Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00636/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04659/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4659 del 2025, proposto in relazione alla procedura CIG 950110932E da La Giofra Costruzioni s.a.s. di AR LI & C., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Caliendo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed eletto presso il suo studio in Napoli alla Via P. Colletta n. 12;
contro
Comune di Somma Vesuviana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Carmencita D'Amore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del silenzio rifiuto formatosi in relazione alla mancata conclusione del procedimento propedeutico alla sottoscrizione del Contratto di appalto con la società in epigrafe, in particolare rispetto alla mancata convocazione propedeutica alla sottoscrizione del contratto di appalto a seguito della Determina Dirigenziale n. 1158 del 21/08/2023 con la quale si è proceduto all’aggiudicazione della gara per i lavori di “ Messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico nella zona del Casamale, di Santa Maria a Castello e relativi ambiti franosi ” (CUP D94H20001300001 - CIG: 950110932E).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Somma Vesuviana;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c), e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 il dott. GI IT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- la ricorrente, già aggiudicataria dei lavori in epigrafe indicati, ha lamentato che non si fosse addivenuti alla stipula del contratto, ancorché l’art. 18 del d.lgs. n. 36/2023 stabilisca che il contratto vada sottoscritto entro i 60 giorni dall’aggiudicazione divenuta efficace, avversando con il presente ricorso il silenzio serbato sulle diffide e i solleciti rivolti a tal fine al resistente Comune;
- quest’ultimo, costituitosi in giudizio, ha rappresentato che la stipula è stata resa impossibile dal comportamento della ricorrente che, dopo aver chiesto il differimento della stipula, non ha ottemperato alla richiesta di produrre la documentazione occorrente, finché il Comune l’ha diffidata formalmente a sottoscrivere il contratto e, intesa la sua inerzia quale rinuncia, con determina n. 250 del 27/11/2024 ha disposto l’utilizzazione della graduatoria e interpellato il concorrente collocatosi al secondo posto, al quale l’appalto è stato aggiudicato il 10 dicembre 2025, effettuando la consegna dei lavori il successivo 19 dicembre;
Considerato che quanto sopra esposto determina la carenza di interesse della società ricorrente a coltivare il presente giudizio, non potendo essa ricevere alcuna utilità dalla sua decisione e conseguire il bene della vita auspicato: carenza d’interesse la quale, pur rilevabile d’ufficio, è stata comunque anche dichiarata in udienza dal difensore della stessa ricorrente, cosicché, in ossequio al principio dispositivo da cui è retto il processo amministrativo, la dichiarazione con cui la parte manifesta di non avere interesse alla decisione non consente di decidere la controversia nel merito, non avendo il Giudice il potere di procedere d’ufficio, né di sostituirsi all’interessato nella valutazione dell’interesse ad agire, dovendo adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione espressa (cfr., Cons. Stato - sez. VI, 13 marzo 2024 n. 2441);
Ritenuto pertanto che il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
Osservato che sussistono, nondimeno, giustificate ragioni per disporre la compensazione per intero delle spese di giudizio, atteso che il Comune non ha fornito riscontro alle sollecitazioni della ricorrente, e si è determinato ad aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria solo dopo la proposizione del ricorso;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NI Gaviano, Presidente
GI IT, Consigliere, Estensore
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI IT | NI Gaviano |
IL SEGRETARIO