Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/02/2025, n. 1673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1673 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
1
Proc. 22827 / 2022 R.G.
Tribunale di Napoli
Nona Sezione civile
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Giudice Unico Felice Angelo Pizzi ha pronunciato ex art. 429 comma 1 prima parte
c.p.c. mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 2287/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di indennità ex art. 1591 c.c., e vertente
TRA
( già Parte_1 Parte_2
) con codice fiscale elett.te dom.to in Napoli alla via A. Diaz n. 11 presso P.IVA_1
l' Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli , dalla quale è rappresentata e difesa ex
lege
OPPONENTE
E
con codice fiscale , elett.te dom.to in Napoli alla Controparte_1 C.F._1
via M. Cervantes n. 55/5 presso l'avv. Pasquale Coppola, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta
OPPOSTO
CONCLUSIONI :
parte opponente conclude come da verbale di udienza del 17/2/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, notificato in data 6/10/2022 e
iscritto a ruolo contenzioso in data 7/10/2022 , il Parte_2
ha proposto opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 5443/2022 emesso in data
20/7/2022 dal Tribunale di Napoli all'esito del procedimento monitorio contrassegnato dal numero di ruolo 17547/2022 R.G., e ne ha chiesto la revoca.
Più precisamente, secondo la prospettazione di parte opponente, il creditore CP_1
aveva dedotto, con il ricorso monitorio, che con sentenza del Tribunale di Napoli
[...]
IX sezione civile n. 8515/2015, pubblicata il 21/9/2015 e notificata il 30/1/2016, era stata dichiarata cessata alla data del 14 gennaio 2013 la locazione ad uso diverso da quello abitativo stipulata in data 27 ottobre 2000, approvata e resa esecutiva con D.M. 15
gennaio 2001, trattandosi di rapporto instaurato tra la soc. Controparte_2
- cui erano succedute la società “Investimenti Immobiliari” s.r.l. e la società “Veliero
Azzurro “s.r.l., dante causa della soc. “Costellazione Holding” s.r.l. - in qualità di locatrice, ed il IS ) quale conduttore. Parte_2
Con decreto ministeriale del 9 ottobre 2007 (All.2) il predetto contratto era stato rinnovato per il periodo dal 15 gennaio 2007 al 14 gennaio 2013, data in cui la locazione era cessata per tempestiva disdetta, come accertato definitivamente nella richiamata sentenza del
Tribunale di Napoli. 3
In data 28/2/2022 l'ufficiale Giudiziario aveva eseguito lo sfratto e l'immobile era stato restituito a Costellazione Holding .s.r.l. Quindi , divenuto in data Controparte_1
21/12/2021 cessionario di tutte le somme dovute a titolo di indennità ex art. 1591 c.c. dal
IS per il rapporto locatizio di cui trattasi, in virtù di cessione regolarmente notificata al debitore ceduto, ha preteso in via monitoria il pagamento, a titolo di indennità di occupazione ex art. 1591 c.c., delle somme maturate per l'anno 2021 e per i mesi di gennaio e febbraio 2022, quando l'immobile era stato finalmente restituito all'avente diritto, pari al netto di acconti e compensazioni, nella misura complessiva di euro
26.054,17 , oltre interessi legali e spese della procedura.
La domanda è stata accolta e il decreto ingiuntivo è stato notificato via PEC al Parte_2
il 29/7/2022.
Il Ministero ha proposto con apposita citazione opposizione alla domanda di pagamento eccependo che stato stipulato un nuovo accordo tra le parti dove era stato pattuito il rilascio del secondo piano dell'immobile in oggetto e, contestualmente, rideterminata l'indennità mensile di occupazione per il solo primo piano del predetto immobile nella minor somma di euro 3.069,47.
Inoltre, sempre secondo parte opponente, la liberazione dell'immobile era avvenuta parzialmente in esecuzione del nuovo accordo, con il rilascio immediato del solo secondo piano dell'immobile.
Infine il ha dedotto l'inesigibilità del credito perchè le somme dovute a titolo Parte_2
di indennità da parte dell'Amministrazione, maturate per l'anno 2021 e per i mesi di gennaio e febbraio 2022 ( somme riportate nelle fatture n. 1 del 2 febbraio 2022 e n. 2 del
4 marzo 2022, elencate nel prospetto a pag. 2 del ricorso ), erano state liquidate all' per la Provincia di Napoli con decreto del IS Controparte_3
prot. n. 679 del 3 maggio 2022 ( si vedano all.ti 9, 9 bis, 9 ter, 9 quater e 9 quinquies ), a 4
seguito di dichiarazione di inadempienza del beneficiario e successiva notifica dell'atto di pignoramento dei crediti presso terzi del 12 aprile 2022 (all.to 10).
Con il citato pignoramento esattoriale presso terzi, eseguito nelle forme speciali di cui agli artt. 72 bis e 48 bis D.P.R. 602/1973, la aveva Controparte_4
infatti segnalato quale debitore per un ammontare totale di euro Controparte_1
64.939,80, cifra ben superiore all'importo del decreto ingiuntivo, e per l'effetto aveva ordinato all'Amministrazione, in qualità di terzo pignorato, di liquidare direttamente ad essa le somme per le quali il diritto alla percezione da parte del debitore fosse CP_3
maturato anteriormente alla data della notifica, fino a concorrenza del credito per cui procedeva.
