Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 27/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 124/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati: dr. AR Grazia d'Errico Presidente dr. Rita Carosella Consigliere dr. Gianfranco Placentino Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 124/2021 R.G. di appello avverso la sentenza n. 83/2021 pubblicata il 02/03/2021 dal Tribunale di Isernia in composizione monocratica nel procedimento n. 1363/14 R.G., avente ad oggetto: Proprietà
TRA
GL NA, IN PROPRIO E QUALE EREDE DI DI LU IE (C.F. [...]),
con il patrocinio dell'avv. TEODORO RAFFAELE e dell'avv. Silvia Teodoro, elettivamente domiciliato in VIA UMBRIA 32 86170 ISERNIA presso i difensori
APPELLANTE
E
DI LU NO (C.F. [...]),
SA D'PP, (cod. fisc. [...]) con il patrocinio dell'avv. FUSCHINO MARIO, con domicilio digitale mario.fuschino@pecavvocatiisernia.it
APPELLATI
TA IA (CF [...])
NZ IA (cod. fisc. [...]
APPELLATE CONTUMACI
CONCLUSIONI
All'udienza del 21/2/23, tenuta con trattazione scritta: per l'appellante, l'avv. TEODORO RAFFAELE “si riporta al proprio atto di appello, e alle conclusioni delle note autorizzate e, posto che non vi è richiesta di integrazioni peritali, insiste nella riforma della sentenza impugnata ed il rigetto delle difese avversarie, con vittoria di spese e compensi professionali”;
Pag. 1 a 7
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con citazione notificata il 13/11/14 IA Di UC e SA D'OL hanno convenuto in giudizio NN AG, AU e RA Di UC, LE e TA AR, chiedendo l'annullamento del contratto di compravendita del 17 dicembre 2009, rep. 59533, racc. 23509 a rogito del Notaio dr. Ventriglia con cui LE e TA AR avevano venduto, ciascuno per la quota di ½ dell'intero, unitamente ad altri beni estranei al presente giudizio, a IE Di UC (medio tempore deceduto, a cui sono succeduti la moglie, NN AG, e, con le precisazioni di seguito esplicate, i figli AU e RA Di UC) i diritti di proprietà del terreno in Sessano del Molise, Via Pescole, di 70 centiare, censito al foglio 30, particella 304, confinante con le particelle 303, 313 e 315 del foglio 30 e con via comunale;
iI valore attribuito alla particella 304 era di € 900,00; la vendita era avvenuta in virtù di titoli ultratrentennali, da parte del sig. SI AR, e possesso pacifico, palese ed indisturbato protrattosi per oltre un trentennio, da parte della sig.ra TA AR.
Lo stesso bene era stato già acquistato dagli attori il 5 settembre 1980 (unitamente ai sigg. Di UC AU e CO AR), contestualmente ad altri beni, con atto rep. 9610, racc. 5375 a rogito Notaio dr. Conti;
al punto n. 45 di detto atto risultava che veniva acquistato il terreno sito in contrada Orti della Porta confinante con strada, IO NZ e LL TA e RA e contraddistinto al foglio 30 particella 313; sebbene l'atto non contenesse l'indicazione della particella 304 (in quanto ritenuta pertinenza dell'immobile acquistato con il medesimo atto al punto n. 55 e contraddistinto al foglio 30, particella 935) il bene controverso (particella 304) era esattamente individuato nei confini: strada, IO NZ e LL TA e RA.
Pertanto, gli attori chiedevano che fosse dichiarata la nullità dell'atto del 17 dicembre 2009, rep. 59533, racc. 23509 a rogito del Notaio dr. Ventriglia nella parte in cui i venditori avevano trasferito la proprietà della particella 304 e hanno chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni.
In seguito al decesso del convenuto contumace AR LE, la causa è stata interrotta;
effettuata la riassunzione, la causa è proseguita nei confronti AR NZ, erede di AR LE;
a seguito del decesso dell'acquirente IE Di UC si costituivano gli eredi la vedova, NN AG, e i figli, AU e RA Di UC;
questi ultimi eccepivano la loro carenza di legittimazione passiva, avendo rinunciato all'eredità del defunto padre, con dichiarazione resa il 16 aprile 2013 al Tribunale di Isernia.
NN AG ha contestato la legittimazione attiva degli attori e la carenza di interesse, contestando che la mancanza di contiguità fisica tra la particella 304 e che la residua proprietà degli attori stessi rende impossibile la dedotta natura pertinenziale della particella 304; ha chiesto il rigetto della domanda.
Espletata CTU, il Tribunale di Isernia, con sentenza n. 83/2021 pubblicata il 02/03/2021, nella contumacia di AR NZ e AR TA, così provvedeva:
“dichiara la carenza di legittimazione passiva di AU e RA Di UC, compensando integralmente le spese;
dichiara l'inefficacia nei confronti di IA Di UC e SA D'PO della compravendita del 17 dicembre 2009, rep. 59533, racc. 23509 a rogito del Notaio dr. Ventriglia;
condanna AG NN AR NZ e AR TA, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 100,00 per anticipazioni, € 882,00 per compensi oltre alle spese generali nella misura del 15%, ed accessori. Pone le spese di CTU, già liquidate con decreto in atti, definitivamente a carico di AG NN AR NZ e AR TA”.
Il tribunale rilevava che nell'atto di compravendita del 5 settembre 1980 (rep. 9610, racc. 5375 a rogito Notaio dr. Conti) il bene viene individuato attraverso l'indicazione dei confinanti;
l'indicazione stessa è stata poi oggetto di correzione con l'unica postilla dell'atto stesso;
l'atto
Pag. 2 a 7 indicava quali confinanti i sig. IO NZ, LL TA e LL RA;
dall'esame dell'allegato 3 alla CTU, la proprietà di IO NZ risulta confinante con la particella 313, mentre LL TA e RA risultano confinanti con la particella 304, appunto quella oggetto del presente giudizio;
il fondo censito a nome di TA e RA LL non confina con la particella 313, il cui acquisto da parte degli attori non è contestato;
l'indicazione dei confini attraverso l'indicazione, come confinanti di TA e RA LL consentiva di individuare il bene oggetto di compravendita, oltre che nella particella 313, non contestata, anche nella particella contestata, la 304; il CTU, Angelo Gioiosa, aveva concluso : "dalla ricostruzione confinale risulta che unitamente alla particella 313 viene venduta anche la particella 304" (CTU, pag. 5, ultimo capoverso); la domanda era orientata a far emergere l'altruità del bene oggetto della compravendita e andava inquadrata nell'ambito della disciplina di cui all'art. 1372 cc;
la domanda doveva essere accolta con dichiarazione di inefficacia nei confronti degli attori della compravendita.
AG NA, proponeva appello avverso tale pronuncia con citazione notificata il 6/4/21 e iscritta a ruolo il 14/4/21, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“A)-dichiarare la carenza di legittimazione attiva degli attori, con il conseguente rigetto della domanda, ovvero, la nullità della decisione per non avere il Tribunale disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei sig.ri Di UC AU e CO AR, pure acquirenti della part.313 del f.30, come da atto per Notar Conti del 5/9/1980, e disporre come per legge;
B)- riqualificata la domanda nei termini di cui al capo 2) dei motivi di gravame, e dato, comunque, atto del vizio di ultra o extra petizione rigettare la stessa per assoluta carenza di prova;
C)-In ogni caso, riesaminate e valutate, nella giusta dimensione ed in modo corretto, le risultanze probatorie e gli atti acquisiti, e dato atto, che con l'atto pubblico di compravendita del 5/9/80, per Notar Conti, , gli appellati acquistavano, unitamente ai perenti, la sola part.313 del f.30, meglio descritta in narrativa, rigettare la domanda;
D)- condannare gli appellati alle spese del doppio grado di giudizio”.
Con ordinanza del 17/11/21, la Corte, dato atto della regolarità della notificazione a AR TA e a AR NZ, che non si erano costituite, ne dichiarava la contumacia.
Con ordinanza del 22/2/24, resa all'esito dell'udienza del 21/2/23, tenuta con trattazione scritta, la causa, sulle conclusioni di cui alle note scritte come riportate in epigrafe, veniva riservata per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2. Con il primo motivo di appello, “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL' ART. 102, 112 c.p.c., IN RELAZIONE ALL' ART. 161, 1° c. e 183, 1° c. c.p.c.” si contesta che il tribunale avrebbe omesso di esaminare l'eccezione di carenza di legittimazione attiva ed il difetto d'interesse in capo agli attori;
gli unici legittimati sarebbero stati Di UC AU e CO AR, suoceri dell'appellante, in quanto nel procedimento n. 1441/11 RG Trib Isernia gli attori avevano rinunciato alla domanda di rivendicazione proposta nei confronti di Di UC AU e di CO AR;
i fratelli Di UC con atto del 24/10/2007 avevano effettuato la divisione dei beni acquistati con l'atto del 1980 con assegnazione della particella 313 che, includeva la 304, a Di UC AU e consorte
Preliminarmente, va rilevato che, come prospettata, la contestazione del difetto di legittimazione attiva è infondata.
