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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 22/10/2025, n. 1625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1625 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1766 / 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
con l'Avv. NARDI MARCELLO VENA CLAUDIAParte_1
C.F. 1
parte ricorrente
CONTRO
Controparte 1 con l'Avv. PIRILLO DOMENICO;
Parte resistente OGGETTO: altre ipotesi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.5.2018 parte ricorrente ha convenuto in giudizio Controparte 1 , proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 43/2018 emesso da questo Tribunale per la somma di € 30.342,76
(per TFR), oltre interessi e rivalutazione del credito dalla maturazione del diritto all'effettivo soddisfo nonché le spese e le competenze della procedura monitoria liquidate in complessivi € 750,00, oltre iva ed ulteriori accessori.
Parte opponente evidenziava la non debenza della somma ingiunta, concessa a favore di Controparte_1 sull'assunto dello svolgimento di attività lavorativa a tempo indeterminato in favore della ditta Palopoli dal
23.03.1996 al 05.01.2018 con la qualifica di autista, senza ricezione alcuna di TFR successivamente alle rese dimissioni volontarie.
In particolare, eccepiva preliminarmente che le somme ingiunte erano state calcolate al lordo e non al netto delle ritenute che deve operare il datore di lavoro e ne chiedeva la compensazione con pari somma al raggiungimento della quale confluivano l'importo di € 2.899,00 richiesto per un asserito specifico ammanco imputato al dipendente oltre che, fino alla concorrenza, un ulteriore importo richiesto a titolo risarcitorio per un sostenuto danno morale e d'immagine, patiti a seguito di ripetuti comportamenti fraudolenti dell'ex dipendente, per i quali aveva sporto querela.
Si costituiva in giudizio Controparte_1 contestando in fatto e in diritto l'avversario ricorso in opposizione.
Deduceva altresì l'infondatezza dell'avversa domanda di condanna risarcitoria per l'asserito danno patito dall'opponente, rilevandone, in ogni caso, la carenza di prova. Chiedeva il rigetto del ricorso, insieme alla conferma del decreto ingiuntivo opposto. Spese vinte, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
La controversia veniva istruita a mezzo di prova testimoniale e viene decisa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta.
§§§§§
Il ricorso in opposizione si appalesa infondato.
Nello specifico, le contestazioni relative all'indicazione dell'importo al lordo e non al netto delle ritenute che deve operare il datore di lavoro sono sfornite di fondamento.
Sul punto, la Suprema Corte ha, anche di recente, affermato il principio secondo cui l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore. Ed infatti, quanto a queste ultime, al datore di lavoro è consentito procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo
(ai sensi dell'art. 19 della legge 4 aprile 1952, n. 218); per quanto concerne, invece, le ritenute fiscali, esse non possono essere detratte dal debito per differenze retributive, giacché la determinazione di esse attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e dovranno essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli (Cass. n. 19790 del
28/09/2011, da ultimo sulla stessa linea cfr. Cass. n. 3525 del
13/02/2013). Quanto alle ritenute fiscali, il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere d'interferire (Cass. 7 luglio 2008, n.
18584; Cass. 11 febbraio 2011, n. 3375); del resto, il lavoratore le vedrà assoggettate, secondo il criterio c.d. di cassa e non di competenza, a tassazione soltanto una volta che le avrà percepite, facultato oltretutto a scegliere modalità di applicazione di aliquote più favorevoli in rapporto al carattere eccezionale della fonte di reddito nel caso concreto (Cass.
8017/2019).
Con riferimento, invece, alla domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente, deve evidenziarsi analogamente la sua infondatezza, per assenza di prova.
Parte opponente ha descritto episodi di appropriazione di somme a proprio danno, addebitata a Controparte 1 intendendo portare in '
compensazione alla richiesta ingiuntagli, un pari credito rivendicato a titolo restitutorio oltre che risarcitorio.
Premesso che a nulla vale la descrizione delittuosa effettuata, dacché
nell'economia del presente giudizio non è necessario, ai fini civilistici, soffermarsi sull'accertamento dell'attribuibilità al lavoratore delle condotte illecite descritte in ricorso, attualmente ancora oggetto di processo penale in corso di svolgimento, il rigetto del ricorso deriva dalla circostanza per cui il ricorrente ha quantificato la cifra oggetto delle addebitate condotte di sottrazione, ma non ha dedotto né provato l'ammontare delle restituzioni o degli eventuali risarcimenti liquidati nei confronti della clientela coinvolta né tantomeno del danno subito.
Infatti, sono le eventuali somme liquidate dall'opponente ai clienti a potere propriamente integrare un danno patrimoniale patito, idoneo a costituire un controcredito opponibile al lavoratore, ove poi risolto positivamente il tema dell'attribuibilità allo stesso delle condotte illecite di appropriazione, suscettibili di integrare una responsabilità di CP 1
[...] ai sensi dell'art. 2049 c.c., che però allo stato delle allegazioni offerte in giudizio resta solo una possibilità teorica.
Di conseguenza, il ricorso in opposizione deve essere rigettato e il decreto ingiuntivo confermato, dovendo altresì esserne dichiarata la definitiva esecutorietà.
La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza, ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c., liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- conferma il decreto ingiuntivo opposto e ne dichiara la definitiva esecutorietà;
- condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.500,00 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso spese forfettario del 15%, iva e cpa, come per legge. Con distrazione.
