Articolo 43 della Legge 27 aprile 1978, n. 143
Articolo 42Articolo 44
Versione
14 maggio 1978
Art. 43.

Alle spese di cui al capitolo 6771 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro si applicano, per l'anno finanziario 1978, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sulla contabilita' generale dello Stato.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire con propri decreti, le somme conservate, in forza del precedente comma, nel conto dei residui passivi.
Entrata in vigore il 14 maggio 1978