TAR Roma, sez. IV, sentenza 31/12/2025, n. 24131
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Ordinanza collegiale 1 ottobre 2024
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Ordinanza collegiale 3 febbraio 2025
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Ordinanza collegiale 18 marzo 2025
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Sentenza 31 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Violazione ed errata applicazione dell’art. 912, del D.Lgs. n. 66, del 2010

    L'istituto dell'aspettativa per infermità e il relativo limite massimo biennale nel quinquennio operano a tutela del dipendente in caso di patologie suscettibili di guarigione o miglioramento, ma non precludono l'accertamento anticipato di una inidoneità definitiva. La cessazione dal servizio permanente si applica se il militare è giudicato permanentemente inabile al servizio incondizionato anche prima dello scadere del periodo massimo di aspettativa. Il giudizio di inidoneità permanente assoluta ha natura meramente dichiarativa di uno status ormai consolidato.

  • Rigettato
    Responsabilità tecnica operata dalle commissioni tecniche ospedaliere

    La verificazione tecnica disposta dal Tribunale ha confermato la diagnosi formulata dagli organi sanitari dell'Amministrazione, riscontrando la sussistenza di marcati tratti di rigidità, immaturità affettiva, egocentrismo e narcisismo, ritenuti incompatibili con il servizio d'istituto che deve essere incondizionato.

  • Rigettato
    Valutazione medico-legale

    La verificazione tecnica ha confermato la diagnosi di tratti di personalità incompatibili con il servizio d'istituto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. IV, sentenza 31/12/2025, n. 24131
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 24131
    Data del deposito : 31 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

    Testo completo