FunzionarioSentenza redatta con la collaborazione del dott. Nilo Rizzo
addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
Castrovillari, 22/10/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
con l'Avv. NARDI MARCELLO VENA CLAUDIAParte_1
C.F. 1
parte ricorrente
CONTRO
Controparte 1 con l'Avv. PIRILLO DOMENICO;
Parte resistente OGGETTO: altre ipotesi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.5.2018 parte ricorrente ha convenuto in giudizio Controparte 1 , proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 43/2018 emesso da questo Tribunale per la somma di € 30.342,76
(per TFR), oltre interessi e rivalutazione del credito dalla maturazione del diritto all'effettivo soddisfo nonché le spese e le competenze della procedura monitoria liquidate in complessivi € 750,00, oltre iva ed ulteriori accessori.
Parte opponente evidenziava la non debenza della somma ingiunta, concessa a favore di Controparte_1 sull'assunto dello svolgimento di attività lavorativa a tempo indeterminato in favore della ditta Palopoli dal
23.03.1996 al 05.01.2018 con la qualifica di autista, senza ricezione alcuna di TFR successivamente alle rese dimissioni volontarie.
In particolare, eccepiva preliminarmente che le somme ingiunte erano state calcolate al lordo e non al netto delle ritenute che deve operare il datore di lavoro e ne chiedeva la compensazione con pari somma al raggiungimento della quale confluivano l'importo di € 2.899,00 richiesto per un asserito specifico ammanco imputato al dipendente oltre che, fino alla concorrenza, un ulteriore importo richiesto a titolo risarcitorio per un sostenuto danno morale e d'immagine, patiti a seguito di ripetuti comportamenti fraudolenti dell'ex dipendente, per i quali aveva sporto querela.
Si costituiva in giudizio Controparte_1 contestando in fatto e in diritto l'avversario ricorso in opposizione.
Deduceva altresì l'infondatezza dell'avversa domanda di condanna risarcitoria per l'asserito danno patito dall'opponente, rilevandone, in ogni caso, la carenza di prova. Chiedeva il rigetto del ricorso, insieme alla conferma del decreto ingiuntivo opposto. Spese vinte, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
La controversia veniva istruita a mezzo di prova testimoniale e viene decisa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta.
§§§§§
Il ricorso in opposizione si appalesa infondato.
Nello specifico, le contestazioni relative all'indicazione dell'importo al lordo e non al netto delle ritenute che deve operare il datore di lavoro sono sfornite di fondamento.
Sul punto, la Suprema Corte ha, anche di recente, affermato il principio secondo cui l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore. Ed infatti, quanto a queste ultime, al datore di lavoro è consentito procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo
(ai sensi dell'art. 19 della legge 4 aprile 1952, n. 218); per quanto concerne, invece, le ritenute fiscali, esse non possono essere detratte dal debito per differenze retributive, giacché la determinazione di esse attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e dovranno essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli (Cass. n. 19790 del
28/09/2011, da ultimo sulla stessa linea cfr. Cass. n. 3525 del
13/02/2013). Quanto alle ritenute fiscali, il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere d'interferire (Cass. 7 luglio 2008, n.
18584; Cass. 11 febbraio 2011, n. 3375); del resto, il lavoratore le vedrà assoggettate, secondo il criterio c.d. di cassa e non di competenza, a tassazione soltanto una volta che le avrà percepite, facultato oltretutto a scegliere modalità di applicazione di aliquote più favorevoli in rapporto al carattere eccezionale della fonte di reddito nel caso concreto (Cass.
8017/2019).
Con riferimento, invece, alla domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente, deve evidenziarsi analogamente la sua infondatezza, per assenza di prova.
Parte opponente ha descritto episodi di appropriazione di somme a proprio danno, addebitata a Controparte 1 intendendo portare in '
compensazione alla richiesta ingiuntagli, un pari credito rivendicato a titolo restitutorio oltre che risarcitorio.
Premesso che a nulla vale la descrizione delittuosa effettuata, dacché
nell'economia del presente giudizio non è necessario, ai fini civilistici, soffermarsi sull'accertamento dell'attribuibilità al lavoratore delle condotte illecite descritte in ricorso, attualmente ancora oggetto di processo penale in corso di svolgimento, il rigetto del ricorso deriva dalla circostanza per cui il ricorrente ha quantificato la cifra oggetto delle addebitate condotte di sottrazione, ma non ha dedotto né provato l'ammontare delle restituzioni o degli eventuali risarcimenti liquidati nei confronti della clientela coinvolta né tantomeno del danno subito.
Infatti, sono le eventuali somme liquidate dall'opponente ai clienti a potere propriamente integrare un danno patrimoniale patito, idoneo a costituire un controcredito opponibile al lavoratore, ove poi risolto positivamente il tema dell'attribuibilità allo stesso delle condotte illecite di appropriazione, suscettibili di integrare una responsabilità di CP 1
[...] ai sensi dell'art. 2049 c.c., che però allo stato delle allegazioni offerte in giudizio resta solo una possibilità teorica.
Di conseguenza, il ricorso in opposizione deve essere rigettato e il decreto ingiuntivo confermato, dovendo altresì esserne dichiarata la definitiva esecutorietà.
La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza, ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c., liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- conferma il decreto ingiuntivo opposto e ne dichiara la definitiva esecutorietà;
- condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.500,00 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso spese forfettario del 15%, iva e cpa, come per legge. Con distrazione.
FunzionarioSentenza redatta con la collaborazione del dott. Nilo Rizzo
addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
Castrovillari, 22/10/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO