CA
Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/07/2025, n. 3850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3850 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. n°1830/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, VIIIa SEZIONE CIVILE, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. ALESSANDRO COCCHIARA Presidente Dott. ANTONIO QUARANTA Consigliere Rel. Dott. ALBERTO CANALE Consigliere ha pronunciato, all'esito della disposta trattazione scritta, la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n°1830 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto giudizio di riassunzione a seguito cassazione sentenza di appello in materia di risarcimento danni da inadempimento contrattuale, vertente T R A
(p.i. ) in persona del legale rappresentante Pt_1 Parte_2 P.IVA_1
p.t., con sede in Afragola, alla Via Pavia n°10 bis, rappresentata e difesa dall'Avv. Alfonso Mancuso e dall' Avv. Raffaele Alghiri giusta procura in calce all'atto di citazione di appello in riassunzione;
APPELLANTE IN RIASSUNZIONE C O N T R O
(già , (p.i. ), in CP_1 Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante p.t., Dott. , Controparte_3 nella sua espressa qualità di procuratore speciale, giusta procura speciale del 27/07/2016 per Notar di Milano, (Rep. Persona_1
n°13183 - Racc. n°6905), rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Bocchini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, alla Via G. Filangieri n°21, giusta procura prodotta in allegato alla comparsa di costituzione e risposta in riassunzione depositata telematicamente;
APPELLATA IN RIASSUNZIONE A seguito di cassazione della sentenza di appello già proposto da quest'ultima A V V E R S O
1 Proc. n°1830/2019 R.G.
La sentenza n°107/2010 emessa ex art. 281 sexies c.p.c. dal G.U. presso il Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Afragola, il 9.7.10, pubblicata in pari data e notificata il 18.9.10, con cui l'adito giudice così provvedeva: “1. in accoglimento della domanda attorea, accerta e dichiara che l'entità dei consumi reali della linea per il periodo CP_2 in contestazione indicato in citazione ammonta ad euro: per la fattura relativa al conto n. 6/05: di € 231,00 IVA inclusa;
alla fattura relativa al conto 1/06: di € 374,00 IVA inclusa;
alla fattura relativa al conto 2/06: di € 294,00 IVA inclusa;
alla fattura relativa al conto n. 3/2006: € 230,00 IVA inclusa;
da detrarre dalle somme suindicate la somma di € 715,00, già corrisposta;
2) dichiara altresì la inadempiente Controparte_2 nel contratto di somministrazione intercorso tra le parti e per l'effetto condanna quest'ultima, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento a titolo di risarcimento del danno in favore della parte attrice della somma di € 35.000,00 oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente al soddisfo;
3) condanna altresì la parte convenuta alla refusione delle spese processuali sopportate da parte attrice, liquidate per un totale di € 6.600,00, di cui € 400,00 per spese, € 1.200,00 per diritti ed € 5.000,00 per onorari di avvocato, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione in favore del procuratore di parte attrice, dichiaratosi antistatario;
4) pone definitivamente a carico della società convenuta le spese di CTU, liquidate come da separato decreto”. FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con citazione del 3 maggio 2006 la CON conveniva in giudizio Parte_2 la chiedendo l'adozione dei seguenti provvedimenti: “1) CP_2 accertare e dichiarare la entità dei consumi reali della linea telefonica Telecom per il periodo in contestazione del 01 Agosto 2005 - 31 Marzo 2006 relativamente ai conti n. 06/05 – 01/06 – 02/06 – 03/06 e dall'importo accertato detrarre la somma di €. 715.00 già corrisposta con il pagamento del conto n. 06/05; 2) dichiarare la Controparte_2
… inadempiente nella esecuzione del contratto di
[...] somministrazione inter partes e condannare la stessa al pagamento in favore della istante – a titolo di risarcimento di tutti i danni Pt_1 Parte_2
2 Proc. n°1830/2019 R.G.
subiti e subendi di ogni natura e specie, patrimoniali e non – nella misura di €. 50.000,00 (cinquanta/00), o di quella altra da liquidarsi dalla adita Giustizia anche in via equitativa;
3) condannarsi sempre essa convenuta al pagamento delle spese diritti ed onorari del giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore per fattore anticipo”. Assumeva in fatto: di essere titolare del contratto dell'utenza telefonica - Professional Business n. 081 8518004 a servizio dell'opificio industriale sito in Afragola (NA) alla Via Cinquevie;
di avere ricevuto in data 06.10.2005 dalla CP_2 la fattura n. 8T01620952 per l'importo di € 715,00 relativa al conto n. 6/2005 per consumi riferiti al periodo dal 01/08/2005 al 30/09/2005; che dalla visione dei tabulati del traffico telefonico si era riscontrata la presenza di “traffico anomalo”, costituito da telefonate in uscita con intervalli di 15-20 secondi della durata di 4 secondi circa ognuna, telefonate indirizzate tutte al n. 081 8518004 (numero telefonico della stessa Con ; di avere, una volta rilevato che le predette telefonate Pt_2 non erano riconducibili ad alcun utilizzo da parte di persone né di attrezzature telefoniche e/o telematiche presenti in sede, diffidato la alla verifica ed alla risoluzione della “anomalia” prima CP_2 attraverso diverse segnalazioni al Servizio Clienti Telecom 191 in data 26.10.2005 e poi con comunicazione a mezzo fax del 31.10.2005; di avere, poiché comunque gli operatori del servizio clienti “191”, CP_2 relativamente al conto 6/2005, avevano riferito di aver aperto il reclamo e consigliato di pagare l'intero importo della bolletta e di attendere la comunicazione per la compensazione e/o rimborso, provveduto a pagare il predetto conto 06/2005 in data 10 novembre 2005, in attesa della compensazione e/o del rimborso di € 478,25 quale corrispettivo del traffico telefonico non riconosciuto;
che l'azienda telefonica non solo non dava riscontro al reclamo ma assurdamente inviava i successivi conti telefonici: il n. 1/2006 per € 11.702,00 per presunti consumi dal 1.10.2005 al 30.11.2005; il n. 2/2006 per € 7.2681,00 per consumi dal 1/2/2006 al 31/01/2006; il conto n. 3/2006 di € 704,50 per consumi dal 1/02/2006 al 31.03.2006 senza rilevare né risolvere l'anomalia; che anche questi conti telefonici facevano riferimento a consumi contestati Part per cui essa CON. , solo dopo aver ottenuto con notevole ritardo i
