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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/02/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI B ARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
Il Tri bunal e di B ari , Prim a S ezione ci vi le, in com posi zi one coll egi al e, nell e pers on e dei Gi udi ci :
Dr.ss a Rosella Nocera President e
Dr.ss a Tizi ana Di Gi oia Giudi ce relatore
Dr. Em anuele Pint o Giudi ce ha pronunciat o l a seguent e
SENTENZ A nell a procedura is cri tta sotto il n. 3846/ 2024 R .G. V.G. , promossa con ricorso congi unto ex art . 473 -bi s.51 c.p.c. , pendente tra
, nata a [...] ari il 19.01.1974 , rappresent ata e di fesa Parte_1 dall'Avv. Rosa Emanuela,
e nato a [...] utigl iano (B A) i l 14.10.1966, rappresent ato e Parte_2 difeso dall'Avv. Merla Giuseppe, nonché
Pubblico Minis tero press o il Tribunal e di Bari.
OGGETTO: cess azione degli effetti ci vi li del mat rim onio su domanda congiunta ex art. 473 -bis.51 c.p.c.
I N F A T T O E D I R I T T O
Con il ri cors o congiunto ex art . 473 -bi s.51 c.p.c. deposit ato i l 1 6.07.2024,
e prem esso che: Parte_1 Parte_2
- avevano contratto m atrimonio concordat ari o i n dat a 11.9.1996 i n
Rutigli ano (BA) (anno 1996 – part e II, S erie A, n. 64);
- dall'unione coniugale nascevano: il 19.08.1997 la figlia Per_1 ed il 24.11.1999 il fi glio;
Per_2
- la con ri corso del 15.05.2012, aveva chiesto Parte_3 al Tri bunal e di pronunci are la separazione giudizi al e dei coni ugi;
- con s entenza n. 5053/2014 pubbli cat a il 14.11.2014 , il Tri bunal e di
Bari di chi arava l a s eparazi one personal e dei coniugi;
- le parti si erano accordate in ordine alle condi zioni con cui divorziare.
Tutto ci ò premesso, chi edevano al Tribunal e di Bari di recepire tali loro accordi, di chi arando espress am ent e di non vol ersi ri concili are e di vol ersi avvalere della facoltà di sostituire l'udien za con il deposito di note scritte .
Con decreto del 21.08.2024 , il Presidente, l ett o il ri corso, disponeva l a comparizione personale delle parti per l'udienza del 17.12.2024. All'udienza del 17.12.2024, il Giudice delegato, rilevato che le parti avevano dichiarato di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 -ter c.p.c., preso atto dell'impossibilità della riconciliazione, riservava la causa per la decisione in C amera di consigl io
Il Pubbli co Minist ero rendeva parere favorevol e il 29.08.2024.
*****
La domanda di cess azione degli effetti civil i del m at rim oni o su ri corso congiunto è fondat a e m erit a, pert ant o, accoglim ento sussist endo l e condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1° dicembre 1970
n. 898 e succes sive modi fiche.
Invero, dall a copi a del l a s entenza dell a separazione emerge non solo che i coni ugi s ono separati ma che dalla data di compari zione tenutasi i n quel procedim ento a quell a di proposizi one del present e ri corso risulta com piuto il t ermine di l egge ri chi est o dal la cit at a norm a.
All a stregua del le risult anze del la document azione anagrafi ca i n att i, inolt re, appare l egit timo desum ere che dall a dat a di com parizione del giudi zio separativo ad oggi l e parti siano vissut e ini nt errott ament e separate: ne consegue l'assoluta impossibilità di ricostruire tra loro quella com unione m ateri al e e spi ritual e necessaria al perdurare del m atrimonio.
Ai sensi dell'art. 5 comma 2 ° della legge n. 898/1970, la moglie perde il cognom e che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del m atrimonio.
All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune del luogo di celebrazione del mat rimonio, nei cui atti il m at rim onio risul ta t rascritt o, va ordinat o di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al d.P.R . n. 396/2000.
