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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 31/12/2025, n. 24131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 24131 |
| Data del deposito : | 31 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 24131/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00986/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 986 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Vecchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza Comando Generale, Ministero della Difesa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
A) del Verbale Modello BL/S n.-OMISSIS-, del 09.11.2023, prodotto dalla Commissione Medica Interforze di 2^ Istanza di Roma, del Comando Sanità e Veterinaria di Roma, notificato all’istante in data 05.12.2023 a cura del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria Roma, quale ente di appartenenza del militare;
B) di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e/o tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente, tra cui il verbale della CMO RM mod. BI/S n. -OMISSIS- datato 06.07.2023, con il quale il ricorrente è stato giudicato: “ Non idoneo permanentemente al servizio di Istituto della Guardia di Finanza in modo assoluto e da collocare in congedo assoluto ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze, della Guardia di Finanza Comando Generale e del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2025 il dott. PE GR;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Parte ricorrente, Luogotenente della Guardia di Finanza, ha impugnato il provvedimento, meglio specificato in epigrafe, con cui la Commissione Medica Interforze di II Istanza ha confermato il giudizio di “ non idoneità permanente al servizio d’istituto nella Guardia di Finanza in modo assoluto ”, disponendone il collocamento in congedo assoluto.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
A) Violazione ed errata applicazione dell’art. 912, del D.Lgs. n. 66, del 2010;
B) SULLA RESPONSABILITA’ TECNICA OPERATA DALLE COMMISSIONI TECNICHE OSPEDALIERE.
2. Resistono in giudizio la Guardia di Finanza ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze, chiedendo l’integrale reiezione del ricorso.
3. Con ordinanza n. -OMISSIS- del 25 settembre 2024, questa Sezione, ravvisata l’opportunità di un approfondimento istruttorio a fronte delle contestazioni sulle valutazioni mediche, ha disposto una verificazione tecnica affidata al Centro Militare di Medicina Legale di Roma-Cecchignola, intesa ad accertare la sussistenza dell’inidoneità permanente al servizio.
4. Espletato l’incombente istruttorio e depositata la relazione finale, all’udienza pubblica del 10 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. La vicenda oggetto del contendere trae origine dalla segnalazione del superiore gerarchico del ricorrente e dalla susseguente visita medica disposta da quest’ultimo, con foglio n. -OMISSIS- dell’11 gennaio 2022, dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Roma, essendo emerso uno stato di disagio manifestato dal militare attraverso messaggi vocali ed e-mail inviati al medesimo Comandante.
Nello specifico, l’episodio scatenante risale a un evento familiare in cui il ricorrente, recandosi a scuola per prelevare il figlio, aveva appreso della volontà della ex compagna di portare il minore con sé, circostanza che aveva ingenerato nel militare il timore di un rapimento e una conseguente reazione di forte agitazione, percepita e segnalata dalla scala gerarchica.
A seguito di tale segnalazione, l’interessato è stato inviato presso la Prima Commissione Medica Ospedaliera (C.M.O.) di Roma e posto “a disposizione” per accertamenti sanitari dal gennaio al maggio 2022, la quale in data 19 maggio 2022, esprimeva un primo giudizio di non idoneità temporanea per giorni 60.
Tale giudizio veniva confermato ed esteso dalla Commissione Medica di Seconda Istanza che, adita su richiesta dell’interessato, in data 22 settembre 2022 pronunciava una non idoneità temporanea per ulteriori 180 giorni.
Dopo un ulteriore periodo di osservazione (marzo-luglio 2023), in data 6 luglio 2023 la C.M.O. di Roma emetteva il verbale mod. BL/B n. -OMISSIS-, giudicando il ricorrente “ non idoneo permanentemente al servizio d’istituto nella Guardia di Finanza in modo assoluto ”, diagnosticando “ Marcati elementi ansioso-disforici in paziente con tratti di rigidità, immaturità affettiva, narcisistici ed ossessivo-compulsivi testologicamente accertati ”.
