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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 09/12/2025, n. 1608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1608 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6602/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore Dott. Claudia Bonomi Giudice Dott. Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6602/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Anna Maria Castoldi che la rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Anna Maria Castoldi che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. - Sede
OGGETTO: ALTRI ISTITUTI IN MATERIA DI FAMIGLIA – ART. 337BIS E SEGG. C.C. art. 473 bis 51 VI comma c.p.c.
CONCLUSIONI
“Omologare le seguenti condizioni:
1.- Il figlio minore viene affidato, in via condivisa, ad entrambi i genitori con collocamento, Per_1 anche ai fini anagrafici, presso la madre in (cap. 20037) DE NA (MI), Via Mazzini Giuseppe n. 54. I genitori eserciteranno, in via disgiunta, la responsabilità genitoriale sul minore quanto alle questioni di ordinaria amministrazione, nei periodi di permanenza del figlio con ciascun pagina 1 di 5 genitore e, in via congiunta, quella attinente alle questioni di natura straordinaria, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
2.- Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore - compatibilmente con i propri Per_1 impegni ed orari di lavoro - con le seguenti modalità:
- tutti i fine settimana, dal venerdì sera dalle ore 19:30, sino al sabato pomeriggio alle ore 16:30, avendo cura di andarlo a prendere e di riaccompagnarlo alla residenza materna.
Il predetto regime di visita rimarrà invariato anche nel periodo coincidente con le vacanze estive del figlio. In ogni caso, il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé il figlio ogni qualvolta lo desiderino padre e figlio e compatibilmente con gli impegni del minore, previa comunicazione alla madre nelle 24 ore precedenti;
- il padre avrà diritto di vedere il figlio durante le vacanze natalizie, in via alternata con la madre, dal 24.12. sino alle ore 10.00 del 31.12, ovvero dalle ore 10.00 del 31.12 al 06.01. Eventuali cambi di programmazione e/o alternanze dei rispettivi periodi dovranno essere concordati tra i genitori entro e non oltre il 30.11 di ogni anno. In ogni caso i genitori avranno cura, di anno in anno, di alternare i giorni di Natale e di Santo Stefano;
- le vacanze pasquali saranno ripartite - a metà - tra i genitori, avendo cura che gli stessi alternino, di anno in anno, il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo;
- durante le vacanze scolastiche estive (da giugno a settembre), trascorrerà due settimane Per_1 con il padre, anche non consecutive, in un periodo che le parti si impegnano a concordare entro e non oltre il 31.05 di ogni anno;
3.- I genitori si obbligano a contribuire al mantenimento del figlio suddividendo, nella misura del 50% ciascuno, tanto le spese ordinarie necessarie per - a mero titolo esemplificativo e non Per_1 esaustivo: spese per vitto e mensa scolastica, abbonamenti a trasporti per esigenze di istruzione, farmaci da banco, abbigliamento, compreso il cambio di stagione, contributi alle spese di abitazione (canoni di locazione, rate di mutuo, spese condominiali ordinarie, utenze, tributi), materiale didattico e di cancelleria per la scuola, successivo al corredo di inizio anno, baby sitter, frequenza del cosiddetto tempo prolungato, del cosiddetto pre-scuola, o del cosiddetto dopo-scuola - quanto quelle straordinarie, secondo il Protocollo del Tribunale di Monza, che qui di seguito si ritrascrive:
Spese straordinarie erogabili senza preventivo accordo.
Spese mediche: a) ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco) nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
b) spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es, occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative etc..) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
c) spese per accantonamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal servizio sanitario nazionale se prescritti dal medico curante (es. fisioterapia);
Spese scolastiche e di istruzione: a) iscrizioni o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
b) libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche ed informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
c) per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
d) corsi di recupero e lezioni private in pagina 2 di 5 caso di valutazione scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
e) partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
f) frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
Spese per le quali è necessario il preventivo accordo.
Ogni altra spesa non compresa tra quella sopra indicate è soggetta a consenso dell'altro genitore.
In via esemplificativa e non esaustiva si indicano:
Spese mediche: a) esame diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
b) cure dentistiche o ortodentiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
c) interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato, d) farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali.
