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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 13/05/2025, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza
Pedullà, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3531 del Ruolo Generale Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2017, vertente tra
C.F. - P.IVA , con sede Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
a Mosciano Sant'Angelo (TE), alla Strada Provinciale 22, e P.IVA Parte_2
), con sede in Gioia Tauro (RC) alla Strada Statale 111 n. 210, P.IVA_3 entrambe in persona del rispettivo legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliate ad Ascoli Piceno, in viale Treviri, n. 202, presso e nello studio dell'avv. Alessio Orsini, che le rappresenta e difende in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione.
- parte opponente -
e
(C.F. e P.IVA: Controparte_1
), con sede a , in Piazza Salimbeni, n. 3, in persona del legale P.IVA_4 CP_1 rappresentante p.t., giusta procura del 12 maggio 2014 a rogito del dott. Per_1
Notaio in (Rep. n. 33190 – Racc. n. 15728), elettivamente
[...] CP_1 domiciliata a Roseto degli Abruzzi, in via Volturno, n. 8, presso e nello studio dell'Avv. Licia Mastrangelo, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione.
- parte opposta - nonché
1 C.F. e P.IVA , con Controparte_2 P.IVA_5 P.IVA_6 sede in Roma, via Piemonte n. 38, in persona del legale rappresentante p.t., giusta procura rilasciata dal dott. , nella qualità di Persona_2
Direttore Generale del , con firma autenticata in data 11 Controparte_2 settembre 2019 dal Notaio di Roma, rep. 12122, racc.6848, Persona_3 registrata a Roma 4 il 16 settembre 2019 aI n. 28349 serie 1T, in qualità di mandataria di (C.F./P.IVA , con sede a Controparte_3 P.IVA_7
Roma, in via Piemonte n. 38, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata a Roseto degli Abruzzi, in via Volturno, n. 8, presso e nello studio dell'Avv. Licia Mastrangelo, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata all'atto di intervento depositato il 3 gennaio 2020.
- parte intervenuta ex art. 111 c.p.c. -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento di somme.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 18 febbraio
2025, celebratasi con le forme e le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso avanti al Tribunale di Teramo, Controparte_1
(d'ora in avanti, per comodità, anche solo la “ ), ha chiesto
[...] CP_1 ed ottenuto il decreto ingiuntivo - provvisoriamente esecutivo - n. 1091/2017, con il quale è stato ingiunto a ed a Parte_1 Parte_2 CP_4 di pagare immediatamente, in solido fra loro, la somma di € 416.490,96, oltre interessi, spese della procedura monitoria e successive occorrende.
Avverso il predetto decreto ingiuntivo, emesso in data 21 agosto 2017 e tempestivamente notificato, due delle tre società ingiunte, e cioè
[...]
e hanno spiegato la presente opposizione con atto di Parte_1 Parte_2 citazione, mediante il quale, convenendo in giudizio la Banca ingiungente, hanno invocato l'accoglimento delle seguenti conclusioni, previa istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c. della provvisoria esecutorietà del decreto monitorio opposto: “Nel merito, in via principale: Accogliere la presente opposizione e per l'effetto dichiarare l'illegittimità, la nullità e comunque
REVOCARE il decreto ingiuntivo opposto per tutte le motivazioni addotte nel presente atto, con conseguente adozione di tutti i provvedimenti di legge;
Sempre nel merito in via principale: ACCERTARE E DICHIARARE che nulla è dovuto per tutti
2 i motivi dedotti nel presente atto, con espressa riserva di promuovere autonomo e separato giudizio al fine di richiedere la condanna alla ripetizione di tutte le somme indebitamente applicate e percepite dalla banca, nonché per richiedere il risarcimento di tutti i danni patiti e patendi a qualsiasi titolo, facendo quindi salvo ogni diritto. In via subordinata: ACCERTARE E DICHIARARE che la Convenuta ha CP_1 praticato ed applicato: a)= tassi d'interesse ultralegali e/o non pattuiti e comunque non predeterminati, in violazione dell'art. 1284 III° co. c.c. e dell'art. 117 del T.U.B.;
b)= tassi di interessi usurari in violazione dell'art. 644 c.p., nonché della legge 108/96, con le conseguenze di cui all'art. 1815 II° co. c.c.; c)= anatocismo in contrasto con
l'art. 1283 C.C; d)= commissioni di massimo scoperto non concordate, indeterminate
e/o comunque nulle;
e)= “addebitato voci di spesa, commissioni disponibilità fondi, commissioni di istruttoria veloce, altre commissioni, spese ed oneri non pattuiti e/o privi di causa;
f)= valute rispettivamente anticipate o postergate non pattuite e/o prive di causa, in violazione di legge e/o di contratto e, per l'effetto, ACCERTARE E
DICHIARARE, il reale saldo del rapporto di conto corrente per cui è causa, alla luce di tutto quanto dedotto in parte espositiva, depurando il saldo finale dagli illegittimi addebiti descritti in narrativa, escludendo ogni tipo di interesse in ottemperanza al disposto di cui all'art. 117 co. 3 o in subordine in base ai commi 6 e 7 dell'art. 117 del
TUB, senza alcun tipo di anatocismo, azzerando interessi, commissioni ed oneri in caso di superamento dei c.d. tassi soglia, escludendo le Commissioni di IM
SC ed ogni altra commissione, spesa e valuta non correttamente determinata per iscritto o su cui non sia scesa valida pattuizione, indeterminata e/o priva di causa, escludendo ogni illegittimo vantaggio in favore della Banca per le c.d. valute fittizie, con espressa riserva di promuovere autonomo e separato giudizio al fine di richiedere la condanna alla ripetizione di tutte le somme indebitamente applicate e percepite dalla banca, nonché per richiedere il risarcimento di tutti i danni patiti e patendi a qualsiasi titolo;
ACCERTARE E DICHIARARE l'inesistenza, nullità, annullabilità, inefficacia, per tutti i motivi dedotti in narrativa, della fideiussione. Con riserva di integrare, modificare e/o articolare la propria domanda e/o mezzi istruttori all'esito delle deduzioni formulate dalla convenuta in sede di costituzione ed ai sensi dell'art.
183 c.p.c., salvo ed illimitato ogni più ampio diritto, anche di agire in autonomo e separato giudizio, per richiedere il risarcimento di ogni tipo di danno. Il tutto in ogni caso con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
3 Con comparsa del 7 febbraio 2018, si è costituita in giudizio
[...]
invocando il rigetto di tutte le domande e Controparte_1 richieste di parte opponente in quanto inammissibili, improponibili e/o comunque infondate in fatto ed in diritto, con vittoria di spese di lite. Più nel dettaglio, l'opposta ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) in via pregiudiziale, dichiarare la nullità della citazione ai sensi e per gli effetti dell'art.
164, 4° comma c.p.c. per le causali di cui in narrativa (cfr § B) del presente atto); 2) sempre in via pregiudiziale, senza rinuncia alla superiore eccezione, dichiarare inammissibile la domanda attorea per divieto di venire contra factum proprium ovvero in relazione all'istituto generale dell'exceptio doli generalis, per le causali di cui in narrativa (cfr § C) del presente atto); 2) nel merito, senza rinuncia alla superiori domande ed eccezione preliminari, rigettare integralmente l'opposizione interposta per le motivazioni di cui in narrativa (cfr § D) e § E) del presente atto;
3) con vittoria di spese e compensi del presente giudizio ivi compreso il rimborso forfettario, IVA e
CAP come per legge”.
Instaurato il contraddittorio e concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., con provvedimento del 27 ottobre 2018, pubblicato in data 29 ottobre 2018 nell'ambito del sub procedimento recante R.G. n. 3531-
1/2017, il precedente titolare del procedimento ha sospeso l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata istruita, oltre che in via documentale, attraverso l'espletamento di C.T.U. tecnico-contabile sulla base dei quesiti forniti all'udienza del 28 novembre 2019 dal precedente titolare del procedimento.
In data 3 gennaio 2020, si è costituita in giudizio Controparte_2
in qualità di mandataria di quale cessionaria del
[...] Controparte_3 credito azionato dall'opposta a seguito di cessione in blocco di crediti ex art. 58 T.U.B. e artt. 4 e 7 L. n. 130/1999 e, quindi, quale successore a titolo particolare ex art. 111 c.p.c., della cedente Controparte_1
[...]
