distanza, direzione di essi, infatti entrava in contatto dinamico con altro
veicolo a due ruote sopraggiungente da tergo. Quest'ultimo motociclo condotto da – CP_5
solo in sella, percorreva la medesima arteria nella stessa direttrice di marcia del veicolo antagonista
quando, rimanendo all'interno della corsia di pertinenza, effettuava manovra di sorpasso a sinistra
di alcuni veicoli tra i quali iniziava anche il sorpasso del veicolo A che, nel frattempo, svoltando a
sinistra, gli occludeva il passaggio. In conseguenza dell'urto, di media/forte entità che si
concretizzava tra la parte laterale sinistra dell'autovettura all'altezza della portiera di guida
(montante centrale) e la parte anteriore del veicolo a due ruote, quest'ultimo rovinava a terra
unitamente al conducente.”
Secondo il Giudice tale ricostruzione effettuata dalla Polstrada, desunta dalle informazioni assunte sul luogo del sinistro, nonché dalla posizione dei veicoli dopo l'impatto e che aveva trovato coerente riscontro nel ricordo dei testimoni escussi in giudizio, costituiva elemento di prova rilevante.
Il Giudice riteneva così accertato che l'incidente si fosse verificato per l'esclusiva colpa del , CP_4
conducente della Volkswagen Golf che, eseguendo una improvvisa manovra di svolta a sinistra,
avrebbe creato un imprevedibile intralcio alla circolazione;
avrebbe, quindi, letteralmente tagliato la
strada alla moto che stava per sorpassarlo e ciò verosimilmente perché, concentrato sulla necessità di immettersi nell'accesso privato per fare una inversione a U, anziché accostarsi sul lato destro della strada lasciando passare tutti i veicoli cui avrebbe dovuto dare la precedenza, si era portato verso il centro strada e non aveva guardato con l'attenzione dovuta lo specchietto retrovisore.
Secondo il giudice la manovra non poteva neppure ritenersi prevedibile, come sostenuto dal convenuto: tale sarebbe stata se la svolta a sinistra fosse avvenuta per imboccare un'altra strada, non certo per usare lo spazio di un accesso privato al fine di invertire (con una ulteriore manovra di retromarcia) il proprio senso di marcia.
La circostanza che la moto procedesse ad alta velocità, come asserito dal convenuto, non troverebbe secondo il giudice nessun riscontro nella deposizione dei testi, nonostante questi avessero una visione diretta e ravvicinata del sinistro, procedendo da tergo ed avendo appena superato il semaforo. La
sentenza impugnata riteneva che la violenza dell'impatto con la parte laterale sinistra dell'auto -
all'altezza della portiera- trovasse giustificazione in ragione dell'improvvisa manovra di svolta effettuata dal;
non rilevava, inoltre, che il avesse, come riferito dai passeggeri dell'auto, CP_4 CP_4
inserito la freccia a sinistra e si fosse spostato verso il centro della strada perché, volendosi immettere in una piazzola privata, avrebbe comunque dovuto dare la precedenza ai veicoli che lo seguivano.
Tutte le considerazioni così svolte e la contestazione della violazione dell'art. 154 cod. Strada al Palic,
consentivano al Giudice di ritenere superata la presunzione del concorso di responsabilità in caso di scontro tra veicoli di cui all'art. 2054 c.c.. Veniva, altresì, considerata irrilevante la positività del agli oppiacei, riscontrata dagli esami condotti in ospedale, essendo notorio che la positività CP_5
permane anche dopo diversi giorni dall'assunzione, ed essendo pacifico che al non risultava CP_5
contestata la violazione dell'art. 187 C.d.S..
Ai fini della liquidazione del danno, per i danni materiali, il Giudice riteneva che, avendo la
Compagnia già corrisposto all'attore € 2.049,00 assumendo il 50% della colpa a suo carico, dovessero essere corrisposti ulteriori € 2.049,00 oltre ad € 300,60 per il soccorso la cui spesa era stata documentata;
un totale, quindi, di € 2.349,60, somma che, rivalutata con gli interessi dal dì del sinistro, determinava l'importo di € 2.918,84.
Quanto ai danni non patrimoniali il Giudice richiamava la relazione del CTU secondo il quale
– che all'epoca dei fatti aveva 53 anni – a causa della caduta dal motociclo subiva CP_5
“trauma all'arto superiore destro con frattura esposta (Gustilo II) della metaepifisi distale del radio
e della metaepifisi distale dell'ulna; - trauma all'arto superiore sinistro con frattura della metaepifisi distale del radio;
- trauma all'arto inferiore destro con frattura basi-pertrocanterica e frattura
scomposta del III prossimale della diafisi femorale.
Il CTU aveva riconosciuto i giorni e le percentuali di inabilità temporanea nei seguenti termini:
Inabilità temporanea assoluta dal 30 settembre al 23 novembre 2018 (per le degenze in ambiente
ospedaliero e, successivamente, riabilitativo) seguito da periodo di complessivi 120 gg. di inabilità
temporanea parziale così definibili: 30 gg. a tasso medio del 75% seguiti da altri 60 gg. a tasso medio
del 50% e ulteriori 30 gg. a tasso medio del 25%. L'invalidità permanente veniva valutata, infine,
nella misura del 20%.
Quanto alla incapacità lavorativa specifica, tenuto conto dell'attività riferita di carpentiere in ferro svolta dal nella ditta familiare, con compiti di supervisione e controllo, il CTU aveva ritenuto CP_5
il caso rientrante nelle “menomazioni per le quali non si può provare attuale riduzione di reddito per
cui il medico legale deve limitarsi a segnalare al Magistrato la situazione ai fini di un equo
indennizzo”, che aveva quantificato in termini di “appesantimento del punto” nella misura del 20%.
Il Giudice condivideva la proposta del CTU riconoscendo tale danno in termini di cenestesi lavorativa;
il CTU aveva inoltre valutato la congruità delle spese mediche pari ad € 1.975,08.
Infine, sotto il profilo della personalizzazione del danno, il Giudice riteneva provato attraverso le disposizioni testimoniali che l'attore, prima del sinistro, avesse uno stile di vita caratterizzato da plurime attività sportive che giustificavano l'aumento del danno nella misura del 15%.
***
Avverso la sentenza proponeva appello , con quattro motivi. Controparte_7
Con il primo motivo l'appellante lamentava l'errata ricostruzione della dinamica del sinistro e l'errato accertamento dell'esclusiva responsabilità del veicolo straniero. Rilevava che l'attore aveva iniziato una manovra di sorpasso nonostante avesse visto dinanzi a sé una serie di veicoli incolonnati;
l'andatura tenuta sarebbe stata talmente elevata da non essere egli in grado di arrestare il motociclo alla vista del veicolo straniero, dopo che questo aveva inserito l'indicatore di svolta a sinistra ed aveva già iniziato la manovra in prossimità di un accesso privato su un tratto di strada con linea tratteggiata.
