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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 11/11/2025, n. 3038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3038 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Antonio Tufano, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 7348 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019
T R A
e rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2
CA RI D'AV, presso la quale domiciliano in Nola alla via San Paolo Bel Sito n.
79;
ATTORI
E
con sede come in atti;
Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. CP_2
CA AS e dall'avv. Marina Vandini, presso le quali domicilia in Ravenna alla via
Baccarini n. 52;
INTERVENTORE
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_3
EF DO e dall'avv. Gianluca Massimei, elettivamente domiciliata presso lo studio
NextLegal, con sede in Bologna in via Beverara n. 19;
INTERVENTORE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 19.6.2025 gli attori e si sono riportati CP_3
ai rispettivi scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato la società e Parte_1 Parte_2
hanno evocato in giudizio la innanzi al Tribunale di
[...] Controparte_1
Nola al fine di sentirlo accertare e dichiarare le invalidità sussistenti nei contratti intercorsi tra le parti, e per l'effetto condannarla alla restituzione delle somme indebitamente ricevute, ed al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito. Quanto alla posizione di Parte_2
inoltre, è stata proposta domanda di nullità totale o parziale della garanzia per violazione
[...]
della normativa Antitrust;
con vittoria di spese, con distrazione.
Nonostante la regolarità della citazione, non si è costituita in Controparte_1
giudizio, motivo per il quale ne va dichiarata la contumacia.
Si sono altresì costituite in giudizio le società e nella qualità di cessionarie del CP_2 CP_3
credito derivante dai rapporti per cui si controverte, acquistati, rispettivamente, in data 20.5.2020 e
13.9.2024: la prima, in forza di contratto – del 23.12.2019 - di cessione dei crediti, da parte della creditrice principale, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data Controparte_1
16.1.2020; la seconda, in forza di contratto di cessione dei crediti in blocco, da parte di ed in CP_2
favore di pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 8.6.2024. CP_3 Orbene, mentre gli attori nulla hanno contestato circa la effettiva sussistenza e validità della prima cessione, a seguito della costituzione di intervenuta in data 13.9.2024, nella prima difesa CP_3
utile (ovvero nelle note di trattazione scritta depositate in data 29.5.2025) hanno espressamente eccepito l'inopponibilità della presunta cessione, per difetto di prova. Nello specifico, hanno dedotto che, stante il mancato deposito del contratto di cessione del credito, il solo estratto pubblicato in Gazzetta Ufficiale non sarebbe sufficiente, avente quest'ultimo la sola funzione di rendere la cessione opponibile al debitore ceduto, non anche di provarla. Hanno altresì evidenziato che detto estratto, concernente anche rapporti dell'interventrice con soggetti terzi, conterrebbe mero richiamo a cessione intervenute con e null'altro. CP_2
Ciò posto, appaiono necessarie alcune precisazioni di carattere generale sulla questione in esame.
In via del tutto preliminare giova premettere che l'art. 81 del c.p.c., nel disporre che “fuori dei casi
espressamente previsti dalla legge nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto
altrui”, consente anzitutto di ricavare a contrario la nozione di legittimazione ad agire (o legitimatio
ad causam) ordinaria, la quale compete a colui che si afferma titolare del diritto sostanziale per cui chiede la tutela. La legitimatio ad causam, che costituisce condizione dell'azione, dunque, consiste nella titolarità del potere, commisurato alla prospettazione proveniente dall'attore ed indipendentemente dall'effettiva titolarità della situazione sostanziale dedotta in giudizio, di chiedere e ottenere in proposito un provvedimento del giudice, nonché del contrapposto dovere del convenuto di subire tale eventuale provvedimento.
Lo scrutinio del giudice, in punto di legittimazione ad agire ed a contraddire, si risolve allora nel verificare se, sulla base della prospettazione avanzata dall'attore, egli ed il convenuto assumano ciascuno la veste di chi può chiedere e deve subire la pronuncia giurisdizionale;
dalla legittimazione ad agire, pertanto, va tenuta distinta l'effettiva titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, che concerne il merito della controversia (come affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità : ex multis, Sez. Un. 2951/2016). In definitiva, “una cosa sia la legittimazione ad agire, altra cosa sia la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo.
La legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda
emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore. La titolarità del diritto
sostanziale attiene invece al merito della causa, alla fondatezza della domanda”.
Ciò posto, è evidente che nel caso in esame si controverte di titolarità sostanziale del rapporto, dal lato attivo, e non già di legittimazione.
Ne consegue che “la titolarità, costituendo un elemento costitutivo del diritto fatto valere in
giudizio, può essere negata dal convenuto con una mera difesa e cioè con una presa di posizione
negativa, che contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta a decadenza ex art. 167,
comma 2 c.p.c.”, con la conseguenza che “la questione … può essere posta dal convenuto anche
oltre quel termine e può essere sollevata d'ufficio dal giudice. Essa può anche essere oggetto di
motivo di appello, perché l'art. 345, comma c.p.c. prevede il divieto di "nuove eccezioni che non
siano rilevabili anche d'ufficio"”; le Sezioni Unite precisano, però – ciò che sarà determinante nella fattispecie in esame – “Tuttavia, la presa di posizione assunta dal convenuto con la comparsa di
risposta può avere rilievo, perché può servire a rendere superflua la prova dell'allegazione
dell'attore in ordine alla titolarità del diritto. Ciò avviene nel caso in cui il convenuto riconosca il
fatto posto dall'attore a fondamento della domanda oppure nel caso in cui articoli una difesa
incompatibile con la negazione della sussistenza del fatto costitutivo”.
Come, infatti, ribadito anche più di recente (sent n. 10640 de 2021), “la titolarità della posizione
soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene
al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo
svolgimento di difese incompatibili con la negazione da parte del convenuto”; inoltre (sent. n.
16814 del 2024) “La contestazione della titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso
integra una mera difesa e, pertanto, non è soggetta alle decadenze processuali, occorrendo,
tuttavia, la rituale acquisizione probatoria dei fatti su cui si fonda, perché un conto sono le preclusioni processuali, che rispondono ad un criterio d'ordine regolativo del processo, altro è
l'introduzione di fonti di prova da cui i fatti a supporto della mera difesa possono emergere”. (in senso conforme sent. Corte di Appello di Bari n. 608 del 2024).
Poste tali premesse, a passando alla questione relativa alla titolarità del credito acquistato in blocco,
per giurisprudenza consolidata “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare
del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale
disciplina di cui all' art. 58 d. lgs. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione
del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria
legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente
riconosciuta” (ex multis Cass., sent. n. 17944 del 2023; sent. n. 5857 del 2022).
Con particolare riferimento alla prova della cessione, si è infatti precisato che “a) la prova della
cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua
esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento
è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b)
opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione” (Corte di Cass., sent. n.
17944 del 2023).
Con particolare riferimento a tale ultimo aspetto, la stessa Corte ha precisato che, “in mancanza di
contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non
deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del
cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione
dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del
credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto,
sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente
in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al
preteso cessionario”.