A seguito di numerosi rinvii, all'udienza del 18 febbraio 2025 (così anticipata dallo scrivente magistrato, divenuto titolare del procedimento solo in data 12 marzo 2024), celebrata con le forme e le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei
4 termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'opposizione spiegata da e è fondata e, Parte_1 Parte_2 conseguentemente, il decreto ingiuntivo oggetto della stessa deve essere revocato nei limiti e per le ragioni che ci si accinge ad esporre.
Senonché, prima di esaminare le questioni prospettate dalle parti ed al fine di poter meglio apprezzare le motivazioni sottese alla revoca del decreto monitorio oggetto dell'interposta opposizione, giova ricostruire sinteticamente la vicenda fattuale oggetto della presente controversia, che trae origine dal decreto ingiuntivo - provvisoriamente esecutivo - n. 1091/2017 emesso in favore di con il quale il Tribunale di Teramo Controparte_1 aveva ingiunto alle società e a di Parte_1 Parte_2 CP_4 pagare immediatamente, in solido fra loro, la somma di € 416.490,96 (oltre interessi, spese della procedura monitoria e successive occorrende).
Nello specifico, le odierne società opponenti, a supporto dell'atto di citazione, dopo aver contestato l'efficacia probatoria della documentazione prodotta in sede monitoria, hanno dedotto che il rapporto di conto corrente intrattenuto con la opposta è affetto da illegittimità per (i) la mancata CP_1 indicazione dei tassi relativi ai conti anticipi e il tasso effettivo relativo all'affidamento ordinario;
(ii) la mancata sottoscrizione della documentazione contrattuale da parte dell'istituto bancario;
(iii) l'indebito esercizio dello ius variandi; (iv) l'indebita applicazione di interessi anatocistici e commissioni non contrattualizzate;
(v) il possibile superamento del tasso soglia con conseguente usurarietà dei tassi applicati dalla Banca. Le opponenti, inoltre, hanno invocato l'estensione dell'invalidità del rapporto bancario “presupposto” al connesso negozio fideiussorio sottoscritto dalla società Parte_2
In data 7 febbraio 2018, si è costituita in giudizio la Banca ingiungente, confutando i singoli motivi di opposizione e chiedendo l'integrale reiezione delle domande ex adverso spiegate in quanto inammissibili e infondate.
Successivamente, in data 3 gennaio 2020, si è costituita in giudizio in qualità di mandataria di Controparte_2 Controparte_3 cessionaria del credito azionato da a Controparte_1 seguito di cessione in blocco di crediti ex art. 58 TUB e artt. 4 e 7 L. n. 130/1999,
5 facendo propria la posizione processuale di Controparte_1
nonché tutte le domande, deduzioni, eccezioni, conclusioni ed istanze
[...] da questa formulate e rassegnate.
Ebbene, anzitutto deve evidenziarsi che, sin dall'udienza del 29 settembre 2020 (la prima udienza utile post costituzione dell'intervenuta), gli opponenti hanno eccepito la carenza di titolarità del diritto in capo alla società
Controparte_3
Occorre, pertanto, esaminare la predetta eccezione sollevata dai convenuti in senso sostanziale relativa alla carenza, in capo all'intervenuta ex art. 111 c.p.c., di titolarità (dal lato attivo) del rapporto dedotto in giudizio, che, lungi dall'essere una eccezione in senso tecnico, costituisce, a ben vedere, una mera difesa, come tale sottratta al rispetto delle preclusioni e delle barriere processuali cui invece soggiacciono le nuove domande e le eccezioni in senso stretto, con il corollario per cui il suo scrutinio non è precluso al Giudice, che peraltro può rilevare anche ex officio la carenza di titolarità del rapporto dedotto sulla base della documentazione prodotta (cfr. Cass. Sez. Un. n. 2951/2016).
Ciò chiarito, deve rilevarsi, in termini generali, come l'avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione previsto dall'art. 58
T.U.B. non esonera la parte che afferma di essere titolare del credito dalla prova della cessione e del suo contenuto al fine di dimostrare che oggetto della cessione sia proprio il credito del quale viene prospettata in giudizio la titolarità
(cfr., ex plurimis Cass. Civ., sez. 6, 5 novembre 2020, n. 24798, secondo cui una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione stessa – mentre cosa diversa è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto, questione che è riservata al giudice di merito).
Senonché, a fronte di una giurisprudenza di legittimità e di merito fortemente divisa e contrastante sulla questione de qua, è ragionevole sostenere che la mancanza di specifici limiti positivi alla prova in giudizio del contratto di cessione in blocco ex art. 58 TUB (non soggiacendo lo stesso, infatti, ad alcuna forma particolare, né ad substantiam actus, né ad probationem tantum) comporta il corollario per cui, nel caso in cui non venga versato in atti il contratto di cessione eventualmente stipulato in forma scritta, la prova dell'inclusione del credito nella cessione, e quindi la titolarità - più che la legittimazione del cessionario - dello stesso, possa utilmente desumersi da un accertamento
6 complessivo delle altre risultanze anche di fatto acquisite nel giudizio, e quindi anche da diversi elementi presuntivi, tra cui, a titolo esemplificativo, il contenuto specifico dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 TUB allorquando, peraltro, lo stesso sia sufficientemente specifico e determinato in relazione all'individuazione dei crediti oggetto della cessione (in questo senso, cfr. Cass. 17110/2019, secondo cui “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”) o comunque altri elementi, quali l'eventuale elenco delle posizioni creditorie cedute o la dichiarazione proveniente dalla cedente in ordine alla posizione oggetto di cessione.
Anzi, a ben vedere, di recente, la Corte di Cassazione ha affermato il principio contrario in base al quale, “Come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, la cessione dei crediti bancari in blocco deve essere provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l'estratto ex art.
58 TUB.” (in questi esatti termini, cfr. Cass civ., sez. III, ordinanza n. 3405 del 6 febbraio 2024).
Infatti, prosegue la Suprema Corte, “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass., 22/06/2023, n. 17944; Cass., 13/06/2019, n.
15884; Cass., 16/04/2021, n. 10200; Cass., 05/11/2020, n. 24798; Cass., 02/03/2016,
n. 4116).”.
Precisa la Corte, in particolare, che “Non è infatti sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, in quanto l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione, che presuppone che
7 l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (Cass., 20/07/2023, n. 21821).”
(cfr. Cass. sopra citata Cass civ., sez. III, ordinanza n. 3405 del 6 febbraio 2024).
Ebbene, nel caso di specie, l'intervenuta ex art. 111 c.p.c. ha allegato alla propria comparsa di costituzione in giudizio del 3 gennaio 2020, oltre alle procure notarili (cfr. doc. A-B) e a quella alle liti, esclusivamente l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale parte II n. 151 del 23 dicembre 2017
(cfr. doc. C), con cui - in qualità di “cessionaria” – Controparte_3
“comunica di aver acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1 e
4 (come implementato dall'articolo 7.1, commi 1 e 6) della Legge sulla
Cartolarizzazione, in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari concluso in data 20 dicembre 2017 (il "Contratto di Cessione") da Controparte_1
("BMPS" o un "Originator"), un insieme di crediti che derivano da rapporti
[...] giuridici in relazione ai quali si forniscono le seguenti informazioni orientative: (i) rapporti giuridici regolati dalla legge italiana;
(ii) rapporti giuridici sorti in capo a
BMPS (o a banche dalla stessa incorporate), antecedentemente al 31 dicembre 2016, per effetto dell'esercizio dell'attività bancaria in tutte le sue forme;
(iii) rapporti giuridici risolti e, laddove applicabile, in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine;
(iv) rapporti giuridici classificati in
"sofferenza" sia alla data del 31 dicembre 2016 sia alla data del 20 dicembre 2017; (v) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare (ISMEA), costituito ai sensi del D.P.R. n. 278 del 28 maggio 1987, come successivamente modificato e riorganizzato;
(vi) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da Fidi Toscana S.p.A.; (vii) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da Unifidi Emilia Romagna Soc. Coop. a
r.l. (…)”.
