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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/04/2025, n. 5181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5181 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice rel. dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al R.G.A.C. n. 25719 del 2024, vertente
TRA
- ( ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Gian Luca Corleone e Carmelina Mastrodonato, giusta procura in atti;
-ricorrente-
E
- ( ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Laura Paladini, giusta procura speciale in atti;
-resistente- NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio. CONCLUSIONI: all'udienza del 18.03.2025 le parti precisavano le conclusioni.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato e tempestivamente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, il sig. adiva questo Tribunale rappresentando Parte_1 che: con sentenza n. 26526/2009, pubblicata in data 24 dicembre 2009 RG. n.
57072/2009, il Tribunale di Roma pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio che aveva contratto con in Roma, il 28 novembre 1999, Controparte_1 disponendo l'affido condiviso del figlio collocato presso la madre, e un Per_1 contributo paterno per il suo mantenimento di € 300 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Parte ricorrente rappresentava che, negli anni, la propria situazione reddituale e patrimoniale era mutata, venendosi a creare una disparità tra i redditi percepiti dalla signora proprietaria e responsabile amministrativo del Centro Sportivo CP_1
“Padel Club” Villa Pamphili di Roma, e i propri. Inoltre, la signora aveva CP_1 intrapreso nei suoi confronti una serie di azioni esecutive per il recupero di un credito determinato all'attualità, a seguito di sentenza passata in giudicato, in € 200.000,00 circa. Tanto premesso chiedeva, in parziale modifica delle condizioni di divorzio, di revocare l'assegno per il mantenimento del figlio e, in subordine, di ridurlo. Per_1
Si costituiva in giudizio la signora la quale, con comparsa di costituzione e CP_1 risposta e domanda riconvenzionale, contestando tutto quanto dedotto ex adverso, rappresentava che l'ex marito aveva mantenuto inalterata la sua situazione economica, avendo una attività lavorativa di massaggiatore, rappresentando le ingenti spese quotidiane sostenute per il mantenimento del figlio, avuto riguardo al limitato tempo di permanenza con il padre e alla situazione psicofisica di che era invalido civile e Per_1 percettore di un assegno mensile di euro 343,66 Tanto premesso, chiedeva il rigetto delle richieste formulate dall'ex marito e, in via riconvenzionale, stante l'aumento delle spese sostenute per il mantenimento del figlio l'aumento del contributo paterno alla somma di € 850 mensili, oltre il 50% delle Per_1 spese straordinarie.
All'udienza del 18.03.2025 il Giudice Delegato, sentite le parti e vista la documentazione depositata, ritenuta la causa istruita e matura per la decisione, la riservava al Collegio.
Osserva il Collegio Preliminarmente va esaminata la circostanza, dedotta dal padre della diminutio reddituale. Il Tribunale osserva che il sig. rappresentato all'udienza del 18.03.2025 Parte_2
e dichiarato in atti- svolge attività lavorativa di massaggiatore e operatore olistico free lance a partita IVA, dichiarando di percepire redditi mensili netti per € 500/600 (anno 2021 8.966€; anno 2022 15.742€; anno 2023 8.010€). Oltre a ciò, parte ricorrente aveva dichiarato di aver contratto finanziamenti con per la Controparte_2 restituzione del prestito , erogato nell'anno 2020 con durata di 5 anni, con rata Parte_3 mensile di 166,66 €, e di convivere assieme alla madre. Dalla documentazione complessivamente depositata, il Tribunale evidenzia che, trattandosi di modifica di provvedimenti vigenti, il ricorrente avrebbe dovuto documentare i suoi redditi annuali al tempo della pronuncia della sentenza di cui chiede la modifica, con conseguente impossibilità per il Collegio di verificare comparativamente le modificazioni in peius delle sue condizioni economico-patrimoniali, non essendo sufficienti le mere dichiarazioni, non supportate da documentazione contabile. Peraltro, come risulta dalla dichiarazione sostitutiva versata in atti, nonché dalle dichiarazioni rese dal sig. all'udienza del 18.03.2025, non vi sono elementi per valutare un effettivo Pt_1 decremento reddituale dall'epoca del divorzio ad oggi, tale da comportare una revoca o comunque una riduzione del mantenimento in favore del figlio, collocato con la madre la quale provvede in via assolutamente prevalente alle sue esigenze e necessità.
Con riguardo alla circostanza che parte ricorrente abbia interrotto il proprio impiego (da febbraio 2024) come massaggiatore presso QC Terme Srl si evidenzia che dagli estratti conto prodotti emergono somme provenienti da QC Terme e da che, unitamente CP_3
a quanto verosimilmente il ricorrente ricava dalle altre attività, gli consentono di contribuire al mantenimento del figlio.