Diversamente, invece, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza del contratto di cessione del credito, e che lo stesso sia ricompreso nella cessione in blocco pubblicata in Gazzetta Ufficiale, è
onere del giudice “ procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito
del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente
allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass., 22/06/2023, n. 17944; Cass.,
13/06/2019, n. 15884; Cass., 16/04/2021, n. 10200; Cass., 05/11/2020, n. 24798; Cass.,
02/03/2016, n. 4116). Non è infatti sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale, in quanto l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il
cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta
cessione, che presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione,
contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter
affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (Cass., 20/07/2023, n. 21821).
Orbene dall'estratto in atti si evince che la cessione, che non è stata versata in atti dalla cedente,
bensì dalla cessionaria, ha riguardato tutti i crediti “originariamente acquistati da porti nel periodo
compreso tra settembre 2018 e giugno 2022”; tra essi, stante la mancata contestazione degli stessi attori, rientra evidentemente anche il credito ceduto da ad essendo la cessione, CP_1 CP_2
lo si ribadisce, intervenuta in data 23.12.2019.
Quindi, pur essendo stata la cessione – in favore di - tempestivamente contestata dalle parti CP_3
attrici, il deposito dell'estratto, unitamente alla mancata contestazione della cessione del credito da ad induce a concludere per l'ammissibilità dell'intervento di Controparte_1 CP_2 CP_3
Passando al merito, la società attrice ha intrattenuto diversi rapporti contrattuali con
[...]
e precisamente: contratto di c/c ordinario n. 14493.43 (poi divenuto Controparte_1 632335.04), cui ha avuto accesso una linea di credito, successivamente aggiuntasi, per anticipazione su fatture commerciali;
contratto di finanziamento chirografario, di Euro 40.000,00, n.
741736122.14.
Gli attori hanno proposto una serie di circostanziate doglianze in relazione a ciascun rapporto.
Quanto al conto corrente, hanno eccepito l'illegittima applicazione di interessi anatocistici,
l'illegittima modifica peggiorativa delle condizioni contrattuali in corso di rapporto, l'erronea rendicontazione dei giorni valuta, l'addebito di spese non pattuite.
Per quanto riguarda il finanziamento, invece, ne hanno eccepito la nullità in quanto il contratto sarebbe stato stipulato in frode alla legge, al solo fine di ripianare le perdite già accumulate dalla correntista, ed inoltre per la mancata indicazione della formula di calcolo dell'ISC e per l'applicazione di interessi usurari.
Quanto, infine, alla fideiussione omnibus, ne è stata eccepita la nullità per contrarietà alle norme bancari uniformi, e per violazione della L. 287/1990.
Al fine di fornire risposta alle plurime contestazioni sollevate dalla correntista e dal fideiussore, in corso di causa è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio.
L'elaborato, che in questa sede può essere interamente condiviso, in quanto sufficientemente approfondito e motivato, e del resto la sola parte opposta ha presentato osservazioni alla bozza (di tanto si dirà di qui a poco), consente di ricostruire con sufficiente certezza il saldo tra le parti.
Quanto al rapporto di conto corrente, l'ausiliario ha riscontrato che, a dispetto di quanto dedotto in citazione, l'Istituto di Credito ha applicato i tassi contrattualmente concordati e contabilizzato correttamente le operazioni in entrata ed in uscita, nonché addebitato le spese e competenze, come da previsione contrattuale, ad eccezione delle spese prive di espressa pattuizione, e nello specifico: il canone rapporto package, le competenze s.b.f., il recupero spese, il recupero spese e commissioni,
le spese genericamente indicate: esse, per tale ragione, tali spese sono state escluse dal saldo.
È emerso, inoltre, che nel corso del rapporto la non ha mai applicato condizioni peggiorative CP_1
per la società correntista.
Discorso separato merita l'eccezione avente ad oggetto l'applicazione di illegittimi interessi anatocistici da parte dell'Istituto di Credito.
L'anatocismo è il fenomeno che determina la produzione di interessi sugli interessi già maturati sul capitale iniziale.
Dall'art. 1283 c.c. si ricava che l'anatocismo è consentito dall'ordinamento solo in tre ipotesi:
a. sulla base di un accordo tra le parti, che sia successivo alla scadenza degli interessi e con riferimento ad interessi dovuti per almeno 6 mesi (anatocismo convenzionale);
b. in presenza di una domanda giudiziale successiva alla scadenza degli interessi e anch'essa riferita ad interessi dovuti per almeno 6 mesi (anatocismo giudiziale);
c. in presenza di un uso normativo contrario, in grado di derogare alla suddetta disciplina (anatocismo usuale).
In relazione ai contratti di conto corrente bancario, si è discusso circa l'esistenza di un uso normativo capace di derogare alla disciplina dettata dall'art. 1283 c.c., atteso che, in deroga ai criteri fissati da tale norma, le norme bancarie uniformi legittimavano la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi dei clienti a fronte di una capitalizzazione annuale per i saldi attivi dei clienti stessi. Prassi, quest'ultima, avallata - fino al 1999 – dalla Corte di Cassazione, sul presupposto dell'esistenza di un uso normativo sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, recepito dalle norme bancarie uniformi. A partire da tale data, tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha superato la teoria dell'uso normativo in grado di derogare al divieto di anatocismo, stante l'assenza dell'opinio iuris,
consistente nella consapevolezza di tenere un comportamento dovuto in quanto conforme ad una norma (le clausole anatocistiche sono state accettate non perché gli utenti fossero convinti della loro rispondenza a principi dell'ordinamento giuridico, ma piuttosto perché costretti ad accettarle per poter accedere ai servizi bancari). Piuttosto, la Suprema Corte ha iniziato a classificare le clausole di capitalizzazione tra gli usi negoziali: dal momento che quest'ultimo è inidoneo a derogare la disciplina dettata dall'art. 1283, le predette clausole sono state ritenute nulle per violazione di una norma imperativa.
Successivamente, il legislatore è intervenuto sul T.U.B. (testo unico in materia bancaria) ed ha stabilito che nelle operazioni in conto corrente deve essere assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori.
In particolare, l'art. 25, comma 2, del Decreto Legislativo n. 342/1999, introducendo un nuovo comma all'art. 120 del D. Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario), ha previsto la possibilità di stabilire, tramite un'apposita delibera del CICR (Comitato Interministeriale per il Credito e
Risparmio), le modalità ed i criteri di produzione degli interessi sugli interessi, maturati nell'esercizio dell'attività bancaria, purché fosse rispettata la stessa periodicità nel conteggio sia dei saldi passivi, sia di quelli attivi. Il sigillo ufficiale al nuovo corso in tema di calcolo degli interessi bancari è stato poi apposto dalla delibera del CICR emanata il 9 febbraio 2000, la quale ha definitivamente fissato il momento di decorrenza dell'obbligo, a carico delle banche, di riconoscere ai correntisti pari periodicità nella liquidazione degli interessi. Nel decreto n. 342/1999 il legislatore stabiliva nel contempo, con norma transitoria, una vera e propria sanatoria per il pregresso, facendo salve le clausole di capitalizzazione trimestrale contenute nei contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina.
