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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 06/06/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. VOL. 1017/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Stefano Giusberti Presidente
dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1017/2025 AVENTE AD OGGETTO: separazione consensuale, promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VITALI ELISA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. GENITONI ELISA ( ) Indirizzo Telematico;
C.F._2 Parte_2
( ) Indirizzo Telematico, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il C.F._3
difensore avv. VITALI ELISA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CIMMINIELLO Parte_3 C.F._4
GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CIMMINIELLO
GIUSEPPE
Ricorrenti
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo e precisazioni di cui al verbale di udienza del
6.5.2025.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario a CA NA (Brindisi) in data 11 agosto
2008, debitamente trascritto presso il Registro dello Stato Civile di detto Comune nell'anno anzidetto, all'Atto n. 487, Parte II, serie B;
all'atto della celebrazione del matrimonio i coniugi optavano per il regime di comunione dei beni;
dalla loro unione non sono nati figli;
tra i coniugi sono sorti contrasti che rendono impossibile la prosecuzione della convivenza;
le parti hanno quindi concordato di separarsi alle condizioni di cui al ricorso congiunto come precisate a verbale di udienza del 6.5.2025; trattandosi di condizioni conformi a legge e frutto di libero accordo esse vanno integralmente recepite col presente provvedimento.
Nulla va disposto in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è
nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale fra - C.F.: , nata Parte_1 CodiceFiscale_5
a NE (Brindisi) il 15 gennaio 1981 e - C.F.: , Parte_3 CodiceFiscale_6
nato a [...] il [...], che hanno contratto matrimonio concordatario a CA NA (Brindisi) in data 11 agosto 2008, debitamente trascritto presso il Registro dello Stato Civile di detto Comune nell'anno anzidetto, all'Atto n. 487, Parte II, serie B, optando per il regime di comunione dei beni;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto
Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza;
- dà atto che per concorde volontà delle parti la loro separazione è regolata dalle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, restando la moglie nella casa già coniugale in Bologna, Via Edoardo Weber
n. 7.
Tale immobile è di proprietà della , con sede in Bologna, Via Controparte_1
Francesco Zanardi n. 184, la quale ha concesso in assegnazione il godimento permanente dell'abitazione al
OR , in qualità di socio della anzidetta e per espresso accordo trai coniugi, gli stessi Pt_3 CP_1
si impegnano a presentare domanda alla Cooperativa medesima, che dovrà autorizzare il subentro della
ORa in tale godimento, in luogo del OR . Pt_1 Pt_3
In particolare, a sensi dell'art. 25 del regolamento n. 1 di detta Cooperativa, il OR dichiara sin Pt_3 da ora di rinunciare al diritto di godimento dell'alloggio che viene dunque riconosciuto alla moglie, la quale
è in possesso dei requisiti per abitarlo.
Le parti danno atto che le utenze della casa familiare sono già state volturate a nome della signora Pt_1
che provvede al relativo integrale pagamento.
pagina 2 di 4 2) Tutti i beni mobili e gli arredi contenuti nella casa coniugale verranno concordemente divisi tra i coniugi.
La signora acconsente che il garage pertinente alla casa coniugale possa essere utilizzato anche dal Pt_1 signor per riporvi i propri beni personali sino a che quest'ultimo non avrà reperito altro luogo ove Pt_3 poterli trasferire e comunque entro e non oltre il 31 agosto 2025.
3) Il libretto di prestito sociale n. 07921/001 intestato a presso la Parte_3 Controparte_1 rimarrà aperto sino all'avvenuta ammissione a socio della ORa da
[...] Parte_1
parte del Consiglio di Amministrazione di detta Cooperativa, la quale autorizzerà quindi a seguito della delibera l'apertura di un libretto sociale intestato alla moglie.
4) Il mutuo n. 021/087247 acceso presso Emil Banca Credito Cooperativo S.C. per l'importo originario di €
38.000,00 poi aumentato ad € 52.936,09, stipulato in data 27 settembre 2016 e cointestato tra i ORi
e per esigenze della famiglia, da rimborsarsi mediante il pagamento di rate posticipate Pt_3 Pt_1
mensili dell'importo di circa € 443,71 il cui debito residuo alla data del 28 novembre 2024 ammonta ad €
9.697,51, verrà estinto anticipatamente con le somme giacenti sul libretto sociale n. 07921/001 intestato a che alla data del 17/12/2024 presenta un saldo pari ad € 10.918,00. Le parti danno atto che Parte_3 il mutuo di cui al punto 4 è già stato estinto, come previsto in ricorso, in data 7 aprile 2025 e il libretto è al momento aperto, ma con giacenza al momento di 156 euro, che comunque verrà accreditata alla moglie come previsto al presente punto 4, al momento dell'estinzione, qualora la somma non sia stata impiegata di comune accordo fra i coniugi ad altri fini.
