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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/10/2025, n. 5189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5189 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott.ssa Alessandra Piscitiello -Presidente/rel.
dott.ssa Maria Teresa Onorato -Consigliere dott.ssa Paola Martorana - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado d'appello, R.G. n. 1867/2021, vertente
TRA
Parte 1
[...] (c.f. P.IVA 1 , in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli ( P.IVA 2 ; pec: telefax: 0815525515, presso cui domicilia alla Via A.Email 1
Diaz, n.11;
APPELLANTE
CONTRO
Controparte 1 (c.f. e p. iva P.IVA 3 ) in
(c.f.persona dell'Amministratore unico e legale rapp.te p.t., Dott.ssa Controparte_2
1), rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele De Luca (c.f. C.F. 1
presso il cui studio elettivamente domicilia in Trecase (NA), alla C.F. 2
Piazza San Gennaro n. 11; Pec e fax: Email 2 P.IVA 4
APPELLATA-appellante incidentale
NONCHE
(già Controparte_3 Controparte_4 in persona del Responsabile Divisione
[...] (p.iva e c.f. P.IVA 5
,
CP_5 rappresentata e difesa dall' Sinistri e suo legale rapp.te pro tempore Dott.
), presso il cui studio elettivamenteavv. Armando Bello (c.f. C.F. 3.
domicilia in San Giorgio a Cremano (Napoli), alla Via Pittore n. 127;
Pec e fax: Email 3 081/19213588
APPELLATA incidentale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 7018/2020, pubblicata il 23/10/2020 e non notificata, il Tribunale di 1.
Napoli rigettava la domanda di risarcimento danni ex art. 2051 c.c. proposta dall' [...]
Parte 1
(infra: Pt 1 ) nei confronti della Controparte 1 (infra CP 1 () e compensava le spese di lite tra le parti.
1.1. Riferiva, in punto di fatto, l'attrice che il 16/06/2014, in occasione di un violento temporale che colpiva il territorio di Portici, dal cantiere IMAST (oggi CNR), gestito dalla società Controparte_1 si erano verificati distacchi e cadute di diversi materiali edili (tra cui tavole di impalcato, raccordi in pvc, elementi per l'isolamento e lamiere zincate) che avevano cagionato significativi danni alle strutture del vicino Centro di proprietà dell' Pt_1 documentati attraverso un verbale di constatazione
,
del 17/06/2014, redatto alla presenza dei tecnici delle parti, e quantificati successivamente dall' Pt 1 in € 15.677,03 oltre iva, come da computo metrico prodotto in atti.
Ritenendo che la causa dell'evento fosse da ricondursi non solo alle condizioni 1.2.
meteorologiche, ma anche al montaggio inadeguato e non a regola d'arte dei ponteggi in custodia della CP 1 , l' Pt 1 citava in giudizio quest'ultima chiedendo che ne fosse accertata la responsabilità, ex art. 2051 c.c., e che fosse condanna al risarcimento dei danni nella misura sopra indicata. 1.3. La CP 1 si costituiva contestando la propria responsabilità per i danni lamentati da parte attrice, che addebitava all'eccezionalità dell'evento meteorologico occorso il
16.6.2014, dotato di efficienza causale autonoma e, per il caso di sua condanna, chiedeva di chiamare in causa la Controparte 4 per essere manlevata e/o tenuta indenne da ogni e qualsiasi somma, spesa o pregiudizio derivante dalla eventuale pronuncia a sé sfavorevole;
in ordine al quantum, negava valenza probatoria alla perizia di parte dell'ing. Persona 1 e, in ogni caso, contestava l'importo richiesto in citazione. 1.4. Autorizzata la chiamata del terzo, si costituiva la compagnia assicurativa che eccepiva nei confronti della CP 1 la carenza di prova circa la sussistenza dell'operatività della garanzia, assumendo, in particolare, che erano esclusi i danni derivanti da mancato o intempestivo intervento manutentivo e, in ogni caso, le spese sostenute dall'assicurato per la nomina di legali non designati dalla compagnia stessa;
in ordine alla domanda attorea, deduceva la carenza di prova circa la responsabilità ex art. 2051 c.c. della CP 1 per i danni di cui era chiesto il risarcimento in quanto causati da un evento atmosferico eccezionale, costituente fortuito, e contestava, altresì, la quantificazione, ritenendola non provata e, in ogni caso, sproporzionata. 1.5. Con la sentenza qui gravata il giudice di prime cure rigettava la domanda dell'
Pt 1 , ritenendo fornita la prova liberatoria del caso fortuito essendo stato dimostrato, 66
mediante la documentazione agli atti, che il luogo ove si è verificato il sinistro di cui è causa era interessato, in quella occasione, da forti raffiche di vento, con velocità superiore ai 100
Km/h..." circostanza che riteneva confermata dalla stessa parte attrice, la quale aveva riconosciuto l'eccezionalità delle condizioni metereologiche, le quali, dunque, costituivano un evento imprevedibile ed inevitabile, idoneo ad interrompere qualsivoglia nesso di causa tra il comportamento del custode dei ponteggi e l'evento dannoso.
2. Avverso la pronuncia del tribunale ha proposto appello l' Pt 1 , articolando tre motivi di gravame. 2.1. Con il primo motivo, rubricato "Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., censura la decisione del Tribunale nella parte in cui e degli artt. 2051 e 2697 c.c.", 1' Pt_1
Controparte 1 attribuendo i danni dedotti in causa al ha escluso la responsabilità della caso fortuito (forti raffiche di vento).
Sostiene, al riguardo, che in materia di danni da cose in custodia, una volta dimostrato dal danneggiato il rapporto eziologico tra cosa in custodia ed evento lesivo, grava sul custode la prova di un fattore estraneo alla propria sfera soggettiva idoneo ad interrompere il nesso causale, che, nella specie, la CP 1 non avrebbe fornito.
Protesta, sul punto, che in primo grado non era stato svolto alcun accertamento circa le caratteristiche dell'evento atmosferico (velocità dei venti), che pure essa impugnante aveva sollecitato mediante richiesta di CTU ( prima ammessa e poi revocata); in ogni caso, pur a voler ritenere come eccezionale l'evento atmosferico occorso il 16.6.2014 (circostanza, comunque, contestata), la straordinarietà del fattore meteorologico non sarebbe sufficiente ad interrompere il nesso di causalità, mancando la prova da parte del custode di aver posto in essere ogni attività necessaria ad evitare il danno.
Sul punto, secondo l'appellante, le testimonianze raccolte avevano confermato che i ponteggi erano sopraelevati e non adeguatamente ancorati, circostanza che li rendeva più vulnerabili al vento e che aveva provocato il distacco delle tavole metalliche, poi finite sulla proprietà Pt 1 .
Pertanto, i danni sarebbero da ricondurre non solo alle condizioni metereologiche, ma anche alla negligenza della CP 1 el montaggio del ponteggio.
In accoglimento del motivo, chiede, in riforma della gravata sentenza, l'accertamento della riconducibilità dei danni provocati alla proprietà dell' Pt_1 il 16.6.2014 all'inadeguato montaggio dei ponteggi della CP 1 oltre che agli eventi atmosferici eccezionali, e la condanna della predetta al risarcimento nella misura di €15.677,03 oltre interessi legali, svalutazione monetaria ed IVA, nonché alle spese del doppio grado. pronuncia nella parte in cui, una volta respinta la domanda proposta ai sensi dell'art. 2051
c.c., aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda ex art. 2043 c.c.
Secondo l'appellante, l'onere probatorio richiesto da tale disposizione sarebbe stato pienamente assolto, avendo l' Pt 1 dimostrato il fatto generatore, l'evento lesivo, il nesso di causalità tra i due e l'elemento soggettivo della colpa in capo alla CP 1
Persona_1A sostegno di tale ricostruzione richiama la relazione tecnica redatta dall'ing. del 9/03/2015, prodotta in primo grado, dalla quale emergerebbe che i danni lamentati non erano esclusivamente riconducibili al fenomeno atmosferico, ma anche a difetti imputabili alla gestione del cantiere. 2.3. Con la terza ragione, rubricata "Sul quantum debeatur", l' Pt_1 contesta la posizione di In merito all'entità del risarcimento richiesto, richiamando il CP 4
verbale di sopralluogo del 17/06/2014 cui aveva partecipato anche il direttore tecnico della CP 1 ing. Persona_2 , che firmò il verbale, accettò la stima dei danni e si impegnò
a trasmettere la denuncia assicurativa. La consulenza tecnica di parte, quindi, diversamente da quanto opinato dalla società assicurativa, non avrebbe eluso alcuna garanzia processuale in quanto svolta nel pieno contraddittorio tra le parti.
