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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 13/06/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani
In composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Federica Emanuela Lipari, ha pronunciato e pubblicato, ex art. 281 sexies cpc, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1586 del Ruolo Generale del 2024
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, Parte_1 congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti, dagli avv.ti Giuseppina Rita
Americo e Rosario Di Salvo, ed elettivamente domiciliata in Palermo, nella via G. Carducci
n. 2,
Opponente
Contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, ed elettivamente domiciliate in Palermo, nella via Mariano Stabile n. 182,
Opposta
E nei confronti di
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_2
Terzo pignorato
e
provinciale di Trapani, in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Palermo, ed elettivamente domiciliate in Palermo, nella via Mariano Stabile n. 182, terza chiamata
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_4
Terza chiamata contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato a comparire dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale l' , nonché il terzo pignorato Controparte_1 [...]
CP_ (oltre che la società cedente e l Controparte_4 Controparte_1 direzione provinciale di Trapani), con ciò introducendo la fase di merito dell'opposizione ex art. 615 co.2 c.p.c. spiegata da parte opponente avverso l'atto di pignoramento presso terzi ex art. 72-bis D.P.R. n. 602/1973 notificatole, in data 20.3.2024, dall
[...]
in forza di un presunto debito pari ad € 800.31720, comprensivo di Controparte_1 interessi di mora, oneri di riscossione e accessori di legge, collegati ad avvisi di accertamento meglio indicati in citazione, a seguito dell'ordinanza del G.E. del 10.10.24 con cui è stata disposta la sospensione dell'esecuzione e contestuale assegnazione del termine perentorio per l'introduzione di questo giudizio.
Segnatamente, la società opponente - preliminarmente rappresentando di aver citato in giudizio anche la per esser manlevata dalla stessa società Controparte_4 cedente rispetto a qualsivoglia pretesa creditoria azionata nei suoi confronti per crediti a questa direttamente riferibili, pure richiamando all'uopo le clausole del contratto di cessione del ramo di azienda stipulato dalle parti in data 8.6.21 - ha eccepito:
1) la nullità dell'atto di pignoramento opposto per difetto di motivazione, considerato che si è limitata ad ivi riportare i numeri degli avvisi di accertamento, CP_5 omettendo di indicare i dettagli (ovvero la natura, gli importi, le relative cartelle e le date di notifica) dei crediti oggetto di esecuzione forzata;
2) l'illegittimità del pignoramento stante l'omessa indicazione dell'avvertimento previsto dell'art. 492 c.p.c.;
3) nel merito, l'infondatezza della pretesa creditoria sottesa all'atto di pignoramento nonché l'illegittimità della procedura esecutiva intrapresa nei confronti della società
sul punto, l'opponente – premesso che in data 08/06/2021 la Parte_1 [...] ha ceduto un ramo di azienda (avente ad oggetto l'attività di Controparte_4 preparazione e somministrazione di alimenti e bevande nel locale bar denominato
"Sea Garden") alla con atto registrato in data 09/06/2021 presso Parte_1
l'Ufficio Territoriale di Palermo alla serie 1T, n.19237 per un importo complessivo di euro 600.000,00 – ha richiamato l'art. 3 del suddetto contratto, con cui le parti hanno espressamente pattuito che la cedente di mantenesse a proprio carico l'impegno di far fronte a tutti gli eventuali oneri conseguenti alla precedente gestione del ramo di azienda, anche relativi a tributi o contributi erariali, imposte e tasse dirette e indirette, oneri verso gli istituti previdenziali e assicurativi, debiti e passività di qualsivoglia altra natura, con espressa previsione di manlevare e garantire la società cessionaria, sicché questa non potrebbe esser chiamata a rispondere del credito eventualmente vantato dall nei confronti Controparte_1 della società cedente;
4) in ogni caso, l'illegittimità dell'atto di pignoramento per violazione della norma di cui all'art. 14, comma 1, D.lgs. n. 472/1997 nella parte in cui contempla il beneficio di escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo d'azienda, stante che, nella fattispecie, non sarebbe stata fornita la prova della preventiva escussione della cedente, con conseguente contestazione da parte della cessionaria della sussistenza del diritto del creditore di procedere esecutivamente nei suoi confronti;
5) in via subordinata, ove dovesse riconoscersi la responsabilità solidale della Pt_1
l'illegittimità dell'atto di pignoramento per violazione dell'art. 2650 c.c. posto
[...] che la cessionaria potrebbe esser chiamata a rispondere dei soli debiti (compresi quelli tributari) inerenti al ramo d'azienda oggetto di cessione;
6) l'illegittimità dell'atto di pignoramento stante la pendenza di concordato preventivo proposto da ed omologato con sentenza del 24.4.24, in seno alla quale pure CP_4 si dà espressamente atto dell'adesione alla proposta da parte dell'Agenzia delle
Entrate - Ufficio provinciale di Trapani.
