CGT2
Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIV, sentenza 05/01/2026, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 45/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 14, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
ODDI NC, Presidente LAUDANI MARINELLA, Relatore BRIGANTE ROBERTO ANTONIO, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 817/2023 depositato il 11/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Vicini - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Fondi - Piazza Municipio 04022 Fondi LT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1114/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA e pubblicata il 29/12/2022
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 831 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti si rimettono agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IO MA UN impugnava dinanzi la C.G.T. di primo grado di Latina l'avviso di accertamento di cui in epigrafe, avente ad oggetto omesso pagamento IMU 2014, notificatole dal COMUNE di Fonti, relativo ad un fabbricato distinto in catasto al foglio 22, mappale 2041, sub 3, rientrante nell'asse ereditario della propria madre, deducendo: il difetto di proprietà dell'immobile e l'inesistenza della relativa particella, in quanto soppressa. Si costituiva in giudizio il COMUNE di Fonti, sostenendo la legittimità del proprio operato.
A fondamento della propria pretesa depositava verbale notarile di pubblicazione del testamento pubblico di Nominativo_2, madre della ricorrente, verbale di trascrizione e visure catastali. L'adìta C.G.T. di primo grado di Latina rigettava il ricorso con condanna alle spese, ritenendo provata la proprietà dell'immobile oggetto dell'accertamento. La contribuente impugna la detta sentenza con atto di appello, del quale sollecita l'accoglimento con vittoria di spese, sulla base dei seguenti motivi: nullità della sentenza in quanto non firmata né depositata telematicamente;
nullità della sentenza per omesso accoglimento dell'istanza di discussione della causa in pubblica udienza;
difetto di prova della titolarità del bene: inesistenza della particella catastale oggetto di accertamento. Si è costituito anche in questo grado l'appellato COMUNE di FONTI, contestando quanto ex adverso affermato e concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado con vittoria di spese. Ciò premesso, L'appello è fondato e va accolto. In applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre;
ciò in quanto si impone, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 cod. proc. civ. (Cass. civ., sez. VI, 04/01/2021, n. 11; Cass. civ., sez. V, 09/01/2019, n. 363; Cass. civ., sez. V, 11/05/2018, n. 11458; Cass. civ., SS.UU., 08/05/2014, n. 9936). La “ragione più liquida” può essere agevolmente individuata nella doglianza, ribadita con espresso motivo di appello (il terzo), con il quale si assume l'erroneità della sentenza impugnata per aver ritenuto provata la proprietà del bene in capo all'appellante. L'appellante censura la decisione rilevando che l'amministrazione comunale non ha fornito la relativa prova, non avendo alcun rilievo in tal senso il verbale notarile di pubblicazione del testamento della propria madre. La doglianza è fondata. Invero, “l'assunzione della qualità di erede consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio quale successore del de cuius (Cass. n. 6479 del 2002, Cass. n. 2849 del 1992)” (Cass. civ., sez. V, 29/03/2017, n. 8053) e, quindi, fino a che i chiamati non abbiano accettato l'eredità, il Comune avrebbe potuto domandare la fissazione di un termine per l'accettazione (art. 481 c.c.) e\o la nomina di un curatore dell'eredità giacente. L'accettazione dell'eredità non emerge nemmeno dalle visure catastali prodotte dal Comune. In ogni caso, va considerato che , anche ove dalle visure emergesse una iscrizione a favore della contribuente, ciò non sarebbe di per sé sufficiente a ritenere