Analizzando le fotografie dello stato dei luoghi il Tribunale avrebbe dovuto rilevare l'imprudenza della manovra di sorpasso posta in essere dalla moto nel tratto di carreggiata segnato da striscia continua ma anche caratterizzato da una fila di veicoli fermi, il che avrebbe dovuto far desistere l'attore dall'iniziare la manovra. La sentenza sarebbe da censurare anche nella parte in cui aveva ritenuto che l'attore non viaggiasse a velocità elevata: la violenza dell'impatto si giustificherebbe solo in forza della velocità dei veicoli, e l'auto sarebbe stata pressoché ferma;
in subordine l'appellante insisteva per l'espletamento di CTU ricostruttiva sul punto.
L'appellante sosteneva, inoltre, che l'attore avrebbe violato i doveri posti dagli artt. 141 e 148 del
C.d.S. in tema di sorpasso;
sarebbe, infine, sufficientemente provato attraverso le deposizioni dei testimoni che il sig. avesse azionato l'indicatore di svolta, mentre l'attore non avrebbe fornito CP_4
neppure la prova liberatoria ex art.2054 c.c.; l'appellante chiedeva, quindi, in subordine,
l'accertamento della responsabilità paritaria di cui all'art. 2054, II c.c..
Contr Con il secondo motivo di appello l' ontestava l'errato riconoscimento dell'appesantimento del punto di danno biologico e la non dovuta personalizzazione del danno. Sosteneva che il Tribunale,
applicando quasi un automatismo risarcitorio, aveva omesso di valutare la concreta incidenza delle lesioni sull'attività di supervisione e controllo svolta dal nella ditta di famiglia;
in particolare CP_5
lo svolgimento di mansioni lavorative gravose sarebbe circostanza sfornita di prova concreta.
Secondo l'appellante, non sussisterebbero inoltre i presupposti per l'aumento in personalizzazione del danno non patrimoniale liquidabile;
il Tribunale avrebbe errato sia nel ritenere attendibile la testimonianza della suocera dell'attore sul punto, sia nel trascurare il fatto che le conseguenze patite dall'attore sarebbero ordinarie e tipiche delle lesioni di cui trattasi, ed in quanto tali già prese in considerazione nella voce di danno biologico.
Con il terzo motivo di gravame veniva dedotta l'erroneità del calcolo degli interessi;
il Tribunale
aveva quantificato il totale del danno non patrimoniale permanente e temporaneo in € 109.768,21 precisando che: “Tale somma deve essere devalutata sino al dì del sinistro 30 settembre 2018 (e
diventa pari ad euro 109.222,10) e quindi rivalutata anno per anno con aggiunta degli interessi
legali. Si giunge così alla somma definitiva, determinata ai valori attuali, di € 135.718,11+2.116,01
(spese mediche + interessi legali) + 2.918,84 (danni materiali con rivalutazione e interessi) =
140.782,96”. Nel compiere tale calcolo il Giudice di prime cure avrebbe commesso un errore, dal momento che l'importo liquidato in valuta dell'epoca della decisione, una volta devalutato all'epoca di accadimento del sinistro, non dovrebbe essere pari ad € 109.768,21 bensì al minor importo di €
94.221,46; da tale errore sarebbe chiaramente derivato quello sul calcolo degli interessi.
Con il quarto ed ultimo motivo di appello l'appellante lamentava l'errata liquidazione delle spese processuali, che sarebbero state calcolate sul presupposto, errato, del totale accoglimento delle
Contr domande attoree. L osteneva, invece, che l'attore aveva formulato domande risarcitorie per €
353.249,10, di cui € 241.450,00 per un asserito danno da lucro cessante, che era stato invece completamente escluso in corso di causa;
ciò avrebbe giustificato il ricorso alla compensazione,
quantomeno parziale, delle spese di lite.
Si costituiva sostenendo, in riferimento al primo motivo di appello, che la CP_5
ricostruzione della dinamica del sinistro contenuta nella sentenza impugnata doveva ritenersi corretta poiché fondata sul verbale della Polstrada e sulle testimonianze raccolte sul luogo dell'incidente,
concordanti con quanto riferito dai testi nelle udienze istruttorie;
rilevava che il verbale fa piena prova fino a querela di falso, ed attesterebbe che la moto era rimasta nella corsia di pertinenza.
Circa il secondo motivo di appello l'appellato precisava che la professione di carpentiere da lui svolta lo vedeva impegnato in attività manuali di lavorazione del ferro ed in attività di supervisione;
il suo lavoro era, quindi, di tipo fisico e non esclusivamente d'ufficio, come sostenuto dall'appellante.
L'appesantimento riconosciuto dal Giudice di prime cure su indicazione del CTU, e quantificato nella misura del 20% a titolo di danno da cenestesi lavorativa, sarebbe conseguentemente del tutto giustificato. Allo stesso modo, il Giudice avrebbe applicato correttamente anche l'aumento del 15%
a titolo di personalizzazione sulla base delle risultanze della CTU e della testimonianza con cui la sig.ra suocera del , aveva descritto la passione di quest'ultimo per Persona_1 CP_5
l'escursionismo ed il modo in cui le sue abitudini ed il suo umore erano cambiati a seguito dell'incidente.
Sul terzo motivo, inerente al calcolo degli interessi, l'appellato osservava che quanto lamentato
Contr dall' avrebbe rappresentato un mero errore materiale e quindi l'appellante si sarebbe dovuto avvalere del procedimento di correzione dell'errore materiale;
non avendolo fatto, l'appello sarebbe,
sul punto, inammissibile.
Infine, circa il quarto ed ultimo motivo di gravame, relativo alla liquidazione delle spese processuali,
l'appellato specificava che il quantum della pretesa era stato rideterminato in corso di causa sulla base di conteggi oggettivi;
il Giudice avrebbe tenuto conto, accogliendole, delle sole richieste formulate in comparsa conclusionale, con cui l'odierno appellato si riservava la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
***
L'appello è parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
1. Con il primo motivo di appello si presuppone che il sig. abbia effettuato una CP_5
manovra di sorpasso di una colonna di auto in un tratto di strada segnato da striscia longitudinale continua ed a velocità sostenuta, senza adottare cioè le precauzioni necessarie nelle date condizioni di traffico.
Dalle dichiarazioni del teste si evince che l'appellato, fermo al semaforo, era ripartito Tes_1
accelerando allo scattare del segnale verde;
aveva superato così gli autoveicoli della corsia di destra,
andando ad impattare contro l'auto del sig. che, pur mantenendo un'andatura lenta, aveva CP_4
svoltato bruscamente ed improvvisamente a sinistra, avendo individuato una piazzola privata in cui effettuare la manovra di inversione di marcia.
Tale manovra repentina era effettivamente poco intuibile per gli altri utenti della strada, dal momento che la svolta non era stata effettuata allo scopo di immettersi su una strada secondaria ma, come si evince chiaramente dalle fotografie allegate, nella piazzola di un'abitazione privata.
1.1 L'art. 143 C.d.s. prevede “che i veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in
prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera”; la norma è
applicabile anche ai veicoli a due ruote che quindi dovrebbero viaggiare mantenendosi sul lato destro della propria corsia di marcia.