In ragione dei suesposti motivi, parte opponente ha chiesto al Tribunale di: “ritenere e dichiarare l'estraneità della ai debiti e, conseguentemente, ritenere e dichiarare la stessa Parte_1 manlevata e garantita dalla , in ordine alle somme oggetto del Controparte_4 pignoramento oggi opposto, nonché in ordine alle spese del presente giudizio;
- ritenere e dichiarare l'atto di pignoramento oggi opposto promosso a danno dell'odierna società opponente nullo per mancata indicazione del dettaglio del debito asseritamente dovuto e dei contenuti e degli avvisi, previsti a pena di nullità, dall'art.
543 c.p.c.; - ritenere e dichiarare l'illegittimità dell'atto di pignoramento oggi opposto stante l'omessa indicazione prevista dell'art. 492 c.p.c.; 20 - ritenere e dichiarare l'illegittimità dell'atto di pignoramento oggi opposto stante l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 14, 1° comma del D. Lgs. 472/97; - ritenere e dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria sottesa all'atto di pignoramento nonché
l'illegittimità della procedura esecutiva intrapresa nei confronti della società in violazione Parte_1 del principio di autonomia negoziale;
- ritenere e dichiarare l'illegittimità dell'atto di pignoramento stante la violazione del disposto di cui al comma 1 dell'art. 14 D. lgs. 471/97 nella parte in cui è previsto “il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo
d'azienda”; - ritenere e dichiarare l'illegittimità dell'atto di pignoramento oggi opposto stante la presentazione della proposta di concordato preventivo (con voto favorevole da parte dell' CP_1
e la sentenza di omologa della stessa resa dal Tribunale di Trapani”.
[...]
L' si è costituita in giudizio chiedendo, nella memoria depositata in Controparte_1 data 11.2.25 (in seno alla quale si dà anche atto dell'erroneo deposito della comparsa di costituzione e risposta del 17.1.25, destinata a confluire in un altro fascicolo telematico), dichiararsi cessata la materia del contendere considerato che : - in data 31.10.2024, è scaduto il termine per il pagamento, da parte del terzo pignorato della penultima CP_2 rata della cessione nei confronti della società opponente;
il concordato proposto dalla è stato omologato e pubblicato il 2.5.2024, dacché è certo Controparte_4
l'ammontare del credito erariale rimasto insoddisfatto;
è stato ritualmente notificato, a cura dell'agente della , alla società opponente atto di rinuncia al pignoramento CP_1 oggetto del presente giudizio, nonché notificato, in data 30.10.24, nuovo atto di pignoramento al terzo ed alla società debitrice oggetto di ulteriore CP_2 Parte_1 opposizione nel separato giudizio portante n. 817/2024 R.G.es.
In seno alla memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c., e all'udienza del 19.3.2025, parte opponente ha insistito, in via principale, nei propri scritti difensivi, chiedendo in ogni caso la condanna alle spese di lite di parte opposta.
Con la terza memoria istruttoria parte opposta ha, comunque, contestato nel merito i motivi di opposizione spiegati deducendo l'operatività ex lege della responsabilità solidale della cessionaria e la mancata tempestiva opposizione dell'avviso di accertamento della responsabilità ex art. 14 d.lgs. n. 472 del 1997.
Seppur ritualmente citate, e non si sono costituite, e CP_2 Controparte_4 ne va, dunque, dichiarata la contumacia.
Con ordinanza del 19.3.2025, il Tribunale ha disposto il rinvio per la discussione orale ex art. 281-sexies cpc previa concessione di termine per note conclusive e per note ex art. 127 ter cpc.
*****
2. Tanto premesso, nell'odierno giudizio parte opposta ha dedotto e documentato di aver rinunziato al pignoramento oggetto di opposizione opposto, ma tale rinunzia implica la declaratoria di cessazione della materia del contenere solo rispetto ai motivi inquadrabili come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e non già rispetto all'opposizione all'esecuzione.
Costituisce, infatti, principio pacifico nella giurisprudenza quello in base al quale “qualora siano state proposte opposizioni esecutive, l'estinzione del processo esecutivo comporta la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il processo, solamente rispetto alle opposizioni agli atti esecutivi, mentre, rispetto alle opposizioni aventi per oggetto il diritto a procedere ad esecuzione forzata, in rapporto all'esistenza del titolo esecutivo o del credito, permane l'interesse alla decisione” (cfr. ex multis Cass. 4498/2011, nello stesso senso Cass. 1353/2012).