3 Proc. n°1830/2019 R.G.
tabulati telefonici e aver avuto modo di verificare quale era il traffico non contestato di tutte le predette fatture con importi esorbitanti, effettuava un versamento di € 770,00 con bonifico bancario in data 19 Luglio 2006 comunicandolo alla;
che quest'ultima, inopinatamente, in data CP_2
28.02.2006, disattivava la linea telefonica con sospensione del servizio; Parte che con ricorso ex art. 700 c.p.c. essa . deducendo che la Parte_2 prolungata ed illegittima sospensione della linea telefonica privava essa società istante di ogni contatto con fornitori e clienti con grave pregiudizio della produzione industriale, nonché lesiva della immagine della società, in attesa di far valere il suo diritto, chiedeva in via d'urgenza all'adito Giudice di far cessare l'illegittima ed abusiva sospensione della linea telefonica disponendo la immediata riattivazione del servizio, nonché far ordine alla azienda convenuta di “congelare” la fattura XT00000343 del 06.12.2005 in attesa dell'accertamento dei reali consumi verificatisi nel periodo cui la somma faceva riferimento. Deduceva e documentava, tra l'altro, che essa società aveva tentato, invano, di attivare il servizio di telefonia/internet presso altro gestore, al fine di evitare il protrarsi dei gravi pregiudizi ed ulteriori danni, rappresentando che le citate Aziende avevano comunicato, la , Pt_3 la presenza di “vincoli tecnici” ostativi all'erogazione del servizio richiesto, la la non copertura in zona. Parte_4
Il Tribunale, acquisita copiosa documentazione ed espletata la ammessa C.T.U.: 1) Ordinava alla di cessare Controparte_2 immediatamente la sospensione del servizio telefonico sulla linea 081 8518004; 2) Ordinava la immediata riattivazione del servizio telefonico sia in entrata che in uscita sulla linea 0818518004; 3) Disponeva il
“congelamento” della fattura XT00000343 in attesa dell'accertamento dei consumi reali nel periodo di riferimento della fattura medesima; 4) condannava la alle spese processuali. A tanto, non CP_2 CP_2 ottemperava;
ed anzi proponeva reclamo, anche questo rigettato con provvedimento del 21.9.06. Indi, solo a seguito di ulteriore messa in mora, la linea veniva riattivata in data 25.10.06, dopo otto mesi, per essere, in data 14.11.06 di nuovo disattivata per l'asserito, mancato pagamento della fattura n. 5/06 emessa quale indennità per mancato
4 Proc. n°1830/2019 R.G.
pagamento del conto 1/06, fattura/ conto già congelato a seguito del provvedimento cautelare, ed essere riattivata solo in data 12.2.07, dopo una illecita sospensione di ulteriori tre mesi. Iniziato dalla CON.BIT il giudizio di merito, nel corso del quale veniva ammessa ed espletata C.T.U., lo stesso veniva definito con la pronuncia di cui al dispositivo in epigrafe. Contro la sentenza la proponeva appello censurando, in CP_2 sintesi, a) la dichiarazione di propria inadempienza effettuata dal Part Tribunale, per essere invece inadempiente la;
b) nonché Pt_1
l'operato riconoscimento della somma di €. 35.000,00 a titolo di risarcimento danni in favore dell'appellata, in assenza di prova dello Part stesso. Si costituiva la CON. contestando le pretese avverse. La Corte di Appello, con sentenza n°1370/16, dichiarava inammissibile il primo motivo di gravame;
in accoglimento del secondo rigettava la domanda Part di risarcimento proposta dalla ordinando la restituzione in Pt_1 favore della di quanto eventualmente pagato in CP_2 esecuzione della sentenza di primo grado;
condannava la al CP_2 pagamento delle competenze di lite in favore della controparte, come riformate per il primo grado, compensando quelle della fase di gravame. La ricorreva per la cassazione della resa decisione lamentando, CP_4 in sintesi, “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2696, 1226, 1218, 1223, 1366, 1375 c.c., 115 c.p.c., in riferimento all'art. 360, n.ri 3 e 4, c.p.c, per avere la Corte te3rritoriale, dopo l'accertamento dell'inadempimento della , rigettato la domanda di CP_2 risarcimento dei danni ritenendo che non fossero stati offerti criteri idonei ad una valutazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c.. La
resisteva con controricorso. La S. C., con sentenza n°1579 del CP_2
22.01.2019, in accoglimento del ricorso, cassava la sentenza disponendo il rinvio ad altra sezione della Corte di appello anche per le spese del giudizio di legittimità. Part Riassunto dalla CON. il giudizio di appello la stessa instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A) - Confermare la sentenza di primo grado del Tribunale di Napoli Sezione distaccata di Afragola n.107/2010 e, per lo effetto, confermare la condanna della CP_2
5 Proc. n°1830/2019 R.G.
o , al pagamento a titolo di risarcimento danni, in CP_2 CP_1 Parte Par favore della dell' importo di € 35.000,00, così come ivi liquidato, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo, come del pari ivi statuito;
B) - Subordinatamente condannare la Controparte_2
) al pagamento, sempre a titolo di risarcimento danni, di
[...] CP_1 quell'altro importo maggiore e/o minore che 1'adita Corte riterrà di liquidare in via equitativa, in ragione dell'applicazione dei principi e dei criteri assunti dalla Suprema Corte nella Sentenza in oggetto;
C) Condannare la medesima al pagamento Parte_5 integrale delle spese e compensi di ciascun grado di giudizio, ed anche innanzi la Suprema Corte di Cassazione e dell'odierno in riassunzione, oltre maggiorazione L.P. ed oneri fiscali, con distrazione in favore dei costituiti avvocati antistatari”. Costituitasi, l'appellata in riassunzione così concludeva: “Voglia l'Ecc.ma Corte, disattesa ogni contraria e diversa istanza, riformare integralmente l'impugnata Sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Afragola n. 107/10 pubblicata il 9/7/2010 e notificata in data 18/9/10 per l'effetto accogliere le seguenti domande: 1) nel merito rigettare le domande proposte nei confronti della siccome CP_1 infondate e temerarie in fatto e diritto. Con vittoria di spese diritti ed onorari del doppio grado di giudizio e rimborso spese forfettarie ex art.15 T.P. con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”. Riprodottosi il contraddittorio nella fase rescissoria, acquisiti i fascicoli d'ufficio delle fasi pregresse, la Corte, sulle rassegnate conclusioni, all'esito della disposta trattazione scritta, celebratasi nelle forme cartolari, concessi ai contendenti i termini di rito per il deposito di conclusionali ed eventuali repliche, riservava la decisione. L'appello proposto dalla contro la sentenza di primo grado, alla CP_2 stregua degli esiti del giudizio di legittimità, si è rivelato infondato e non meritevole pertanto di accoglimento. La Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso proposto dalla Part CON. , ha, tra l'altro, così statuito: “Essendo, giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, volta a determinare la
“compensazione economica socialmente adeguata” del pregiudizio,
6 Proc. n°1830/2019 R.G.
quella che “l'ambiente sociale accetta come compensazione equa” (Cass. n.12408/11; Cass. n. 14402/11) la valutazione equitativa è subordinata alla dimostrata esistenza di un danno risarcibile non meramente eventuale o ipotetico ma certo (Cass.n.15478/14 e già Cass. n. 1536/62) e alla circostanza dell'impossibilità o estrema difficoltà (Cass. n. 12613/10 e già Cass. n. 2904/72) di prova nel suo preciso ammontare, attenendo alla qualificazione e non già all'individuazione del danno (non potendo valere a surrogare il mancato assolvimento dell'onere probatorio imposto all'art. 2697 cc. (Cass. n. 11368/10, Cass. n.10957/10, Cass. n.25820/09, Cass. n.23425/14). Tale valutazione va effettuata con prudente e ragionevole apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto, e in particolare della rilevanza economica del danno alla stregua della coscienza sociale e dei vari fattori incidenti sulla gravità della lesione. Va peraltro osservato che come questa Corte ha già avuto modo di affermare, il potere di liquidare il danno in via equitativa conferito al Giudice agli artt. 1226 e 2056 cc., costituisce espressione del più generale potere di cui all'art.115 cpc, e il suo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, senza la necessità della richiesta della parte, dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con l'unico limite di non poter surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno dovendo peraltro intendersi in senso relativo ( Cass. n. 25094/17). Il giudice è pertanto tenuto a dare conto dell'esercizio dei propri poteri discrezionali, e perché la liquidazione equitativa non risulti arbitraria, è necessario che spieghi le ragioni del processo logico sul quale è fondata, indicando i criteri assunti a base del procedimento valutativo adottato (Cass. n. 10293/15, Cass. n. 12265/14, ecc.) al fine di consentire il controllo di relativa logicità, coerenza e congruità. Orbene la Corte del merito ha nell'impugnata sentenza invero disatteso i suindicati principi. In particolare là dove ha affermato che “anche nel caso in cui effettivamente la prova del danno risulta particolarmente gravosa, chi invoca l'applicazione dell'esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, è sempre tenuto ad offrire elementi di giudizio tali da