La norma transitoria è stata però dichiarata illegittima per violazione dell'articolo 77 della
Costituzione, dalla Corte Costituzionale con sentenza del 17 ottobre 2000 n. 425. Infine, nel 2004 (sentenza n. 21095 del 4.11.2004) le Sezioni Unite hanno definitivamente affermato l'illegittimità, anche per il passato, degli addebiti bancari per anatocismo, per contrasto il principio contenuto nell'art. 1283.
Ciò posto, l'anatocismo trova ora espresso riconoscimento nell'art. 120 TUB, che ne disciplina presupposti e limiti applicativi.
Nel mandato peritale è stato espressamente chiesto al ctu di precisare se la capitalizzazione applicata dalla abbia violato dapprima la Legge 147/2013 e successivamente, a seguito della CP_1
modifica apportata al predetto articolo, il D.L. 18/2016 (convertito con Legge 49/2016), e la delibera CICR del 3.8.2016, e dunque se abbia comunicato alla correntista CP_1
l'introduzione delle nuove clausole e se essa abbia prestato il proprio consenso.
All'esito delle operazioni peritali, il ctu ha concluso affermando che “La capitalizzazione
trimestrale delle competenze è stata esclusa in quanto la pattuizione del 23.11.2015 è posta in
violazione dell'art. 120 TUB come modificato dalla L. 147/2013 ed entrato in vigore il 01.01.2014.
Inoltre, è stato verificato che per il periodo successivo al 01.10.2016 la banca non ha adeguato il
rapporto alle modifiche apportate, all'art. 120 TUB, dal DL n. 18/16 – convertito in L. n. 49/16 – e
dalla Delibera CICR del 03.08.2016. I rilievi hanno evidenziato che la banca non ha provveduto ad
adeguare il rapporto entro il 31.12.2016, in quanto agli atti non è dimostrato che l'istituto di
credito abbia comunicato alla società correntista, ai sensi dell'art. 118 TUB, l'introduzione di
clausole conformi al nuovo testo dell'art. 120 TUB. In particolare non è provato che sia stato
acquisito il consenso scritto della cliente all'autorizzazione preventiva per l'addebito degli interessi
divenuti esigibili. In mancanza di tale prova, è stata esclusa, sia per gli interessi maturati per le
aperture di credito che per gli interessi maturati sul fido per anticipo s.b.f., ogni forma di
capitalizzazione anche dopo il 01.10.2016”.
La clausola contrattuale anatocistica, pertanto, così come prevista in contratto, viola sia la Legge
147/2013 che la Legge 49/2016, motivo per il quale alcun importo a titolo di capitalizzazione può
essere addebitato alla correntista. A diversa conclusione non si perviene nemmeno in ragione delle osservazioni mosse da alla CP_2
bozza di relazione, come evidenziato condivisibilmente dal ctu, stante il mancato deposito in atti di documento comprovante il consenso scritto della correntista all'addebito degli interessi.
Per l'effetto, il saldo finale del rapporto di conto corrente è di Euro 9.607,83, e non di Euro
17.589,40 (richiesti dalla in data 28.5.2019). CP_1
La differenza tra tali importi, tuttavia, non consente di accogliere la domanda di ripetizione proposta dalla correntista nei confronti di , non avendo la stessa provato in Controparte_1
alcun modo di aver corrisposto la somma di Euro 17.589,40, e dunque di aver versato indebitamente delle somme in favore dell'Istituto di Credito.
Per quanto concerne, invece, il contratto di finanziamento, alla luce della recente giurisprudenza di legittimità non può essere messa in discussione la validità del cd. mutuo solutorio, ovvero del finanziamento stipulato al fine di ripianare debiti precedentemente contratti, non avendo trovato conferma la tesi secondo cui in tali casi il negozio sarebbe stipulato in frode alla legge (art. 1344
c.c.).
E difatti, nel 2025 le Sezioni Unite (sentenza n. 5841 del 5.3.2025) hanno affermato che “il
sintagma "mutuo solutorio" non definisca una figura contrattuale atipica, né diversa dal contratto
tipico di mutuo. Esso ha piuttosto una valenza meramente descrittiva di un particolare utilizzo del
mutuo”, con la conseguenza che “l'utilizzo della somma non attiene al momento genetico del
contratto di mutuo e non ne caratterizza la causa, ma, quale elemento logicamente successivo, si
colloca interamente su di un piano ulteriore e distinto: ciò -come detto- non sempre né
necessariamente in senso cronologico, ma certamente in senso logico e giuridico dal momento che
proprio la disponibilità giuridica delle poste attive sul conto corrente consente l'imputazione
giuridica ed economica dei movimenti contabili successivi”.
Ancor più di recente, inoltre la Suprema Corte ha ribadito che “Il mutuo solutorio, ossia il mutuo
seguito dalla contestuale o comunque immediata destinazione delle somme a ripianare debiti
pregressi, ben lungi dal rappresentare una figura contrattuale atipica, è da intendersi regolarmente concluso con l'accredito delle somme sul conto corrente in quanto ciò determina l'effettiva
disponibilità giuridica delle stesse da parte del mutuatario;
ciò a prescindere dal successivo
(logicamente, anche se cronologicamente contestuale) impiego delle somme, la cui destinazione è
manifestazione di un differente interesse che sorregge un atto ulteriore e autonomo, dipendente dal
primo che lo ha reso possibile” (Cass. n. 27077 del 9.10.2025).
Trattasi, dunque, di negozio valido, meritevole di tutela, per il cui perfezionamento è necessario – e sufficiente – l'addebito delle somme sul conto corrente, indipendentemente dall'impiego che di tali somme venga fatto.
Nel caso di specie il ctu, invitato a pronunciarsi sul punto, ha confermato che ha Controparte_1
materialmente erogato la somma di Euro 39.100,00 (sottraendo a 40.000,00 Euro gli oneri connessi al finanziamento) sul conto di e del resto la circostanza non risulta contestata: Parte_1
pertanto, è indubbia la validità del contratto, risultando irrilevante l'utilizzo effettivo di tali somme
(dai documenti in atti, ad ogni modo, risulta che solo una minima parte dell'importo finanziato è
stato impiegato per ripianare i debiti pregressi).
Nel merito, la correntista si duole della mancata indicazione in contratto della formula di calcolo dell'ISC/TAEG, ma tale circostanza è priva di rilievo in quanto “l'Indice Sintetico di Costo (ISC),
detto anche Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG), è soltanto un indicatore sintetico del costo
globale dell'operazione di finanziamento che include altresì gli oneri amministrativi di gestione e,
in quanto tale, non rientra nell'elenco dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui omessa indicazione
nella forma scritta determina la nullità, seguita dalla sostituzione automatica di cui all'art. 117 D.
Lgs. 385/1993, atteso che essa, di per sé, non comporta un maggior costo del finanziamento, ma
esclusivamente l'erronea rappresentazione del suo costo complessivo, pur sempre ricavabile dalla
sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo indicati nel negozio" (Corte appello Napoli sez.