Nella fattispecie oggetto di causa, a fronte dell'intervenuta espressa rinunzia al pignoramento e, quindi, alla procedura esecutiva che ne è scaturita può essere dichiarata cessata la materia del contendere solo rispetto ai motivi di opposizione di cui ai nn. 1 e 2, come sopra sinteticamente descritti, in quanto inquadrabili quali motivi di opposizione ex art. 617 co. 2 c.p.c. Permane, invece, in capo alla società opponente, interesse alla decisione rispetto ai residui motivi di opposizione (ex art. 615 c.p.c.) aventi ad oggetto il diritto di agire in via esecutiva da parte dell' , da scrutinarsi nel merito. Controparte_1
Centrale rilievo assume la norma, applicabile ratione temporis alla presente fattispecie, di cui all'art. 14 d.lgs. n. 472 del 1997 secondo cui: “1 Il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo d'azienda, per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore.
2. L'obbligazione del cessionario è limitata al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici dell'amministrazione finanziaria e degli enti preposti all'accertamento dei tributi di loro competenza”.
3. Gli uffici e gli enti indicati nel comma 2 sono tenuti a rilasciare, su richiesta dell'interessato, un certificato sull'esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti. Il certificato, se negativo, ha pieno effetto liberatorio del cessionario, del pari liberato ove il certificato non sia rilasciato entro quaranta giorni dalla richiesta.
4. La responsabilità del cessionario non è soggetta alle limitazioni previste nel presente articolo qualora la cessione sia stata attuata in frode dei crediti tributari, ancorché essa sia avvenuta con trasferimento frazionato di singoli beni […]”.
La Suprema Corte è costante nell'affermare che “In tema di riscossione dei tributi, l'art. 14 del
d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, introducendo misure antielusive a tutela dei crediti tributari, è norma speciale rispetto all'art. 2560, secondo comma, cod. civ., diretta ad evitare, tramite la previsione della responsabilità, solidale e sussidiaria, del cessionario per i debiti tributari gravanti sul cedente, che, attraverso il trasferimento dell'azienda, sia dispersa la garanzia patrimoniale del contribuente in pregiudizio dell'interesse pubblico. Ne consegue che, nell'ipotesi di cessione conforme a legge (commi 1, 2 e 3) ed in base ad un criterio incentivante volto a premiare la diligenza nell'assumere, prima della conclusione del negozio traslativo, informazioni sulla posizione debitoria del cedente, la responsabilità ha carattere sussidiario, con
"beneficium excussionis", ed è limitata nel "quantum" (entro il valore della cessione) e nell'oggetto (con riferimento alle imposte e sanzioni relative a violazioni commesse dal cedente nel triennio prima del contratto ovvero anche anteriormente, se già irrogate o contestate nel triennio, ovvero entro i limiti del debito risultante, alla data del contratto, dagli atti degli uffici finanziari e degli enti preposti all'accertamento dei tributi); qualora, invece, si tratti di cessione in frode al fisco, la medesima responsabilità è presunta "iuris tantum"
"quando il trasferimento sia effettuato entro sei mesi dalla constatazione di una violazione penalmente rilevante", senza che si applichino le limitazioni stabilite dai primi tre commi della norma (cfr. Cass.
5979/2014).
Trattasi di una norma che ha introdotto misure antielusive a tutela dei crediti tributari, volta ad evitare che, attraverso il trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda o di singoli beni facenti parte del complesso aziendale, l'originaria generale garanzia patrimoniale del debitore possa essere dispersa in pregiudizio dell'interesse pubblico alla riscossione delle entrate finanziarie (cfr. Cass. S.U. 29722/2020).
Orbene - premesso che non è posta in discussione la liceità della cessione in oggetto, e quindi è da escludersi l'operatività del quarto comma sopra citato, ed evidenziata la non opponibilità all'amministrazione finanziaria della clausola di cui all'art. 3 del contratto di cessione dell'8.6.21 (dal che l'infondatezza del motivo n. 3 indicato nella parte in fatto) in ragione della ratio normativa come sopra individuata e dell'operatività ex lege della responsabilità solidale – la cessionaria ha espressamente contestato la Parte_1 violazione del beneficio della preventiva escussione della cedente ai sensi del comma 1 dell'art. 14 citato da parte dell'agente della riscossione.
Con le pronunce n. 16986/2022 e n. 4227/2023, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che, se è vero che la denuncia di violazione del beneficium excussionis può trovare ingresso anche nella fase antecedente all'inizio dell'esecuzione forzata (sicché il cessionario d'azienda, coobbligato in solido per i crediti erariali, può impugnare la cartella esattoriale proponendo l'intera gamma delle contestazioni che gli spettano, compresa la violazione del beneficium excussionis anche prima della notifica dell'atto di pignoramento), allo stesso tempo, “la mancata eccezione della violazione del beneficio della preventiva escussione davanti al
Giudice Tributario prima che sia notificato l'atto di pignoramento, non comporterà alcuna preclusione difensiva sul punto a scapito del coobbligato in solido, in quanto detto beneficio potrà esser fatto valere contro il pignoramento, in tal caso dinanzi al Giudice Ordinario dell'esecuzione con l'opposizione ex art. 615
c.p.c.”.