La manovra del sorpasso è, invece, espressamente disciplinata dall'art. 148, comma 11 C.d.s. che dispone: “ E' vietato il sorpasso di un veicolo che ne stia sorpassando un altro, nonché il superamento
di veicoli fermi o in lento movimento ai passaggi a livello, ai semafori o per altre cause di congestione
della circolazione, quando a tal fine sia necessario spostarsi nella parte della carreggiata destinata
al senso opposto di marcia.”
La norma sanziona esplicitamente solo la condotta di colui che nel sorpassare i veicoli incolonnati invade l'opposta corsia di marcia oltrepassando la linea di mezzeria per cui, se ne potrebbe dedurre,
a contrario, che la manovra di sorpasso sia lecita quando il sorpasso avviene rimanendo all'interno della propria corsia.
Si deve tuttavia richiamare la pronuncia della Corte di Cassazione, espressasi in un caso analogo con sent. n.26805/2017, come segue: “l'attore sostenne che il conducente dell'autovettura, mentre
percorreva viale Parioli in direzione di viale Pilsudsky nel suo stesso senso di marcia, aveva
improvvisamente e repentinamente tentato di effettuare un'inversione di marcia non consentita,
mettendosi di traverso rispetto alla direzione dello scooter da lui condotto, provocandone la
caduta[…] Il motivo ripropone l'argomento, già motivatamente disatteso dalla Corte territoriale,
dell'imputazione totale dell'evento al conducente dell'autovettura (la cui violazione di regole della
circolazione stradale è indubbia e non contestata), ma trascura di affrontare la considerazione, pur
posta alla base della decisione impugnata, dell'altrettanto incontestabile violazione dell'art. 143 del
codice della strada da parte del ricorrente, attesa la collocazione dello scooter sul lato sinistro della
corsia di pertinenza, ed in fase di superamento di auto incolonnate - argomento che si associa alla
condivisibile notazione critica circa la prospettazione di una sorta di desuetudine nel rispetto di
quella regola normativa in contesti urbani ad alta densità.
1.4.2. La reciproca violazione, da parte di entrambi i soggetti coinvolti nell'incidente, delle norme sulla circolazione stradale, oltre a quelle
di normale prudenza in relazione alle circostanze del caso, costituisce ragione sufficiente e
convincente della pari attribuzione di corresponsabilità, al di là ed a prescindere dall'ulteriore
rilievo in ordine alla presunta velocità tenuta dal conducente dello scooter. La corretta, puntuale ed
esaustiva ricostruzione, in concreto, della dinamica del fatto in relazione ad entrambe le condotte
implicate esclude in radice ogni ipotesi di violazione tanto del rapporto tra chiesto e pronunciato,
quanto dell'art. 2054 c.c., proprio alla stregua del principio, ricordato dal ricorrente, secondo il
quale l'accertamento della colpa di un conducente (nella specie, dell'auto) non libera ex se l'altro (il
conducente dello scooter) se non si sia offerta la dimostrazione della regolarità della guida. Il che,
come condivisibilmente ritenuto dalla Corte capitolina, nella specie non è avvenuto”.
Deve quindi ritenersi che le due norme del Codice della Strada possono trovare entrambe applicazione;
l'art.143 detta l'obbligo di tutti i conducenti di tenere la destra, mentre l'art.148 co.11
sancisce espressamente un divieto di sorpasso con superamento della mezzeria.
Nel caso di pecie, sebbene la colpa del conducente il veicolo SW Golf appaia preponderante per aver egli effettuato un'inversione di marcia in maniera brusca e repentina senza concedere la precedenza dovuta ai veicoli che sopraggiungevano da tergo, è altrettanto evidente che il sig. CP_5
non abbia utilizzato, nel sorpasso, le cautele che le particolari condizioni di traffico richiedevano.
Appare concorrente la violazione delle norme del codice della strada e, quindi, in riforma dell'impugnata sentenza, si ritiene che debba essere accertata una responsabilità in capo al sig. CP_4
dell'80% ed al sig. del 20%. CP_5
La sentenza di primo grado deve essere pertanto in tal senso riformata, il che comporta una riliquidazione dell'intero danno biologico sulla base delle nuove Tabelle 2024 recentemente adottate dal Tribunale di Milano.
2. Quanto al secondo motivo di gravame, con esso viene contestato sia il riconoscimento dell'appesantimento del punto di danno biologico nella misura del 20% per cenestesi lavorativa, sia la personalizzazione con applicazione di un aumento del 15% in via equitativa. Secondo il Collegio, il primo aspetto non merita censura, in quanto è incontestato che svolga CP_5
mansioni di carpentiere in ferro, nel contesto di ditta damiliare, con compiti di supervisione e controllo, come da lui dichiarato nel corso delle operazioni peritali.
Secondo l'appellante, un simile impiego non comporterebbe particolari fatiche fisiche, ma tale conclusione non è supportata da alcun elemento concreto;
l'appellato ha subito gravi lesioni ad entrambi gli arti superiori e all'arto inferiore (trauma all'arto superiore destro con frattura
esposta (Gustilo II) della metaepifisi distale del radio e della metaepifisi distale dell'ulna; -
trauma all'arto superiore sinistro con frattura della metaepifisi distale del radio;
- trauma
all'arto inferiore destro con frattura basi-pertrocanterica e frattura scomposta del III
prossimale della diafisi femorale).
Il c.t.u. ha determinato la riduzione permanente dell'integrità psico fisica nella misura del 20%, e all'epoca il danneggiato aveva 53 anni, con un periodo non breve di vita lavorativa ancora davanti;
un appesantimento del punto nella misura del 20%, come indicato dal c.t.u., si giustifica in quanto lo svolgimento delle mansioni nell'ambito di una attività non amministrativa ma della carpenteria in ferro (in un ambiente in senso lato produttivo) comporta verosimilmente un maggior aggravio.
2.1 Deve invece trovare parziale accoglimento il secondo motivo con riguardo alla personalizzazione del risarcimento del danno.
La teste suocera dell'appellato, ha riferito: “le escursioni erano la sua Testimone_2
passione, ogni domenica andava in montagna;
dopo l'incidente non può fare più ciò che faceva
prima, sciare non può più e si limita a qualche escursione, molto più modesta. E questo ha pesato sul
suo umore, nel senso che è molto più nervoso, si sente un po'…. in gabbia”.
L'appellato ha prodotto delle fotografie che lo ritraggono nel corso di escursioni estive e in ambiente innevato, a riprova della sua pregressa passione per l'escursionismo; la frattura scomposta riportata all'arto inferiore (oltre alle fratture agli arti inferiori) ha verosimilmente inciso sulla pratica dello sci e dell'escursionismo, come peraltro confermato dalla teste. Si ritiene pertanto che ciò costituisca conseguenza anomala e peculiare (tempestivamente allegata e provata dal danneggiato), e che non sia mera conseguenza ordinariamente derivante da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età (che peraltro era di anni 53 al momento del sinistro).
Trattasi di pregiudizio peculiare, e tuttavia minimo, da considerarsi in termini di riduzione del livello e frequenza della pratica dello sport a livello amatoriale, il che giustifica una personalizzazione in misura inferiore a quella riconosciuta in primo grado, e che si determina in via equitativa nel 5%.
