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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 16/07/2025, n. 1060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1060 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere dott.ssa Mariannina Giuffrida Giudice Aus. Relatore ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1418/24 R.G., promossa
DA
, nato a [...] il [...] e res. in Misterbianco (Ct), Parte_1 via Campo Sportivo, n. 30, C. F. e CodiceFiscale_1 Pt_2
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in via Masaniello, n.
[...]
3, C. F. , elettivamente domiciliati in Catania, viale CodiceFiscale_2
Libertà, n. 176, presso lo studio dell'Avv. Pietro Leo, C. F.
, che li rapp. e dif. giusta procura in atti;
C.F._3
Appellanti
CONTRO
cod. fisc.: Controparte_1
, in persona dell'amministratore e legale rappr. pro tempore, Sig. P.IVA_1
rappr. e difeso dall'Avv. Giuseppe Magra CP_2
( ), giusta procura in atti, nel cui studio elegge C.F._4 domicilio in Catania Via Ala n.61;
Appellato
All'udienza del 24/6/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 2
Con atto di citazione notificato in data 24.05.2018, a mezzo PEC, parte attrice impugnava la delibera adottata dal convenuto in data 25.10.2017, CP_1 al fine di ottenerne l'annullamento o la declaratoria di nullità.
In particolare, gli attori esponevano che la delibera impugnata è afflitta da irregolarità per mancanza di quorum deliberativo, limitatamente all'approvazione dei punti 3-4-5-6 dell'ODG, per insufficiente indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, in particolare per i punti 5-6 e per eccesso di potere, in quanto è stato dato incarico ad un geometra di predisporre un preventivo spesa per l'impianto antincendio ed elettrico delle corsie garage, senza una preventiva realizzazione di un progetto e senza che il EOetra incarico avesse i requisiti di legge per poter svolgere tale attività, infine per avere posto anche a carico del le spese relative all' attività prestata Pt_1 dall'Ing in quanto riferibili ad un giudizio promosso dallo stesso ON
. Pt_1
Costituitosi in giudizio, il chiedeva il rigetto della domanda. CP_1
Istruita la causa a mezzo produzione documentale, con sentenza n. 3399/2024 pubbl. il 03/07/2024, il Tribunale di Catania rigettava le domande, con condanna di parte attrice alle spese di giudizio.
Avverso detta sentenza con atto notificato il 21/10/24, proponevano appello e , assumendone l'erroneità dei motivi Parte_1 Parte_2 decisionali e chiedendone la riforma, per le ragioni esposte in seno all'appello, con l'accoglimento delle domande e vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio il appellato, chiedendo l'integrale rigetto CP_1 del gravame, siccome infondato, con il favore di spese e compensi.
All'udienza del 24/6/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il proposto gravame gli appellanti lamentano che il Tribunale abbia erroneamente:
a) ritenuto non necessaria la maggioranza qualificata prevista dall'art. 1136, comma 5, cod. civ. per conferire l'incarico di redigere un preventivo spese per Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 3
lavori di adeguamento impianto antincendio ed elettrico difetto di congrua ed adeguata motivazione della pronuncia;
violazione e falsa applicazione dell'art. 1136, comma 5, cod. civ..-
b) ritenuto rientrante nella valutazione di merito dell'assemblea il conferimento ad un tecnico dell'incarico di redigere un capitolato delle spese senza la previa predisposizione di un progetto esecutivo delle opere, come per legge;
c) ritenuto insindacabile ed afferente al merito la decisione assembleare di non doversi provvedere alla redazione di una previa progettazione degli impianti. violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.;
d) ritenuta afferente al merito ed alla discrezionalita' dell'assemblea la decisione di affidare l'incarico di predisporre un capitolato delle spese ad un geometra piuttosto che, in conformita' alla legge, ad un tecnico abilitato e non sussistente, per tali ragioni, il contestato vizio di eccesso di potere;
e) rigettato l'eccezione per la quale era stato indebitamente Parte_1 incluso nel piano di riparto delle spese da corrispondere al ctu ing. ON in una causa da esso promossa.
1.1) Il gravame è infondato.
a) Giova, preliminarmente, osservare che, come risulta dalla documentazione in atti, riguardo ai punti 5 e 6 dell'o.d.g. della delibera impugnata, l'assemblea non ha approvato alcun lavoro, preferendo, preliminarmente, nominare un tecnico per la redazione di un capitolato di spesa che potesse servire ad una corretta richiesta di preventivi di spesa da far approvare in una successiva assemblea.
A norma del comma 5 dell'art.1136 c.c., infatti, la maggioranza qualificata viene imposta per l'approvazione di riparazioni straordinarie di notevole entità, ma con l'impugnata delibera non risulta approvato alcun lavoro che possa giustificare tale quorum deliberativo.
