Sentenza 22 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 22/06/2025, n. 734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 734 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
1
R.G. 451/23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati: dott. Francesco S. Filocamo Presidente dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Consigliere dott. Federico Ria Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 451/2023 R.G. e rimessa in decisione all'udienza del 28.05.25 e vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. Marco Di Paolo, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in Chieti, via Giovanni Amendola n.
42.
APPELLANTE
E
Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
e in proprio e quali eredi di
[...] Controparte_5 Persona_1 rappresentati e difesi dall'avv. Carmela De Clerico, giusta procura in calce all'atto di costituzione in appello, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Chieti, via
Arniense n. 162.
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APPELLATE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Artese, giusta procura in calce all'atto P_ di costituzione in appello, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Vasto (CH), via Arno n. 31.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
<<voglia l corte d adita in riforma della sentenza n. del tribunale civile di chieti pubblicata il notificata pari data:>IN VIA PRELIMINARE: • per le ragioni di cui in narrativa, disporre l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, in considerazione della manifesta fondatezza dell'appello e/o del danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della medesima;
NEL MERITO:
• in accoglimento del primo motivo d'appello, per le ragioni di cui in narrativa: - in via principale: riconoscere la sussistenza di una responsabilità esclusiva, ovvero prevalente, ovvero (quantomeno) di una corresponsabilità del SI. nella causazione dell'evento che si è verificato a Persona_1 suo danno, con conseguente riconoscimento della congruità delle somme corrisposte da “
[...]
agli attori, odierni appellati, prima dell'instaurazione del giudizio di primo Controparte_7 grado;
- in subordine: accertare la misura del concorso di colpa del SI. stabilendo Persona_1 la percentuale da porre a carico del predetto e, per l'effetto, rideterminare il risarcimento spettante agli attori, odierni appellati;
• in accoglimento del secondo motivo d'appello, per le ragioni di cui in narrativa: - per l'ipotesi in cui dovesse essere accertata la debenza di somme ulteriori rispetto a quelle corrisposte agli attori, odierni appellati, ante causam, limitare l'accoglimento della domanda risarcitoria degli attori nei limiti delle domande dagli stesse formulate e/o applicare le Tabelle di Milano 2022, in luogo di quelle di RO 2019 e/o disconoscere la personalizzazione del danno riconosciuta in favore degli attori, odierni appellati, e/o liquidare somme comunque inferiori rispetto ai massimi previsti dalle
Tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale per perdita del rapporto parentale, che verranno adottate dalla Corte adita;
• in accoglimento del terzo motivo d'appello, per le ragioni di cui in narrativa: per l'ipotesi in cui dovesse essere accertata la debenza di somme ulteriori rispetto a quelle corrisposte agli attori,
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odierni appellati, ante causam, procedere al ricalcolo del danno da lucro cessante, conseguente alla mancata disponibilità della somma dovuta per il periodo intercorso dalla data del fatto lesivo alla liquidazione delle somme, consistente nella perdita di frutti civili che i danneggiati avrebbero potuto ritrarre -ove la somma fosse stata corrisposta tempestivamente- dall'impiego dell'equivalente monetario del valore economico del bene perduto (riconoscimento dei c.d. interessi compensativi), nonché alla rideterminazione delle somme da detrarre, in ragione degli acconti a questi corrisposti, da “ ante causam, il tutto in conformità alle operazioni di calcolo Controparte_7 indicate nel terzo motivo di appello;
• in accoglimento del quarto motivo d'appello, per le ragioni di cui in narrativa: - in via principale: accertare e dichiarare l'insussistenza di un danno patrimoniale per perdita dell'apporto lavorativo all'azienda agricola di famiglia, a fronte del decesso del sig. - in subordine, per Persona_1
l'ipotesi in cui dovesse essere accertata la debenza di somme ulteriori rispetto a quelle corrisposte agli attori, odierni appellati, ante causam, ridurre detto danno patrimoniale, nonché circoscriverlo ai familiari in ordine ai quali dovesse ritenersi raggiunta la prova della partecipazione alla predetta azienda;
• in ogni caso condannare gli appellati alla restituzione, in favore di “ , Controparte_7 delle somme che dovessero risultare, all'esito del giudizio di secondo grado, indebitamente percette.
Con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. >>
Per la parte appellate , , , e CP_1 CP_4 CP_3 Controparte_5 Controparte_2
<<voglia l corte d adita in riforma della sentenza n. del tribunale civile di chieti pubblicata il notificata pari data:>>
Per parte appellata : P_
<<voglia l corte d adita in riforma della sentenza n. del tribunale civile di chieti pubblicata il notificata pari data:>pagina 3 di 20 4
la SI.ra e la SI.ra al pagamento delle spese Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 del doppio grado di giudizio. >>
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Tribunale di Chieti n. 157/2023 pubblicata il 16.03.23.
– Risarcimento del danno da incidente stradale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 1464/2023, il Tribunale di Chieti ha accolto la domanda degli attori , CP_1
, , e – rispettivamente padre, sorelle e madre CP_4 CP_3 Controparte_5 Controparte_2 di – tesa a sentir condannare in solido tra loro proprietario e Persona_1 P_ conducente dell'autovettura su cui il loro familiare viaggiava quale terzo trasportato e su cui decedeva nel sinistro avvenuto a Canosa Sannita (CH) il 10/06/2028, e la che Parte_1 teneva in garanzia la medesima automobile.
Il Tribunale, istruito il giudizio per mezzo di prove documentali e testimoniali e accertata l'esclusiva responsabilità dell'incidente in capo a – il quale per gli stessi fatti veniva già P_ condannato in sede penale dal G.U.P. presso il Tribunale di Teramo, con sentenza del 10.12.2019, per il reato di omicidio colposo stradale pluriaggravato – ha riconosciuto per ciascuna parte attrice il risarcimento del danno da perdita parentale e del danno patrimoniale, questo determinato dalla perdita sofferta in qualità di soci dell'azienda agricola familiare, in seno alla quale il familiare defunto prestava la propria opera ed alla quale ne è venuto meno l'apporto lavorativo. Gli attori hanno invece rinunciato al risarcimento del danno iure hereditatis.
Il Tribunale ha altresì riconosciuto il diritto di rivalsa di sul proprio Parte_1 assicurato, a motivo del fatto che è stato accertato egli guidasse in stato di P_ alterazione alcolica e da assunzione di sostanze stupefacenti, tra cui cocaina, condannando questi a rifondere la Compagnia di tutto quanto essa è tenuta a corrispondere agli attori, a qualsiasi titolo.
Il Giudice di prossimità, tuttavia, non ha ammesso il concorso colposo della vittima, il passeggero alla verificazione del danno, invocato da dal momento Persona_1 Parte_1 che non ha ravvisato fosse matura la prova in ordine alla riconoscibilità dello stato di alterazione psicofisica con ciò dovendosi escludere che il terzo trasportato abbia P_ consapevolmente accettato il rischio di un eventuale incidente causato da tale stato del conducente.
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2. Avverso la sentenza proponeva appello la parzialmente soccombente, Parte_1 affidando il gravame ai seguenti quattro motivi, di seguito sintetizzati:
2.1 Mancato riconoscimento del concorso di colpa del terzo trasportato da accettazione del rischio.
Si contesta la sentenza impugnata nella parte in cui non ha riconosciuto, per difetto di sostegno probatorio, che lo stato di alterazione psicofisica del conducente , pure data per accertata, P_ fosse percepibile da nella fase precedente l'incidente, tanto da indurlo ad Persona_1 accettare il rischio di andare a bordo di autovettura guidata in stato di ebbrezza.