Il Collegio, in relazione a quanto dovuto dai genitori per il mantenimento dei figli, rammenta, richiama la consolidata giurisprudenza di legittimità, che “… il carattere sostanzialmente alimentare dell'assegno di mantenimento a beneficio dei figli, in regime di separazione, comporta la non operatività della compensazione del suo importo con altri crediti (cfr. Cass. n. 23569/2016) e quindi l'impossibilità, pertanto, di compensare quanto dovuto dall'ex marito all'ex moglie per il mantenimento del figlio. Il figlio nonostante abbia raggiunto la maggiore età (24 anni), soffre di un deficit Per_1 cognitivo, un disturbo dell'intelligenza emotiva, ed è destinatario della legge n. 104/92, art. 3 comma 1, percettore di assegno d'invalidità dell'importo attuale di € 386 mensili. Il ragazzo è tuttora seguito da una psicologa e non ha alcuna occupazione, trascorre le mattine al centro di Padel ove la madre lo incarica di mansioni varie, nell'attesa di aiutarlo a reperire un'occupazione lavorativa e per agevolarne l'inserimento sociale. La SI.ra è titolare del 50% delle quote societarie del CP_1 Controparte_4
in cui, nel 2018 ha investito i risparmi derivanti e una parte dell'eredità
[...] devolutale alla morte del padre. Parte resistente ha dichiarato di aver provveduto a finanziare la società proprietaria del Circolo Sportivo, versando una somma di € 361.000, ricevendo un rimborso mensile di € 2.000. Oltre a ciò, la signora ha dichiarato di essere piena proprietaria della casa dove risiede unitamente al figlio sita in Roma, via Aurelia
641, nonché il 50% del terreno su cui sorge il circolo sportivo nonché la quota di proprietà di un box in Roma.
Sulla scorta della documentazione versata in atti nonché delle dichiarazioni rese dalle parti, il Collegio rigetta la domanda del sig. di revoca e/o di diminuzione del Pt_1 contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne nonché l'opposta Per_1 domanda formulata dalla signora di aumento del contributo paterno per il CP_1 mantenimento del ragazzo, confermando le statuizioni economiche assunte in sede divorzile.
Stante la reciproca soccombenza, avuto riguardo alle ragioni della decisione unite alla natura della controversia, il Collegio dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero in sede, ogni diversa domanda respinta, rigetta il ricorso e la domanda riconvenzionale, confermando la sentenza n.
26526/2009 pubbl. il 24/12/2009 RG n. 57072/2009 del Tribunale di Roma,
- dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 21.03.2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Filomena Albano Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice rel. dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al R.G.A.C. n. 25719 del 2024, vertente
TRA
- ( ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Gian Luca Corleone e Carmelina Mastrodonato, giusta procura in atti;
-ricorrente-
E
- ( ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Laura Paladini, giusta procura speciale in atti;
-resistente- NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio. CONCLUSIONI: all'udienza del 18.03.2025 le parti precisavano le conclusioni.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato e tempestivamente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, il sig. adiva questo Tribunale rappresentando Parte_1 che: con sentenza n. 26526/2009, pubblicata in data 24 dicembre 2009 RG. n.
57072/2009, il Tribunale di Roma pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio che aveva contratto con in Roma, il 28 novembre 1999, Controparte_1 disponendo l'affido condiviso del figlio collocato presso la madre, e un Per_1 contributo paterno per il suo mantenimento di € 300 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Parte ricorrente rappresentava che, negli anni, la propria situazione reddituale e patrimoniale era mutata, venendosi a creare una disparità tra i redditi percepiti dalla signora proprietaria e responsabile amministrativo del Centro Sportivo CP_1
“Padel Club” Villa Pamphili di Roma, e i propri. Inoltre, la signora aveva CP_1 intrapreso nei suoi confronti una serie di azioni esecutive per il recupero di un credito determinato all'attualità, a seguito di sentenza passata in giudicato, in € 200.000,00 circa. Tanto premesso chiedeva, in parziale modifica delle condizioni di divorzio, di revocare l'assegno per il mantenimento del figlio e, in subordine, di ridurlo. Per_1
Si costituiva in giudizio la signora la quale, con comparsa di costituzione e CP_1 risposta e domanda riconvenzionale, contestando tutto quanto dedotto ex adverso, rappresentava che l'ex marito aveva mantenuto inalterata la sua situazione economica, avendo una attività lavorativa di massaggiatore, rappresentando le ingenti spese quotidiane sostenute per il mantenimento del figlio, avuto riguardo al limitato tempo di permanenza con il padre e alla situazione psicofisica di che era invalido civile e Per_1 percettore di un assegno mensile di euro 343,66 Tanto premesso, chiedeva il rigetto delle richieste formulate dall'ex marito e, in via riconvenzionale, stante l'aumento delle spese sostenute per il mantenimento del figlio l'aumento del contributo paterno alla somma di € 850 mensili, oltre il 50% delle Per_1 spese straordinarie.