La somma residua che rimarrà sul libretto sociale una volta estinto il mutuo cointestato presso Emil Banca,
viene riconosciuta dal OR interamente spettante alla moglie, a regolazione dei rapporti Pt_3 economico-patrimoniali tra i coniugi, e, pertanto, verrà accreditata sul conto corrente intestato alla signora presso Emil Banca. Pt_1
5) Il conto corrente cointestato tra i coniugi n. 169040, presso Emil Banca con saldo contabile al 28 novembre 2024 di € 208,87, che i coniugi riconoscono spettare alla ORa , verrà mantenuto in Pt_1
essere fino a che il mutuo non verrà estinto.
All'estinzione l'eventuale residua giacenza sarà riconosciuta di spettanza della ORa . Pt_1
Circa il conto corrente di cui al presente punto 5, si dà atto che è incorso di estinzione, mancando la sottoscrizione del sig. . Pt_3
6) Per espresso accordo delle parti l'autovettura marca Fiat modello Panda, targata GG315XT, cointestata tra i coniugi, viene riconosciuta dal OR in proprietà esclusiva della ORa , di ciò Pt_3 Pt_1 essendosi tenuto conto nell'ambito della complessiva regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi.
Tale autovettura verrà pertanto intestata esclusivamente alla ORa ed il relativo passaggio verrà Pt_1
effettuato entro quindici giorni dalla pubblicazione della sentenza che omologa gli accordi contenuti nel pagina 3 di 4 presente ricorso presso un'Agenzia di pratiche auto che i coniugi riterranno più convenente ed i relativi costi verranno suddivisi a metà tra gli stessi.
7) Inoltre, il finanziamento acceso presso n. 5000109401 per l'importo originario Controparte_2 di € 12.171,89, contratto in data 04/01/2022 ed intestato al OR per l'acquisto dell'autovettura di Pt_3 cui al punto precedente, da rimborsarsi in sessanta (60) mesi, in rate mensili dell'importo di € 206,50 ciascuna, verrà rimborsato integralmente, come ora già avviene e fino alla naturale scadenza, dalla ORa
; i coniugi si danno reciproco mandato disgiunto per l'effettuazione alla mutuante della Pt_1 comunicazione di variazione delle coordinate bancarie di addebito delle rate del finanziamento in questione.
La variazione delle coordinate bancarie di addebito del finanziamento di cui al punto 7 è già stata comunicata.
8) L'autovettura MAZDA CX3, targata FF035MD, intestata al OR , viene riconosciuta dalla Pt_3
ORa in proprietà esclusiva del primo. Pt_1
9) Le somme contenute nel libretto postale presso Poste Italiane S.p.a., nonché sul conto corrente presso
Emil Banca n. 749636 intestati alla ORa vengono riconosciute dal OR in proprietà Pt_1 Pt_3 esclusiva della stessa;
parimenti le somme giacenti sul conto corrente acceso presso Poste Italiane n.
1431310 intestato al OR vengono riconosciute dalla ORa in proprietà esclusiva del Pt_3 Pt_1
medesimo.
Il libretto postale n. 000027115386 intestato ad entrambi i coniugi che alla data del 17/12/2024 presenta un saldo contabile di € 2,61, verrà estinto ed il residuo verrà riconosciuto di spettanza del OR . Il Pt_3
libretto postale di cui al presente punto 9 è stato estinto in data 4.4.2025.
10) Il OR si impegna a far vedere alla signora il cane Jack, acquistato dai coniugi in Pt_3 Pt_1 costanza di matrimonio e che ha sempre convissuto con gli stessi, possibilmente un pomeriggio a settimana,
da organizzare in base agli impegni lavorativi di ciascuno.
11) Le parti si danno atto di avere definito ogni rapporto economico-patrimoniale - ad eccezione di quanto ivi previsto – anche relativamente allo scioglimento del regime patrimoniale della comunione legale già
esistente in costanza di matrimonio, e di nulla avere a pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento personale l'una dall'altro.