Delle tre testimonianze acquisite in giudizio su tale thema probandum, infatti, solo una ( _1
) ha affermato che era già visibilmente ubriaco prima di mettersi alla guida,
[...] P_ allorquando egli stava cenando al tavolo di una trattoria in compagnia di gli altri due, Per_1 invece, ossia e negano che ci fosse questa evidenza. CP_8 Tes_2
Tuttavia, secondo l'appellante tale contrasto sarebbe solo apparente, poiché è stato _1
l'unico ad avvicinarsi al tavolo di e a trattenersi con lui in conversazione diretta, sì da P_ averne miglior conto sulle condizioni psichiche del suo interlocutore, nelle stesse condizioni in cui avrebbe potuto avere conto che con era seduto allo stesso tavolo a cenare ed a Per_1 P_ parlare.
Gli altri due testi, invece, sarebbero meno attendibili, poiché riferiscono ciò che hanno potuto osservare stando a distanza ( uno di essi, commensale seduto ad altro tavolo;
l'altro, lo stesso ristoratore della trattoria ) senza aver mai essere entrati in contatto diretto con P_
Tale prova della conoscibilità dello stato di ubriachezza, inoltre, collimerebbe sul piano logico con l'altra, fornita dall'accertamento alcolemico e tossicologico, a cui è stato sottoposto P_ dopo l'incidente e in questa sede acquisito dagli atti del Pubblico Ministero, da cui è risultato un alto tasso di alcolemico.
Per conseguenza, l'appellante insiste sulla riforma della sentenza impugnata, chiedendo venga riconosciuta la corresponsabilità della vittima, ai sensi dell'art. 1227 c.c.
2.2 Con il secondo motivo di gravame contesta il metodo ed il quantum nella liquidazione del danno parentale.
Più in dettaglio, si eccepisce l'applicazione delle tabelle di RO in luogo di quelle di Milano – inizialmente chiesta per entrambe dagli attori in atto introduttivo di giudizio – sulla base del fatto che, sostiene l'appellante, le parti avverse abbiano implicitamente rinunciato alla loro applicazione in sede di memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c., laddove con essa hanno pagina 5 di 20 6
espressamente rinunciato alla domanda di risarcimento del danno iure hereditatis e per l'effetto hanno riformulato le richieste, richiamando tuttavia solo le tabelle milanesi e non più anche quelle romane.
In ogni caso, sarebbe illegittima la sentenza per aver considerato una personalizzazione del 15% sulle somme chieste dagli attori, dal momento che dette somme erano già comprensive di tale titolo di aumento, con tanto ottenendo un importo finale liquidato maggiore di quello dello stesso petitum.
Ulteriore vizio di calcolo, ancora, sarebbe stato commesso dal Giudice di prossimità, il quale avrebbe omesso di adottare il necessario criterio individualizzante, finalizzato ad adeguare la personalizzazione alle condizioni relazionali peculiari e concrete di ciascuno dei familiari del de cuius oltre i valori massimi previsti dalle tabelle applicabili. Tanto più che, secondo il gravame, i danneggiati non avrebbero neanche assolto all'onere probatorio di allegazione delle circostanze specifiche ed eccezionali idonee a fornire ragione a tale personalizzazione, a fronte di emergenze istruttorie che, piuttosto, avrebbero dimostrato la ordinarietà delle conseguenze lesive patite dai familiari del defunto.
2.3 Con il terzo motivo si vuole contraddire la sentenza impugnata sulla quantificazione degli interessi compensativi, riconosciuti sul risarcimento alle parti attrici ma, secondo il gravame, determinati disattendendo i principi applicabili secondo la Corte di legittimità.
In particolare, il Giudice di primo grado avrebbe rivalutato ed applicato gli interessi legali, a gennaio 2023, sugli importi complessivi liquidati a ciascun familiare, senza aver preventivamente devalutato gli importi in questione, così attribuendo ulteriori somme indebite in favore degli stessi.
Per conseguenza, si chiede di procedere al ricalcolo del danno da lucro cessante, conseguente alla mancata disponibilità della somma dovuta per il periodo intercorso dalla data del fatto lesivo alla liquidazione delle somme, consistente nella perdita di frutti civili che i danneggiati avrebbero potuto ritrarre qualora la somma fosse stata corrisposta tempestivamente, nonché alla rideterminazione delle somme da detrarre, in ragione degli acconti corrisposti ante causam.
2.3 Con il quarto ed ultimo motivo di appello si vuole censurare la sentenza impugnata laddove essa ha riconosciuto la sussistenza di un danno patrimoniale per perdita dell'apporto lavorativo all'azienda agricola di famiglia, a fronte del decesso del loro familiare Persona_1
L'appellante osserva che il provvedimento non ha chiarito per quali ragioni ha inteso provato il danno in questione. In realtà, posto che il danno patrimoniale non può mai farsi discendere ipso pagina 6 di 20 7
iure dalla morte del familiare, era onere dei danneggiati fornirne adeguata prova;
prova che non sarebbe stata invero allegata, in particolare del fatto che il defunto percepisse un reddito e che contribuisse ai bisogni familiari.
Invero, l'appellante sostiene essere inverosimile che collaborasse efficacemente Per_1 all'azienda agricola di famiglia, avendo egli manifestato poco interesse per le attività della stessa, che egli avrebbe praticato solo saltuariamente e senza continuità funzionale.
Per altro verso, la parte si duole del diritto al risarcimento, per tale voce di danno patrimoniale, riconosciuto delle sorelle del de cuius e per le quali non sarebbe CP_4 Controparte_3 emersa la prova, per un verso, della loro partecipazione a detta azienda familiare;
per altro verso, che le medesime continueranno nel futuro a garantire la loro adesione, rinunciando a crearsi un proprio nucleo familiare distaccandosi da quello di origine e dalla relativa azienda.
3. Si costituiscono gli appellati concludendo per il rigetto dell'appello.
4. L'appello è parzialmente fondato.
5.Infondato è comunque il primo motivo di gravame. MANCATO RICONOSCIMENTO DEL CONCORSO DI COLPA DEL SIG. POLIDORI, PER ACCETTAZIONE DEL Per_1 RISCHIO – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1227 C.C.. E 2 COST., 2697 C.C., 2727 C.C., 115 C.P.C.– CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE
In punto di sussumibilità della fattispecie dedotta nel concorso di colpa rilevante ex art. 1227 cc, prende atto questa Corte di merito del recente intervento da parte della Corte di legittimità ex art. 363 terzo co. cpc, nell'ambito del quale sono stati affermati i seguenti principi di diritto: (a) "l'art. 1227, comma primo, c.c., interpretato in senso coerente con la Direttiva 2009/103, non consente di ritenere, in via generale ed astratta, che sia sempre e necessariamente in colpa la persona la quale, dopo aver accettato di essere trasportata a bordo d'un veicolo a motore condotto da persona in stato di ebbrezza, rimanga coinvolta in un sinistro stradale ascrivibile a responsabilità del conducente. Una simile interpretazione infatti contrasterebbe con l'art. 13, par. 3, della Direttiva 2009/103, nella parte in cui vieta agli Stati membri di considerare "senza effetto", rispetto all'azione risarcitoria spettante al trasportato, "qualsiasi disposizione di legge (...) che escluda un passeggero dalla copertura assicurativa in base alla circostanza che sapeva o avrebbe dovuto sapere che il conducente del veicolo era sotto gli effetti dell'alcol". Spetterà dunque al giudice di merito valutare in concreto, secondo tutte le circostanze del caso, se ed in che misura la condotta della vittima possa dirsi concausa del sinistro, fermo restando il divieto di valutazioni che escludano interamente il diritto al risarcimento spettante al trasportato nei confronti dell'assicuratore del vettore";
(b) "l'accertamento della esistenza e del grado della colpa della persona che, accettando di farsi trasportare da un conducente in stato di ebbrezza, patisca danno in conseguenza d'un sinistro stradale, è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, se rispettoso dei parametri dettati dal primo comma dell'art. 1227 c.c.".