A sostegno della propria pretesa risarcitoria, l' Pt 1 ha richiamato, inoltre, il computo metrico della società del 14/07/2014, che quantifica i danni in € 15.677,03 e, Pt 2
reiterato, in ogni caso, la richiesta di CTU per accertare in modo definitivo l'entità dei danni subiti.
2.4. Ha resistito all'appello la società CP 1 con comparsa di costituzione depositata il
28.7.2021 spiegando appello incidentale.
Nello specifico, eccepita preliminarmente l'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 cpc, ne ha dedotto l'infondatezza sia per la documentata eccezionalità dell'evento atmosferico occorso il giorno 16.6.2014 sia per assenza di anomalie del ponteggio, montato a regola d'arte e nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e di legge, come da essa appellata provato per tabulas in primo grado. In riforma parziale della gravata pronuncia, ha chiesto la condanna dell' Pt 1 al pagamento delle spese e competenze del primo grado di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, in luogo della compensazione stabilita in sentenza.
In via subordinata, ha chiesto condannarsi la Controparte 4
in persona del legale rapp.te p.t., a garantire
[...] ora Controparte_3
Controparte 1 da ogni e qualsiasi somma, e/o manlevare e/o tenere indenne essa spesa o pregiudizio che alla medesima dovesse derivare da una pronuncia di condanna nei suoi confronti, vinte le spese del doppio grado, con attribuzione al procuratore antistatario.
Controparte_3 (già [...] 2.5. Si è costituita in giudizio anche la CP 3 chiedendo: in via preliminare, dichiarare l'appello Controparte_4
principale improcedibile ed inammissibile ai sensi degli artt. 342 e 348 c.p.c.; nel merito, in via gradata, rigettare l'appello principale per totale infondatezza;
sempre in via subordinata, acclararsi, ex art. 346 c.p.c., l' inammissibilità e/o infondatezza della domanda di garanzia proposta dalla convenuta, odierna appellata Controparte 1 in via ulteriormente gradata,
rigettarsi la domanda attorea in forza di tutte le difese ed eccezioni in ordine all'an e al quantum debeatur della stessa già svolte in primo grado, da intendersi richiamate ex art. 346
c.p.c.; vinte le spese del grado di giudizio. 3. Nel presente grado è stata acquisito il fascicolo d'ufficio del primo grado (cartaceo e telematico) e non è stata svolta alcuna attività istruttoria. 4. Indi la causa è stata riservata in decisione allo spirare dei termini ex art. 190 cpc assegnati con ordinanza del 4.6.2025, in esito all'udienza di precisazione delle conclusioni di pari data, celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter c.p.c. 5. Preliminarmente, occorre verificare d'ufficio se le impugnazioni, principale ed incidentale, siano state proposte tempestivamente.
5.1. Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che: a) la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 23.10.2020; b) non è stata notificata;
c) l'atto d'appello è stato notificato a pezzo pec il 23.04.2021.
Ne deriva ch'è stato osservato il termine previsto dall'art. 327 c.p.c. dovendosi applicare nella formulazione successiva alla modifica introdotta dall'art. 46 legge n. 69/2009 atteso che il giudizio di primo grado è stato promosso in epoca successiva al 4 luglio 2009 (ed è alla data d'instaurazione del giudizio di primo grado, e non a quella d'impugnazione, che occorre fare riferimento come da giurisprudenza consolidata: ex multis, Cass. 8 luglio 2015
n. 14267; Cass. 4 maggio 2012 n. 6784) da computarsi secondo il sistema della computazione civile ex nominatione dierum. 5.2. Risulta tempestivo anche l'appello incidentale, proposto con la comparsa di costituzione in appello depositata in data 28.07.2021, nel rispetto del termine decadenziale ex art. 343 cpc, di almeno venti giorni prima dell'udienza di prima comparizione fissata in data 20.09.2021.
6. Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 cpc. formulata dall'appellante incidentale e dalla compagnia assicurativa appellata.
L'impugnazione in esame è regolata dall'art. 342 c.p.c. come modificato sia dall'art. 54
D.L. n. 83 del 2012, sia dalla legge di conversione n. 134 del 2012, in vigore dall'11 settembre 2012 e applicabile “ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
In particolare, l'art. 342 c.p.c. così recita: “L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
In definitiva, per effetto della novella, bisogna indicare nell'atto di appello esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
Va nondimeno chiarito, al fine di evitare di ricadere in pronunce di tipo esclusivamente formalistico, che occorre che il giudice verifichi in concreto il rispetto della norma. In particolare, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. SU
n.27199/2017) l'art. 342 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Lo scrutinio imposto dalla disposizione in commento sortisce, per la censura in esame, esito positivo, dal momento che l'appellante ha, in ossequio al disposto dell'art. 342 c.p.c. nella formulazione vigente, chiaramente indicato le parti della sentenza che intende censurare e le ragioni per le quali confuta la motivazione del primo giudice.
7. Del pari, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 348 bis c.p.c. formulata anch'essa dall'appellante incidentale e dalla compagnia assicurativa appellata.
La norma in esame impone una valutazione discrezionale del giudice circa la manifesta infondatezza dell'appello, ossia circa una palese infondatezza rinvenibile a prima lettura.
Ebbene, dall'esame dell'atto di appello non vi sono siffatte condizioni.
8. Venendo al merito, l'appello principale è fondato per quanto di ragione e va accolto nei termini di seguito esposti. 8.2. Nello specifico, infatti, come sopra riportato, il tribunale ha escluso la responsabilità ex art. 2051 c.c. della Controparte 1 attribuendo i danni dedotto in lite esclusivamente al caso fortuito, ritenendo evento eccezionale le forti raffiche di vento, con velocità superiore ai 100 Km/h, che avevano interessato il luogo teatro del sinistro. 8.3. A confutazione di tale iter argomentativo, l' Pt 1 sostiene, invece, che il custode non avrebbe fornito la prova liberatoria su di esso gravante, in quanto, per un verso, non era stato eseguito alcun accertamento in ordine alle caratteristiche dell'evento meteorologico e, in ogni caso, pur quando fosse emersa l'eccezionalità dello stesso, ciò non avrebbe interrotto il nesso eziologico, mancando la prova dell'adozione da parte del custode di tutte le cautele necessarie ad evitare il danno. 8.4. Per vagliare la tenuta della decisione impugnata, occorre ripercorrere i principi fissati di recente dalla giurisprudenza di legittimità in materia di responsabilità da cose in custodia, utili a dare risposta ai profili di censura svolti dall'impugnante.
8.4.1. Decisiva è la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 20943 del
30/06/2022 che ha statuito che “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode".
Secondo la Corte la prova liberatoria del caso fortuito consiste, dunque, nel dimostrare la ricorrenza di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e/o dal fatto di un terzo o della stessa vittima.
Tale essendo la struttura della responsabilità ex art. 2051 c.c., l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando, a carico del custode come detto -
l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito che, nell'ottica della previsione dell'art. 2051
c.c., attiene al piano di un accertamento di tipo causale (della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito).
8.4.2. Ciò posto, per quanto attiene alla prova del fortuito, con orientamenti recenti la Corte di Cassazione ha chiarito che il custode non può limitarsi a produrre generiche attestazioni di eccezionalità, essendo, invece necessario fornire da parte sua dati pluviometrici e statistici riferiti al territorio specifico (Cass. sez. III n. 20 luglio 2023, n. 21675, Cass. sez.
III, 6 giugno 2025, n. 15187). Ancora, più di recente la suprema la Corte di Cassazione
(Cass. sez. III ord. 9 agosto 2025, n. 22973), oltre a confermare la natura oggettiva della responsabilità senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, ha specificato che:
"affinché le precipitazioni atmosferiche possano integrare l'ipotesi del caso fortuito, assumendo rilievo causale esclusivo, occorre che esse rivestano i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità; pertanto il conseguente accertamento, in particolare quello della ricorrenza di un "forte temporale", di un "nubifragio" o di una
"calamità naturale", presuppone un giudizio da formulare - in relazione alla peculiarità del fenomeno non sulla base di nozioni di comune esperienza, ma con un'indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i cosiddetti dati pluviometrici), riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico" (cfr., ex plurimis, da ultimo Cass. 31/05/2025, n. 14677; Cass. 11/02/2022, n. 4588; Cass. 22/11/2019, n. 30521;
Cass. 01/02/2018, n. 2482).