Ritiene dunque il Tribunale, alla luce dell'insegnamento giurisprudenziale sopra richiamato, che il predetto contenuto dell'avviso in
G.U., non corroborato da nessun altro elemento utile a dimostrare l'inclusione del credito azionato da ra quelli oggetto Controparte_1 di cessione in favore di si riveli inidoneo ed insufficiente Controparte_3
a dimostrare la titolarità del rapporto in capo a quest'ultima (anche perché, lo
8 si rammenta, “La pubblicazione sulla Gazzetta, e/o l'iscrizione nel registro, non attengono al perfezionamento della fattispecie traslativa, né alla produzione del relativo effetto;
non hanno valenza costitutiva e neanche di sanatoria di eventuali vizi dell'atto; non fanno parte della documentazione contrattuale inerente appunto alla fattispecie traslativa” - cfr. Cass. n. 5617/2020), risultando i criteri riportati nell'avviso in
G.U. per l'individuazione dei crediti ricadenti nella cessione in blocco ex art. 58
TUB eccessivamente generici ed onnicomprensivi, e, come tali, forieri di obiettive incertezze in ordine alla selezione dei crediti da includere o meno nell'operazione di cessione.
Pertanto, deve pervenirsi alla dichiarazione di carenza di titolarità del credito oggetto di causa in capo alla stessa, permanendo quindi la predetta titolarità del rapporto in capo alla originaria creditrice, odierna opposta, e quindi in capo alla Banca formalmente ingiungente, i.e. Controparte_1
[...]
Ciò premesso in ordine alla posizione dell'intervenuta ex art. 111 c.p.c., occorre poi rigettare l'eccezione di nullità dell'atto di citazione in opposizione ex artt. 163 e 164 c.p.c. sollevata dalla difesa di parte opposta per asserita indeterminatezza del petitum e della causa petendi.
Una simile pronuncia, infatti, può essere emessa esclusivamente nell'ipotesi in cui il petitum – inteso, sotto il profilo formale, come il provvedimento giurisdizionale richiesto e, sotto l'aspetto sostanziale
“chiovendiano”, come il bene della vita di cui si chiede il riconoscimento – e/o la causa petendi – intesa come fondamento giuridico della domanda – risultino del tutto omessi ovvero assolutamente incerti, al punto da inficiare la necessaria determinatezza della domanda spiegata e pregiudicare la difesa avversaria;
di contro, la nullità in commento deve essere esclusa allorquando i predetti elementi della domanda, sebbene non perfettamente dedotti nell'atto introduttivo, siano comunque individuabili, avuto riguardo al contenuto sostanziale della domanda ed alle conclusioni rassegnate, o siano comunque desumibili dalla complessiva situazione dedotta in causa o dalle precisazioni formulate nel corso del giudizio.
Nel caso per cui è processo, il tenore ed il contenuto dell'atto di citazione
– ancor più trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo – escludono l'integrazione del vizio eccepito da parte opposta, che, del resto, ha coltivato
9 diffusamente le proprie difese, calibrandole in maniera specifica sulle contestazioni avversarie.
Tanto premesso, volgendo al merito delle ulteriori doglienze sollevate dalle parti, occorre anzitutto rilevare che non colgono nel segno, da un lato,
l'eccezione sollevata dall'opposta in ordine alla inammissibilità dell'opposizione per divieto del venire contra factum proprium, ovvero alla stregua dell'istituto dell'exceptio doli generalis, in quanto solo genericamente coltivata con asettici riferimenti giurisprudenziali non calati al caso de quo e, dall'altro lato, l'eccezione - solo incidentalmente - sollevata dalle opponenti in ordine al c.d. contratto “monofirma” (cfr. pag. 4 dell'atto di citazione): sul punto, in particolare, il Tribunale ritiene di aderire all'opzione ermeneutica che intende il contratto perfettamente valido ed efficace (ex tunc) con la produzione in giudizio dello stesso da parte di colui che non l'ha sottoscritto (cfr. Cass. Civ.
n. 4565/2012).
È infatti principio consolidato quello secondo cui “il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dal
D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti” (Cass., Sez. Un., n. 898 del 16 gennaio 2018).
Accertata così la ammissibilità dell'opposizione nonché la validità del contratto di conto corrente n. 681.80 – quanto meno sotto il profilo supra vagliato – e procedendo con ordine, giova inoltre evidenziare che l'elaborato peritale versato in atti dal C.T.U. nominato, dott. ha Persona_4 consentito di acclarare l'infondatezza della pretesa creditoria azionata da
[...]
sulla scorta della molteplicità delle anomalie Controparte_1 riscontrate.
In particolare, rispetto al conto corrente ordinario n. 681.80, l'Ausiliario ha rilevato l'esistenza di competenze illegittimamente addebitate dalla a CP_1 titolo di C.M.S. (dal I trimestre 2003 al IV trimestre 2005), corrispettivo su accordato (dal III trimestre 2009 al I trimestre 2013) e commissione di istruttoria
10 veloce (dal IV trimestre 2012 alla fine del rapporto).
Più nel dettaglio, nell'elaborato peritale, il C.T.U. ha verificato che, “i) per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge del 28/01/2009 n. 2, avvenuto in data 29/01/2009, è stata esclusa la commissione di massimo scoperto sul conto ordinario
n. 681.80 in quanto, agli atti, risulta il contratto di conto corrente del 20/01/2000 e la comunicazione di variazione delle condizioni economiche del 31/03/2003, nelle quali non sono state previste le modalità di calcolo e di capitalizzazione sufficientemente determinate della CMS. ii) Per il periodo successivo al 01/10/2009 e prima del
01/10/2012 non sono stati rinvenuti, agli atti, ulteriori contratti stipulati con l'istituto di credito: di conseguenza, la banca non ha rispettato le disposizioni di cui all'art. 2 bis del D.L. 28/11/2008 n. 185 in quanto manca la previsione del patto scritto non rinnovabile tacitamente in misura onnicomprensiva. Alla luce delle suddette considerazioni, è stata esclusa la CMS o comunque essa sia denominata (corrispettivo su accordato) anche per il periodo oggetto del presente paragrafo, cioè dall'01/10/2009 al 01/10/2012. iii) per il periodo successivo al 01/10/2012, non sono stati rinvenuti, agli atti, ulteriori contratti o clausole stipulate con la banca in base alle previsioni dell'articolo 117-bis del T.U.B. e del Decreto CICR 20 Giugno 2012, n. 644. Per tali ragioni, sono stati esclusi il corrispettivo su accordato e la commissione di istruttoria veloce anche per il periodo successivo al 01/10/2012” (cfr. pag.
9-10 bozza di relazione peritale allegata al deposito del 9 giugno 2020).
Inoltre, quanto alla doglianza relativa all'applicazione di interessi ultra- legali e financo usurari, il C.T.U. ha rilevato che “Per quanto riguarda il conto corrente ordinario n. 681.80, nei contratti oggetto di causa sono stati pattuiti gli interessi passivi. Pertanto, lo scrivente CTU ha provveduto ad effettuare il calcolo del
TEG ed in seguito è stato confrontato con i tassi soglia determinati dai decreti ministeriali ex art. 2 legge 108/1996”.
Al contrario, “per quanto concerne i conti anticipi n. 735.90 e n. 736.83, non è stato rinvenuto alcun contratto e, quindi, nessuna pattuizione scritta degli interessi passivi. Di conseguenza, non si è provveduto al calcolo del TEG ed alla verifica dell'usura, in quanto non richiesto dal quesito, il quale, specificatamente, chiede di verificare se sia superato il tasso usurario solo “in caso di pattuizione scritta degli interessi passivi nei contratti oggetto di causa””.
Conseguentemente, in ordine al solo conto corrente ordinario n. 681.80,
l'Ausiliario ha evidenziato che, per tutta la durata del rapporto, “sia il TEG,
11 calcolato secondo la formula sopra descritta, sia la CMS della banca non hanno mai sorpassato rispettivamente il tasso soglia e “la CMS soglia”; pertanto, “il TEG, calcolato secondo i parametri indicati nel quesito, non risulta mai superiore al tasso soglia” (cfr. pag. 12-13 bozza di relazione peritale allegata al deposito del 9 giugno 2020).
Sotto altro profilo e con particolare riguardo alla censura relativa all'illegittimo esercizio dello ius variandi ad opera dell'opposta, dall'esame della documentazione versata in atti, è emerso che, nel contratto di apertura del conto corrente del 20 gennaio 2000, è presente, all'art. 16, la clausola relativa alla modifica unilaterale da parte della Banca delle condizioni ed è inoltre presente anche l'approvazione specifica dello stesso articolo sopra menzionato
(cfr. doc. 2 fasc. monitorio).