III, 18/09/2023, n.3910).
Né, del resto, alcun rilievo può essere riconosciuto ai costi della garanzia Co.Na.Ga. ed alle spese di assicurazione: quanto alle prime, trattasi di commissioni al fondo gestione richieste dal , Parte_3 di cui la correntista era certamente a conoscenza, in quanto tale circostanza è menzionata nelle premesse del contratto di finanziamento, ed inoltre la comunicazione della cooperativa è allegata al medesimo negozio. Non si tratta, ad ogni modo, di costi eziologicamente riconducibili al credito concesso.
Quanto alle seconde, invece, la parte attrice deduce, ma non prova in alcun modo, che tali presunte spese siano effettivamente collegate alla erogazione del credito.
Quanto alla censura di usurarietà del tasso, invece, in uno alla estrema genericità dell'eccezione,
pare sufficiente precisare che non sono stato depositati i decreti ministeriali, quali atti amministrativi, sottratti al principio iura novit curia: in quest'ottica è stato affermato che “la natura
di atti meramente amministrativi dei decreti ministeriali… rende ad essi inapplicabile il principio
“iura novit curia” di cui all'art. 113 c.p.c., da coordinarsi, sul piano ermeneutico, con il disposto
dell'art. 1 preleggi (che non comprende, appunto, i detti decreti tra le fonti del diritto)” (Cass. n.
2543del 30.1.2019).
Residua, infine, la domanda di nullità totale o parziale della garanzia prestata da Parte_2
e la domanda di risarcimento dei danni.
[...]
Quanto alla prima, la questione concernente la nullità della fideiussione che riproduce il modello della cd. fideiussione bancaria, predisposto dall'ABI nel 2002, che viola, come dichiarato nel 2005
dalla Banca d'Italia, la Legge 287/1990, ha di recente trovato molto spazio nella giurisprudenza di merito e di legittimità.
Senza voler ripercorrere per intero il dibattito in oggetto, pare sufficiente evidenziare che, a seguito di tale pronuncia, parte della dottrina e della giurisprudenza ha ritenuto nulle le fideiussioni riproduttive del modello violativo della concorrenza.
Nel caso in esame l'attore garante ha versato in atti il provvedimento n. 55 del 2.5.2005 (nel quale la Banca d'Italia ha dichiarato che gli articoli 2, 6 e 8, dello schema contrattuale predisposto dall'ABI contengono disposizioni in contrasto con l'art. 2, comma 2, lettera a), della Legge
287/1990), nonché, il contratto intercorso con ed ulteriori due modelli, Controparte_1 predisposti da nel 2010 e del 2003, ma non ha Controparte_4 Controparte_4
provato che anche la garanzia sottoscritta costituisca frutto di un accordo posto in violazione della concorrenza.
E difatti, questo scrivente ritiene di dover prestare piena adesione all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è sufficiente la presenza, in atti, del provvedimento della Banca d'Italia, né che la garanzia sia una fideiussione omnibus (con esclusione, pertanto, di quelle prestate per un particolare affare), ma è altresì necessario che. anche a seguito della predetta decisione del 2005, persista l'intesa concorrenziale tra gli Istituti di Credito, la cui prova,
evidentemente, non può essere rinvenuta in tale precedente.
Con maggiore impegno esplicativo, la Suprema Corte ritiene necessaria la sussistenza dei seguenti elementi: “i) l'esistenza del provvedimento della Banca d'Italia; ii) la natura della fideiussione,
giacché il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle
fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali
vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata
dall'Associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema
bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale
tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata
che l'ordinamento gli riconosce;
iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata
stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia,
evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare
esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa
che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può
dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento
precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di
cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della
Banca d'Italia nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è
la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
v) la concreta ricaduta della
nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul
fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata, il che impone di rammentare,
quanto alla rinuncia ai termini di cui all'articolo 1957 c.c., che, come questa Corte ha ribadito
numerosissime volte, l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione
propria e non di mera difesa (a mero titolo di esempio Cass. n. 8023/2024), di guisa che il rilievo
officioso della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata
preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa” (Cass. n. 1170 del 17.1.2025).
Nel caso in esame l'attore non deduce né (evidentemente) prova che anche la garanzia prestata nel
2016 si riproduttiva di un accordo violativo della concorrenza non potendo ciò essere desunto dal solo precedente del 2005, né i due soli modelli versati in atti – peraltro del 2003 e del 2010, di gran lunga antecedenti alla garanzia per cui si controverte – assumono rilievo probatorio sul punto.
Né, in ragione di tale generica attività di allegazione, può essere dato seguito all'istanza – generica
– di ordine di esibizione.
Ne consegue che la domanda di nullità risulta del tutto sfornita di prova, e non può che essere rigettata.
Quanto, invece, alla domanda di risarcimento, in citazione si duole della Parte_2
illegittima segnalazione alla Centrale Rischi e delle continue e costanti telefonate ricevute per il recupero del credito, ma non ha in alcun modo specificato quale danno sarebbe da tanto derivato,
tanto che in sede di conclusioni si è riservato di precisare la domanda in corso di causa: attività,
quest'ultima, mai effettuata.
Va pertanto dichiarata l'improponibilità della domanda, prestandosi adesione all'orientamento giurisprudenziale per cui “la nullità dell'atto di citazione può essere dichiarata soltanto in
situazioni nelle quali l'incertezza investe l'intero contenuto dell'atto. Nel caso, invece, in cui risulti
possibile individuare una o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l'eventuale difetto di determinazione di altre domande, malamente formulate nel medesimo atto,
comporterà l'improponibilità solo di quelle, ma non anche la nullità della citazione nella sua
interezza” (Sezioni Unite n. 8077 del 22.5.2012).
Ogni ulteriore questione, pur proposta dalle parti in causa, rimane assorbita nella presente decisione.
Visto l'esito del giudizio, e tenuto conto che da una parte è stato rideterminato (in senso parzialmente favorevole per la parte attrice) il saldo del rapporto di conto corrente, mentre dall'altra sono state disattese (in senso, quindi, sfavorevole per parte attrice) le ulteriori domande formulate in citazione, letto l'art. 92 c.p.c., sussiste soccombenza reciproca tra le parti, e per l'effetto va disposta la compensazione integrale delle spese di lite.
Nulla sulle spese di stante la sua contumacia. Controparte_1
Le spese di CTU vengono definitivamente poste a carico di tutte le parti, in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul presente giudizio, così provvede:
- Accoglie la domanda attorea per i motivi e nei limiti di cui in parte motiva, e per l'effetto ridetermina il saldo debitorio di cui al contratto di conto corrente ordinario n. 14493.43 (poi divenuto 632335.04) in Euro 9.607,83;
- Rigetta le restanti domande spiegate dagli attori;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti costituite;
- Nulla sulle spese di lite per quanto concerne;
Controparte_1
- Pone le spese della CTU definitivamente a carico di tutte le parti, in solido.