Avverso tale provvedimento, il ricorrente proponeva ricorso alla Commissione Medica Interforze di Seconda Istanza la quale, con il verbale n.-OMISSIS- del 9 novembre 2023 (oggi impugnato), confermava il giudizio di riforma assoluta. In tale sede, l’Organo di appello sanitario, pur riformulando parzialmente la diagnosi in “ Elementi ansioso disforici ricorrenti in paziente con tratti di rigidità ed immaturità affettiva ”, ribadiva la non idoneità permanente, disponendo il collocamento in congedo assoluto con reimpiegabilità nei ruoli civili, evidenziando come la condizione rilevata non fosse compatibile con il servizio militare incondizionato.
La diagnosi e le conclusioni medico-legali dell’Amministrazione sono state infine sottoposte al vaglio del verificatore nominato da questo Tribunale (C.M.M.L. di Roma-Cecchignola), il quale, all’esito degli accertamenti disposti con ordinanza istruttoria n. -OMISSIS-/2024, ha confermato la presenza di “ marcati tratti di rigidità, immaturità affettiva, egocentrismo e narcisismo ”, chiarendo che tali tratti di personalità, seppur non qualificabili come disturbi psichiatrici in senso stretto, assumono connotati disadattativi pervasivi in situazioni stressogene, rendendo il soggetto non idoneo al servizio.
Il ricorrente affida il presente gravame a censure di violazione di legge ed eccesso di potere, lamentando:
a) l’errata applicazione dell’art. 912 del d.lgs. n. 66/2010 (Codice dell’Ordinamento Militare), in quanto l’Amministrazione avrebbe disposto la riforma anticipata senza consentirgli di fruire dell’intero periodo massimo di aspettativa (due anni nel quinquennio), impedendo così un possibile recupero psicofisico;
b) l’illogicità e il travisamento dei fatti nella valutazione medico-legale, contestando la diagnosi di tratti personologici disfunzionali (rigidità, immaturità affettiva, narcisismo) a fronte di certificazioni di parte attestanti l’idoneità e di un servizio prestato per anni con valutazioni caratteristiche eccellenti.
6. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
6.1. Orbene, come sopra rilevato, all’esito della verificazione disposta dal Collegio, è stata pienamente confermata la diagnosi formulata dagli organi sanitari dell’Amministrazione.
L’organo verificatore, infatti, a seguito di accurata anamnesi e valutazione, ha concluso per la sussistenza di “ marcati tratti di rigidità, immaturità affettiva, egocentrismo e narcisismo testologicamente confermati ”.
Nella relazione di verificazione si legge infatti testualmente che: “ I tratti pervasivi di personalità rigida e immatura con egocentrismo e narcisismo rappresentano un alterato assetto della psiche il quale, finché il soggetto si trova in un ambito tranquillo e ordinario, non è foriero di conflittualità degne di nota, vuoi per abitudine, vuoi per la resilienza degli altri astanti; nelle situazioni stressogene, invece, gli stessi "tratti" possono assumere connotati disadattativi pervasivi e di difficile gestione sia in ambito lavorativo che socio relazionale. Lo stesso vale anche per diverse prove testologiche, soprattutto in riferimento ai tests non proiettivi, dove prevalgono gli aspetti cognitivi su quelli emotivi profondi, più congeniali a soggetti con buone doti intellettive. Ben diverse sono invece le "prove della vita" laddove, da un lato, le proprie convinzioni inducono a fare delle scelte che a loro volta possono rivelarsi fonte di stress, mentre la rigidità può indurre a non imparare dagli errori; dall’altro, il modo di affrontare il conflitto può alimentarlo piuttosto che sedarlo portando anche a contenziosi. Nel caso di specie, non è questa la sede, anche per mancanza di dati oggettivi, per esaminare le dinamiche inerenti alle vicende giudiziarie attive e passive di cui al § 2.2.3 né quelle inerenti ai diversi conflitti emergenti in A11.1, né, d’altra parte, è possibile riscontrare le "angherie e mobbing" che il soggetto avrebbe subito secondo la relazione del Prof. Vento del 5/10/15 e che, comunque, mal si concilierebbero con le note caratteristiche. Quello che invece appare evidente è il fatto che in almeno due occasioni il soggetto è stato valutato in termini psichiatrici a seguito di eventi di vita non "ordinari". Per il resto, il giudizio di cui alle note caratteristiche, conferma invece il fatto che il soggetto e i suoi colleghi sono riusciti a costruire un clima che potesse massimizzare il rendimento dell’interessato nel lavoro, pur non potendo tacere il fatto che sono state proprio le dimensioni della vita extra-lavorative ad essere foriere di problemi, anche se non valutate, né valutabili, nelle stesse nelle note caratteristiche. In relazione a quanto sopra, appare ovvio che il soggetto NON è idoneo al servizio d’istituto che per sua natura deve essere incondizionato, prescindendo dal particolare ambiente lavorativo che si è riuscito a creare e armonizzando la dimensione lavorativa con le altre ”.