Evidentemente, il compenso del tecnico non può considerarsi una “riparazione straordinaria di notevole entità”, atteso che nessuna spesa per lavori è stata deliberata e la stessa è stata rinviata a una successiva assemblea, cioè al momento in cui il tecnico stesso avesse redatto il capitolato di spesa su cui orientarsi. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 4
Pertanto, ai fini della maggioranza richiesta, ininfluenti sono gli argomenti messi all'ordine del giorno (
5 -Approvazione lavori di messa a norma antincendio corsia garages. Scelta della ditta, approvazione preventivo e relativo piano di riparto e rientro. Discussione e delibere consequenziali;
6-
Approvazione lavori di messa a norma impianto elettrico corsia garages.
Scelta della ditta, approvazione preventivo e relativo piano di riparto e rientro.
Discussione e delibere consequenziali ), atteso che l'assemblea ha preferito, preventivamente, fare stilare da un tecnico un capitolato dei lavori da eseguire e delle relative spese per potere in seguito deliberare e approvare i lavori e la scelta della ditta.
b) Passando ad esaminare il punto b) del gravame, con lo stesso si lamenta eccesso di potere per avere conferito incarico ad un geometra di predisporre un preventivo spese in materia di impianto antincendio ed elettrico, senza la predisposizione di un progetto esecutivo.
Dalla documentazione in atti, e in particolare dal verbale di sopralluogo dei
Vigili del Fuoco, risulta che il vano garage del appellato non CP_1 risultava essere a norma, e, pertanto, si intimava al stesso di CP_1 effettuare dei lavori in tal senso.
Alla luce di quanto sopra, del tutto legittima appare la decisione dell'assemblea di dare incarico a un tecnico per redigere un capitolato di spesa inerente alla messa a norma antincendio e impianto elettrico nella corsia garage, al fine di potere approvare le spese dei preventivi .
Il tecnico, pertanto, avrebbe dovuto accertare gli interventi necessari per ottemperare alle prescrizioni dei VV.FF. e redigere un capitolato;
attività, questa, che rientra nei poteri dell'assemblea.
c) Per quanto attiene all'asserita violazione dell'art. 112 c.p.c. per non essersi, il Tribunale, pronunciato sulla necessità della predisposizione di un progetto esecutivo prima della redazione di un capitolato di spesa per i lavori di adeguamento degli impianti.
Evidentemente, si tratta di una libera scelta da parte dell'assemblea, rientrante nei suoi poteri e, pertanto, insindacabile da parte del giudice, non essendo stato Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 5
leso alcun diritto dei singoli condòmini, nell'esercizio legittimo delle funzioni di gestione da parte dell'assemblea condominiale.
d) In merito alla dedotta annullabilità della delibera impugnata per la scelta operata dall'assemblea circa l'inidoneità professionale del tecnico nominato, vi è da dire che, come sopra esposto, la scelta del professionista cui conferire l'incarico di redigere un capitolato rientra nei poteri dell'assemblea.
Infatti, EO. non è stato nominato per redigere un progetto per i Pt_3 lavori di messa a norma antincendio e adeguamento elettrico, bensì per redigere un computo delle spese da affrontare;
attività che, certamente, rientra tra le sue specifiche competenze.
e) riguardo all'indebita inclusione di nel piano di riparto delle Parte_1 spese da corrispondere al ctu Ing. in una causa dallo stesso ON promossa, dalla documentazione in atti emerge che nessuna somma è stata ripartita e richiesta al;
infatti, in data 20/3/18 ( prima della notifica Pt_1 dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio del 24/5/18) è stato notificato agli odierni appellanti il piano di riparto in oggetto, nel quale il non risulta debitore di alcuna somma. Pt_1
2.) Per quanto fin qui esposto corretta appare la sentenza impugnata, che deve essere confermata.
Le spese seguono la soccombenza degli appellanti.
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al presente grado di appello deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia (indeterminabile a complessità bassa) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, ed i relativi parametri ( medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e minimi per la fase di trattazione, stante la mancanza di una specifica attività istruttoria.
Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17, della legge 24/12/12 n. 228, per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 6
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da e Parte_1
, avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 3399/2024 Parte_2 pubbl. il 03/07/2024, che conferma;
condanna gli appellanti, in solido, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, in favore del appellato, che, liquida in complessivi CP_1
Euro 8.469,00, di cui €. 2.058,00 fase di studio, €. 1.418,00 fase introduttiva,
€. 1.523,00 fase di trattazione, €. 3.470,00 fase decisionale, oltre C.P.A., spese generali ed IVA se dovuta;
dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico degli appellanti, della somma di cui all'art. 13 comma 1 quater, del DPR
30/5/02, n. 115.