7 Proc. n°1830/2019 R.G.
permettere al giudice di verificare in primis l'esistenza e, successivamente, di determinare l'entità in maniera sufficientemente precisa e adeguatamente argomentata secondo criteri logici e razionalmente giustificati”. Atteso che nella specie trattasi invero di contratto telefonico intercorrente tra la società e la Controparte_2 società per la somministrazione del relativo servizio in favore Pt_1 Pt_2 dell'opificio industriale di quest'ultima per la produzione di “conglomerati bitumosi” essenzialmente destinati alla fornitura in favore della P.A., va al riguardo in particolare osservato che l'odierna ricorrente ha invero allegato la “illecita disattivazione” del servizio telefonico per “ oltre otto mesi”, con “conseguente oggettiva ridotta reperibilità da parte dei propri clienti fornitori”, giusta richiamata documentazione al riguardo, quale “ copiosissima corrispondenza intercorsa con la resistente”, deponente per una “ riduzione della propria complessiva capacità lavorativa”. Trattasi di elementi assumenti senz'altro rilievo ai fini della valutazione equitativa del danno “secondo l'id quod plerumque accidit”, alla stregua di
“parametri medi desumibili dal mercato di quel determinato bene” (conglomerati bitumosi), ovvero “nella specie, tenuto conto del criterio dato dalla peculiarità dell'oggetto sociale, proprio in considerazione della particolare rilevanza economica del danno alla stregua della coscienza sociale”. Dell'impugnata sentenza s'impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte di Appello di Napoli, che in diversa composizione procederà a un nuovo esame facendo del suindicato disatteso principio applicazione”. La Corte napoletana, nella cassata decisione, ha confermato la declaratoria di inadempimento statuita dal Tribunale in danno della
, per aver violato i doveri di comportamento secondo correttezza CP_2
e buona fede nell'esecuzione del contratto;
e tanto “… sulla scorta della circostanziata ricostruzione degli eventi allegata dalla parte attrice nell'atto di citazione, con riferimenti precisi agli operatori del 191 contattati per chiedere spiegazioni e per contestare le risultanze del traffico riscontrato, corredata anche da documentazione circa le Part raccomandate e fax inoltrate dalla alla società convenuta in Pt_1 prima istanza, rispetto alla quale la corte non può fare a meno, in
8 Proc. n°1830/2019 R.G.
aggiunta, di osservare che la , già in primo grado, aveva del CP_2 tutto omesso di prendere specifica posizione, limitandosi genericamente a sostenere che non era stato fatto reclamo. …. D'altro canto, il richiamato art. 17 impone alla di dare risposta al reclamo CP_2 scritto, ma non il contrario …. A ciò si collega anche l'ulteriore argomentazione spesa dal Tribunale, col richiamare le risultanze della ctu, per imputare l'inadempimento alla convenuta in prima istanza, riguardante la condotta omissiva tenuta dalla , la quale avrebbe CP_2 potuto riscontrare l'anomalia inserendo un dialer …”.Ed invero, il Tribunale, sul punto, aveva dato correttamente atto che “se CP_2 avesse posto in essere gli adeguati accertamenti tecnici (art. 30 cond. gen. contratto) inserendo un dialer sarebbe stata riscontrata l'anomalia delle chiamate …”. Il capo della decisione risulta passato in giudicato. Venendo a quanto di interesse nell'odierno giudizio, che, come è noto, ha carattere c.d. “chiuso”, - (c.f.r. Cassazione civile, sez. II, 05/02/2024, n°3239, Guida al diritto 2024, 12: “Nel giudizio di rinvio, il quale è un procedimento chiuso, preordinato a una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, mediante la formulazione di domande ed eccezioni nuove, ma operano anche le preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente, onde neppure le questioni rilevabili d'ufficio che non siano state considerate dalla Corte Suprema possono essere dedotte o comunque esaminate, giacché, diversamente, si finirebbe per porre nel nulla o limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità”), - Part giova osservare come la abbia, sin dall'atto introduttivo, istato Pt_1 per la condanna “al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi di ogni natura, patrimoniali e non”. Ebbene, il materiale probatorio acquisito in atti ha dato piena contezza dell'esistenza di un danno ontologicamente risarcibile, senza che l'odierna riassumente sia incorsa in alcuna violazione dell'art. 2697 c.c., nemmeno in punto di quantum. Ed anzi, risultava e risulta pienamente applicabile la norma di cui all'art. 1226 c.c., cui il Giudice di primo grado aveva correttamente fatto ricorso. Sul punto si ricorda anche la già citata sentenza della Suprema Corte,
9 Proc. n°1830/2019 R.G.
n°25731/2015, che, nel caso sottoposto al suo esame - in cui si discuteva di illegittima sospensione dell'erogazione dell'energia elettrica in danno di un professionista (!) – nel ritenere che “il comportamento inadempiente della Società X non ha prodotto un semplice disagio, ma ha leso irrimediabilmente o compromesso il suo diritto all'estrinsecazione della sua persona nel pieno godimento della tranquillità e serenità familiare e nella vita di relazione, con conseguente riduzione della sua capacità lavorativa, collegata all'impossibilità di ricevere i vecchi clienti e di acquisirne altri” - ha statuito l'applicabilità alla liquidazione del danno, della normativa, in via equitativa, di cui all'art. 1226 c.c.. Nella specie è indubbio il danno patito alla c.d. immagine commerciale dalla Società qui appellante – opificio industriale per la produzione di “conglomerati bitumosi”, che, per lo più, riceveva commesse dalla Pubblica Amministrazione, - costretta, prima per oltre otto mesi e, dopo brevissima riattivazione, per altri tre mesi, a subire la illecita disattivazione del servizio, con conseguente oggettiva ridotta
“reperibilità” da parte dei propri clienti e fornitori. Il danno – tra l'altro, aggravatosi e protrattosi per il perdurante illecito comportamento omissivo di – è insito negli atti di causa e nella copiosissima CP_2 corrispondenza intercorsa con la resistente - (doc. da n. 3 a n. 13 prod. di parte fase di merito innanzi al Tribunale, doc. da n. 1 a n. 12 allegati alla memoria integrativa ex art. 183 6^ comma cpc prod. di parte giudizio di merito innanzi al Tribunale oltre che nn. 18,19,20 prod. di parte fase art. 700 cpc), - oltre che nelle reiterate azioni giudiziarie necessitate per la riattivazione. Tutti elementi probatori e dati di fatto, incontestati, offerti al vaglio giudiziale e tali da consentire di ricorrere, legittimamente, ad una liquidazione ex art. 1226 c.c., equitativamente, anche tramite presunzioni (artt. 2727 e 2729 c.c.), le quali non possono essere relegate a strumento probatorio di grado subordinato, dovendo piuttosto assurgere al rango di prova “regina”. Tra l'altro, sempre sul punto, per giurisprudenza della Suprema Corte, “in ordine al danno non patrimoniale, il ristoro pecuniario non può mai corrispondere alla relativa esatta commisurazione, sicché se ne impone la valutazione equitativa;