12) Nulla sulle spese legali.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 29.5.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Stefano Giusberti Presidente
dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1017/2025 AVENTE AD OGGETTO: separazione consensuale, promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VITALI ELISA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. GENITONI ELISA ( ) Indirizzo Telematico;
C.F._2 Parte_2
( ) Indirizzo Telematico, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il C.F._3
difensore avv. VITALI ELISA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CIMMINIELLO Parte_3 C.F._4
GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CIMMINIELLO
GIUSEPPE
Ricorrenti
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo e precisazioni di cui al verbale di udienza del
6.5.2025.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario a CA NA (Brindisi) in data 11 agosto
2008, debitamente trascritto presso il Registro dello Stato Civile di detto Comune nell'anno anzidetto, all'Atto n. 487, Parte II, serie B;
all'atto della celebrazione del matrimonio i coniugi optavano per il regime di comunione dei beni;
dalla loro unione non sono nati figli;
tra i coniugi sono sorti contrasti che rendono impossibile la prosecuzione della convivenza;
le parti hanno quindi concordato di separarsi alle condizioni di cui al ricorso congiunto come precisate a verbale di udienza del 6.5.2025; trattandosi di condizioni conformi a legge e frutto di libero accordo esse vanno integralmente recepite col presente provvedimento.
Nulla va disposto in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è
nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale fra - C.F.: , nata Parte_1 CodiceFiscale_5
a NE (Brindisi) il 15 gennaio 1981 e - C.F.: , Parte_3 CodiceFiscale_6
nato a [...] il [...], che hanno contratto matrimonio concordatario a CA NA (Brindisi) in data 11 agosto 2008, debitamente trascritto presso il Registro dello Stato Civile di detto Comune nell'anno anzidetto, all'Atto n. 487, Parte II, serie B, optando per il regime di comunione dei beni;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto
Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza;
- dà atto che per concorde volontà delle parti la loro separazione è regolata dalle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, restando la moglie nella casa già coniugale in Bologna, Via Edoardo Weber
n. 7.
Tale immobile è di proprietà della , con sede in Bologna, Via Controparte_1
Francesco Zanardi n. 184, la quale ha concesso in assegnazione il godimento permanente dell'abitazione al
OR , in qualità di socio della anzidetta e per espresso accordo trai coniugi, gli stessi Pt_3 CP_1
si impegnano a presentare domanda alla Cooperativa medesima, che dovrà autorizzare il subentro della
ORa in tale godimento, in luogo del OR . Pt_1 Pt_3
In particolare, a sensi dell'art. 25 del regolamento n. 1 di detta Cooperativa, il OR dichiara sin Pt_3 da ora di rinunciare al diritto di godimento dell'alloggio che viene dunque riconosciuto alla moglie, la quale
è in possesso dei requisiti per abitarlo.
Le parti danno atto che le utenze della casa familiare sono già state volturate a nome della signora Pt_1
che provvede al relativo integrale pagamento.
pagina 2 di 4 2) Tutti i beni mobili e gli arredi contenuti nella casa coniugale verranno concordemente divisi tra i coniugi.
La signora acconsente che il garage pertinente alla casa coniugale possa essere utilizzato anche dal Pt_1 signor per riporvi i propri beni personali sino a che quest'ultimo non avrà reperito altro luogo ove Pt_3 poterli trasferire e comunque entro e non oltre il 31 agosto 2025.
3) Il libretto di prestito sociale n. 07921/001 intestato a presso la Parte_3 Controparte_1 rimarrà aperto sino all'avvenuta ammissione a socio della ORa da
[...] Parte_1
parte del Consiglio di Amministrazione di detta Cooperativa, la quale autorizzerà quindi a seguito della delibera l'apertura di un libretto sociale intestato alla moglie.
4) Il mutuo n. 021/087247 acceso presso Emil Banca Credito Cooperativo S.C. per l'importo originario di €
38.000,00 poi aumentato ad € 52.936,09, stipulato in data 27 settembre 2016 e cointestato tra i ORi
e per esigenze della famiglia, da rimborsarsi mediante il pagamento di rate posticipate Pt_3 Pt_1
mensili dell'importo di circa € 443,71 il cui debito residuo alla data del 28 novembre 2024 ammonta ad €
9.697,51, verrà estinto anticipatamente con le somme giacenti sul libretto sociale n. 07921/001 intestato a che alla data del 17/12/2024 presenta un saldo pari ad € 10.918,00. Le parti danno atto che Parte_3 il mutuo di cui al punto 4 è già stato estinto, come previsto in ricorso, in data 7 aprile 2025 e il libretto è al momento aperto, ma con giacenza al momento di 156 euro, che comunque verrà accreditata alla moglie come previsto al presente punto 4, al momento dell'estinzione, qualora la somma non sia stata impiegata di comune accordo fra i coniugi ad altri fini.