(nei termini Cassazione civile sez. III, 17/09/2024, (ud. 13/06/2024, dep. 17/09/2024), n.24920).
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Ancora in quella sede è stato ulteriormente precisato che l'eventuale concorso colposo del passeggero alla concausazione del sinistro va accertato con giudizio sintetico a posteriori, e non con giudizio analitico a priori. Si tratta dunque di vagliare, caso per caso, le condizioni della vittima e quelle del conducente;
l'entità del tasso alcolemico;
le circostanze di tempo e di luogo;
la prevedibilità del rischio.
Il residuo dubbio sulla prova della colpa della vittima, per quanto in questa sede interessa evidenziare, ricade a sfavore del debitore, in quanto la colpa della vittima è fatto impeditivo od estintivo della pretesa attorea, e il fatto costitutivo della relativa eccezione va dimostrato da chi la solleva.
5.1.Fatta tale premessa giuridica, occorre allora scendere a valutare se il debitore appellante abbia fornito o meno prova certa della consapevolezza in capo al danneggiato dello stato di ebrezza del conducente incidente sulla capacità di guida in condizioni di sicurezza.
La consapevolezza del terzo trasportato deve quindi emergere con chiarezza dal complessivo compendio probatorio in base alla valutazione di elementi convergenti tra loro. Viceversa, in assenza di prova circa la percepibilità dall'esterno dell'alterazione psico-fisica, o in presenza di un mero dubbio in ragione della non convergenza di quelle acquisizioni, circa la sussistenza di quella percepibilità, non si può presumere che il danneggiato si sia volontariamente esposto al rischio di un evento dannoso e la responsabilità del debitore non può essere limitata.
Gli elementi acquisiti allora non conducono affatto inequivocabilmente verso l'affermazione che il terzo poi trasportato fosse o anche solo dovesse essere consapevole dello stato di ebrezza dell'amico poi messosi alla guida del veicolo.
Le stesse dichiarazioni testimoniali valorizzate dalla compagnia appellante sul punto nel relativo motivo di appello, non convergono prima di tutto sulla circostanza costituita dalla tipologia di bevande nell'occasione assunte dai due amici a cena.
A fronte infatti della domanda che tendeva a far riferire della contemporanea assunzione di diverse bevande alcoliche, alcuni testi hanno riferito solo vino rosso, altri solo vino rosato, altri ancora solo birra.
Che pertanto nell'occasione quegli avventori avessero consumato congiuntamente diversi tipi di vino unitamente alla birra è assunto esposto dal difensore della compagnia che non trova riscontro nelle disposte acquisizioni. Tutti i testi escussi, ad esclusione del teste hanno escluso che il fosse _1 P_ percettibilmente in stato di ebrezza. Nessuno dei testi ha confermato che parlava ad alta voce ed infastidiva gli altri avventori. In particolare: SI. all'udienza del 29.03.2021 (A.D.R. sul capitolo 13 della II memoria istruttoria CP_9 della deducente Compagnia: “dica il teste se, in detta occasione, si avvedeva della presenza di bevande alcoliche sul tavolo sul quale cenavano il SI. ed il SI. , P_ Persona_1 lo stesso SI. riferiva: “… Quella sera ho visto che sul tavolo dove stavano cenando CP_8 P_ e c'era una sola caraffa di vino “Cerasuolo” che era piena fino alla metà ed anche i loro Per_1 bicchieri pieni e me ne hanno offerto un bicchiere che ho assaggiato per poterlo ordinare …”); dichiarazioni rese dal teste di parte attorea, SI. in seno al processo civile di primo Tes_3 grado, all'udienza del 21.06.2022 (A.D.R. sul capitolo X.3 della III memoria di parte attrice
“ la sera del 10-6-2018 verso le ore 22.00 circa, presso il Ristorante Santa CI di Pt_2 OL (CH), Lei ha visto che barcollava nel camminare, alzava la voce, P_
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infastidiva gli altri clienti del locale, faceva discorsi sconclusionati”, lo stesso riferiva: “… ricordo che e quella sera hanno bevuto del vino rosso …”); Per_1 P_ dalle dichiarazioni testimoniali rese dal teste di parte attorea, SI. , nel processo Testimone_4 civile di primo grado, all'udienza del 21.06.2022 (A.D.R. sul capitolo X.3 della III memoria di parte attrice “ la sera del 10-6-2018 verso le ore 22.00 circa, presso il Ristorante Pt_2 Santa CI di OL (CH), Lei ha visto che barcollava nel camminare, alzava la P_ voce, infastidiva gli altri clienti del locale, faceva discorsi sconclusionati”, lo stesso riferiva “… hanno bevuto, per quanto ricordo, una birra in due ovvero in bicchiere di birra a testa …”). Ancora il teste ha dichiarato, escusso all'udienza del 29.03.2021, A.D.R. sul capitolo X.3 Tes_5 della III memoria di parte attrice “ la sera del 10-6-2018 verso le ore 22.00 circa, Pt_2 presso il Ristorante Santa CI di OL (CH), Lei ha visto che barcollava nel P_ camminare, alzava la voce, infastidiva gli altri clienti del locale, faceva discorsi sconclusionati”, riferiva “Non è vera la circostanza, alla mia presenza il VU aveva un comportamento assolutamente normale e siccome sono un ristoratore, mi sarei accorto di qualche comportamento anomalo del e tanto posso dire anche del con cui ho intrattenuto P_ Per_1 la maggior parte della conversazione tant'è che il giorno dopo apprendendo della disgrazia, mi sono stupito che si parlasse del fatto che fossero ubriachi”.
Ancora il teste a riferito: “Ho visto quella sera, stavamo però in due tavoli Tes_3 P_ diversi, ma posso dire che non era visibilmente ubriaco né infastidiva gli avventori del locale;
ricordo che e quella sera hanno bevuto del vino rosso ma modiche quantità. Per_1 P_
Il teste , a sua volta ha dichiarato“Non mi risulta che quella sera Testimone_4 P_ avesse tenuto i comportamenti di cui al capitolo (VERO CHE la sera del 10-6-2018 verso le ore 22.00 circa, presso il Ristorante Santa CI di OL (CH), Lei ha visto che P_ barcollava nel camminare, alzava la voce, infastidiva gli altri clienti del locale, faceva discorsi sconclusionati), anzi io l'ho visto “normale” come l'ho sempre visto al bar dove lavorava come barista. Anche il ha confermato oltretutto: “ preciso che il non infastidiva gli avventori _1 P_ del locale, non alzava la voce, non l'ho visto camminare per cui non so dire se barcollava, faceva i discorsi di cui ho già riferito”.
Nell'ambito di tale convergente quadro, valgono solo a raggiungere la soglia del dubbio, ma non certo a condurre ad un risultato opposto, le risultanze dei test di controllo sulla sua persona del che inducevano i carabinieri della Stazione di OL (CH) ad elevare, nei confronti del P_ SI. , tra le altre, le contestazioni di cui alla pg. 8 dell'atto di appello P_ Le dichiarazioni invece sull'odore di alcool sentito dai soccorritori al momento dell'intervento, nulla provano in relazione alle circostanze qui oggetto di accertamento (consapevolezza da parte del trasportato dello stato di ebrezza del conducente).
