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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 25/06/2025, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1302/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio Marchesini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1302/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GOVERNATORI GIULIA Parte_1 C.F._1 e dell'avv. GOLIA SIMONA ( Via Nencetti 52100 AREZZO;
, elettivamente C.F._2 domiciliato in VIA GIUSEPPE MAZZINI 160 40139 BOLOGNA presso il difensore avv. GOVERNATORI GIULIA
ATTORE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LA BELLA Controparte_1 C.F._3 ANTONIO e dell'avv. MORPURGO GIOVANNI ( ) VIA CLAVATURE N. C.F._4 18 40124 BOLOGNA, elettivamente domiciliato in VIA CLAVATURE N. 18 C/O
40124 BOLOGNA presso il difensore avv. LA BELLA ANTONIO C.F._5
CONVENUTO
(C.F. ) rappresentato Controparte_2 P.IVA_1 e difeso dall'avv. LUPOLI MARIA e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA MILAZZO 4/2 40100 BOLOGNA presso il difensore avv. LUPOLI MARIA
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti. pagina 1 di 14 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13-07-2021, conveniva in giudizio Parte_1 P_
e l dinanzi al Tribunale di Bologna in composizione monocratica, in
[...] CP_2 funzione di Giudice del Lavoro. Affermava di aver lavorato alle dipendenze del convenuto dal settembre 2003 all'ottobre 2020. Precisava che inizialmente era stato adibito a mansioni di custode, manutentore e giardiniere, presso la residenza estiva di situata nella località di Porto Cervo, con P_ un orario di lavoro dalle ore 8 alle ore 17 (con pausa pranzo di un'ora) e dalle 21 alle 24, a volte anche fino alle 2.30 della mattina (solo nel periodo estivo da giugno a settembre) dal lunedì alla domenica, sette giorni su sette, superando di fatto le 40 ore settimanali, percependo la somma di 1.000 euro in contanti al mese. Allegava poi che il suddetto rapporto di lavoro era stato formalizzato solo in data 08-11-2013, dopo oltre 10 anni di servizio, con la formale assunzione del ricorrente a tempo pieno ed indeterminato come “custode di abitazione privata livello B e con le mansioni di addetto alla vigilanza dell'abitazione del convenuto e delle relative pertinenze, presso l'abitazione sita nel Comune di Castenaso (BO)”. Pertanto, dal settembre 2003 al novembre 2013, la prestazione di lavoro subordinato si era svolta in assenza di qualunque regolarizzazione. Affermava ancora che il convenuto, fittiziamente, aveva inquadrato il SI come Pt_1 mero custode, quando invece lo stesso, fin dal 2003, aveva svolto attività di gestione delle numerose proprietà del convenuto e delle sue esigenze, sia lavorative che personali, nonché la gestione del personale dipendente dal SI oltre alla P_ gestione della parte finanziaria ordinaria delle spese dello stesso SI le quali P_ erano mensilmente rendicontate al contabile personale del convenuto. Asseriva che tale attività lavorativa era stata svolta per una durata di 14/15 ore quotidiane, sette giorni su sette, con una retribuzione lorda mensile di 1.300,00 euro. Esponeva poi che, in data 01-03-2018, il contratto di lavoro del ricorrente era stato modificato, inquadrando lo stesso come collaboratore familiare, maggiordomo di livello D - CC Colf, permanendo invece le stesse mansioni, corrispondenti al profilo di impiegato – I livello CC CO. Proseguiva affermando di essere stato licenziato oralmente nell'ottobre 2020, ed a seguito dell'impugnazione del licenziamento, lo stesso ricorrente aveva ricevuto, in data 22-12-2020, una contestazione disciplinare relativa a “prelievi di denaro non autorizzati ed all'abbandono non giustificato del posto di lavoro”. Affermava infine che, con lettera datata 11-01-2021, lo stesso SI aveva P_ licenziato per una seconda volta il ricorrente, questa volta formalmente, a seguito dell'addebito disciplinare sopra indicato. Alla luce di tali allegazioni, il ricorrente chiedeva che il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, accertasse e dichiarasse che il rapporto di lavoro in oggetto si era svolto dal settembre 2003 fino all'ottobre 2020, con attività lavorativa a tempo pieno e pagina 2 di 14 indeterminato full time, con mansioni inquadrabili del IV° livello CC CO (per il periodo da settembre 2003 a ottobre 2013) e I° livello CC CO (per il periodo da novembre 2013 a ottobre 2020), con conseguente diritto alla corresponsione del trattamento economico adeguato alle mansioni concretamente svolte, da quantificare in 268.762,28 euro, somma comprensiva altresì delle molte ore di straordinario svolte del ricorrente non retribuite, oltre alla regolarizzazione contributiva e previdenziale. In subordina chiedeva di condannare il convenuto a corrispondere al ricorrente, per il periodo settembre 2003 – ottobre 2020, la somma di 147.270,93 Euro, comprensiva di straordinari, quali differenze retributive relative al profilo di Maggiordomo livello D - CC Colf. Chiedeva poi che il Tribunale accertasse e dichiarasse l'illegittimità del primo licenziamento intimato dal SI al ricorrente nell'ottobre 2020 e il successivo P_ del gennaio 2021 e condannasse il convenuto al pagamento della somma complessiva di euro 32.400,00 pari a 24 mensilità dall'ultima retribuzione mensile globale di fatto. Chiedeva infine che il Tribunale accertasse e dichiarasse l'illegittimità della condotta datoriale, in quanto vessatoria e persecutoria, e condannasse il convenuto alla corresponsione a titolo di danno biologico e danno morale di euro 95.485,33. Il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici Istat e con vittoria di spese di giudizio. Si costituiva in giudizio affermando l'infondatezza di tutte le domande Controparte_1 di parte ricorrente per le ragioni indicate in comparsa di costituzione e risposta. In particolare, affermava che il ricorrente aveva ricoperto un ruolo secondario e di mero ausilio rispetto alla IG , assistente del medesimo SI Persona_1 P_ divenuta successivamente anche moglie del SI , la quale aveva gestito ed Pt_1 organizzato le esigenze personali, abitative e di servizio del medesimo SI P_
Precisava sul punto che il ricorrente aveva iniziato a svolgere alcune attività non strutturate nella residenza di Porto Cervo, per coadiuvare la compagna IG , R_ all'incirca nel 2003, ed inizialmente tale attività era stata svolta senza alcuna formalizzazione, e senza precise mansioni o orari di lavoro, in quanto attività svolte in supporto della compagna IG . R_
Proseguiva poi affermando che il rapporto di lavoro era stato veniva formalizzato in data 08-11-2013 con un contratto a tempo indeterminato con la qualifica di “custode di abitazione privata” e le mansioni di “addetto alla vigilanza” con inquadramento al livello B del CC lavoro domestico, presso la residenza del SI a P_
Castenaso, con una retribuzione “comprensiva di ogni indennità” fissata in euro 1.300,00 mensili. Affermava ancora che tale contratto era stato rinnovato in data 01-03-2018, inquadrando il ricorrente come collaboratore familiare -maggiordomo, con pari retribuzione. Precisava anche che il SI aveva ricevuto numerosi benefit da aggiungere allo Pt_1 stipendio mensile, quali vitto ed alloggio, pulizie domestiche, trasporti già pagati ed altro. pagina 3 di 14 Rilevava poi che il ricorrente e la moglie erano stati dotati di tutti gli strumenti finanziari necessari per espletare le proprie attività di gestione ed organizzazione della vita personale del convenuto. Sul punto precisava che gli stessi, erano entrambi titolari di una procura per operare sul c/c intestato al SI presso il Banco di Sardegna, filiale di Porto Cervo, con P_ possibilità di emettere assegni, disporre bonifici, effettuare prelevamenti allo sportello, ed erano titolari di ben sette carte di credito a testa, accese nel corso degli anni e intestate a loro ma regolanti sul conto corrente del SI appena richiamato, ed P_ erano altresì abilitati ad operare su una Unicredit Genius Card intestata al SI P_ ma appoggiata su altri conti correnti e ricaricabile all'occorrenza. Precisava sul punto che entrambi avevano poi inoltre la possibilità di utilizzare, ove necessario, tutte le altre carte di credito intestate al datore di lavoro. In merito al licenziamento, intimato in data 07-01-2021, il convenuto affermava la piena legittimità dello stesso, contestando tutte le allegazioni di parte ricorrente. In particolare, affermava che in data 26-10-2020, il ricorrente e la moglie avevano deciso unilateralmente ed autonomamente di abbandonare il luogo di lavoro sito in Castenaso (BO) per tornare in Sardegna, luogo di loro origine, senza alcuna giustificazione e portando con sé beni mobili appartenenti al datore di lavoro, nonché utilizzando carte di credito appartenenti allo stesso, per saldare loro spese personali. Contestava quindi la sussistenza dell'asserito licenziamento intimato per vie orali, così come sostenuto da parte ricorrente, posto che erano stati gli stessi SIi ed R_
ad abbandonare il posto di lavoro, di propria spontanea iniziativa. Pt_1
Esponeva che a fronte del comportamento scorretto del ricorrente e della moglie, il SI aveva proceduto all'invio di due lettere di contestazione disciplinare in P_ data 10 dicembre 2020 alle quali era seguito, in data 7 gennaio 2021, il licenziamento per giusta causa. In via riconvenzionale, il convenuto rilevava che il ricorrente, insieme alla moglie, nel periodo dal 01-01-2011 al 31-12-2020, avevano operato diverse movimentazioni bancarie dal conto corrente del Banco di Sardegna (N°70205313), intestato al convenuto ma ad uso “esclusivo” dei coniugi, movimentazioni bancarie che non erano in alcun modo riconducibili a spese compiute nello svolgimento delle loro mansioni, per un ammontare pari a 1.051.401,45 Euro, di cui al ricorrente era riferibile direttamente la somma complessiva di 794.145,00 Euro, costituita da euro 391.200,00 per bonifici;
euro 234.800,00 per assegni bancari;
euro 166.885,00 per le carte prepagate (il 50% dell'importo complessivo); euro 1.260,00 per l'assicurazione Metlife, intestata all' . Pt_1
Alla luce di tali allegazioni, il convenuto chiedeva in via principale che il Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice del Lavoro, rigettasse tutte le domande di parte ricorrente ed in via riconvenzionale condannasse il lavoratore al versamento dell'importo di euro 794.145,00 o la diversa somma accertata in corso di causa o comunque ritenuta di giustizia, con l'aggiunta degli interessi legali e della rivalutazione pagina 4 di 14 monetaria conseguenti, per le ragioni indicate nella domanda riconvenzionale o, in subordine, a titolo di ingiustificato arricchimento. Il tutto con vittoria di spese di giudizio. Si costituiva in giudizio l' chiedendo che il Tribunale, ove accertata la sussistenza CP_2 di periodi di occupazione non regolarizzata o non completamente regolarizzata del ricorrente, dichiarasse il diritto dell'Istituto alla regolarizzazione contributiva e previdenziale, nel limite della prescrizione quinquennale, , con conseguente condanna del convenuto al pagamento di quanto dovuto, qualora dal processo fossero emerse omissioni o evasioni contributive a carico di quest'ultimo. Il tutto con vittoria di spese di giudizio. Il processo si svolgeva nelle udienze del 02-05-2022, 16-09-2022, 03-10-2022, 17-10-2022, 14-12-2022, 20-02-2024, 12-05-2025. Venivano sentiti come testi;
, , , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 [...]
, , , Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6 Tes_7 [...]
, , , . Tes_8 Testimone_9 Testimone_10 Testimone_11
Veniva esperita CTU Contabile. Venivano acquisiti i documenti prodotti dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Sul rapporto di lavoro dal 2003 al 2013 e dal 2013 alla cessazione Osserva il Tribunale che è incontestato fra le parti che il ricorrente abbia svolto per diversi anni un'attività lavorativa non formalizzata, a favore del convenuto, anche prima dell'assunzione formale, avvenuta nel 2013. Parte ricorrente ha affermato che tale attività si sarebbe svolta fin dal 2003. Ciò posto, osserva il Tribunale che è provato documentalmente ed è altresì incontestato, che il rapporto di lavoro tra il ricorrente ed il convenuto, è stato formalizzato in data 08- 11-2013, così come dalle allegazioni e dalla documentazione prodotta da entrambe le parti. In merito alla prima fase dell'asserito rapporto di lavoro subordinato, fra il SI ed il SI , dal 2003 al 2013, la domanda di parte ricorrente deve essere P_ Pt_1 rigettata in quanto infondata. Sul punto, osserva il Tribunale che il ricorrente ha chiesto che gli venisse riconosciuta un'attività lavorativa dipendente full time dal 2003 al 2013 presso la villa del SI in Sardegna, ma dalla documentazione prodotta e dalle testimonianze raccolte, P_ non sono emersi elementi di prova certa, che, nel periodo oggetto di disamina, l' abbia svolto una attività lavorativa subordinata alle dipendenze del SI Tes_12 né che abbia lavorato a tempo pieno, né che abbia svolto le mansioni dallo P_ stesso indicate in ricorso. Infatti, sebbene sia stato lo stesso convenuto ad affermare genericamente che “il rapporto – con il SI è stato gestito per un periodo senza regolarizzazione”, Pt_1
pagina 5 di 14 non vi è prova orale o documentale che dimostri in modo specifico e puntuale, le prestazioni lavorative in concreto svolte dal ricorrente nel periodo dal 2003 al 2013, gli orari tenuti, i periodi temporali specifici e la sussistenza di un vincolo di subordinazione, così da dimostrare sia l'esistenza di un effettivo rapporto di lavoro subordinato, sia la quantità “full time” dell'attività svolta come asserito dal ricorrente. Al contrario, è documentalmente provato che il ricorrente, in tale decennio, ha lavorato alle dipendenze dei con matricola Controparte_3
n. 7305058053 negli anni 2003-2004-2005 e che nel periodo dal 04-03-2009 al CP_2
31-10-2013 è stato altresì titolare di ditta individuale artigiana (codice 81.3 - Cura e manutenzione del paesaggio - inclusi parchi, giardini e aiuole). Alla luce di tali allegazioni, emerge un quadro di scarsa chiarezza ed attendibilità della ricostruzione operata dal SI in ricorso. Pt_1
Sul punto, dall'insieme degli elementi acquisiti al processo, ed in particolar modo dal generico riconoscimento di parte convenuta, appare probabile che il SI , in Pt_1 qualche periodo non meglio individuato, abbia svolto anche prestazioni lavorative a favore del SI ma non è chiaro se le stesse siano avvenute nell'ambito P_ dell'attività artigianale dello stesso SI , in quali periodi esatti e con che Pt_1 consistenza, tenuto conto del concomitante rapporto di coniugio con la IG , R_ che lavorava strutturalmente alle dipendenze del SI gestendo la residenza in P_
Sardegna dello stesso SI P_
In buona sostanza, per quanto sopra dedotto, non può ritenersi assolto l'onere della prova che gravava sul ricorrente, al fine di accertare e dichiarare l'esistenza di un rapporto di lavoro strutturato del medesimo ricorrente alle dipendenze del convenuto, e tantomeno sono individuabili i periodi temporali certi e gli orari di lavoro. Non vi sono quindi crediti retributivi ed obbligazioni contributive del SI P_ relativamente al periodo compreso tra il 2003 e il 2013, stante la mancata prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il SI ed il SI Pt_1 P_ per tale periodo. A ciò si aggiunge che, anche qualora fosse stata provata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, nel periodo in esame, gli eventuali crediti, tanto di natura retributiva quanto contributiva, sarebbero definitivamente inesigibili in quanto integralmente prescritti. In particolare, i crediti di natura retributiva risultano soggetti al termine prescrizionale quinquennale previsto dall'art. 2948, comma 4, cod. civ.. Analogamente, i crediti contributivi risultano prescritti ai sensi della legge N°335/1995, poiché soggetti a un termine quinquennale che, come più volte ribadito dalla Suprema Corte, si applica salvo denuncia all da parte del lavoratore o dei suoi superstiti. CP_2
Nel caso di specie, non è stata provata documentalmente alcuna denuncia.
pagina 6 di 14 Procedendo all'esame della seconda fase del rapporto di lavoro intercorso tra il SI e il SI in particolare dal 2013 fino alla cessazione del Pt_1 P_ rapporto nel 2020, il Tribunale osserva quanto segue. E' documentalmente provato che il ricorrente è stato formalmente assunto in data 8 novembre 2013 dal SI con contratto a tempo pieno e indeterminato presso P_
l'abitazione di quest'ultimo sita in Castenaso (BO), dapprima come custode di abitazione privata livello B con mansioni di addetto alla vigilanza dell'abitazione e delle relative pertinenze. E' pure documentalmente provato che, in data 01-03-2018, il ricorrente è stato poi inquadrando come collaboratore familiare, maggiordomo di livello D del medesimo CC. Il ricorrente, tuttavia, ha asserito di aver sempre svolto mansioni diverse e superiori rispetto a quelle previste contrattualmente, in particolare ha affermato in ricorso, di aver svolto attività di gestione delle numerose proprietà del convenuto e delle sue esigenze, sia lavorative che personali, nonché la gestione del personale dipendente dal SI
e la gestione della parte finanziaria ordinaria delle spese dello stesso SI P_
le quali erano mensilmente rendicontate al contabile personale del convenuto, il P_ ragionier Tes_9
Alla luce di tale ricostruzione fattuale, il ricorrente ha chiesto che venisse accertato e dichiarato il diritto ad un inquadramento al I° livello CC CO per il periodo da novembre 2013 ad ottobre 2020, oltre alla corresponsione del relativo trattamento economico, adeguato alle mansioni concretamente svolte. Ciò posto, osserva il Tribunale che, in ordine all'accertamento delle mansioni svolte in concreto dal ricorrente e alla sua relativa qualifica, è d'uopo esaminare la contrattazione collettiva di riferimento, per delineare un quadro sulle mansioni contrattualmente previste, e successivamente confrontare quanto previsto nella contrattazione collettiva con ciò che è emerso nelle prove testimoniali sulle mansioni in concreto svolte dal ricorrente, negli anni dal 2013 al 2020, quando si trovava presso la residenza del SI in Castenaso. P_
Il CC per i prestatori di lavoro domestico in vigore al 08-01-2013 – data della prima assunzione - prevedeva all'art.10 - inquadramento dei lavoratori: “Livello B: Appartengono a questo livello i collaboratori familiari che, in possesso della necessaria esperienza, svolgono con specifica competenza le proprie mansioni, ancorché a livello esecutivo. Profili: (…) b) Custode di abitazione privata. Svolge mansioni di vigilanza dell'abitazione del datore di lavoro e relative pertinenze, nonché, se fornito di alloggio nella proprietà, di custodia”. Il medesimo CC, vigente altresì all'01-03-2018, prevedeva sempre all'art.10:
“Livello D: Appartengono a questo livello i collaboratori familiari che, in possesso dei necessari requisiti professionali, ricoprono specifiche posizioni di lavoro caratterizzate da responsabilità, autonomia decisionale e/o coordinamento. Profili: (…) b)
Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a tutte le Parte_2 esigenze connesse ai servizi rivolti alla vita familiare”. pagina 7 di 14 Secondo la tesi sostenuta da parte ricorrente, l'attività lavorativa svolta fin dal 2013 doveva essere inquadrata nel I° livello CC CO per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi, il quale stabilisce che: “Primo livello: A questo livello appartengono i lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovraintendono alle unità produttive o ad una funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate, e cioè:
1. capo di servizio e di ufficio tecnico, amministrativo, commerciale (vendita o acquisti), legale;
capo centro EDP;
2. gestore o gerente di negozio, di filiale, o di supermercato alimentare anche se integrato in un grande magazzino o magazzino a prezzo unico;
3. responsabile laureato in chimica - farmacia previsto dalle leggi sanitarie per magazzini all'ingrosso di prodotti farmaceutici e specialità medicinali;