Tuttavia, giova rammentare che l'art. 118 TUB - dedicato appunto alla
“Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali” da parte della banca - subordina in ogni caso la predetta facoltà, oltre che alla approvazione specifica da parte del cliente, anche all'invio di una comunicazione della modifica unilaterale, secondo le modalità previste dalla legge, comminando la sanzione dell'inefficacia di quelle variazioni contrattuali sfavorevoli per il cliente per le quali non siano state osservate le citate condizioni.
Conseguentemente, il C.T.U. ha provveduto, nei trimestri in cui i tassi debitori applicati dalla Banca si presentano superiori rispetto a quelli convenzionali, a ricondurli ai tassi pattuiti fra le parti o oggetto di ritualmente modifica unilaterale da parte della Banca (comunicazione di variazione delle condizioni economiche del 31 marzo 2003 e comunicazione di variazione delle condizioni economiche del 30 giugno 2015).
Ancora, in merito alle valute di cui al conto corrente ordinario n. 681.80,
l'Ausiliario ha evidenziato che “le pattuizioni contrattuali sono rinvenibili nel contratto originario del 20/01/2020 e nella successiva comunicazione di variazione delle condizioni del 31/03/2003 (con decorrenza dal 21/03/2003). Le suddette pattuizioni contrattuali non sono state rispettate dalla banca per quanto riguarda
l'applicazione dei giorni valuta sui versamenti degli assegni bancari e degli assegni circolari (…). Di conseguenza, come richiesto dal quesito, lo scrivente CTU ha effettuato il conteggio in base alle pattuizioni intercorse tra le parti in riferimento all'applicazione dei giorni valuta sui versamenti degli assegni bancari e degli assegni
12 circolari. Mentre, le altre pattuizioni sulla valuta sono state rispettate e, pertanto, sono state lasciate invariate” (cfr. pag. 14 bozza di relazione peritale allegata al deposito del 9 giugno 2020).
A tutto ciò si aggiunga che – come riscontrato anche dal C.T.U. –
[...]
, attrice in senso sostanziale nel presente giudizio di Controparte_1 opposizione a decreto ingiuntivo, ha omesso di depositare in atti non soltanto i contratti relativi ai conti anticipi n. 736.83 e n. 735.90, ma anche gli estratti conto iniziali di cui ai rapporti bancari in rilievo.
In ragione di tale carenza documentale, il Consulente Tecnico d'Ufficio, sulla base delle indicazioni fornite nella ordinanza istruttoria resa dal precedente giudice istruttore, ha provveduto ad azzerare i saldi negativi, alla data del primo estratto disponibile, del conto ordinario n. 681.80 e del conto anticipi n. 735.90 (rispettivamente di - € 421.183,37 e - € 42.285,44), mantenendo invece il saldo del conto anticipi n. 736.83, in quanto favorevole al correntista (pari a + € 42.285,44).
Rispetto ai conti anticipi, inoltre, il C.T.U. ha riscontrato ulteriori carenze documentali afferenti ai periodi intermedi (I e II trimestre 2005; IV trimestre 2005; I trimestre 2006), rendendosi così necessario escludere il peggioramento del saldo formatosi nel periodo non documentato (ripartendo dal saldo ricalcolato del precedente periodo documentato) e mantenere il saldo migliorativo per la correntista (cfr. pag.
8-9 bozza di relazione peritale allegata al deposito del 9 giugno 2020).
Né, sul punto può condividersi l'eccezione sollevata dalla difesa dell'opposta, la quale ha dedotto di aver fornito estratti conto completi, tali da non richiedere alcun azzeramento e/o ricalcolo in favore della correntista.
Dall'esame della documentazione in atti, infatti, è emerso che, per il periodo anteriore all'anno 2003, la si è limitata alla produzione - non CP_1 degli estratti conti ufficiali ma - di documentazione costituente “rigenerazione archivio conti-movimenti eliminati”, di cui l'Ausiliario non ha tenuto conto, conformandosi alle indicazioni impartite dal precedente titolare nel provvedimento di conferimento di incarico.
Infatti, come è noto, “la giurisprudenza prevalente (…) tende a non attribuire efficacia probatoria agli archivi conti rigenerati che sono dei meri documenti interni che non consentono, per giurisprudenza di merito prevalente, la ricostruzione
13 analitica del rapporto, in quanto essi rappresentano soltanto i conteggi degli interessi attivi e passivi ma non consentono di individuare le operazioni che hanno determinato le annotazioni degli interessi e di ricostruire così esattamente tutti i movimenti effettuati nell'arco di tempo considerato (cfr. già citata C. App. Milano n. 4548/15 del
26.11.2015). Soltanto la produzione degli estratti conto a partire dalla data di apertura del contratto consente di pervenire, attraverso l'integrale ricostruzione dei rapporti di dare e avere tra le parti, (…) alla determinazione dell'eventuale debito del correntista
e alla quantificazione degli importi da espungere dal conto (cfr. in questi esatti termini, Tribunale di Salerno n. 1233/2023). D'altronde, i “tabulati contabili di rigenerazione dei movimenti eliminati dall'archivio informatico sono documenti mai portati a conoscenza del correntista, anonimi e non sottoscritti “(cfr. Tribunale di
Bari n. 3364/2022).
Orbene, alla luce della pluralità delle anomalie riscontrate dal
Consulente in ordine ai rapporti bancari intrattenuti dal Parte_1 con ed in ragione della acclarata carenza Controparte_1 documentale, il C.T.U. ha provveduto alla rideterminazione dei rapporti dare- avere fra le parti, evidenziando l'inesistenza di una posizione debitoria a carico della correntista.
Pertanto, sulla scorta delle conclusioni cui è giunto il C.T.U. – condivise dal Tribunale in quanto aderenti ai quesiti giudiziali e fondate su approfondite indagini tecniche e su argomentazioni immuni da vizi logici e metodologici – l'opposizione deve essere accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto nei confronti di e della Parte_1 società garante Pt_2 Pt_1
L'integrale accoglimento dell'opposizione, inoltre, esonera il
Giudicante dell'esame delle ulteriori domande (di mero accertamento) formulate dalle due società opponenti in via meramente subordinata.
Venendo al governo delle spese di lite, queste, nei rapporti tra le opponenti e seguono la soccombenza Controparte_1
e sono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014; nei rapporti invece tra le opponenti e l'intervenuta ex art. 111 c.p.c., la quale non è riuscita a fornire la dimostrazione della titolarità del credito dedotto in giudizio, le spese di lite sono integralmente compensate, in ragione dell'attività difensiva concretamente svolta da entrambe le parti
14 sull'argomento nonché della esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti circa la prova che la cessionaria deve fornire in ipotesi di cessione di crediti in blocco ex art. 58 T.U.B..
Il criterio della soccombenza, infine, governa anche le spese di C.T.U., liquidate con decreto pubblicato in data 29 ottobre 2020, che sono poste definitivamente poste a carico dell'opposta Controparte_1
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. 3531/2017, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così decide:
1. DICHIARA il difetto di prova di titolarità del credito in capo all'intervenuta ex art. 111 c.p.c. mandataria di Controparte_2
Controparte_3
2. in accoglimento dell'opposizione spiegata da e Parte_1 [...]
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 1091/2017 emesso dal Tribunale Pt_2
di Teramo in data 21 agosto 2017, esclusivamente nei confronti di
[...]
e Parte_1 Parte_2
3. CONDANNA l'opposta in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., alla refusione, in favore delle opponenti e in persona dei rispettivi legali Parte_1 Parte_2 rappresentanti p.t., delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano nell'importo di € 628,00 (C.U. e marca) per esborsi e di €
22.457,00 per competenze, oltre il rimborso delle spese generali al 15%,
I.V.A. al 22% e C.P.A. al 4% sui compensi, da distrarsi in favore del procuratore Avv. Alessio Orsini, dichiaratosi antistatario;
4. DICHIARA integralmente compensate le spese di lite fra le opponenti e in qualità di mandataria di Controparte_2 Controparte_3
[...]
5. PONE le spese di C.T.U. (liquidate con decreto del 29 ottobre 2020) definitivamente a carico dell'opposta Controparte_1
[...]