la valutazione equitativa, che attiene alla quantificazione e non già
10 Proc. n°1830/2019 R.G.
all'individuazione del danno, deve essere condotta con prudente e ragionevole apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto, considerandosi in particolare la rilevanza economica del danno alla stregua della coscienza sociale e i vari fattori incidenti sulla gravità della lesione …” (anche Cass. 16992/15). Part La CON. , d'altronde, non avrebbe potuto provare “quali e quanti rapporti commerciali avrebbe potuto intrattenere e/o istaurare ex novo” nel periodo dell'illecita disattivazione della linea telefonica/internet. Anche sul punto, la Suprema Corte, con la citata ordinanza n°1579/19, non ha mancato di precisare quanto di seguito si ritiene opportuno ritrascrivere: “… l'odierna ricorrente ha allegato la illecita disattivazione del servizio telefonico per oltre otto mesi e dopo brevissima riattivazione, per altri tre mesi con conseguente oggettiva ridotta reperibilità da parte dei propri clienti fornitori, giusta richiamata copiosissima corrispondenza intercorsa con la resistente, deponente per una riduzione della propria complessiva capacità lavorativa …”. La stessa aveva, comunque, offerto quali ”parametri e criteri” per la quantificazione e liquidazione del danno, tra la copiosa documentazione in atti, anche il contratto intercorso tra le parti ed allegato, (c.f.r. doc. n.1 produzione di parte giudizio merito Tribunale), che, all'art. 26, capo “Ritardi nell'adempimento degli obblighi assunti da nella fornitura del Servizio”, recita CP_2 espressamente: “Qualora non rispetti i termini previsti CP_2 per l'attivazione del Servizio, la riparazione di un guasto, la variazione del numero telefonico … il Cliente ha diritto ad un indennizzo pari al 50% del canone mensile corrisposto dal Cliente per ogni giorno lavorativo di ritardo o di inadempimento delle condizioni …”. Tanto costituiva, e costituisce senz'altro, criterio analogico del danno patito, anche nel suo quantum, da determinarsi in via equitativa e di cui il Tribunale, insieme agli altri elementi acquisiti in atti, aveva correttamente tenuto conto in sede di liquidazione degli importi liquidati. Le argomentazioni dell'appellata difesa in riassunzione non possono indurre, in dissonanza da quanto statuito dalla S.C., al disconoscimento di qualsiasi presupposto utile alla liquidazione del danno in via equitativa. Per essa difesa non sarebbero stati “… delineati e tantomeno
11 Proc. n°1830/2019 R.G.
provati i “< bene>> ("conglomerati bituminosi"), ovvero, < conto del criterio dato dalla peculiarità dell'oggetto sociale, proprio in considerazione della particolare "rilevanza economica del danno alla stregua della coscienza sociale">>”. Ciò avrebbe impedito al giudice del merito di poter esercitare il potere ufficioso di cui all'art. 1226 c.c. essendo pacifico che in sede di giudizio di rinvio è rilevabile, d'ufficio o su eccezione di parte, l'esistenza di un giudicato esterno formatosi in data antecedente alla sentenza di cassazione per cui, qualora quest'ultima abbia annullato la sentenza impugnata per vizi di motivazione e non contenga alcuna, neppure implicita, pronuncia sulla questione del giudicato, in tal caso il giudice del rinvio conserva tutte le facoltà relative ai poteri di indagine e di valutazione della prova che gli competevano originariamente quale giudice del merito, salvo l'obbligo di eliminare le contraddizioni o sopperire ai difetti argomentativi riscontrati, e dunque può nuovamente prendere in considerazione l'intero materiale probatorio, formando il proprio libero convincimento anche sulla base di elementi trascurati dal primo giudice, ivi compreso il giudicato esterno. Perciò, considerando che il risarcimento rappresenta il riconoscimento di utile netto per la società e che l'utile netto secondo comune esperienza può rappresentare circa il 10% del fatturato, il Tribunale avrebbe ritenuto, senza alcuna prova, che la sospensione dell'utenza telefonica aveva generato un calo di fatturato pari all'incirca Part ad € 350.000,00. Inoltre, se la CON. avesse avuto effettivamente una flessione di clientela avrebbe documentato il numero totale degli ordinativi ricevuti per due anni precedenti e due anni successivi al presunto evento pregiudizievole. Questo perché “… non è sufficiente – una - relazione causale per determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all'interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che, nel momento in cui si produce l'evento causante non appaiano del tutto inverosimili, ma che si presentino come effetto non del tutto imprevedibile, secondo il principio della c.d. causalità adeguata o quella similare della c.d. regolarità causale”. Il ragionamento incorre in una petizione di principio trascurando il
12 Proc. n°1830/2019 R.G.
postulato rappresentato dalla accertata esistenza ontologica del Parte Part pregiudizio patito dalla . e assunto a fonte del suo diritto al risarcimento, punto sul quale si è incontrovertibilmente formato, come si è visto, il giudicato. A fronte dei dati e dei parametri che la stessa S. C. aveva individuato quali elementi di rilievo utili alla liquidazione equitativa del danno diventavano, e diventano, ininfluenti sia l'assenza di riscontri sull'eventuale calo di fatturato, sia, ovviamente, la sussistenza o meno del nesso eziologico con l'inadempimento contrattuale che ne avrebbe integrato la scaturigine, potendo e dovendo in questa sede solo valutarsi la congruità di quanto il primo giudice aveva ritenuto equo riconoscere in forza del criterio equitativo di cui aveva fatto, sempre come implicitamente riconosciuto dal provvedimento rescindente, opportuna e legittima applicazione. E su questo versante apparivano, ed appaiono, confacenti gli indici rivelatori del danno Parte Part emergente e del lucro cessante subito dalla . in ragione del tempo per il quale non aveva potuto fruire del servizio e in rapporto alle connotazioni dell'attività di impresa svolte, danno complessivamente ragguagliato all'importo, equitativamente determinato, di €. 35.000,00, al di là di ogni relazione percentuale con non provati cali di fatturato. La soccombenza ultima dell'appellata ne comporta la inevitabile condanna alle spese delle diverse fasi, rescindente e rescissoria, spese liquidate d'ufficio in dispositivo con distrazione in favore dei costituiti avvocati antistatari. A norma dell'art. 13, comma 1° quater del D.P.R. n°115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n°228 del 24.12.12, destinato a trovare applicazione ai procedimenti di appello introdotti in data successiva al 28.12.12, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice deve dare atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui alla norma in esame mentre l'obbligo di pagamento sorge al momento del suo deposito.
13 Proc. n°1830/2019 R.G.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli, VIIIa Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio sull'appello in riassunzione proposto Con dalla nei confronti della , (già ), in Pt_1 Parte_2 CP_2 CP_1 persona dei rispettivi legali rappresentanti, con citazione del 12/4/2019, così provvede: Con
1°) Rigettato l'appello già proposto dalla , conferma per l'effetto la sentenza di primo grado come indicata in epigrafe, di condanna della Part stessa al pagamento in favore della , a titolo di risarcimento Pt_1 danni, dell'importo di €. 35.000,00, così come equitativamente liquidato, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo;
2°) Condanna l'appellata in riassunzione alla rifusione in favore della controparte delle spese tutte delle fasi rescindente e rescissoria, liquidate, giusta quanto disposto dal decreto ministeriale n°147/22, quelle del primo grado come da sentenza confermata, quelle del grado di appello in complessivi €. 3.500,00, quelle del giudizio di legittimità in complessivi €. 2.900,00, quelle del giudizio di rinvio in complessivi €.