Da tali dati e mere valutazioni, non può pertanto raggiungersi, in via peraltro meramente presuntiva, alcuna valenza demolitoria di quelle acquisizioni orali, nonostante le suggestive, ma sterili, prospettazioni offerte dalla difesa della compagnia sulla intercorrenza di rapporti amicali tra quei testi ed il ragazzo poi purtroppo deceduto.
La non univocità della acquisita piattaforma probatoria induce allora a confermare l'assunto secondo cui il residuo dubbio sulla prova della colpa della vittima, ricade a sfavore del debitore, in quanto la colpa della vittima è fatto impeditivo od estintivo della pretesa attorea, e il fatto costitutivo della relativa eccezione va dimostrato con adeguata certezza da chi la solleva.
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Mostra di non comprendere la difesa dell'appellante che la contraddittorietà del quadro probatorio non determina contraddittorietà della decisione, nella parte in cui questa si limita a prendere atto di quella in punto di valutazione del requisito de quo ed a ripristinare quindi doverosamente gli ordinari criteri di imputazione del danno per intero sul debitore (Cass. nr. 24920/24).
5.2Impugna ancora la compagnia appellante la gravata decisione nella parte in cui (sintetizzata ed evidenziata alle lettere f, g, h, i, j dell'atto di appello, relativa al riconoscimento ed alla quantificazione del danno non patrimoniale per perdita del rapporto parentale), in cui ha liquidato il danno non patrimoniale per perdita del rapporto parentale, (I) riconoscendo importi maggiori rispetto a quelli richiesti dagli attori, (II) applicando le Tabelle del Tribunale di RO, anziché quelle del Tribunale di Milano, (III) attribuendo, a tutti gli attori, indebitamente e con motivazione meramente apparente, una personalizzazione del danno in misura del 15%, nonché riconoscendo importi pari ai massimi previsti dalle Tabelle di RO 2019. 5.2.1Attraverso un tortuoso rimando alle conclusioni precisate dagli attori prima nell'atto introduttivo, poi nella memoria ex art. 183 cpc e quindi in sede di pc, denuncia la parte appellante che alle sorelle del defunto siano stati riconosciuti importi maggiori rispetto a quelli richiesti con la prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c., dovendo peraltro ritenersi inammissibili e tardivi gli incrementi operati in sede di precisazione delle conclusioni. L'assunto non può essere condiviso, in quanto dà prevalenza alle conclusioni formulate nella prima memoria ex art. 183 cpc, senza invece considerare quelle già formulate nell'atto di citazione e poi confermate in sede di precisazione delle conclusioni.
Mette poi di considerare l'appellante che le conclusioni venivano sin dall'inizio formulate nei seguenti termini “a risarcire tutti i danni subiti dagli istanti/attori/attrici, a causa della morte del loro caro congiunto nel predetto sinistro (nelle qualità spiegate e ad ognuno per il proprio titolo- come da premesse e nessuno escluso) patrimoniali, non patrimoniali, biologici, morali, esistenziali e di qualsivoglia natura, iure proprio e iure successionis, ed a prescindere dal nomen iuris, nella seguente somma – omissis - o in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, omissis chiedendo, sin d'ora, l'applicazione (in ragione delle motivazioni sopra indicate) della massima personalizzazione del danno, oltre ad accessori (rivalutazione monetaria e interessi) come per legge, dal momento del sinistro all'avvenuto pagamento.
La trascrizione pertanto di specifici importi era allora puramente indicativa e non precludeva, in ragione della esplicitazione della formula “ o in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia” l'individuazione da parte del giudice, in sede decisoria, di importi anche maggiori rispetto a quelli puramente indicati negli scritti difensivi.
5.2.2 Analoga valutazione di infondatezza deve essere fatta con riferimento al motivo di appello secondo cui gli importi richiesti dagli attori fossero già comprensivi della personalizzazione, successivamente riconosciuta, dalla sentenza di prime cure, in misura pari al 15%, sulle somme liquidate sulla scorta dei valori massimi attribuibili secondo la Tabella di RO 2019. Diversamente da quanto assume la difesa della compagnia, alcuna violazione del disposto di cui all'art. 112 cpc può essere seriamente sollevata. Ai sensi dell'art.1367 cod.civ., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, “a priori” che quella espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione. La richiesta di liquidare una somma determinata “o quella pagina 10 di 20 11
maggiore o minore che si riterrà di giustizia” come le altre formule equivalenti, quindi non può ex abrupto definirsi una formula di stile senza effetti e non piuttosto una espressa riserva per il conseguimento dell'eventuale maggiore somma dovuta (Cass. 6 aprile 2022 n.11213; Cass. 26 aprile 2021 n. 10984; Cass. 20 luglio 2018 n. 19455 e da ultimo Cassazione civile sez. III, 15/11/2024, (ud. 27/09/2024, dep. 15/11/2024), n.29537). Ferma quindi l'efficacia di quella riserva iniziale, legittimamente la parte ha proceduto all'aggiornamento delle proprie richieste e, sulla scorta delle stesse, nel rispetto del principio di cui all'art. 112 cpc, il giudice di prime cure ha quantificato il danno dovuto in favore degli attori.
5.2.3.Diversamente poi da quanto assume l'appellante, secondo cui gli importi “riepilogati” (così come incrementati, in sede di precisazione delle conclusioni) fossero già comprensivi della
“personalizzazione ai livelli massimi”, la difesa degli attori aveva chiesto la condanna della controparte a risarcire i danni tutti subiti dagli attori, a causa della morte del loro congiunto nel predetto sinistro, ed a ognuno per il proprio titolo – danni nessuno escluso: patrimoniali, non patrimoniali, biologici, morali, esistenziali e di qualsivoglia natura a prescindere dal nomen iuris- ammontanti complessivamente ad €. 1.168.978,70 (s. e. & o.) – sulla base dei criteri di liquidazione indicati nelle Tabelle “a punti” di RO (vigenti al momento della decisione- ultima edizione anno 2019) con riconoscimento (in ragione delle motivazioni indicate) della personalizzazione ai livelli massimi per ciascun attore. La personalizzazione, nei limiti massimi, non era quindi affatto già ricompresa negli importi riepilogati numericamente.
5.3.Assume ancora l'appellante come la sentenza, anche sulla scorta delle richieste formulate in precedenza in via alternativa e subordinata e comunque in sede di pc, aveva proceduto ad applicare le tabelle romane del 2019 piuttosto che quelle Milanesi del giugno 2022 anch'esse ormai allineatesi al sistema a punti proprio delle tabelle romane e sostanzialmente validate solo da Cassazione ordinanza del 16 dicembre 2022 n. 37009, in data quindi successiva alla data di precisazione delle conclusioni (che legittimamente quindi invocavano l'applicazione delle tabelle romane e sulle quali si è quindi sviluppato il contraddittorio). Il motivo non è comunque minimamente scrutinabile. Al di là infatti della mera riproduzione di una non meglio illustrata e assolutamente laconica scheda alla pg. 21 dell'atto di appello, la parte neanche adduce né tantomeno comprova nello specifico spazio dedicato al relativo motivo di appello (pg 20 e 21) di avere un concreto interesse alla impugnativa sulla scorta del motivo di doglianza al vaglio, non essendo neanche certo cioè che l'applicazione delle tabelle milanesi del 2022 comportasse, nella prospettiva della impugnante un trattamento meno favorevole per i danneggiati. Come mostra di comprendere la stessa difesa della parte appellante, la tabella milanese prevede sì un tetto massimo di liquidazione (cd. CAP) e tuttavia tale tetto è superabile in presenza di circostanze eccezionali, che difficilmente appaiono non individuabili nella fattispecie al vaglio. E' vero infatti che la Corte di legittimità ha avuto più volte modo di affermare, in materia di danno non patrimoniale, che i parametri delle "Tabelle" predisposte dal Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti e tuttavia, laddove si impugni la decisione sotto tale profilo, non può non doversi individuare un onere in capo alla parte che si lamenta di quella mancata applicazione di allegare i dati tecnici che consentano di ritenere sproporzionata la liquidazione rispetto a quella cui l'adozione dei parametri tratti dalle "Tabelle" di Milano consenta di pervenire (v. Cass., 28/6/2018, n. 17018. E già Cass., 30/6/2011, n. 14402 Cassazione civile sez. III, 02/12/2021, (ud. 06/05/2021, dep. 02/12/2021), n.38077).
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D'altra parte, come anticipato, solo con l'ordinanza del dicembre 2022 la Cassazione ha validato il ricorso alle tabelle meneghine per la quantificazione del danno parentale a punti e pertanto legittimamente la parte ha precisato le conclusioni invocando da ultimo anche le tabelle romane e su tale richiesta si è poi sviluppato il contraddittorio. Quella validazione del 2022 peraltro non ha affatto statuito oltretutto il primato delle tabelle milanesi rispetto a quelle romane, come pure ammesso dall'appellante alla pg 20 dell'atto di appello in cui afferma “sebbene la pronuncia de qua non abbia sancito la supremazia assoluta delle tabelle meneghine rispetto a quelle romane….” 5.4.Lamenta ancora la parte appellante che la sentenza appellata, nella parte in cui ha riconosciuto, in favore di ciascuno degli attori, una personalizzazione del danno per perdita del rapporto parentale sull'importo liquidato, sarebbe viziata sotto tre ulteriori profili. In primo luogo, invero, occorre osservare come le Tabelle del Tribunale di RO 2019 consentano sì la personalizzazione del danno parentale, ma ciò sulla scorta di parametri oggettivi, già considerati dal provvedimento di primo grado, in sede di liquidazione del danno de quo, al netto della personalizzazione. Secondo l'appellante la personalizzazione avrebbe comportato un'ingiusta duplicazione del danno già risarcito agli attori con l'applicazione delle Tabelle romane. Inoltre la sentenza sarebbe nulla perché avrebbe statuito con una motivazione “meramente apparente”, per essersi il giudice “limitato a “motivare” il riconoscimento della contestata personalizzazione
“In ragione del forte vincolo familiare dimostrato con la produzione documentale (foto all. 30) e con la circostanza che il defunto, perfettamente inserito nel menage familiare, contribuiva anche al lavoro dell'azienda agricola di famiglia, l'importo liquidato per ciascun familiare può essere aumentato del 15%”; per aver indicato gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento “senza un'approfondita disamina logico-giuridica” e parificando la posizione della LA di Per_1 Controparte_5 (non convivente e non partecipante all'impresa agricola familiare) agli altri componenti del nucleo familiare;
per aver riconosciuto la personalizzazione in mancanza dei presupposti, non avendo gli appellati (a suo dire) dedotto le circostanze eccezionali e specifiche riferibili a ciascuno di essi. In relazione a tale motivo si evidenzia quanto segue. Al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella (in termini da ultimo Cassazione civile sez. III, 07/09/2023, (ud. 22/06/2023, dep. 07/09/2023), n.26140).
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Come noto, a fronte della morte di un soggetto causata da un fatto illecito di un terzo, il nostro ordinamento riconosce ai parenti del danneggiato un risarcimento iure proprio, di carattere patrimoniale e non patrimoniale, per la sofferenza patita e per le modificate consuetudini di vita, in conseguenza dell'irreversibile venir meno del godimento del rapporto parentale con il congiunto. Tale forma risarcitoria intende ristorare il familiare del pregiudizio subìto sotto il duplice profilo, morale, consistente nella sofferenza psichica che questi è costretto a sopportare a causa dell'impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare, e relazionale, inteso come significativa modificazione delle abitudini di vita - destinate, a volte, ad accompagnare l'intera esistenza del soggetto che l'ha subita.
Quanto alla prova del danno, non v'e' dubbio che, in linea generale, spetti alla vittima dell'illecito altrui dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e, dunque, l'esistenza del pregiudizio subito: onere di allegazione che potrà essere soddisfatto anche ricorrendo a presunzioni semplici e massime di comune esperienza (Cass. s.u. 26792/2008, cit.).
Ebbene, nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), è orientamento unanime (Cass. n. 11212 del 2019; n. 31950 del 2018; n. 12146 del 14 giugno 2016) che l'esistenza stessa del rapporto di parentela faccia presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza e', per comune esperienza, connaturale all'essere umano. Naturalmente, trattandosi di una praesumptio hominis, sarà sempre possibile per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite (Cass. n. 3767 del 2018).
Più in generale, in caso di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, ferma la possibilità per la parte interessata di fornire la prova di tale danno con ricorso alle presunzioni, alle massime di comune esperienza, al notorio, con riferimento alla realtà ed alla intensità dei rapporti affettivi e alla gravità delle ricadute della condotta (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 11212 del 24/04/2019, Rv. 653591 - 01), spetterà al giudice il compito di procedere alla verifica, sulla base delle evidenze probatorie complessivamente acquisite, dell'eventuale sussistenza di uno solo, o di entrambi, i profili di danno non patrimoniale in precedenza descritti (ossia, della sofferenza eventualmente patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore, e quella, viceversa, che eventualmente si sia riflessa, in termini dinamico-relazionali, sui percorsi della vita quotidiana del soggetto che l'ha subita).
In tale quadro emergerà il significato e il valore dimostrativo dei meccanismi presuntivi che, al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, richiamano il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge, convivente, figlio, genitore, LA, fratello, nipote, ascendente, zio, cugino) secondo una progressione che, se da un lato, trova un limite ragionevole (sul piano presuntivo e salva la prova contraria) nell'ambito delle tradizionali figure parentali nominate, dall'altro non può che rimanere aperta, di volta in volta, alla libera dimostrazione della qualità di rapporti e legami parentali che, benché di più lontana configurazione formale (o financo di assente configurazione formale: si pensi, a mero titolo di esempio, all'eventuale intenso rapporto affettivo che abbia a consolidarsi nel tempo con i figli del coniuge o del convivente), si qualifichino (ove rigorosamente dimostrati) per la loro consistente e apprezzabile dimensione affettiva e/o relazionale.
Sotto tale profilo allora la sentenza qui gravata, proprio sulla scorta del meccanismo presuntivo sopra descritto, tenendo conto della gravità del danno, delle età di tutti i componenti e della prossimità formale del legame, ha determinato per ciascuno dei familiari l'importo analiticamente indicato per ognuno degli stessi quale effetto automatico del calcolo secondo i valori punto delle tabelle. pagina 13 di 20 14
Quanto alla personalizzazione del danno, occorre premettere come la stessa si possa riconoscere in ipotesi di radicale ed eccezionale sconvolgimento delle proprie abitudini di vita, e che costituisce a sua volta onere dell'attore allegare e provare, in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche.