Quanto ai rapporti pers onal i ed economici t ra l e parti , le pattui zi oni concordat e (nessun contribut o al m anteni ment o dell a prol e, m aggiorenne ed economi cam ent e autosuffi cient e, da parte dei genitori , rinunci a ad ogni forma di m ant enimento t ra coniugi) sono conformi all a l egge e, pert anto, devono ess ere recepi te i n s ent enza.
Le spese process uali sono compensat e i nt egralment e t ra l e parti .
La sent enza è provvi sori am ent e esecuti va per l egge.
P.Q.M.
Il Tribunal e di Bari, Prim a S ezi one civil e, d efini tivam ent e pronunci ando sull a dom anda congiunt a proposta da e Parte_3 Pt_2
nel gi udi zio n. 384 6/2024 R.G. V.G. , con l 'int ervento del P.M.
[...] in sede, così provvede:
1. dichiara l a ces sazione degli effetti civi li del m at ri monio concordat ario cel ebrato t ra i coniugi anzi detti in Rutigli ano (BA) in dat a 11.9.1996 , t ras cri tto nel registro degli atti di m atri moni o del predetto Com une (anno 1996, atto n. 64, part e II, seri e A ) all e condi zioni concordate nel ricorso congiunto, da int endersi qui integralm ent e tras cri tte;
2. la m ogli e perde i l cognom e del m arit o;
3. ordi na al Cancell iere di trasm ett ere copi a della present e sent enza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune del luogo di celebrazione del m at rimonio per l e annot azioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del d.P.R. n.
396/2000 ;
4. spese compens at e .
Così decis o i n B ari, nell a Cam era di cons iglio dell a P rim a S ezione civil e del Tribunale, il giorno 4 febbrai o 2025 .
IL GI U D I C E E S T E N S O R E
Dr.ssa T iziana Di Gioia
I L PR E S I D E N T E
Dr.ssa Rosella Nocera
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
Il Tri bunal e di B ari , Prim a S ezione ci vi le, in com posi zi one coll egi al e, nell e pers on e dei Gi udi ci :
Dr.ss a Rosella Nocera President e
Dr.ss a Tizi ana Di Gi oia Giudi ce relatore
Dr. Em anuele Pint o Giudi ce ha pronunciat o l a seguent e
SENTENZ A nell a procedura is cri tta sotto il n. 3846/ 2024 R .G. V.G. , promossa con ricorso congi unto ex art . 473 -bi s.51 c.p.c. , pendente tra
, nata a [...] ari il 19.01.1974 , rappresent ata e di fesa Parte_1 dall'Avv. Rosa Emanuela,
e nato a [...] utigl iano (B A) i l 14.10.1966, rappresent ato e Parte_2 difeso dall'Avv. Merla Giuseppe, nonché
Pubblico Minis tero press o il Tribunal e di Bari.
OGGETTO: cess azione degli effetti ci vi li del mat rim onio su domanda congiunta ex art. 473 -bis.51 c.p.c.
I N F A T T O E D I R I T T O
Con il ri cors o congiunto ex art . 473 -bi s.51 c.p.c. deposit ato i l 1 6.07.2024,
e prem esso che: Parte_1 Parte_2
- avevano contratto m atrimonio concordat ari o i n dat a 11.9.1996 i n
Rutigli ano (BA) (anno 1996 – part e II, S erie A, n. 64);
- dall'unione coniugale nascevano: il 19.08.1997 la figlia Per_1 ed il 24.11.1999 il fi glio;
Per_2
- la con ri corso del 15.05.2012, aveva chiesto Parte_3 al Tri bunal e di pronunci are la separazione giudizi al e dei coni ugi;
- con s entenza n. 5053/2014 pubbli cat a il 14.11.2014 , il Tri bunal e di
Bari di chi arava l a s eparazi one personal e dei coniugi;
- le parti si erano accordate in ordine alle condi zioni con cui divorziare.