La sentenza di primo grado deve essere pertanto riformata applicando una personalizzazione del 25%,
il che comporta una riliquidazione dell'intero danno biologico sulla base delle nuove Tabelle 2024
recentemente adottate dal Tribunale di Milano.
3. Anche il terzo motivo di gravame, relativo all'errato calcolo degli interessi, deve essere accolto;
la sua fondatezza è stata implicitamente riconosciuta anche dall'appellato, essendovi stato un errore nell'indicazione della somma devalutata.
4. Infondato è invece l'ultimo motivo di gravame, relativo alla statuizione sulle spese di lite., posto che la stesse sono stata determinate sulla base dell'ammontare della somma riconosciuta.
5. La rideterminazione del danno risarcibile sulla base di quanto esposto sub 1 e sub 2, operata con i criteri delle Tabelle di Milano attualmente vigenti, è la seguente:
Età del danneggiato al momento del sinistro anni 53
Invalidità permanente: 20% punto 3.809,75 + 20% (appesantimento punto cenestesi lavorativa) =
4.571,70 + 36% (incremento per sofferenza soggettiva) = 6.217,51 x 0,740 (demoltiplicatore per l'età)
x 20 (punti di IP)= 92.019,14 con una personalizzazione del 5% = 96.620,00.
Inabilità temporanea riconosciuta dal Ctu
Inabilità temporanea assoluta per giorni 55: 55 X 140 euro= 7.700
Inabilità temporanea parziale: 30 giorni al 75%= 3.150
60 giorni al 50% = 4.200 Totale danno biologico temporaneo: 16.100,00
Totale generale: 96.620,00 + 16.100,00 = 112.720,00
Tale somma deve essere devalutata all'epoca del sinistro (e diviene pari a 95.202,70) e quindi rivalutata anno per anno con aggiunta degli interessi legali, per un ammontare finale di euro
124.293,18 ai valori attuali.
A tale somma totale di euro devono essere aggiunte le spese mediche (euro 1.975,08 oltre interessi legali = 2.181,77) e i danni materiali (euro 2.349,60 con rivalutazione e interessi = 3.064,65).
La somma complessiva è quindi pari ad euro 129.539,60.
Contr In riforma della sentenza impugnata, in solido con il proprietario della vettura assicurata, deve essere pertanto condannato al pagamento in favore dell'appellante dell'80% di tale importo, stante il riconosciuto concorso di colpa dell'appellato nella causazione del sinistro, e quindi euro 103.631,68,
inclusi rivalutazione ed interessi fino alla data della presente decisione.
Stante l'accoglimento solo parziale dei motivi di impugnazione, le spese di lite vengono compensate per entrambi i gradi per 1/3 tra le parti, e calcolate sulla base dell'importo effettivamente liquidato,
nei valori medi (ad eccezione della fase istruttoria del presente grado, da determinarsi nei valori minimi).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nella causa promossa da
[...]
, quale domiciliatario ex lege della compagnia di assicurazione di diritto Parte_1 [...]
e di , nei confronti di , così provvede: Controparte_8 Controparte_3 CP_5
in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 140/2024 del
Tribunale di Trieste, condanna da , quale domiciliatario ex lege della Parte_1
compagnia di assicurazione di diritto e di , e Controparte_8 Controparte_3
al pagamento a titolo di risarcimento del danno di € 103.631,68, in cui sono inclusi Controparte_3 interessi legali e rivalutazione monetaria fino alla data del 21.05.2025, e da maggiorarsi da tale data degli interessi al tasso legale sino al saldo.
Compensa per un terzo le spese di lite tra le parti di entrambi i gradi e condanna Parte_1
e a rifondere a due terzi delle spese di lite, che liquida per
[...] Controparte_3 CP_5
l'intero per il primo grado in euro 14.103,00 per compensi, oltre IVA CNA e spese generali, e per il secondo grado in euro 12.154,00 per compensi oltre IVA CNA e spese generali;
conferma per il resto l'impugnata sentenza.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 21.05.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Marina Vitulli dott.ssa Marina Caparelli 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
30 giorni al 25% = 1.050
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI TRIESTE SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere rel.
Dott. Giuliano Berardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 241/2024 RG promossa con atto di citazione in appello notificato il 10.07.2024
DA
(P.IVA in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, quale domiciliatario ex lege della compagnia di assicurazione di diritto croato
[...]
(già , con sede in Zagabria (Croazia), del sig. Controparte_1 Controparte_2 CP_3
da Zagabria (Croazia) e del sig. da Zagabria (Croazia)
[...] CP_4
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F. ) con il proc. e dom. avv. Samo Sanzin del Foro di CP_5 C.F._1
Gorizia giusta procura in atti
-APPELLATO –
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 140/2024 emessa da Tribunale di Trieste in persona
del G.U. Dott.ssa Gloria Giovanna Carlesso all'esito del giudizio sub R.G. 3659/2019, pubblicata
in data 13.2.2024 e non notificata.
Causa iscritta a ruolo il 12.07.2024 e trattenuta in decisione nella camera di consiglio del 21.05.2025
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“ Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trieste accogliere, per tutti i motivi dedotti, il presente appello e, per l'effetto, in riforma della qui impugnata sentenza n. 140/2024 del Tribunale di Trieste,
pubblicata in data 13.02.2024, accogliere le seguenti conclusioni:
Nel merito
- accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva o in subordine concorsuale del sig. CP_5
nell'accadimento del sinistro oggetto del presente giudizio e, conseguentemente, rigettare o in subordine liquidare in funzione del concorso di colpa addebitabile a carico dell'attore tutte le domande risarcitorie dallo stesso formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto.
- in ogni caso, riformare la sentenza impugnata in punto di quantum debeatur in accoglimento del secondo e del terzo motivo di appello.
- per l'effetto della riforma della sentenza impugnata condannare l'attore alla rifusione delle somme
Contr già pagate dall' n forza della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado.
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, rimborso forfettario, oltre IVA e CPA
come per legge o in subordine con compensazione parziale delle spese processuali in accoglimento del quarto motivo di appello.” Per parte appellata:
L'appellato, come in epigrafe rappresentato e difeso, richiamato integralmente quanto esposto nella comparsa di costituzione e contestato integralmente, in fatto e in diritto, quanto esposto dall'appellante nell'atto di citazione in appello, chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni: nel merito: contrariis reiectis, rigettare l'appello proposto dall' poiché Controparte_7
infondato in fatto ed in diritto, ovvero perché inammissibile.
Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio l' quale domiciliatario ex lege CP_5 Controparte_7
della compagnia di assicurazione di diritto (già Controparte_8 Controparte_2
, con sede in Zagabria (Croazia), del sig. da Zagabria (Croazia) e del sig.