Così deciso in Teramo, il 13 maggio 2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Lorenza Pedullà
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza
Pedullà, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3531 del Ruolo Generale Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2017, vertente tra
C.F. - P.IVA , con sede Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
a Mosciano Sant'Angelo (TE), alla Strada Provinciale 22, e P.IVA Parte_2
), con sede in Gioia Tauro (RC) alla Strada Statale 111 n. 210, P.IVA_3 entrambe in persona del rispettivo legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliate ad Ascoli Piceno, in viale Treviri, n. 202, presso e nello studio dell'avv. Alessio Orsini, che le rappresenta e difende in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione.
- parte opponente -
e
(C.F. e P.IVA: Controparte_1
), con sede a , in Piazza Salimbeni, n. 3, in persona del legale P.IVA_4 CP_1 rappresentante p.t., giusta procura del 12 maggio 2014 a rogito del dott. Per_1
Notaio in (Rep. n. 33190 – Racc. n. 15728), elettivamente
[...] CP_1 domiciliata a Roseto degli Abruzzi, in via Volturno, n. 8, presso e nello studio dell'Avv. Licia Mastrangelo, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione.
- parte opposta - nonché
1 C.F. e P.IVA , con Controparte_2 P.IVA_5 P.IVA_6 sede in Roma, via Piemonte n. 38, in persona del legale rappresentante p.t., giusta procura rilasciata dal dott. , nella qualità di Persona_2
Direttore Generale del , con firma autenticata in data 11 Controparte_2 settembre 2019 dal Notaio di Roma, rep. 12122, racc.6848, Persona_3 registrata a Roma 4 il 16 settembre 2019 aI n. 28349 serie 1T, in qualità di mandataria di (C.F./P.IVA , con sede a Controparte_3 P.IVA_7
Roma, in via Piemonte n. 38, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata a Roseto degli Abruzzi, in via Volturno, n. 8, presso e nello studio dell'Avv. Licia Mastrangelo, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata all'atto di intervento depositato il 3 gennaio 2020.
- parte intervenuta ex art. 111 c.p.c. -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento di somme.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 18 febbraio
2025, celebratasi con le forme e le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso avanti al Tribunale di Teramo, Controparte_1
(d'ora in avanti, per comodità, anche solo la “ ), ha chiesto
[...] CP_1 ed ottenuto il decreto ingiuntivo - provvisoriamente esecutivo - n. 1091/2017, con il quale è stato ingiunto a ed a Parte_1 Parte_2 CP_4 di pagare immediatamente, in solido fra loro, la somma di € 416.490,96, oltre interessi, spese della procedura monitoria e successive occorrende.
Avverso il predetto decreto ingiuntivo, emesso in data 21 agosto 2017 e tempestivamente notificato, due delle tre società ingiunte, e cioè
[...]
e hanno spiegato la presente opposizione con atto di Parte_1 Parte_2 citazione, mediante il quale, convenendo in giudizio la Banca ingiungente, hanno invocato l'accoglimento delle seguenti conclusioni, previa istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c. della provvisoria esecutorietà del decreto monitorio opposto: “Nel merito, in via principale: Accogliere la presente opposizione e per l'effetto dichiarare l'illegittimità, la nullità e comunque
REVOCARE il decreto ingiuntivo opposto per tutte le motivazioni addotte nel presente atto, con conseguente adozione di tutti i provvedimenti di legge;
Sempre nel merito in via principale: ACCERTARE E DICHIARARE che nulla è dovuto per tutti
2 i motivi dedotti nel presente atto, con espressa riserva di promuovere autonomo e separato giudizio al fine di richiedere la condanna alla ripetizione di tutte le somme indebitamente applicate e percepite dalla banca, nonché per richiedere il risarcimento di tutti i danni patiti e patendi a qualsiasi titolo, facendo quindi salvo ogni diritto. In via subordinata: ACCERTARE E DICHIARARE che la Convenuta ha CP_1 praticato ed applicato: a)= tassi d'interesse ultralegali e/o non pattuiti e comunque non predeterminati, in violazione dell'art. 1284 III° co. c.c. e dell'art. 117 del T.U.B.;
b)= tassi di interessi usurari in violazione dell'art. 644 c.p., nonché della legge 108/96, con le conseguenze di cui all'art. 1815 II° co. c.c.; c)= anatocismo in contrasto con
l'art. 1283 C.C; d)= commissioni di massimo scoperto non concordate, indeterminate
e/o comunque nulle;
e)= “addebitato voci di spesa, commissioni disponibilità fondi, commissioni di istruttoria veloce, altre commissioni, spese ed oneri non pattuiti e/o privi di causa;
f)= valute rispettivamente anticipate o postergate non pattuite e/o prive di causa, in violazione di legge e/o di contratto e, per l'effetto, ACCERTARE E
DICHIARARE, il reale saldo del rapporto di conto corrente per cui è causa, alla luce di tutto quanto dedotto in parte espositiva, depurando il saldo finale dagli illegittimi addebiti descritti in narrativa, escludendo ogni tipo di interesse in ottemperanza al disposto di cui all'art. 117 co. 3 o in subordine in base ai commi 6 e 7 dell'art. 117 del
TUB, senza alcun tipo di anatocismo, azzerando interessi, commissioni ed oneri in caso di superamento dei c.d. tassi soglia, escludendo le Commissioni di IM
SC ed ogni altra commissione, spesa e valuta non correttamente determinata per iscritto o su cui non sia scesa valida pattuizione, indeterminata e/o priva di causa, escludendo ogni illegittimo vantaggio in favore della Banca per le c.d. valute fittizie, con espressa riserva di promuovere autonomo e separato giudizio al fine di richiedere la condanna alla ripetizione di tutte le somme indebitamente applicate e percepite dalla banca, nonché per richiedere il risarcimento di tutti i danni patiti e patendi a qualsiasi titolo;
ACCERTARE E DICHIARARE l'inesistenza, nullità, annullabilità, inefficacia, per tutti i motivi dedotti in narrativa, della fideiussione. Con riserva di integrare, modificare e/o articolare la propria domanda e/o mezzi istruttori all'esito delle deduzioni formulate dalla convenuta in sede di costituzione ed ai sensi dell'art.
183 c.p.c., salvo ed illimitato ogni più ampio diritto, anche di agire in autonomo e separato giudizio, per richiedere il risarcimento di ogni tipo di danno. Il tutto in ogni caso con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
3 Con comparsa del 7 febbraio 2018, si è costituita in giudizio
[...]
invocando il rigetto di tutte le domande e Controparte_1 richieste di parte opponente in quanto inammissibili, improponibili e/o comunque infondate in fatto ed in diritto, con vittoria di spese di lite. Più nel dettaglio, l'opposta ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) in via pregiudiziale, dichiarare la nullità della citazione ai sensi e per gli effetti dell'art.
164, 4° comma c.p.c. per le causali di cui in narrativa (cfr § B) del presente atto); 2) sempre in via pregiudiziale, senza rinuncia alla superiore eccezione, dichiarare inammissibile la domanda attorea per divieto di venire contra factum proprium ovvero in relazione all'istituto generale dell'exceptio doli generalis, per le causali di cui in narrativa (cfr § C) del presente atto); 2) nel merito, senza rinuncia alla superiori domande ed eccezione preliminari, rigettare integralmente l'opposizione interposta per le motivazioni di cui in narrativa (cfr § D) e § E) del presente atto;
3) con vittoria di spese e compensi del presente giudizio ivi compreso il rimborso forfettario, IVA e
CAP come per legge”.
Instaurato il contraddittorio e concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., con provvedimento del 27 ottobre 2018, pubblicato in data 29 ottobre 2018 nell'ambito del sub procedimento recante R.G. n. 3531-
1/2017, il precedente titolare del procedimento ha sospeso l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata istruita, oltre che in via documentale, attraverso l'espletamento di C.T.U. tecnico-contabile sulla base dei quesiti forniti all'udienza del 28 novembre 2019 dal precedente titolare del procedimento.
In data 3 gennaio 2020, si è costituita in giudizio Controparte_2
in qualità di mandataria di quale cessionaria del
[...] Controparte_3 credito azionato dall'opposta a seguito di cessione in blocco di crediti ex art. 58 T.U.B. e artt. 4 e 7 L. n. 130/1999 e, quindi, quale successore a titolo particolare ex art. 111 c.p.c., della cedente Controparte_1
[...]