Conseguentemente, l’organo verificatore ha espresso parere medico-legale confermativo, dichiarando il ricorrente “ NON idoneo quale sottufficiale della GDF come da verbale di 2^ Istanza ”, ritenendo che tali tratti personologici non siano compatibili con il servizio d’istituto che, per sua natura, deve essere incondizionato.
Le censure mosse avverso il merito del giudizio medico-legale non sono pertanto meritevoli di favorevole considerazione, vista la convergenza tra il giudizio della Commissione Medica di II Istanza e le risultanze della verificazione disposta d’ufficio, la quale esclude in radice la sussistenza di tali vizi, confermando la correttezza dell’operato dell’Amministrazione nel ritenere i tratti della personalità del ricorrente ostativi alla prosecuzione del servizio militare incondizionato.
6.2. Parimenti infondata risulta altresì la doglianza relativa alla violazione dell’art. 912 del C.O.M. per il mancato esaurimento del periodo massimo di aspettativa prima della riforma. Occorre a tal punto rammentare che l’istituto dell’aspettativa per infermità e il relativo limite massimo biennale nel quinquennio operano a tutela del dipendente in caso di patologie suscettibili di guarigione o miglioramento, ma non precludono l’accertamento anticipato di una inidoneità definitiva. A dirimere la questione sovviene la chiara previsione normativa di cui all’art. 905, comma 7, del D.Lgs. n. 66/2010 (Codice dell’Ordinamento Militare), il quale testualmente dispone: “ La cessazione dal servizio permanente si applica se il militare è giudicato permanentemente inabile al servizio incondizionato anche prima dello scadere del periodo massimo di aspettativa ”.
Vale evidenziare che la ratio della norma è proprio quella di evitare il prolungamento del rapporto di servizio quando sia già stata accertata, in via definitiva, la perdita dei requisiti psicofisici necessari. Come correttamente dedotto dall’Avvocatura dello Stato, il giudizio di inidoneità permanente assoluta ha natura meramente dichiarativa di uno status ormai consolidato; pertanto, legittimamente l’Amministrazione fa discendere i suoi effetti interruttivi del rapporto di servizio in corrispondenza del momento in cui è stata accertata la perdita del requisito, senza dover attendere il decorso del biennio di aspettativa che, stante l’irreversibilità della condizione (nel caso di specie, tratti strutturati della personalità), risulterebbe inutile ai fini del recupero dell’idoneità. Il potere-dovere dell’Amministrazione di dispensare dal servizio il personale non più idoneo prevale, dunque, sulla fruizione del periodo massimo di comporto qualora l’infermità sia giudicata, come nel caso in esame, permanente e assoluta.
Per le ragioni esposte, e alla luce dell’esito negativo della verificazione che ha corroborato la valutazione tecnica dell’Amministrazione, il ricorso va respinto.
7. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite, attesa la particolare delicatezza degli interessi presi in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
AN ME, Presidente
NA Scali, Primo Referendario
PE GR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PE GR | AN ME |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.