sussistente l'accettazione dell'eredità e, quindi, la qualità di erede. Infatti, “il catasto è preordinato a fini essenzialmente fiscali, di conseguenza il diritto di proprietà, al pari degli altri diritti reali, non può - in assenza di altri e più qualificanti elementi ed in considerazione del rigore formale prescritto per tali diritti - essere provato in base alla mera annotazione di dati nei registri catastali, che hanno in concrete circostanze soltanto il valore di semplici indizi (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9096 del 24/08/1991; Sez. 2, Sentenza n. 3398 del 05/06/1984)” (Cass. civ., sez. II, 06/09/2019, n. 22339). A diversa conclusione, invece, si perviene in ordine alla richiesta di voltura catastale la quale “a differenza della mera denuncia di successione, che ha valore esclusivamente fiscale, la voltura catastale ha invece rilievo sia agli effetti civili che a quelli catastali, ed atto idoneo ad integrare un'accettazione tacita dell'eredità (Cass. 10796/ 2019; Cass. 22317/ 2014; Cass. 11478/ 2021)” (Cass. civ., sez. III, 14/04/2022, n. 12259; conforme Cass. civ., sez. VI, 30/04/2021, n. 11478). L'efficacia soggettiva dell'accettazione tacita dell'eredità a seguito della richiesta di voltura catastale, purtuttavia, non si estende tout court a tutti i chiamati all'eredità poiché (Cass. civ., sez. VI, Banca_119/12/2018, n. 32770) “la voltura catastale non incondizionatamente gli estremi di un'accettazione tacita dell'eredità efficace ad ampio spettro soggettivo (cfr. Cass. (ord.) 6.4.2017, n. 8980, secondo cui l'accettazione tacita di eredità - pur potendo avvenire attraverso "negotiorum gestio", cui segua la successiva ratifica del chiamato, o per mezzo del conferimento di una delega o dello svolgimento di attività procuratoria - può tuttavia desumersi soltanto da un comportamento del successibile e non di altri, sicchè non ricorre ove solo l'altro chiamato all'eredità, in assenza di elementi dai quali desumere il conferimento di una delega o la successiva ratifica del suo operato, abbia fatto richiesta di voltura catastale di un immobile del "de cuius")”. Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello deve essere accolto e la sentenza impugnata riformata. Le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
accoglie l'appello della contribuente e, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara illegittimo l'avviso di accertamento;
condanna il Comune di Fondi a rifondere all'appellante le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, liquidate in 450,00 euro oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025.
La GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
RI DA SC OD
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 14, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
ODDI NC, Presidente LAUDANI MARINELLA, Relatore BRIGANTE ROBERTO ANTONIO, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 817/2023 depositato il 11/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Vicini - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Fondi - Piazza Municipio 04022 Fondi LT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1114/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA e pubblicata il 29/12/2022
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 831 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti si rimettono agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IO MA UN impugnava dinanzi la C.G.T. di primo grado di Latina l'avviso di accertamento di cui in epigrafe, avente ad oggetto omesso pagamento IMU 2014, notificatole dal COMUNE di Fonti, relativo ad un fabbricato distinto in catasto al foglio 22, mappale 2041, sub 3, rientrante nell'asse ereditario della propria madre, deducendo: il difetto di proprietà dell'immobile e l'inesistenza della relativa particella, in quanto soppressa. Si costituiva in giudizio il COMUNE di Fonti, sostenendo la legittimità del proprio operato.
