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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/06/2025, n. 8216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8216 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SESTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa RA SA, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente
SENTENZA EX ART. 429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 9866 del R.G.A.C.C. dell'anno 2024, discussa e decisa alla pubblica udienza del 3.6.2025 e vertente
TRA
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Roma Parte_1 C.F._1 alla via Pinciana n. 25, presso lo studio dell'avv. Daniela Ruxandra Simiceanu, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso.
– RICORRENTE –
E
(C.F. , elettivamente domiciliato in Roma alla CP_1 C.F._2 piazza Giuseppe Mazzini n. 27, presso lo studio dell'avv. Fabio Pennisi, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo.
– CONVENUTA –
CONCLUSIONI:
- per l'opponente, “a) In via preliminare: 1) Dichiarare la nullità della notifica della comunicazione di avvio del procedimento di mediazione, per essere stata effettuata erroneamente solo presso il difensore costituito;
2) Di conseguenza, dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo e, per l'effetto, revocare ai sensi dell'art. 5 bis comma 1 D.lgs. n. 28/2010 il Decreto
Ingiuntivo opposto n. 19489/2023 del Tribunale di Roma;
b) In subordine accertare e dichiarare la nullità parziale dell'art. 2 del contratto di locazione stipulato in data 31/05/2019, nella parte in cui determina un canone superiore a quello massimo consentito dall'Accordo Territoriale per il Comune di
Roma Capitale depositato in data 28 Febbraio 2019, e per l'effetto revocare comunque il Decreto ingiuntivo di pagamento n. 19489/2023 c) In via ulteriormente subordinata accertare la nullità ex artt.
2 co. 5 e 13 l. 431/1998 dell'accordo del 03/06/2021 nella parte in cui dispone che “Dopo tale data sarà valido il precedente canone e/o risoluto il contratto alla prima scadenza” e per l'effetto revocare il
Decreto ingiuntivo di pagamento n. 19489/2023; d) Condannare parte opposta alla restituzione del deposito cauzionale del contratto di locazione in 2600€ oltre ad interessi ed oneri di legge;
e) Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio”.
- per l'opposto, “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, rigettare la domanda di parte opponente perchè infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese ed onorari oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio costituisce la fase di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dal locatore nei confronti della conduttrice per il pagamento di CP_1 Parte_1 canoni e oneri dovuti in dipendenza del contratto in essere tra le parti.
All'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti, denegata la richiesta di sospensione dell'esecutorietà concessa dal Giudice del procedimento monitorio, la causa era rinviata per consentire l'esperimento della prescritta procedura di mediazione.
Con istanza depositata fuori udienza, la ricorrente chiedeva dichiararsi l'improcedibilità della domanda per irrituale avvio della procedura stragiudiziale e il Tribunale riservava di provvedere in sentenza, previo contraddittorio delle parti sul punto;
all'udienza fissata per la verifica dell'incombente, il Giudice assegnava quindi termine per note conclusive e mandava la causa all'odierna udienza per la discussione. All'udienza di discussione, espunta dal fascicolo la memoria non autorizzata ulteriormente presentata dall'opponente, la stessa così modificava le proprie conclusioni: “In via principale, accogliere integralmente tutte le domande formulate negli scritti difensivi;
in via subordinata, disporre la sospensione del presente giudizio ex art. 337 c.p.c. fino alla definizione del giudizio di appello r.g. 438/2024, Corte di appello di Roma;
con vittoria di spese di lite”.
* * * * *
Prima di eventualmente esaminare il merito della controversia, deve essere delibata l'eccezione pregiudiziale di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione.
L'eccezione è fondata.
Nel termine assegnato per il deposito delle note conclusive, il convenuto ha depositato la documentazione inerente alla procedura di mediazione incardinata, dalla quale si evince che l'invito a presenziare è stato comunicato, tramite p.e.c., all'avv. Daniela Ruxandra Simiceanu, procuratrice costituita nel giudizio all'attenzione del Tribunale, e non anche alla sig.ra Pt_1 personalmente.
Come noto, a mente dell'art. 5, d. lgs. 28/2010 (nella formulazione in vigore dal 7.4.2023, applicabile ratione temporis al giudizio), “1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa
a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone
e subfornitura è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo. 2. Nelle controversie di cui al comma 1 l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.L'improcedibilità
è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Il giudice, quando rileva che la mediazione non è stata esperita o è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, il giudice accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale. […] 6. Il comma 1 e
l'articolo 5-quater non si applicano:) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa
l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis”, il quale a sua volta prevede che “
1. Quando l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo.
Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara
l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese”.