[...] Controparte_3 CP_4
da Zagabria (Croazia), per ottenere il risarcimento dei danni patiti a causa del sinistro
[...]
avvenuto il 30 settembre 2018 lungo la S.S.14 in località Duino Aurisina (provincia di Trieste) che vedeva coinvolto, oltre all'attore, il sig quale conducente dell'autovettura con targa CP_4
croata di proprietà di assicurata con la compagnia Controparte_3 Controparte_1
(già Controparte_2
L'attore esponeva che la Compagnia gli aveva corrisposto euro 2.309,00 euro (2.049,00 euro per danni materiali e 260,00 euro di spese legali), mentre alcun risarcimento gli era stato riconosciuto per lesioni personali patite, adducendo la Compagnia un suo concorso di colpa.
L'attore sosteneva invece che il sinistro si era verificato per la colpa esclusiva del conducente dell'autovettura investitrice, il quale aveva effettuato un'improvvisa inversione a U così come descritta nel verbale redatto dalla Polizia Stradale intervenuta sul posto;
deduceva, inoltre, di aver riportato danni materiali e gravi lesioni personali incidenti anche sulla capacità lavorativa specifica e quantificava il danno in complessivi Euro 353.249,10.
Contr Si costituiva in giudizio l' ontestando, nel merito, la ricostruzione del sinistro operata dall'attore ed assumendo la colpa dello stesso che, a bordo della sua moto, impegnato in una manovra CP_5
di sorpasso di una colonna di auto e a velocità sostenuta, aveva impattato contro l'autovettura
Contr condotta dal che stava eseguendo una regolare manovra di svolta a sinistra. L ontestava CP_4
le voci di danno pretese dall'attore ed il computo che ne era stato fatto e chiedeva il rigetto della domanda, previo accertamento della responsabilità esclusiva del . CP_5
Il Giudice dichiarava la contumacia del convenuto e l'intervenuta rinuncia alla Controparte_3
domanda proposta nei confronti del . La causa veniva istruita a mezzo di prove orali e CTU CP_4
medico-legale.
Con la sentenza impugnata il Giudice di prime cure dichiarava l'esclusiva responsabilità in capo a conducente del veicolo Volkswagen Golf tg. ZG585DE (Croazia) di proprietà di CP_4
assicurato con la compagnia ora Controparte_3 Controparte_2 [...]
nella causazione del sinistro e condannava i convenuti a pagare all'attore, a Controparte_1
titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti al sinistro, la complessiva somma di € 140.782,96.
Il giudice riteneva che la dinamica del sinistro potesse essere accertata sulla base di quanto indicato nel rapporto della Polizia stradale che era di pattuglia ed era intervenuta immediatamente rilevando quanto segue:
“il sig alla guida del veicolo Volkswagen Golf tg ZG5855DE intestato a CP_4 CP_3
, con a bordo i passeggeri e , giunto all'altezza della
[...] Parte_2 Parte_3
progressiva chilometrica 134+1000 dove la strada si presenta rettilinea a doppio senso di marcia
con una corsia per direttrice ed in leggera discesa, effettuava, in un punto dove la linea continua di
mezzeria diventa per un breve tratto tratteggiata, manovra di svolta a sinistra per accedere in una strada privata pertinente ad alcune abitazioni al fine, come indicato dall'interessato, di invertire il
senso di marcia omettendo però di accertarsi, come indicato dall'art 154 del codice della strada, di
poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo
conto della posizione, distanza, direzione di essi, infatti entrava in contatto dinamico con altro
veicolo a due ruote sopraggiungente da tergo. Quest'ultimo motociclo condotto da – CP_5
solo in sella, percorreva la medesima arteria nella stessa direttrice di marcia del veicolo antagonista
quando, rimanendo all'interno della corsia di pertinenza, effettuava manovra di sorpasso a sinistra
di alcuni veicoli tra i quali iniziava anche il sorpasso del veicolo A che, nel frattempo, svoltando a
sinistra, gli occludeva il passaggio. In conseguenza dell'urto, di media/forte entità che si
concretizzava tra la parte laterale sinistra dell'autovettura all'altezza della portiera di guida
(montante centrale) e la parte anteriore del veicolo a due ruote, quest'ultimo rovinava a terra
unitamente al conducente.”
Secondo il Giudice tale ricostruzione effettuata dalla Polstrada, desunta dalle informazioni assunte sul luogo del sinistro, nonché dalla posizione dei veicoli dopo l'impatto e che aveva trovato coerente riscontro nel ricordo dei testimoni escussi in giudizio, costituiva elemento di prova rilevante.
Il Giudice riteneva così accertato che l'incidente si fosse verificato per l'esclusiva colpa del , CP_4
conducente della Volkswagen Golf che, eseguendo una improvvisa manovra di svolta a sinistra,
avrebbe creato un imprevedibile intralcio alla circolazione;
avrebbe, quindi, letteralmente tagliato la
strada alla moto che stava per sorpassarlo e ciò verosimilmente perché, concentrato sulla necessità di immettersi nell'accesso privato per fare una inversione a U, anziché accostarsi sul lato destro della strada lasciando passare tutti i veicoli cui avrebbe dovuto dare la precedenza, si era portato verso il centro strada e non aveva guardato con l'attenzione dovuta lo specchietto retrovisore.
Secondo il giudice la manovra non poteva neppure ritenersi prevedibile, come sostenuto dal convenuto: tale sarebbe stata se la svolta a sinistra fosse avvenuta per imboccare un'altra strada, non certo per usare lo spazio di un accesso privato al fine di invertire (con una ulteriore manovra di retromarcia) il proprio senso di marcia.
La circostanza che la moto procedesse ad alta velocità, come asserito dal convenuto, non troverebbe secondo il giudice nessun riscontro nella deposizione dei testi, nonostante questi avessero una visione diretta e ravvicinata del sinistro, procedendo da tergo ed avendo appena superato il semaforo. La
sentenza impugnata riteneva che la violenza dell'impatto con la parte laterale sinistra dell'auto -
all'altezza della portiera- trovasse giustificazione in ragione dell'improvvisa manovra di svolta effettuata dal;
non rilevava, inoltre, che il avesse, come riferito dai passeggeri dell'auto, CP_4 CP_4
inserito la freccia a sinistra e si fosse spostato verso il centro della strada perché, volendosi immettere in una piazzola privata, avrebbe comunque dovuto dare la precedenza ai veicoli che lo seguivano.
Tutte le considerazioni così svolte e la contestazione della violazione dell'art. 154 cod. Strada al Palic,
consentivano al Giudice di ritenere superata la presunzione del concorso di responsabilità in caso di scontro tra veicoli di cui all'art. 2054 c.c.. Veniva, altresì, considerata irrilevante la positività del agli oppiacei, riscontrata dagli esami condotti in ospedale, essendo notorio che la positività CP_5
permane anche dopo diversi giorni dall'assunzione, ed essendo pacifico che al non risultava CP_5
contestata la violazione dell'art. 187 C.d.S..
Ai fini della liquidazione del danno, per i danni materiali, il Giudice riteneva che, avendo la
Compagnia già corrisposto all'attore € 2.049,00 assumendo il 50% della colpa a suo carico, dovessero essere corrisposti ulteriori € 2.049,00 oltre ad € 300,60 per il soccorso la cui spesa era stata documentata;
un totale, quindi, di € 2.349,60, somma che, rivalutata con gli interessi dal dì del sinistro, determinava l'importo di € 2.918,84.
