TRIB
Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 09/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 3760/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice sul ricorso congiunto depositato in data 30/09/2024 da
(C.F. ), nata a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in Siracusa, viale Zecchino n. 156, presso lo studio dell'avv. Daniela Nocilla, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. , nato a [...] il [...] ed ivi Parte_2 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliato in Siracusa, via Arno n.9, presso lo studio dell'avv. Antonello Bartolo, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso, depositato in data 30/09/2024, le parti hanno congiuntamente chiesto l'approvazione della regolamentazione inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori nati fuori dal matrimonio, (a Siracusa, il 30/09/2016) e (a Siracusa, il 30/12/2020), Per_1 Per_2
riconosciuti da entrambi i genitori, nonché al diritto e dovere di mantenerli.
In particolare, le parti ricorrenti hanno riferito di aver raggiunto un accordo sull'affidamento e sul mantenimento dei figli minori, chiedendo concordemente la ratifica delle pattuizioni di seguito indicate:
“ 1) Affidare i figli minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, che coabiterà con gli stessi nell'abitazione di via Acradina n.14;
2) Il sig. , corrisponderà, a titolo di mantenimento per i figli minori la somma Parte_2
di euro 400,00 mensili, da corrispondersi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
pagina1 di 3 3) L'assegno unico per i figli sarà percepito per intero dalla madre senza necessità di consenso da parte del sig. , che si impegna sin d'ora a rinunciarvi;
Parte_2
4) Le spese straordinarie per i figli saranno corrisposte nella misura del 50% in capo a ciascuno dei genitori, come per legge;
5) I figli minori frequentano, la scuola dell'infanzia, e la scuola primaria, con Per_2 Per_1
orario 8/14 e attività pomeridiane ludiche e scolastiche;
6) Il padre terrà con sé i figli minori 3 volte a settimana previo accordo con la madre e tenendo conto delle esigenze scolastiche dei minori, con fine settimana alterni con la madre, dal pomeriggio di venerdì fino alla domenica;
7) I minori trascorreranno le festività natalizie e pasquali a giorni alterni con entrambi i genitori, mentre nel periodo estivo il padre terrà con sé i figli per 15 giorni consecutivi”.
Con decreto presidenziale del 4/10/2024 è stata fissata udienza dell'11/11/2024, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Alla predetta udienza, il Giudice – lette le note scritte depositate dalle parti – ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
È stata data comunicazione del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, il quale non si è opposto all'accoglimento della domanda congiuntamente avanzata dalle parti (visto del
15/10/2024).
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire ai figli minori l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità.
Le condizioni concordate dalle parti, difatti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale dei minori, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento presso la madre, nonché dai tempi e dalla modalità di esercizio del diritto di visita del padre, in considerazione dell'età dei medesimi.
Infine, anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni come valutate dalle parti, a garantire ai minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
L'istanza come sopra avanzata può, dunque, trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il
Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Nulla sulle spese, data la natura congiunta del ricorso.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti indicate in epigrafe, provvede in conformità all'accordo sopra riportato.
Nulla sulle spese.
pagina2 di 3 Così deciso in Siracusa, nella Camera di Consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione, il
12/11/2024.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
pagina3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice sul ricorso congiunto depositato in data 30/09/2024 da
(C.F. ), nata a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in Siracusa, viale Zecchino n. 156, presso lo studio dell'avv. Daniela Nocilla, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. , nato a [...] il [...] ed ivi Parte_2 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliato in Siracusa, via Arno n.9, presso lo studio dell'avv. Antonello Bartolo, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso, depositato in data 30/09/2024, le parti hanno congiuntamente chiesto l'approvazione della regolamentazione inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori nati fuori dal matrimonio, (a Siracusa, il 30/09/2016) e (a Siracusa, il 30/12/2020), Per_1 Per_2
riconosciuti da entrambi i genitori, nonché al diritto e dovere di mantenerli.
In particolare, le parti ricorrenti hanno riferito di aver raggiunto un accordo sull'affidamento e sul mantenimento dei figli minori, chiedendo concordemente la ratifica delle pattuizioni di seguito indicate:
“ 1) Affidare i figli minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, che coabiterà con gli stessi nell'abitazione di via Acradina n.14;
2) Il sig. , corrisponderà, a titolo di mantenimento per i figli minori la somma Parte_2
di euro 400,00 mensili, da corrispondersi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
pagina1 di 3 3) L'assegno unico per i figli sarà percepito per intero dalla madre senza necessità di consenso da parte del sig. , che si impegna sin d'ora a rinunciarvi;
Parte_2
4) Le spese straordinarie per i figli saranno corrisposte nella misura del 50% in capo a ciascuno dei genitori, come per legge;
5) I figli minori frequentano, la scuola dell'infanzia, e la scuola primaria, con Per_2 Per_1
orario 8/14 e attività pomeridiane ludiche e scolastiche;
6) Il padre terrà con sé i figli minori 3 volte a settimana previo accordo con la madre e tenendo conto delle esigenze scolastiche dei minori, con fine settimana alterni con la madre, dal pomeriggio di venerdì fino alla domenica;
7) I minori trascorreranno le festività natalizie e pasquali a giorni alterni con entrambi i genitori, mentre nel periodo estivo il padre terrà con sé i figli per 15 giorni consecutivi”.
Con decreto presidenziale del 4/10/2024 è stata fissata udienza dell'11/11/2024, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Alla predetta udienza, il Giudice – lette le note scritte depositate dalle parti – ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
È stata data comunicazione del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, il quale non si è opposto all'accoglimento della domanda congiuntamente avanzata dalle parti (visto del
15/10/2024).
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire ai figli minori l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità.
Le condizioni concordate dalle parti, difatti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale dei minori, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento presso la madre, nonché dai tempi e dalla modalità di esercizio del diritto di visita del padre, in considerazione dell'età dei medesimi.
Infine, anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni come valutate dalle parti, a garantire ai minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
L'istanza come sopra avanzata può, dunque, trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il
Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Nulla sulle spese, data la natura congiunta del ricorso.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti indicate in epigrafe, provvede in conformità all'accordo sopra riportato.
Nulla sulle spese.
pagina2 di 3 Così deciso in Siracusa, nella Camera di Consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione, il
12/11/2024.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
pagina3 di 3