Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 03/04/2025, n. 1187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1187 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dottor Andrea Loffredo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 3891/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace – opposizione ad ordinanza ingiunzione
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Simona Murante
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATA TU
, rappresentata e Controparte_2 difesa dall'avv. Claudio Cerrato
INTERVENTRICE VOLONTARIA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 3/10/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al decreto,
[...] proponeva appello avverso la sentenza nr. 765/2016 Parte_1 depositata il 12.04.2016, mai notificata, con la quale il Giudice di
Pace di Cava de' Tirreni aveva dichiarato inammissibile, in quanto tardiva, l'opposizione al verbale di accertamento di violazione al codice della strada, nr. SCV/0004314526 nr. 1358368 proposta dall'appellante, con condanna alle spese. L'appellante deduceva a
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/4
26.11.2015, ma solo in data 01.12.2015. L'appellante osservava, quindi, che erroneamente il giudice di pace non aveva valutato il merito dell'opposizione, segnatamente il primo motivo relativo alla mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione al C.d.S. entro il termine decadenziale di 90 giorni.
Non si costituiva in appello la , ma interveniva Controparte_1 in giudizio l , che non era stata Controparte_2 parte del giudizio di primo grado, la quale chiedeva il rigetto dell'appello. Sospesa l'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza, precisate le conclusioni, la causa veniva decisa.
L'appello è fondato e va pertanto accolto. Invero l'opposizione fu proposta in primo grado mediante spedizione di plico raccomandato al Giudice di Pace di Cava dei
Tirreni, consegnato all'ufficio postale in data 26.11.2015, come risulta dalla ricevuta di spedizione della raccomandata prodotta in atti. L'utilizzo del plico raccomandato al fine di presentare opposizioni è espressamente previsto dallo stesso codice di rito (art. 134 disp. att. cod. proc. civ.) e, applicando i principi enunciati in tema di procedimenti notificatori nelle sentenze della Suprema
Corte n. 28 del 2004 e n. 477 del 2002, l'opposizione deve ritenersi tempestiva, purché la spedizione del plico sia intervenuta entro il termine previsto dal primo comma dell'art. 22 L. 689/81. Quindi, quando sia consentito servirsi del servizio postale ed il ricorrente opti per tale forma di notificazione, per la verifica della tempestività del ricorso (e delle impugnazioni) deve aversi riguardo non alla data di arrivo, bensì a quella di spedizione (Cass. 27067/06). Più in generale, qualunque sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale, almeno quando debba compiersi entro un
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/4 determinato termine, si intende perfezionata per il richiedente
(Cass. 2261/07) con la consegna al soggetto che procede alla notificazione (cfr. Cass. S.U. 10216/06). Pertanto, poiché l'atto di opposizione al verbale di contravvenzione del codice della strada fu avviato alla notifica a mezzo posta il 26.11.2015, il ricorso andava considerato tempestivo.
Nel merito l'opposizione era ed è fondata, in quanto la notifica del verbale di contestazione di sanzioni al codice della strada riguardava una contravvenzione commessa in data 30.05.2015 e accertata in data 04.06.2015 come si evince da documentazione allegata già nell'atto di opposizione in primo grado. Orbene, risulta provato che la notifica della contravvenzione avvenne solo in data
27.10.2015, ovvero decorsi i 90 giorni previsti dall'art. 201 Cds.
Nella relata di notifica si attesta, infatti, che la contravvenzione fu affidata al servizio postale in data 28.09.2015, relativamente al verbale redatto in data 04.06.2015.
Riguardo alla costituzione nel giudizio di appello dell
[...]
, essa è inammissibile, in quanto l non fu Controparte_2 CP_3 evocata dal ricorrente, né fu parte del procedimento di primo grado.
Nella propria produzione documentale l' Controparte_2
ha depositato ricorso in appello che il ricorrente aveva
[...] notificato alla presso l'Avvocatura dello Stato Controparte_1
e probabilmente da quest'ultima trasmesso al fine di sospendere l'esecuzione dell'impugnata sentenza, ma ciò non giustifica l'intervento volontario in sede di appello.
Le spese seguono la soccombenza per entrambe le fasi di giudizio e vanno liquidate in relazione ad un valore della causa fino ad euro
1.100,00, tariffe medie per studio, introduzione e fase conclusionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/4 1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza, accoglie l'opposizione proposta in primo grado e annulla il verbale di accertamento di violazione al codice della strada, nr. SCV/0004314526 nr. 1358368.
2) Condanna la al pagamento in favore Controparte_1 dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio, con condanna in solido per la sola fase di appello anche dell'
[...]
, che liquida per il primo grado in euro Controparte_2
278,00 per compensi di difesa e per il grado di appello in euro
462,00 per compensi di difesa, oltre, per entrambe le fasi, rimborso contributo unificato e marca da bollo, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione al difensore antistatario.
Così deciso in data 2/04/2025 Il giudice dott. Andrea Loffredo
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