A seguito di numerosi rinvii, all'udienza del 18 febbraio 2025 (così anticipata dallo scrivente magistrato, divenuto titolare del procedimento solo in data 12 marzo 2024), celebrata con le forme e le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei
4 termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'opposizione spiegata da e è fondata e, Parte_1 Parte_2 conseguentemente, il decreto ingiuntivo oggetto della stessa deve essere revocato nei limiti e per le ragioni che ci si accinge ad esporre.
Senonché, prima di esaminare le questioni prospettate dalle parti ed al fine di poter meglio apprezzare le motivazioni sottese alla revoca del decreto monitorio oggetto dell'interposta opposizione, giova ricostruire sinteticamente la vicenda fattuale oggetto della presente controversia, che trae origine dal decreto ingiuntivo - provvisoriamente esecutivo - n. 1091/2017 emesso in favore di con il quale il Tribunale di Teramo Controparte_1 aveva ingiunto alle società e a di Parte_1 Parte_2 CP_4 pagare immediatamente, in solido fra loro, la somma di € 416.490,96 (oltre interessi, spese della procedura monitoria e successive occorrende).
Nello specifico, le odierne società opponenti, a supporto dell'atto di citazione, dopo aver contestato l'efficacia probatoria della documentazione prodotta in sede monitoria, hanno dedotto che il rapporto di conto corrente intrattenuto con la opposta è affetto da illegittimità per (i) la mancata CP_1 indicazione dei tassi relativi ai conti anticipi e il tasso effettivo relativo all'affidamento ordinario;
(ii) la mancata sottoscrizione della documentazione contrattuale da parte dell'istituto bancario;
(iii) l'indebito esercizio dello ius variandi; (iv) l'indebita applicazione di interessi anatocistici e commissioni non contrattualizzate;
(v) il possibile superamento del tasso soglia con conseguente usurarietà dei tassi applicati dalla Banca. Le opponenti, inoltre, hanno invocato l'estensione dell'invalidità del rapporto bancario “presupposto” al connesso negozio fideiussorio sottoscritto dalla società Parte_2
In data 7 febbraio 2018, si è costituita in giudizio la Banca ingiungente, confutando i singoli motivi di opposizione e chiedendo l'integrale reiezione delle domande ex adverso spiegate in quanto inammissibili e infondate.
Successivamente, in data 3 gennaio 2020, si è costituita in giudizio in qualità di mandataria di Controparte_2 Controparte_3 cessionaria del credito azionato da a Controparte_1 seguito di cessione in blocco di crediti ex art. 58 TUB e artt. 4 e 7 L. n. 130/1999,
5 facendo propria la posizione processuale di Controparte_1
nonché tutte le domande, deduzioni, eccezioni, conclusioni ed istanze
[...] da questa formulate e rassegnate.
Ebbene, anzitutto deve evidenziarsi che, sin dall'udienza del 29 settembre 2020 (la prima udienza utile post costituzione dell'intervenuta), gli opponenti hanno eccepito la carenza di titolarità del diritto in capo alla società
Controparte_3
Occorre, pertanto, esaminare la predetta eccezione sollevata dai convenuti in senso sostanziale relativa alla carenza, in capo all'intervenuta ex art. 111 c.p.c., di titolarità (dal lato attivo) del rapporto dedotto in giudizio, che, lungi dall'essere una eccezione in senso tecnico, costituisce, a ben vedere, una mera difesa, come tale sottratta al rispetto delle preclusioni e delle barriere processuali cui invece soggiacciono le nuove domande e le eccezioni in senso stretto, con il corollario per cui il suo scrutinio non è precluso al Giudice, che peraltro può rilevare anche ex officio la carenza di titolarità del rapporto dedotto sulla base della documentazione prodotta (cfr. Cass. Sez. Un. n. 2951/2016).
Ciò chiarito, deve rilevarsi, in termini generali, come l'avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione previsto dall'art. 58
T.U.B. non esonera la parte che afferma di essere titolare del credito dalla prova della cessione e del suo contenuto al fine di dimostrare che oggetto della cessione sia proprio il credito del quale viene prospettata in giudizio la titolarità
(cfr., ex plurimis Cass. Civ., sez. 6, 5 novembre 2020, n. 24798, secondo cui una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione stessa – mentre cosa diversa è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto, questione che è riservata al giudice di merito).
Senonché, a fronte di una giurisprudenza di legittimità e di merito fortemente divisa e contrastante sulla questione de qua, è ragionevole sostenere che la mancanza di specifici limiti positivi alla prova in giudizio del contratto di cessione in blocco ex art. 58 TUB (non soggiacendo lo stesso, infatti, ad alcuna forma particolare, né ad substantiam actus, né ad probationem tantum) comporta il corollario per cui, nel caso in cui non venga versato in atti il contratto di cessione eventualmente stipulato in forma scritta, la prova dell'inclusione del credito nella cessione, e quindi la titolarità - più che la legittimazione del cessionario - dello stesso, possa utilmente desumersi da un accertamento
6 complessivo delle altre risultanze anche di fatto acquisite nel giudizio, e quindi anche da diversi elementi presuntivi, tra cui, a titolo esemplificativo, il contenuto specifico dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 TUB allorquando, peraltro, lo stesso sia sufficientemente specifico e determinato in relazione all'individuazione dei crediti oggetto della cessione (in questo senso, cfr. Cass. 17110/2019, secondo cui “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”) o comunque altri elementi, quali l'eventuale elenco delle posizioni creditorie cedute o la dichiarazione proveniente dalla cedente in ordine alla posizione oggetto di cessione.
Anzi, a ben vedere, di recente, la Corte di Cassazione ha affermato il principio contrario in base al quale, “Come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, la cessione dei crediti bancari in blocco deve essere provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l'estratto ex art.
58 TUB.” (in questi esatti termini, cfr. Cass civ., sez. III, ordinanza n. 3405 del 6 febbraio 2024).
Infatti, prosegue la Suprema Corte, “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass., 22/06/2023, n. 17944; Cass., 13/06/2019, n.
15884; Cass., 16/04/2021, n. 10200; Cass., 05/11/2020, n. 24798; Cass., 02/03/2016,
n. 4116).”.
Precisa la Corte, in particolare, che “Non è infatti sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, in quanto l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione, che presuppone che
7 l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (Cass., 20/07/2023, n. 21821).”
(cfr. Cass. sopra citata Cass civ., sez. III, ordinanza n. 3405 del 6 febbraio 2024).
Ebbene, nel caso di specie, l'intervenuta ex art. 111 c.p.c. ha allegato alla propria comparsa di costituzione in giudizio del 3 gennaio 2020, oltre alle procure notarili (cfr. doc. A-B) e a quella alle liti, esclusivamente l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale parte II n. 151 del 23 dicembre 2017
(cfr. doc. C), con cui - in qualità di “cessionaria” – Controparte_3
“comunica di aver acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1 e
4 (come implementato dall'articolo 7.1, commi 1 e 6) della Legge sulla
Cartolarizzazione, in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari concluso in data 20 dicembre 2017 (il "Contratto di Cessione") da Controparte_1
("BMPS" o un "Originator"), un insieme di crediti che derivano da rapporti
[...] giuridici in relazione ai quali si forniscono le seguenti informazioni orientative: (i) rapporti giuridici regolati dalla legge italiana;
(ii) rapporti giuridici sorti in capo a
BMPS (o a banche dalla stessa incorporate), antecedentemente al 31 dicembre 2016, per effetto dell'esercizio dell'attività bancaria in tutte le sue forme;
(iii) rapporti giuridici risolti e, laddove applicabile, in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine;
(iv) rapporti giuridici classificati in
"sofferenza" sia alla data del 31 dicembre 2016 sia alla data del 20 dicembre 2017; (v) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare (ISMEA), costituito ai sensi del D.P.R. n. 278 del 28 maggio 1987, come successivamente modificato e riorganizzato;
(vi) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da Fidi Toscana S.p.A.; (vii) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da Unifidi Emilia Romagna Soc. Coop. a
r.l. (…)”.