Nola, 11.11.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Tufano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Antonio Tufano, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 7348 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019
T R A
e rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2
CA RI D'AV, presso la quale domiciliano in Nola alla via San Paolo Bel Sito n.
79;
ATTORI
E
con sede come in atti;
Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. CP_2
CA AS e dall'avv. Marina Vandini, presso le quali domicilia in Ravenna alla via
Baccarini n. 52;
INTERVENTORE
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_3
EF DO e dall'avv. Gianluca Massimei, elettivamente domiciliata presso lo studio
NextLegal, con sede in Bologna in via Beverara n. 19;
INTERVENTORE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 19.6.2025 gli attori e si sono riportati CP_3
ai rispettivi scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato la società e Parte_1 Parte_2
hanno evocato in giudizio la innanzi al Tribunale di
[...] Controparte_1
Nola al fine di sentirlo accertare e dichiarare le invalidità sussistenti nei contratti intercorsi tra le parti, e per l'effetto condannarla alla restituzione delle somme indebitamente ricevute, ed al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito. Quanto alla posizione di Parte_2
inoltre, è stata proposta domanda di nullità totale o parziale della garanzia per violazione
[...]
della normativa Antitrust;
con vittoria di spese, con distrazione.
Nonostante la regolarità della citazione, non si è costituita in Controparte_1
giudizio, motivo per il quale ne va dichiarata la contumacia.
Si sono altresì costituite in giudizio le società e nella qualità di cessionarie del CP_2 CP_3
credito derivante dai rapporti per cui si controverte, acquistati, rispettivamente, in data 20.5.2020 e
13.9.2024: la prima, in forza di contratto – del 23.12.2019 - di cessione dei crediti, da parte della creditrice principale, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data Controparte_1
16.1.2020; la seconda, in forza di contratto di cessione dei crediti in blocco, da parte di ed in CP_2
favore di pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 8.6.2024. CP_3 Orbene, mentre gli attori nulla hanno contestato circa la effettiva sussistenza e validità della prima cessione, a seguito della costituzione di intervenuta in data 13.9.2024, nella prima difesa CP_3
utile (ovvero nelle note di trattazione scritta depositate in data 29.5.2025) hanno espressamente eccepito l'inopponibilità della presunta cessione, per difetto di prova. Nello specifico, hanno dedotto che, stante il mancato deposito del contratto di cessione del credito, il solo estratto pubblicato in Gazzetta Ufficiale non sarebbe sufficiente, avente quest'ultimo la sola funzione di rendere la cessione opponibile al debitore ceduto, non anche di provarla. Hanno altresì evidenziato che detto estratto, concernente anche rapporti dell'interventrice con soggetti terzi, conterrebbe mero richiamo a cessione intervenute con e null'altro. CP_2
Ciò posto, appaiono necessarie alcune precisazioni di carattere generale sulla questione in esame.
In via del tutto preliminare giova premettere che l'art. 81 del c.p.c., nel disporre che “fuori dei casi
espressamente previsti dalla legge nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto
altrui”, consente anzitutto di ricavare a contrario la nozione di legittimazione ad agire (o legitimatio
ad causam) ordinaria, la quale compete a colui che si afferma titolare del diritto sostanziale per cui chiede la tutela. La legitimatio ad causam, che costituisce condizione dell'azione, dunque, consiste nella titolarità del potere, commisurato alla prospettazione proveniente dall'attore ed indipendentemente dall'effettiva titolarità della situazione sostanziale dedotta in giudizio, di chiedere e ottenere in proposito un provvedimento del giudice, nonché del contrapposto dovere del convenuto di subire tale eventuale provvedimento.
Lo scrutinio del giudice, in punto di legittimazione ad agire ed a contraddire, si risolve allora nel verificare se, sulla base della prospettazione avanzata dall'attore, egli ed il convenuto assumano ciascuno la veste di chi può chiedere e deve subire la pronuncia giurisdizionale;
dalla legittimazione ad agire, pertanto, va tenuta distinta l'effettiva titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, che concerne il merito della controversia (come affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità : ex multis, Sez. Un. 2951/2016). In definitiva, “una cosa sia la legittimazione ad agire, altra cosa sia la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo.
La legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda
emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore. La titolarità del diritto
sostanziale attiene invece al merito della causa, alla fondatezza della domanda”.
Ciò posto, è evidente che nel caso in esame si controverte di titolarità sostanziale del rapporto, dal lato attivo, e non già di legittimazione.
Ne consegue che “la titolarità, costituendo un elemento costitutivo del diritto fatto valere in
giudizio, può essere negata dal convenuto con una mera difesa e cioè con una presa di posizione
negativa, che contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta a decadenza ex art. 167,
comma 2 c.p.c.”, con la conseguenza che “la questione … può essere posta dal convenuto anche
oltre quel termine e può essere sollevata d'ufficio dal giudice. Essa può anche essere oggetto di
motivo di appello, perché l'art. 345, comma c.p.c. prevede il divieto di "nuove eccezioni che non
siano rilevabili anche d'ufficio"”; le Sezioni Unite precisano, però – ciò che sarà determinante nella fattispecie in esame – “Tuttavia, la presa di posizione assunta dal convenuto con la comparsa di
risposta può avere rilievo, perché può servire a rendere superflua la prova dell'allegazione
dell'attore in ordine alla titolarità del diritto. Ciò avviene nel caso in cui il convenuto riconosca il
fatto posto dall'attore a fondamento della domanda oppure nel caso in cui articoli una difesa
incompatibile con la negazione della sussistenza del fatto costitutivo”.
Come, infatti, ribadito anche più di recente (sent n. 10640 de 2021), “la titolarità della posizione
soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene
al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo
svolgimento di difese incompatibili con la negazione da parte del convenuto”; inoltre (sent. n.
16814 del 2024) “La contestazione della titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso
integra una mera difesa e, pertanto, non è soggetta alle decadenze processuali, occorrendo,
tuttavia, la rituale acquisizione probatoria dei fatti su cui si fonda, perché un conto sono le preclusioni processuali, che rispondono ad un criterio d'ordine regolativo del processo, altro è
l'introduzione di fonti di prova da cui i fatti a supporto della mera difesa possono emergere”. (in senso conforme sent. Corte di Appello di Bari n. 608 del 2024).
Poste tali premesse, a passando alla questione relativa alla titolarità del credito acquistato in blocco,
per giurisprudenza consolidata “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare
del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale
disciplina di cui all' art. 58 d. lgs. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione
del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria
legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente
riconosciuta” (ex multis Cass., sent. n. 17944 del 2023; sent. n. 5857 del 2022).
Con particolare riferimento alla prova della cessione, si è infatti precisato che “a) la prova della
cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua
esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento
è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b)
opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione” (Corte di Cass., sent. n.
17944 del 2023).
Con particolare riferimento a tale ultimo aspetto, la stessa Corte ha precisato che, “in mancanza di
contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non
deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del
cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione
dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del
credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto,
sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente
in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al
preteso cessionario”.