A fondamento della propria pretesa depositava verbale notarile di pubblicazione del testamento pubblico di Nominativo_2, madre della ricorrente, verbale di trascrizione e visure catastali. L'adìta C.G.T. di primo grado di Latina rigettava il ricorso con condanna alle spese, ritenendo provata la proprietà dell'immobile oggetto dell'accertamento. La contribuente impugna la detta sentenza con atto di appello, del quale sollecita l'accoglimento con vittoria di spese, sulla base dei seguenti motivi: nullità della sentenza in quanto non firmata né depositata telematicamente;
nullità della sentenza per omesso accoglimento dell'istanza di discussione della causa in pubblica udienza;
difetto di prova della titolarità del bene: inesistenza della particella catastale oggetto di accertamento. Si è costituito anche in questo grado l'appellato COMUNE di FONTI, contestando quanto ex adverso affermato e concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado con vittoria di spese. Ciò premesso, L'appello è fondato e va accolto. In applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre;
ciò in quanto si impone, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 cod. proc. civ. (Cass. civ., sez. VI, 04/01/2021, n. 11; Cass. civ., sez. V, 09/01/2019, n. 363; Cass. civ., sez. V, 11/05/2018, n. 11458; Cass. civ., SS.UU., 08/05/2014, n. 9936). La “ragione più liquida” può essere agevolmente individuata nella doglianza, ribadita con espresso motivo di appello (il terzo), con il quale si assume l'erroneità della sentenza impugnata per aver ritenuto provata la proprietà del bene in capo all'appellante. L'appellante censura la decisione rilevando che l'amministrazione comunale non ha fornito la relativa prova, non avendo alcun rilievo in tal senso il verbale notarile di pubblicazione del testamento della propria madre. La doglianza è fondata. Invero, “l'assunzione della qualità di erede consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio quale successore del de cuius (Cass. n. 6479 del 2002, Cass. n. 2849 del 1992)” (Cass. civ., sez. V, 29/03/2017, n. 8053) e, quindi, fino a che i chiamati non abbiano accettato l'eredità, il Comune avrebbe potuto domandare la fissazione di un termine per l'accettazione (art. 481 c.c.) e\o la nomina di un curatore dell'eredità giacente. L'accettazione dell'eredità non emerge nemmeno dalle visure catastali prodotte dal Comune. In ogni caso, va considerato che , anche ove dalle visure emergesse una iscrizione a favore della contribuente, ciò non sarebbe di per sé sufficiente a ritenere sussistente l'accettazione dell'eredità e, quindi, la qualità di erede. Infatti, “il catasto è preordinato a fini essenzialmente fiscali, di conseguenza il diritto di proprietà, al pari degli altri diritti reali, non può - in assenza di altri e più qualificanti elementi ed in considerazione del rigore formale prescritto per tali diritti - essere provato in base alla mera annotazione di dati nei registri catastali, che hanno in concrete circostanze soltanto il valore di semplici indizi (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9096 del 24/08/1991; Sez. 2, Sentenza n. 3398 del 05/06/1984)” (Cass. civ., sez. II, 06/09/2019, n. 22339). A diversa conclusione, invece, si perviene in ordine alla richiesta di voltura catastale la quale “a differenza della mera denuncia di successione, che ha valore esclusivamente fiscale, la voltura catastale ha invece rilievo sia agli effetti civili che a quelli catastali, ed atto idoneo ad integrare un'accettazione tacita dell'eredità (Cass. 10796/ 2019; Cass. 22317/ 2014; Cass. 11478/ 2021)” (Cass. civ., sez. III, 14/04/2022, n. 12259; conforme Cass. civ., sez. VI, 30/04/2021, n. 11478). L'efficacia soggettiva dell'accettazione tacita dell'eredità a seguito della richiesta di voltura catastale, purtuttavia, non si estende tout court a tutti i chiamati all'eredità poiché (Cass. civ., sez. VI, Banca_119/12/2018, n. 32770) “la voltura catastale non incondizionatamente gli estremi di un'accettazione tacita dell'eredità efficace ad ampio spettro soggettivo (cfr. Cass. (ord.) 6.4.2017, n. 8980, secondo cui l'accettazione tacita di eredità - pur potendo avvenire attraverso "negotiorum gestio", cui segua la successiva ratifica del chiamato, o per mezzo del conferimento di una delega o dello svolgimento di attività procuratoria - può tuttavia desumersi soltanto da un comportamento del successibile e non di altri, sicchè non ricorre ove solo l'altro chiamato all'eredità, in assenza di elementi dai quali desumere il conferimento di una delega o la successiva ratifica del suo operato, abbia fatto richiesta di voltura catastale di un immobile del "de cuius")”. Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello deve essere accolto e la sentenza impugnata riformata. Le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
accoglie l'appello della contribuente e, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara illegittimo l'avviso di accertamento;
condanna il Comune di Fondi a rifondere all'appellante le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, liquidate in 450,00 euro oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025.
La GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
RI DA SC OD