8.4.3. Alla luce di tali formanti, quindi, non ogni pioggia intensa (ma lo stesso vale per altri fenomeni metereologici, come il vento) integra il caso fortuito, in quanto occorre dimostrare, con dati scientifici, la sua eccezionalità e imprevedibilità assoluta. Questi ultimi non sono sostituibili neanche da un decreto emergenziale emanato dal Sindaco, come opinato dalla CP 1 , poiché la calamità naturale che determina lo stato d'emergenza, non costituisce di per sé un evento eccezionale e imprevedibile, pur potendo essere determinata anche da eventi di tal natura, le cui caratteristiche devono essere accertate sulla base di elementi di prova concreti e specifici.
8.4.4. In conclusione, l'evento atmosferico, per potersi apprezzare oggettivamente come eccezionale ed imprevedibile, va accertato esclusivamente su basi scientifiche (dati pluviometrici riferiti al contesto specifico di localizzazione della res custodita), mentre, in difetto di tale positivo accertamento, non potrà escludersi la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c.
8.4.5. Nell'ambito di tale tipo di accertamento, avente carattere eminentemente oggettivo, non rileva affatto- come opinato dalla CP 1 la verifica dell'adozione, da parte del custode, delle cautele idonee ad elidere i danni, posto che ciò che conta è la relazione custodiale tra res e danno quale criterio di imputazione della responsabilità ex art. 2051 c.c., da cui il predetto non può liberarsi dimostrando di non essere in colpa ( vale a dire di aver predisposto le cautele necessarie ad evitare danni a terzi) bensì fornendo la prova positiva del fattore estraneo, idoneo a spezzare la catena causale, avente le caratteristiche del fortuito.
8.4.6. Alla luce di tali coordinare, ritiene questa Corte non adempiuto l'onere probatorio gravante sull'appellata CP 1 circa la sussistenza del fortuito.
Difatti, risultano del tutto inidonee a provare la ricorrenza del caso fortuito le allegazioni della predetta ovvero: vari estratti di articoli di giornale che denominano con vari appellativi l'evento atmosferico in commento (Il Gazzettino.com con titolo “Bomba d'acqua su Napoli, tragedia sfiorata a Portici"; Rainews con titolo “Maltempo in tutta Italia"; Blog non specificato con titolo “Tromba d'aria a Portici? ..no si è trattato di downburst"; Il Mattino con titolo "Maltempo, acqua e grandine, paura in Campania. Portici travolta, palazzo sventrati e balconi crollati"); le dichiarazioni e i comunicati ufficiali del Sindaco del
Comune di Portici (Nota Prot. 0017026 U del 17/06/2014 del Sindaco di Portici e note del
Sindaco di Portici Prot. N. 253/UG, N. 254/UG, N. 255/UG e N. 256 UG tutte del
26.06.2014).
Trattasi, invero, di valutazioni empiriche circa la portata dell'evento atmosferico, non supportate da dati scientifici e statistici che possano ascrivere il fenomeno all'ipotesi di caso fortuito.
Ragioni queste che impongono a questa Corte di conformarsi alle illustrate regulae iuris in tema di accertamento del caso fortuito in relazione ad un evento anomalo, secondo cui – si
-
ripete- l'indagine di carattere scientifico è la sola che possa consentire al giudicante di valutare la effettiva sussistenza dell'invocata esimente.
,Ciò consente di affermare che la CP_1 che ne era onerata, non ha fornito la prova liberatoria della ricorrenza del caso fortuito, non avendo, peraltro, neanche sollecitato un accertamento tecnico, che, invece, era stato richiesto dall'appellante Pt_1 in primo grado, istanza rimasta disattesa e mai formulata dalla appellata neanche nel presente grado.
8.4.7. Alla luce delle considerazioni che precedono, va affermata la responsabilità ex art. 2051 c.c. della CP 1 per i danni subiti dall'edificio di proprietà dell' Pt_1 a seguito dell'evento occorso il 16.6.2014.
8.4.8. Tale conclusione determina l'assorbimento della censura, avanzata in via subordinata dall'appellante, con cui si duole che il primo giudice, respinta la domanda proposta ai sensi dell'art. 2051 c.c., avrebbe omesso di pronunciarsi sulla evocata responsabilità ex art. 2043
C.C.
Sul punto si specifica che è indirizzo consolidato, nella giurisprudenza di legittimità e di merito, che ove per un medesimo sia invocata una duplice ipotesi di responsabilità, come nella specie ex art. 2043 c.c. e 2051 c.c., competa al giudice, nell'esercizio dei suoi poteri di ufficio, procedere alla qualificazione giuridica della domanda in base alle allegazioni fattuali. Peraltro, la qualificazione operata dal giudice di prime cure non è vincolante per il giudice d'appello.
All'uopo si osserva però, che accolto il primo motivo di censura fatto valere dall'appallante principale, resta superfluo esaminare il secondo, gradatamente proposto. 9. Una volta acclarata la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., occorre passare all'altro profilo controverso, attinente all'accertamento e quantificazione dei danni.
Sul punto non vi è alcuna statuizione del giudice di prime cure, avendo quest'ultimo rigettato la domanda attorea in ordine all""an"
Occorre, quindi, qui procedere all'esame, per la prima volta, del materiale probatorio offerto dall' Pt 1 per l'accertamento e quantificazione dei danni di cui chiede ristoro per equivalente. 16.6.2014” sottoscritto il 17.6.2014 (il giorno successivo all'accaduto) dall'Ing.
[...]
Persona 3 per l' Pt 1 , dall'ing. Per 2 per la CP 1 dal dott. Per 4
,
[...] per la nel quale risulta effettuata in contraddittorio, come si legge CP 6
,
testualmente, "una ricognizione di tutti i danni occorsi in data 16 giugno2014, alle ore 13,30 circa, in seguito alla proiezione di materiale proveniente dal cantiere della sede IMAST sugli edifici del centro Ricerche Portici dell' Pt_1 e in particolare tavole di impalcato و
metalliche e tavole fermapiede metalliche trasportate dal vento".
Nello specifico, dalla verifica risultano accertati i seguenti danni: sul tetto del locale mensa, la presenza di una deformazione dall'esterno verso l'interno con uno squarcio passante da parte a parte della dimensione di circa 20 cmq;
sul terrazzo del corpo di fabbrica congiungente gli edifici 1 e 3, la rottura del vetro costituente lucernario del locale del tipo open-space in uso del C.N.R. e la rottura delle tubazioni dell'impianto di aspirazione dei laboratori del C.N.R. posizionate sul tetto dell'edificio; la rottura della vetrata del lucernario presente nel tratto di collegamento tra gli edifici 3 e 4 ; la rottura, al piano terra dell'edificio 3, del cristallo dell'anta mobile della porta di ingresso;
segni di deformazione e un piccolo squarcio non passante al tetto in lamiera verniciata del corpo di collegamento tra gli edifici 1 e 3 (piano terra).
Il predetto documento, nella sua sottoscrizione e nel suo contenuto, non è stato contestato dalla CP 1 e, pertanto, ben può porsi a fondamento della decisione per ritenere provati i danni causati all'immobile dell' Pt 1 in seguito al sinistro di causa ascrivibili alla res in custodia della CP 1 (il ponteggio).
9.2 Il nodo cruciale attiene alla quantificazione dei danni, atteso che entrambe le appellate hanno fermamente contestato, sia nel primo grado che in questa sede, l'utilizzabilità della perizia di parte dell' Pt_1 a firma dell'ing. Persona 1 del 9.3.2015 e del computo metrico redatto dall'impresa Pt 2 sulla cui base l'appellante ha richiesto l'importo di
,
€ 15.677,03 quale costo complessivo degli interventi di riparazione.
Ritiene la Corte che effettivamente i predetti documenti, in ordine al quantum debeatur, non rivestano pregnante valenza probatoria da soli considerati, trattandosi di valutazioni di parte non verificate in contraddittorio. E tuttavia, senza necessità di ricorrere in questo grado ad una consulenza tecnica d'ufficio, pur sollecitata dall'appellante in via subordina e che non sarebbe esplorativa ( essendovi una base documentale offerta dal danneggiato in ordine all'an e quantum dei danni)-ma che aggraverebbe i tempi e i costi del giudizio- è possibile pervenire alla determinazione del dovuto per i danni acclarati sulla base di un altro documento, pure reperito tra quelli prodotti in primo grado, segnatamente la “Relazione di perizia e stima del danno Persona 5 "
fatta eseguire dall' CP 4 (cfr. doc. n. 5 in produzione primo grado della CP 4
), corredata di fotografie, che quantifica il danno risarcibile in complessivi € 12.950,00.