Ritiene dunque il Tribunale, alla luce dell'insegnamento giurisprudenziale sopra richiamato, che il predetto contenuto dell'avviso in
G.U., non corroborato da nessun altro elemento utile a dimostrare l'inclusione del credito azionato da ra quelli oggetto Controparte_1 di cessione in favore di si riveli inidoneo ed insufficiente Controparte_3
a dimostrare la titolarità del rapporto in capo a quest'ultima (anche perché, lo
8 si rammenta, “La pubblicazione sulla Gazzetta, e/o l'iscrizione nel registro, non attengono al perfezionamento della fattispecie traslativa, né alla produzione del relativo effetto;
non hanno valenza costitutiva e neanche di sanatoria di eventuali vizi dell'atto; non fanno parte della documentazione contrattuale inerente appunto alla fattispecie traslativa” - cfr. Cass. n. 5617/2020), risultando i criteri riportati nell'avviso in
G.U. per l'individuazione dei crediti ricadenti nella cessione in blocco ex art. 58
TUB eccessivamente generici ed onnicomprensivi, e, come tali, forieri di obiettive incertezze in ordine alla selezione dei crediti da includere o meno nell'operazione di cessione.
Pertanto, deve pervenirsi alla dichiarazione di carenza di titolarità del credito oggetto di causa in capo alla stessa, permanendo quindi la predetta titolarità del rapporto in capo alla originaria creditrice, odierna opposta, e quindi in capo alla Banca formalmente ingiungente, i.e. Controparte_1
[...]
Ciò premesso in ordine alla posizione dell'intervenuta ex art. 111 c.p.c., occorre poi rigettare l'eccezione di nullità dell'atto di citazione in opposizione ex artt. 163 e 164 c.p.c. sollevata dalla difesa di parte opposta per asserita indeterminatezza del petitum e della causa petendi.
Una simile pronuncia, infatti, può essere emessa esclusivamente nell'ipotesi in cui il petitum – inteso, sotto il profilo formale, come il provvedimento giurisdizionale richiesto e, sotto l'aspetto sostanziale
“chiovendiano”, come il bene della vita di cui si chiede il riconoscimento – e/o la causa petendi – intesa come fondamento giuridico della domanda – risultino del tutto omessi ovvero assolutamente incerti, al punto da inficiare la necessaria determinatezza della domanda spiegata e pregiudicare la difesa avversaria;
di contro, la nullità in commento deve essere esclusa allorquando i predetti elementi della domanda, sebbene non perfettamente dedotti nell'atto introduttivo, siano comunque individuabili, avuto riguardo al contenuto sostanziale della domanda ed alle conclusioni rassegnate, o siano comunque desumibili dalla complessiva situazione dedotta in causa o dalle precisazioni formulate nel corso del giudizio.
Nel caso per cui è processo, il tenore ed il contenuto dell'atto di citazione
– ancor più trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo – escludono l'integrazione del vizio eccepito da parte opposta, che, del resto, ha coltivato
9 diffusamente le proprie difese, calibrandole in maniera specifica sulle contestazioni avversarie.
Tanto premesso, volgendo al merito delle ulteriori doglienze sollevate dalle parti, occorre anzitutto rilevare che non colgono nel segno, da un lato,
l'eccezione sollevata dall'opposta in ordine alla inammissibilità dell'opposizione per divieto del venire contra factum proprium, ovvero alla stregua dell'istituto dell'exceptio doli generalis, in quanto solo genericamente coltivata con asettici riferimenti giurisprudenziali non calati al caso de quo e, dall'altro lato, l'eccezione - solo incidentalmente - sollevata dalle opponenti in ordine al c.d. contratto “monofirma” (cfr. pag. 4 dell'atto di citazione): sul punto, in particolare, il Tribunale ritiene di aderire all'opzione ermeneutica che intende il contratto perfettamente valido ed efficace (ex tunc) con la produzione in giudizio dello stesso da parte di colui che non l'ha sottoscritto (cfr. Cass. Civ.
n. 4565/2012).
È infatti principio consolidato quello secondo cui “il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dal
D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti” (Cass., Sez. Un., n. 898 del 16 gennaio 2018).
Accertata così la ammissibilità dell'opposizione nonché la validità del contratto di conto corrente n. 681.80 – quanto meno sotto il profilo supra vagliato – e procedendo con ordine, giova inoltre evidenziare che l'elaborato peritale versato in atti dal C.T.U. nominato, dott. ha Persona_4 consentito di acclarare l'infondatezza della pretesa creditoria azionata da
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sulla scorta della molteplicità delle anomalie Controparte_1 riscontrate.
In particolare, rispetto al conto corrente ordinario n. 681.80, l'Ausiliario ha rilevato l'esistenza di competenze illegittimamente addebitate dalla a CP_1 titolo di C.M.S. (dal I trimestre 2003 al IV trimestre 2005), corrispettivo su accordato (dal III trimestre 2009 al I trimestre 2013) e commissione di istruttoria
10 veloce (dal IV trimestre 2012 alla fine del rapporto).
Più nel dettaglio, nell'elaborato peritale, il C.T.U. ha verificato che, “i) per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge del 28/01/2009 n. 2, avvenuto in data 29/01/2009, è stata esclusa la commissione di massimo scoperto sul conto ordinario
n. 681.80 in quanto, agli atti, risulta il contratto di conto corrente del 20/01/2000 e la comunicazione di variazione delle condizioni economiche del 31/03/2003, nelle quali non sono state previste le modalità di calcolo e di capitalizzazione sufficientemente determinate della CMS. ii) Per il periodo successivo al 01/10/2009 e prima del
01/10/2012 non sono stati rinvenuti, agli atti, ulteriori contratti stipulati con l'istituto di credito: di conseguenza, la banca non ha rispettato le disposizioni di cui all'art. 2 bis del D.L. 28/11/2008 n. 185 in quanto manca la previsione del patto scritto non rinnovabile tacitamente in misura onnicomprensiva. Alla luce delle suddette considerazioni, è stata esclusa la CMS o comunque essa sia denominata (corrispettivo su accordato) anche per il periodo oggetto del presente paragrafo, cioè dall'01/10/2009 al 01/10/2012. iii) per il periodo successivo al 01/10/2012, non sono stati rinvenuti, agli atti, ulteriori contratti o clausole stipulate con la banca in base alle previsioni dell'articolo 117-bis del T.U.B. e del Decreto CICR 20 Giugno 2012, n. 644. Per tali ragioni, sono stati esclusi il corrispettivo su accordato e la commissione di istruttoria veloce anche per il periodo successivo al 01/10/2012” (cfr. pag.
9-10 bozza di relazione peritale allegata al deposito del 9 giugno 2020).
Inoltre, quanto alla doglianza relativa all'applicazione di interessi ultra- legali e financo usurari, il C.T.U. ha rilevato che “Per quanto riguarda il conto corrente ordinario n. 681.80, nei contratti oggetto di causa sono stati pattuiti gli interessi passivi. Pertanto, lo scrivente CTU ha provveduto ad effettuare il calcolo del
TEG ed in seguito è stato confrontato con i tassi soglia determinati dai decreti ministeriali ex art. 2 legge 108/1996”.
Al contrario, “per quanto concerne i conti anticipi n. 735.90 e n. 736.83, non è stato rinvenuto alcun contratto e, quindi, nessuna pattuizione scritta degli interessi passivi. Di conseguenza, non si è provveduto al calcolo del TEG ed alla verifica dell'usura, in quanto non richiesto dal quesito, il quale, specificatamente, chiede di verificare se sia superato il tasso usurario solo “in caso di pattuizione scritta degli interessi passivi nei contratti oggetto di causa””.
Conseguentemente, in ordine al solo conto corrente ordinario n. 681.80,
l'Ausiliario ha evidenziato che, per tutta la durata del rapporto, “sia il TEG,
11 calcolato secondo la formula sopra descritta, sia la CMS della banca non hanno mai sorpassato rispettivamente il tasso soglia e “la CMS soglia”; pertanto, “il TEG, calcolato secondo i parametri indicati nel quesito, non risulta mai superiore al tasso soglia” (cfr. pag. 12-13 bozza di relazione peritale allegata al deposito del 9 giugno 2020).
Sotto altro profilo e con particolare riguardo alla censura relativa all'illegittimo esercizio dello ius variandi ad opera dell'opposta, dall'esame della documentazione versata in atti, è emerso che, nel contratto di apertura del conto corrente del 20 gennaio 2000, è presente, all'art. 16, la clausola relativa alla modifica unilaterale da parte della Banca delle condizioni ed è inoltre presente anche l'approvazione specifica dello stesso articolo sopra menzionato
(cfr. doc. 2 fasc. monitorio).