Quanto ai danni non patrimoniali il Giudice richiamava la relazione del CTU secondo il quale
– che all'epoca dei fatti aveva 53 anni – a causa della caduta dal motociclo subiva CP_5
“trauma all'arto superiore destro con frattura esposta (Gustilo II) della metaepifisi distale del radio
e della metaepifisi distale dell'ulna; - trauma all'arto superiore sinistro con frattura della metaepifisi distale del radio;
- trauma all'arto inferiore destro con frattura basi-pertrocanterica e frattura
scomposta del III prossimale della diafisi femorale.
Il CTU aveva riconosciuto i giorni e le percentuali di inabilità temporanea nei seguenti termini:
Inabilità temporanea assoluta dal 30 settembre al 23 novembre 2018 (per le degenze in ambiente
ospedaliero e, successivamente, riabilitativo) seguito da periodo di complessivi 120 gg. di inabilità
temporanea parziale così definibili: 30 gg. a tasso medio del 75% seguiti da altri 60 gg. a tasso medio
del 50% e ulteriori 30 gg. a tasso medio del 25%. L'invalidità permanente veniva valutata, infine,
nella misura del 20%.
Quanto alla incapacità lavorativa specifica, tenuto conto dell'attività riferita di carpentiere in ferro svolta dal nella ditta familiare, con compiti di supervisione e controllo, il CTU aveva ritenuto CP_5
il caso rientrante nelle “menomazioni per le quali non si può provare attuale riduzione di reddito per
cui il medico legale deve limitarsi a segnalare al Magistrato la situazione ai fini di un equo
indennizzo”, che aveva quantificato in termini di “appesantimento del punto” nella misura del 20%.
Il Giudice condivideva la proposta del CTU riconoscendo tale danno in termini di cenestesi lavorativa;
il CTU aveva inoltre valutato la congruità delle spese mediche pari ad € 1.975,08.
Infine, sotto il profilo della personalizzazione del danno, il Giudice riteneva provato attraverso le disposizioni testimoniali che l'attore, prima del sinistro, avesse uno stile di vita caratterizzato da plurime attività sportive che giustificavano l'aumento del danno nella misura del 15%.
***
Avverso la sentenza proponeva appello , con quattro motivi. Controparte_7
Con il primo motivo l'appellante lamentava l'errata ricostruzione della dinamica del sinistro e l'errato accertamento dell'esclusiva responsabilità del veicolo straniero. Rilevava che l'attore aveva iniziato una manovra di sorpasso nonostante avesse visto dinanzi a sé una serie di veicoli incolonnati;
l'andatura tenuta sarebbe stata talmente elevata da non essere egli in grado di arrestare il motociclo alla vista del veicolo straniero, dopo che questo aveva inserito l'indicatore di svolta a sinistra ed aveva già iniziato la manovra in prossimità di un accesso privato su un tratto di strada con linea tratteggiata.
Analizzando le fotografie dello stato dei luoghi il Tribunale avrebbe dovuto rilevare l'imprudenza della manovra di sorpasso posta in essere dalla moto nel tratto di carreggiata segnato da striscia continua ma anche caratterizzato da una fila di veicoli fermi, il che avrebbe dovuto far desistere l'attore dall'iniziare la manovra. La sentenza sarebbe da censurare anche nella parte in cui aveva ritenuto che l'attore non viaggiasse a velocità elevata: la violenza dell'impatto si giustificherebbe solo in forza della velocità dei veicoli, e l'auto sarebbe stata pressoché ferma;
in subordine l'appellante insisteva per l'espletamento di CTU ricostruttiva sul punto.
L'appellante sosteneva, inoltre, che l'attore avrebbe violato i doveri posti dagli artt. 141 e 148 del
C.d.S. in tema di sorpasso;
sarebbe, infine, sufficientemente provato attraverso le deposizioni dei testimoni che il sig. avesse azionato l'indicatore di svolta, mentre l'attore non avrebbe fornito CP_4
neppure la prova liberatoria ex art.2054 c.c.; l'appellante chiedeva, quindi, in subordine,
l'accertamento della responsabilità paritaria di cui all'art. 2054, II c.c..
Contr Con il secondo motivo di appello l' ontestava l'errato riconoscimento dell'appesantimento del punto di danno biologico e la non dovuta personalizzazione del danno. Sosteneva che il Tribunale,
applicando quasi un automatismo risarcitorio, aveva omesso di valutare la concreta incidenza delle lesioni sull'attività di supervisione e controllo svolta dal nella ditta di famiglia;
in particolare CP_5
lo svolgimento di mansioni lavorative gravose sarebbe circostanza sfornita di prova concreta.
Secondo l'appellante, non sussisterebbero inoltre i presupposti per l'aumento in personalizzazione del danno non patrimoniale liquidabile;
il Tribunale avrebbe errato sia nel ritenere attendibile la testimonianza della suocera dell'attore sul punto, sia nel trascurare il fatto che le conseguenze patite dall'attore sarebbero ordinarie e tipiche delle lesioni di cui trattasi, ed in quanto tali già prese in considerazione nella voce di danno biologico.
Con il terzo motivo di gravame veniva dedotta l'erroneità del calcolo degli interessi;
il Tribunale
aveva quantificato il totale del danno non patrimoniale permanente e temporaneo in € 109.768,21 precisando che: “Tale somma deve essere devalutata sino al dì del sinistro 30 settembre 2018 (e
diventa pari ad euro 109.222,10) e quindi rivalutata anno per anno con aggiunta degli interessi
legali. Si giunge così alla somma definitiva, determinata ai valori attuali, di € 135.718,11+2.116,01
(spese mediche + interessi legali) + 2.918,84 (danni materiali con rivalutazione e interessi) =
140.782,96”. Nel compiere tale calcolo il Giudice di prime cure avrebbe commesso un errore, dal momento che l'importo liquidato in valuta dell'epoca della decisione, una volta devalutato all'epoca di accadimento del sinistro, non dovrebbe essere pari ad € 109.768,21 bensì al minor importo di €
94.221,46; da tale errore sarebbe chiaramente derivato quello sul calcolo degli interessi.
Con il quarto ed ultimo motivo di appello l'appellante lamentava l'errata liquidazione delle spese processuali, che sarebbero state calcolate sul presupposto, errato, del totale accoglimento delle
Contr domande attoree. L osteneva, invece, che l'attore aveva formulato domande risarcitorie per €
353.249,10, di cui € 241.450,00 per un asserito danno da lucro cessante, che era stato invece completamente escluso in corso di causa;
ciò avrebbe giustificato il ricorso alla compensazione,
quantomeno parziale, delle spese di lite.
Si costituiva sostenendo, in riferimento al primo motivo di appello, che la CP_5
ricostruzione della dinamica del sinistro contenuta nella sentenza impugnata doveva ritenersi corretta poiché fondata sul verbale della Polstrada e sulle testimonianze raccolte sul luogo dell'incidente,
concordanti con quanto riferito dai testi nelle udienze istruttorie;
rilevava che il verbale fa piena prova fino a querela di falso, ed attesterebbe che la moto era rimasta nella corsia di pertinenza.