Tale documento, proveniente dalla stessa compagnia assicurativa, tenuta- come si dirà- alla manleva nei confronti della CP 1 fa ritenere non contestata la stima dei danni quanto و
meno fino a concorrenza della somma ivi riconosciuta, peraltro non molto distante dall'importo richiesto dalla danneggiata e che riporta le voci sostanzialmente corrispondenti ai danni di cui al verbale di constatazione del 17.6.2014 di cui sopra si è detto.
La perizia di cui trattasi, infatti, è stata svolta dalla compagnia assicurativa a seguito di lettera di comunicazione del sinistro del 17.06.2014. Nella relazione è confermato il distacco di alcune tavole (elementi modulari metallici ad incastro) e fermapiedi del ponteggio di facciata metallico, allestito dalla ditta CP_1 , catapultati sull'edificio adiacente sede dell' Pt 1 che, nella loro caduta sulla copertura dell'edificio dell' Pt 1
, و
avevano arrecavano danni a quattro elementi in lamiera grecata curva facenti parte delle coperture dell'edificio mensa e dell'edificio tre dell'ente predetto. In essa si dà conto che era stato danneggiato, inoltre, il vetrocamera stratificato della porta di ingresso dell'edificio tre e il terrazzo dell'edificio quattro. Sebbene nella detta relazione tecnica viene più volte attribuito l'evento al caso fortuito, in essa si confermi l'esistenza dei danni, si accerta il quantum degli stessi e non si pone in dubbio l'esistenza della polizza e la riconduzione dei fatti nell'alveo della garanzia assicurativa RCT generica attiva.
Questa Corte ritiene, pertanto, utilizzabile, ai fini della liquidazione, la stima dei danni
Controparte 3 (già eseguita dalla compagnia assicurativa presente in atti, senza dover ricorrere ad Controparte 4
accertamento consulenziale e, pertanto, riconoscere all' Pt 1 l'importo di € 12.950,00, che essendo debito di valore, andrà rivalutato- in quanto stima riferita all'epoca dell'evento- dalla data del sinistro (16.6.2014) alla presente decisione, oltre interessi legali, calcolati sulla somma annualmente rivalutata, fino all'attualità e ulteriori interessi legali sulla somma così determinata dalla presente decisione al saldo.
10. Una volta accolta la domanda risarcitoria, in riforma sul punto della gravata decisione, va esaminato l'appello incidentale della con il quale ha ribadito la CP 1
domanda di garanzia e manleva nei confronti della CP 4 ora
, [...]
CP_7
Tale domanda non era stata esaminata in primo grado, restando assorbita dal rigetto della domanda attorea di risarcimento danni.
10.1. La stessa è fondata e va accolta nei termini che seguono.
10.2. I dubbi circa l'esistenza ed operatività della copertura assicurativa avanzati dall' in primo grado, ribaditi in appello ex art. 346 cpc, sono superati dalla CP 4
documentazione tempestivamente prodotta in prime cure dalla CP 1 (quietanza CP 4 relativa al periodo dalle ore 24:00 del 31.12.2013 alle ore 24:00 del 30.06.2014 e
Appendice di regolazione e Polizza assicurativa) che dimostra l'esistenza al tempo del sinistro oggetto di causa del rapporto assicurativo con la compagnia terza chiamata in causa
(Polizza n. 0000018878 13/A). Inoltre, diversamente da quanto opinato dalla società garante, non si verte nell'ipotesi di danni a terzi causati da mancato o intempestivo intervento manutentivo, invocata dalla predetta quale causa di esclusione della garanzia (cfr.
CGA-Garanzie aggiuntive -lett. C) atteso che detta circostanza non è stata provata ed, anzi,
è smentita, nei rapporti tra garante e garantito, dal contenuto della relazione peritale dello di cui sopra si è detto, in cui si legge ( v. pag. 4 sotto la voce Persona 5 و
"GARANZIA") che ".....il danno riguarda la garanzia RCT generica considerato anche che 66
il tavolato ed il ponteggio della ditta assicurata è stato realizzato e montato a perfetta regola d'arte nel rispetto di tutte le normative di sicurezza di cantiere...".
10.3. Deve essere, invece, applicata, come richiesto dalla società di assicurazione, la franchigia di € 1500,00 per sinistro, prevista all'art. 19 delle CGA-Norme che regolano l'assicurazione in generale- "Franchigia" (prodotto nel fascicolo primo grado CP 4 (). 10.4. La compagnia di assicurazione va, quindi, condannata a manlevare la CP 1 dalle conseguenze economiche pregiudizievoli derivanti dalla condanna resa nei rapporti con
1 Pt 1 detratta la somma di € 1500,00 a titolo di franchigia.
,
10.5. L'ultima questione da esaminare, oggetto del secondo motivo del gravame incidentale della CP_1 , riguarda la regolamentazione delle spese del primo grado, che il primo giudice ha compensato e che, invece, l'impugnante chiede siano poste a carico dell' Pt 1 per il principio della soccombenza.
10.6. Senonché, tale profilo resta travolto dalla riforma della pronuncia gravata, che impone la rideterminazione delle spese di lite, tenuto conto dell'esito complessivo di entrambi i gradi del giudizio in ciascuno dei rispettivi rapporti processuali (cfr., ex multis,
Cass. 6259/2014 secondo cui la soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, deve essere stabilita in base ad un criterio unitario e globale).
10.7. E allora, stante l'accoglimento della domanda attorea di risarcimento danni (sebbene per un importo, di poco, inferiore a quello richiesto), nel rapporto principale tra l' Pt 1 e la CP 1 quest'ultima in quanto soccombente, va gravata delle spese di lite.
10.8. Esse si liquidano in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M.
147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022, con riferimento allo scaglione delle cause di valore da € 5.200,00 ad € 26.000,00, avendo riguardo all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata (tutte le fasi in primo grado;
manca, in appello, la fase istruttoria).
CP 7 mancando una 10.9. Quanto, invece, ai rapporti tra la CP 1 e la vera e propria situazione di soccombenza, le spese vanno compensate per entrambi i gradi.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, 2^ sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, sull'appello principale proposto dall' Parte 1
e sull'appello incidentale avanzato dalla[...]
Controparte 1 avverso la sentenza n. 7018/2020,
pubblicata il 23/10/2020 e non notificata, del Tribunale di Napoli, così definitivamente provvede: 1. Accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da
[…]
e condanna la [...] Parte 1
in persona dell'Amministratore unico e legale Controparte 1
rapp.te p.t., alla corresponsione, in favore dell' Pt 1 della somma di € 12.950,00 a titolo di risarcimento, ex art. 2051 c.c., dei danni subiti a seguito del sinistro di causa, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come in motivazione;
2. Condanna la al pagamento, in Controparte_1
favore dell' Parte 1
[...] delle spese del doppio grado di giudizio che liquida: per il primo grado in € 237,00 per spese ed € 5077,00 per compensi di avvocato;
per il secondo grado in
€ 355,50 per spese ed € 3966,00 per compensi di avvocato;
il tutto oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
3. in parziale accoglimento dell'appello incidentale avanzato da [...]
Controparte_1 condanna Controparte_3
(già Controparte 4 a tenere indenne e manlevare la "
di quanto tenuto a corrispondere in Controparte 1
favore della predetta Parte 1
per i capi 1) e 2) che precedono, detratta la franchigia di €
[...]
1500,00. 4. Compensa le spese del doppio grado di giudizio tra la
[...]