ecc… (…)”. Dall'analisi della contrattazione collettiva emerge un quadro chiaro sulle differenze fra le qualifiche professionali oggetto della presente causa. Invero, il custode di abitazione privata, svolge attività di sorveglianza e custodia dell'abitazione del datore di lavoro, con competenze operative ma senza autonomia decisionale. Il maggiordomo, invece, è responsabile della gestione e del coordinamento dei servizi familiari, operando con elevata autonomia e responsabilità. Diversamente, nel primo livello del CC Terziario CO possono essere individuate quelle figure di alto profilo professionale, con funzioni direttive e gestionali in ambito aziendale, caratterizzate da iniziativa, autonomia operativa e responsabilità di coordinamento di unità organizzative. È notorio che, in tema di mansioni superiori, sia posto a carico del lavoratore l'onere di provare la diversa gradazione e intensità dell'attività concretamente svolta, dimostrando di avere adoperato una certa responsabilità ed autonomia, a fronte di mansioni più complesse rispetto al livello di appartenenza. Individuate come sopra, le qualifiche ed i gradi previsti dalla contrattazione collettiva rilevante nella presente causa, si è proceduto a ricostruire in fatto le attività in concreto svolte dal ricorrente, al fine di raffrontare il risultato con le declaratorie della normativa contrattuale. E' stata quindi svolta una complessa ed articolata istruttoria testimoniale, volta nello specifico a verificare la natura delle mansioni svolte in concreto dal SI , Pt_1 nell'espletamento della propria attività lavorativa incentrata sulla gestione ed organizzazione della vita personale e/o professionale del SI P_
Sul punto, la teste ha affermato di aver lavorato per il convenuto dal 2013 al Tes_1
2020 presso la residenza dello stesso, sita in Cortina d'Ampezzo, dopo aver superato un colloquio con i coniugi e . “Dal 2013, dopo la mia assunzione, il SI Pt_1 R_
era il mio punto di riferimento per quanto fosse attinente ai lavori di Pt_1 ristrutturazione ordinaria della casa, ad esempio la neve aveva rovinato la terrazza esterna, vi è stata una perdita d'acqua per la quale è stato necessario fare uno scavo per i tubi, è stata inoltre rifatta la strada privata d'accesso. Quando io facevo presente pagina 8 di 14 al SI che vi erano lavori da fare, lui mi chiedeva di acquisire e fare dei Pt_1 preventivi, poi decideva lui la ditta che avrebbe dovuto occuparsene e se erano o meno urgenti nella realizzazione”; ancora ha aggiunto: “Durante il soggiorno del resistente i SIi e organizzavano i turni del personale impartivano loro gli ordini Pt_1 R_
(…). Erano i SIi e che decidevano chi dovesse essere presente e chi R_ Pt_1 poteva riposare”. Il teste , ha affermato che il SI non facesse parte dei manager Testimone_2 Pt_1 che gestivano ed organizzavano gli eventi del convenuto, precisando che: “Il SI
unitamente alla IG si occupava della gestione personale del dottor Pt_1 R_ quindi gestivano la casa, le automobili anche dal punto di vista delle pratiche P_ assicurative, ma non le acquistavano loro, prenotazione di voli aerei, treni, problematiche varie e tutto quanto veniva richiesto dal dottor per le sue esigenze P_ personali”. La medesima circostanza è stata confermata dall'autista del convenuto,
[...]
: “Era il SI che mi comunicava gli spostamenti del dottor e Tes_3 Pt_1 P_ mi diceva dove dovevo accompagnarlo, era lui che si occupava altresì dell'approvvigionamento alimentare delle abitazioni del resistente. Faceva per lo più ciò da solo, la IG invece si occupava più della gestione delle cose di casa e R_ del personale domestico”. E ancora ha aggiunto che: “Quando vi erano eventi la sera la IG era presente sempre, il SI no, ricordo che lui vi era il giorno R_ Pt_1 del compleanno del dottore. Il dottor dava gli ordini per lo più alla IG che poi li riferiva tanto P_ R_ al SI quanto al resto del personale”. Pt_1
Sulla medesima circostanza il teste ha riferito che il ricorrente “organizzava tutto Tes_7 il personale con la IG , si occupavano altresì dei contratti del personale, io R_
i rapporti li ho avuti sempre con loro tanto per il contratto quanto per i pagamenti. Loro non avevano orari definiti lavoravano sia di giorno sia di notte. Il SI si occupava altresì dell'acquisto del materiale per la manutenzione della Pt_1 piscina e del giardino che pagava lui. Se vi erano interventi di ordinaria manutenzione
o rotture era il SI che cercava gli artigiani e provvedeva lui al loro
Pt_1 pagamento. Io sono stato pagato tanto in contanti quanto con assegno, in ogni caso gli uni o gli altri mi venivano consegnati dal SI . Posso riferire quanto sopra in
Pt_1 quanto vedevo il SI lavorare, io facevo il turno dalle 8.00 alle 20.00, anche se
Pt_1 non sempre negli stessi orari, in tutto lavoravo circa 7 o 8 ore al giorno ma sempre tra le 8.00 e le 20.00, ero a disposizione e gli orari potevano variare. Ho avuto un contratto, credo a chiamata, non lavoravo tutti i giorni, di solito lavoravo comunque solo di giorno, non ho mai fatto la notte. Posso riferire che i SIi e
Pt_1 R_ lavorassero anche la notte, perché a volte quando cominciavo a lavorare la mattina, non erano ancora andati a dormire”. Da ultimo anche il teste responsabile amministrativo del convenuto, ha ribadito Tes_9 che: “Il SI credo avesse un obbligo di rendicontazione per la natura del suo
Pt_1 incarico. Lui aveva un incarico di supporto alla moglie nella gestione del personale di pagina 9 di 14 servizio dipendente del Dottor e delle abitazioni dello stesso in Sardegna, a P_
Castenaso, Cortina, Milano”, e ancora: “I SIi e si Per_2 R_ Pt_1 occupavano sicuramente delle spese alimentari delle case, nonché dei pagamenti relativi ad acquisti in negozi per la quotidianità del Dottor Provvedevano anche P_ all'acquisto di generi di abbigliamento o arredamento per il Dottor ma per cose P_ di poco conto, quelle più importanti venivano fatte direttamente dal Dottor e a P_ me arrivano le fatture che io pagavo con bonifico”. Alla luce delle suddette risultanze istruttorie, appare provato che il SI ha Pt_1 avuto certamente un ruolo di coordinamento e di gestione, con ampio margine discrezionale, della vita personale del convenuto;
tali mansioni risultano essere compatibili con quelle previste nella contrattazione collettiva, dapprima come custode e successivamente come maggiordomo. Si aggiunga anche che appare verosimile che vi sia stata una progressione lavorativa negli anni in cui è durato il rapporto, dato che la peculiare attività lavorativa prestata dal ricorrente come custode e poi come maggiordomo è stata caratterizzata da uno stretto legame di fiducia che verosimilmente è cresciuto nel tempo di pari passo con un sempre maggiore ampliamento della sfera di discrezionalità ed autonomia del ricorrente stesso. Alla luce di tali argomentazioni, è da ritenersi infondata la domanda inerente il riconoscimento di un diverso contratto collettivo e di una qualifica superiore, come è infondata la domanda di parte ricorrente sul riconoscimento degli straordinari. Sul punto, osserva il Tribunale che è principio ormai consolidato da parte della Suprema Corte di Cassazione, che in tema di straordinari, è onere del lavoratore allegare in maniera chiara e puntuale l'ammontare delle ore di attività prestata “extra”, quantomeno in termini sufficientemente concreti e realistici. Vero è che le prove testimoniali hanno fatto emergere un quadro in cui è chiaro che il ricorrente abbia lavorato a volte in orario serale per adattare l'attività lavorativa alla vita personale del convenuto, ma dall'insieme delle testimonianze non è desumibile un orario lavorativo complessivo, né con riguardo al lavoro ordinario né con riferimento all'asserito lavoro straordinario. Ciò posto, non può essere ritenuto assolto l'onere della prova sulla domanda di parte ricorrente, a causa della genericità delle allegazioni e della assoluta mancanza di un quadro complessivo, dalle risultanze della prova orale. 2) Sul licenziamento per giusta casa e sul danno biologico e morale Per quanto attiene la domanda del ricorrente inerente all'asserita illegittimità del primo licenziamento, asseritamente intimato dal SI al ricorrente nell'ottobre 2020 P_
e del successivo del gennaio 2021, il Tribunale osserva quanto segue. E' consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui, in caso di contestazione da parte del lavoratore circa l'assenza di forma scritta del licenziamento, incombe sul medesimo l'onere di dimostrare, anche mediante presunzioni, l'intenzione del datore di recedere dal rapporto di lavoro, non essendo sufficiente il solo comportamento di fatto di cessazione dell'attività lavorativa. pagina 10 di 14 Tale onere non può ritenersi assolto da parte del ricorrente SI , mentre appare Pt_1 congrua, sul piano logico, la ricostruzione della vicenda, così come rappresentata da parte convenuta, secondo la quale vi sarebbe stata una scelta libera dei coniugi
[...]