Secondo la pronuncia delle SSUU della Cassazione n. 7514/22 “II difetto di legitimatio ad causam è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, essendo la Corte di Cassazione dotata di poteri officiosi in tutte le ipotesi in cui il processo non poteva essere iniziato o proseguito. L'istituto della legittimazione ad agire o a contraddire in giudizio, c.d. legittimazione attiva o passiva, - invero
- si ricollega al principio dettato dall'art. 81 cod. proc. civ., secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e comporta - trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza inutiliter data - la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, salvo che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno, e in via preliminare al merito, con eventuale pronuncia di rigetto della domanda per difetto di una condizione dell'azione, circa la coincidenza
Pag. 3 a 7 dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta”.
Nella fattispecie gli attori hanno proposto domanda assumendo di essere comproprietari in forza della compravendita del 1980, motivo per cui deve essere pienamente riconosciuta la loro legittimazione attiva.
Cosa diversa è la contestazione del difetto di titolarità attiva del rapporto, in quanto la questione della titolarità del rapporto attiene al merito della decisione e alla fondatezza della domanda proposta;
tale questione rileva sulla contestazione del difetto di interesse ad agire pure effettuata dall'appellante.
Nel merito, l'eccezione del difetto di titolarità è infondata.
Secondo la prospettazione attorea, con la compravendita del 1980 le parti, oltre a trasferire la particella 313, espressamente indicata nell'atto, avevano trasferito anche la particella n. 304, fatto che era comprovato dall'esatta indicazione delle proprietà confinanti con quelle oggetto di compravendita.
Ne consegue che la deduzione effettuata dagli attori, relativa all'irrilevanza ai fini decisori, sia del procedimento n. 1441/11 RG Tribunale di Isernia, sia della divisione del 24/10/2007, è fondata, in quanto il procedimento giudiziale e la divisione riguardano esclusivamente la particella 313 e non la particella 304 (quest'ultima asseritamente inclusa nella particella 313 secondo l'assunto dell'appellante).
Pure infondata è la contestazione secondo la quale il Tribunale avrebbe dovuto disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei comproprietari degli stessi attori;
in materia di azioni relative ai diritti reali qualora i fondi appartengano a più proprietari, ciascun condomino è legittimato attivamente e passivamente all'esercizio di tali azioni e di tutte le altre a tutela della proprietà della cosa comune, senza bisogno dell'intervento in giudizio degli altri condòmini (Cass. n. 19460/2005).
3. Con il secondo motivo “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO CON RIFERIMENTO AGLI ARTT. 101, 112, 113, 163 183 c.p.c. e 2697 c.c. ERRATA INTERPRETAZIONE DELLA DOMANDA. VIZIO DI ULTRA e/o EXTRAPETIZIONE. VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA” si contesta l'errata qualificazione della domanda proposta come domanda di inefficacia, che sarebbe domanda diversa da quella di nullità, con violazione del petitum e causa petendi, nonché con violazione del principio del contraddittorio
Il motivo è del tutto infondato.
Osserva la Corte che Il giudice, in considerazione del tradizionale principio iura novit curia (sancito dall' art. 113), anche in appello ( C. 12875/2019; C. 4008/2006) e in cassazione ( C. 9143/2007) non è vincolato né alla qualificazione giuridica dei fatti allegati data dalle parti ( C. 29980/2020; C. 7467/2020; C. 2669/2018; C. 9590/2013; C. 6757/2011; C. 5442/2006; C. 9570/2005; C. 17610/2004; C. 7931/2000; C. 2730/1999), né alle argomentazioni giuridiche ( C. 6891/2005), né alla normativa addotta dalle parti medesime a sostegno delle proprie domande , sempre che, ovviamente, l'intenzione delle parti non sia univoca nel sottoporre alla valutazione del giudice solo ed esclusivamente le questioni specificamente dedotte;
e tanto purché rimangano fermi i fatti che ne costituiscono il fondamento;
e ciò in quanto in tal caso rimane invariato il diritto soggettivo del quale è richiesta la tutela ( C. 9333/2016).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, la nullità, quale forma più grave di invalidità, comprende, nell'ambito del "petitum", anche le ragioni dell'annullamento; nel caso in cui la domanda o l'eccezione di nullità dell'atto si fondi sui medesimi fatti che, più correttamente, dovrebbero condurre al suo annullamento, il giudice può dichiarare l'annullamento dell'atto, anziché la sua radicale nullità, senza per questo incorrere nel vizio di ultrapetizione ( C. 33926/2019); ne consegue che a maggior ragione lo stesso principio vale per la dichiarazione di inefficacia, che è forma meno grave di invalidità rispetto alla richiesta nullità del contratto.
