Sentenza 14 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/05/2003, n. 7381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7381 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPR07 381 /03 IN NOME DE OPOLOTAL O zetto Procedure cinle SEZIONE PRIMA CIVILE Alphe Re- best to live 战 口 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 16043/00 Dott. Giovanni LOSAVIO - Presidente- Rel. Consigliere Dott. Renato RORDORF 16411 Cron. Dott. Luigi MACIOCE Consigliere 1942 Rep. Dott. Sergio DI AMATO Consigliere Ud.12/12/2002 Dott. Bruno SPAGNA MUSSO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AZ IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 24, presso l'avvocato. IGNAZIO MORONI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DOMENICO RUNFOLA, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente
contro
GE IA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA A BROFFERIO 3, presso l'avvocato MASSIMO CUCCI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCO CALO', giusta delega a margine del controricorso;
2002 -· controricorrente - 2341 contro + ر ن ے GE ON DECEDUTO E PER ESSO ER. AN IE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 823/99 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 26/06/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/2002 dal Consigliere Dott. Renato RORDORF;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con atto notificato il 1 ottobre 1993 il sig. Anto- nio NT, promissario acquirente di un immobile che il sig. ST ZZ si era obbligato a vendergli, citò controparte in giudizio dinanzi al tribunale dila Grosseto chiedendo la risoluzione del contratto per inadempimento del convenuto e la condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni. Il sig. ZZ non si costitul in giudizio ed il tri- bunale lo dichiarò contumace. Accolse quindi le domande dell'attore e, previa risoluzione del contratto, con- danno il convenuto a restituire al sig. NT la som- ma di £. 56.000.000, a suo tempo versata a titolo di caparra, nonché al risarcimento dei danni che liquidò M 2 in £. 80.000.000, oltre agli accessori ed alle spese di lite. Contro questa sentenza il sig. ZZ propose appello prospettando un unico motivo di doglianza. Lamentò, in particolare, che il tribunale non avesse rilevato la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado in cui era stato fissato un termine di compari- zione inferiore a quello prescritto dalla legge. La corte d'appello di Firenze, con sentenza resa pubblica il 26 giugno 1999, avendo constatato che la prospettata doglianza concerneva un vizio del procedi- mento da cui non sarebbe potuta derivare la rimessione al giudice di primo grado, osservò che non era stato in alcun modo contestato il merito della decisione del tribunale, onde non poteva ravvisarsi un adeguato inte- Dichiarò pertanto il gravame resse all'impugnazione. inammissibile. Per la cassazione di tale sentenza il sig. ZZ propone ricorso, notificato agli eredi del sig. Digen- ti, frattanto deceduto. Resiste con controricorso solo la sig.ra IA Di genti. Motivi della decisione اشر 1. Con il primo motivo il ricorrente, deducendo la violazione dell'art. 164, comma 1, c.p.c., si duole che 3 la corte d'appello non abbia rilevato la nullità della citazione in giudizio, per mancato rispetto del termine di comparizione, e di tutti i conseguenti atti del pro- cesso di primo grado, e non abbia perciò dichiarato la nullità della sentenza emessa dal tribunale. Il secondo motivo, nel denunciare la violazione de- gli artt. 24 della costituzione e 101 c.p.c., evoca il diritto di difesa ed il principio del contraddittorio, che la corte territoriale avrebbe violato consentendo il permanere degli effetti di una sentenza radicalmente nulla perché pronunciata sul presupposto di una contu- macia illegittimamente dichiarata. Nel terzo motivo, invocando il disposto dell'art. 100 c.p.c., il ricorrente censura l'affermazione dell'impugnata sentenza secondo cui non vi sarebbe in- teresse a proporre un gravame per soli vizi procedurali se non si deducano anche motivi di doglianza afferenti al merito della causa. Con il quarto mezzo d'impugnazione il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 161, comma 2, c.p.c., per non avere la corte d'appello tenuto conto della nullità della sentenza di primo grado, dedotta come mo- tivo di gravame.