Ed infatti, come correttamente evidenziato dal GE in seno all'ordinanza che ha disposto la sospensione della procedura esecutiva, “il coobbligato beneficiato non decade dal diritto di far valere il beneficio, sicché se non lo fa valere impugnando la cartella, lo potrà fare contro l'eventuale intimazione successiva e, in mancanza, impugnando il pignoramento, ma stavolta dinanzi al giudice dell'esecuzione: e ciò perché la natura sussidiaria della propria obbligazione resta tale anche se non la si fa valere immediatamente” (cfr. Cass. S.U. 28709/2020).
Non coglie, pertanto, nel segno la difesa dell' nella parte in cui Controparte_1 sostiene che la è decaduta dalla possibilità di eccepire il beneficium excussionis a Parte_1 causa della mancata impugnazione dell'avviso di accertamento della responsabilità solidale, essendo ammissibile e tempestiva la contestata violazione di tale beneficio in sede di opposizione ex art. 615 c.p.c.
Ebbene, tanto premesso, nella fattispecie per cui è causa deve effettivamente riconoscersi l'intervenuta violazione del beneficium, non avendo l'opposta fornito la prova positiva che l'avvio dell'azione esecutiva intrapresa nei confronti della cessionaria sia avvenuta dopo l'infruttuosa esecuzione sul patrimonio della cedente, non avendo in alcun modo documentato, ad esempio, l'espletamento di ricerche circa beni immobili di proprietà della o l'esito negativo di atti di pignoramento crediti verso terzi. Controparte_4
Posto che la responsabilità della cessionaria è, come detto, una responsabilità di natura sussidiaria – e quindi sussistente soltanto quando il creditore non riesca a soddisfarsi, in tutto o in parte, sui beni dell'obbligato principale – l'opposta avrebbe dovuto dimostrare l'impossibilità di recuperare il credito nei confronti della cedente, elemento quest'ultimo del tutto indimostrato nella fattispecie.
Al contrario, al momento della notifica del pignoramento nei confronti della cessionaria
(eseguita in data 20.03.2024), risultava pendente procedura di concordato preventivo in continuità ex art 84 CCII della (omologato con sentenza del Controparte_4
24.4.24) e nella quale l'erario era intervenuto, pure manifestando espressa adesione alla proposta ai sensi dell'art. 88 CC.II.; non vi erano, dunque, per l'opposta, al momento del pignoramento, elementi dai quali desumere l'impossibilità di ottenere la integrale soddisfazione del credito da parte della debitrice principale, sicché non risultavano ancora sussistenti i presupposti per l'attivazione della responsabilità solidale sussidiaria della società cessionaria ex art. 14 co. 1 d.lgs. 472/1997.
Il motivo di opposizione è, quindi, fondato con la conseguente declaratoria di illegittimità del pignoramento opposto, ritenendosi assorbiti gli ulteriori motivi di opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza nel rapporto tra e Parte_1 Controparte_1
, e vengono liquidate come in dispositivo in base ai dettami indicati dal D.M.
[...]
147/2022. Nei rapporti tra l'opponente e le contumaci e Controparte_4 [...]
CP_
le spese di lite restano a carico della prima che le ha sostenute, mentre vanno integralmente compensate tra l'opponente e l' Controparte_6 di Trapani, non risultando questa tecnicamente soccombente rispetto alla domanda proposta, posto che la citazione in giudizio di quest'ultima è dipesa dall'avere, quest'ultima, espresso parere favorevole alla proposta di transazione fiscale ex art. 88 CCII.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione ai motivi di opposizione di cui ai n.1 e 2 indicati in motivazione;
- in accoglimento dell'opposizione ex art. 615 cpc, dichiara l'illegittimità del pignoramento di crediti presso terzi ex art. 72 bis DPR n. 602/73 n.
29984202400000262001 relativo alla procedura esecutiva portante in numero
410/2024 R.G. ES.; - condanna , in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore al pagamento delle spese di lite in favore di che si liquidano Parte_1 in complessivi in € 14.598,00, oltre € 1.713,00 per spese vive, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
- compensa le spese di lite tra parte opponente e l' CP_1 Controparte_3 provinciale di Trapani;
- spese irripetibili nei rapporti tra l'opponente e le parti contumaci.
