Ordinanza cautelare 7 aprile 2025
Rigetto
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 06/06/2025, n. 4956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4956 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2025
N. 04956/2025REG.PROV.COLL.
N. 02102/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2102 del 2025, proposto dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi 12;
contro
la signora -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Bragagni e Marco Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Bragagni in Bologna, strada Maggiore 31;
per l’annullamento ovvero la riforma
previa sospensione
della sentenza del T.a.r. Lazio, sede di Roma, sez. V quater, -OMISSIS-, che ha accolto il ricorso n. -OMISSIS-R.G. proposto:
per l’annullamento
a) del provvedimento 8 ottobre 2024 prot. n. MAECI/5111/08/10/2024/0149637-P, conosciuto in data non precisata, con il quale il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale- Direzione generale per le risorse umane e l’innovazione – Ufficio I - Ufficio per i procedimenti disciplinari ha accolto in parte l’istanza 18 settembre 2024 presentata da -OMISSIS- on particolare riferimento alla contestazione di addebito disciplinare 13 settembre 2024 prot. n.130553;
b) del silenzio rifiuto serbato dalla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi sull’istanza predetta;
e di ogni provvedimento connesso, conseguente e presupposto;
e per la condanna
del Ministero predetto all’accesso ai documenti di cui all’istanza in questione;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 il Cons. Francesco Gambato Spisani e uditi per le parti gli avvocati viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
1. La ricorrente appellata è dirigente scolastico, collocata temporaneamente fuori ruolo perché in servizio presso il Ministero intimato appellante, presso l’Ufficio scuola del Consolato italiano di Friburgo in Brisgovia (Repubblica Federale di Germania).
2. In questa sua qualità, è stata sottoposta a procedimento disciplinare, per ragioni che non rilevano direttamente ai fini del decidere.
3. Per questa ragione, ha indirizzato al Ministero intimato appellante la nota 18 settembre 2024, con cui ha chiesto “ l’accesso, la presa di visione e l’estrazione in copia di tutti gli atti ed i documenti amministrativi, anche interni e/o a carattere prodromico, in possesso di codesta amministrazione ” relativi al procedimento disciplinare in parola, contestazione di addebito 13 settembre 2024 prot. n.130553 (doc. 2 ricorso I grado).
4. Con il provvedimento 8 ottobre 2024 prot. n. MAECI/5111/08/10/2024/0149637-P (doc. 6 ricorrente in I grado foliario 13 gennaio 2025), il Ministero ha dato una risposta, che la ricorrente appellata ha considerato non completa; ha quindi proposto ricorso amministrativo alla Commissione per l’accesso e, non ricevendone risposta, ha adito il T.a.r. in I grado.
5. Con la sentenza meglio indicata in epigrafe, il T.a.r. ha accolto questo ricorso. In motivazione, ha osservato da un lato che, in base ai documenti già in possesso della parte, l’atto ritenuto mancante, ovvero un preteso “ atto con cui il messaggio del Consolato d’Italia a Friburgo (prot. n. 106903 del 01/08/2024) è stato trasmesso all’Ufficio per i procedimenti disciplinari ”, doveva ritenersi esistente; dall’altro che l’amministrazione non aveva “espressamente dichiarato l’eventuale inesistenza di tale documento, come sarebbe stato suo dovere fare qualora fosse stato questo il caso”. Di conseguenza, ha condannato il Ministero a consentire l’accesso all’atto “ con cui il messaggio del Consolato d’Italia a Friburgo prot. n. 106903 del 01/08/2024 è stato trasmesso all’Ufficio per i procedimenti disciplinari ”.
6. Contro questa sentenza, il Ministero ha proposto impugnazione, con appello che contiene quattro motivi, così come segue.
6.1 Con il primo ed il secondo di essi deduce fondamentalmente la stessa questione, ovvero l’inammissibilità del ricorso in quanto la richiesta di accesso sarebbe generica.
6.2 Con il terzo motivo, deduce falso presupposto, nel senso che il Giudice di I grado avrebbe erroneamente apprezzato l’esistenza del documento ritenuto mancante.