Circa il secondo motivo di appello l'appellato precisava che la professione di carpentiere da lui svolta lo vedeva impegnato in attività manuali di lavorazione del ferro ed in attività di supervisione;
il suo lavoro era, quindi, di tipo fisico e non esclusivamente d'ufficio, come sostenuto dall'appellante.
L'appesantimento riconosciuto dal Giudice di prime cure su indicazione del CTU, e quantificato nella misura del 20% a titolo di danno da cenestesi lavorativa, sarebbe conseguentemente del tutto giustificato. Allo stesso modo, il Giudice avrebbe applicato correttamente anche l'aumento del 15%
a titolo di personalizzazione sulla base delle risultanze della CTU e della testimonianza con cui la sig.ra suocera del , aveva descritto la passione di quest'ultimo per Persona_1 CP_5
l'escursionismo ed il modo in cui le sue abitudini ed il suo umore erano cambiati a seguito dell'incidente.
Sul terzo motivo, inerente al calcolo degli interessi, l'appellato osservava che quanto lamentato
Contr dall' avrebbe rappresentato un mero errore materiale e quindi l'appellante si sarebbe dovuto avvalere del procedimento di correzione dell'errore materiale;
non avendolo fatto, l'appello sarebbe,
sul punto, inammissibile.
Infine, circa il quarto ed ultimo motivo di gravame, relativo alla liquidazione delle spese processuali,
l'appellato specificava che il quantum della pretesa era stato rideterminato in corso di causa sulla base di conteggi oggettivi;
il Giudice avrebbe tenuto conto, accogliendole, delle sole richieste formulate in comparsa conclusionale, con cui l'odierno appellato si riservava la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
***
L'appello è parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
1. Con il primo motivo di appello si presuppone che il sig. abbia effettuato una CP_5
manovra di sorpasso di una colonna di auto in un tratto di strada segnato da striscia longitudinale continua ed a velocità sostenuta, senza adottare cioè le precauzioni necessarie nelle date condizioni di traffico.
Dalle dichiarazioni del teste si evince che l'appellato, fermo al semaforo, era ripartito Tes_1
accelerando allo scattare del segnale verde;
aveva superato così gli autoveicoli della corsia di destra,
andando ad impattare contro l'auto del sig. che, pur mantenendo un'andatura lenta, aveva CP_4
svoltato bruscamente ed improvvisamente a sinistra, avendo individuato una piazzola privata in cui effettuare la manovra di inversione di marcia.
Tale manovra repentina era effettivamente poco intuibile per gli altri utenti della strada, dal momento che la svolta non era stata effettuata allo scopo di immettersi su una strada secondaria ma, come si evince chiaramente dalle fotografie allegate, nella piazzola di un'abitazione privata.
1.1 L'art. 143 C.d.s. prevede “che i veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in
prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera”; la norma è
applicabile anche ai veicoli a due ruote che quindi dovrebbero viaggiare mantenendosi sul lato destro della propria corsia di marcia.
La manovra del sorpasso è, invece, espressamente disciplinata dall'art. 148, comma 11 C.d.s. che dispone: “ E' vietato il sorpasso di un veicolo che ne stia sorpassando un altro, nonché il superamento
di veicoli fermi o in lento movimento ai passaggi a livello, ai semafori o per altre cause di congestione
della circolazione, quando a tal fine sia necessario spostarsi nella parte della carreggiata destinata
al senso opposto di marcia.”
La norma sanziona esplicitamente solo la condotta di colui che nel sorpassare i veicoli incolonnati invade l'opposta corsia di marcia oltrepassando la linea di mezzeria per cui, se ne potrebbe dedurre,
a contrario, che la manovra di sorpasso sia lecita quando il sorpasso avviene rimanendo all'interno della propria corsia.
Si deve tuttavia richiamare la pronuncia della Corte di Cassazione, espressasi in un caso analogo con sent. n.26805/2017, come segue: “l'attore sostenne che il conducente dell'autovettura, mentre
percorreva viale Parioli in direzione di viale Pilsudsky nel suo stesso senso di marcia, aveva
improvvisamente e repentinamente tentato di effettuare un'inversione di marcia non consentita,
mettendosi di traverso rispetto alla direzione dello scooter da lui condotto, provocandone la
caduta[…] Il motivo ripropone l'argomento, già motivatamente disatteso dalla Corte territoriale,
dell'imputazione totale dell'evento al conducente dell'autovettura (la cui violazione di regole della
circolazione stradale è indubbia e non contestata), ma trascura di affrontare la considerazione, pur
posta alla base della decisione impugnata, dell'altrettanto incontestabile violazione dell'art. 143 del
codice della strada da parte del ricorrente, attesa la collocazione dello scooter sul lato sinistro della
corsia di pertinenza, ed in fase di superamento di auto incolonnate - argomento che si associa alla
condivisibile notazione critica circa la prospettazione di una sorta di desuetudine nel rispetto di
quella regola normativa in contesti urbani ad alta densità.
1.4.2. La reciproca violazione, da parte di entrambi i soggetti coinvolti nell'incidente, delle norme sulla circolazione stradale, oltre a quelle
di normale prudenza in relazione alle circostanze del caso, costituisce ragione sufficiente e
convincente della pari attribuzione di corresponsabilità, al di là ed a prescindere dall'ulteriore
rilievo in ordine alla presunta velocità tenuta dal conducente dello scooter. La corretta, puntuale ed
esaustiva ricostruzione, in concreto, della dinamica del fatto in relazione ad entrambe le condotte
implicate esclude in radice ogni ipotesi di violazione tanto del rapporto tra chiesto e pronunciato,
quanto dell'art. 2054 c.c., proprio alla stregua del principio, ricordato dal ricorrente, secondo il
quale l'accertamento della colpa di un conducente (nella specie, dell'auto) non libera ex se l'altro (il
conducente dello scooter) se non si sia offerta la dimostrazione della regolarità della guida. Il che,
come condivisibilmente ritenuto dalla Corte capitolina, nella specie non è avvenuto”.
Deve quindi ritenersi che le due norme del Codice della Strada possono trovare entrambe applicazione;
l'art.143 detta l'obbligo di tutti i conducenti di tenere la destra, mentre l'art.148 co.11
sancisce espressamente un divieto di sorpasso con superamento della mezzeria.
Nel caso di pecie, sebbene la colpa del conducente il veicolo SW Golf appaia preponderante per aver egli effettuato un'inversione di marcia in maniera brusca e repentina senza concedere la precedenza dovuta ai veicoli che sopraggiungevano da tergo, è altrettanto evidente che il sig. CP_5
non abbia utilizzato, nel sorpasso, le cautele che le particolari condizioni di traffico richiedevano.
Appare concorrente la violazione delle norme del codice della strada e, quindi, in riforma dell'impugnata sentenza, si ritiene che debba essere accertata una responsabilità in capo al sig. CP_4
dell'80% ed al sig. del 20%. CP_5
La sentenza di primo grado deve essere pertanto in tal senso riformata, il che comporta una riliquidazione dell'intero danno biologico sulla base delle nuove Tabelle 2024 recentemente adottate dal Tribunale di Milano.
