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Sentenza 27 aprile 2024
Sentenza 27 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 27/04/2024, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente
Ettore DI ROBERTO Giudice rel.
Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. n. 421/2024 promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
01.09.1980 e (c.f. ), nata alla Spezia il 05.05.1976, Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Pintus e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno introdotto in data 27.02.2024 il presente giudizio con ricorso personalmente sottoscritto deducendo: di aver contratto matrimonio concordatario (rectius, civile) in data 26.10.2013 a Mesagne (BR), optando per il regime di separazione dei beni;
che dall'unione sono nati due figli,
(il 22.02.2012) e (il 17.12.2013); che è venuta definitivamente meno “l'affectio Per_1 Per_2 coniugalis”; di essere titolari delle disponibilità reddituali e patrimoniali risultanti dalla documentazione allegata.
I coniugi hanno quindi chiesto al Tribunale di dichiarare la loro separazione personale alle seguenti condizioni:
“1. i coniugi continueranno a vivere negli attuali rispettivi immobili, che conducono entrambi in locazione e in particolare il Sig. continuerà a vivere in La Spezia Via M. Scopsi Parte_1
n. 1 e la Sig.ra in La Spezia Via Ricciardi n. 6/D; Parte_2
2. i figli e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza Per_1 Per_2 ed inserimento nel nucleo familiare della madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione. Il genitore collocatario si impegna a favorire e a consentire in ogni modo la frequentazione ed il rapporto dei figli con l'altro genitore;
3. i minori manterranno un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni sulle questioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori;
4. al fine di garantire una permanenza equilibrata dei figli con entrambi i genitori, mantenendo così inalterato il diritto alla bigenitorialità, i coniugi convengono che:
a) il padre trascorrerà con i figli due fine settimana al mese, non consecutivi dal venerdì pomeriggio fino al lunedì mattina.
In particolare il padre preleverà il venerdì pomeriggio alle ore 16 la figlia all'uscita di Per_2 scuola e il figlio alle ore 17.30 all'uscita di catechismo per accompagnarlo successivamente Per_1 all'allenamento di basket. Il padre accompagnerà i figli all'ingresso della scuola il lunedì seguente. I coniugi convengono inoltre, in aggiunta a quanto concordato sopra, che il padre accompagnerà i figli all'ingresso della scuola due giorni a settimana;
b) i genitori trascorreranno con i figli le festività secondo il criterio dell'alternanza salvo diverso accordo tra i coniugi. In ogni caso, qualora ci fossero difficoltà a raggiungere un accordo sulle modalità di attuazione del detto criterio, prevarrà la regola dell'alternanza dei giorni festivi con l'anno precedente e più specificamente, per quanto concerne le festività principali: dal giorno di Natale al giorno di Capodanno, dal 02 Gennaio all'Epifania, chi tiene i figli con sé a Natale ha diritto di trascorrere con gli stessi le festività di Pasqua ovvero la vigilia, la domenica di Pasqua, il lunedì in Albis e il martedì seguente;
c) durante le vacanze estive i genitori potranno tenere e portare con sé i figli per un periodo di quindici giorni;
d) per quanto riguarda le vacanze scolastiche invernali (settimana bianca e altre festività e ponti) prevarrà anche in questo caso il criterio dell'alternanza rispetto all'anno precedente.
I genitori di comune accordo, nel superiore interesse dei figli, potranno alternare i giorni e gli orari sopra indicati purchè sia mantenuto un rapporto equilibrato e paritario;
5. i coniugi entrambi economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente al mantenimento;
6. il padre corrisponderà alla madre a titolo di mantenimento dei minori la somma di euro 350,00 ciascuno, per un totale di euro 700,00 mensili rivalutabili annualmente secondo indice ISTAT, da versare a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla medesima entro il giorno 5 di ogni mese;
7. oltre al predetto assegno per il mantenimento dei figli e , il padre corrisponderà Per_1 Per_2 alla madre il 50% delle spese mediche non mutuabili e di tutte le altre spese straordinarie (mediche, scolastiche, a titolo esemplificativo e non esaustivo: tasse scolastiche, scuole di primo e secondo grado, libri di testo e materiale scolastico inizio anno, spese per eventi e festeggiamenti riguardanti i figli, visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal medico curante), previo accordo sulla necessità e sulla scelta dell'eventuale professionista;
8. i coniugi concordano che la spesa straordinaria relativa all'eventuale baby-sitter sarà sostenuta interamente dal genitore che ne necessita negli orari e nei giorni sopra indicati;
9. i coniugi convengono che gli assegni unici e universali dovuti dall' per i figli saranno di CP_1 esclusiva competenza della madre, la quale potrà fare richiesta di accredito al 100%;
10. i predetti coniugi convengono che in relazione alla polizza di assicurazione n. 9300072995 stipulata presso agenzia di Brindisi 1094 la Sig.ra verserà la Org_1 Parte_2 somma di euro 25,00 mensili sul conto corrente intestato al Sig. ”. Parte_1
Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge. All'udienza del 18.04.2024, le parti sono comparse insistendo come da ricorso, dichiarando espressamente, all'uopo, di non volersi riconciliare. In tal sede, è stato altresì richiesto il deposito delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni ad integrazione di quanto presente in atti.
In pari data è stata quindi prodotta la documentazione richiesta.
Tanto premesso, nel merito può osservarsi in termini generali che ai sensi dell'art 151 c.c. la separazione personale dei coniugi può essere richiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi di essi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
il controllo giudiziale su tale presupposto dovendo essere condotto con criteri di relatività, tenuto conto dei fatti nel loro complesso, costituiti da impedimenti morali e materiali, compresa l'assoluta incompatibilità di carattere.
Alla stregua di tali principi, il Tribunale non può che pronunciare la richiesta separazione, posto che i fatti dedotti dalle parti sono chiaramente rivelatori dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Quanto alle condizioni della separazione, può omologarsi l'accordo raggiunto, le pattuizioni concordate essendo conformi a legge e rispondenti all'interesse economico morale ed affettivo della prole minorenne. Poiché nel ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili (rectius, scioglimento) del matrimonio in oggetto, alle condizioni ivi indicate, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3 n. 2 lett. B) della legge 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore. PER TALI MOTIVI Il Tribunale della Spezia, non definendo il giudizio fra le parti in epigrafe, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.:
- pronuncia la separazione personale fra e , Parte_1 Parte_2 generalizzati come in epigrafe e coniugatisi in data 26.10.2013 a Mesagne (BR), con atto trascritto nei registri dello stato civile del suddetto Comune per l'anno 2013, al numero 29, parte I;
- omologa le condizioni concordate di separazione, da intendersi qui trascritte, provvedendo in conformità e prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate dalle parti;
- spese al definitivo;
- manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza;
- provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Ettore Di Roberto.
La Spezia, 18.04.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Ettore Di Roberto Lucia Sebastiani