Trapani, 13.6.2025
Il Giudice
Federica Emanuela Lipari
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani
In composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Federica Emanuela Lipari, ha pronunciato e pubblicato, ex art. 281 sexies cpc, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1586 del Ruolo Generale del 2024
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, Parte_1 congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti, dagli avv.ti Giuseppina Rita
Americo e Rosario Di Salvo, ed elettivamente domiciliata in Palermo, nella via G. Carducci
n. 2,
Opponente
Contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, ed elettivamente domiciliate in Palermo, nella via Mariano Stabile n. 182,
Opposta
E nei confronti di
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_2
Terzo pignorato
e
provinciale di Trapani, in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Palermo, ed elettivamente domiciliate in Palermo, nella via Mariano Stabile n. 182, terza chiamata
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_4
Terza chiamata contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato a comparire dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale l' , nonché il terzo pignorato Controparte_1 [...]
CP_ (oltre che la società cedente e l Controparte_4 Controparte_1 direzione provinciale di Trapani), con ciò introducendo la fase di merito dell'opposizione ex art. 615 co.2 c.p.c. spiegata da parte opponente avverso l'atto di pignoramento presso terzi ex art. 72-bis D.P.R. n. 602/1973 notificatole, in data 20.3.2024, dall
[...]
in forza di un presunto debito pari ad € 800.31720, comprensivo di Controparte_1 interessi di mora, oneri di riscossione e accessori di legge, collegati ad avvisi di accertamento meglio indicati in citazione, a seguito dell'ordinanza del G.E. del 10.10.24 con cui è stata disposta la sospensione dell'esecuzione e contestuale assegnazione del termine perentorio per l'introduzione di questo giudizio.
Segnatamente, la società opponente - preliminarmente rappresentando di aver citato in giudizio anche la per esser manlevata dalla stessa società Controparte_4 cedente rispetto a qualsivoglia pretesa creditoria azionata nei suoi confronti per crediti a questa direttamente riferibili, pure richiamando all'uopo le clausole del contratto di cessione del ramo di azienda stipulato dalle parti in data 8.6.21 - ha eccepito:
1) la nullità dell'atto di pignoramento opposto per difetto di motivazione, considerato che si è limitata ad ivi riportare i numeri degli avvisi di accertamento, CP_5 omettendo di indicare i dettagli (ovvero la natura, gli importi, le relative cartelle e le date di notifica) dei crediti oggetto di esecuzione forzata;
2) l'illegittimità del pignoramento stante l'omessa indicazione dell'avvertimento previsto dell'art. 492 c.p.c.;
3) nel merito, l'infondatezza della pretesa creditoria sottesa all'atto di pignoramento nonché l'illegittimità della procedura esecutiva intrapresa nei confronti della società
sul punto, l'opponente – premesso che in data 08/06/2021 la Parte_1 [...] ha ceduto un ramo di azienda (avente ad oggetto l'attività di Controparte_4 preparazione e somministrazione di alimenti e bevande nel locale bar denominato
"Sea Garden") alla con atto registrato in data 09/06/2021 presso Parte_1
l'Ufficio Territoriale di Palermo alla serie 1T, n.19237 per un importo complessivo di euro 600.000,00 – ha richiamato l'art. 3 del suddetto contratto, con cui le parti hanno espressamente pattuito che la cedente di mantenesse a proprio carico l'impegno di far fronte a tutti gli eventuali oneri conseguenti alla precedente gestione del ramo di azienda, anche relativi a tributi o contributi erariali, imposte e tasse dirette e indirette, oneri verso gli istituti previdenziali e assicurativi, debiti e passività di qualsivoglia altra natura, con espressa previsione di manlevare e garantire la società cessionaria, sicché questa non potrebbe esser chiamata a rispondere del credito eventualmente vantato dall nei confronti Controparte_1 della società cedente;
4) in ogni caso, l'illegittimità dell'atto di pignoramento per violazione della norma di cui all'art. 14, comma 1, D.lgs. n. 472/1997 nella parte in cui contempla il beneficio di escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo d'azienda, stante che, nella fattispecie, non sarebbe stata fornita la prova della preventiva escussione della cedente, con conseguente contestazione da parte della cessionaria della sussistenza del diritto del creditore di procedere esecutivamente nei suoi confronti;
5) in via subordinata, ove dovesse riconoscersi la responsabilità solidale della Pt_1
l'illegittimità dell'atto di pignoramento per violazione dell'art. 2650 c.c. posto
[...] che la cessionaria potrebbe esser chiamata a rispondere dei soli debiti (compresi quelli tributari) inerenti al ramo d'azienda oggetto di cessione;
6) l'illegittimità dell'atto di pignoramento stante la pendenza di concordato preventivo proposto da ed omologato con sentenza del 24.4.24, in seno alla quale pure CP_4 si dà espressamente atto dell'adesione alla proposta da parte dell'Agenzia delle
Entrate - Ufficio provinciale di Trapani.
