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Decreto 10 giugno 2025
Decreto 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, decreto 10/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1407/2024
TRIBUNALE DI RIMINI
IL GIUDICE DEL LAVORO
Decreto di omologa ex art. 445 bis c.p.c.
Letta l'istanza di accertamento tecnico preventivo - tempestivamente proposta entro il termine di decadenza semestrale di cui all'art. 42 terzo comma D.L. 296\03 convertito con modificazioni nella L. 326\03 - nel CP_ procedimento promosso da contro l' per il Parte_1 riconoscimento di: indennità di accompagnamento ed altro.
Letta la consulenza tecnica d'ufficio depositata dal Dott. ; Persona_1
Preso atto che le parti, cui è stato comunicato avviso di deposito dell'elaborato, non hanno depositato in cancelleria nei trenta giorni alcun atto scritto di contestazione delle conclusioni del CTU;
Visto l'art. 445 bis, comma V, cpc
OMOLOGA
l'accertamento del requisito sanitario secondo le conclusioni rassegnate nella relazione del CTU, in virtù delle quali è in Parte_1 possesso dei requisiti sanitari per beneficiare dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 04.12.2024.
LIQUIDA le spese della procedura, che pone a carico dell' , in complessivi € CP_1 1.821,50, di cui € 1.800,00 per compenso professionale ed € 21,50 per contributo unificato, oltre alle spese generali ex art. 2 D.M. n. 55/2014 ed agli accessori di legge, con distrazione a favore dell'avvocato Massimiliano Gessaroli dichiaratosi antistatario.
PONE A CARICO dell' le spese di CTU liquidate come da separato decreto. CP_1
Il presente decreto non è impugnabile né modificabile (art. 445 bis, comma 5 c.p.c.).
Si comunichi al ricorrente e si notifichi all' . CP_1
Rimini,10/06/2025
Il Giudice dott. Lucio ARDIGO'
TRIBUNALE DI RIMINI
IL GIUDICE DEL LAVORO
Decreto di omologa ex art. 445 bis c.p.c.
Letta l'istanza di accertamento tecnico preventivo - tempestivamente proposta entro il termine di decadenza semestrale di cui all'art. 42 terzo comma D.L. 296\03 convertito con modificazioni nella L. 326\03 - nel CP_ procedimento promosso da contro l' per il Parte_1 riconoscimento di: indennità di accompagnamento ed altro.
Letta la consulenza tecnica d'ufficio depositata dal Dott. ; Persona_1
Preso atto che le parti, cui è stato comunicato avviso di deposito dell'elaborato, non hanno depositato in cancelleria nei trenta giorni alcun atto scritto di contestazione delle conclusioni del CTU;
Visto l'art. 445 bis, comma V, cpc
OMOLOGA
l'accertamento del requisito sanitario secondo le conclusioni rassegnate nella relazione del CTU, in virtù delle quali è in Parte_1 possesso dei requisiti sanitari per beneficiare dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 04.12.2024.
LIQUIDA le spese della procedura, che pone a carico dell' , in complessivi € CP_1 1.821,50, di cui € 1.800,00 per compenso professionale ed € 21,50 per contributo unificato, oltre alle spese generali ex art. 2 D.M. n. 55/2014 ed agli accessori di legge, con distrazione a favore dell'avvocato Massimiliano Gessaroli dichiaratosi antistatario.
PONE A CARICO dell' le spese di CTU liquidate come da separato decreto. CP_1
Il presente decreto non è impugnabile né modificabile (art. 445 bis, comma 5 c.p.c.).
Si comunichi al ricorrente e si notifichi all' . CP_1
Rimini,10/06/2025
Il Giudice dott. Lucio ARDIGO'