(già [...] Controparte_1 e la Controparte_3
Controparte_4
Così deciso in Napoli, li 15.10.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Alessandra Piscitiello
Sentenza redatta con la collaborazione del MOT dott.ssa Alessia Giaccio 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2.2. Con il secondo mezzo, intitolato "Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.
e dell'art. 2043 c.c." l'appellante, in via subordinata, lamenta l'erroneità della impugnata 8.1. In ordine all""an”, la questione posta dal primo motivo riguarda la verifica della ricorrenza o meno del caso fortuito, quale causa di esonero della responsabilità del custode perché interruttiva del nesso di causalità tra evento e danni, non essendo contestato che quelli lamentati all'immobile di proprietà dell' Pt 1 sia stati procurati dal distacco di materiale dai ponteggi in custodia della CP 1 9.1. Circa l'esistenza e la tipologia dei danni, dalla documentazione prodotta dall'appellante in primo grado, può serenamente ritenersi che quelli procurati al suo edificio dalla caduta di parti del ponteggio in custodia della CP 1 corrispondano a quelli descritti nel documento "Verbale di constatazione dei danni occorsi in data
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott.ssa Alessandra Piscitiello -Presidente/rel.
dott.ssa Maria Teresa Onorato -Consigliere dott.ssa Paola Martorana - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado d'appello, R.G. n. 1867/2021, vertente
TRA
Parte 1
[...] (c.f. P.IVA 1 , in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli ( P.IVA 2 ; pec: telefax: 0815525515, presso cui domicilia alla Via A.Email 1
Diaz, n.11;
APPELLANTE
CONTRO
Controparte 1 (c.f. e p. iva P.IVA 3 ) in
(c.f.persona dell'Amministratore unico e legale rapp.te p.t., Dott.ssa Controparte_2
1), rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele De Luca (c.f. C.F. 1
presso il cui studio elettivamente domicilia in Trecase (NA), alla C.F. 2
Piazza San Gennaro n. 11; Pec e fax: Email 2 P.IVA 4
APPELLATA-appellante incidentale
NONCHE
(già Controparte_3 Controparte_4 in persona del Responsabile Divisione
[...] (p.iva e c.f. P.IVA 5
,
CP_5 rappresentata e difesa dall' Sinistri e suo legale rapp.te pro tempore Dott.
), presso il cui studio elettivamenteavv. Armando Bello (c.f. C.F. 3.
domicilia in San Giorgio a Cremano (Napoli), alla Via Pittore n. 127;
Pec e fax: Email 3 081/19213588
APPELLATA incidentale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 7018/2020, pubblicata il 23/10/2020 e non notificata, il Tribunale di 1.
Napoli rigettava la domanda di risarcimento danni ex art. 2051 c.c. proposta dall' [...]
Parte 1
(infra: Pt 1 ) nei confronti della Controparte 1 (infra CP 1 () e compensava le spese di lite tra le parti.
1.1. Riferiva, in punto di fatto, l'attrice che il 16/06/2014, in occasione di un violento temporale che colpiva il territorio di Portici, dal cantiere IMAST (oggi CNR), gestito dalla società Controparte_1 si erano verificati distacchi e cadute di diversi materiali edili (tra cui tavole di impalcato, raccordi in pvc, elementi per l'isolamento e lamiere zincate) che avevano cagionato significativi danni alle strutture del vicino Centro di proprietà dell' Pt_1 documentati attraverso un verbale di constatazione
,
del 17/06/2014, redatto alla presenza dei tecnici delle parti, e quantificati successivamente dall' Pt 1 in € 15.677,03 oltre iva, come da computo metrico prodotto in atti.
Ritenendo che la causa dell'evento fosse da ricondursi non solo alle condizioni 1.2.
meteorologiche, ma anche al montaggio inadeguato e non a regola d'arte dei ponteggi in custodia della CP 1 , l' Pt 1 citava in giudizio quest'ultima chiedendo che ne fosse accertata la responsabilità, ex art. 2051 c.c., e che fosse condanna al risarcimento dei danni nella misura sopra indicata. 1.3. La CP 1 si costituiva contestando la propria responsabilità per i danni lamentati da parte attrice, che addebitava all'eccezionalità dell'evento meteorologico occorso il
16.6.2014, dotato di efficienza causale autonoma e, per il caso di sua condanna, chiedeva di chiamare in causa la Controparte 4 per essere manlevata e/o tenuta indenne da ogni e qualsiasi somma, spesa o pregiudizio derivante dalla eventuale pronuncia a sé sfavorevole;
in ordine al quantum, negava valenza probatoria alla perizia di parte dell'ing. Persona 1 e, in ogni caso, contestava l'importo richiesto in citazione. 1.4. Autorizzata la chiamata del terzo, si costituiva la compagnia assicurativa che eccepiva nei confronti della CP 1 la carenza di prova circa la sussistenza dell'operatività della garanzia, assumendo, in particolare, che erano esclusi i danni derivanti da mancato o intempestivo intervento manutentivo e, in ogni caso, le spese sostenute dall'assicurato per la nomina di legali non designati dalla compagnia stessa;
in ordine alla domanda attorea, deduceva la carenza di prova circa la responsabilità ex art. 2051 c.c. della CP 1 per i danni di cui era chiesto il risarcimento in quanto causati da un evento atmosferico eccezionale, costituente fortuito, e contestava, altresì, la quantificazione, ritenendola non provata e, in ogni caso, sproporzionata. 1.5. Con la sentenza qui gravata il giudice di prime cure rigettava la domanda dell'
Pt 1 , ritenendo fornita la prova liberatoria del caso fortuito essendo stato dimostrato, 66
mediante la documentazione agli atti, che il luogo ove si è verificato il sinistro di cui è causa era interessato, in quella occasione, da forti raffiche di vento, con velocità superiore ai 100
Km/h..." circostanza che riteneva confermata dalla stessa parte attrice, la quale aveva riconosciuto l'eccezionalità delle condizioni metereologiche, le quali, dunque, costituivano un evento imprevedibile ed inevitabile, idoneo ad interrompere qualsivoglia nesso di causa tra il comportamento del custode dei ponteggi e l'evento dannoso.
2. Avverso la pronuncia del tribunale ha proposto appello l' Pt 1 , articolando tre motivi di gravame. 2.1. Con il primo motivo, rubricato "Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., censura la decisione del Tribunale nella parte in cui e degli artt. 2051 e 2697 c.c.", 1' Pt_1
Controparte 1 attribuendo i danni dedotti in causa al ha escluso la responsabilità della caso fortuito (forti raffiche di vento).
Sostiene, al riguardo, che in materia di danni da cose in custodia, una volta dimostrato dal danneggiato il rapporto eziologico tra cosa in custodia ed evento lesivo, grava sul custode la prova di un fattore estraneo alla propria sfera soggettiva idoneo ad interrompere il nesso causale, che, nella specie, la CP 1 non avrebbe fornito.
Protesta, sul punto, che in primo grado non era stato svolto alcun accertamento circa le caratteristiche dell'evento atmosferico (velocità dei venti), che pure essa impugnante aveva sollecitato mediante richiesta di CTU ( prima ammessa e poi revocata); in ogni caso, pur a voler ritenere come eccezionale l'evento atmosferico occorso il 16.6.2014 (circostanza, comunque, contestata), la straordinarietà del fattore meteorologico non sarebbe sufficiente ad interrompere il nesso di causalità, mancando la prova da parte del custode di aver posto in essere ogni attività necessaria ad evitare il danno.
Sul punto, secondo l'appellante, le testimonianze raccolte avevano confermato che i ponteggi erano sopraelevati e non adeguatamente ancorati, circostanza che li rendeva più vulnerabili al vento e che aveva provocato il distacco delle tavole metalliche, poi finite sulla proprietà Pt 1 .
Pertanto, i danni sarebbero da ricondurre non solo alle condizioni metereologiche, ma anche alla negligenza della CP 1 el montaggio del ponteggio.
In accoglimento del motivo, chiede, in riforma della gravata sentenza, l'accertamento della riconducibilità dei danni provocati alla proprietà dell' Pt_1 il 16.6.2014 all'inadeguato montaggio dei ponteggi della CP 1 oltre che agli eventi atmosferici eccezionali, e la condanna della predetta al risarcimento nella misura di €15.677,03 oltre interessi legali, svalutazione monetaria ed IVA, nonché alle spese del doppio grado. pronuncia nella parte in cui, una volta respinta la domanda proposta ai sensi dell'art. 2051
c.c., aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda ex art. 2043 c.c.
Secondo l'appellante, l'onere probatorio richiesto da tale disposizione sarebbe stato pienamente assolto, avendo l' Pt 1 dimostrato il fatto generatore, l'evento lesivo, il nesso di causalità tra i due e l'elemento soggettivo della colpa in capo alla CP 1
Persona_1A sostegno di tale ricostruzione richiama la relazione tecnica redatta dall'ing. del 9/03/2015, prodotta in primo grado, dalla quale emergerebbe che i danni lamentati non erano esclusivamente riconducibili al fenomeno atmosferico, ma anche a difetti imputabili alla gestione del cantiere. 2.3. Con la terza ragione, rubricata "Sul quantum debeatur", l' Pt_1 contesta la posizione di In merito all'entità del risarcimento richiesto, richiamando il CP 4
verbale di sopralluogo del 17/06/2014 cui aveva partecipato anche il direttore tecnico della CP 1 ing. Persona_2 , che firmò il verbale, accettò la stima dei danni e si impegnò
a trasmettere la denuncia assicurativa. La consulenza tecnica di parte, quindi, diversamente da quanto opinato dalla società assicurativa, non avrebbe eluso alcuna garanzia processuale in quanto svolta nel pieno contraddittorio tra le parti.
