Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 18/03/2025, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. 827/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione IV Civile
Composta dai Sigg.:
Dott. Marco CAMPAGNOLO Presidente
Dott.ssa Elena ROSSI Consigliere
Dott. Pietro REPOSSI Consigliere Aus. Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con citazione da:
, (C.F. ), con il proc. dom. Avv. Michele Surace Parte_1 C.F._1
come da mandato a margine dell'atto di citazione in primo grado,
Appellante contro
(C.F. ), con il Proc. dom. Avv. Paolo Enrico Ammirati e con Controparte_1 P.IVA_1
il Proc. dom. Avv. Antonio Fabbri, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello,
Appellata
In punto: appello avverso la Sentenza n. 537/2023 emessa e pubblicata dal Tribunale di
Padova in data 21.3.2023.
CONCLUSIONI
Parte appellante all'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.6.2024 concludeva come da foglio di p.c.: “Voglia l'ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria difesa e/o istanza respinta, accogliere l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata: previa eventuale concessione del termine per precisare/integrare la domanda ai sensi dell'art. 164 cpc ove ritenuto necessario per come sollevato e richiesto nel paragrafo 1 del motivo di appello, nel merito, in via principale: I. accogliere la domanda attorea proposta nei confronti di e, per l'effetto, condannarla a risarcire a il Controparte_1 Parte_1
1
a) danno biologico: i) da inabilità temporanea pari a giorni 132, di cui giorni 30 danno biologico temporaneo parziale al 75% (il 21.5.2021 la ferita era ancora secernente); ulteriori giorni 70 quale danno biologico temporaneo parziale al 50%, periodo durante il quale l'attore si è sottoposto a medicazioni presso specialista di struttura pubblica;
ulteriori giorni 32 di danno da inabilità temporanea parziale al 25%, per l'intervallo temporale in cui il sig.
si è sottoposto a medicazioni presso il proprio medico di medicina Parte_1
generale; ii) da postumo permanente residuato pari ad una percentuale minima del 5%; iii) con appesantimento del valore complessivo di un valore al meno pari al 20%a copertura del pregiudizio morale per sofferenza e patema d'animo [somme da liquidarsi secondo le tabelle milanesi e da cui andrà detratto l'importo di euro 4.100,01 ricevuto in sede di infortunio
] fatta salva la diversa, anche maggiore, somma che sarà accertata in corso di causa CP_2 anche sulla scorta di valutazione equitativa;
b) danno patrimoniale: connesso alle spese di cura e terapia, pari ad euro 570,25; c) danno patrimoniale connesso alla spesa sopportata per riparare il veicolo, quantificata in nome di euro 2.806,00; d) danno patrimoniale connesso al mancato guadagno per il periodo di inabilità lavorativa e forzata sospensione dell'attività, che si liquida qui in via prudenziale in euro 10.000,00, fatta salva la diversa somma, anche maggiore, che sarà accertata in corso di causa. Oltre interessi (ai sensi dell'art. 1284 comma
5 c.c. dalla data di notifica della domanda) e rivalutazione del 21.04.2021 e fino al soddisfo.
II. in via istruttoria, ove non già accolte le domande di merito, e previa, ove necessario, revoca dell'ordinanza 5.12.2023 del C.I., ammettere le prove richieste (testimoniale e c.t.u.) con la memoria 183 n. 2 cpc e riprese al paragrafo 3.2 del motivo di impugnazione di cui all'atto di appello. Con vittoria delle spese del doppio grado di lite e con condanna della convenuta a rifondere le spese di lite del primo grado corrisposte medio tempore.”
Parte appellata all'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.6.2024 concludeva come da foglio di p.c.: “Voglia la Corte di Appello di Venezia, contrariis reiectis: in tesi: rigettare
l'appello proposto dal sig. avverso la sentenza n. 537/2023, pubblicata il Parte_1
21.03.2023 nel procedimento r.g.n. 3028/2022 del Tribunale di Padova, perché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la suddetta sentenza;
- in ipotesi: laddove la Corte adita non ritenga che il Tribunale di Padova abbia accertato nella sentenza n. 537/2023, pubblicata il 21.03.2023, r.g.n. 3028/2022 Tribunale di Padova la carenza di legittimazione passiva di in accoglimento dell'appello incidentale proposto dall'appellata, Controparte_1
dichiarare la carenza di legittimazione passiva di e quindi rigettare la Controparte_1
2 domanda proposta dal sig. ; in ogni caso: con vittoria di spese e compensi Parte_2
professionali del giudizio di appello.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado conveniva in Parte_1
giudizio avanti al Tribunale di Padova le società e Controparte_1 Controparte_3 per sentirle condannare, in solido, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti in seguito all'infortunio che lo aveva visto coinvolto con il proprio autoveicolo, mod. Ford tg. FP166MH, in data 21.4.2021 a Piove di Sacco (PD).