6.3 Con il quarto motivo, deduce comunque falso presupposto, in quanto a suo dire il Giudice di I grado non avrebbe riconosciuto che l’atto ritenuto mancante in realtà era stato trasmesso, come elenco di trasmissione.
7. Parallelamente, con atto 20 febbraio 2025 prot. n. MAECI/5111/20/05/2025/32172-P, il Ministero, in dichiarata esecuzione della sentenza di I grado, ha comunicato che “ tutta la documentazione alla base del procedimento disciplinare avviato nei Suoi confronti con il dispaccio n. 130549-P del 13 settembre 2024 e concluso con DM n. 40 del 10 gennaio 2025 è già nella Sua disponibilità e non ve n'è di ulteriore, anche con specifico riferimento all'atto con cui il messaggio del Consolato d'Italia a Friburgo prot. n. 106903 del 01/08/2024 è stato trasmesso all'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari ” (all. 4 alla memoria di costituzione appellata 28 marzo 2025).
8. La ricorrente appellata ha resistito, con atto 28 marzo e memoria 31 marzo 2025, ed ha chiesto che l’appello sia respinto.
9. Con ordinanza -OMISSIS-, la Sezione ha respinto la domanda cautelare, per mancanza di pericolo nel ritardo, avendo il Ministero già dato risposta.
10. Alla camera di consiglio del 5 giugno 2025, la Sezione ha trattenuto la causa in decisione.
11. L’appello è infondato e va respinto, per le ragioni di seguito esposte.
12. Sono infondati i motivi primo e secondo, in quanto a semplice lettura dell’istanza 18 settembre 2024 si comprende che la ricorrente appellata ha fatto una richiesta ben precisa, ovvero l’accesso agli atti di un procedimento disciplinare, che la riguarda, indicato con la necessaria precisione, come procedimento avviato sulla contestazione 13 settembre 2024 prot. n.130553, ovvero in base ad un atto del Ministero stesso, secondo logica da esso perfettamente individuabile.
13. E’infondato anche il terzo motivo, centrato su un presunto errato apprezzamento da parte del Giudice di I grado. Come si è detto, l’esistenza del documento ritenuto mancante si poteva desumere, secondo comune esperienza, dal dato, di per sé non equivoco, della sua menzione negli altri documenti consegnati. Per la precisione, la contestazione di addebito (doc. 1 appellata, p. 2) parla di un “messaggio del Consolato d'Italia a Friburgo prot. n. 106903 del 01/0812024, pervenuto a questo Ufficio il 14/08/2024”. Ora, comune esperienza consente di dire che, nel momento in cui un ufficio dell’amministrazione, nella specie il Consolato, trasmette un qualsiasi documento ad altro ufficio, lo fa di solito accompagnandolo con una nota, costituente documento a sé stante. In mancanza di elementi in contrario, era del tutto logico ritenere che questa nota esistesse.
14. Da ultimo, è infondato anche il quarto motivo, in base agli stessi atti dell’amministrazione, dato che la successiva nota 20 febbraio 2025 conferma che il documento per cui è controversia in realtà non esisteva. Solo per completezza, si osserva che di questa risposta la parte ricorrente appellata si è detta soddisfatta, così come dichiarato dal difensore alla camera di consiglio di oggi.
15. L’appello va quindi respinto, restando confermato quanto afferma il Giudice di I grado, ovvero che l’amministrazione, con la risposta originaria, avrebbe dovuto o consegnare anche il documento richiesto ovvero, come in effetti era nel caso, dichiarare in modo espresso che esso non esisteva, ciò che ha fatto solo in un secondo momento, in esecuzione della sentenza appellata.
16. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano così come da dispositivo, in misura comunque congrua con quanto previsto dal D.M. 13 agosto 2022 n.147 per una causa di difficoltà media e di valore non determinato.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello di cui in epigrafe (ricorso n. 2102/2025 R.G.), lo respinge.
Condanna il Ministero appellante a rifondere all’appellata le spese del giudizio, spese che liquida in € 3.000 (tremila/00), oltre rimborso spese forfetario ed accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Carbone, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere, Estensore
Luca Monteferrante, Consigliere
Paolo Marotta, Consigliere
Riccardo Carpino, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Gambato Spisani | Luigi Carbone |
IL SEGRETARIO