Tutto ci ò premesso, chi edevano al Tribunal e di Bari di recepire tali loro accordi, di chi arando espress am ent e di non vol ersi ri concili are e di vol ersi avvalere della facoltà di sostituire l'udien za con il deposito di note scritte .
Con decreto del 21.08.2024 , il Presidente, l ett o il ri corso, disponeva l a comparizione personale delle parti per l'udienza del 17.12.2024. All'udienza del 17.12.2024, il Giudice delegato, rilevato che le parti avevano dichiarato di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 -ter c.p.c., preso atto dell'impossibilità della riconciliazione, riservava la causa per la decisione in C amera di consigl io
Il Pubbli co Minist ero rendeva parere favorevol e il 29.08.2024.
*****
La domanda di cess azione degli effetti civil i del m at rim oni o su ri corso congiunto è fondat a e m erit a, pert ant o, accoglim ento sussist endo l e condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1° dicembre 1970
n. 898 e succes sive modi fiche.
Invero, dall a copi a del l a s entenza dell a separazione emerge non solo che i coni ugi s ono separati ma che dalla data di compari zione tenutasi i n quel procedim ento a quell a di proposizi one del present e ri corso risulta com piuto il t ermine di l egge ri chi est o dal la cit at a norm a.
All a stregua del le risult anze del la document azione anagrafi ca i n att i, inolt re, appare l egit timo desum ere che dall a dat a di com parizione del giudi zio separativo ad oggi l e parti siano vissut e ini nt errott ament e separate: ne consegue l'assoluta impossibilità di ricostruire tra loro quella com unione m ateri al e e spi ritual e necessaria al perdurare del m atrimonio.
Ai sensi dell'art. 5 comma 2 ° della legge n. 898/1970, la moglie perde il cognom e che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del m atrimonio.
All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune del luogo di celebrazione del mat rimonio, nei cui atti il m at rim onio risul ta t rascritt o, va ordinat o di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al d.P.R . n. 396/2000.
Quanto ai rapporti pers onal i ed economici t ra l e parti , le pattui zi oni concordat e (nessun contribut o al m anteni ment o dell a prol e, m aggiorenne ed economi cam ent e autosuffi cient e, da parte dei genitori , rinunci a ad ogni forma di m ant enimento t ra coniugi) sono conformi all a l egge e, pert anto, devono ess ere recepi te i n s ent enza.
Le spese process uali sono compensat e i nt egralment e t ra l e parti .
La sent enza è provvi sori am ent e esecuti va per l egge.
P.Q.M.
Il Tribunal e di Bari, Prim a S ezi one civil e, d efini tivam ent e pronunci ando sull a dom anda congiunt a proposta da e Parte_3 Pt_2
nel gi udi zio n. 384 6/2024 R.G. V.G. , con l 'int ervento del P.M.
[...] in sede, così provvede:
1. dichiara l a ces sazione degli effetti civi li del m at ri monio concordat ario cel ebrato t ra i coniugi anzi detti in Rutigli ano (BA) in dat a 11.9.1996 , t ras cri tto nel registro degli atti di m atri moni o del predetto Com une (anno 1996, atto n. 64, part e II, seri e A ) all e condi zioni concordate nel ricorso congiunto, da int endersi qui integralm ent e tras cri tte;
2. la m ogli e perde i l cognom e del m arit o;
3. ordi na al Cancell iere di trasm ett ere copi a della present e sent enza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune del luogo di celebrazione del m at rimonio per l e annot azioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del d.P.R. n.
396/2000 ;
4. spese compens at e .
Così decis o i n B ari, nell a Cam era di cons iglio dell a P rim a S ezione civil e del Tribunale, il giorno 4 febbrai o 2025 .
IL GI U D I C E E S T E N S O R E
Dr.ssa T iziana Di Gioia
I L PR E S I D E N T E
Dr.ssa Rosella Nocera