Nel caso in cui venga in contestazione l'interpretazione del contenuto o dell'ampiezza della domanda, tali attività integrano un tipico accertamento in fatto" insindacabile in cassazione salvo
Pag. 4 a 7 che sotto il profilo della correttezza della motivazione della decisione impugnata sul punto" (Cass. 12259/2002; Cass. 16596/2005; Cass. 7932/2012; Cass. 2630/2014; Cass. 30684/2017). Si è quindi precisato che "l'interpretazione della domanda spetta al giudice del merito, per cui, ove questi abbia espressamente ritenuto che una certa domanda era stata avanzata ed era compresa nel "thema decidendum", tale statuizione, ancorché erronea, non può essere direttamente censurata per ultrapetizione, atteso che, avendo comunque il giudice svolto una motivazione sul punto, dimostrando come una certa questione debba ritenersi ricompresa tra quelle da decidere, il difetto di ultrapetizione non è logicamente verificabile prima di avere accertato che quella medesima motivazione sia erronea. In tal caso, il dedotto errore del giudice non si configura come "error in procedendo", ma attiene al momento logico relativo all'accertamento in concreto della volontà della parte" (Cass. 20718/2018 Cass. n. 21237/2021).
4. Con il terzo motivo “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT.1362 – 1371 – 1372 C.C. ERRATA INTERPRETAZIOE DEL CONTRATTO – ERRATA ATTRIBUZIONE DEL NOMEN IURIS CONFERITA ALL'AZIONE ESERCITATA, CON CONSEGUENTE VIOLAZIONE DELLE NORME PROCESSUALI. OMESSA E/O ERRATA MOTIVAZIONE” si contesta che il Tribunale avrebbe omesso di riportare l'intera dicitura del punto 45 dell'atto notarile del 1980, conferendo un significato diverso dal senso letterale usato nell'atto pubblico, non avendo riportato la dicitura “per la superficie effettivamente posseduta”.
Il motivo è del tutto infondato.
Come è dato di evincere dalla semplice lettura dell'atto di compravendita, il terreno per cui è causa veniva individuato nei seguenti termini “terreno in contrada Orti della Porta, confinante con strada, IO NZ e AR LE e IC, censito in catasto al foglio 30 particella 313, are 0,70, sem arboreo classe unica, rd L. 2,10, r.a. L 0,74; per la superficie effettivamente posseduta dai venditori”; i nominativi AR LE e CA risultano interlineati con apposizione della postilla (1); detta postilla effettuata in calce riporta “(1) delle quattro parole da
“sciarra” a “domenica” sostituendo con “LL TA e RA”. Una postilla.”
Orbene il fatto che nella compravendita vi sia il riferimento “per la superficie effettivamente posseduta dai venditori” non ha rilievi dirimenti in relazione all'individuazione del fondo oggetto di giudizio mediante il preciso riferimento all'individuazione dei confini ,a prescindere dalla corretta individuazione delle particelle catastali relative al fondo compravenduto, tenuto conto della espressa motivazione del Tribunale riguardo alla prevalenza nel contratto dell'indicazione dei confini rispetto ai dati catastali (Cass. 1165/00; Cass. n. 11210/2021,) ; il fatto che nel contratto sia riportata l'estensione della particella catastale (are 0,70) non significa il fatto che “per la superficie effettivamente posseduta”, abbia fatto univocamente e in modo incontrovertibile riferimento a detta superficie;
rileva la Corte che, al contrario di quanto sostenuto dagli appellanti, per la detta precisazione deve dedursi che il fondo oggetto di trasferimento fosse di superficie diversa dall'unica superficie indicata, relativa al dato catastale;
va considerato che come statuito dalla Cassazione assume valore decisivo e prevalente la descrizione del perimetro, come inequivocabilmente risulta dalla compravendita e alla quale gli attori hanno fatto riferimento a fondamento della domanda proposta.
5. Con il quarto motivo “-VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 113, 115 e 116 cpc, nonché degli art.61 e 62 c.p.c. in relazione all'art. 2697 C.C. . Vizio di motivazione” si contesta che il tribunale non avrebbe dovuto disporre la CTU esonerando gli attori dall'onere di prova;
la CTU aveva sconfessato la ricostruzione attorea;
il Tribunale si era discostato dalle conclusioni del perito.