3.800,00, il tutto per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A. come per legge con attribuzione ai difensori anticipatari;
3°) Attesta che sussistono i presupposti di assoggettamento dell'appellata in riassunzione, già appellante nel giudizio conclusosi con la sentenza cassata, alla contribuzione ulteriore come per legge. Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 12.6.25. IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Antonio Quaranta Dott. Alessandro Cocchiara
14
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, VIIIa SEZIONE CIVILE, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. ALESSANDRO COCCHIARA Presidente Dott. ANTONIO QUARANTA Consigliere Rel. Dott. ALBERTO CANALE Consigliere ha pronunciato, all'esito della disposta trattazione scritta, la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n°1830 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto giudizio di riassunzione a seguito cassazione sentenza di appello in materia di risarcimento danni da inadempimento contrattuale, vertente T R A
(p.i. ) in persona del legale rappresentante Pt_1 Parte_2 P.IVA_1
p.t., con sede in Afragola, alla Via Pavia n°10 bis, rappresentata e difesa dall'Avv. Alfonso Mancuso e dall' Avv. Raffaele Alghiri giusta procura in calce all'atto di citazione di appello in riassunzione;
APPELLANTE IN RIASSUNZIONE C O N T R O
(già , (p.i. ), in CP_1 Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante p.t., Dott. , Controparte_3 nella sua espressa qualità di procuratore speciale, giusta procura speciale del 27/07/2016 per Notar di Milano, (Rep. Persona_1
n°13183 - Racc. n°6905), rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Bocchini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, alla Via G. Filangieri n°21, giusta procura prodotta in allegato alla comparsa di costituzione e risposta in riassunzione depositata telematicamente;
APPELLATA IN RIASSUNZIONE A seguito di cassazione della sentenza di appello già proposto da quest'ultima A V V E R S O
1 Proc. n°1830/2019 R.G.
La sentenza n°107/2010 emessa ex art. 281 sexies c.p.c. dal G.U. presso il Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Afragola, il 9.7.10, pubblicata in pari data e notificata il 18.9.10, con cui l'adito giudice così provvedeva: “1. in accoglimento della domanda attorea, accerta e dichiara che l'entità dei consumi reali della linea per il periodo CP_2 in contestazione indicato in citazione ammonta ad euro: per la fattura relativa al conto n. 6/05: di € 231,00 IVA inclusa;
alla fattura relativa al conto 1/06: di € 374,00 IVA inclusa;
alla fattura relativa al conto 2/06: di € 294,00 IVA inclusa;
alla fattura relativa al conto n. 3/2006: € 230,00 IVA inclusa;
da detrarre dalle somme suindicate la somma di € 715,00, già corrisposta;
2) dichiara altresì la inadempiente Controparte_2 nel contratto di somministrazione intercorso tra le parti e per l'effetto condanna quest'ultima, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento a titolo di risarcimento del danno in favore della parte attrice della somma di € 35.000,00 oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente al soddisfo;
3) condanna altresì la parte convenuta alla refusione delle spese processuali sopportate da parte attrice, liquidate per un totale di € 6.600,00, di cui € 400,00 per spese, € 1.200,00 per diritti ed € 5.000,00 per onorari di avvocato, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione in favore del procuratore di parte attrice, dichiaratosi antistatario;
4) pone definitivamente a carico della società convenuta le spese di CTU, liquidate come da separato decreto”. FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con citazione del 3 maggio 2006 la CON conveniva in giudizio Parte_2 la chiedendo l'adozione dei seguenti provvedimenti: “1) CP_2 accertare e dichiarare la entità dei consumi reali della linea telefonica Telecom per il periodo in contestazione del 01 Agosto 2005 - 31 Marzo 2006 relativamente ai conti n. 06/05 – 01/06 – 02/06 – 03/06 e dall'importo accertato detrarre la somma di €. 715.00 già corrisposta con il pagamento del conto n. 06/05; 2) dichiarare la Controparte_2
… inadempiente nella esecuzione del contratto di
[...] somministrazione inter partes e condannare la stessa al pagamento in favore della istante – a titolo di risarcimento di tutti i danni Pt_1 Parte_2
2 Proc. n°1830/2019 R.G.
subiti e subendi di ogni natura e specie, patrimoniali e non – nella misura di €. 50.000,00 (cinquanta/00), o di quella altra da liquidarsi dalla adita Giustizia anche in via equitativa;
3) condannarsi sempre essa convenuta al pagamento delle spese diritti ed onorari del giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore per fattore anticipo”. Assumeva in fatto: di essere titolare del contratto dell'utenza telefonica - Professional Business n. 081 8518004 a servizio dell'opificio industriale sito in Afragola (NA) alla Via Cinquevie;
di avere ricevuto in data 06.10.2005 dalla CP_2 la fattura n. 8T01620952 per l'importo di € 715,00 relativa al conto n. 6/2005 per consumi riferiti al periodo dal 01/08/2005 al 30/09/2005; che dalla visione dei tabulati del traffico telefonico si era riscontrata la presenza di “traffico anomalo”, costituito da telefonate in uscita con intervalli di 15-20 secondi della durata di 4 secondi circa ognuna, telefonate indirizzate tutte al n. 081 8518004 (numero telefonico della stessa Con ; di avere, una volta rilevato che le predette telefonate Pt_2 non erano riconducibili ad alcun utilizzo da parte di persone né di attrezzature telefoniche e/o telematiche presenti in sede, diffidato la alla verifica ed alla risoluzione della “anomalia” prima CP_2 attraverso diverse segnalazioni al Servizio Clienti Telecom 191 in data 26.10.2005 e poi con comunicazione a mezzo fax del 31.10.2005; di avere, poiché comunque gli operatori del servizio clienti “191”, CP_2 relativamente al conto 6/2005, avevano riferito di aver aperto il reclamo e consigliato di pagare l'intero importo della bolletta e di attendere la comunicazione per la compensazione e/o rimborso, provveduto a pagare il predetto conto 06/2005 in data 10 novembre 2005, in attesa della compensazione e/o del rimborso di € 478,25 quale corrispettivo del traffico telefonico non riconosciuto;
che l'azienda telefonica non solo non dava riscontro al reclamo ma assurdamente inviava i successivi conti telefonici: il n. 1/2006 per € 11.702,00 per presunti consumi dal 1.10.2005 al 30.11.2005; il n. 2/2006 per € 7.2681,00 per consumi dal 1/2/2006 al 31/01/2006; il conto n. 3/2006 di € 704,50 per consumi dal 1/02/2006 al 31.03.2006 senza rilevare né risolvere l'anomalia; che anche questi conti telefonici facevano riferimento a consumi contestati Part per cui essa CON. , solo dopo aver ottenuto con notevole ritardo i
