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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 27/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
RG 108-1/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LODI
SEZIONE FALLIMENTARE riunito in Camera di Consiglio nelle persone delle magistrate: dott.ssa Elena Giuppi presidente dott.ssa Ada Cappello giudice dott.ssa Luisa Dalla Via giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA visto il ricorso con cui (C.F. ), in proprio ed in Parte_1 C.F._1 qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale in nome, per conto e nell'interesse dei figli minori (C.F. e (C.F. Persona_1 C.F._2 Persona_2
), giusta autorizzazione del Giudice Tutelare di Lodi dr.ssa Grazia C. C.F._3
Roca in data 2.10.2023 (RG n. 1415/2023), tutti in qualità di eredi del sig. Persona_3
(C.F. , e ( ) in
[...] C.F._4 Parte_2 C.F._5 qualità di erede del sig. (C.F. , tutti Persona_3 C.F._4 rappresentati e difesi dagli avv.ti Tatiana Biagioni, Anna Danesi e Marco Andrea Guerra ed elettivamente domiciliati presso il loro Studio professionale sito in Milano, via Macedonio
Melloni n. 10, hanno chiesto che sia dichiarata la liquidazione giudiziale di CP_1
) in quanto titolare della omonima ditta individuale (P.I. ) C.F._6 P.IVA_1 con sede in Orio TA (LO), Loc. Venere, vista la mancata costituzione dell'impresa debitrice;
vista la regolarità della notifica presso la Casa comunale;
vista la documentazione allegata al ricorso;
ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta, in quanto:
A) questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 CCII;
B) il debitore è soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 2 e 121
CCDI e non ha fornito prova di:
- di aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 300.000,00;
- di aver realizzato, in qualunque modo risulti tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per
1 un ammontare complessivo annuo non superiore ad € 200.000,00;
- di avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad € 500.000,00;
C) il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stato convocato, ai sensi degli art. 40 e 41 CCII;
D) risulta agli atti un ammontare di debiti scaduti superiore ad € 30.000,00 come previsto dall'art. 49, ultimo comma, CCDI;
E) l'imprenditore si trova in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2 e 121 CCDI, come risulta dall'esistenza di:
- esposizione debitoria di complessivi euro 19.177,11 nei confronti dei ricorrenti, portati da sentenza n. 358/20203 del Tribunale di Lodi, atto di precetto, verbale di pignoramento negativo e sentenza n. 155/2024 del Tribunale di Lodi, atto di precetto, verbale di pignoramento negativo;
- esposizione debitoria di oltre euro 160.000,00 nei confronti di Agenzia CP_2
;
[...]
- esposizione debitoria di oltre euro 78.000,00 nei confronti di;
CP_3
- irreperibilità del debitore;
tutte circostanze che dimostrano come l'imprenditore non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni;
PQM
visti gli artt. 2 e 121 CCDI;
visto l'art. 49, comma 3, lett. F, CCDI;
DICHIARA
L'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI
(C.F. ) in quanto titolare della omonima ditta CP_1 C.F._6 individuale (P.I. , con sede legale in Orio TA (LO), Loc. Venere, P.IVA_1
NOMINA giudice delegato la dott.ssa Luisa Dalla Via,
NOMINA curatore il dott. che per la sua comprovata professionalità, è in Persona_4 possesso dei requisiti necessari per la gestione della procedura, e che risulta altresì iscritto all'albo nazionale dei gestori della crisi;
ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;
ORDINA al curatore di procedere con sollecitudine, ai sensi dell'art. 195 CCDI, all'inventariazione dei
2 beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 193 CCDI e ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto. Se necessario può nominare uno stimatore;
FISSA in data 27 maggio 2025 ore 9.45
l'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al Giudice delegato, nel suo ufficio (ubicato nel Palazzo di Giustizia di Lodi, piano 2 scala A), avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentita sulle domande di ammissione al passivo;
ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di insinuazione e dei relativi documenti;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCDI;
autorizza la prenotazione a debito delle spese di procedura come per legge.
Così deciso in Lodi, il 21/01/2025.