In ragione dei suesposti motivi, parte opponente ha chiesto al Tribunale di: “ritenere e dichiarare l'estraneità della ai debiti e, conseguentemente, ritenere e dichiarare la stessa Parte_1 manlevata e garantita dalla , in ordine alle somme oggetto del Controparte_4 pignoramento oggi opposto, nonché in ordine alle spese del presente giudizio;
- ritenere e dichiarare l'atto di pignoramento oggi opposto promosso a danno dell'odierna società opponente nullo per mancata indicazione del dettaglio del debito asseritamente dovuto e dei contenuti e degli avvisi, previsti a pena di nullità, dall'art.
543 c.p.c.; - ritenere e dichiarare l'illegittimità dell'atto di pignoramento oggi opposto stante l'omessa indicazione prevista dell'art. 492 c.p.c.; 20 - ritenere e dichiarare l'illegittimità dell'atto di pignoramento oggi opposto stante l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 14, 1° comma del D. Lgs. 472/97; - ritenere e dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria sottesa all'atto di pignoramento nonché
l'illegittimità della procedura esecutiva intrapresa nei confronti della società in violazione Parte_1 del principio di autonomia negoziale;
- ritenere e dichiarare l'illegittimità dell'atto di pignoramento stante la violazione del disposto di cui al comma 1 dell'art. 14 D. lgs. 471/97 nella parte in cui è previsto “il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo
d'azienda”; - ritenere e dichiarare l'illegittimità dell'atto di pignoramento oggi opposto stante la presentazione della proposta di concordato preventivo (con voto favorevole da parte dell' CP_1
e la sentenza di omologa della stessa resa dal Tribunale di Trapani”.
[...]
L' si è costituita in giudizio chiedendo, nella memoria depositata in Controparte_1 data 11.2.25 (in seno alla quale si dà anche atto dell'erroneo deposito della comparsa di costituzione e risposta del 17.1.25, destinata a confluire in un altro fascicolo telematico), dichiararsi cessata la materia del contendere considerato che : - in data 31.10.2024, è scaduto il termine per il pagamento, da parte del terzo pignorato della penultima CP_2 rata della cessione nei confronti della società opponente;
il concordato proposto dalla è stato omologato e pubblicato il 2.5.2024, dacché è certo Controparte_4
l'ammontare del credito erariale rimasto insoddisfatto;
è stato ritualmente notificato, a cura dell'agente della , alla società opponente atto di rinuncia al pignoramento CP_1 oggetto del presente giudizio, nonché notificato, in data 30.10.24, nuovo atto di pignoramento al terzo ed alla società debitrice oggetto di ulteriore CP_2 Parte_1 opposizione nel separato giudizio portante n. 817/2024 R.G.es.
In seno alla memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c., e all'udienza del 19.3.2025, parte opponente ha insistito, in via principale, nei propri scritti difensivi, chiedendo in ogni caso la condanna alle spese di lite di parte opposta.
Con la terza memoria istruttoria parte opposta ha, comunque, contestato nel merito i motivi di opposizione spiegati deducendo l'operatività ex lege della responsabilità solidale della cessionaria e la mancata tempestiva opposizione dell'avviso di accertamento della responsabilità ex art. 14 d.lgs. n. 472 del 1997.
Seppur ritualmente citate, e non si sono costituite, e CP_2 Controparte_4 ne va, dunque, dichiarata la contumacia.
Con ordinanza del 19.3.2025, il Tribunale ha disposto il rinvio per la discussione orale ex art. 281-sexies cpc previa concessione di termine per note conclusive e per note ex art. 127 ter cpc.
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2. Tanto premesso, nell'odierno giudizio parte opposta ha dedotto e documentato di aver rinunziato al pignoramento oggetto di opposizione opposto, ma tale rinunzia implica la declaratoria di cessazione della materia del contenere solo rispetto ai motivi inquadrabili come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e non già rispetto all'opposizione all'esecuzione.
Costituisce, infatti, principio pacifico nella giurisprudenza quello in base al quale “qualora siano state proposte opposizioni esecutive, l'estinzione del processo esecutivo comporta la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il processo, solamente rispetto alle opposizioni agli atti esecutivi, mentre, rispetto alle opposizioni aventi per oggetto il diritto a procedere ad esecuzione forzata, in rapporto all'esistenza del titolo esecutivo o del credito, permane l'interesse alla decisione” (cfr. ex multis Cass. 4498/2011, nello stesso senso Cass. 1353/2012).
