Ordinanza cautelare 25 ottobre 2024
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 13/06/2025, n. 689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 689 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 00689/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00843/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 843 del 2024, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Micaela Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito - Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Amadeo Peter Giannini, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
per l'annullamento
del giudizio di non superamento dell’esame di Stato 2023/2024, reso noto in data 28 giugno 2024, di cui al verbale -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Amadeo Peter Giannini;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c e 85, co. 9 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 maggio 2025 il dott. Nicola Pistilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto introduttivo notificato in data 26 settembre 2024 e depositato in data 27 settembre 2024 il nominato in epigrafe ha impugnato il provvedimento di non superamento dell’esame di maturità presso l’Istituto Amadeo Peter Giannini di Chiavari.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione, instando per il rigetto del ricorso.
All’esito della camera di consiglio del 17 ottobre 2024, con ordinanza della Prima Sezione del 25 ottobre 2024, n. 260, questo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare, disponendo la rinnovazione della seconda e della terza prova scritta, nonché delle prove orali.
Successivamente, con deposito del 26 marzo 2025, l’Amministrazione ha dato atto del superamento dell’esame e con memoria del successivo 7 aprile 2025 ha chiesto la declaratoria di cessata materia del contendere o di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Il ricorrente non ha prodotto ulteriori scritti difensivi.
All’udienza pubblica del 9 maggio 2025 la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Infatti, il positivo superamento dell’esame nella sessione straordinaria celebrata al fine di dare attuazione all’ordinanza di questo Tribunale costituisce un mutamento della situazione di fatto incompatibile con la sopravvivenza dell’originario interesse che sorreggeva il gravame.
In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Le spese possono essere compensate in ragione della natura degli interessi sottesi alla controversia e della definizione in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’art. 52, co. 1 e 2 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e all’art. 9, par. 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Marcello Bolognesi, Referendario
Nicola Pistilli, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Pistilli | Giuseppe Caruso |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.