A sostegno della propria pretesa risarcitoria, l' Pt 1 ha richiamato, inoltre, il computo metrico della società del 14/07/2014, che quantifica i danni in € 15.677,03 e, Pt 2
reiterato, in ogni caso, la richiesta di CTU per accertare in modo definitivo l'entità dei danni subiti.
2.4. Ha resistito all'appello la società CP 1 con comparsa di costituzione depositata il
28.7.2021 spiegando appello incidentale.
Nello specifico, eccepita preliminarmente l'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 cpc, ne ha dedotto l'infondatezza sia per la documentata eccezionalità dell'evento atmosferico occorso il giorno 16.6.2014 sia per assenza di anomalie del ponteggio, montato a regola d'arte e nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e di legge, come da essa appellata provato per tabulas in primo grado. In riforma parziale della gravata pronuncia, ha chiesto la condanna dell' Pt 1 al pagamento delle spese e competenze del primo grado di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, in luogo della compensazione stabilita in sentenza.
In via subordinata, ha chiesto condannarsi la Controparte 4
in persona del legale rapp.te p.t., a garantire
[...] ora Controparte_3
Controparte 1 da ogni e qualsiasi somma, e/o manlevare e/o tenere indenne essa spesa o pregiudizio che alla medesima dovesse derivare da una pronuncia di condanna nei suoi confronti, vinte le spese del doppio grado, con attribuzione al procuratore antistatario.
Controparte_3 (già [...] 2.5. Si è costituita in giudizio anche la CP 3 chiedendo: in via preliminare, dichiarare l'appello Controparte_4
principale improcedibile ed inammissibile ai sensi degli artt. 342 e 348 c.p.c.; nel merito, in via gradata, rigettare l'appello principale per totale infondatezza;
sempre in via subordinata, acclararsi, ex art. 346 c.p.c., l' inammissibilità e/o infondatezza della domanda di garanzia proposta dalla convenuta, odierna appellata Controparte 1 in via ulteriormente gradata,
rigettarsi la domanda attorea in forza di tutte le difese ed eccezioni in ordine all'an e al quantum debeatur della stessa già svolte in primo grado, da intendersi richiamate ex art. 346
c.p.c.; vinte le spese del grado di giudizio. 3. Nel presente grado è stata acquisito il fascicolo d'ufficio del primo grado (cartaceo e telematico) e non è stata svolta alcuna attività istruttoria. 4. Indi la causa è stata riservata in decisione allo spirare dei termini ex art. 190 cpc assegnati con ordinanza del 4.6.2025, in esito all'udienza di precisazione delle conclusioni di pari data, celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter c.p.c. 5. Preliminarmente, occorre verificare d'ufficio se le impugnazioni, principale ed incidentale, siano state proposte tempestivamente.
5.1. Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che: a) la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 23.10.2020; b) non è stata notificata;
c) l'atto d'appello è stato notificato a pezzo pec il 23.04.2021.
Ne deriva ch'è stato osservato il termine previsto dall'art. 327 c.p.c. dovendosi applicare nella formulazione successiva alla modifica introdotta dall'art. 46 legge n. 69/2009 atteso che il giudizio di primo grado è stato promosso in epoca successiva al 4 luglio 2009 (ed è alla data d'instaurazione del giudizio di primo grado, e non a quella d'impugnazione, che occorre fare riferimento come da giurisprudenza consolidata: ex multis, Cass. 8 luglio 2015
n. 14267; Cass. 4 maggio 2012 n. 6784) da computarsi secondo il sistema della computazione civile ex nominatione dierum. 5.2. Risulta tempestivo anche l'appello incidentale, proposto con la comparsa di costituzione in appello depositata in data 28.07.2021, nel rispetto del termine decadenziale ex art. 343 cpc, di almeno venti giorni prima dell'udienza di prima comparizione fissata in data 20.09.2021.
6. Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 cpc. formulata dall'appellante incidentale e dalla compagnia assicurativa appellata.
L'impugnazione in esame è regolata dall'art. 342 c.p.c. come modificato sia dall'art. 54
D.L. n. 83 del 2012, sia dalla legge di conversione n. 134 del 2012, in vigore dall'11 settembre 2012 e applicabile “ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
In particolare, l'art. 342 c.p.c. così recita: “L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
In definitiva, per effetto della novella, bisogna indicare nell'atto di appello esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
Va nondimeno chiarito, al fine di evitare di ricadere in pronunce di tipo esclusivamente formalistico, che occorre che il giudice verifichi in concreto il rispetto della norma. In particolare, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. SU
n.27199/2017) l'art. 342 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Lo scrutinio imposto dalla disposizione in commento sortisce, per la censura in esame, esito positivo, dal momento che l'appellante ha, in ossequio al disposto dell'art. 342 c.p.c. nella formulazione vigente, chiaramente indicato le parti della sentenza che intende censurare e le ragioni per le quali confuta la motivazione del primo giudice.
7. Del pari, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 348 bis c.p.c. formulata anch'essa dall'appellante incidentale e dalla compagnia assicurativa appellata.
La norma in esame impone una valutazione discrezionale del giudice circa la manifesta infondatezza dell'appello, ossia circa una palese infondatezza rinvenibile a prima lettura.
Ebbene, dall'esame dell'atto di appello non vi sono siffatte condizioni.
8. Venendo al merito, l'appello principale è fondato per quanto di ragione e va accolto nei termini di seguito esposti. 8.2. Nello specifico, infatti, come sopra riportato, il tribunale ha escluso la responsabilità ex art. 2051 c.c. della Controparte 1 attribuendo i danni dedotto in lite esclusivamente al caso fortuito, ritenendo evento eccezionale le forti raffiche di vento, con velocità superiore ai 100 Km/h, che avevano interessato il luogo teatro del sinistro. 8.3. A confutazione di tale iter argomentativo, l' Pt 1 sostiene, invece, che il custode non avrebbe fornito la prova liberatoria su di esso gravante, in quanto, per un verso, non era stato eseguito alcun accertamento in ordine alle caratteristiche dell'evento meteorologico e, in ogni caso, pur quando fosse emersa l'eccezionalità dello stesso, ciò non avrebbe interrotto il nesso eziologico, mancando la prova dell'adozione da parte del custode di tutte le cautele necessarie ad evitare il danno. 8.4. Per vagliare la tenuta della decisione impugnata, occorre ripercorrere i principi fissati di recente dalla giurisprudenza di legittimità in materia di responsabilità da cose in custodia, utili a dare risposta ai profili di censura svolti dall'impugnante.
8.4.1. Decisiva è la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 20943 del
30/06/2022 che ha statuito che “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode".
Secondo la Corte la prova liberatoria del caso fortuito consiste, dunque, nel dimostrare la ricorrenza di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e/o dal fatto di un terzo o della stessa vittima.
Tale essendo la struttura della responsabilità ex art. 2051 c.c., l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando, a carico del custode come detto -
l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito che, nell'ottica della previsione dell'art. 2051
c.c., attiene al piano di un accertamento di tipo causale (della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito).
8.4.2. Ciò posto, per quanto attiene alla prova del fortuito, con orientamenti recenti la Corte di Cassazione ha chiarito che il custode non può limitarsi a produrre generiche attestazioni di eccezionalità, essendo, invece necessario fornire da parte sua dati pluviometrici e statistici riferiti al territorio specifico (Cass. sez. III n. 20 luglio 2023, n. 21675, Cass. sez.
III, 6 giugno 2025, n. 15187). Ancora, più di recente la suprema la Corte di Cassazione
(Cass. sez. III ord. 9 agosto 2025, n. 22973), oltre a confermare la natura oggettiva della responsabilità senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, ha specificato che:
"affinché le precipitazioni atmosferiche possano integrare l'ipotesi del caso fortuito, assumendo rilievo causale esclusivo, occorre che esse rivestano i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità; pertanto il conseguente accertamento, in particolare quello della ricorrenza di un "forte temporale", di un "nubifragio" o di una
"calamità naturale", presuppone un giudizio da formulare - in relazione alla peculiarità del fenomeno non sulla base di nozioni di comune esperienza, ma con un'indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i cosiddetti dati pluviometrici), riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico" (cfr., ex plurimis, da ultimo Cass. 31/05/2025, n. 14677; Cass. 11/02/2022, n. 4588; Cass. 22/11/2019, n. 30521;
Cass. 01/02/2018, n. 2482).