, di interrompere il rapporto di lavoro per dissapori con il SI e per le Per_3 P_ difficoltà dell'interazione caratteriale con il datore di lavoro, e di allontanarsi dal luogo di lavoro. Sul punto, il teste ha confermato tale ricostruzione: “Alla fine di ottobre 2020 Tes_9 in occasione del termine della gravidanza della compagna del Dottor lo stesso P_ si è lamentato con un messaggio whatsapp, credo, con la IG per un R_ disservizio ai suoi ospiti in particolare la famiglia della sua compagna, era giovedì. Il disservizio, così mi ha riferito il Dottor si è sostanziato nella mancata P_ preparazione della cena per la famiglia ospitata. Ho letto il messaggio vi era solo un riferimento ad un successivo colloquio il giorno seguente, era evidentemente alterato. Il giorno successivo non si sono sentiti, il sabato il Dottor con la compagna, e la P_ sua famiglia si è recato in Svizzera, senza i SIi e . La domenica il R_ Pt_1
Dottor mi ha informato che tramite un ospite che era rimasto a Castenaso aveva P_ appreso che i SIi e stavano imballando tutto per andarsene. Il lunedì R_ Pt_1 mattina è venuto da me il SI dicendomi che se ne sarebbero andati e in Pt_1 quell'occasione mi ha riconsegnato alcune carte di credito in suo possesso diverse da quelle appoggiate al conto in Sardegna intestate al Dottor su conti due P_ all'estero e una genius card di Unicredit. Ho saputo poi che il SI è rientrato Pt_1 con la moglie in Sardegna a casa sua, ritengo che non abbia più svolto alcun servizio per il dottor neppure in Sardegna”. P_
A tale libera scelta del ricorrente di abbandonare il luogo di lavoro è seguita la trattativa sulla riservatezza in sede sindacale, come allegata in atti, da cui si può desumere la volontà anche da parte del datore di lavoro di chiudere bonariamente il rapporto. Ciò posto, risultano essere successive e secondarie tutte le vicende elencate in narrazione da entrambe le parti, sulle contestazioni disciplinari ed il relativo licenziamento, in quanto il rapporto si era già concluso per mutuo consenso nell'ottobre 2020 con l'abbandono del posto di lavoro da parte del SI e il Pt_1 tacito consenso del datore di lavoro. Invero, è principio consolidato in giurisprudenza che la cessazione del rapporto di lavoro può ritenersi validamente intervenuta per mutuo consenso, anche in assenza di una manifestazione espressa di volontà, purché sia desumibile da comportamenti concludenti, univoci e coerenti delle parti, tali da rendere inequivocabile l'intento comune di porre fine al vincolo contrattuale. Nel caso di specie, l'abbandono spontaneo da parte del SI del posto di lavoro Pt_1 dopo un'incomprensione con lo stesso datore di lavoro, la trattazione conciliativa della vicenda tra le parti, e l'assenza di una immediata contestazione disciplinare da parte del datore di lavoro sull'asserita condotta illegittima del ricorrente, appaiono comportamenti univoci nel senso di indicare una comune volontà di porre fine al rapporto di lavoro, ormai logorato sotto il profilo caratteriale. pagina 11 di 14 Il mutuo consenso infatti, può essere presunto quando le parti, attraverso un comportamento prolungato e non equivoco, dimostrano di aver accettato la cessazione del rapporto, come nel caso in cui il lavoratore, pur consapevole dell'interruzione, non abbia posto in essere alcuna iniziativa per rivendicare la prosecuzione del rapporto o impugnare la cessazione nel termine di legge. Nel caso di specie, appare evidente che tutta la narrazione successiva all'ottobre 2020 sia stata pretestuosa e infondata, a partire dall'asserito licenziamento orale fino al licenziamento disciplinare, poiché come emerge dagli atti, entrambe le parti, venuto meno il rapporto di fiducia e rotto il legame intercorso, hanno iniziato una disputa giuslavorista meramente formale, inerente un rapporto già concluso. Pertanto, devono essere respinte tutte le domande, sia di parte attrice che di parte convenuta sull'asserito licenziamento disciplinare per giusta causa. Sul danno biologico e morale, le domande di parte ricorrente sono totalmente infondate in quanto non è emerso né documentalmente né per testimoni, alcun elemento specifico a sostegno della pretesa di parte ricorrente. Le allegazioni sul punto, infatti, sono del tutto generiche e prive di qualunque contestualizzazione storico temporale, che consenta di attribuire alla condotta del il malessere psicologico lamentato dalla ricorrente. P_
3) Sulla domanda riconvenzionale Per quanto riguarda infine la domanda riconvenzionale proposta dal SI P_ inerente la circostanza che, nel periodo dal 01-01-2011 al 31-12-2020, il ricorrente si sarebbe indebitamente appropriato della somma complessiva di 794.145,00 Euro, costituita da: euro 391.200,00 per bonifici;
euro 234.800,00 per assegni bancari;
euro 166.885,00 per le carte prepagate (il 50% dell'importo complessivo); euro 1.260,00 per l'assicurazione Metlife, intestata all , osserva il Tribunale che tale domanda non è Pt_1 accoglibile, posto che non sussistono gli estremi per considerare indebite o illecite tali dazioni di denaro sulla base delle allegazioni prodotte dalle parti e della CTU contabile esperita nel corso del processo. In particolare, è emerso dalla CTU contabile che non è oggettivamente possibile individuare il beneficiario delle spese anomale in uscita dai conti del convenuto, ove non risulti chiaramente dalla documentazione in atti. Così ha concluso la Consulente del Tribunale: “Il CTU non ha rilevato versamenti in contati nei rapporti (di attore e convenuto) esaminati. Infine, il CTU ha individuato, dove possibile, la destinazione finale delle somme contestate al ricorrente come riepilogato in tabella a pag. 79 e non ha rilevato uno schema ricorrente o significativo nella durata di persistenza delle somme sui conti personali pur evidenziando (i) un'anomala operatività nei vari trasferimenti fra i vari conti, (ii) l'utilizzo quasi complessivo delle somme prelevate dal conto del sig. con liquidità residua sui P_ rapporti del sig. al 31 dicembre 2020 per €. 171.016,88.” Pt_1
Sul punto, osserva il Tribunale che dalle allegazioni delle parti, dalla documentazione depositata, dalle prove testimoniali svolte e dalla stessa CTU, è emerso il quadro complessivo di una gestione assolutamente atipica ai confini del border line, caotica, pagina 12 di 14 torrenziale e disorganizzata, per tutto ciò che ha riguardato la gestione delle spese del SI che non provvedeva direttamente a nulla circa le spese per le proprie P_ innumerevoli e cospicue esigenze economiche, sia con riferimento alle spese minute per avere a disposizione contante da elargire ai vari soggetti beneficati a volte, di mance nell'ordine di alcune centinaia di Euro per singola dazione, sia per tutte le spese più strutturali inerenti i movimenti e le permanenze nelle varie residenze, in Italia ed all'estero, per le spese di manutenzione delle varie residenze, per la gestione delle feste e dei ricevimenti, sia per le spese del personale di servizio. A tali spese provvedevano ed hanno provveduto integralmente, nel corso degli anni dal 2013 al 2020, i “ ossia i coniugi e , che avevano Parte_2 Pt_1 R_ strutturalmente a disposizione i vari strumenti di prelievo e pagamento sopra descritti. Come emerso dalle testimonianze raccolte, su tali innumerevoli movimentazioni finanziarie, astrattamente doveva vigilare il ragionier che sicuramente ha avuto Tes_9 la possibilità di conoscere in tempo reale, di verificare e rendicontare o chiedere di rendicontare ciascuna delle singole movimentazioni, e che nel corso degli anni, nulla ha rilevato di anomalo, nelle stesse. In buona sostanza, non può essere ritenuta raggiunta la prova, come allegato nella consulenza tecnica d'ufficio, che le somme fuoriuscite dal conto del convenuto siano state indebitamente percepite dal ricorrente in violazione di obblighi contrattuali o mediante condotte illecite, stante la radicale mancanza di una parte della documentazione di spesa e della mancanza radicale di documentazione attestante il punto di arrivo delle somme asseritamente non riscontrate. Come rilevato dalla Ctu e dal Ctp del ricorrente, nella ricostruzione postuma delle spese sostenute con gli strumenti a disposizione del SI , manca tutta la Pt_1 documentazione inerente le spese sostenute per la casa di el SI e per Per_2 P_ le trasferte del SI e dell'entourage a posto che la relativa P_ Per_2 documentazione bancaria poteva essere fornita solo dalle banche americane su cui erano appoggiate le provviste necessarie all'uso degli strumenti credito utilizzati in territorio statunitense, documentazione che non poteva essere acquisita al processo, e che non è stata acquisita neppure dal convenuto e che non è mai entrata a far parte della P_ relazione peritale né delle osservazioni dei Ctp, stante l'impossibilità concreta di ottenerla. Manca poi, radicalmente, sia nella ricostruzione originaria delle movimentazioni da parte dell'Avv.to su incarico del SI che nella Ctu svolta, una precisa Tes_8 P_ individuazione di quali sarebbero state le partite effettivamente distratte dal SI Pt_1 per fini propri ed a proprio beneficio. E ciò per gli oggettivi limiti dell'operazione di ricostruzione di una movimentazione torrenziale, che ha attraversato diversi anni, e si è svolta in parte negli Stati Uniti d'America, nell'assenza forzata di tale ultima documentazione di riscontro. A ciò si aggiunge che è incontestato che, nel corso del rapporto di lavoro, dal 20213 al 2020, ai c.d. non è mai stato chiesto di conservare, ordinare, e consegnare Parte_2 il riscontro anche minuto delle innumerevoli spese fatte, e diventa quindi diabolico pagina 13 di 14 richiedere un rendiconto minuzioso, nella situazione torrenziale sopra descritta, delle movimentazione fatte a favore del datore di lavoro. Sul punto la relazione peritale del Ctp del ricorrente, ha evidenziato in maniera appropriata tale situazione anomala. In assenza quindi di tale allegazione e prova specifica, di asserite distrazioni, le dazioni di denaro si presumono legittime, ed aventi causa nel rapporto di lavoro in essere, in quanto effettuate con la coscienza e volontà specifiche, dal datore di lavoro e dei suoi preposti. La domanda riconvenzionale deve quindi essere respinta. Per i motivi sopra esposti, il Giudice del Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice del Lavoro, respinge le domande proposte da contro Parte_1 Controparte_1
Respinge la domanda riconvenzionale proposta da contro . Controparte_1 Parte_1
Per l'effetto, respinge anche le domande proposte dall CP_2
Le spese processuali vengono compensate tra le parti, stante la parziale soccombenza reciproca. Le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, vengono poste a carico di parte attrice e di parte convenuta in solido tra loro nei rapporti esterni, e nella Pt_1 P_ misura del 50% ciascuno nei rapporti interni tra le predette parti.
P. Q. M
Il Giudice del Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice del Lavoro, respinge le domande proposte da contro Parte_1 Controparte_1
Respinge la domanda riconvenzionale proposta da contro . Controparte_1 Parte_1
Respinge le domande proposte dall' CP_2
Compensa tra le parti le spese del giudizio. Pone le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, a carico di e Parte_1
in solido tra loro nei rapporti esterni, e nella misura del 50% ciascuno, Controparte_1 nei rapporti interni. Riserva nel termine di gg. 60 (sessanta) il deposito della motivazione.