Preliminarmente va rilevato che è del tutto infondata la contestazione circa l'ammissione della CTU;
del tutto condivisibilmente il Tribunale ha disposto la CTU al fine di accertare se nel fondo compravenduto come individuato mediante l'indicazione dei confini fosse ricompresa oltre la particella 313 comprendesse anche la particella 304.
Il motivo è del tutto infondato anche in relazione al dedotto discostamento dalle conclusioni del perito.
Riguardo gli accertamenti eseguiti dal consulente in relazione alla perimetrazione lo stesso ha incontrovertibilmente accertato che “Prendendo a riferimento la numerazione delle particelle e
Pag. 5 a 7 la relativa superficie, nell'atto del notaio Conti viene trasferita la proprietà della sola particella 313, mentre dalla perimetrazione confinale risulta che unitamente alla particella 313 viene venduta anche la particella 304. A parere dello scrivente la descrizione dei confini con l'elencazione dei confinanti all'interno di un atto notarile si riporta a conferma dei numeri di particella inseriti nell'atto stesso, i quali, andranno ad essere successivamente volturati per trasferirsi all'acquirente, cosa che non andrà certamente volturato sono le indicazioni a riferimento confinale che vengono riportate solo a conferma di una proprietà identificata con i numeri di particella, nel caso specifico, quello che è accaduto per la particella n. 304. Altro elemento da tener presente che anche nella postilla, a correzione dello scritto precedente ad essa, fu omesso ancora di riportare la particella n. 304” (pagg.
5-6 della relazione).
Anche la contestazione relativa all'assunto mancato riferimento ad almeno tre confini è del tutto infondata.
Il consulente ha effettuato accertamento in relazione all'intero perimetro del fondo come risulta dalle planimetrie allegate alla relazione (il perimetro è indicato dalla delimitazione in colore verde che individua i confini con la strada via Pescola, la proprietà IO e la proprietà LL).
Ne consegue che deve ritenersi accertato, come correttamente effettuato dal Tribunale, in conformità delle risultanze della CTU espletata che all'interno della perimetrazione del fondo come indicata nel contratto fosse ricompresa anche la particella 304.
6. L'appellante , integralmente soccombente, va condannata a rimborsare alla parte appellata le spese del presente grado, liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/22, in ragione del valore della causa e dell'attività prestata
7. Va disposta infine, attesa la palese pretestuosità dell'appello proposto, nonostante l'evidenza della correttezza delle motivazioni della sentenza impugnata, avuto riguardo alla totale e manifesta infondatezza delle argomentazioni svolte, l'applicazione della condanna ex art. 96, comma 3°, c.p.c., determinazione che può essere emessa di ufficio.
Parte appellante, dunque, va condannata ex art. 96, comma 3°, c.p.c., così come modificato dalla L. 69/09, tenuto conto del comportamento tenuto, che merita di essere adeguatamente sanzionato con il pagamento di una somma equitativamente individuata.
Ciò premesso, in ordine alla quantificazione si richiama l'orientamento della Suprema Corte secondo cui “In tema di responsabilità aggravata, il comma 3 dell'art. 96 c.p.c., aggiunto dalla l. 18 giugno 2009 n. 69, disponendo che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una "somma equitativamente determinata", che non fissa alcun limite quantitativo, né massimo, né minimo, al contrario del comma 4 dell'art. 385 c.p.c., che, prima dell'abrogazione ad opera della medesima legge, stabiliva, per il giudizio di cassazione, il limite massimo del doppio dei massimi tariffari. Pertanto, la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo, potendo essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 30/11/2012, n. 21570); la Corte reputa equo liquidare a titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3°, c.p.c., la somma pari a tre volte alle spese di lite, liquidate ai sensi del DM n. 147/22, oltre interessi in misura legale dalla pubblicazione al saldo.
A norma dell'art. 13, c.
1-quater del DPR 115/2002, applicabile ai procedimenti iniziati successivamente al 31 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da GL NA, in proprio e quale erede di DI LU IE, avverso la sentenza n. 83/2021 pubblicata il 02/03/2021 dal Tribunale di Isernia, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
-condanna GL NA, al pagamento, in favore di DI LU NO e di SA D'PP delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 673,00 per
Pag. 6 a 7 compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA, CPA come per legge;
- condanna GL NA al pagamento, in favore di DI LU NO e di SA D'PP ai sensi dell'art. 96, comma 3°, c.p.c., della somma di € 2.019,00, oltre interessi come precisato in motivazione;
-dichiara che a carico dell'appellante sussiste il presupposto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio della sez. civile della Corte d'Appello, in data 16/01/2025.
Il Presidente
Dr. AR Grazia D'Errico
Il Consigliere est.
Dr. Gianfranco Placentino
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