All'udienza del 18.03.2025 il Giudice Delegato, sentite le parti e vista la documentazione depositata, ritenuta la causa istruita e matura per la decisione, la riservava al Collegio.
Osserva il Collegio Preliminarmente va esaminata la circostanza, dedotta dal padre della diminutio reddituale. Il Tribunale osserva che il sig. rappresentato all'udienza del 18.03.2025 Parte_2
e dichiarato in atti- svolge attività lavorativa di massaggiatore e operatore olistico free lance a partita IVA, dichiarando di percepire redditi mensili netti per € 500/600 (anno 2021 8.966€; anno 2022 15.742€; anno 2023 8.010€). Oltre a ciò, parte ricorrente aveva dichiarato di aver contratto finanziamenti con per la Controparte_2 restituzione del prestito , erogato nell'anno 2020 con durata di 5 anni, con rata Parte_3 mensile di 166,66 €, e di convivere assieme alla madre. Dalla documentazione complessivamente depositata, il Tribunale evidenzia che, trattandosi di modifica di provvedimenti vigenti, il ricorrente avrebbe dovuto documentare i suoi redditi annuali al tempo della pronuncia della sentenza di cui chiede la modifica, con conseguente impossibilità per il Collegio di verificare comparativamente le modificazioni in peius delle sue condizioni economico-patrimoniali, non essendo sufficienti le mere dichiarazioni, non supportate da documentazione contabile. Peraltro, come risulta dalla dichiarazione sostitutiva versata in atti, nonché dalle dichiarazioni rese dal sig. all'udienza del 18.03.2025, non vi sono elementi per valutare un effettivo Pt_1 decremento reddituale dall'epoca del divorzio ad oggi, tale da comportare una revoca o comunque una riduzione del mantenimento in favore del figlio, collocato con la madre la quale provvede in via assolutamente prevalente alle sue esigenze e necessità.
Con riguardo alla circostanza che parte ricorrente abbia interrotto il proprio impiego (da febbraio 2024) come massaggiatore presso QC Terme Srl si evidenzia che dagli estratti conto prodotti emergono somme provenienti da QC Terme e da che, unitamente CP_3
a quanto verosimilmente il ricorrente ricava dalle altre attività, gli consentono di contribuire al mantenimento del figlio.
Il Collegio, in relazione a quanto dovuto dai genitori per il mantenimento dei figli, rammenta, richiama la consolidata giurisprudenza di legittimità, che “… il carattere sostanzialmente alimentare dell'assegno di mantenimento a beneficio dei figli, in regime di separazione, comporta la non operatività della compensazione del suo importo con altri crediti (cfr. Cass. n. 23569/2016) e quindi l'impossibilità, pertanto, di compensare quanto dovuto dall'ex marito all'ex moglie per il mantenimento del figlio. Il figlio nonostante abbia raggiunto la maggiore età (24 anni), soffre di un deficit Per_1 cognitivo, un disturbo dell'intelligenza emotiva, ed è destinatario della legge n. 104/92, art. 3 comma 1, percettore di assegno d'invalidità dell'importo attuale di € 386 mensili. Il ragazzo è tuttora seguito da una psicologa e non ha alcuna occupazione, trascorre le mattine al centro di Padel ove la madre lo incarica di mansioni varie, nell'attesa di aiutarlo a reperire un'occupazione lavorativa e per agevolarne l'inserimento sociale. La SI.ra è titolare del 50% delle quote societarie del CP_1 Controparte_4
in cui, nel 2018 ha investito i risparmi derivanti e una parte dell'eredità
[...] devolutale alla morte del padre. Parte resistente ha dichiarato di aver provveduto a finanziare la società proprietaria del Circolo Sportivo, versando una somma di € 361.000, ricevendo un rimborso mensile di € 2.000. Oltre a ciò, la signora ha dichiarato di essere piena proprietaria della casa dove risiede unitamente al figlio sita in Roma, via Aurelia
641, nonché il 50% del terreno su cui sorge il circolo sportivo nonché la quota di proprietà di un box in Roma.
Sulla scorta della documentazione versata in atti nonché delle dichiarazioni rese dalle parti, il Collegio rigetta la domanda del sig. di revoca e/o di diminuzione del Pt_1 contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne nonché l'opposta Per_1 domanda formulata dalla signora di aumento del contributo paterno per il CP_1 mantenimento del ragazzo, confermando le statuizioni economiche assunte in sede divorzile.
Stante la reciproca soccombenza, avuto riguardo alle ragioni della decisione unite alla natura della controversia, il Collegio dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero in sede, ogni diversa domanda respinta, rigetta il ricorso e la domanda riconvenzionale, confermando la sentenza n.
26526/2009 pubbl. il 24/12/2009 RG n. 57072/2009 del Tribunale di Roma,
- dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 21.03.2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Filomena Albano Marta Ienzi