Sul punto la sentenza ha motivato quanto segue: “in ragione del forte vincolo familiare dimostrato con la produzione documentale (foto all. 30) e con la circostanza che il defunto, perfettamente inserito nel menage familiare, contribuiva anche al lavoro dell'azienda agricola di famiglia, l'importo liquidato per ciascun familiare può essere aumentato del 15%.”
Se allora può convenirsi che, in relazione alla LA , all'equiparazione del trattamento CP_5 liquidatorio rispetto agli altri familiari conviventi, possa pervenirsi valorizzando quanto sul punto riferito dai testi escussi (testimonianze raccolte il 21.6.21 ) sulla sussistenza comunque di un forte legame tra i fratelli, non altrettanto può affermarsi in relazione alla personalizzazione del danno. Il richiamo infatti alla documentazione di cui alle foto allegato 30 nulla aggiunge rispetto a quanto valutato nella prima fase di liquidazione.
L'effettivo dato oggettivo che può legittimamente indurre a ricorrere ad un criterio di personalizzazione del danno è effettivamente quello relativo alla accertata partecipazione dello sfortunato ragazzo all'attività della azienda agricola, cui però non partecipava (solo, secondo le allegazioni della parte attrice non efficacemente confutate dalla appellante) la LA . CP_5 Se è evidente allora che la perdita del figlio fratello, per i partecipanti a quella attività abbia rappresentato un vero e proprio sconvolgimento delle abitudini di vita, idoneo a far scattare un obbligo di ulteriore personalizzazione del danno, a tale conclusione non può pervenirsi per la LA . CP_5
A tale parte quindi non può essere riconosciuto l'aumento del 15% e pertanto in favore della medesima doveva essere liquidato un minor importo per euro 22.065,00 (169.165,58-147.100,50).
Sotto tale profilo non può assumere alcuna valenza quanto eccepito dalla parte appellata e secondo cui il ““valore aggiunto” che stava mettendo già in pratica con i suoi progetti, Per_1 sarebbe andato a vantaggio non solo dei componenti conviventi della famiglia, ma a beneficio di tutti, anche della LA , a cui necessariamente arriveranno i terreni agricoli per CP_5 successione in morte dei genitori”, in quanto in questa sede, si procede a determinare il danno alle abitudini quotidiane dei familiari derivanti dalla mancata presenza in azienda del povero ragazzo, senza alcuna implicazione sugli effetti patrimoniali di tale perdita.
6.Per comodità espositiva, si ritine opportuno trattare preliminarmente il quarto motivo di appello, apparendo anche questo infondato. QUARTO MOTIVO DI APPELLO: ERRONEO
RICONOSCIMENTO DAL DANNO PATRIMONIALE PER PERDITA DELL'APPORTO
LAVORATIVO ALL'AZIENDA AGRICOLA DI A FRONTE DEL DECESSO CP_10
DEL SIG. LORENZO POLIDORI - VIOLAZIONE DELL'ART. 111 COST - VIOLAZIONE
DELL'ART. 132 C.P.C. - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2697 c.c., 2727 c.c., 115 c.p.
Secondo l'appellante, la sentenza avrebbe riconosciuto, per il danno de quo, l'ingente somma di complessivi € 180.253,09, sulla base di mere congetture ed ipotesi, rectius, sulla base di
“bilancini” depositati dalla difesa degli attori, inidonei a fornire la prova degli utili e/o dei costi sostenuti, come, peraltro, lo stesso C.T.U. avrebbe riferito nel proprio elaborato. Il Giudice, prima, e la sentenza, poi, avrebbero inoltre omesso di considerare come non tutti i lavori agricoli fossero svolti dal SI. e come, dunque, per alcuni di questi Persona_1
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sarebbe comunque stata necessaria la prestazione ad opera di soggetti terzi. A tal fine, basti considerare come quest'ultimo non fosse ancora in grado di guidare il trattore (essendo sprovvisto della relativa patente di guida). Tale ultimo assunto è in particolare smentito dalle acquisizioni compiute in primo grado. La prova testimoniale raccolta, unitamente al materiale fotografico acquisito, ha adeguatamente comprovato che il svolgeva praticamente tutte le attività manuali agricole. Per_1 La circostanza allora che non conducesse mezzi resta del tutto irrilevante. Quanto alla residua parte del motivo di gravame, ritiene la Corte adeguatamente motivata la risposta già fornita ai consulenti di parte da parte dello stesso CTU alla identica osservazione ivi rivoltagli. Il CTU, con propria istanza del 30.6.2022, aveva richiesto al Giudice l'autorizzazione ad acquisire i partitari contabili e le relative fatture registrate, inerenti i bilancini contabili degli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 depositati nel fascicolo processuale, ritenendoli
“indispensabili per identificare meglio la tipologia di costi sostenuti dall'impresa agricola e, quindi, per la verifica dell'eventuale aumento dei costi sostenuti con riferimento alla manodopera o prestazioni di terzi.” Tale richiesta era finalizzata solo all'elaborazione di un calcolo dettagliato e più preciso. Non avendo ricevuto da parte del Tribunale l'autorizzazione all'acquisizione di detti documenti, il CTU, tenendo presente che nel quesito il Giudice ha chiesto la valutazione “anche in via di ragionevole approssimazione”, ha indicato nell'elaborato, al paragrafo della propria Relazione intitolato: “Documenti e ipotesi su cui si basa la perizia”, il percorso logico seguito per rispondere al quesito posto dal Giudice e l'ipotesi di calcolo scelto per quantificare il danno. Come indicato in perizia, il perito ha quindi “basato le proprie valutazioni sui dati esposti nei bilancini contabili depositati (Allegato 1 alla Relazione del CTU), sulle fatture depositate (Allegato 2 alla Relazione del CTU)” e sui “contratti per prestazioni di terzi, stipulati con la ditta De SA NO per gli anni 2020, 2021 e 2022” (Allegato 3 alla Relazione del CTU): documenti che il C.T.U. ha rinvenuto nel fascicolo processuale e che ha ritenuto risultare corretti dal punto di vista contabile e fiscale. Il perito ha poi provveduto ad individuare, all'interno dei bilancini contabili depositati, i partitari “Spese per prestazioni di servizi” e “Lavori eseguiti da terzi” nei quali sono confluiti i costi sostenuti dall' con riferimento alle prestazioni di terzi, Controparte_11 verificando la corrispondenza tra l'importo delle fatture elettroniche (al netto dell'Iva) ed i partitari precedentemente indicati. Ciò al fine di determinare l'utile o la perdita di periodo per competenza ed ha poi considerato i costi relativi alle prestazioni scaturenti dai contratti stipulati dall' con la ditta De SA, documentazione, pure questa, rinvenuta nel fascicolo. CP_11 Il dato ricavato pertanto non è stato affatto solo rilevato dal mero esame dei cd bilancini, come affermato nel motivo di appello, essendo stati i dati riscontrati dagli stessi verificati dal perito anche alla luce delle fatture elettroniche nonché dei contratti per prestazioni di terzi, stipulati con la ditta De SA NO per gli anni 2020, 2021 e 2022.