3 Proc. n°1830/2019 R.G.
tabulati telefonici e aver avuto modo di verificare quale era il traffico non contestato di tutte le predette fatture con importi esorbitanti, effettuava un versamento di € 770,00 con bonifico bancario in data 19 Luglio 2006 comunicandolo alla;
che quest'ultima, inopinatamente, in data CP_2
28.02.2006, disattivava la linea telefonica con sospensione del servizio; Parte che con ricorso ex art. 700 c.p.c. essa . deducendo che la Parte_2 prolungata ed illegittima sospensione della linea telefonica privava essa società istante di ogni contatto con fornitori e clienti con grave pregiudizio della produzione industriale, nonché lesiva della immagine della società, in attesa di far valere il suo diritto, chiedeva in via d'urgenza all'adito Giudice di far cessare l'illegittima ed abusiva sospensione della linea telefonica disponendo la immediata riattivazione del servizio, nonché far ordine alla azienda convenuta di “congelare” la fattura XT00000343 del 06.12.2005 in attesa dell'accertamento dei reali consumi verificatisi nel periodo cui la somma faceva riferimento. Deduceva e documentava, tra l'altro, che essa società aveva tentato, invano, di attivare il servizio di telefonia/internet presso altro gestore, al fine di evitare il protrarsi dei gravi pregiudizi ed ulteriori danni, rappresentando che le citate Aziende avevano comunicato, la , Pt_3 la presenza di “vincoli tecnici” ostativi all'erogazione del servizio richiesto, la la non copertura in zona. Parte_4
Il Tribunale, acquisita copiosa documentazione ed espletata la ammessa C.T.U.: 1) Ordinava alla di cessare Controparte_2 immediatamente la sospensione del servizio telefonico sulla linea 081 8518004; 2) Ordinava la immediata riattivazione del servizio telefonico sia in entrata che in uscita sulla linea 0818518004; 3) Disponeva il
“congelamento” della fattura XT00000343 in attesa dell'accertamento dei consumi reali nel periodo di riferimento della fattura medesima; 4) condannava la alle spese processuali. A tanto, non CP_2 CP_2 ottemperava;
ed anzi proponeva reclamo, anche questo rigettato con provvedimento del 21.9.06. Indi, solo a seguito di ulteriore messa in mora, la linea veniva riattivata in data 25.10.06, dopo otto mesi, per essere, in data 14.11.06 di nuovo disattivata per l'asserito, mancato pagamento della fattura n. 5/06 emessa quale indennità per mancato
4 Proc. n°1830/2019 R.G.
pagamento del conto 1/06, fattura/ conto già congelato a seguito del provvedimento cautelare, ed essere riattivata solo in data 12.2.07, dopo una illecita sospensione di ulteriori tre mesi. Iniziato dalla CON.BIT il giudizio di merito, nel corso del quale veniva ammessa ed espletata C.T.U., lo stesso veniva definito con la pronuncia di cui al dispositivo in epigrafe. Contro la sentenza la proponeva appello censurando, in CP_2 sintesi, a) la dichiarazione di propria inadempienza effettuata dal Part Tribunale, per essere invece inadempiente la;
b) nonché Pt_1
l'operato riconoscimento della somma di €. 35.000,00 a titolo di risarcimento danni in favore dell'appellata, in assenza di prova dello Part stesso. Si costituiva la CON. contestando le pretese avverse. La Corte di Appello, con sentenza n°1370/16, dichiarava inammissibile il primo motivo di gravame;
in accoglimento del secondo rigettava la domanda Part di risarcimento proposta dalla ordinando la restituzione in Pt_1 favore della di quanto eventualmente pagato in CP_2 esecuzione della sentenza di primo grado;
condannava la al CP_2 pagamento delle competenze di lite in favore della controparte, come riformate per il primo grado, compensando quelle della fase di gravame. La ricorreva per la cassazione della resa decisione lamentando, CP_4 in sintesi, “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2696, 1226, 1218, 1223, 1366, 1375 c.c., 115 c.p.c., in riferimento all'art. 360, n.ri 3 e 4, c.p.c, per avere la Corte te3rritoriale, dopo l'accertamento dell'inadempimento della , rigettato la domanda di CP_2 risarcimento dei danni ritenendo che non fossero stati offerti criteri idonei ad una valutazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c.. La
resisteva con controricorso. La S. C., con sentenza n°1579 del CP_2
22.01.2019, in accoglimento del ricorso, cassava la sentenza disponendo il rinvio ad altra sezione della Corte di appello anche per le spese del giudizio di legittimità. Part Riassunto dalla CON. il giudizio di appello la stessa instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A) - Confermare la sentenza di primo grado del Tribunale di Napoli Sezione distaccata di Afragola n.107/2010 e, per lo effetto, confermare la condanna della CP_2
5 Proc. n°1830/2019 R.G.
o , al pagamento a titolo di risarcimento danni, in CP_2 CP_1 Parte Par favore della dell' importo di € 35.000,00, così come ivi liquidato, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo, come del pari ivi statuito;
B) - Subordinatamente condannare la Controparte_2
) al pagamento, sempre a titolo di risarcimento danni, di
[...] CP_1 quell'altro importo maggiore e/o minore che 1'adita Corte riterrà di liquidare in via equitativa, in ragione dell'applicazione dei principi e dei criteri assunti dalla Suprema Corte nella Sentenza in oggetto;
C) Condannare la medesima al pagamento Parte_5 integrale delle spese e compensi di ciascun grado di giudizio, ed anche innanzi la Suprema Corte di Cassazione e dell'odierno in riassunzione, oltre maggiorazione L.P. ed oneri fiscali, con distrazione in favore dei costituiti avvocati antistatari”. Costituitasi, l'appellata in riassunzione così concludeva: “Voglia l'Ecc.ma Corte, disattesa ogni contraria e diversa istanza, riformare integralmente l'impugnata Sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Afragola n. 107/10 pubblicata il 9/7/2010 e notificata in data 18/9/10 per l'effetto accogliere le seguenti domande: 1) nel merito rigettare le domande proposte nei confronti della siccome CP_1 infondate e temerarie in fatto e diritto. Con vittoria di spese diritti ed onorari del doppio grado di giudizio e rimborso spese forfettarie ex art.15 T.P. con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”. Riprodottosi il contraddittorio nella fase rescissoria, acquisiti i fascicoli d'ufficio delle fasi pregresse, la Corte, sulle rassegnate conclusioni, all'esito della disposta trattazione scritta, celebratasi nelle forme cartolari, concessi ai contendenti i termini di rito per il deposito di conclusionali ed eventuali repliche, riservava la decisione. L'appello proposto dalla contro la sentenza di primo grado, alla CP_2 stregua degli esiti del giudizio di legittimità, si è rivelato infondato e non meritevole pertanto di accoglimento. La Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso proposto dalla Part CON. , ha, tra l'altro, così statuito: “Essendo, giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, volta a determinare la
“compensazione economica socialmente adeguata” del pregiudizio,
6 Proc. n°1830/2019 R.G.
quella che “l'ambiente sociale accetta come compensazione equa” (Cass. n.12408/11; Cass. n. 14402/11) la valutazione equitativa è subordinata alla dimostrata esistenza di un danno risarcibile non meramente eventuale o ipotetico ma certo (Cass.n.15478/14 e già Cass. n. 1536/62) e alla circostanza dell'impossibilità o estrema difficoltà (Cass. n. 12613/10 e già Cass. n. 2904/72) di prova nel suo preciso ammontare, attenendo alla qualificazione e non già all'individuazione del danno (non potendo valere a surrogare il mancato assolvimento dell'onere probatorio imposto all'art. 2697 cc. (Cass. n. 11368/10, Cass. n.10957/10, Cass. n.25820/09, Cass. n.23425/14). Tale valutazione va effettuata con prudente e ragionevole apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto, e in particolare della rilevanza economica del danno alla stregua della coscienza sociale e dei vari fattori incidenti sulla gravità della lesione. Va peraltro osservato che come questa Corte ha già avuto modo di affermare, il potere di liquidare il danno in via equitativa conferito al Giudice agli artt. 1226 e 2056 cc., costituisce espressione del più generale potere di cui all'art.115 cpc, e il suo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, senza la necessità della richiesta della parte, dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con l'unico limite di non poter surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno dovendo peraltro intendersi in senso relativo ( Cass. n. 25094/17). Il giudice è pertanto tenuto a dare conto dell'esercizio dei propri poteri discrezionali, e perché la liquidazione equitativa non risulti arbitraria, è necessario che spieghi le ragioni del processo logico sul quale è fondata, indicando i criteri assunti a base del procedimento valutativo adottato (Cass. n. 10293/15, Cass. n. 12265/14, ecc.) al fine di consentire il controllo di relativa logicità, coerenza e congruità. Orbene la Corte del merito ha nell'impugnata sentenza invero disatteso i suindicati principi. In particolare là dove ha affermato che “anche nel caso in cui effettivamente la prova del danno risulta particolarmente gravosa, chi invoca l'applicazione dell'esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, è sempre tenuto ad offrire elementi di giudizio tali da