2. Le surriferite censure possono essere considera- te congiuntamente poiché appaiono strettamente tra loro 4 connesse. Esse non risultano fondate. Infatti, secondo la giurisprudenza di gran lunga prevalente di questa corte, il potere del giudice d'appello di rimettere la causa in primo grado, ai sen- si degli artt. 353 e 354 c.p.c., ha carattere eccezio- nale e può essere perciò esercitato nei soli casi in dette norme tassativamente previsti, tra i quali non rientra l'erronea dichiarazione di contumacia di una parte ad opera del primo giudice (cfr., tra le altre, Cass. n. 7449/01, n. 13176/99, n. 12052/99, n. 7054/99, n. 6879/99 e n. 2251/97). Da tale orientamento fondato anche sulla conside- razione che la regola del doppio grado di giudizio non è di generale applicazione, né è dotata di rilievo co- stituzionale - non v'è qui motivo di discostarsi. Ne resta confermata la volontà del legislatore che il giu- dizio rescissorio non si svolga separatamente da quello rescindente (se non appunto nei soli casi tassativamen- te indicati dai citati artt. 353 e 354), come invece sostanzialmente accadrebbe se il giudice di secondo grado circoscrivesse la propria pronuncia alla sola nullità del primo giudizio, così di fatto imponendo all'attore l'onere di riprenderlo da principio. Non pare dunque possibile che, in simili situazio- M S ni, il giudice d'appello si limiti alla mera declarato- ria di nullità della sentenza del primo giudice, con conseguente definitiva absolutio ab instantia del con- venuto in primo grado (come pure talvolta è stato deci- so: Cass. n. 11394/99). Ciò non sarebbe coerente con la sola alternativa offerta dalle citate norme, una volta che un processo risulti essere stato introdotto con un atto di citazione il quale- ancorché viziato da nulli- tà sia stato idoneamente notificato alla parte. Al- ternativa consistente, appunto, nella remissione al primo giudice, nei casi tassativamente prescritti, ° nella decisione della causa nel merito ad opera del giudice d'appello, negli altri casi. Da tale impostazione discende però un importante corollario, decisivo ai fini della presente causa. Ne discende, infatti, che, nei casi in cui la rile- vata nullità di un qualsiasi atto del processo di primo grado non implichi la rimessione al primo giudice, il giudice d'appello deve essere posto nelle condizioni di decidere nel merito, previa eventuale rinnovazione de- gli atti nulli e, se del caso, dopo aver consentito alla parte di cui erroneamente era stata dichiarata la contumacia di svolgere integralmente le difese precluse in primo grado da quell'erronea dichiarazione (cfr. an- che in tal senso, con riferimento alle controversie 6 soggette al rito del lavoro, Sez. un, n. 122/01). Ma ciò, ovviamente, il giudice d'appello non potrebbe fare d'ufficio, perché non gli è consentito travalicare i limiti della domanda, ed il suo potere di riesame del merito della causa è circoscritto dal contenuto dei mo- tivi di gravame. Ragion per cui l'appellante, per parte sua, non può limitarsi a dedurre il vizio processuale inficiante il processo di primo grado senza, nel mede- simo tempo, richiedere anche la revisione nel merito di quel giudizio ad opera del giudice del gravame. In altri termini, in casi siffatti, il vizio della citazione (come di qualsiasi atto processuale conse- guente) è certo deducibile in appello come motivo di gravame, ma sul presupposto che il giudice d'appello, dopo avere eventualmente consentito alla parte lo svol- gimento delle attività difensive a suo tempo precluse dall'erronea declaratoria di contumacia, sia poi chia- mato a pronunciare anche nel merito;
e per integrare tale presupposto è indispensabile che l'appellante ab- bia formulato istanze in tal senso, e che quindi il gravame concerna anche il merito della causa decisa in primo grado dalla sentenza gravata d'appello, difettan- do altrimenti il secondo giudice di ogni possibilità di riesaminare quel merito ed eventualmente riformare det- 1 ta sentenza. Il che appare coerente con l'insegnamento 7 per il quale "il sistema processuale vigente è informa- to al principio generale secondo cui il processo di co- gnizione mira a concludersi con pronunce di merito, co- si da realizzare il suo fine istituzionale di risolu- zione delle controversie, statuendo chi dei contendenti abbia ragione e chi abbia torto, mentre eccezionali so- no le ipotesi in cui la violazione di norme disciplina- trici del processo impone che questo si concluda me- diante pronunce assolutrici dall'osservanza del giudi- zio" (così, in particolare, Cass. n. 13176/99, cit.). Non resta quindi che ribadire il principio, già ri- petutamente da ultimo affermato da questa corte (Sez. un., n. 12541/98, e Cass. n. 10288/01), secondo cui è inammissibile l'appello proposto solo per dedurre vizi di rito ove tali vizi non implichino la possibilità di rimessione della causa al primo giudice: e ciò appunto perché il giudice d'appello, quando anche accertasse l'esistenza dei dedotti vizi, dovendo poi comunque esa- minare il merito della causa, non avrebbe la possibili- tà di sottoporre a revisione il precedente giudizio, in difetto di specifici motivi di doglianza sul merito stesso, e non potrebbe dunque che confermare la deci- sione impugnata. Dal che appunto discende il difetto d'interesse, in simili casi, ad un'impugnazione limita- ta ai soli vizi procedurali. 8 3. La corte d'appello si è correttamente attenuta a tale principio. Il ricorso dev'essere perciò rigettato, con conse- guente condanna del ricorrente a rifondere, in favore della controparte sig.ra IA NT, le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 2.000,00 (duemila) per onorari, oltre agli esborsi nel- la misura di euro 150,00 (centocinquanta), alle spese generali ed agli accessori secondo legge.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- te al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.000,00 (duemila) per onorari, oltre agli esborsi nella misura di euro 150,00 (centocinquanta), alle spese generali ed agli accessori secondo legge. Così deciso, in Roma, il 12 dicembre 2002. Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanni Losavio Renato Rordorf locatio a % 1 } IL CANCELLIERE ANCELLERI Yes it is Perrons) X36X ( 9 in I 0727 CORTE SUPREMACI CASSAZIONE Prima Sezione:Civile ;n 0 900 Depositato In: Cancelleria 14 MAG. 2003 .
1.0.9 IL CANCELLIERE SELLERS (Dr Flionen Perrone 'CORTE SUPRÉMADICASSAZIONE 81 attesta l'iscrizione a ruolo presso Elzasul'Agónzia delle Entrate di Roma 2 19' F 1.23:10 2 aln Bivair(art. 278 T.U. ñ° 116 del 30/5/2002) 3.15 IL FUNZIONARIO PD 5 'IE 1( 1 I E -2 274 i- p + } f ارة ملكوك