7.TERZO MOTIVO DI APPELLO: ERRONEA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI COMPENSATIVI - VIOLAZIONE DELL'ART. 112 C.P.C. E DEGLI ARTT. 1226, 2043 E 2056 C.C. Si assume in relazione a tale motivo di doglianza che sebbene il provvedimento di primo grado abbia statuito che “deve aggiungersi il danno da lucro cessante conseguente alla mancata disponibilità della somma dovuta per il periodo intercorso dalla data del fatto lesivo (giugno 2018) alla presente decisione e consistente nella perdita di frutti civili che il danneggiato avrebbe potuto ritrarre -ove la somma fosse stata corrisposta tempestivamente- dall'impiego pagina 15 di 20 16
dell'equivalente monetario del valore economico del bene perduto, con l'attribuzione di interessi a un tasso non necessariamente coincidente con quello legale (Vd. Cass. Sez. Un. 1712\95 , Cass, n.10300\01; Cass.n. 18445\05). Tale danno deve essere liquidato applicando i criteri di cui alla sentenza della Corte di legittimità, mediante il riconoscimento dei c.d. interessi compensativi sulla somma indicata, devalutata e via via rivalutata secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, dal giorno del sinistro sino a quello della presente sentenza” (cfr. pag. 11 del provvedimento impugnato), ai fini del calcolo di detta voce di danno, il giudice di prime cure ha tuttavia rivalutato ed applicato gli interessi legali, a gennaio 2023, sugli importi complessivi liquidati a ciascun familiare, senza aver, preventivamente, devalutato gli importi in questione. Come chiarito infatti anche in sede di legittimità, ai fini dell'integrale risarcimento del danno in ipotesi di obbligazione di valore, sono dovuti sia la rivalutazione della somma liquidata ai valori attuali, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, che deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale (e alla quale, naturalmente, non si fa luogo se la somma risulta liquidata dal giudice già al valore "attuale" del bene perduto), sia gli interessi compensativi sulla predetta somma, che sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito (tra le molte, Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11899, Rv. 640204-01). Affermazioni queste, ancora di recente ribadite, essendosi sottolineato che gli "interessi "compensativi" (o risarcitori), in effetti, sono gli interessi dovuti dal debitore in caso di credito al risarcimento del danno extracontrattuale (che, in quanto illiquido, non consente la decorrenza degli interessi di pieno diritto) sulle somme liquidate a tale titolo, con decorrenza dalla maturazione del diritto, e cioè dal momento del fatto illecito (art. 1219, comma 2, n. 1, cod. civ.), fino al passaggio in giudicato della sentenza che decide sulla loro liquidazione" e ciò "in funzione compensativa del pregiudizio subito dal creditore per il tardivo conseguimento della somma corrispondente all'equivalente pecuniario dei danni subiti, dei quali, quindi, costituiscono, al pari della rivalutazione monetaria, una componente (così, in motivazione, Cass. Sez. 2, ord. 10 dicembre 2012, n. 39376, Rv. 663173-01), sempre che, beninteso, "una domanda di liquidazione degli stessi sia stata formulata". (Cass. Sez. 3, sent. 15 febbraio 2023, n. 4938, Rv. 667257-01). Il conteggio tuttavia degli interessi deve essere operato previa dovuta devalutazione della somma rivalutata all'attualità, essendo stata utilizzata una tabella successiva all'infortunio. La necessità della devalutazione nasce dalla esigenza della determinazione della somma capitale destinata alla reintegra della situazione patrimoniale dei danneggiati con riferimento al momento dell'evento dannoso, là dove la somma capitale scaturente dall'applicazione delle tabelle utilizzate dal primo giudice, esprime, per come pacifico, valori riferiti a un momento successivo (sulla necessità di devalutazione con riferimento al momento dell'evento dannoso cfr.. Cass. 21/03/2011, n. 6357; Cass. 23/02/2005, n. 3747 e Corte appello L'Aquila sez. I, 10/12/2021, (ud. 01/10/2021, dep. 10/12/2021), n.1776 altra composizione). La somma corrispondente al capitale liquidato complessivamente a titolo di risarcimento già quindi rivalutata dalla data del sinistro all'attualità, deve essere devalutata alla data del fatto e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. e sulla somma via via rivalutata devono essere calcolati gli interessi al tasso legale dalla data del fatto fino alla data della presente sentenza. Dalla data della sentenza sono poi dovuti gli interessi al tasso legale (Corte appello L'Aquila sez. I, 30/09/2021, (ud. 15/09/2021, dep. 30/09/2021), n.1462 altra composizione). Sul punto l'appellato si limita ad eccepire che, a suo dire, correttamente criterio di calcolo utilizzato dal primo Giudice (contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante) è assolutamente corretto, avendo conteggiato dapprima gli interessi compensativi sull'intera somma liquidata in sentenza, e, poi, sottratto alla somma così ottenuta, l'acconto di €.272.500,00 (corrisposto in data pagina 16 di 20 17
14.1.19) maggiorato degli interessi compensativi dalla data di effettiva corresponsione sino alla data della sentenza 15.3.2023 (in realtà sino al 31.1.2023). Non contesta pertanto l'appellato che effettivamente, nonostante l'esplicitazione del corretto principio regolatore, il giudice di primo grado non abbia provveduto alla previa devalutazione e rivalutazione di anno in anno secondo gli indici ISTAT e su tali importi poi abbia applicato gli interessi compensativi. Le regole suesposte debbono trovare tra l'altro applicazione sia quando il debitore adempia la propria obbligazione uno actu, sia quando, prima della liquidazione definitiva, abbia versato degli acconti. In quest'ultimo caso, la soluzione del problema pratico concernente i criteri di defalco degli acconti dal credito risarcitorio va individuata alla luce della ratio della soluzione adottata da Sez. un. 1712/95… Tale ratio consiste in ciò: che la liquidazione del danno da mora nelle obbligazioni di valore deve, per così dire, “simulare” il vantaggio che il creditore avrebbe potuto ricavare dall'investimento della somma a lui dovuta, se gli fosse stata tempestivamente pagata. È dunque evidente che, nel caso di pagamenti in acconto, il creditore: (a) nel periodo compreso tra il danno e il pagamento dell'acconto, a causa della mora ha perduto la possibilità di investire e far fruttare l'intero capitale dovutogli: e dunque il danno da mora deve, per questo periodo, replicare il lucro che gli avrebbe garantito l'investimento dell'intero capitale;
(b) dopo il pagamento del (primo) acconto, e per effetto di quest'ultimo, il creditore non può più dolersi di avere perduto i frutti finanziari teoricamente derivanti dall'investimento dell'intero capitale dovutogli;
dopo il pagamento dell'acconto, infatti, il lucro cessante del creditore si riduce alla perduta possibilità di investire e far fruttare il capitale che residua, dopo il pagamento dell'acconto” (v., Cass. 1637/2020 cit.). Con riferimento al caso di pagamento di acconti, tale pagamento deve essere sottratto dal credito risarcitorio attraverso le seguenti operazioni: “(a) rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito, ovvero rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); (b) detrarre l'acconto dal credito;
(c) calcolare gli interessi compensativi applicando un saggio scelto in via equitativa: (c') sull'intero capitale rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto; (c”) sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto (anche in questo caso rivalutata anno per anno), per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva” (si veda Cass. 1637/2020 e da ultimo Cass. 18 febbraio 2025 n. 4257). Espone compiutamente l'appellante il conteggio effettuato attuando tale modalità di conteggio, fondato in particolare e diversamente da quanto operato dal giudice di prime cure sulla previa riconduzione ad omogeneità del credito risarcitorio e dell'acconto e tale conteggio non risulta minimamente contestato dalla parte appellata. Laddove allora una parti fondi la propria pretesa attraverso l'esposizione di un analitico e dettagliato conteggio, come avviane nella fattispecie al vaglio in cui l'appellato per ciascuno dei creditore riporta nell'atto di appello due prospetti, uno riproducente il conteggio effettuato dal giudice di prime cure e che conduce all'importo liquidato in dispositivo, ed uno costruito sulla base dei principi di cui invoca l'applicazione, è onere della controparte di contestare specificamente quel conteggio, non potendosi neanche limitare a contestare la mera non esattezza del conteggio o la debenza in quella misura del dovuto ( C. Cass. civ. 01/12/2021, n. 37788). In accoglimento allora del relativo motivo, riformata in parte qua la decisione, gli importi da corrispondersi in favore degli appellati vanno così rideterminati: in favore del SI. la somma di € 229.176,86 per il danno non patrimoniale Controparte_1 residuo ed € 6.193,62, per gli ulteriori danni;
in favore della SI.ra la somma di € 236.715,67 per il danno non patrimoniale Controparte_2 residuo ed € 19.239,99, per gli ulteriori danni;
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in favore della SI.ra la somma di € 173.240,09 per il danno non patrimoniale Controparte_3 residuo ed € 70.883,83, per gli ulteriori danni;
in favore della SI.ra la somma di € 184.849,77 per il danno non patrimoniale Controparte_4 residuo ed € 90.129,23, per gli ulteriori danni;
in favore della SI.ra la somma di € 175.423,85 - 22.065,00 e quindi 153.358,00 Controparte_5 per il danno non patrimoniale residuo ed € 3.195,27, per gli ulteriori danni. oltre interessi legali dalla data della decisione al soddisfo.