Nella fattispecie oggetto di causa, a fronte dell'intervenuta espressa rinunzia al pignoramento e, quindi, alla procedura esecutiva che ne è scaturita può essere dichiarata cessata la materia del contendere solo rispetto ai motivi di opposizione di cui ai nn. 1 e 2, come sopra sinteticamente descritti, in quanto inquadrabili quali motivi di opposizione ex art. 617 co. 2 c.p.c. Permane, invece, in capo alla società opponente, interesse alla decisione rispetto ai residui motivi di opposizione (ex art. 615 c.p.c.) aventi ad oggetto il diritto di agire in via esecutiva da parte dell' , da scrutinarsi nel merito. Controparte_1
Centrale rilievo assume la norma, applicabile ratione temporis alla presente fattispecie, di cui all'art. 14 d.lgs. n. 472 del 1997 secondo cui: “1 Il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo d'azienda, per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore.
2. L'obbligazione del cessionario è limitata al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici dell'amministrazione finanziaria e degli enti preposti all'accertamento dei tributi di loro competenza”.
3. Gli uffici e gli enti indicati nel comma 2 sono tenuti a rilasciare, su richiesta dell'interessato, un certificato sull'esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti. Il certificato, se negativo, ha pieno effetto liberatorio del cessionario, del pari liberato ove il certificato non sia rilasciato entro quaranta giorni dalla richiesta.
4. La responsabilità del cessionario non è soggetta alle limitazioni previste nel presente articolo qualora la cessione sia stata attuata in frode dei crediti tributari, ancorché essa sia avvenuta con trasferimento frazionato di singoli beni […]”.
La Suprema Corte è costante nell'affermare che “In tema di riscossione dei tributi, l'art. 14 del
d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, introducendo misure antielusive a tutela dei crediti tributari, è norma speciale rispetto all'art. 2560, secondo comma, cod. civ., diretta ad evitare, tramite la previsione della responsabilità, solidale e sussidiaria, del cessionario per i debiti tributari gravanti sul cedente, che, attraverso il trasferimento dell'azienda, sia dispersa la garanzia patrimoniale del contribuente in pregiudizio dell'interesse pubblico. Ne consegue che, nell'ipotesi di cessione conforme a legge (commi 1, 2 e 3) ed in base ad un criterio incentivante volto a premiare la diligenza nell'assumere, prima della conclusione del negozio traslativo, informazioni sulla posizione debitoria del cedente, la responsabilità ha carattere sussidiario, con
"beneficium excussionis", ed è limitata nel "quantum" (entro il valore della cessione) e nell'oggetto (con riferimento alle imposte e sanzioni relative a violazioni commesse dal cedente nel triennio prima del contratto ovvero anche anteriormente, se già irrogate o contestate nel triennio, ovvero entro i limiti del debito risultante, alla data del contratto, dagli atti degli uffici finanziari e degli enti preposti all'accertamento dei tributi); qualora, invece, si tratti di cessione in frode al fisco, la medesima responsabilità è presunta "iuris tantum"
"quando il trasferimento sia effettuato entro sei mesi dalla constatazione di una violazione penalmente rilevante", senza che si applichino le limitazioni stabilite dai primi tre commi della norma (cfr. Cass.
5979/2014).
Trattasi di una norma che ha introdotto misure antielusive a tutela dei crediti tributari, volta ad evitare che, attraverso il trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda o di singoli beni facenti parte del complesso aziendale, l'originaria generale garanzia patrimoniale del debitore possa essere dispersa in pregiudizio dell'interesse pubblico alla riscossione delle entrate finanziarie (cfr. Cass. S.U. 29722/2020).
Orbene - premesso che non è posta in discussione la liceità della cessione in oggetto, e quindi è da escludersi l'operatività del quarto comma sopra citato, ed evidenziata la non opponibilità all'amministrazione finanziaria della clausola di cui all'art. 3 del contratto di cessione dell'8.6.21 (dal che l'infondatezza del motivo n. 3 indicato nella parte in fatto) in ragione della ratio normativa come sopra individuata e dell'operatività ex lege della responsabilità solidale – la cessionaria ha espressamente contestato la Parte_1 violazione del beneficio della preventiva escussione della cedente ai sensi del comma 1 dell'art. 14 citato da parte dell'agente della riscossione.
Con le pronunce n. 16986/2022 e n. 4227/2023, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che, se è vero che la denuncia di violazione del beneficium excussionis può trovare ingresso anche nella fase antecedente all'inizio dell'esecuzione forzata (sicché il cessionario d'azienda, coobbligato in solido per i crediti erariali, può impugnare la cartella esattoriale proponendo l'intera gamma delle contestazioni che gli spettano, compresa la violazione del beneficium excussionis anche prima della notifica dell'atto di pignoramento), allo stesso tempo, “la mancata eccezione della violazione del beneficio della preventiva escussione davanti al
Giudice Tributario prima che sia notificato l'atto di pignoramento, non comporterà alcuna preclusione difensiva sul punto a scapito del coobbligato in solido, in quanto detto beneficio potrà esser fatto valere contro il pignoramento, in tal caso dinanzi al Giudice Ordinario dell'esecuzione con l'opposizione ex art. 615
c.p.c.”.