7 Proc. n°1830/2019 R.G.
permettere al giudice di verificare in primis l'esistenza e, successivamente, di determinare l'entità in maniera sufficientemente precisa e adeguatamente argomentata secondo criteri logici e razionalmente giustificati”. Atteso che nella specie trattasi invero di contratto telefonico intercorrente tra la società e la Controparte_2 società per la somministrazione del relativo servizio in favore Pt_1 Pt_2 dell'opificio industriale di quest'ultima per la produzione di “conglomerati bitumosi” essenzialmente destinati alla fornitura in favore della P.A., va al riguardo in particolare osservato che l'odierna ricorrente ha invero allegato la “illecita disattivazione” del servizio telefonico per “ oltre otto mesi”, con “conseguente oggettiva ridotta reperibilità da parte dei propri clienti fornitori”, giusta richiamata documentazione al riguardo, quale “ copiosissima corrispondenza intercorsa con la resistente”, deponente per una “ riduzione della propria complessiva capacità lavorativa”. Trattasi di elementi assumenti senz'altro rilievo ai fini della valutazione equitativa del danno “secondo l'id quod plerumque accidit”, alla stregua di
“parametri medi desumibili dal mercato di quel determinato bene” (conglomerati bitumosi), ovvero “nella specie, tenuto conto del criterio dato dalla peculiarità dell'oggetto sociale, proprio in considerazione della particolare rilevanza economica del danno alla stregua della coscienza sociale”. Dell'impugnata sentenza s'impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte di Appello di Napoli, che in diversa composizione procederà a un nuovo esame facendo del suindicato disatteso principio applicazione”. La Corte napoletana, nella cassata decisione, ha confermato la declaratoria di inadempimento statuita dal Tribunale in danno della
, per aver violato i doveri di comportamento secondo correttezza CP_2
e buona fede nell'esecuzione del contratto;
e tanto “… sulla scorta della circostanziata ricostruzione degli eventi allegata dalla parte attrice nell'atto di citazione, con riferimenti precisi agli operatori del 191 contattati per chiedere spiegazioni e per contestare le risultanze del traffico riscontrato, corredata anche da documentazione circa le Part raccomandate e fax inoltrate dalla alla società convenuta in Pt_1 prima istanza, rispetto alla quale la corte non può fare a meno, in
8 Proc. n°1830/2019 R.G.
aggiunta, di osservare che la , già in primo grado, aveva del CP_2 tutto omesso di prendere specifica posizione, limitandosi genericamente a sostenere che non era stato fatto reclamo. …. D'altro canto, il richiamato art. 17 impone alla di dare risposta al reclamo CP_2 scritto, ma non il contrario …. A ciò si collega anche l'ulteriore argomentazione spesa dal Tribunale, col richiamare le risultanze della ctu, per imputare l'inadempimento alla convenuta in prima istanza, riguardante la condotta omissiva tenuta dalla , la quale avrebbe CP_2 potuto riscontrare l'anomalia inserendo un dialer …”.Ed invero, il Tribunale, sul punto, aveva dato correttamente atto che “se CP_2 avesse posto in essere gli adeguati accertamenti tecnici (art. 30 cond. gen. contratto) inserendo un dialer sarebbe stata riscontrata l'anomalia delle chiamate …”. Il capo della decisione risulta passato in giudicato. Venendo a quanto di interesse nell'odierno giudizio, che, come è noto, ha carattere c.d. “chiuso”, - (c.f.r. Cassazione civile, sez. II, 05/02/2024, n°3239, Guida al diritto 2024, 12: “Nel giudizio di rinvio, il quale è un procedimento chiuso, preordinato a una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, mediante la formulazione di domande ed eccezioni nuove, ma operano anche le preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente, onde neppure le questioni rilevabili d'ufficio che non siano state considerate dalla Corte Suprema possono essere dedotte o comunque esaminate, giacché, diversamente, si finirebbe per porre nel nulla o limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità”), - Part giova osservare come la abbia, sin dall'atto introduttivo, istato Pt_1 per la condanna “al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi di ogni natura, patrimoniali e non”. Ebbene, il materiale probatorio acquisito in atti ha dato piena contezza dell'esistenza di un danno ontologicamente risarcibile, senza che l'odierna riassumente sia incorsa in alcuna violazione dell'art. 2697 c.c., nemmeno in punto di quantum. Ed anzi, risultava e risulta pienamente applicabile la norma di cui all'art. 1226 c.c., cui il Giudice di primo grado aveva correttamente fatto ricorso. Sul punto si ricorda anche la già citata sentenza della Suprema Corte,
9 Proc. n°1830/2019 R.G.
n°25731/2015, che, nel caso sottoposto al suo esame - in cui si discuteva di illegittima sospensione dell'erogazione dell'energia elettrica in danno di un professionista (!) – nel ritenere che “il comportamento inadempiente della Società X non ha prodotto un semplice disagio, ma ha leso irrimediabilmente o compromesso il suo diritto all'estrinsecazione della sua persona nel pieno godimento della tranquillità e serenità familiare e nella vita di relazione, con conseguente riduzione della sua capacità lavorativa, collegata all'impossibilità di ricevere i vecchi clienti e di acquisirne altri” - ha statuito l'applicabilità alla liquidazione del danno, della normativa, in via equitativa, di cui all'art. 1226 c.c.. Nella specie è indubbio il danno patito alla c.d. immagine commerciale dalla Società qui appellante – opificio industriale per la produzione di “conglomerati bitumosi”, che, per lo più, riceveva commesse dalla Pubblica Amministrazione, - costretta, prima per oltre otto mesi e, dopo brevissima riattivazione, per altri tre mesi, a subire la illecita disattivazione del servizio, con conseguente oggettiva ridotta
“reperibilità” da parte dei propri clienti e fornitori. Il danno – tra l'altro, aggravatosi e protrattosi per il perdurante illecito comportamento omissivo di – è insito negli atti di causa e nella copiosissima CP_2 corrispondenza intercorsa con la resistente - (doc. da n. 3 a n. 13 prod. di parte fase di merito innanzi al Tribunale, doc. da n. 1 a n. 12 allegati alla memoria integrativa ex art. 183 6^ comma cpc prod. di parte giudizio di merito innanzi al Tribunale oltre che nn. 18,19,20 prod. di parte fase art. 700 cpc), - oltre che nelle reiterate azioni giudiziarie necessitate per la riattivazione. Tutti elementi probatori e dati di fatto, incontestati, offerti al vaglio giudiziale e tali da consentire di ricorrere, legittimamente, ad una liquidazione ex art. 1226 c.c., equitativamente, anche tramite presunzioni (artt. 2727 e 2729 c.c.), le quali non possono essere relegate a strumento probatorio di grado subordinato, dovendo piuttosto assurgere al rango di prova “regina”. Tra l'altro, sempre sul punto, per giurisprudenza della Suprema Corte, “in ordine al danno non patrimoniale, il ristoro pecuniario non può mai corrispondere alla relativa esatta commisurazione, sicché se ne impone la valutazione equitativa;