Altre spese: a) gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
b) iscrizione ed oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
c) iscrizioni, frequenza e materiale didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore, d) iscrizione, frequenza e materiale didattici per corsi universitari o post-universitari; alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
e) iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
f) viaggi e vacanze trascorsi senza i genitori;
g) acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
Ogni spesa, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione. La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta, anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggi whatsapp), con un anticipo di almeno quindici giorni - salvo urgenze - rispetto al momento in cui dovrà essere effettuata l'attività dalla quale derivi la spesa. Nella suddetta prescritta comunicazione dovranno essere quantificati espressamente e dettagliatamente gli oneri derivanti dall'attività. Entro sette giorni dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso motivato. In mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine di sette giorni l'altro genitore, ove lo ritenga, potrà produrre diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere e in ordine alle predette spese straordinarie dovranno essere effettuati con cadenza mensile prospettando mese per mese le spese di competenza.
A tal fine, il genitore che anticipa le spese, è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggi whatsapp), con i relativi giustificativi almeno 15 gg prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario.
In tal caso, il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori ad €. 500,00 ciascuno dei genitori dovrà anticipare - e quindi, versare prima dell'erogazione - i relativi costi per la quota di sua spettanza.
Al fine di consentire eventuali deduzione e detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore dovrà tempestivamente richiedere e/o mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari per accedere, in proporzione alla quota erogata, al relativo beneficio;
pagina 3 di 5 4.- Le parti danno atto che, per l'anno in corso, la Sig.ra ha chiesto ed ottenuto l'assegno Pt_1 unico, a favore del figlio, nella misura del 100% e che anche per gli anni a venire, compatibilmente con eventuali modifiche normative, detto assegno sarà chiesto dalla madre sempre nella misura del 100%.
5.- La casa familiare, composta da appartamento sito in (cap. 20037) DE NA (MI) Via Mazzini Giuseppe n. 54 e autorimessa sita in (cap. 20037) DE NA (MI) Via Fanti Manfredo n.
4 - come identificati nelle premesse - entrambi di proprietà del Sig. , Parte_2 viene assegnata alla Sig.ra con tutto quanto in essa contenuto, anche in ragione del Pt_1 collocamento del figlio minore Il Sig. - dall'aprile 2024 - si è trasferito presso Per_1 Parte_2 l'immobile, condotto in locazione, sito in (cap. 20037) DE NA (MI) Via Coti Zelati Alessandro n. 56, portando con sé tutti i suoi beni ed effetti personali, ad eccezione di diversi attrezzi personali e modellini collocati nella mansarda della casa famigliare, che lo stesso si riserva di prelevare appena reperita una soluzione abitativa più ampia di quella attuale. Il Sig. Parte_2 rinuncia - in via definitiva ed irrevocabile - ad ogni rivendicazione su ogni ulteriore e diverso bene e/o arredo presente nella casa familiare.
6.- Le parti dichiarano di aver sottoscritto, in separata sede, scrittura privata con la quale hanno dato atto di essere cointestatari del mutuo BNL-Gruppo BNP Paribas, acceso per l'acquisto degli immobili (appartamento e box) intestati al Sig. , e di aver sempre contribuito e di Parte_2 continuare a contribuire al versamento delle relative rate nella misura del 50% ciascuno. A fronte di quanto sopra, le parti hanno convenuto - e qui confermano integralmente gli accordi assunti - di obbligarsi a cooperare per la vendita dei predetti immobili, al miglior prezzo di mercato, ripartendo tra loro il ricavato - al netto di tutte le spese necessarie per la vendita (spese di agenzia, spese ed oneri notarili, ecc..) - nella misura del 50% ciascuno, ogni eccezione previamente rimossa.
7.- Spese di lite compensate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno concordato la regolamentazione dei rapporti relativi a figli nati fuori dal matrimonio, meritevoli di accoglimento in quanto conformi all'interesse del figlio minore (15.12.2013). Per_1
In particolare, hanno previsto l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento presso l'abitazione materna e le condizioni economiche tra cui il contributo per il mantenimento del figlio . Per_1
Il Collegio provvede in conformità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) recepisce le conclusioni trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
2) dichiara compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Monza, in Camera di Consiglio del 27 novembre 2025
pagina 4 di 5 Il Presidente Relatore
Dott. Carmen Arcellaschi
pagina 5 di 5