Così deciso in Catania il giorno 8 luglio 2025 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa Mariannina Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere dott.ssa Mariannina Giuffrida Giudice Aus. Relatore ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1418/24 R.G., promossa
DA
, nato a [...] il [...] e res. in Misterbianco (Ct), Parte_1 via Campo Sportivo, n. 30, C. F. e CodiceFiscale_1 Pt_2
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in via Masaniello, n.
[...]
3, C. F. , elettivamente domiciliati in Catania, viale CodiceFiscale_2
Libertà, n. 176, presso lo studio dell'Avv. Pietro Leo, C. F.
, che li rapp. e dif. giusta procura in atti;
C.F._3
Appellanti
CONTRO
cod. fisc.: Controparte_1
, in persona dell'amministratore e legale rappr. pro tempore, Sig. P.IVA_1
rappr. e difeso dall'Avv. Giuseppe Magra CP_2
( ), giusta procura in atti, nel cui studio elegge C.F._4 domicilio in Catania Via Ala n.61;
Appellato
All'udienza del 24/6/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 2
Con atto di citazione notificato in data 24.05.2018, a mezzo PEC, parte attrice impugnava la delibera adottata dal convenuto in data 25.10.2017, CP_1 al fine di ottenerne l'annullamento o la declaratoria di nullità.
In particolare, gli attori esponevano che la delibera impugnata è afflitta da irregolarità per mancanza di quorum deliberativo, limitatamente all'approvazione dei punti 3-4-5-6 dell'ODG, per insufficiente indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, in particolare per i punti 5-6 e per eccesso di potere, in quanto è stato dato incarico ad un geometra di predisporre un preventivo spesa per l'impianto antincendio ed elettrico delle corsie garage, senza una preventiva realizzazione di un progetto e senza che il EOetra incarico avesse i requisiti di legge per poter svolgere tale attività, infine per avere posto anche a carico del le spese relative all' attività prestata Pt_1 dall'Ing in quanto riferibili ad un giudizio promosso dallo stesso ON
. Pt_1
Costituitosi in giudizio, il chiedeva il rigetto della domanda. CP_1
Istruita la causa a mezzo produzione documentale, con sentenza n. 3399/2024 pubbl. il 03/07/2024, il Tribunale di Catania rigettava le domande, con condanna di parte attrice alle spese di giudizio.
Avverso detta sentenza con atto notificato il 21/10/24, proponevano appello e , assumendone l'erroneità dei motivi Parte_1 Parte_2 decisionali e chiedendone la riforma, per le ragioni esposte in seno all'appello, con l'accoglimento delle domande e vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio il appellato, chiedendo l'integrale rigetto CP_1 del gravame, siccome infondato, con il favore di spese e compensi.
All'udienza del 24/6/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il proposto gravame gli appellanti lamentano che il Tribunale abbia erroneamente:
a) ritenuto non necessaria la maggioranza qualificata prevista dall'art. 1136, comma 5, cod. civ. per conferire l'incarico di redigere un preventivo spese per Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 3
lavori di adeguamento impianto antincendio ed elettrico difetto di congrua ed adeguata motivazione della pronuncia;
violazione e falsa applicazione dell'art. 1136, comma 5, cod. civ..-
b) ritenuto rientrante nella valutazione di merito dell'assemblea il conferimento ad un tecnico dell'incarico di redigere un capitolato delle spese senza la previa predisposizione di un progetto esecutivo delle opere, come per legge;
c) ritenuto insindacabile ed afferente al merito la decisione assembleare di non doversi provvedere alla redazione di una previa progettazione degli impianti. violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.;
d) ritenuta afferente al merito ed alla discrezionalita' dell'assemblea la decisione di affidare l'incarico di predisporre un capitolato delle spese ad un geometra piuttosto che, in conformita' alla legge, ad un tecnico abilitato e non sussistente, per tali ragioni, il contestato vizio di eccesso di potere;
e) rigettato l'eccezione per la quale era stato indebitamente Parte_1 incluso nel piano di riparto delle spese da corrispondere al ctu ing. ON in una causa da esso promossa.
1.1) Il gravame è infondato.
a) Giova, preliminarmente, osservare che, come risulta dalla documentazione in atti, riguardo ai punti 5 e 6 dell'o.d.g. della delibera impugnata, l'assemblea non ha approvato alcun lavoro, preferendo, preliminarmente, nominare un tecnico per la redazione di un capitolato di spesa che potesse servire ad una corretta richiesta di preventivi di spesa da far approvare in una successiva assemblea.
A norma del comma 5 dell'art.1136 c.c., infatti, la maggioranza qualificata viene imposta per l'approvazione di riparazioni straordinarie di notevole entità, ma con l'impugnata delibera non risulta approvato alcun lavoro che possa giustificare tale quorum deliberativo.