In particolare l'attore asseriva: - che in data 21.4.2021, al momento di scendere dall'autovettura Ford tg FP166MH, auto di sua proprietà, veniva afferrato dallo spigolo della portiera del mezzo, lato conducente, che nel frattempo, a causa della mancata attivazione del freno motore e/o del dispositivo di blocco del veicolo, iniziava a muoversi indietreggiando, favorito dalla pendenza dell'area circostante, e lo trascinava per diversi metri, procurandogli gravissime lesioni;
- che a causa del sinistro veniva soccorso in autoambulanza e trasportato presso il presidio di P.S. di Piove di Sacco (PD), ove gli veniva diagnosticato, alla dimissione “trauma arto inferiore di sx con ferita lacero contusa e lesione muscolare, prima prognosi giorni 15.”; che il Sig. rimaneva inabile al lavoro sino al Pt_1
31.8.2021; - che veniva indennizzato dall' , nell'ambito della pratica di infortunio CP_2 professionale con la somma di Euro 4.100,01, dedotta come acconto da detrarre nella CP_2 futura richiesta risarcitoria.
Si costituivano in giudizio le parti convenute, contestando la fondatezza della domanda ed eccependo altresì il proprio difetto di legittimazione passiva.
Alla prima udienza l'attore precisava la domanda rilevando che la contestazione di responsabilità solidale ex art. 2055 C.c., rivolta alle convenute, si basava anche nella loro veste di produttore e/o distributore ai sensi dell'art. 103 lett. d) ed e) del Codice del
Consumo.
Il Tribunale formulava proposta conciliativa che prevedeva il riconoscimento, in favore dell'attore, della somma onnicomprensiva di Euro 12.000,00: parte attrice dava disponibilità all'accettazione della proposta, mentre le convenute non accettavano.
Le parti depositavano le memorie ex art. 183, VI comma C.p.c. e il Tribunale rigettava le istanze istruttorie fissando udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281-sexies C.p.c. al 21.3.2023.
3 Con la Sentenza n. 537/2023 emessa e pubblicata in data 21.3.2023, il Tribunale di Padova così statuiva rigettava le domande attoree, ponendo le spese di lite a carico di quest'ultimo.
Con l'atto di citazione in appello impugnava il predetto provvedimento per i Parte_1
seguenti motivi: - violazione degli artt. 163 n. 3 e 4 e 164 c.p.c. in quanto il primo giudice aveva ritenuto indeterminata la domanda attrice e non aveva concesso il temine di cui all'art. 164 c.p.c. per la precisazione/integrazione della domanda;
- la violazione dell'art. 115 c.p.c. per non aver ritenuto come ammessa da la circostanza dell'esistenza del Controparte_1
sistema di blocco automatico del mezzo quando lo stesso è in movimento senza conducente e che la stessa non si attivò per il richiamo del veicolo per dotarlo del Controparte_1
sistema e, comunque, non informò il proprietario del mezzo su tale pericolo.
Si costituiva in giudizio l'appellata la quale chiedeva l'integrale rigetto Controparte_1 dell'impugnazione proposta e contestuale conferma della sentenza di primo grado.
All'udienza del 20.11.2023 la Corte rigettava le istanze istruttorie dell'appellante e fissava l'udienza del 20.11.2024 assegnando i termini di cui all'art. 189 c.p.c. per note di udienza, comparse conclusionali e memorie di replica.
Con successivo provvedimento del 31.01.2024 la suddetta udienza veniva anticipata al
12.06.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha formulato due motivi di censura avverso la sentenza del tribunale di Parte_1
Padova che possono essere trattati congiuntamente: detti motivi non sono fondati e non possono essere accolti.
L'appellante lamenta in primis violazione dell'art. 163 n. 3 e 4 e 164 c.p.c. in relazione al rigetto della domanda risarcitoria e alla condanna alle spese del precedente grado di giudizio.
A detta dell'attore, il giudice avrebbe respinto la domanda risarcitoria adducendo le ragioni attinenti il merito della vertenza, e non si sarebbe pronunciato in ordine alla domanda di accertamento della responsabilità ex art. 2055 C.c., rivolta alle società convenute, in qualità di produttore e/o distributore del modello di autoveicolo, ai sensi dell'art. 103 lett. d) ed e) del Codice del Consumo, da considerarsi compiutamente precisata quanto all'oggetto ed al quantum debeatur.
Benché debba riconoscersi che l'attore nella memoria 183 n. 1 C.p.c. aveva modificato le conclusioni estendendo le proprie istanze all'accertamento di tale tipo di responsabilità, la doglianza risulta comunque infondata e priva di pregio giuridico.
4 Va ricordato a tale riguardo che la qualificazione dell'azione proposta compete sempre al giudice (anche d'appello, secondo Cass. ordinanza n. 10049/22), il quale, nel caso di specie, risulta aver esaminato sia la domanda inerente l'asserita responsabilità aquiliana imputata alla società convenuta ma al pari tenendo conto di elementi e circostanze che, qualora integrate nella relativa prova, avrebbero potuto fondare l'accertamento della responsabilità ex art. 2055 C.c.
