Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 28/03/2025, n. 915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 915 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina, dott.ssa Aurora La Face, in esito al deposito di note in sostituzione dell'udienza del 27 marzo 2025, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1105/21 R.G. Lavoro, promosso
DA
,rappresentata e difesa, per procura speciale alle liti, dall'avv. Paolo Parte_1
Pergolizzi;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per procura CP_1 generale alle liti, dall'avv. Maria Antonietta Canu;
CONTUMACE
Oggetto: ripetizione di indebito.
FATTO
1.- Con ricorso depositato il 17.03.2021 parte ricorrente esponeva: che con nota del 7 gennaio 2020 l' di Santa Teresa di Riva, comunicava alla stessa la CP_2
sospensione della prestazione di invalidità civile n. 07502990, di cui la stessa era titolare, con decorrenza dal mese di agosto 2019, per effetto della sua assenza alla visita di revisione fissata per il giorno 10 luglio 2019; che, con la medesima missiva, l'Istituto informava l'assicurata dell'esistenza di un presunto indebito, pari a €. 2.000,77, somma erogata in misura superiore al dovuto per il periodo da agosto 2019 a gennaio 2020, il tutto con richiesta di ripetizione dello stesso;
che, non avendo mai ricevuto alcuna convocazione all'indirizzo di residenza, la stessa presentava istanza di riesame in data 30 gennaio 2020, che veniva respinta dall'ente con successiva comunicazione del 12 marzo 2020, recante la seguente motivazione: prestazione revocata per assenza a visita di revisione;
che avverso tale provvedimento l'istante proponeva ricorso, ritualmente inoltrato online in data 20 marzo 2020, nel quale chiedeva la fissazione di una nuova convocazione a visita medica, non essendo mai stata informata della precedente, e nel contempo la sospensione della
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che l' – con separate mail di pari CP_1
data – da un canto accoglieva la richiesta, comunicando che l'assenza a visita era stata annullata e che il Centro Medico Legale avrebbe provveduto a una nuova calendarizzazione, dall'altro confermava la correttezza della procedura di sospensione, pur avendo sortito esito negativo le convocazioni a visita, restituite in quanto la ricorrente sarebbe risultata sconosciuta all'indirizzo (le stesse per cui annullava l'assenza a visita).
Tanto premesso, assumendo che stante il mancato recapito delle suddette raccomandante
(atto recettizio) per irreperibilità del destinatario – dichiarato “sconosciuto” dall'agente postale –, la spedizione si aveva come non avvenuta per l'impossibilità del destinatario di venirne legalmente a conoscenza e in ogni caso di avere percepito le somme richieste in buona fede chiedeva di riconoscere e dichiarare che alcuna somma ad alcun titolo era dovuta all' per il periodo in contestazione, con vittoria di spese e compensi, con CP_1
distrazione ex art. 93 c.p.c.
CP_ 2.- L' costituitosi in giudizio, contestava il fondamento del ricorso, di cui chiedeva il rigetto, instando per la rifusione delle spese.
3.- Sostituita l'udienza del 27.03.2025 con il deposito telematico di note scritte, in esito al deposito delle stesse la causa viene decisa.
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4.- Il ricorso è fondato e va accolto.
5.- Ai sensi dell'art. 9 legge 222/1984 “Il titolare delle prestazioni riconosciute ai sensi dei precedenti articoli 1, 2 e 6, primo comma, può essere sottoposto ad accertamenti sanitari per la revisione dello stato di invalidità o di inabilità ad iniziativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale…Quando, a seguito della revisione, risulti che l'interessato non può ulteriormente essere considerato invalido o inabile, la prestazione è revocata”. CP_ Pertanto, anche successivamente al riconoscimento della prestazione, l' conserva il potere di revocare la stessa in autotutela per il venir meno dei requisiti.