Evidentemente, il compenso del tecnico non può considerarsi una “riparazione straordinaria di notevole entità”, atteso che nessuna spesa per lavori è stata deliberata e la stessa è stata rinviata a una successiva assemblea, cioè al momento in cui il tecnico stesso avesse redatto il capitolato di spesa su cui orientarsi. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 4
Pertanto, ai fini della maggioranza richiesta, ininfluenti sono gli argomenti messi all'ordine del giorno (
5 -Approvazione lavori di messa a norma antincendio corsia garages. Scelta della ditta, approvazione preventivo e relativo piano di riparto e rientro. Discussione e delibere consequenziali;
6-
Approvazione lavori di messa a norma impianto elettrico corsia garages.
Scelta della ditta, approvazione preventivo e relativo piano di riparto e rientro.
Discussione e delibere consequenziali ), atteso che l'assemblea ha preferito, preventivamente, fare stilare da un tecnico un capitolato dei lavori da eseguire e delle relative spese per potere in seguito deliberare e approvare i lavori e la scelta della ditta.
b) Passando ad esaminare il punto b) del gravame, con lo stesso si lamenta eccesso di potere per avere conferito incarico ad un geometra di predisporre un preventivo spese in materia di impianto antincendio ed elettrico, senza la predisposizione di un progetto esecutivo.
Dalla documentazione in atti, e in particolare dal verbale di sopralluogo dei
Vigili del Fuoco, risulta che il vano garage del appellato non CP_1 risultava essere a norma, e, pertanto, si intimava al stesso di CP_1 effettuare dei lavori in tal senso.
Alla luce di quanto sopra, del tutto legittima appare la decisione dell'assemblea di dare incarico a un tecnico per redigere un capitolato di spesa inerente alla messa a norma antincendio e impianto elettrico nella corsia garage, al fine di potere approvare le spese dei preventivi .
Il tecnico, pertanto, avrebbe dovuto accertare gli interventi necessari per ottemperare alle prescrizioni dei VV.FF. e redigere un capitolato;
attività, questa, che rientra nei poteri dell'assemblea.
c) Per quanto attiene all'asserita violazione dell'art. 112 c.p.c. per non essersi, il Tribunale, pronunciato sulla necessità della predisposizione di un progetto esecutivo prima della redazione di un capitolato di spesa per i lavori di adeguamento degli impianti.
Evidentemente, si tratta di una libera scelta da parte dell'assemblea, rientrante nei suoi poteri e, pertanto, insindacabile da parte del giudice, non essendo stato Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 5
leso alcun diritto dei singoli condòmini, nell'esercizio legittimo delle funzioni di gestione da parte dell'assemblea condominiale.
d) In merito alla dedotta annullabilità della delibera impugnata per la scelta operata dall'assemblea circa l'inidoneità professionale del tecnico nominato, vi è da dire che, come sopra esposto, la scelta del professionista cui conferire l'incarico di redigere un capitolato rientra nei poteri dell'assemblea.
Infatti, EO. non è stato nominato per redigere un progetto per i Pt_3 lavori di messa a norma antincendio e adeguamento elettrico, bensì per redigere un computo delle spese da affrontare;
attività che, certamente, rientra tra le sue specifiche competenze.
e) riguardo all'indebita inclusione di nel piano di riparto delle Parte_1 spese da corrispondere al ctu Ing. in una causa dallo stesso ON promossa, dalla documentazione in atti emerge che nessuna somma è stata ripartita e richiesta al;
infatti, in data 20/3/18 ( prima della notifica Pt_1 dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio del 24/5/18) è stato notificato agli odierni appellanti il piano di riparto in oggetto, nel quale il non risulta debitore di alcuna somma. Pt_1
2.) Per quanto fin qui esposto corretta appare la sentenza impugnata, che deve essere confermata.
Le spese seguono la soccombenza degli appellanti.
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al presente grado di appello deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia (indeterminabile a complessità bassa) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, ed i relativi parametri ( medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e minimi per la fase di trattazione, stante la mancanza di una specifica attività istruttoria.
Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17, della legge 24/12/12 n. 228, per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 6
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da e Parte_1
, avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 3399/2024 Parte_2 pubbl. il 03/07/2024, che conferma;
condanna gli appellanti, in solido, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, in favore del appellato, che, liquida in complessivi CP_1
Euro 8.469,00, di cui €. 2.058,00 fase di studio, €. 1.418,00 fase introduttiva,
€. 1.523,00 fase di trattazione, €. 3.470,00 fase decisionale, oltre C.P.A., spese generali ed IVA se dovuta;
dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico degli appellanti, della somma di cui all'art. 13 comma 1 quater, del DPR
30/5/02, n. 115.
Così deciso in Catania il giorno 8 luglio 2025 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa Mariannina Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro