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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/02/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 847 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente
TRA
- ) nato il [...] a [...]_1 C.F._1 (VV), rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Serreti, giusta procura in atti;
E
- ( ) nata il [...] a [...], Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Serreti, giusta procura in atti;
NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: regolamentazione delle condizioni sull'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore (3 giugno 2024). Persona_1
* * * *
Letto il ricorso congiunto depositato in data 21.01.2025; viste le condizioni concordate per le quali le parti hanno chiesto che:
“1. L'affidamento del minore sarà condiviso tra entrambe le Parti. Anche in ragione della tenera età del minore, per non alterare le attuali condizioni di crescita e sviluppo dello stesso, le Parti hanno concordato che il collocamento del figlio sia Persona_1 prevalentemente affidato alla madre presso l'abitazione sita in Roma (RM) alla via Aurelia Antica n. 425 interno 461, luogo dove il minore ha vissuto sin dalla sua nascita e dove la stessa madre continuerà a vivere quale genitore convivente e unitamente al figlio. La sig.ra dà atto che il minore ha in uso, all'interno dell'abituazione presso la quale Pt_2 attualmente risiedono, gli spazi idonei a garantire la crescita e lo sviluppo del figlio con la costante presenza della madre, che lavora in modalità smart working.
2. La responsabilità genitoriale sul minore continuerà ad essere esercitata congiuntamente da entrambe le Parti, le quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore rilevanza per il figlio relativamente alla salute, all'educazione, allo sport e simili;
mentre saranno adottate liberamente da ognuno le decisioni sulla gestione ordinaria nei periodi in cui il minore soggiornerà con i rispettivi genitori. Le Parti si comunicheranno sempre il rispettivo luogo di residenza e/o domicilio ed il recapito telefonico, anche e soprattutto in caso di allontanamento con il minore dall'abituale luogo di residenza e/o domicilio dello stesso. Le Parti si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio minore con ciascuna di loro, di prestare entrambi cura, educazione, istruzione e di far conservare allo stesso rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Entrambi i genitori - per i giorni in cui terranno con sé il figlio - si impegnano ad accompagnarlo alle visite
1 mediche e/o ad attività, anche future scolastiche dallo stesso frequentate, nonché ad offrire allo stesso ogni necessario supporto. Qualora sorgessero esigenze particolari di impedimento le Parti si impegnano a collaborare previamente e di comune accordo per garantire al minore di usufruire delle garanzie di cui sopra.
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio quando vorrà, anche compatibilmente con i futuri impegni scolastici ed extrascolastici dello stesso e previo accordo con la madre. In ogni caso, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio:
• per il periodo attuale e fino al compimento dei tre anni del minore, ogni settimana, il mercoledì e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 17:30, ritenendo di comune accordo che vista la tenera età del figlio è opportuno che lo stesso dorma ogni notte presso l'abitazione in cui risiede con la madre e alla presenza della stessa;
• le Parti si impegnano comunque a valutare ogni eventuale variazione sul soggiorno del minore entro i tre anni, anche in base all'andamento del suo sviluppo e sempre di comune accordo;
• dal compimento dei tre anni, il Padre potrà tenere con sé il minore a fine settimana alternati a partire dalle ore 8:00 del venerdì e fino alle ore 16:00 della domenica;
• sempre a partire dal compimento dei tre anni del minore, nella settimana in cui il padre ha il fine settimana prenderà il mercoledì all'uscita di asilo/scuola (o dalle ore 10.00 nei periodi di chiusura della scuola) e lo riaccompagnerà presso il domicilio materno alle ore 18.00;
• nella settimana in cui il padre non ha il week-end prenderà il minore il mercoledì all'uscita di asilo/scuola (o dalle ore 10.00 nei periodi di chiusura della scuola) fino al giovedì sera con riaccompagno alla residenza della Madre e del Minore alle ore 18.00.
• le Parti, poi, concorderanno di anno in anno i periodi di vacanze scolastiche (luglio/agosto, Natale e Capodanno) che il minore trascorrerà con ciascun genitore.
In ogni caso, salvo diverso accordo tra le Parti:
• durante le vacanze natalizie il minore trascorrerà, in via alternata, i giorni di Natale con un genitore ed il giorno di Capodanno con l'altro, dividendo a metà il periodo di chiusura scolastica fra madre e padre. Quando il minore trascorrerà il 24 e 25 dicembre con un genitore, rimarrà con lo stesso fino al 29 dicembre, alle ore 21.00, e trascorrerà con l'altro genitore il restante periodo, fino al 7 gennaio.
• le vacanze di Pasqua, coincidenti con quelle scolastiche, verranno trascorse ad anni alterni con ciascun genitore;
• durante le vacanze estive, coincidenti con la chiusura della scuola, le Parti concorderanno, entro il 30 maggio di ciascun anno, i periodi durante i quali il minore starà con ciascun genitore. In ogni caso, il minore trascorrerà con ciascun genitore due settimane consecutive (in mancanza di diverso accordo, ad anni alterni, dal 1 al 15 agosto, oppure dal 16 al 31 agosto);
• ogni altra festività del calendario, verrà festeggiata dal minore in accordo ai normali giorni di affidamento del minore stesso;
quanto al compleanno del minore, le Parti lo festeggeranno insieme e, in caso di disaccordo, sarà festeggiato ad anni alterni con ciascuna Parte.
4. Le Parti si impegnano a rispettare lo schema manifestando la disponibilità a gestire ogni eventuale imprevisto e/o eccezionali esigenze sopravvenute di comune accordo e nell'interesse del Minore. A tal fine, le Parti si rendono disponibili a convenire tempi e modalità di visita diverse da quelle pattuite, ove lo reputino opportuno o insorgano loro eventuali esigenze personali e/o lavorative ed in ogni caso allorquando, con il passare del tempo, sia necessario adeguare il regime agli impegni scolastici, ludici e sportivi del minore.
5. Anche in considerazione del fatto che il padre concede l'uso abitativo esclusivo alla madre convivente con il minore, le Parti di comune accordo, stabiliscono che ciascun
2 genitore provvederà direttamente al mantenimento del figlio nel tempo in cui lo avrà con sé in affidamento. Le spese straordinarie, quali riportate nel Protocollo d'Intesa del Tribunale di Roma, saranno ripartite al 50% tra le Parti. Inoltre, le spese per l'abbigliamento, del minore saranno divise al 50% tra entrambi le Parti.
6. Le Parti si impegnano sin da ora a collaborare per rivedere tali condizioni qualora mutassero le esigenze e gli intendimenti del minore anche secondo le volontà da quest'ultimo espresse”.
Ritenuta la congruità delle condizioni concordate dalle parti anche nei confronti del figlio minore.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del P.M. in sede, così provvede:
- dispone in conformità a quanto indicato dalle parti nel ricorso congiunto depositato in data 21.01.2025, le cui condizioni sono riportate in parte motiva;
- nulla per le spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 12.02.2025
Giudice rel. Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi
3
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 847 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente
TRA
- ) nato il [...] a [...]_1 C.F._1 (VV), rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Serreti, giusta procura in atti;
E
- ( ) nata il [...] a [...], Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Serreti, giusta procura in atti;
NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: regolamentazione delle condizioni sull'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore (3 giugno 2024). Persona_1
* * * *
Letto il ricorso congiunto depositato in data 21.01.2025; viste le condizioni concordate per le quali le parti hanno chiesto che:
“1. L'affidamento del minore sarà condiviso tra entrambe le Parti. Anche in ragione della tenera età del minore, per non alterare le attuali condizioni di crescita e sviluppo dello stesso, le Parti hanno concordato che il collocamento del figlio sia Persona_1 prevalentemente affidato alla madre presso l'abitazione sita in Roma (RM) alla via Aurelia Antica n. 425 interno 461, luogo dove il minore ha vissuto sin dalla sua nascita e dove la stessa madre continuerà a vivere quale genitore convivente e unitamente al figlio. La sig.ra dà atto che il minore ha in uso, all'interno dell'abituazione presso la quale Pt_2 attualmente risiedono, gli spazi idonei a garantire la crescita e lo sviluppo del figlio con la costante presenza della madre, che lavora in modalità smart working.
2. La responsabilità genitoriale sul minore continuerà ad essere esercitata congiuntamente da entrambe le Parti, le quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore rilevanza per il figlio relativamente alla salute, all'educazione, allo sport e simili;
mentre saranno adottate liberamente da ognuno le decisioni sulla gestione ordinaria nei periodi in cui il minore soggiornerà con i rispettivi genitori. Le Parti si comunicheranno sempre il rispettivo luogo di residenza e/o domicilio ed il recapito telefonico, anche e soprattutto in caso di allontanamento con il minore dall'abituale luogo di residenza e/o domicilio dello stesso. Le Parti si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio minore con ciascuna di loro, di prestare entrambi cura, educazione, istruzione e di far conservare allo stesso rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Entrambi i genitori - per i giorni in cui terranno con sé il figlio - si impegnano ad accompagnarlo alle visite
1 mediche e/o ad attività, anche future scolastiche dallo stesso frequentate, nonché ad offrire allo stesso ogni necessario supporto. Qualora sorgessero esigenze particolari di impedimento le Parti si impegnano a collaborare previamente e di comune accordo per garantire al minore di usufruire delle garanzie di cui sopra.
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio quando vorrà, anche compatibilmente con i futuri impegni scolastici ed extrascolastici dello stesso e previo accordo con la madre. In ogni caso, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio:
• per il periodo attuale e fino al compimento dei tre anni del minore, ogni settimana, il mercoledì e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 17:30, ritenendo di comune accordo che vista la tenera età del figlio è opportuno che lo stesso dorma ogni notte presso l'abitazione in cui risiede con la madre e alla presenza della stessa;
• le Parti si impegnano comunque a valutare ogni eventuale variazione sul soggiorno del minore entro i tre anni, anche in base all'andamento del suo sviluppo e sempre di comune accordo;
• dal compimento dei tre anni, il Padre potrà tenere con sé il minore a fine settimana alternati a partire dalle ore 8:00 del venerdì e fino alle ore 16:00 della domenica;
• sempre a partire dal compimento dei tre anni del minore, nella settimana in cui il padre ha il fine settimana prenderà il mercoledì all'uscita di asilo/scuola (o dalle ore 10.00 nei periodi di chiusura della scuola) e lo riaccompagnerà presso il domicilio materno alle ore 18.00;
• nella settimana in cui il padre non ha il week-end prenderà il minore il mercoledì all'uscita di asilo/scuola (o dalle ore 10.00 nei periodi di chiusura della scuola) fino al giovedì sera con riaccompagno alla residenza della Madre e del Minore alle ore 18.00.
• le Parti, poi, concorderanno di anno in anno i periodi di vacanze scolastiche (luglio/agosto, Natale e Capodanno) che il minore trascorrerà con ciascun genitore.
In ogni caso, salvo diverso accordo tra le Parti:
• durante le vacanze natalizie il minore trascorrerà, in via alternata, i giorni di Natale con un genitore ed il giorno di Capodanno con l'altro, dividendo a metà il periodo di chiusura scolastica fra madre e padre. Quando il minore trascorrerà il 24 e 25 dicembre con un genitore, rimarrà con lo stesso fino al 29 dicembre, alle ore 21.00, e trascorrerà con l'altro genitore il restante periodo, fino al 7 gennaio.
• le vacanze di Pasqua, coincidenti con quelle scolastiche, verranno trascorse ad anni alterni con ciascun genitore;
• durante le vacanze estive, coincidenti con la chiusura della scuola, le Parti concorderanno, entro il 30 maggio di ciascun anno, i periodi durante i quali il minore starà con ciascun genitore. In ogni caso, il minore trascorrerà con ciascun genitore due settimane consecutive (in mancanza di diverso accordo, ad anni alterni, dal 1 al 15 agosto, oppure dal 16 al 31 agosto);
• ogni altra festività del calendario, verrà festeggiata dal minore in accordo ai normali giorni di affidamento del minore stesso;
quanto al compleanno del minore, le Parti lo festeggeranno insieme e, in caso di disaccordo, sarà festeggiato ad anni alterni con ciascuna Parte.
4. Le Parti si impegnano a rispettare lo schema manifestando la disponibilità a gestire ogni eventuale imprevisto e/o eccezionali esigenze sopravvenute di comune accordo e nell'interesse del Minore. A tal fine, le Parti si rendono disponibili a convenire tempi e modalità di visita diverse da quelle pattuite, ove lo reputino opportuno o insorgano loro eventuali esigenze personali e/o lavorative ed in ogni caso allorquando, con il passare del tempo, sia necessario adeguare il regime agli impegni scolastici, ludici e sportivi del minore.
5. Anche in considerazione del fatto che il padre concede l'uso abitativo esclusivo alla madre convivente con il minore, le Parti di comune accordo, stabiliscono che ciascun
2 genitore provvederà direttamente al mantenimento del figlio nel tempo in cui lo avrà con sé in affidamento. Le spese straordinarie, quali riportate nel Protocollo d'Intesa del Tribunale di Roma, saranno ripartite al 50% tra le Parti. Inoltre, le spese per l'abbigliamento, del minore saranno divise al 50% tra entrambi le Parti.
6. Le Parti si impegnano sin da ora a collaborare per rivedere tali condizioni qualora mutassero le esigenze e gli intendimenti del minore anche secondo le volontà da quest'ultimo espresse”.
Ritenuta la congruità delle condizioni concordate dalle parti anche nei confronti del figlio minore.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del P.M. in sede, così provvede:
- dispone in conformità a quanto indicato dalle parti nel ricorso congiunto depositato in data 21.01.2025, le cui condizioni sono riportate in parte motiva;
- nulla per le spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 12.02.2025
Giudice rel. Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi
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