Ed infatti, come correttamente evidenziato dal GE in seno all'ordinanza che ha disposto la sospensione della procedura esecutiva, “il coobbligato beneficiato non decade dal diritto di far valere il beneficio, sicché se non lo fa valere impugnando la cartella, lo potrà fare contro l'eventuale intimazione successiva e, in mancanza, impugnando il pignoramento, ma stavolta dinanzi al giudice dell'esecuzione: e ciò perché la natura sussidiaria della propria obbligazione resta tale anche se non la si fa valere immediatamente” (cfr. Cass. S.U. 28709/2020).
Non coglie, pertanto, nel segno la difesa dell' nella parte in cui Controparte_1 sostiene che la è decaduta dalla possibilità di eccepire il beneficium excussionis a Parte_1 causa della mancata impugnazione dell'avviso di accertamento della responsabilità solidale, essendo ammissibile e tempestiva la contestata violazione di tale beneficio in sede di opposizione ex art. 615 c.p.c.
Ebbene, tanto premesso, nella fattispecie per cui è causa deve effettivamente riconoscersi l'intervenuta violazione del beneficium, non avendo l'opposta fornito la prova positiva che l'avvio dell'azione esecutiva intrapresa nei confronti della cessionaria sia avvenuta dopo l'infruttuosa esecuzione sul patrimonio della cedente, non avendo in alcun modo documentato, ad esempio, l'espletamento di ricerche circa beni immobili di proprietà della o l'esito negativo di atti di pignoramento crediti verso terzi. Controparte_4
Posto che la responsabilità della cessionaria è, come detto, una responsabilità di natura sussidiaria – e quindi sussistente soltanto quando il creditore non riesca a soddisfarsi, in tutto o in parte, sui beni dell'obbligato principale – l'opposta avrebbe dovuto dimostrare l'impossibilità di recuperare il credito nei confronti della cedente, elemento quest'ultimo del tutto indimostrato nella fattispecie.
Al contrario, al momento della notifica del pignoramento nei confronti della cessionaria
(eseguita in data 20.03.2024), risultava pendente procedura di concordato preventivo in continuità ex art 84 CCII della (omologato con sentenza del Controparte_4
24.4.24) e nella quale l'erario era intervenuto, pure manifestando espressa adesione alla proposta ai sensi dell'art. 88 CC.II.; non vi erano, dunque, per l'opposta, al momento del pignoramento, elementi dai quali desumere l'impossibilità di ottenere la integrale soddisfazione del credito da parte della debitrice principale, sicché non risultavano ancora sussistenti i presupposti per l'attivazione della responsabilità solidale sussidiaria della società cessionaria ex art. 14 co. 1 d.lgs. 472/1997.
Il motivo di opposizione è, quindi, fondato con la conseguente declaratoria di illegittimità del pignoramento opposto, ritenendosi assorbiti gli ulteriori motivi di opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza nel rapporto tra e Parte_1 Controparte_1
, e vengono liquidate come in dispositivo in base ai dettami indicati dal D.M.
[...]
147/2022. Nei rapporti tra l'opponente e le contumaci e Controparte_4 [...]
CP_
le spese di lite restano a carico della prima che le ha sostenute, mentre vanno integralmente compensate tra l'opponente e l' Controparte_6 di Trapani, non risultando questa tecnicamente soccombente rispetto alla domanda proposta, posto che la citazione in giudizio di quest'ultima è dipesa dall'avere, quest'ultima, espresso parere favorevole alla proposta di transazione fiscale ex art. 88 CCII.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione ai motivi di opposizione di cui ai n.1 e 2 indicati in motivazione;
- in accoglimento dell'opposizione ex art. 615 cpc, dichiara l'illegittimità del pignoramento di crediti presso terzi ex art. 72 bis DPR n. 602/73 n.
29984202400000262001 relativo alla procedura esecutiva portante in numero
410/2024 R.G. ES.; - condanna , in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore al pagamento delle spese di lite in favore di che si liquidano Parte_1 in complessivi in € 14.598,00, oltre € 1.713,00 per spese vive, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
- compensa le spese di lite tra parte opponente e l' CP_1 Controparte_3 provinciale di Trapani;
- spese irripetibili nei rapporti tra l'opponente e le parti contumaci.
Trapani, 13.6.2025
Il Giudice
Federica Emanuela Lipari