Il decreto legislativo n. 28/2010 stabilisce poi, all'art. 8, nel trattare del procedimento, che la domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l'orario dell'incontro, le modalità di svolgimento della procedura, la data del primo incontro e ogni altra informazione utile siano comunicate alle parti, a cura dell'organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione.
Centrale, al fine di valutare l'idoneità della mediazione avviata dall'opposto a soddisfare la condizione di procedibilità, è quindi se sia sufficiente la comunicazione della domanda al procuratore costituito e non alla parte personalmente: al quesito, nel caso di specie, il Tribunale ritiene di dare risposta negativa, per le ragioni che seguono.
È noto, anzitutto, che, ai sensi del medesimo art. 8, le parti debbono partecipare personalmente alla procedura di mediazione, potendo, in presenza di giustificati motivi, delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia.
Ora, come osservato da Cass. 8743/2019, dal cui autorevole insegnamento il Tribunale non ritiene di doversi discostare, il legislatore ha previsto e voluto la comparizione personale delle parti dinanzi al mediatore, perché solo nel dialogo informale e diretto tra parti e mediatore, conta che si possa trovare quella composizione degli opposti interessi satisfattiva al punto da evitare la controversia ed essere più vantaggiosa per entrambe le parti;
ha imposto quindi alle parti (o meglio, alla parte che intende agire in giudizio) questo impegno preliminare mediante il quale fida di poter evitare (alle parti, e allo Stato più in generale) un buon numero di controversie, ben più onerose e lunghe rispetto ai tempi della mediazione obbligatoria: l'art. 8, dedicato al procedimento, prevede espressamente che al primo incontro davanti al mediatore debbano essere presenti sia le parti che i loro avvocati. Ma se così è, è la parte, e non il procuratore costituito, che, anche nel caso di processo pendente e di mediazione demandata dal Giudice, deve essere invitata a partecipare alla procedura di mediazione, come condivisibilmente argomentato da plurime pronunce di merito (cfr. Trib.
Catania, 9.7.2024, n. 3464; Trib. Torre Annunziata, 21.2.2023, n. 529; Trib. Cremona, 1°.7.2021;
Trib. Siena, 5.5.2020, n. 744; Trib. Palermo, 5.9.2019, n. 3903; Trib. Rimini, 28.2.2017).
A tale orientamento il Tribunale ritiene di dare seguito, alla luce dello spirito dell'istituto, che è quello di favorire l'incontro tra le parti personalmente e di cercare di conciliarne le opposte ragioni: del resto, anche l'orientamento minoritario che ritiene la comunicazione al difensore equipollente alla comunicazione personale alla parte ciò ammette nel caso in cui, nella procura alle liti rilasciata al difensore, sia espressamente contenuta l'elezione di domicilio per la procedura di mediazione (così Corte Appello Napoli, 2.2.2024, n. 586),.
Nella vicenda che ci occupa, per converso, l'esame della procura alle liti rilasciata dalla sig.ra all'avv. Simiceanu rende chiaro che la stessa riguardava unicamente il giudizio di Pt_1 opposizione a decreto ingiuntivo e non conteneva alcun riferimento, espresso o anche solo implicito, alla procedura di mediazione, tant'è che all'avv. Simiceanu non era nemmeno attribuita la facoltà di conciliare o transigere la controversia.
Nel caso de quo, quindi, deve ritenersi che la notifica della comunicazione di avvio della mediazione, in quanto comunicata tramite p.e.c. al difensore costituito in giudizio (in assenza di elezione di domicilio presso di lui per la procedura stragiudiziale) e non alla parte personalmente, sia avvenuta in maniera irrituale e che, pertanto, non risulti soddisfatta la condizione di procedibilità del giudizio.
Dal rilievo dell'improcedibilità della domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, a lume del novellato art. 5-bis, d. lgs. 28/2010 (in vigore dal 30.6.2023 e dunque applicabile alla fattispecie, datando il decreto impugnato al 21.12.2023), discende la revoca del decreto opposto e la necessità di provvedere in ordine alle spese processuali.
Per quanto attiene a quest'ultimo profilo, il Tribunale ritiene congrua l'integrale compensazione, sia per la relativa novità della questione che vede sussistere un contrasto nella giurisprudenza di merito e non ha ancora trovato l'autorevole avallo della Suprema Corte, sia per l'imputabilità dell'errore all'organismo di mediazione e non alla parte convenuta che ha incardinato la procedura.
P. Q. M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, contrariis rejectis:
- dichiara improcedibile la domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo il giudizio;
- revoca il decreto opposto;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma, 3.6.2025.
Il Giudice
RA SA