6.-Nel caso di specie risulta dagli atti che la prestazione è stata sospesa con nota del 7 gennaio 2020, per assenza a visita di revisione. Successivamente, a seguito di ricorso in via CP_ amministrativa, l' da un lato riconosceva la mancata ricezione dell'avviso di convocazione a visita da parte della ricorrente (risultata “sconosciuta” all'indirizzo), annullando l'assenza a visita, dall'altro con nota del 12.03.2020, revocava la prestazione per mancata presentazione alla visita di revisione.
7.- La giurisprudenza di legittimità ha al riguardo affermato (Cass. civ., Sez. lav.
29/10/2003, n. 16260; Cass. civ., Sez. lav. 26/4/2002, n. 6091; Cass. civ., Sez. lav.,
19/09/2013, n. 21453) che "con riferimento alla revoca delle prestazioni assistenziali in
2 favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dall'art. 11, quarto comma, legge n. 537 del 1993 (art. 4, comma terzo ter, D.L. n.
323 del 1996, convertito in legge n. 425 del 1996, art. 37, ottavo comma, legge n. 448 del 1998) …deve ritenersi che la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate operi dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
ne' il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta".
Tutte le disposizioni che si sono avvicendate nel tempo, infatti, sono chiare nel prescrivere che la revoca "produce effetti dalla data dell'accertata insussistenza dei requisiti prescritti", che non può che coincidere con la data della visita medica e non già dal momento della comunicazione, come pretende il ricorrente, giacché la norma non prescrive che il provvedimento di revoca debba essere comunicato, attenendo la comunicazione al provvedimento di sospensione dei pagamenti.
A tale logica non sfugge neppure l'art. 37, comma 8, L. n. 448 del 1998 che, nel reintrodurre l'obbligo della immediata sospensione dei pagamenti, prescrive la revoca "a decorrere dalla data della visita di verifica" (Cass. civ. Sez. lav., 17/02/2017, n. 4279).
Ne consegue che devono essere restituiti tutti i ratei maturati dopo la visita di verifica
(Cass. civ., Sez. VI - lav. 23/12/2010, n. 26096).
Si è del resto precisato, sia pure ai fini della ripetibilità delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate ma con valenza di carattere generale, come gli atti di sospensione e revoca delle prestazioni per accertata insussistenza dei requisiti sanitari "non concretino esercizio di poteri amministrativi, ma si sostanzino in meri accertamenti, in atti di gestione del rapporto obbligatorio;
ove la legge avesse inteso collegare alla violazione dei termini
(ndr. di cui al D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5, comma 5) l'effetto di estendere l'irripetibilità delle erogazioni anche a quelle versate dopo la verifica e fino all'emanazione dell'atto di revoca formale (tardivo), avrebbe dovuto dirlo, non essendo desumibile tale regola dai principi del sistema" (Cass. civ., Sez. VI, 19/12/2019, n. 34013).
CP_ 8.- Diversamente, nel caso che ci occupa, l' non ha provveduto regolarmente a convocare la ricorrente a visita, accertando la mancanza del requisito sanitario. Pertanto non può essere considerata indebita la somma percepita dalla ricorrente per il periodo
3 agosto 2019-gennaio 2020, la cui restituzione è stata richiesta con l'impugnato provvedimento, che va pertanto illegittimo;
conseguentemente va dichiarato che alcuna somma ad alcun titolo è dovuta dalla ricorrente all' per il periodo in contestazione. CP_1
CP_ 9.- Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' e liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014 e succ. mod., tenuto conto della natura e del valore della causa, ed applicando i minimi tariffari in considerazione della semplicità delle questioni affrontate.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la nota impugnata e dichiara irripetibile la somma di € 2000,77 con essa richiesta, ordinando la restituzione alla ricorrente di quanto eventualmente già corrisposto a tal titolo;
CP_
- condanna l' a rifondere alla ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in €
1.310,00, oltre spese generali, Iva e cpa, che distrae in favore del procuratore antistatario.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 28 marzo 2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Aurora La Face
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