8.4.3. Alla luce di tali formanti, quindi, non ogni pioggia intensa (ma lo stesso vale per altri fenomeni metereologici, come il vento) integra il caso fortuito, in quanto occorre dimostrare, con dati scientifici, la sua eccezionalità e imprevedibilità assoluta. Questi ultimi non sono sostituibili neanche da un decreto emergenziale emanato dal Sindaco, come opinato dalla CP 1 , poiché la calamità naturale che determina lo stato d'emergenza, non costituisce di per sé un evento eccezionale e imprevedibile, pur potendo essere determinata anche da eventi di tal natura, le cui caratteristiche devono essere accertate sulla base di elementi di prova concreti e specifici.
8.4.4. In conclusione, l'evento atmosferico, per potersi apprezzare oggettivamente come eccezionale ed imprevedibile, va accertato esclusivamente su basi scientifiche (dati pluviometrici riferiti al contesto specifico di localizzazione della res custodita), mentre, in difetto di tale positivo accertamento, non potrà escludersi la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c.
8.4.5. Nell'ambito di tale tipo di accertamento, avente carattere eminentemente oggettivo, non rileva affatto- come opinato dalla CP 1 la verifica dell'adozione, da parte del custode, delle cautele idonee ad elidere i danni, posto che ciò che conta è la relazione custodiale tra res e danno quale criterio di imputazione della responsabilità ex art. 2051 c.c., da cui il predetto non può liberarsi dimostrando di non essere in colpa ( vale a dire di aver predisposto le cautele necessarie ad evitare danni a terzi) bensì fornendo la prova positiva del fattore estraneo, idoneo a spezzare la catena causale, avente le caratteristiche del fortuito.
8.4.6. Alla luce di tali coordinare, ritiene questa Corte non adempiuto l'onere probatorio gravante sull'appellata CP 1 circa la sussistenza del fortuito.
Difatti, risultano del tutto inidonee a provare la ricorrenza del caso fortuito le allegazioni della predetta ovvero: vari estratti di articoli di giornale che denominano con vari appellativi l'evento atmosferico in commento (Il Gazzettino.com con titolo “Bomba d'acqua su Napoli, tragedia sfiorata a Portici"; Rainews con titolo “Maltempo in tutta Italia"; Blog non specificato con titolo “Tromba d'aria a Portici? ..no si è trattato di downburst"; Il Mattino con titolo "Maltempo, acqua e grandine, paura in Campania. Portici travolta, palazzo sventrati e balconi crollati"); le dichiarazioni e i comunicati ufficiali del Sindaco del
Comune di Portici (Nota Prot. 0017026 U del 17/06/2014 del Sindaco di Portici e note del
Sindaco di Portici Prot. N. 253/UG, N. 254/UG, N. 255/UG e N. 256 UG tutte del
26.06.2014).
Trattasi, invero, di valutazioni empiriche circa la portata dell'evento atmosferico, non supportate da dati scientifici e statistici che possano ascrivere il fenomeno all'ipotesi di caso fortuito.
Ragioni queste che impongono a questa Corte di conformarsi alle illustrate regulae iuris in tema di accertamento del caso fortuito in relazione ad un evento anomalo, secondo cui – si
-
ripete- l'indagine di carattere scientifico è la sola che possa consentire al giudicante di valutare la effettiva sussistenza dell'invocata esimente.
,Ciò consente di affermare che la CP_1 che ne era onerata, non ha fornito la prova liberatoria della ricorrenza del caso fortuito, non avendo, peraltro, neanche sollecitato un accertamento tecnico, che, invece, era stato richiesto dall'appellante Pt_1 in primo grado, istanza rimasta disattesa e mai formulata dalla appellata neanche nel presente grado.
8.4.7. Alla luce delle considerazioni che precedono, va affermata la responsabilità ex art. 2051 c.c. della CP 1 per i danni subiti dall'edificio di proprietà dell' Pt_1 a seguito dell'evento occorso il 16.6.2014.
8.4.8. Tale conclusione determina l'assorbimento della censura, avanzata in via subordinata dall'appellante, con cui si duole che il primo giudice, respinta la domanda proposta ai sensi dell'art. 2051 c.c., avrebbe omesso di pronunciarsi sulla evocata responsabilità ex art. 2043
C.C.
Sul punto si specifica che è indirizzo consolidato, nella giurisprudenza di legittimità e di merito, che ove per un medesimo sia invocata una duplice ipotesi di responsabilità, come nella specie ex art. 2043 c.c. e 2051 c.c., competa al giudice, nell'esercizio dei suoi poteri di ufficio, procedere alla qualificazione giuridica della domanda in base alle allegazioni fattuali. Peraltro, la qualificazione operata dal giudice di prime cure non è vincolante per il giudice d'appello.
All'uopo si osserva però, che accolto il primo motivo di censura fatto valere dall'appallante principale, resta superfluo esaminare il secondo, gradatamente proposto. 9. Una volta acclarata la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., occorre passare all'altro profilo controverso, attinente all'accertamento e quantificazione dei danni.
Sul punto non vi è alcuna statuizione del giudice di prime cure, avendo quest'ultimo rigettato la domanda attorea in ordine all""an"
Occorre, quindi, qui procedere all'esame, per la prima volta, del materiale probatorio offerto dall' Pt 1 per l'accertamento e quantificazione dei danni di cui chiede ristoro per equivalente. 16.6.2014” sottoscritto il 17.6.2014 (il giorno successivo all'accaduto) dall'Ing.
[...]
Persona 3 per l' Pt 1 , dall'ing. Per 2 per la CP 1 dal dott. Per 4
,
[...] per la nel quale risulta effettuata in contraddittorio, come si legge CP 6
,
testualmente, "una ricognizione di tutti i danni occorsi in data 16 giugno2014, alle ore 13,30 circa, in seguito alla proiezione di materiale proveniente dal cantiere della sede IMAST sugli edifici del centro Ricerche Portici dell' Pt_1 e in particolare tavole di impalcato و
metalliche e tavole fermapiede metalliche trasportate dal vento".
Nello specifico, dalla verifica risultano accertati i seguenti danni: sul tetto del locale mensa, la presenza di una deformazione dall'esterno verso l'interno con uno squarcio passante da parte a parte della dimensione di circa 20 cmq;
sul terrazzo del corpo di fabbrica congiungente gli edifici 1 e 3, la rottura del vetro costituente lucernario del locale del tipo open-space in uso del C.N.R. e la rottura delle tubazioni dell'impianto di aspirazione dei laboratori del C.N.R. posizionate sul tetto dell'edificio; la rottura della vetrata del lucernario presente nel tratto di collegamento tra gli edifici 3 e 4 ; la rottura, al piano terra dell'edificio 3, del cristallo dell'anta mobile della porta di ingresso;
segni di deformazione e un piccolo squarcio non passante al tetto in lamiera verniciata del corpo di collegamento tra gli edifici 1 e 3 (piano terra).
Il predetto documento, nella sua sottoscrizione e nel suo contenuto, non è stato contestato dalla CP 1 e, pertanto, ben può porsi a fondamento della decisione per ritenere provati i danni causati all'immobile dell' Pt 1 in seguito al sinistro di causa ascrivibili alla res in custodia della CP 1 (il ponteggio).
9.2 Il nodo cruciale attiene alla quantificazione dei danni, atteso che entrambe le appellate hanno fermamente contestato, sia nel primo grado che in questa sede, l'utilizzabilità della perizia di parte dell' Pt_1 a firma dell'ing. Persona 1 del 9.3.2015 e del computo metrico redatto dall'impresa Pt 2 sulla cui base l'appellante ha richiesto l'importo di
,
€ 15.677,03 quale costo complessivo degli interventi di riparazione.
Ritiene la Corte che effettivamente i predetti documenti, in ordine al quantum debeatur, non rivestano pregnante valenza probatoria da soli considerati, trattandosi di valutazioni di parte non verificate in contraddittorio. E tuttavia, senza necessità di ricorrere in questo grado ad una consulenza tecnica d'ufficio, pur sollecitata dall'appellante in via subordina e che non sarebbe esplorativa ( essendovi una base documentale offerta dal danneggiato in ordine all'an e quantum dei danni)-ma che aggraverebbe i tempi e i costi del giudizio- è possibile pervenire alla determinazione del dovuto per i danni acclarati sulla base di un altro documento, pure reperito tra quelli prodotti in primo grado, segnatamente la “Relazione di perizia e stima del danno Persona 5 "
fatta eseguire dall' CP 4 (cfr. doc. n. 5 in produzione primo grado della CP 4
), corredata di fotografie, che quantifica il danno risarcibile in complessivi € 12.950,00.