8.Sul regolamento delle spese processuali. A prescindere dal fatto che l'appello ha ad oggetto anche il capo relativo alle spese, deve farsi comunque applicazione del principio secondo cui in relazione alle spese il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione. Invero, la soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, deve essere stabilita in base ad un criterio unitario e globale sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c. il giudice di merito che ritenga la parte come soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado. Peraltro, il criterio di individuazione della soccombenza deve essere unitario e globale anche qualora il giudice ritenga di giungere alla compensazione parziale delle spese di lite per reciproca parziale soccombenza, condannando poi per il residuo una delle due parti;
in tal caso, l'unitarietà e la globalità del suddetto criterio comporta che, in relazione all'esito finale della lite, il giudice deve individuare quale sia la parte parzialmente soccombente e quella, per converso, parzialmente vincitrice, in favore della quale deve essere liquidata quella parte delle spese processuali che sia residuata all'esito della disposta compensazione parziale (Cassazione civile, sez. III, 11/06/2008, n. 15483 Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 4 aprile 2018, n. 8400 e Cassazione civile sez. III, 26/09/2019, (ud. 11/07/2019, dep. 26/09/2019), n.23985). La nozione di soccombenza reciproca, che consente allora la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, comma 2, c.p.c.), sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ovvero anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri ovvero quando la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo (Cassazione civile, sez. III, 21/10/2009, n. 22381, nr. 3438/16 e SS.UU. nr. 16990/17 nonché Corte UE nr. 554/17).La stessa SSUU.nr. 32061/22 ha confermato per quanto qui rileva tali assunti.
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Nella suddetta decisione in particolare la Corte ha esplicitamente sussunto nella ipotesi della cd soccombenza reciproca sia l'ipotesi del rigetto di domande contrapposte sia quella del rigetto di alcuni capi. Si legge infatti nella decisione “Preferibile appare dunque la conferma dell'opposto indirizzo, che circoscrive la fattispecie della soccombenza reciproca all'ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ritenendola configurabile anche in presenza di un'unica domanda articolata in più capi, dei quali soltanto alcuni siano stati accolti, ed escludendola invece nel caso in cui sia stata proposta una domanda articolata in un unico capo, il cui accoglimento, anche in misura sensibilmente ridotta, non consente la condanna della parte risultata comunque vittoriosa al pagamento delle spese processuali, potendone giustificare, al più, la compensazione totale o parziale.”. Tanto premesso, allora nel solo rapporto al vaglio di questa Corte, quello cioè tra creditori da una parte e debitori in solido, preso atto dell'esito del giudizio e quindi del parziale accoglimento della iniziale domanda, certamente ascrivibile anche alla condotta difensiva dei convenuti/appellanti e del parziale accoglimento dei motivi di appello, si provvede sulle spese come da parte dispositiva, tenuto conto del valore complessivo della domanda, dell'aumento per la pluralità delle parti, inclusa per il presente giudizio la fase di trattazione, sia pure per i soli minimi, anche in assenza di istruttoria (Cass.nrr. 30219/23 e 18723/24). Correttamente invece il giudice di prime cure ha posto l'onere del rimborso spese CTU interamente a carico delle parti convenute, quali soccombenti sul capo esclusivamente tecnico. Il giudice può infatti legittimamente porre per intero a carico della parte soccombente le spese della consulenza, pur operando la compensazione delle spese giudiziali, ove abbia accertato la fondatezza delle doglianze della parte parzialmente vincitrice in ordine alle valutazioni oggetto di consulenza /verifica atteso che, diversamente opinando, alla stessa parte verrebbe ingiustamente ed irragionevolmente addossato un onere per il fatto di aver inteso perseguire il bene della vita, risultato poi, proprio grazie alla consulenza, effettivamente negato in modo ingiusto ed illegittimo ) sez. I, 18/07/2019, n.1330 Cassazione Controparte_12 civile sez. II, 18/02/1983, n.1247 Consiglio di Stato sez. V, 23/06/2011, n.3807).
P.Q.M.
accoglie parzialmente gli appelli e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 157/2023 del Tribunale di Chieti, accerta che il credito risarcitorio riconoscibile in favore delle parti attrici/appellate è pari ai seguenti minori, rispetto alle somme liquidate nella decisione qui gravata, importi: in favore del SI. la somma di € 229.176,86 per il danno non patrimoniale Controparte_1 residuo ed € 6.193,62, per gli ulteriori danni;
in favore della SI.ra la somma di € 236.715,67 per il danno non patrimoniale Controparte_2 residuo ed € 19.239,99, per gli ulteriori danni;
in favore della SI.ra la somma di € 173.240,09 per il danno non patrimoniale Controparte_3 residuo ed € 70.883,83, per gli ulteriori danni;
- in favore della SI.ra la somma Controparte_4 di € 184.849,77 per il danno non patrimoniale residuo ed € 90.129,23, per gli ulteriori danni;
in favore della SI.ra la somma di € 175.423,85 - 22.065,00 e quindi 153.358,00 Controparte_5 per il danno non patrimoniale residuo ed € 3.195,27, per gli ulteriori danni;
oltre interessi legali dalla data della decisione al soddisfo;
conferma per il resto la gravata decisione, anche relativamente alla statuizione di condanna alla corresponsione dei predetti minor importi;
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dichiara compensate per ¼ le spese di lite nel rapporto creditori-debitori e per l'effetto condanna Condanna (P. I.V.A.: ) e (C.F.: Controparte_7 P.IVA_1 P_
), in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori C.F._1 in solido che per il primo grado si liquidano in euro 653,60 per esborsi ed € 50.000,00 per compensi di avvocato (considerando il numero di parti, il valore della causa con applicazione del sesto scaglione, la difficoltà della fase istruttoria), oltre spese generali nella misura del 15% CPA ed IVA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Carmela De Clerico, qui liquidati per l'intero e per il presente grado in euro 35.000,00, oltre spese generali nella misura del 15% CPA ed IVA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Carmela De Clerico, qui liquidati per l'intero. Così deciso nella camera di consiglio del 3.11.2025 IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Federico Ria Francesco S. Filocamo
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