Tuttavia, giova rammentare che l'art. 118 TUB - dedicato appunto alla
“Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali” da parte della banca - subordina in ogni caso la predetta facoltà, oltre che alla approvazione specifica da parte del cliente, anche all'invio di una comunicazione della modifica unilaterale, secondo le modalità previste dalla legge, comminando la sanzione dell'inefficacia di quelle variazioni contrattuali sfavorevoli per il cliente per le quali non siano state osservate le citate condizioni.
Conseguentemente, il C.T.U. ha provveduto, nei trimestri in cui i tassi debitori applicati dalla Banca si presentano superiori rispetto a quelli convenzionali, a ricondurli ai tassi pattuiti fra le parti o oggetto di ritualmente modifica unilaterale da parte della Banca (comunicazione di variazione delle condizioni economiche del 31 marzo 2003 e comunicazione di variazione delle condizioni economiche del 30 giugno 2015).
Ancora, in merito alle valute di cui al conto corrente ordinario n. 681.80,
l'Ausiliario ha evidenziato che “le pattuizioni contrattuali sono rinvenibili nel contratto originario del 20/01/2020 e nella successiva comunicazione di variazione delle condizioni del 31/03/2003 (con decorrenza dal 21/03/2003). Le suddette pattuizioni contrattuali non sono state rispettate dalla banca per quanto riguarda
l'applicazione dei giorni valuta sui versamenti degli assegni bancari e degli assegni circolari (…). Di conseguenza, come richiesto dal quesito, lo scrivente CTU ha effettuato il conteggio in base alle pattuizioni intercorse tra le parti in riferimento all'applicazione dei giorni valuta sui versamenti degli assegni bancari e degli assegni
12 circolari. Mentre, le altre pattuizioni sulla valuta sono state rispettate e, pertanto, sono state lasciate invariate” (cfr. pag. 14 bozza di relazione peritale allegata al deposito del 9 giugno 2020).
A tutto ciò si aggiunga che – come riscontrato anche dal C.T.U. –
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, attrice in senso sostanziale nel presente giudizio di Controparte_1 opposizione a decreto ingiuntivo, ha omesso di depositare in atti non soltanto i contratti relativi ai conti anticipi n. 736.83 e n. 735.90, ma anche gli estratti conto iniziali di cui ai rapporti bancari in rilievo.
In ragione di tale carenza documentale, il Consulente Tecnico d'Ufficio, sulla base delle indicazioni fornite nella ordinanza istruttoria resa dal precedente giudice istruttore, ha provveduto ad azzerare i saldi negativi, alla data del primo estratto disponibile, del conto ordinario n. 681.80 e del conto anticipi n. 735.90 (rispettivamente di - € 421.183,37 e - € 42.285,44), mantenendo invece il saldo del conto anticipi n. 736.83, in quanto favorevole al correntista (pari a + € 42.285,44).
Rispetto ai conti anticipi, inoltre, il C.T.U. ha riscontrato ulteriori carenze documentali afferenti ai periodi intermedi (I e II trimestre 2005; IV trimestre 2005; I trimestre 2006), rendendosi così necessario escludere il peggioramento del saldo formatosi nel periodo non documentato (ripartendo dal saldo ricalcolato del precedente periodo documentato) e mantenere il saldo migliorativo per la correntista (cfr. pag.
8-9 bozza di relazione peritale allegata al deposito del 9 giugno 2020).
Né, sul punto può condividersi l'eccezione sollevata dalla difesa dell'opposta, la quale ha dedotto di aver fornito estratti conto completi, tali da non richiedere alcun azzeramento e/o ricalcolo in favore della correntista.
Dall'esame della documentazione in atti, infatti, è emerso che, per il periodo anteriore all'anno 2003, la si è limitata alla produzione - non CP_1 degli estratti conti ufficiali ma - di documentazione costituente “rigenerazione archivio conti-movimenti eliminati”, di cui l'Ausiliario non ha tenuto conto, conformandosi alle indicazioni impartite dal precedente titolare nel provvedimento di conferimento di incarico.
Infatti, come è noto, “la giurisprudenza prevalente (…) tende a non attribuire efficacia probatoria agli archivi conti rigenerati che sono dei meri documenti interni che non consentono, per giurisprudenza di merito prevalente, la ricostruzione
13 analitica del rapporto, in quanto essi rappresentano soltanto i conteggi degli interessi attivi e passivi ma non consentono di individuare le operazioni che hanno determinato le annotazioni degli interessi e di ricostruire così esattamente tutti i movimenti effettuati nell'arco di tempo considerato (cfr. già citata C. App. Milano n. 4548/15 del
26.11.2015). Soltanto la produzione degli estratti conto a partire dalla data di apertura del contratto consente di pervenire, attraverso l'integrale ricostruzione dei rapporti di dare e avere tra le parti, (…) alla determinazione dell'eventuale debito del correntista
e alla quantificazione degli importi da espungere dal conto (cfr. in questi esatti termini, Tribunale di Salerno n. 1233/2023). D'altronde, i “tabulati contabili di rigenerazione dei movimenti eliminati dall'archivio informatico sono documenti mai portati a conoscenza del correntista, anonimi e non sottoscritti “(cfr. Tribunale di
Bari n. 3364/2022).
Orbene, alla luce della pluralità delle anomalie riscontrate dal
Consulente in ordine ai rapporti bancari intrattenuti dal Parte_1 con ed in ragione della acclarata carenza Controparte_1 documentale, il C.T.U. ha provveduto alla rideterminazione dei rapporti dare- avere fra le parti, evidenziando l'inesistenza di una posizione debitoria a carico della correntista.
Pertanto, sulla scorta delle conclusioni cui è giunto il C.T.U. – condivise dal Tribunale in quanto aderenti ai quesiti giudiziali e fondate su approfondite indagini tecniche e su argomentazioni immuni da vizi logici e metodologici – l'opposizione deve essere accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto nei confronti di e della Parte_1 società garante Pt_2 Pt_1
L'integrale accoglimento dell'opposizione, inoltre, esonera il
Giudicante dell'esame delle ulteriori domande (di mero accertamento) formulate dalle due società opponenti in via meramente subordinata.
Venendo al governo delle spese di lite, queste, nei rapporti tra le opponenti e seguono la soccombenza Controparte_1
e sono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014; nei rapporti invece tra le opponenti e l'intervenuta ex art. 111 c.p.c., la quale non è riuscita a fornire la dimostrazione della titolarità del credito dedotto in giudizio, le spese di lite sono integralmente compensate, in ragione dell'attività difensiva concretamente svolta da entrambe le parti
14 sull'argomento nonché della esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti circa la prova che la cessionaria deve fornire in ipotesi di cessione di crediti in blocco ex art. 58 T.U.B..
Il criterio della soccombenza, infine, governa anche le spese di C.T.U., liquidate con decreto pubblicato in data 29 ottobre 2020, che sono poste definitivamente poste a carico dell'opposta Controparte_1
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. 3531/2017, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così decide:
1. DICHIARA il difetto di prova di titolarità del credito in capo all'intervenuta ex art. 111 c.p.c. mandataria di Controparte_2
Controparte_3
2. in accoglimento dell'opposizione spiegata da e Parte_1 [...]
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 1091/2017 emesso dal Tribunale Pt_2
di Teramo in data 21 agosto 2017, esclusivamente nei confronti di
[...]
e Parte_1 Parte_2
3. CONDANNA l'opposta in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., alla refusione, in favore delle opponenti e in persona dei rispettivi legali Parte_1 Parte_2 rappresentanti p.t., delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano nell'importo di € 628,00 (C.U. e marca) per esborsi e di €
22.457,00 per competenze, oltre il rimborso delle spese generali al 15%,
I.V.A. al 22% e C.P.A. al 4% sui compensi, da distrarsi in favore del procuratore Avv. Alessio Orsini, dichiaratosi antistatario;
4. DICHIARA integralmente compensate le spese di lite fra le opponenti e in qualità di mandataria di Controparte_2 Controparte_3
[...]
5. PONE le spese di C.T.U. (liquidate con decreto del 29 ottobre 2020) definitivamente a carico dell'opposta Controparte_1
[...]
Così deciso in Teramo, il 13 maggio 2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Lorenza Pedullà
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