Bologna, 12/05/2025
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Marchesini
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio Marchesini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1302/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GOVERNATORI GIULIA Parte_1 C.F._1 e dell'avv. GOLIA SIMONA ( Via Nencetti 52100 AREZZO;
, elettivamente C.F._2 domiciliato in VIA GIUSEPPE MAZZINI 160 40139 BOLOGNA presso il difensore avv. GOVERNATORI GIULIA
ATTORE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LA BELLA Controparte_1 C.F._3 ANTONIO e dell'avv. MORPURGO GIOVANNI ( ) VIA CLAVATURE N. C.F._4 18 40124 BOLOGNA, elettivamente domiciliato in VIA CLAVATURE N. 18 C/O
40124 BOLOGNA presso il difensore avv. LA BELLA ANTONIO C.F._5
CONVENUTO
(C.F. ) rappresentato Controparte_2 P.IVA_1 e difeso dall'avv. LUPOLI MARIA e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA MILAZZO 4/2 40100 BOLOGNA presso il difensore avv. LUPOLI MARIA
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti. pagina 1 di 14 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13-07-2021, conveniva in giudizio Parte_1 P_
e l dinanzi al Tribunale di Bologna in composizione monocratica, in
[...] CP_2 funzione di Giudice del Lavoro. Affermava di aver lavorato alle dipendenze del convenuto dal settembre 2003 all'ottobre 2020. Precisava che inizialmente era stato adibito a mansioni di custode, manutentore e giardiniere, presso la residenza estiva di situata nella località di Porto Cervo, con P_ un orario di lavoro dalle ore 8 alle ore 17 (con pausa pranzo di un'ora) e dalle 21 alle 24, a volte anche fino alle 2.30 della mattina (solo nel periodo estivo da giugno a settembre) dal lunedì alla domenica, sette giorni su sette, superando di fatto le 40 ore settimanali, percependo la somma di 1.000 euro in contanti al mese. Allegava poi che il suddetto rapporto di lavoro era stato formalizzato solo in data 08-11-2013, dopo oltre 10 anni di servizio, con la formale assunzione del ricorrente a tempo pieno ed indeterminato come “custode di abitazione privata livello B e con le mansioni di addetto alla vigilanza dell'abitazione del convenuto e delle relative pertinenze, presso l'abitazione sita nel Comune di Castenaso (BO)”. Pertanto, dal settembre 2003 al novembre 2013, la prestazione di lavoro subordinato si era svolta in assenza di qualunque regolarizzazione. Affermava ancora che il convenuto, fittiziamente, aveva inquadrato il SI come Pt_1 mero custode, quando invece lo stesso, fin dal 2003, aveva svolto attività di gestione delle numerose proprietà del convenuto e delle sue esigenze, sia lavorative che personali, nonché la gestione del personale dipendente dal SI oltre alla P_ gestione della parte finanziaria ordinaria delle spese dello stesso SI le quali P_ erano mensilmente rendicontate al contabile personale del convenuto. Asseriva che tale attività lavorativa era stata svolta per una durata di 14/15 ore quotidiane, sette giorni su sette, con una retribuzione lorda mensile di 1.300,00 euro. Esponeva poi che, in data 01-03-2018, il contratto di lavoro del ricorrente era stato modificato, inquadrando lo stesso come collaboratore familiare, maggiordomo di livello D - CC Colf, permanendo invece le stesse mansioni, corrispondenti al profilo di impiegato – I livello CC CO. Proseguiva affermando di essere stato licenziato oralmente nell'ottobre 2020, ed a seguito dell'impugnazione del licenziamento, lo stesso ricorrente aveva ricevuto, in data 22-12-2020, una contestazione disciplinare relativa a “prelievi di denaro non autorizzati ed all'abbandono non giustificato del posto di lavoro”. Affermava infine che, con lettera datata 11-01-2021, lo stesso SI aveva P_ licenziato per una seconda volta il ricorrente, questa volta formalmente, a seguito dell'addebito disciplinare sopra indicato. Alla luce di tali allegazioni, il ricorrente chiedeva che il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, accertasse e dichiarasse che il rapporto di lavoro in oggetto si era svolto dal settembre 2003 fino all'ottobre 2020, con attività lavorativa a tempo pieno e pagina 2 di 14 indeterminato full time, con mansioni inquadrabili del IV° livello CC CO (per il periodo da settembre 2003 a ottobre 2013) e I° livello CC CO (per il periodo da novembre 2013 a ottobre 2020), con conseguente diritto alla corresponsione del trattamento economico adeguato alle mansioni concretamente svolte, da quantificare in 268.762,28 euro, somma comprensiva altresì delle molte ore di straordinario svolte del ricorrente non retribuite, oltre alla regolarizzazione contributiva e previdenziale. In subordina chiedeva di condannare il convenuto a corrispondere al ricorrente, per il periodo settembre 2003 – ottobre 2020, la somma di 147.270,93 Euro, comprensiva di straordinari, quali differenze retributive relative al profilo di Maggiordomo livello D - CC Colf. Chiedeva poi che il Tribunale accertasse e dichiarasse l'illegittimità del primo licenziamento intimato dal SI al ricorrente nell'ottobre 2020 e il successivo P_ del gennaio 2021 e condannasse il convenuto al pagamento della somma complessiva di euro 32.400,00 pari a 24 mensilità dall'ultima retribuzione mensile globale di fatto. Chiedeva infine che il Tribunale accertasse e dichiarasse l'illegittimità della condotta datoriale, in quanto vessatoria e persecutoria, e condannasse il convenuto alla corresponsione a titolo di danno biologico e danno morale di euro 95.485,33. Il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici Istat e con vittoria di spese di giudizio. Si costituiva in giudizio affermando l'infondatezza di tutte le domande Controparte_1 di parte ricorrente per le ragioni indicate in comparsa di costituzione e risposta. In particolare, affermava che il ricorrente aveva ricoperto un ruolo secondario e di mero ausilio rispetto alla IG , assistente del medesimo SI Persona_1 P_ divenuta successivamente anche moglie del SI , la quale aveva gestito ed Pt_1 organizzato le esigenze personali, abitative e di servizio del medesimo SI P_
Precisava sul punto che il ricorrente aveva iniziato a svolgere alcune attività non strutturate nella residenza di Porto Cervo, per coadiuvare la compagna IG , R_ all'incirca nel 2003, ed inizialmente tale attività era stata svolta senza alcuna formalizzazione, e senza precise mansioni o orari di lavoro, in quanto attività svolte in supporto della compagna IG . R_
Proseguiva poi affermando che il rapporto di lavoro era stato veniva formalizzato in data 08-11-2013 con un contratto a tempo indeterminato con la qualifica di “custode di abitazione privata” e le mansioni di “addetto alla vigilanza” con inquadramento al livello B del CC lavoro domestico, presso la residenza del SI a P_
Castenaso, con una retribuzione “comprensiva di ogni indennità” fissata in euro 1.300,00 mensili. Affermava ancora che tale contratto era stato rinnovato in data 01-03-2018, inquadrando il ricorrente come collaboratore familiare -maggiordomo, con pari retribuzione. Precisava anche che il SI aveva ricevuto numerosi benefit da aggiungere allo Pt_1 stipendio mensile, quali vitto ed alloggio, pulizie domestiche, trasporti già pagati ed altro. pagina 3 di 14 Rilevava poi che il ricorrente e la moglie erano stati dotati di tutti gli strumenti finanziari necessari per espletare le proprie attività di gestione ed organizzazione della vita personale del convenuto. Sul punto precisava che gli stessi, erano entrambi titolari di una procura per operare sul c/c intestato al SI presso il Banco di Sardegna, filiale di Porto Cervo, con P_ possibilità di emettere assegni, disporre bonifici, effettuare prelevamenti allo sportello, ed erano titolari di ben sette carte di credito a testa, accese nel corso degli anni e intestate a loro ma regolanti sul conto corrente del SI appena richiamato, ed P_ erano altresì abilitati ad operare su una Unicredit Genius Card intestata al SI P_ ma appoggiata su altri conti correnti e ricaricabile all'occorrenza. Precisava sul punto che entrambi avevano poi inoltre la possibilità di utilizzare, ove necessario, tutte le altre carte di credito intestate al datore di lavoro. In merito al licenziamento, intimato in data 07-01-2021, il convenuto affermava la piena legittimità dello stesso, contestando tutte le allegazioni di parte ricorrente. In particolare, affermava che in data 26-10-2020, il ricorrente e la moglie avevano deciso unilateralmente ed autonomamente di abbandonare il luogo di lavoro sito in Castenaso (BO) per tornare in Sardegna, luogo di loro origine, senza alcuna giustificazione e portando con sé beni mobili appartenenti al datore di lavoro, nonché utilizzando carte di credito appartenenti allo stesso, per saldare loro spese personali. Contestava quindi la sussistenza dell'asserito licenziamento intimato per vie orali, così come sostenuto da parte ricorrente, posto che erano stati gli stessi SIi ed R_
ad abbandonare il posto di lavoro, di propria spontanea iniziativa. Pt_1
Esponeva che a fronte del comportamento scorretto del ricorrente e della moglie, il SI aveva proceduto all'invio di due lettere di contestazione disciplinare in P_ data 10 dicembre 2020 alle quali era seguito, in data 7 gennaio 2021, il licenziamento per giusta causa. In via riconvenzionale, il convenuto rilevava che il ricorrente, insieme alla moglie, nel periodo dal 01-01-2011 al 31-12-2020, avevano operato diverse movimentazioni bancarie dal conto corrente del Banco di Sardegna (N°70205313), intestato al convenuto ma ad uso “esclusivo” dei coniugi, movimentazioni bancarie che non erano in alcun modo riconducibili a spese compiute nello svolgimento delle loro mansioni, per un ammontare pari a 1.051.401,45 Euro, di cui al ricorrente era riferibile direttamente la somma complessiva di 794.145,00 Euro, costituita da euro 391.200,00 per bonifici;
euro 234.800,00 per assegni bancari;
euro 166.885,00 per le carte prepagate (il 50% dell'importo complessivo); euro 1.260,00 per l'assicurazione Metlife, intestata all' . Pt_1
Alla luce di tali allegazioni, il convenuto chiedeva in via principale che il Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice del Lavoro, rigettasse tutte le domande di parte ricorrente ed in via riconvenzionale condannasse il lavoratore al versamento dell'importo di euro 794.145,00 o la diversa somma accertata in corso di causa o comunque ritenuta di giustizia, con l'aggiunta degli interessi legali e della rivalutazione pagina 4 di 14 monetaria conseguenti, per le ragioni indicate nella domanda riconvenzionale o, in subordine, a titolo di ingiustificato arricchimento. Il tutto con vittoria di spese di giudizio. Si costituiva in giudizio l' chiedendo che il Tribunale, ove accertata la sussistenza CP_2 di periodi di occupazione non regolarizzata o non completamente regolarizzata del ricorrente, dichiarasse il diritto dell'Istituto alla regolarizzazione contributiva e previdenziale, nel limite della prescrizione quinquennale, , con conseguente condanna del convenuto al pagamento di quanto dovuto, qualora dal processo fossero emerse omissioni o evasioni contributive a carico di quest'ultimo. Il tutto con vittoria di spese di giudizio. Il processo si svolgeva nelle udienze del 02-05-2022, 16-09-2022, 03-10-2022, 17-10-2022, 14-12-2022, 20-02-2024, 12-05-2025. Venivano sentiti come testi;
, , , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 [...]
, , , Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6 Tes_7 [...]
, , , . Tes_8 Testimone_9 Testimone_10 Testimone_11
Veniva esperita CTU Contabile. Venivano acquisiti i documenti prodotti dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Sul rapporto di lavoro dal 2003 al 2013 e dal 2013 alla cessazione Osserva il Tribunale che è incontestato fra le parti che il ricorrente abbia svolto per diversi anni un'attività lavorativa non formalizzata, a favore del convenuto, anche prima dell'assunzione formale, avvenuta nel 2013. Parte ricorrente ha affermato che tale attività si sarebbe svolta fin dal 2003. Ciò posto, osserva il Tribunale che è provato documentalmente ed è altresì incontestato, che il rapporto di lavoro tra il ricorrente ed il convenuto, è stato formalizzato in data 08- 11-2013, così come dalle allegazioni e dalla documentazione prodotta da entrambe le parti. In merito alla prima fase dell'asserito rapporto di lavoro subordinato, fra il SI ed il SI , dal 2003 al 2013, la domanda di parte ricorrente deve essere P_ Pt_1 rigettata in quanto infondata. Sul punto, osserva il Tribunale che il ricorrente ha chiesto che gli venisse riconosciuta un'attività lavorativa dipendente full time dal 2003 al 2013 presso la villa del SI in Sardegna, ma dalla documentazione prodotta e dalle testimonianze raccolte, P_ non sono emersi elementi di prova certa, che, nel periodo oggetto di disamina, l' abbia svolto una attività lavorativa subordinata alle dipendenze del SI Tes_12 né che abbia lavorato a tempo pieno, né che abbia svolto le mansioni dallo P_ stesso indicate in ricorso. Infatti, sebbene sia stato lo stesso convenuto ad affermare genericamente che “il rapporto – con il SI è stato gestito per un periodo senza regolarizzazione”, Pt_1
pagina 5 di 14 non vi è prova orale o documentale che dimostri in modo specifico e puntuale, le prestazioni lavorative in concreto svolte dal ricorrente nel periodo dal 2003 al 2013, gli orari tenuti, i periodi temporali specifici e la sussistenza di un vincolo di subordinazione, così da dimostrare sia l'esistenza di un effettivo rapporto di lavoro subordinato, sia la quantità “full time” dell'attività svolta come asserito dal ricorrente. Al contrario, è documentalmente provato che il ricorrente, in tale decennio, ha lavorato alle dipendenze dei con matricola Controparte_3
n. 7305058053 negli anni 2003-2004-2005 e che nel periodo dal 04-03-2009 al CP_2
31-10-2013 è stato altresì titolare di ditta individuale artigiana (codice 81.3 - Cura e manutenzione del paesaggio - inclusi parchi, giardini e aiuole). Alla luce di tali allegazioni, emerge un quadro di scarsa chiarezza ed attendibilità della ricostruzione operata dal SI in ricorso. Pt_1
Sul punto, dall'insieme degli elementi acquisiti al processo, ed in particolar modo dal generico riconoscimento di parte convenuta, appare probabile che il SI , in Pt_1 qualche periodo non meglio individuato, abbia svolto anche prestazioni lavorative a favore del SI ma non è chiaro se le stesse siano avvenute nell'ambito P_ dell'attività artigianale dello stesso SI , in quali periodi esatti e con che Pt_1 consistenza, tenuto conto del concomitante rapporto di coniugio con la IG , R_ che lavorava strutturalmente alle dipendenze del SI gestendo la residenza in P_
Sardegna dello stesso SI P_
In buona sostanza, per quanto sopra dedotto, non può ritenersi assolto l'onere della prova che gravava sul ricorrente, al fine di accertare e dichiarare l'esistenza di un rapporto di lavoro strutturato del medesimo ricorrente alle dipendenze del convenuto, e tantomeno sono individuabili i periodi temporali certi e gli orari di lavoro. Non vi sono quindi crediti retributivi ed obbligazioni contributive del SI P_ relativamente al periodo compreso tra il 2003 e il 2013, stante la mancata prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il SI ed il SI Pt_1 P_ per tale periodo. A ciò si aggiunge che, anche qualora fosse stata provata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, nel periodo in esame, gli eventuali crediti, tanto di natura retributiva quanto contributiva, sarebbero definitivamente inesigibili in quanto integralmente prescritti. In particolare, i crediti di natura retributiva risultano soggetti al termine prescrizionale quinquennale previsto dall'art. 2948, comma 4, cod. civ.. Analogamente, i crediti contributivi risultano prescritti ai sensi della legge N°335/1995, poiché soggetti a un termine quinquennale che, come più volte ribadito dalla Suprema Corte, si applica salvo denuncia all da parte del lavoratore o dei suoi superstiti. CP_2
Nel caso di specie, non è stata provata documentalmente alcuna denuncia.
pagina 6 di 14 Procedendo all'esame della seconda fase del rapporto di lavoro intercorso tra il SI e il SI in particolare dal 2013 fino alla cessazione del Pt_1 P_ rapporto nel 2020, il Tribunale osserva quanto segue. E' documentalmente provato che il ricorrente è stato formalmente assunto in data 8 novembre 2013 dal SI con contratto a tempo pieno e indeterminato presso P_
l'abitazione di quest'ultimo sita in Castenaso (BO), dapprima come custode di abitazione privata livello B con mansioni di addetto alla vigilanza dell'abitazione e delle relative pertinenze. E' pure documentalmente provato che, in data 01-03-2018, il ricorrente è stato poi inquadrando come collaboratore familiare, maggiordomo di livello D del medesimo CC. Il ricorrente, tuttavia, ha asserito di aver sempre svolto mansioni diverse e superiori rispetto a quelle previste contrattualmente, in particolare ha affermato in ricorso, di aver svolto attività di gestione delle numerose proprietà del convenuto e delle sue esigenze, sia lavorative che personali, nonché la gestione del personale dipendente dal SI
e la gestione della parte finanziaria ordinaria delle spese dello stesso SI P_
le quali erano mensilmente rendicontate al contabile personale del convenuto, il P_ ragionier Tes_9
Alla luce di tale ricostruzione fattuale, il ricorrente ha chiesto che venisse accertato e dichiarato il diritto ad un inquadramento al I° livello CC CO per il periodo da novembre 2013 ad ottobre 2020, oltre alla corresponsione del relativo trattamento economico, adeguato alle mansioni concretamente svolte. Ciò posto, osserva il Tribunale che, in ordine all'accertamento delle mansioni svolte in concreto dal ricorrente e alla sua relativa qualifica, è d'uopo esaminare la contrattazione collettiva di riferimento, per delineare un quadro sulle mansioni contrattualmente previste, e successivamente confrontare quanto previsto nella contrattazione collettiva con ciò che è emerso nelle prove testimoniali sulle mansioni in concreto svolte dal ricorrente, negli anni dal 2013 al 2020, quando si trovava presso la residenza del SI in Castenaso. P_
Il CC per i prestatori di lavoro domestico in vigore al 08-01-2013 – data della prima assunzione - prevedeva all'art.10 - inquadramento dei lavoratori: “Livello B: Appartengono a questo livello i collaboratori familiari che, in possesso della necessaria esperienza, svolgono con specifica competenza le proprie mansioni, ancorché a livello esecutivo. Profili: (…) b) Custode di abitazione privata. Svolge mansioni di vigilanza dell'abitazione del datore di lavoro e relative pertinenze, nonché, se fornito di alloggio nella proprietà, di custodia”. Il medesimo CC, vigente altresì all'01-03-2018, prevedeva sempre all'art.10:
“Livello D: Appartengono a questo livello i collaboratori familiari che, in possesso dei necessari requisiti professionali, ricoprono specifiche posizioni di lavoro caratterizzate da responsabilità, autonomia decisionale e/o coordinamento. Profili: (…) b)
Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a tutte le Parte_2 esigenze connesse ai servizi rivolti alla vita familiare”. pagina 7 di 14 Secondo la tesi sostenuta da parte ricorrente, l'attività lavorativa svolta fin dal 2013 doveva essere inquadrata nel I° livello CC CO per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi, il quale stabilisce che: “Primo livello: A questo livello appartengono i lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovraintendono alle unità produttive o ad una funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate, e cioè:
1. capo di servizio e di ufficio tecnico, amministrativo, commerciale (vendita o acquisti), legale;
capo centro EDP;
2. gestore o gerente di negozio, di filiale, o di supermercato alimentare anche se integrato in un grande magazzino o magazzino a prezzo unico;
3. responsabile laureato in chimica - farmacia previsto dalle leggi sanitarie per magazzini all'ingrosso di prodotti farmaceutici e specialità medicinali;