Diversamente, invece, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza del contratto di cessione del credito, e che lo stesso sia ricompreso nella cessione in blocco pubblicata in Gazzetta Ufficiale, è
onere del giudice “ procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito
del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente
allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass., 22/06/2023, n. 17944; Cass.,
13/06/2019, n. 15884; Cass., 16/04/2021, n. 10200; Cass., 05/11/2020, n. 24798; Cass.,
02/03/2016, n. 4116). Non è infatti sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale, in quanto l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il
cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta
cessione, che presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione,
contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter
affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (Cass., 20/07/2023, n. 21821).
Orbene dall'estratto in atti si evince che la cessione, che non è stata versata in atti dalla cedente,
bensì dalla cessionaria, ha riguardato tutti i crediti “originariamente acquistati da porti nel periodo
compreso tra settembre 2018 e giugno 2022”; tra essi, stante la mancata contestazione degli stessi attori, rientra evidentemente anche il credito ceduto da ad essendo la cessione, CP_1 CP_2
lo si ribadisce, intervenuta in data 23.12.2019.
Quindi, pur essendo stata la cessione – in favore di - tempestivamente contestata dalle parti CP_3
attrici, il deposito dell'estratto, unitamente alla mancata contestazione della cessione del credito da ad induce a concludere per l'ammissibilità dell'intervento di Controparte_1 CP_2 CP_3
Passando al merito, la società attrice ha intrattenuto diversi rapporti contrattuali con
[...]
e precisamente: contratto di c/c ordinario n. 14493.43 (poi divenuto Controparte_1 632335.04), cui ha avuto accesso una linea di credito, successivamente aggiuntasi, per anticipazione su fatture commerciali;
contratto di finanziamento chirografario, di Euro 40.000,00, n.
741736122.14.
Gli attori hanno proposto una serie di circostanziate doglianze in relazione a ciascun rapporto.
Quanto al conto corrente, hanno eccepito l'illegittima applicazione di interessi anatocistici,
l'illegittima modifica peggiorativa delle condizioni contrattuali in corso di rapporto, l'erronea rendicontazione dei giorni valuta, l'addebito di spese non pattuite.
Per quanto riguarda il finanziamento, invece, ne hanno eccepito la nullità in quanto il contratto sarebbe stato stipulato in frode alla legge, al solo fine di ripianare le perdite già accumulate dalla correntista, ed inoltre per la mancata indicazione della formula di calcolo dell'ISC e per l'applicazione di interessi usurari.
Quanto, infine, alla fideiussione omnibus, ne è stata eccepita la nullità per contrarietà alle norme bancari uniformi, e per violazione della L. 287/1990.
Al fine di fornire risposta alle plurime contestazioni sollevate dalla correntista e dal fideiussore, in corso di causa è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio.
L'elaborato, che in questa sede può essere interamente condiviso, in quanto sufficientemente approfondito e motivato, e del resto la sola parte opposta ha presentato osservazioni alla bozza (di tanto si dirà di qui a poco), consente di ricostruire con sufficiente certezza il saldo tra le parti.
Quanto al rapporto di conto corrente, l'ausiliario ha riscontrato che, a dispetto di quanto dedotto in citazione, l'Istituto di Credito ha applicato i tassi contrattualmente concordati e contabilizzato correttamente le operazioni in entrata ed in uscita, nonché addebitato le spese e competenze, come da previsione contrattuale, ad eccezione delle spese prive di espressa pattuizione, e nello specifico: il canone rapporto package, le competenze s.b.f., il recupero spese, il recupero spese e commissioni,
le spese genericamente indicate: esse, per tale ragione, tali spese sono state escluse dal saldo.
È emerso, inoltre, che nel corso del rapporto la non ha mai applicato condizioni peggiorative CP_1
per la società correntista.
Discorso separato merita l'eccezione avente ad oggetto l'applicazione di illegittimi interessi anatocistici da parte dell'Istituto di Credito.
L'anatocismo è il fenomeno che determina la produzione di interessi sugli interessi già maturati sul capitale iniziale.
Dall'art. 1283 c.c. si ricava che l'anatocismo è consentito dall'ordinamento solo in tre ipotesi:
a. sulla base di un accordo tra le parti, che sia successivo alla scadenza degli interessi e con riferimento ad interessi dovuti per almeno 6 mesi (anatocismo convenzionale);
b. in presenza di una domanda giudiziale successiva alla scadenza degli interessi e anch'essa riferita ad interessi dovuti per almeno 6 mesi (anatocismo giudiziale);
c. in presenza di un uso normativo contrario, in grado di derogare alla suddetta disciplina (anatocismo usuale).
In relazione ai contratti di conto corrente bancario, si è discusso circa l'esistenza di un uso normativo capace di derogare alla disciplina dettata dall'art. 1283 c.c., atteso che, in deroga ai criteri fissati da tale norma, le norme bancarie uniformi legittimavano la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi dei clienti a fronte di una capitalizzazione annuale per i saldi attivi dei clienti stessi. Prassi, quest'ultima, avallata - fino al 1999 – dalla Corte di Cassazione, sul presupposto dell'esistenza di un uso normativo sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, recepito dalle norme bancarie uniformi. A partire da tale data, tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha superato la teoria dell'uso normativo in grado di derogare al divieto di anatocismo, stante l'assenza dell'opinio iuris,
consistente nella consapevolezza di tenere un comportamento dovuto in quanto conforme ad una norma (le clausole anatocistiche sono state accettate non perché gli utenti fossero convinti della loro rispondenza a principi dell'ordinamento giuridico, ma piuttosto perché costretti ad accettarle per poter accedere ai servizi bancari). Piuttosto, la Suprema Corte ha iniziato a classificare le clausole di capitalizzazione tra gli usi negoziali: dal momento che quest'ultimo è inidoneo a derogare la disciplina dettata dall'art. 1283, le predette clausole sono state ritenute nulle per violazione di una norma imperativa.
Successivamente, il legislatore è intervenuto sul T.U.B. (testo unico in materia bancaria) ed ha stabilito che nelle operazioni in conto corrente deve essere assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori.
In particolare, l'art. 25, comma 2, del Decreto Legislativo n. 342/1999, introducendo un nuovo comma all'art. 120 del D. Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario), ha previsto la possibilità di stabilire, tramite un'apposita delibera del CICR (Comitato Interministeriale per il Credito e
Risparmio), le modalità ed i criteri di produzione degli interessi sugli interessi, maturati nell'esercizio dell'attività bancaria, purché fosse rispettata la stessa periodicità nel conteggio sia dei saldi passivi, sia di quelli attivi. Il sigillo ufficiale al nuovo corso in tema di calcolo degli interessi bancari è stato poi apposto dalla delibera del CICR emanata il 9 febbraio 2000, la quale ha definitivamente fissato il momento di decorrenza dell'obbligo, a carico delle banche, di riconoscere ai correntisti pari periodicità nella liquidazione degli interessi. Nel decreto n. 342/1999 il legislatore stabiliva nel contempo, con norma transitoria, una vera e propria sanatoria per il pregresso, facendo salve le clausole di capitalizzazione trimestrale contenute nei contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina.
