Sentenza 12 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 12/03/2026, n. 4641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4641 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04641/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15854/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15854 del 2025, proposto da Vito Longo, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Nobile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Garante Nazionale dei Diritti delle Persone Private della Libertà personale e Ministero della Giustizia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
CA SI, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del silenzio rifiuto formatosi in relazione all'istanza di accesso agli atti della selezione formalizzata dal ricorrente in data 10.11.2025 nonché per l'accertamento del diritto all'accesso del ricorrente e per l'emanazione dell'ordine di esibizione e di rilascio dei documenti richiesti ai sensi dell'art. 116, comma 4, CPA e perché venga affermato ogni conseguente dovere dell'Ente intimato in relazione a tale istanza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il dott. FI MA TR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto il ricorso proposto dall’esponente avverso il diniego frapposto sull’istanza di accesso specificata in epigrafe;
Letta la costituzione dell’amministrazione;
Rilevato che la causa è stata chiamata alla camera di consiglio dell’11 marzo 2026;
Rilevato che le parti hanno dato atto che il Garante Nazionale dei Diritti delle Persone Private della Libertà Personale ha provveduto, successivamente alla proposizione del ricorso, ad annullare in autotutela il silenzio diniego gravato, trasmettendo all’istante la documentazione richiesta con nota del 2 febbraio 2026;
Considerato che deve dunque essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con condanna delle amministrazioni intimate alle spese del giudizio in favore dell’istante, come da dispositivo (in applicazione del criterio della soccombenza virtuale e del principio di “causalità” di derivazione processualcivilistica, secondo cui le spese devono gravare su chi ha dato causa all’incardinazione del giudizio);
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna le amministrazioni intimate a rifondere le spese di lite in favore del ricorrente, che si liquidano in complessivi Euro 600,00 (seicento/00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER TI, Presidente
FI MA TR, Consigliere, Estensore
Matthias Viggiano, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FI MA TR | ER TI |
IL SEGRETARIO