ecc… (…)”. Dall'analisi della contrattazione collettiva emerge un quadro chiaro sulle differenze fra le qualifiche professionali oggetto della presente causa. Invero, il custode di abitazione privata, svolge attività di sorveglianza e custodia dell'abitazione del datore di lavoro, con competenze operative ma senza autonomia decisionale. Il maggiordomo, invece, è responsabile della gestione e del coordinamento dei servizi familiari, operando con elevata autonomia e responsabilità. Diversamente, nel primo livello del CC Terziario CO possono essere individuate quelle figure di alto profilo professionale, con funzioni direttive e gestionali in ambito aziendale, caratterizzate da iniziativa, autonomia operativa e responsabilità di coordinamento di unità organizzative. È notorio che, in tema di mansioni superiori, sia posto a carico del lavoratore l'onere di provare la diversa gradazione e intensità dell'attività concretamente svolta, dimostrando di avere adoperato una certa responsabilità ed autonomia, a fronte di mansioni più complesse rispetto al livello di appartenenza. Individuate come sopra, le qualifiche ed i gradi previsti dalla contrattazione collettiva rilevante nella presente causa, si è proceduto a ricostruire in fatto le attività in concreto svolte dal ricorrente, al fine di raffrontare il risultato con le declaratorie della normativa contrattuale. E' stata quindi svolta una complessa ed articolata istruttoria testimoniale, volta nello specifico a verificare la natura delle mansioni svolte in concreto dal SI , Pt_1 nell'espletamento della propria attività lavorativa incentrata sulla gestione ed organizzazione della vita personale e/o professionale del SI P_
Sul punto, la teste ha affermato di aver lavorato per il convenuto dal 2013 al Tes_1
2020 presso la residenza dello stesso, sita in Cortina d'Ampezzo, dopo aver superato un colloquio con i coniugi e . “Dal 2013, dopo la mia assunzione, il SI Pt_1 R_
era il mio punto di riferimento per quanto fosse attinente ai lavori di Pt_1 ristrutturazione ordinaria della casa, ad esempio la neve aveva rovinato la terrazza esterna, vi è stata una perdita d'acqua per la quale è stato necessario fare uno scavo per i tubi, è stata inoltre rifatta la strada privata d'accesso. Quando io facevo presente pagina 8 di 14 al SI che vi erano lavori da fare, lui mi chiedeva di acquisire e fare dei Pt_1 preventivi, poi decideva lui la ditta che avrebbe dovuto occuparsene e se erano o meno urgenti nella realizzazione”; ancora ha aggiunto: “Durante il soggiorno del resistente i SIi e organizzavano i turni del personale impartivano loro gli ordini Pt_1 R_
(…). Erano i SIi e che decidevano chi dovesse essere presente e chi R_ Pt_1 poteva riposare”. Il teste , ha affermato che il SI non facesse parte dei manager Testimone_2 Pt_1 che gestivano ed organizzavano gli eventi del convenuto, precisando che: “Il SI
unitamente alla IG si occupava della gestione personale del dottor Pt_1 R_ quindi gestivano la casa, le automobili anche dal punto di vista delle pratiche P_ assicurative, ma non le acquistavano loro, prenotazione di voli aerei, treni, problematiche varie e tutto quanto veniva richiesto dal dottor per le sue esigenze P_ personali”. La medesima circostanza è stata confermata dall'autista del convenuto,
[...]
: “Era il SI che mi comunicava gli spostamenti del dottor e Tes_3 Pt_1 P_ mi diceva dove dovevo accompagnarlo, era lui che si occupava altresì dell'approvvigionamento alimentare delle abitazioni del resistente. Faceva per lo più ciò da solo, la IG invece si occupava più della gestione delle cose di casa e R_ del personale domestico”. E ancora ha aggiunto che: “Quando vi erano eventi la sera la IG era presente sempre, il SI no, ricordo che lui vi era il giorno R_ Pt_1 del compleanno del dottore. Il dottor dava gli ordini per lo più alla IG che poi li riferiva tanto P_ R_ al SI quanto al resto del personale”. Pt_1
Sulla medesima circostanza il teste ha riferito che il ricorrente “organizzava tutto Tes_7 il personale con la IG , si occupavano altresì dei contratti del personale, io R_
i rapporti li ho avuti sempre con loro tanto per il contratto quanto per i pagamenti. Loro non avevano orari definiti lavoravano sia di giorno sia di notte. Il SI si occupava altresì dell'acquisto del materiale per la manutenzione della Pt_1 piscina e del giardino che pagava lui. Se vi erano interventi di ordinaria manutenzione
o rotture era il SI che cercava gli artigiani e provvedeva lui al loro
Pt_1 pagamento. Io sono stato pagato tanto in contanti quanto con assegno, in ogni caso gli uni o gli altri mi venivano consegnati dal SI . Posso riferire quanto sopra in
Pt_1 quanto vedevo il SI lavorare, io facevo il turno dalle 8.00 alle 20.00, anche se
Pt_1 non sempre negli stessi orari, in tutto lavoravo circa 7 o 8 ore al giorno ma sempre tra le 8.00 e le 20.00, ero a disposizione e gli orari potevano variare. Ho avuto un contratto, credo a chiamata, non lavoravo tutti i giorni, di solito lavoravo comunque solo di giorno, non ho mai fatto la notte. Posso riferire che i SIi e
Pt_1 R_ lavorassero anche la notte, perché a volte quando cominciavo a lavorare la mattina, non erano ancora andati a dormire”. Da ultimo anche il teste responsabile amministrativo del convenuto, ha ribadito Tes_9 che: “Il SI credo avesse un obbligo di rendicontazione per la natura del suo
Pt_1 incarico. Lui aveva un incarico di supporto alla moglie nella gestione del personale di pagina 9 di 14 servizio dipendente del Dottor e delle abitazioni dello stesso in Sardegna, a P_
Castenaso, Cortina, Milano”, e ancora: “I SIi e si Per_2 R_ Pt_1 occupavano sicuramente delle spese alimentari delle case, nonché dei pagamenti relativi ad acquisti in negozi per la quotidianità del Dottor Provvedevano anche P_ all'acquisto di generi di abbigliamento o arredamento per il Dottor ma per cose P_ di poco conto, quelle più importanti venivano fatte direttamente dal Dottor e a P_ me arrivano le fatture che io pagavo con bonifico”. Alla luce delle suddette risultanze istruttorie, appare provato che il SI ha Pt_1 avuto certamente un ruolo di coordinamento e di gestione, con ampio margine discrezionale, della vita personale del convenuto;
tali mansioni risultano essere compatibili con quelle previste nella contrattazione collettiva, dapprima come custode e successivamente come maggiordomo. Si aggiunga anche che appare verosimile che vi sia stata una progressione lavorativa negli anni in cui è durato il rapporto, dato che la peculiare attività lavorativa prestata dal ricorrente come custode e poi come maggiordomo è stata caratterizzata da uno stretto legame di fiducia che verosimilmente è cresciuto nel tempo di pari passo con un sempre maggiore ampliamento della sfera di discrezionalità ed autonomia del ricorrente stesso. Alla luce di tali argomentazioni, è da ritenersi infondata la domanda inerente il riconoscimento di un diverso contratto collettivo e di una qualifica superiore, come è infondata la domanda di parte ricorrente sul riconoscimento degli straordinari. Sul punto, osserva il Tribunale che è principio ormai consolidato da parte della Suprema Corte di Cassazione, che in tema di straordinari, è onere del lavoratore allegare in maniera chiara e puntuale l'ammontare delle ore di attività prestata “extra”, quantomeno in termini sufficientemente concreti e realistici. Vero è che le prove testimoniali hanno fatto emergere un quadro in cui è chiaro che il ricorrente abbia lavorato a volte in orario serale per adattare l'attività lavorativa alla vita personale del convenuto, ma dall'insieme delle testimonianze non è desumibile un orario lavorativo complessivo, né con riguardo al lavoro ordinario né con riferimento all'asserito lavoro straordinario. Ciò posto, non può essere ritenuto assolto l'onere della prova sulla domanda di parte ricorrente, a causa della genericità delle allegazioni e della assoluta mancanza di un quadro complessivo, dalle risultanze della prova orale. 2) Sul licenziamento per giusta casa e sul danno biologico e morale Per quanto attiene la domanda del ricorrente inerente all'asserita illegittimità del primo licenziamento, asseritamente intimato dal SI al ricorrente nell'ottobre 2020 P_
e del successivo del gennaio 2021, il Tribunale osserva quanto segue. E' consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui, in caso di contestazione da parte del lavoratore circa l'assenza di forma scritta del licenziamento, incombe sul medesimo l'onere di dimostrare, anche mediante presunzioni, l'intenzione del datore di recedere dal rapporto di lavoro, non essendo sufficiente il solo comportamento di fatto di cessazione dell'attività lavorativa. pagina 10 di 14 Tale onere non può ritenersi assolto da parte del ricorrente SI , mentre appare Pt_1 congrua, sul piano logico, la ricostruzione della vicenda, così come rappresentata da parte convenuta, secondo la quale vi sarebbe stata una scelta libera dei coniugi
[...]