La norma transitoria è stata però dichiarata illegittima per violazione dell'articolo 77 della
Costituzione, dalla Corte Costituzionale con sentenza del 17 ottobre 2000 n. 425. Infine, nel 2004 (sentenza n. 21095 del 4.11.2004) le Sezioni Unite hanno definitivamente affermato l'illegittimità, anche per il passato, degli addebiti bancari per anatocismo, per contrasto il principio contenuto nell'art. 1283.
Ciò posto, l'anatocismo trova ora espresso riconoscimento nell'art. 120 TUB, che ne disciplina presupposti e limiti applicativi.
Nel mandato peritale è stato espressamente chiesto al ctu di precisare se la capitalizzazione applicata dalla abbia violato dapprima la Legge 147/2013 e successivamente, a seguito della CP_1
modifica apportata al predetto articolo, il D.L. 18/2016 (convertito con Legge 49/2016), e la delibera CICR del 3.8.2016, e dunque se abbia comunicato alla correntista CP_1
l'introduzione delle nuove clausole e se essa abbia prestato il proprio consenso.
All'esito delle operazioni peritali, il ctu ha concluso affermando che “La capitalizzazione
trimestrale delle competenze è stata esclusa in quanto la pattuizione del 23.11.2015 è posta in
violazione dell'art. 120 TUB come modificato dalla L. 147/2013 ed entrato in vigore il 01.01.2014.
Inoltre, è stato verificato che per il periodo successivo al 01.10.2016 la banca non ha adeguato il
rapporto alle modifiche apportate, all'art. 120 TUB, dal DL n. 18/16 – convertito in L. n. 49/16 – e
dalla Delibera CICR del 03.08.2016. I rilievi hanno evidenziato che la banca non ha provveduto ad
adeguare il rapporto entro il 31.12.2016, in quanto agli atti non è dimostrato che l'istituto di
credito abbia comunicato alla società correntista, ai sensi dell'art. 118 TUB, l'introduzione di
clausole conformi al nuovo testo dell'art. 120 TUB. In particolare non è provato che sia stato
acquisito il consenso scritto della cliente all'autorizzazione preventiva per l'addebito degli interessi
divenuti esigibili. In mancanza di tale prova, è stata esclusa, sia per gli interessi maturati per le
aperture di credito che per gli interessi maturati sul fido per anticipo s.b.f., ogni forma di
capitalizzazione anche dopo il 01.10.2016”.
La clausola contrattuale anatocistica, pertanto, così come prevista in contratto, viola sia la Legge
147/2013 che la Legge 49/2016, motivo per il quale alcun importo a titolo di capitalizzazione può
essere addebitato alla correntista. A diversa conclusione non si perviene nemmeno in ragione delle osservazioni mosse da alla CP_2
bozza di relazione, come evidenziato condivisibilmente dal ctu, stante il mancato deposito in atti di documento comprovante il consenso scritto della correntista all'addebito degli interessi.
Per l'effetto, il saldo finale del rapporto di conto corrente è di Euro 9.607,83, e non di Euro
17.589,40 (richiesti dalla in data 28.5.2019). CP_1
La differenza tra tali importi, tuttavia, non consente di accogliere la domanda di ripetizione proposta dalla correntista nei confronti di , non avendo la stessa provato in Controparte_1
alcun modo di aver corrisposto la somma di Euro 17.589,40, e dunque di aver versato indebitamente delle somme in favore dell'Istituto di Credito.
Per quanto concerne, invece, il contratto di finanziamento, alla luce della recente giurisprudenza di legittimità non può essere messa in discussione la validità del cd. mutuo solutorio, ovvero del finanziamento stipulato al fine di ripianare debiti precedentemente contratti, non avendo trovato conferma la tesi secondo cui in tali casi il negozio sarebbe stipulato in frode alla legge (art. 1344
c.c.).
E difatti, nel 2025 le Sezioni Unite (sentenza n. 5841 del 5.3.2025) hanno affermato che “il
sintagma "mutuo solutorio" non definisca una figura contrattuale atipica, né diversa dal contratto
tipico di mutuo. Esso ha piuttosto una valenza meramente descrittiva di un particolare utilizzo del
mutuo”, con la conseguenza che “l'utilizzo della somma non attiene al momento genetico del
contratto di mutuo e non ne caratterizza la causa, ma, quale elemento logicamente successivo, si
colloca interamente su di un piano ulteriore e distinto: ciò -come detto- non sempre né
necessariamente in senso cronologico, ma certamente in senso logico e giuridico dal momento che
proprio la disponibilità giuridica delle poste attive sul conto corrente consente l'imputazione
giuridica ed economica dei movimenti contabili successivi”.
Ancor più di recente, inoltre la Suprema Corte ha ribadito che “Il mutuo solutorio, ossia il mutuo
seguito dalla contestuale o comunque immediata destinazione delle somme a ripianare debiti
pregressi, ben lungi dal rappresentare una figura contrattuale atipica, è da intendersi regolarmente concluso con l'accredito delle somme sul conto corrente in quanto ciò determina l'effettiva
disponibilità giuridica delle stesse da parte del mutuatario;
ciò a prescindere dal successivo
(logicamente, anche se cronologicamente contestuale) impiego delle somme, la cui destinazione è
manifestazione di un differente interesse che sorregge un atto ulteriore e autonomo, dipendente dal
primo che lo ha reso possibile” (Cass. n. 27077 del 9.10.2025).
Trattasi, dunque, di negozio valido, meritevole di tutela, per il cui perfezionamento è necessario – e sufficiente – l'addebito delle somme sul conto corrente, indipendentemente dall'impiego che di tali somme venga fatto.
Nel caso di specie il ctu, invitato a pronunciarsi sul punto, ha confermato che ha Controparte_1
materialmente erogato la somma di Euro 39.100,00 (sottraendo a 40.000,00 Euro gli oneri connessi al finanziamento) sul conto di e del resto la circostanza non risulta contestata: Parte_1
pertanto, è indubbia la validità del contratto, risultando irrilevante l'utilizzo effettivo di tali somme
(dai documenti in atti, ad ogni modo, risulta che solo una minima parte dell'importo finanziato è
stato impiegato per ripianare i debiti pregressi).
Nel merito, la correntista si duole della mancata indicazione in contratto della formula di calcolo dell'ISC/TAEG, ma tale circostanza è priva di rilievo in quanto “l'Indice Sintetico di Costo (ISC),
detto anche Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG), è soltanto un indicatore sintetico del costo
globale dell'operazione di finanziamento che include altresì gli oneri amministrativi di gestione e,
in quanto tale, non rientra nell'elenco dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui omessa indicazione
nella forma scritta determina la nullità, seguita dalla sostituzione automatica di cui all'art. 117 D.
Lgs. 385/1993, atteso che essa, di per sé, non comporta un maggior costo del finanziamento, ma
esclusivamente l'erronea rappresentazione del suo costo complessivo, pur sempre ricavabile dalla
sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo indicati nel negozio" (Corte appello Napoli sez.
