Articolo 1 della Legge 31 gennaio 1954, n. 2
Versione
2 febbraio 1954
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Versione
27 dicembre 1955
Art. 1. Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878 , concernente modificazioni al regime fiscale degli oli minerali, con le seguenti modificazioni:

L'ultimo comma dell'art. 1 e' soppresso.
((All'art. 2 e' aggiunto il seguente comma:
"Ferma restando la disciplina concernente l'ammissione in esenzione di imposta di fabbricazione delle merci elencate nella tabella A allegata alla presente legge, il Ministero delle finanze, in seguito a motivata istanza delle ditte interessate, ha facolta' di consentire, fissando le norme da osservarsi, trasferimenti in cauzione di prodotti intermedi o semilavorati da una ad altra raffineria di olii minerali per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni per ottenere prodotti petroliferi finiti atti al commercio purche' i prodotti da trasferire abbiano un punto di infiammabilita' Peusky-Martins inferiore a 55° C e un distillato a 300° C di almeno il 90 per cento in volume e si verifichi una delle seguenti condizioni:
a) i trasferimenti avvengano tra raffinerie a ciclo completo;
b) i trasferimenti avvengano da raffinerie a ciclo completo ad altri impianti che abbiano carattere di complementarieta' con le raffinerie".)) Nella tabella A, voce D), punto 1, sono soppresse le parole-: "lubrificanti e degli".
Nella tabella B, voce F), dopo il punto 6, e' aggiunto:
"7 - destinati al consumo per il collaudo dei motori marini, nei quantitativi che saranno stabiliti dall'Amministrazione finanziaria".
Nella colonna "Aliquota per quintale (lire)" in corrispondenza del punto 7 e' aggiunta la cifra "2.000".

Entrata in vigore il 27 dicembre 1955
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