, di interrompere il rapporto di lavoro per dissapori con il SI e per le Per_3 P_ difficoltà dell'interazione caratteriale con il datore di lavoro, e di allontanarsi dal luogo di lavoro. Sul punto, il teste ha confermato tale ricostruzione: “Alla fine di ottobre 2020 Tes_9 in occasione del termine della gravidanza della compagna del Dottor lo stesso P_ si è lamentato con un messaggio whatsapp, credo, con la IG per un R_ disservizio ai suoi ospiti in particolare la famiglia della sua compagna, era giovedì. Il disservizio, così mi ha riferito il Dottor si è sostanziato nella mancata P_ preparazione della cena per la famiglia ospitata. Ho letto il messaggio vi era solo un riferimento ad un successivo colloquio il giorno seguente, era evidentemente alterato. Il giorno successivo non si sono sentiti, il sabato il Dottor con la compagna, e la P_ sua famiglia si è recato in Svizzera, senza i SIi e . La domenica il R_ Pt_1
Dottor mi ha informato che tramite un ospite che era rimasto a Castenaso aveva P_ appreso che i SIi e stavano imballando tutto per andarsene. Il lunedì R_ Pt_1 mattina è venuto da me il SI dicendomi che se ne sarebbero andati e in Pt_1 quell'occasione mi ha riconsegnato alcune carte di credito in suo possesso diverse da quelle appoggiate al conto in Sardegna intestate al Dottor su conti due P_ all'estero e una genius card di Unicredit. Ho saputo poi che il SI è rientrato Pt_1 con la moglie in Sardegna a casa sua, ritengo che non abbia più svolto alcun servizio per il dottor neppure in Sardegna”. P_
A tale libera scelta del ricorrente di abbandonare il luogo di lavoro è seguita la trattativa sulla riservatezza in sede sindacale, come allegata in atti, da cui si può desumere la volontà anche da parte del datore di lavoro di chiudere bonariamente il rapporto. Ciò posto, risultano essere successive e secondarie tutte le vicende elencate in narrazione da entrambe le parti, sulle contestazioni disciplinari ed il relativo licenziamento, in quanto il rapporto si era già concluso per mutuo consenso nell'ottobre 2020 con l'abbandono del posto di lavoro da parte del SI e il Pt_1 tacito consenso del datore di lavoro. Invero, è principio consolidato in giurisprudenza che la cessazione del rapporto di lavoro può ritenersi validamente intervenuta per mutuo consenso, anche in assenza di una manifestazione espressa di volontà, purché sia desumibile da comportamenti concludenti, univoci e coerenti delle parti, tali da rendere inequivocabile l'intento comune di porre fine al vincolo contrattuale. Nel caso di specie, l'abbandono spontaneo da parte del SI del posto di lavoro Pt_1 dopo un'incomprensione con lo stesso datore di lavoro, la trattazione conciliativa della vicenda tra le parti, e l'assenza di una immediata contestazione disciplinare da parte del datore di lavoro sull'asserita condotta illegittima del ricorrente, appaiono comportamenti univoci nel senso di indicare una comune volontà di porre fine al rapporto di lavoro, ormai logorato sotto il profilo caratteriale. pagina 11 di 14 Il mutuo consenso infatti, può essere presunto quando le parti, attraverso un comportamento prolungato e non equivoco, dimostrano di aver accettato la cessazione del rapporto, come nel caso in cui il lavoratore, pur consapevole dell'interruzione, non abbia posto in essere alcuna iniziativa per rivendicare la prosecuzione del rapporto o impugnare la cessazione nel termine di legge. Nel caso di specie, appare evidente che tutta la narrazione successiva all'ottobre 2020 sia stata pretestuosa e infondata, a partire dall'asserito licenziamento orale fino al licenziamento disciplinare, poiché come emerge dagli atti, entrambe le parti, venuto meno il rapporto di fiducia e rotto il legame intercorso, hanno iniziato una disputa giuslavorista meramente formale, inerente un rapporto già concluso. Pertanto, devono essere respinte tutte le domande, sia di parte attrice che di parte convenuta sull'asserito licenziamento disciplinare per giusta causa. Sul danno biologico e morale, le domande di parte ricorrente sono totalmente infondate in quanto non è emerso né documentalmente né per testimoni, alcun elemento specifico a sostegno della pretesa di parte ricorrente. Le allegazioni sul punto, infatti, sono del tutto generiche e prive di qualunque contestualizzazione storico temporale, che consenta di attribuire alla condotta del il malessere psicologico lamentato dalla ricorrente. P_
3) Sulla domanda riconvenzionale Per quanto riguarda infine la domanda riconvenzionale proposta dal SI P_ inerente la circostanza che, nel periodo dal 01-01-2011 al 31-12-2020, il ricorrente si sarebbe indebitamente appropriato della somma complessiva di 794.145,00 Euro, costituita da: euro 391.200,00 per bonifici;
euro 234.800,00 per assegni bancari;
euro 166.885,00 per le carte prepagate (il 50% dell'importo complessivo); euro 1.260,00 per l'assicurazione Metlife, intestata all , osserva il Tribunale che tale domanda non è Pt_1 accoglibile, posto che non sussistono gli estremi per considerare indebite o illecite tali dazioni di denaro sulla base delle allegazioni prodotte dalle parti e della CTU contabile esperita nel corso del processo. In particolare, è emerso dalla CTU contabile che non è oggettivamente possibile individuare il beneficiario delle spese anomale in uscita dai conti del convenuto, ove non risulti chiaramente dalla documentazione in atti. Così ha concluso la Consulente del Tribunale: “Il CTU non ha rilevato versamenti in contati nei rapporti (di attore e convenuto) esaminati. Infine, il CTU ha individuato, dove possibile, la destinazione finale delle somme contestate al ricorrente come riepilogato in tabella a pag. 79 e non ha rilevato uno schema ricorrente o significativo nella durata di persistenza delle somme sui conti personali pur evidenziando (i) un'anomala operatività nei vari trasferimenti fra i vari conti, (ii) l'utilizzo quasi complessivo delle somme prelevate dal conto del sig. con liquidità residua sui P_ rapporti del sig. al 31 dicembre 2020 per €. 171.016,88.” Pt_1
Sul punto, osserva il Tribunale che dalle allegazioni delle parti, dalla documentazione depositata, dalle prove testimoniali svolte e dalla stessa CTU, è emerso il quadro complessivo di una gestione assolutamente atipica ai confini del border line, caotica, pagina 12 di 14 torrenziale e disorganizzata, per tutto ciò che ha riguardato la gestione delle spese del SI che non provvedeva direttamente a nulla circa le spese per le proprie P_ innumerevoli e cospicue esigenze economiche, sia con riferimento alle spese minute per avere a disposizione contante da elargire ai vari soggetti beneficati a volte, di mance nell'ordine di alcune centinaia di Euro per singola dazione, sia per tutte le spese più strutturali inerenti i movimenti e le permanenze nelle varie residenze, in Italia ed all'estero, per le spese di manutenzione delle varie residenze, per la gestione delle feste e dei ricevimenti, sia per le spese del personale di servizio. A tali spese provvedevano ed hanno provveduto integralmente, nel corso degli anni dal 2013 al 2020, i “ ossia i coniugi e , che avevano Parte_2 Pt_1 R_ strutturalmente a disposizione i vari strumenti di prelievo e pagamento sopra descritti. Come emerso dalle testimonianze raccolte, su tali innumerevoli movimentazioni finanziarie, astrattamente doveva vigilare il ragionier che sicuramente ha avuto Tes_9 la possibilità di conoscere in tempo reale, di verificare e rendicontare o chiedere di rendicontare ciascuna delle singole movimentazioni, e che nel corso degli anni, nulla ha rilevato di anomalo, nelle stesse. In buona sostanza, non può essere ritenuta raggiunta la prova, come allegato nella consulenza tecnica d'ufficio, che le somme fuoriuscite dal conto del convenuto siano state indebitamente percepite dal ricorrente in violazione di obblighi contrattuali o mediante condotte illecite, stante la radicale mancanza di una parte della documentazione di spesa e della mancanza radicale di documentazione attestante il punto di arrivo delle somme asseritamente non riscontrate. Come rilevato dalla Ctu e dal Ctp del ricorrente, nella ricostruzione postuma delle spese sostenute con gli strumenti a disposizione del SI , manca tutta la Pt_1 documentazione inerente le spese sostenute per la casa di el SI e per Per_2 P_ le trasferte del SI e dell'entourage a posto che la relativa P_ Per_2 documentazione bancaria poteva essere fornita solo dalle banche americane su cui erano appoggiate le provviste necessarie all'uso degli strumenti credito utilizzati in territorio statunitense, documentazione che non poteva essere acquisita al processo, e che non è stata acquisita neppure dal convenuto e che non è mai entrata a far parte della P_ relazione peritale né delle osservazioni dei Ctp, stante l'impossibilità concreta di ottenerla. Manca poi, radicalmente, sia nella ricostruzione originaria delle movimentazioni da parte dell'Avv.to su incarico del SI che nella Ctu svolta, una precisa Tes_8 P_ individuazione di quali sarebbero state le partite effettivamente distratte dal SI Pt_1 per fini propri ed a proprio beneficio. E ciò per gli oggettivi limiti dell'operazione di ricostruzione di una movimentazione torrenziale, che ha attraversato diversi anni, e si è svolta in parte negli Stati Uniti d'America, nell'assenza forzata di tale ultima documentazione di riscontro. A ciò si aggiunge che è incontestato che, nel corso del rapporto di lavoro, dal 20213 al 2020, ai c.d. non è mai stato chiesto di conservare, ordinare, e consegnare Parte_2 il riscontro anche minuto delle innumerevoli spese fatte, e diventa quindi diabolico pagina 13 di 14 richiedere un rendiconto minuzioso, nella situazione torrenziale sopra descritta, delle movimentazione fatte a favore del datore di lavoro. Sul punto la relazione peritale del Ctp del ricorrente, ha evidenziato in maniera appropriata tale situazione anomala. In assenza quindi di tale allegazione e prova specifica, di asserite distrazioni, le dazioni di denaro si presumono legittime, ed aventi causa nel rapporto di lavoro in essere, in quanto effettuate con la coscienza e volontà specifiche, dal datore di lavoro e dei suoi preposti. La domanda riconvenzionale deve quindi essere respinta. Per i motivi sopra esposti, il Giudice del Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice del Lavoro, respinge le domande proposte da contro Parte_1 Controparte_1
Respinge la domanda riconvenzionale proposta da contro . Controparte_1 Parte_1
Per l'effetto, respinge anche le domande proposte dall CP_2
Le spese processuali vengono compensate tra le parti, stante la parziale soccombenza reciproca. Le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, vengono poste a carico di parte attrice e di parte convenuta in solido tra loro nei rapporti esterni, e nella Pt_1 P_ misura del 50% ciascuno nei rapporti interni tra le predette parti.
P. Q. M
Il Giudice del Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice del Lavoro, respinge le domande proposte da contro Parte_1 Controparte_1
Respinge la domanda riconvenzionale proposta da contro . Controparte_1 Parte_1
Respinge le domande proposte dall' CP_2
Compensa tra le parti le spese del giudizio. Pone le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, a carico di e Parte_1
in solido tra loro nei rapporti esterni, e nella misura del 50% ciascuno, Controparte_1 nei rapporti interni. Riserva nel termine di gg. 60 (sessanta) il deposito della motivazione.
Bologna, 12/05/2025
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Marchesini
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