III, 18/09/2023, n.3910).
Né, del resto, alcun rilievo può essere riconosciuto ai costi della garanzia Co.Na.Ga. ed alle spese di assicurazione: quanto alle prime, trattasi di commissioni al fondo gestione richieste dal , Parte_3 di cui la correntista era certamente a conoscenza, in quanto tale circostanza è menzionata nelle premesse del contratto di finanziamento, ed inoltre la comunicazione della cooperativa è allegata al medesimo negozio. Non si tratta, ad ogni modo, di costi eziologicamente riconducibili al credito concesso.
Quanto alle seconde, invece, la parte attrice deduce, ma non prova in alcun modo, che tali presunte spese siano effettivamente collegate alla erogazione del credito.
Quanto alla censura di usurarietà del tasso, invece, in uno alla estrema genericità dell'eccezione,
pare sufficiente precisare che non sono stato depositati i decreti ministeriali, quali atti amministrativi, sottratti al principio iura novit curia: in quest'ottica è stato affermato che “la natura
di atti meramente amministrativi dei decreti ministeriali… rende ad essi inapplicabile il principio
“iura novit curia” di cui all'art. 113 c.p.c., da coordinarsi, sul piano ermeneutico, con il disposto
dell'art. 1 preleggi (che non comprende, appunto, i detti decreti tra le fonti del diritto)” (Cass. n.
2543del 30.1.2019).
Residua, infine, la domanda di nullità totale o parziale della garanzia prestata da Parte_2
e la domanda di risarcimento dei danni.
[...]
Quanto alla prima, la questione concernente la nullità della fideiussione che riproduce il modello della cd. fideiussione bancaria, predisposto dall'ABI nel 2002, che viola, come dichiarato nel 2005
dalla Banca d'Italia, la Legge 287/1990, ha di recente trovato molto spazio nella giurisprudenza di merito e di legittimità.
Senza voler ripercorrere per intero il dibattito in oggetto, pare sufficiente evidenziare che, a seguito di tale pronuncia, parte della dottrina e della giurisprudenza ha ritenuto nulle le fideiussioni riproduttive del modello violativo della concorrenza.
Nel caso in esame l'attore garante ha versato in atti il provvedimento n. 55 del 2.5.2005 (nel quale la Banca d'Italia ha dichiarato che gli articoli 2, 6 e 8, dello schema contrattuale predisposto dall'ABI contengono disposizioni in contrasto con l'art. 2, comma 2, lettera a), della Legge
287/1990), nonché, il contratto intercorso con ed ulteriori due modelli, Controparte_1 predisposti da nel 2010 e del 2003, ma non ha Controparte_4 Controparte_4
provato che anche la garanzia sottoscritta costituisca frutto di un accordo posto in violazione della concorrenza.
E difatti, questo scrivente ritiene di dover prestare piena adesione all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è sufficiente la presenza, in atti, del provvedimento della Banca d'Italia, né che la garanzia sia una fideiussione omnibus (con esclusione, pertanto, di quelle prestate per un particolare affare), ma è altresì necessario che. anche a seguito della predetta decisione del 2005, persista l'intesa concorrenziale tra gli Istituti di Credito, la cui prova,
evidentemente, non può essere rinvenuta in tale precedente.
Con maggiore impegno esplicativo, la Suprema Corte ritiene necessaria la sussistenza dei seguenti elementi: “i) l'esistenza del provvedimento della Banca d'Italia; ii) la natura della fideiussione,
giacché il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle
fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali
vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata
dall'Associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema
bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale
tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata
che l'ordinamento gli riconosce;
iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata
stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia,
evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare
esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa
che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può
dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento
precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di
cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della
Banca d'Italia nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è
la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
v) la concreta ricaduta della
nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul
fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata, il che impone di rammentare,
quanto alla rinuncia ai termini di cui all'articolo 1957 c.c., che, come questa Corte ha ribadito
numerosissime volte, l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione
propria e non di mera difesa (a mero titolo di esempio Cass. n. 8023/2024), di guisa che il rilievo
officioso della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata
preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa” (Cass. n. 1170 del 17.1.2025).
Nel caso in esame l'attore non deduce né (evidentemente) prova che anche la garanzia prestata nel
2016 si riproduttiva di un accordo violativo della concorrenza non potendo ciò essere desunto dal solo precedente del 2005, né i due soli modelli versati in atti – peraltro del 2003 e del 2010, di gran lunga antecedenti alla garanzia per cui si controverte – assumono rilievo probatorio sul punto.
Né, in ragione di tale generica attività di allegazione, può essere dato seguito all'istanza – generica
– di ordine di esibizione.
Ne consegue che la domanda di nullità risulta del tutto sfornita di prova, e non può che essere rigettata.
Quanto, invece, alla domanda di risarcimento, in citazione si duole della Parte_2
illegittima segnalazione alla Centrale Rischi e delle continue e costanti telefonate ricevute per il recupero del credito, ma non ha in alcun modo specificato quale danno sarebbe da tanto derivato,
tanto che in sede di conclusioni si è riservato di precisare la domanda in corso di causa: attività,
quest'ultima, mai effettuata.
Va pertanto dichiarata l'improponibilità della domanda, prestandosi adesione all'orientamento giurisprudenziale per cui “la nullità dell'atto di citazione può essere dichiarata soltanto in
situazioni nelle quali l'incertezza investe l'intero contenuto dell'atto. Nel caso, invece, in cui risulti
possibile individuare una o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l'eventuale difetto di determinazione di altre domande, malamente formulate nel medesimo atto,
comporterà l'improponibilità solo di quelle, ma non anche la nullità della citazione nella sua
interezza” (Sezioni Unite n. 8077 del 22.5.2012).
Ogni ulteriore questione, pur proposta dalle parti in causa, rimane assorbita nella presente decisione.
Visto l'esito del giudizio, e tenuto conto che da una parte è stato rideterminato (in senso parzialmente favorevole per la parte attrice) il saldo del rapporto di conto corrente, mentre dall'altra sono state disattese (in senso, quindi, sfavorevole per parte attrice) le ulteriori domande formulate in citazione, letto l'art. 92 c.p.c., sussiste soccombenza reciproca tra le parti, e per l'effetto va disposta la compensazione integrale delle spese di lite.
Nulla sulle spese di stante la sua contumacia. Controparte_1
Le spese di CTU vengono definitivamente poste a carico di tutte le parti, in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul presente giudizio, così provvede:
- Accoglie la domanda attorea per i motivi e nei limiti di cui in parte motiva, e per l'effetto ridetermina il saldo debitorio di cui al contratto di conto corrente ordinario n. 14493.43 (poi divenuto 632335.04) in Euro 9.607,83;
- Rigetta le restanti domande spiegate dagli attori;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti costituite;
- Nulla sulle spese di lite per quanto concerne;
Controparte_1
- Pone le spese della CTU definitivamente a carico di tutte le parti, in solido.
Nola, 11.11.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Tufano