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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/02/2025, n. 2661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2661 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 11708 anno 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Roma SESTA SEZIONE
In persona del Presidente, Giudice monocratico Dott.ssa Maria Tiziana Balduini ha pronunciato la seguente
SENTENZA Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tra
(CF: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Monteleone ed elettivamente domiciliata in C.Ne Gianicolense, 112/G, interni 5 e 6, ROMA attrice
contro
(CF: ) rappresentata e difesa dall'avv. Carmine Russo CP_1 P.IVA_1 dell'Avvocatura Generale dell'Ente ed elettivamente domiciliata in Via Fulcieri Paulucci de'Calboli, 20/E, ROMA convenuta
FATTO E DIRITTO
Deve pregiudizialmente essere dichiarata inammissibile la domanda con cui parte attrice ha richiesto l'annullamento o la dichiarazione di nullità del provvedimento amministrativo emanato da parte convenuta (nella specie, decreto di rilascio di alloggio di edilizia residenziale pubblica, emesso e notificato in data 13 febbraio 2024), atteso che i poteri del giudice ordinario rispetto all'atto amministrativo restano circoscritti alla sola disapplicazione e nell'esclusiva ipotesi in cui la valutazione della legittimità dell'atto stesso debba avvenire in via incidentale, ossia quando l'atto assume rilievo non già come causa della lesione del diritto del privato, ma come mero antecedente in senso tecnico.
Ciò posto, deve poi addivenirsi al rigetto della domanda formulata in via subordinata da parte attrice perché infondata in fatto e in diritto.
Ed invero, risulta provato ovvero costituisce circostanza non oggetto di specifica contestazione che:
- l' del Comune di Roma è proprietaria ed ente gestore dell'alloggio di CP_1 edilizia residenziale pubblica sito in Roma, Via di Donna Olimpia n. 30, lotto
01, fabbr. 05, sc. E, int. 3, matricola 6270118020;
- con provvedimento di assegnazione dell'11/01/2010, l'alloggio in questione venne concesso in locazione al Sig. il cui nucleo familiare era Parte_2 costituito dal medesimo e dalla moglie, Persona_1
- nell'anno 2009, la ricorrente intraprese una relazione sentimentale con il sig. e, unitamente al figlio minore, iniziò a coabitare con questi presso Parte_2 l'immobile di cui si discorre;
- in data 14.12.2014 il Sig. decedette;
Parte_2
- a seguito di sopralluogo effettuato dall' in data 27/11/2019, la ricorrente CP_1 venne trovata nell'alloggio di edilizia residenziale pubblica unitamente al figlio minore;
- con nota prot. n. 7290 del 12/02/2020, l' invò alla ricorrente diffida al CP_1 rilascio dell'immobile, che rimase senza riscontro.
- in data 13/02/2024, l quindi emise e notificò il decreto di rilascio CP_1 dell'alloggio in questione.
Tanto premesso in punto di fatto, deve rilevarsi che, in materia di subentro nell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e di ampliamento a tali fini del nucleo familiare, la Legge Regionale del 6 agosto 1999, n. 12, all'art. 12, co. 1, statuisce che, in caso di decesso dell'assegnatario, a questi subentrino i componenti del nucleo familiare originariamente assegnatario o ampliato ai sensi del comma 4 della medesima disposizione, secondo cui l'ampliamento si verifica, tra le diverse ipotesi previste, altresì in caso di convivenza di fatto dell'assegnatario.
Sul punto, fermo restando che la convivenza deve essere provata nelle forme richieste dalla legge (come, peraltro, stabilito dall'art. 11, co. 5, della medesima Legge Regionale), deve poi aggiungersi che, sulla scorta del dettato normativo dell'art. 12, co. 5, l'ampliamento, pur non necessitando di specifica autorizzazione, va comunicato all'ente gestore entro 30 giorni dal verificarsi delle ipotesi di cui al co.
4, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti per il subentro nell'assegnazione.
Dunque, pur astrattamente configurandosi un diritto soggettivo al subentro nell'assegnazione dell'alloggio in capo al convivente more uxorio, è necessario ed indefettibile che questi comunichi il mutamento della situazione di fatto e presenti la domanda utile ai fini dell'ampliamento di guisa tale da consentire all'ente l'accertamento dell'esistenza dei presupposti, normativamente previsto per il riconoscimento del suddetto diritto.
In tal senso, è stato infatti precisato che “in caso di decesso dell'originario assegnatario dell'immobile, il subentro e la voltura del contratto a favore di altro soggetto che fosse già incluso nel nucleo familiare di appartenenza del defunto, ovvero per successivo ampliamento, presuppone (in aggiunta ad ulteriori condizioni
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anch'esse oggetto di verifica) un provvedimento di ricognizione positiva da parte dell'ente concedente e gestore” (Ex plurimis, Cass., Sez. III, Sentenza n. 6008 del 13 marzo 2018).
Alla luce di quanto sopra, pertanto, la domanda di riconoscimento del diritto all'assegnazione dell'alloggio formulata dalla ricorrente non può essere accolta, posto che ella si è limitata a dedurre di aver convissuto more uxorio con l'assegnatario dell'immobile, Sig. dal 2009 fino alla morte di Parte_2 quest'ultimo, avvenuta il 14 dicembre 2014, senza fornire riscontri documentali della circostanza, né - soprattutto - della comunicazione all' dell'ampliamento del CP_1 nucleo familiare per effetto della mutata situazione di fatto, di cui era onerata per espressa previsione normativa.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, in applicazione del D.M. 37/2018, in base al valore del giudizio, in € 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva e € 1.453,00 per la fase di decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta:
DICHIARA l'inammissibilità della domanda di annullamento/dichiarazione di nullità del decreto di rilascio di alloggio di edilizia residenziale pubblica del 13 febbraio 2024.
RIGETTA la domanda di riconoscimento del diritto della ricorrente all'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica, non avendo ella fornito la prova del possesso dei requisiti
CONDANNA
alla rifusione delle spese di lite in favore di , Parte_1 CP_1 che si liquidano in € 2.906,00 per spese, oltre generali IVA, CPA e tutti gli ulteriori oneri di legge.
Roma, lì 20/02/2025
Il Presidente - Giudice monocratico Maria Tiziana Balduini
La presente sentenza è stata redatta con l'ausilio del Magistrato Ordinario in Tirocinio dott. Michele Scaglione
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