A bene vedere, infatti, il tribunale quando ha respinto la domanda dell'attore non ha preso in considerazione una particolare qualificazione tra quelle indicate dall'attore tralasciando l'esame dell'altra, bensì rilevando da un lato l'indeterminatezza del fatto costitutivo allegato ai fini dell'accertamento della responsabilità per fatto illecito, e dall'altro osservando che gli elementi e le circostanze indicate dall'attore e suscettibili di fondare la responsabilità ex art. 2055 C.c. non risultavano anch'esse adeguatamente specificate.
Ne deriva che il vizio di violazione di legge lamentato dall'attore non può sussistere e la decisione di primo grado va considerata correttamente emessa anche sotto il profilo dell'esame delle prove raccolte, essendo superflue quelle richieste dalla parte attrice ai fini del duplice accertamento richiesto.
Infatti, sotto il profilo di responsabilità ex art. 2043 C.c. va riconosciuto che è sicuramente ascrivibile al una condotta imprudente, consistita, con ogni probabilità, nel non Pt_1 avere azionato il freno di stazionamento una volta fuoriuscito dal veicolo, comportamento peraltro assunto in violazione di norme di comportamento del codice della strada, che sebbene non impongano al conducente che arresta una vettura l'obbligo di inserire sempre il freno a mano, prevedono che l'autoveicolo venga parcheggiato in modo sicuro e senza intralciare il traffico.
Sempre a tale proposito, è condivisibile la valutazione del giudicante di primo grado secondo cui non risulta in effetti chiarito, negli atti di causa, se, in occasione dell'infortunio riportato quando era rimasto impigliato nella portiera della macchina che si era messa in movimento,
l'auto fosse accesa o spenta al momento del fatto lesivo, né, per quanto qui in particolare rileva, se avesse o meno inserito il freno a mano prima di scendere dall'autovettura avendo in animo di cessare la circolazione.
Detto comportamento connotato dal pericolo di danno a cose e persone, da ritenersi comprovato anche in via presuntiva, integra concorso colposo del danneggiato di per sé sufficiente a determinare il fatto lesivo occorso all'appellante e che comporta l'esenzione da responsabilità della parte convenuta a tale titolo.
5 Viceversa, la responsabilità del produttore allegata negli scritti di primo grado, e asseritamente misconosciuta dal tribunale, consisterebbe per la parte odierna appellante, nel non avere la società convenuta realizzato e distribuito il modello di veicolo acquistato dal già dotato di un particolare sistema di blocco (secondo l'espressione fatta propria Pt_1
dall'appellante, di un “freno motore”) in grado di attivarsi automaticamente quando il veicolo stesso si fosse messo in movimento accidentalmente senza il conducente.
Tuttavia, anche sotto questo profilo, la domanda risultava effettivamente indeterminata quanto al suo oggetto, ed è quindi corretto valorizzare la circostanza che l'appellante non ha mai delineato e specificato, nelle proprie deduzioni difensive, quale fosse e che caratteristiche operative dovesse avere il dispositivo mancante nella vettura del , e Pt_1
idoneo, in particolare, a scongiurare il movimento per inerzia di un autovettura arrestata senza l'inserimento del freno a mano, e soprattutto quali norme positive avrebbero imposto alla produttrice\distributore del modello l'adozione di tale dispositivo stesso.
La compagnia convenuta, che peraltro non è il produttore del veicolo allestito dalla Ford
Werke GmBH, ha allegato e documentato che le normative di sicurezza vigenti, valide per tutti i produttori di veicoli distribuiti nell'unione europea, non prevedono un consimile dispositivo che di fatto non esiste e in ogni caso non è fra quelli obbligatori, né è stato realizzato dalla casa produttrice come optional.
La circostanza rileva sotto il profilo della prova esimente la responsabilità del produttore e distributore, non essendo configurabile nei confronti della convenuta alcun obbligo di realizzare e installare il dispositivo ipotizzato dall'appellante, né di effettuare campagne di richiamo a fini di adeguamento di conformità secondo le disposizioni del codice del
Consumo.
Anche sotto questo profilo, pertanto, la decisione assunta risulta priva di vizi rilevanti sia sotto l'aspetto della disamina della fattispecie, sia sotto l'aspetto giuridico.
Da quanto precede consegue quindi il rigetto dell'appello.
Le spese seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate come da dispositivo che segue in base ai valori medi della tariffa professionale, fatta applicazione dell'onere del doppio contributo, per il quale sussistono i presupposti di legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, così decide:
-rigetta l'appello proposto e conferma la sentenza appellata;
6 -condanna l'appellante a rifondere a parte appellata le spese legali Pt_1 Controparte_1
del presente grado di giudizio che liquida in € 3.960 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA e Cpa come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, I comma quater, d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Venezia in camera di consiglio il 26.2.2025.
Il Consigliere Ausiliario Est.
Dott. Pietro Repossi
Il Presidente
dott. Marco Campagnolo
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