La Giudice est. La Presidente dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Elena Giuppi
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LODI
SEZIONE FALLIMENTARE riunito in Camera di Consiglio nelle persone delle magistrate: dott.ssa Elena Giuppi presidente dott.ssa Ada Cappello giudice dott.ssa Luisa Dalla Via giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA visto il ricorso con cui (C.F. ), in proprio ed in Parte_1 C.F._1 qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale in nome, per conto e nell'interesse dei figli minori (C.F. e (C.F. Persona_1 C.F._2 Persona_2
), giusta autorizzazione del Giudice Tutelare di Lodi dr.ssa Grazia C. C.F._3
Roca in data 2.10.2023 (RG n. 1415/2023), tutti in qualità di eredi del sig. Persona_3
(C.F. , e ( ) in
[...] C.F._4 Parte_2 C.F._5 qualità di erede del sig. (C.F. , tutti Persona_3 C.F._4 rappresentati e difesi dagli avv.ti Tatiana Biagioni, Anna Danesi e Marco Andrea Guerra ed elettivamente domiciliati presso il loro Studio professionale sito in Milano, via Macedonio
Melloni n. 10, hanno chiesto che sia dichiarata la liquidazione giudiziale di CP_1
) in quanto titolare della omonima ditta individuale (P.I. ) C.F._6 P.IVA_1 con sede in Orio TA (LO), Loc. Venere, vista la mancata costituzione dell'impresa debitrice;
vista la regolarità della notifica presso la Casa comunale;
vista la documentazione allegata al ricorso;
ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta, in quanto:
A) questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 CCII;
B) il debitore è soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 2 e 121
CCDI e non ha fornito prova di:
- di aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 300.000,00;
- di aver realizzato, in qualunque modo risulti tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per
1 un ammontare complessivo annuo non superiore ad € 200.000,00;
- di avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad € 500.000,00;
C) il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stato convocato, ai sensi degli art. 40 e 41 CCII;
D) risulta agli atti un ammontare di debiti scaduti superiore ad € 30.000,00 come previsto dall'art. 49, ultimo comma, CCDI;
E) l'imprenditore si trova in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2 e 121 CCDI, come risulta dall'esistenza di:
- esposizione debitoria di complessivi euro 19.177,11 nei confronti dei ricorrenti, portati da sentenza n. 358/20203 del Tribunale di Lodi, atto di precetto, verbale di pignoramento negativo e sentenza n. 155/2024 del Tribunale di Lodi, atto di precetto, verbale di pignoramento negativo;
- esposizione debitoria di oltre euro 160.000,00 nei confronti di Agenzia CP_2
;
[...]
- esposizione debitoria di oltre euro 78.000,00 nei confronti di;
CP_3
- irreperibilità del debitore;
tutte circostanze che dimostrano come l'imprenditore non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni;
PQM
visti gli artt. 2 e 121 CCDI;
visto l'art. 49, comma 3, lett. F, CCDI;
DICHIARA
L'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI
(C.F. ) in quanto titolare della omonima ditta CP_1 C.F._6 individuale (P.I. , con sede legale in Orio TA (LO), Loc. Venere, P.IVA_1
NOMINA giudice delegato la dott.ssa Luisa Dalla Via,
NOMINA curatore il dott. che per la sua comprovata professionalità, è in Persona_4 possesso dei requisiti necessari per la gestione della procedura, e che risulta altresì iscritto all'albo nazionale dei gestori della crisi;
ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;
ORDINA al curatore di procedere con sollecitudine, ai sensi dell'art. 195 CCDI, all'inventariazione dei
2 beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 193 CCDI e ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto. Se necessario può nominare uno stimatore;
FISSA in data 27 maggio 2025 ore 9.45
l'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al Giudice delegato, nel suo ufficio (ubicato nel Palazzo di Giustizia di Lodi, piano 2 scala A), avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentita sulle domande di ammissione al passivo;
ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di insinuazione e dei relativi documenti;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCDI;
autorizza la prenotazione a debito delle spese di procedura come per legge.
Così deciso in Lodi, il 21/01/2025.
La Giudice est. La Presidente dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Elena Giuppi
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