la valutazione equitativa, che attiene alla quantificazione e non già
10 Proc. n°1830/2019 R.G.
all'individuazione del danno, deve essere condotta con prudente e ragionevole apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto, considerandosi in particolare la rilevanza economica del danno alla stregua della coscienza sociale e i vari fattori incidenti sulla gravità della lesione …” (anche Cass. 16992/15). Part La CON. , d'altronde, non avrebbe potuto provare “quali e quanti rapporti commerciali avrebbe potuto intrattenere e/o istaurare ex novo” nel periodo dell'illecita disattivazione della linea telefonica/internet. Anche sul punto, la Suprema Corte, con la citata ordinanza n°1579/19, non ha mancato di precisare quanto di seguito si ritiene opportuno ritrascrivere: “… l'odierna ricorrente ha allegato la illecita disattivazione del servizio telefonico per oltre otto mesi e dopo brevissima riattivazione, per altri tre mesi con conseguente oggettiva ridotta reperibilità da parte dei propri clienti fornitori, giusta richiamata copiosissima corrispondenza intercorsa con la resistente, deponente per una riduzione della propria complessiva capacità lavorativa …”. La stessa aveva, comunque, offerto quali ”parametri e criteri” per la quantificazione e liquidazione del danno, tra la copiosa documentazione in atti, anche il contratto intercorso tra le parti ed allegato, (c.f.r. doc. n.1 produzione di parte giudizio merito Tribunale), che, all'art. 26, capo “Ritardi nell'adempimento degli obblighi assunti da nella fornitura del Servizio”, recita CP_2 espressamente: “Qualora non rispetti i termini previsti CP_2 per l'attivazione del Servizio, la riparazione di un guasto, la variazione del numero telefonico … il Cliente ha diritto ad un indennizzo pari al 50% del canone mensile corrisposto dal Cliente per ogni giorno lavorativo di ritardo o di inadempimento delle condizioni …”. Tanto costituiva, e costituisce senz'altro, criterio analogico del danno patito, anche nel suo quantum, da determinarsi in via equitativa e di cui il Tribunale, insieme agli altri elementi acquisiti in atti, aveva correttamente tenuto conto in sede di liquidazione degli importi liquidati. Le argomentazioni dell'appellata difesa in riassunzione non possono indurre, in dissonanza da quanto statuito dalla S.C., al disconoscimento di qualsiasi presupposto utile alla liquidazione del danno in via equitativa. Per essa difesa non sarebbero stati “… delineati e tantomeno
11 Proc. n°1830/2019 R.G.
provati i “< bene>> ("conglomerati bituminosi"), ovvero, < conto del criterio dato dalla peculiarità dell'oggetto sociale, proprio in considerazione della particolare "rilevanza economica del danno alla stregua della coscienza sociale">>”. Ciò avrebbe impedito al giudice del merito di poter esercitare il potere ufficioso di cui all'art. 1226 c.c. essendo pacifico che in sede di giudizio di rinvio è rilevabile, d'ufficio o su eccezione di parte, l'esistenza di un giudicato esterno formatosi in data antecedente alla sentenza di cassazione per cui, qualora quest'ultima abbia annullato la sentenza impugnata per vizi di motivazione e non contenga alcuna, neppure implicita, pronuncia sulla questione del giudicato, in tal caso il giudice del rinvio conserva tutte le facoltà relative ai poteri di indagine e di valutazione della prova che gli competevano originariamente quale giudice del merito, salvo l'obbligo di eliminare le contraddizioni o sopperire ai difetti argomentativi riscontrati, e dunque può nuovamente prendere in considerazione l'intero materiale probatorio, formando il proprio libero convincimento anche sulla base di elementi trascurati dal primo giudice, ivi compreso il giudicato esterno. Perciò, considerando che il risarcimento rappresenta il riconoscimento di utile netto per la società e che l'utile netto secondo comune esperienza può rappresentare circa il 10% del fatturato, il Tribunale avrebbe ritenuto, senza alcuna prova, che la sospensione dell'utenza telefonica aveva generato un calo di fatturato pari all'incirca Part ad € 350.000,00. Inoltre, se la CON. avesse avuto effettivamente una flessione di clientela avrebbe documentato il numero totale degli ordinativi ricevuti per due anni precedenti e due anni successivi al presunto evento pregiudizievole. Questo perché “… non è sufficiente – una - relazione causale per determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all'interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che, nel momento in cui si produce l'evento causante non appaiano del tutto inverosimili, ma che si presentino come effetto non del tutto imprevedibile, secondo il principio della c.d. causalità adeguata o quella similare della c.d. regolarità causale”. Il ragionamento incorre in una petizione di principio trascurando il
12 Proc. n°1830/2019 R.G.
postulato rappresentato dalla accertata esistenza ontologica del Parte Part pregiudizio patito dalla . e assunto a fonte del suo diritto al risarcimento, punto sul quale si è incontrovertibilmente formato, come si è visto, il giudicato. A fronte dei dati e dei parametri che la stessa S. C. aveva individuato quali elementi di rilievo utili alla liquidazione equitativa del danno diventavano, e diventano, ininfluenti sia l'assenza di riscontri sull'eventuale calo di fatturato, sia, ovviamente, la sussistenza o meno del nesso eziologico con l'inadempimento contrattuale che ne avrebbe integrato la scaturigine, potendo e dovendo in questa sede solo valutarsi la congruità di quanto il primo giudice aveva ritenuto equo riconoscere in forza del criterio equitativo di cui aveva fatto, sempre come implicitamente riconosciuto dal provvedimento rescindente, opportuna e legittima applicazione. E su questo versante apparivano, ed appaiono, confacenti gli indici rivelatori del danno Parte Part emergente e del lucro cessante subito dalla . in ragione del tempo per il quale non aveva potuto fruire del servizio e in rapporto alle connotazioni dell'attività di impresa svolte, danno complessivamente ragguagliato all'importo, equitativamente determinato, di €. 35.000,00, al di là di ogni relazione percentuale con non provati cali di fatturato. La soccombenza ultima dell'appellata ne comporta la inevitabile condanna alle spese delle diverse fasi, rescindente e rescissoria, spese liquidate d'ufficio in dispositivo con distrazione in favore dei costituiti avvocati antistatari. A norma dell'art. 13, comma 1° quater del D.P.R. n°115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n°228 del 24.12.12, destinato a trovare applicazione ai procedimenti di appello introdotti in data successiva al 28.12.12, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice deve dare atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui alla norma in esame mentre l'obbligo di pagamento sorge al momento del suo deposito.
13 Proc. n°1830/2019 R.G.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli, VIIIa Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio sull'appello in riassunzione proposto Con dalla nei confronti della , (già ), in Pt_1 Parte_2 CP_2 CP_1 persona dei rispettivi legali rappresentanti, con citazione del 12/4/2019, così provvede: Con
1°) Rigettato l'appello già proposto dalla , conferma per l'effetto la sentenza di primo grado come indicata in epigrafe, di condanna della Part stessa al pagamento in favore della , a titolo di risarcimento Pt_1 danni, dell'importo di €. 35.000,00, così come equitativamente liquidato, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo;
2°) Condanna l'appellata in riassunzione alla rifusione in favore della controparte delle spese tutte delle fasi rescindente e rescissoria, liquidate, giusta quanto disposto dal decreto ministeriale n°147/22, quelle del primo grado come da sentenza confermata, quelle del grado di appello in complessivi €. 3.500,00, quelle del giudizio di legittimità in complessivi €. 2.900,00, quelle del giudizio di rinvio in complessivi €.
3.800,00, il tutto per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A. come per legge con attribuzione ai difensori anticipatari;
3°) Attesta che sussistono i presupposti di assoggettamento dell'appellata in riassunzione, già appellante nel giudizio conclusosi con la sentenza cassata, alla contribuzione ulteriore come per legge. Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 12.6.25. IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Antonio Quaranta Dott. Alessandro Cocchiara
14