La somma residua che rimarrà sul libretto sociale una volta estinto il mutuo cointestato presso Emil Banca,
viene riconosciuta dal OR interamente spettante alla moglie, a regolazione dei rapporti Pt_3 economico-patrimoniali tra i coniugi, e, pertanto, verrà accreditata sul conto corrente intestato alla signora presso Emil Banca. Pt_1
5) Il conto corrente cointestato tra i coniugi n. 169040, presso Emil Banca con saldo contabile al 28 novembre 2024 di € 208,87, che i coniugi riconoscono spettare alla ORa , verrà mantenuto in Pt_1
essere fino a che il mutuo non verrà estinto.
All'estinzione l'eventuale residua giacenza sarà riconosciuta di spettanza della ORa . Pt_1
Circa il conto corrente di cui al presente punto 5, si dà atto che è incorso di estinzione, mancando la sottoscrizione del sig. . Pt_3
6) Per espresso accordo delle parti l'autovettura marca Fiat modello Panda, targata GG315XT, cointestata tra i coniugi, viene riconosciuta dal OR in proprietà esclusiva della ORa , di ciò Pt_3 Pt_1 essendosi tenuto conto nell'ambito della complessiva regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi.
Tale autovettura verrà pertanto intestata esclusivamente alla ORa ed il relativo passaggio verrà Pt_1
effettuato entro quindici giorni dalla pubblicazione della sentenza che omologa gli accordi contenuti nel pagina 3 di 4 presente ricorso presso un'Agenzia di pratiche auto che i coniugi riterranno più convenente ed i relativi costi verranno suddivisi a metà tra gli stessi.
7) Inoltre, il finanziamento acceso presso n. 5000109401 per l'importo originario Controparte_2 di € 12.171,89, contratto in data 04/01/2022 ed intestato al OR per l'acquisto dell'autovettura di Pt_3 cui al punto precedente, da rimborsarsi in sessanta (60) mesi, in rate mensili dell'importo di € 206,50 ciascuna, verrà rimborsato integralmente, come ora già avviene e fino alla naturale scadenza, dalla ORa
; i coniugi si danno reciproco mandato disgiunto per l'effettuazione alla mutuante della Pt_1 comunicazione di variazione delle coordinate bancarie di addebito delle rate del finanziamento in questione.
La variazione delle coordinate bancarie di addebito del finanziamento di cui al punto 7 è già stata comunicata.
8) L'autovettura MAZDA CX3, targata FF035MD, intestata al OR , viene riconosciuta dalla Pt_3
ORa in proprietà esclusiva del primo. Pt_1
9) Le somme contenute nel libretto postale presso Poste Italiane S.p.a., nonché sul conto corrente presso
Emil Banca n. 749636 intestati alla ORa vengono riconosciute dal OR in proprietà Pt_1 Pt_3 esclusiva della stessa;
parimenti le somme giacenti sul conto corrente acceso presso Poste Italiane n.
1431310 intestato al OR vengono riconosciute dalla ORa in proprietà esclusiva del Pt_3 Pt_1
medesimo.
Il libretto postale n. 000027115386 intestato ad entrambi i coniugi che alla data del 17/12/2024 presenta un saldo contabile di € 2,61, verrà estinto ed il residuo verrà riconosciuto di spettanza del OR . Il Pt_3
libretto postale di cui al presente punto 9 è stato estinto in data 4.4.2025.
10) Il OR si impegna a far vedere alla signora il cane Jack, acquistato dai coniugi in Pt_3 Pt_1 costanza di matrimonio e che ha sempre convissuto con gli stessi, possibilmente un pomeriggio a settimana,
da organizzare in base agli impegni lavorativi di ciascuno.
11) Le parti si danno atto di avere definito ogni rapporto economico-patrimoniale - ad eccezione di quanto ivi previsto – anche relativamente allo scioglimento del regime patrimoniale della comunione legale già
esistente in costanza di matrimonio, e di nulla avere a pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento personale l'una dall'altro.
12) Nulla sulle spese legali.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 29.5.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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