2. Quanto al secondo motivo di gravame, con esso viene contestato sia il riconoscimento dell'appesantimento del punto di danno biologico nella misura del 20% per cenestesi lavorativa, sia la personalizzazione con applicazione di un aumento del 15% in via equitativa. Secondo il Collegio, il primo aspetto non merita censura, in quanto è incontestato che svolga CP_5
mansioni di carpentiere in ferro, nel contesto di ditta damiliare, con compiti di supervisione e controllo, come da lui dichiarato nel corso delle operazioni peritali.
Secondo l'appellante, un simile impiego non comporterebbe particolari fatiche fisiche, ma tale conclusione non è supportata da alcun elemento concreto;
l'appellato ha subito gravi lesioni ad entrambi gli arti superiori e all'arto inferiore (trauma all'arto superiore destro con frattura
esposta (Gustilo II) della metaepifisi distale del radio e della metaepifisi distale dell'ulna; -
trauma all'arto superiore sinistro con frattura della metaepifisi distale del radio;
- trauma
all'arto inferiore destro con frattura basi-pertrocanterica e frattura scomposta del III
prossimale della diafisi femorale).
Il c.t.u. ha determinato la riduzione permanente dell'integrità psico fisica nella misura del 20%, e all'epoca il danneggiato aveva 53 anni, con un periodo non breve di vita lavorativa ancora davanti;
un appesantimento del punto nella misura del 20%, come indicato dal c.t.u., si giustifica in quanto lo svolgimento delle mansioni nell'ambito di una attività non amministrativa ma della carpenteria in ferro (in un ambiente in senso lato produttivo) comporta verosimilmente un maggior aggravio.
2.1 Deve invece trovare parziale accoglimento il secondo motivo con riguardo alla personalizzazione del risarcimento del danno.
La teste suocera dell'appellato, ha riferito: “le escursioni erano la sua Testimone_2
passione, ogni domenica andava in montagna;
dopo l'incidente non può fare più ciò che faceva
prima, sciare non può più e si limita a qualche escursione, molto più modesta. E questo ha pesato sul
suo umore, nel senso che è molto più nervoso, si sente un po'…. in gabbia”.
L'appellato ha prodotto delle fotografie che lo ritraggono nel corso di escursioni estive e in ambiente innevato, a riprova della sua pregressa passione per l'escursionismo; la frattura scomposta riportata all'arto inferiore (oltre alle fratture agli arti inferiori) ha verosimilmente inciso sulla pratica dello sci e dell'escursionismo, come peraltro confermato dalla teste. Si ritiene pertanto che ciò costituisca conseguenza anomala e peculiare (tempestivamente allegata e provata dal danneggiato), e che non sia mera conseguenza ordinariamente derivante da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età (che peraltro era di anni 53 al momento del sinistro).
Trattasi di pregiudizio peculiare, e tuttavia minimo, da considerarsi in termini di riduzione del livello e frequenza della pratica dello sport a livello amatoriale, il che giustifica una personalizzazione in misura inferiore a quella riconosciuta in primo grado, e che si determina in via equitativa nel 5%.
La sentenza di primo grado deve essere pertanto riformata applicando una personalizzazione del 25%,
il che comporta una riliquidazione dell'intero danno biologico sulla base delle nuove Tabelle 2024
recentemente adottate dal Tribunale di Milano.
3. Anche il terzo motivo di gravame, relativo all'errato calcolo degli interessi, deve essere accolto;
la sua fondatezza è stata implicitamente riconosciuta anche dall'appellato, essendovi stato un errore nell'indicazione della somma devalutata.
4. Infondato è invece l'ultimo motivo di gravame, relativo alla statuizione sulle spese di lite., posto che la stesse sono stata determinate sulla base dell'ammontare della somma riconosciuta.
5. La rideterminazione del danno risarcibile sulla base di quanto esposto sub 1 e sub 2, operata con i criteri delle Tabelle di Milano attualmente vigenti, è la seguente:
Età del danneggiato al momento del sinistro anni 53
Invalidità permanente: 20% punto 3.809,75 + 20% (appesantimento punto cenestesi lavorativa) =
4.571,70 + 36% (incremento per sofferenza soggettiva) = 6.217,51 x 0,740 (demoltiplicatore per l'età)
x 20 (punti di IP)= 92.019,14 con una personalizzazione del 5% = 96.620,00.
Inabilità temporanea riconosciuta dal Ctu
Inabilità temporanea assoluta per giorni 55: 55 X 140 euro= 7.700
Inabilità temporanea parziale: 30 giorni al 75%= 3.150
60 giorni al 50% = 4.200 Totale danno biologico temporaneo: 16.100,00
Totale generale: 96.620,00 + 16.100,00 = 112.720,00
Tale somma deve essere devalutata all'epoca del sinistro (e diviene pari a 95.202,70) e quindi rivalutata anno per anno con aggiunta degli interessi legali, per un ammontare finale di euro
124.293,18 ai valori attuali.
A tale somma totale di euro devono essere aggiunte le spese mediche (euro 1.975,08 oltre interessi legali = 2.181,77) e i danni materiali (euro 2.349,60 con rivalutazione e interessi = 3.064,65).
La somma complessiva è quindi pari ad euro 129.539,60.
Contr In riforma della sentenza impugnata, in solido con il proprietario della vettura assicurata, deve essere pertanto condannato al pagamento in favore dell'appellante dell'80% di tale importo, stante il riconosciuto concorso di colpa dell'appellato nella causazione del sinistro, e quindi euro 103.631,68,
inclusi rivalutazione ed interessi fino alla data della presente decisione.
Stante l'accoglimento solo parziale dei motivi di impugnazione, le spese di lite vengono compensate per entrambi i gradi per 1/3 tra le parti, e calcolate sulla base dell'importo effettivamente liquidato,
nei valori medi (ad eccezione della fase istruttoria del presente grado, da determinarsi nei valori minimi).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nella causa promossa da
[...]
, quale domiciliatario ex lege della compagnia di assicurazione di diritto Parte_1 [...]
e di , nei confronti di , così provvede: Controparte_8 Controparte_3 CP_5
in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 140/2024 del
Tribunale di Trieste, condanna da , quale domiciliatario ex lege della Parte_1
compagnia di assicurazione di diritto e di , e Controparte_8 Controparte_3
al pagamento a titolo di risarcimento del danno di € 103.631,68, in cui sono inclusi Controparte_3 interessi legali e rivalutazione monetaria fino alla data del 21.05.2025, e da maggiorarsi da tale data degli interessi al tasso legale sino al saldo.
Compensa per un terzo le spese di lite tra le parti di entrambi i gradi e condanna Parte_1
e a rifondere a due terzi delle spese di lite, che liquida per
[...] Controparte_3 CP_5
l'intero per il primo grado in euro 14.103,00 per compensi, oltre IVA CNA e spese generali, e per il secondo grado in euro 12.154,00 per compensi oltre IVA CNA e spese generali;
conferma per il resto l'impugnata sentenza.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 21.05.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Marina Vitulli dott.ssa Marina Caparelli 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
30 giorni al 25% = 1.050