Instaurato il contraddittorio con il creditore opposto, quest'ultimo si è costituito nell'ambito del giudizio di opposizione ed ha chiesto la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo. La richiesta è stata respinta e il Giudice ha disposto il mutamento del rito ex art. 426 c.p.c. da ordinario in speciale locatizio. Quindi il processo
è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni e la lettura del dispositivo all'udienza del 17/2/2025, con assegnazione alle parti fino a dieci giorni prima per il deposito di note illustrative conclusionali. In data 5/2/2025 l'opponente ha depositato una memoria con la quale ha dedotto un fatto sopravvenuto . Nelle more del giudizio, le parti erano infatti addivenute, nell'agosto 2024, ad un bonario componimento della lite ( All.1), stipulando un atto transattivo con il quale avevano pattuito, tra l'altro, quanto segue :
“4. con l'integrale versamento dell'importo di cui al punto n. 2, il Sig. Controparte_1
non avrà più nulla a pretendere dal per il Parte_1
titolo azionato mediante decreto ingiuntivo n. 5443/2022 emesso in data 20.07.2022 dal
Tribunale di Napoli, che, per l'effetto, si intenderà totalmente rinunciato.
5. Del pari il con il pagamento del Parte_1
corrispettivo della transazione pari ad € 28.000,00, comprensivo delle spese liquidate in 5
decreto e degli interessi legali moratori maturati, avrà integralmente definito la pretesa
creditoria azionata nei suoi confronti dal Sig. e, per l'effetto, Controparte_1
l'opposizione al decreto ingiuntivo di che trattasi, si intenderà totalmente rinunciata”.
Inoltre, le parti avevano stabilito che : “
6. Le spese legali maturate per la conciliazione,
si intendono integralmente compensate tra le parti ed i rispettivi legali , con la
sottoscrizione della presente scrittura transattiva, rinunciano al vincolo di solidarietà
previsto dalla vigente Legge professionale.
7. In conseguenza dell'accordo, avendo le parti rispettivamente rinunciato alla resa
ingiunzione ed al giudizio di opposizione procureranno l'estinzione di quest'ultimo ai
sensi dell'art. 309 c.p.c.”.
Tuttavia, successivamente alla stipula del predetto accordo transattivo, e all'esito di una verifica effettuata dall'Amministrazione a norma dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973, il era risultato essere debitore dell'Erario, e di ciò il Ministero aveva dato CP_1
comunicazione al (all.to 2). CP_1
Conseguentemente, l' aveva provveduto ad effettuare Controparte_4
un pignoramento esattoriale presso terzi (All.3), ordinando al terzo
[...]
di pagare direttamente alla pignorante le somme per le quali il diritto Parte_2
alla percezione da parte del debitore ( ) fosse maturato anteriormente. CP_1
In ottemperanza all'ordine impartito con il predetto pignoramento, il aveva Parte_2
emesso decreto di liquidazione delle somme in favore dell'Agente della Riscossione del
6/11/2024 (allegato 4), con relativo OP validato dalla Ragioneria (allegato 5).
Ciò posto , considerate le modalità con le quali l'Amm.ne aveva provveduto ad eseguire l'accordo transattivo ( versando, in qualità di terzo pignorato, gli importi pattuiti non direttamente al ma all' quale creditor creditoris ), l'opponente ha chiesto CP_1 CP_5
nelle note del 5/2/2025 una pronuncia di cessazione della materia del contendere e, 6
contestualmente, la revoca espressa del decreto ingiuntivo opposto, con
compensazione delle spese di lite come previsto nell'accordo transattivo.
Tale richiesta è fondata e va accolta. Invero il pignoramento esattoriale presso terzi disciplinato dalla normativa speciale, al pari di quello ordinario regolato dal codice di rito civile agli artt. 543 ss. c.p.c., dal punto di vista del diritto sostanziale realizza il trasferimento del diritto di credito espropriato in favore del creditore procedente ed a saldo del credito azionato dal procedente medesimo, sia pure solo salvo esazione in ragione della previsione generale di cui all'art. 2928 c.c., trattandosi di una cessio pro
solvendo e quindi una datio in solutum, e segna la fine della esecuzione contro l'originario debitore ( cfr. sul punto Cass. civ. sez. III, 14/5/2013, n. 11566; Cass. civ. sez. III,
24/2/2011, n. 4505; Cass. civ. sez. I, 11/2/1999, n. 1150 nonché Cass. civ. 2333/82,
n.3138/89, n.11195/90, n.7248/92, n.5712/96 ). Esso non opera anche l'immediata estinzione del credito per cui si è proceduto in via esecutiva, la quale è assoggettata alla condizione sospensiva del pagamento che il terzo assegnato esegua al creditore procedente, evento con il quale si realizza il duplice effetto estintivo del debito del
"debitor debitoris" nei confronti del debitore esecutato e del debito di quest'ultimo verso il creditore assegnatario ( cfr. Cass. civ. sez. I, 31/3/2011, n. 7508 ). Nel caso di specie,
essendo stato emesso mandato di pagamento in favore dell' Controparte_4
, per l'appunto si è estinto anche il credito del , quale consacrato
[...] CP_1
nell'accordo transattivo del 2024, nei confronti del . Di tanto deve darsi atto , Parte_2
atteso che il creditore opposto nulla ha eccepito su tale prospettazione dei fatti.
In linea generale, infatti, se il debitore esegue il pagamento ingiunto dopo la notifica del decreto ingiuntivo la causa di opposizione va definita con una statuizione di cessazione della materia del contendere e il decreto ingiuntivo va revocato ( v. Cass. civ. sez. III,
13/9/2022, n. 26922 ). 7
Le spese del giudizio vanno compensate integralmente tra le parti, in conformità a quanto stabilito nell'accordo transattivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
a ) dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine all'opposizione formulata dal ( già Parte_1 Parte_2
) e revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 5443/2022 emesso dal Giudice del Tribunale
di Napoli;
b ) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di opposizione.
Napoli, 17/2/2025
Il G.U.
Felice Angelo Pizzi