Tale documento, proveniente dalla stessa compagnia assicurativa, tenuta- come si dirà- alla manleva nei confronti della CP 1 fa ritenere non contestata la stima dei danni quanto و
meno fino a concorrenza della somma ivi riconosciuta, peraltro non molto distante dall'importo richiesto dalla danneggiata e che riporta le voci sostanzialmente corrispondenti ai danni di cui al verbale di constatazione del 17.6.2014 di cui sopra si è detto.
La perizia di cui trattasi, infatti, è stata svolta dalla compagnia assicurativa a seguito di lettera di comunicazione del sinistro del 17.06.2014. Nella relazione è confermato il distacco di alcune tavole (elementi modulari metallici ad incastro) e fermapiedi del ponteggio di facciata metallico, allestito dalla ditta CP_1 , catapultati sull'edificio adiacente sede dell' Pt 1 che, nella loro caduta sulla copertura dell'edificio dell' Pt 1
, و
avevano arrecavano danni a quattro elementi in lamiera grecata curva facenti parte delle coperture dell'edificio mensa e dell'edificio tre dell'ente predetto. In essa si dà conto che era stato danneggiato, inoltre, il vetrocamera stratificato della porta di ingresso dell'edificio tre e il terrazzo dell'edificio quattro. Sebbene nella detta relazione tecnica viene più volte attribuito l'evento al caso fortuito, in essa si confermi l'esistenza dei danni, si accerta il quantum degli stessi e non si pone in dubbio l'esistenza della polizza e la riconduzione dei fatti nell'alveo della garanzia assicurativa RCT generica attiva.
Questa Corte ritiene, pertanto, utilizzabile, ai fini della liquidazione, la stima dei danni
Controparte 3 (già eseguita dalla compagnia assicurativa presente in atti, senza dover ricorrere ad Controparte 4
accertamento consulenziale e, pertanto, riconoscere all' Pt 1 l'importo di € 12.950,00, che essendo debito di valore, andrà rivalutato- in quanto stima riferita all'epoca dell'evento- dalla data del sinistro (16.6.2014) alla presente decisione, oltre interessi legali, calcolati sulla somma annualmente rivalutata, fino all'attualità e ulteriori interessi legali sulla somma così determinata dalla presente decisione al saldo.
10. Una volta accolta la domanda risarcitoria, in riforma sul punto della gravata decisione, va esaminato l'appello incidentale della con il quale ha ribadito la CP 1
domanda di garanzia e manleva nei confronti della CP 4 ora
, [...]
CP_7
Tale domanda non era stata esaminata in primo grado, restando assorbita dal rigetto della domanda attorea di risarcimento danni.
10.1. La stessa è fondata e va accolta nei termini che seguono.
10.2. I dubbi circa l'esistenza ed operatività della copertura assicurativa avanzati dall' in primo grado, ribaditi in appello ex art. 346 cpc, sono superati dalla CP 4
documentazione tempestivamente prodotta in prime cure dalla CP 1 (quietanza CP 4 relativa al periodo dalle ore 24:00 del 31.12.2013 alle ore 24:00 del 30.06.2014 e
Appendice di regolazione e Polizza assicurativa) che dimostra l'esistenza al tempo del sinistro oggetto di causa del rapporto assicurativo con la compagnia terza chiamata in causa
(Polizza n. 0000018878 13/A). Inoltre, diversamente da quanto opinato dalla società garante, non si verte nell'ipotesi di danni a terzi causati da mancato o intempestivo intervento manutentivo, invocata dalla predetta quale causa di esclusione della garanzia (cfr.
CGA-Garanzie aggiuntive -lett. C) atteso che detta circostanza non è stata provata ed, anzi,
è smentita, nei rapporti tra garante e garantito, dal contenuto della relazione peritale dello di cui sopra si è detto, in cui si legge ( v. pag. 4 sotto la voce Persona 5 و
"GARANZIA") che ".....il danno riguarda la garanzia RCT generica considerato anche che 66
il tavolato ed il ponteggio della ditta assicurata è stato realizzato e montato a perfetta regola d'arte nel rispetto di tutte le normative di sicurezza di cantiere...".
10.3. Deve essere, invece, applicata, come richiesto dalla società di assicurazione, la franchigia di € 1500,00 per sinistro, prevista all'art. 19 delle CGA-Norme che regolano l'assicurazione in generale- "Franchigia" (prodotto nel fascicolo primo grado CP 4 (). 10.4. La compagnia di assicurazione va, quindi, condannata a manlevare la CP 1 dalle conseguenze economiche pregiudizievoli derivanti dalla condanna resa nei rapporti con
1 Pt 1 detratta la somma di € 1500,00 a titolo di franchigia.
,
10.5. L'ultima questione da esaminare, oggetto del secondo motivo del gravame incidentale della CP_1 , riguarda la regolamentazione delle spese del primo grado, che il primo giudice ha compensato e che, invece, l'impugnante chiede siano poste a carico dell' Pt 1 per il principio della soccombenza.
10.6. Senonché, tale profilo resta travolto dalla riforma della pronuncia gravata, che impone la rideterminazione delle spese di lite, tenuto conto dell'esito complessivo di entrambi i gradi del giudizio in ciascuno dei rispettivi rapporti processuali (cfr., ex multis,
Cass. 6259/2014 secondo cui la soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, deve essere stabilita in base ad un criterio unitario e globale).
10.7. E allora, stante l'accoglimento della domanda attorea di risarcimento danni (sebbene per un importo, di poco, inferiore a quello richiesto), nel rapporto principale tra l' Pt 1 e la CP 1 quest'ultima in quanto soccombente, va gravata delle spese di lite.
10.8. Esse si liquidano in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M.
147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022, con riferimento allo scaglione delle cause di valore da € 5.200,00 ad € 26.000,00, avendo riguardo all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata (tutte le fasi in primo grado;
manca, in appello, la fase istruttoria).
CP 7 mancando una 10.9. Quanto, invece, ai rapporti tra la CP 1 e la vera e propria situazione di soccombenza, le spese vanno compensate per entrambi i gradi.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, 2^ sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, sull'appello principale proposto dall' Parte 1
e sull'appello incidentale avanzato dalla[...]
Controparte 1 avverso la sentenza n. 7018/2020,
pubblicata il 23/10/2020 e non notificata, del Tribunale di Napoli, così definitivamente provvede: 1. Accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da
[…]
e condanna la [...] Parte 1
in persona dell'Amministratore unico e legale Controparte 1
rapp.te p.t., alla corresponsione, in favore dell' Pt 1 della somma di € 12.950,00 a titolo di risarcimento, ex art. 2051 c.c., dei danni subiti a seguito del sinistro di causa, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come in motivazione;
2. Condanna la al pagamento, in Controparte_1
favore dell' Parte 1
[...] delle spese del doppio grado di giudizio che liquida: per il primo grado in € 237,00 per spese ed € 5077,00 per compensi di avvocato;
per il secondo grado in
€ 355,50 per spese ed € 3966,00 per compensi di avvocato;
il tutto oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
3. in parziale accoglimento dell'appello incidentale avanzato da [...]
Controparte_1 condanna Controparte_3
(già Controparte 4 a tenere indenne e manlevare la "
di quanto tenuto a corrispondere in Controparte 1
favore della predetta Parte 1
per i capi 1) e 2) che precedono, detratta la franchigia di €
[...]
1500,00. 4. Compensa le spese del doppio grado di giudizio tra la
[...]
(già [...] Controparte_1 e la Controparte_3
Controparte_4
Così deciso in Napoli, li 15.10.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Alessandra Piscitiello
Sentenza redatta con la collaborazione del MOT dott.ssa Alessia Giaccio 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2.2. Con il secondo mezzo, intitolato "Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.
e dell'art. 2043 c.c." l'appellante, in via subordinata, lamenta l'erroneità della impugnata 8.1. In ordine all""an”, la questione posta dal primo motivo riguarda la verifica della ricorrenza o meno del caso fortuito, quale causa di esonero della responsabilità del custode perché interruttiva del nesso di causalità tra evento e danni, non essendo contestato che quelli lamentati all'immobile di proprietà dell' Pt 1 sia stati procurati dal distacco di materiale dai ponteggi in custodia della CP 1 9.1. Circa l'esistenza e la tipologia dei danni, dalla documentazione prodotta dall'appellante in primo grado, può serenamente ritenersi che quelli procurati al suo edificio dalla caduta di parti del ponteggio in custodia della CP 1 corrispondano a quelli descritti nel documento "Verbale di constatazione dei danni occorsi in data