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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 23/07/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Maria Militello Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 753 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
E
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. EMANUELE MARIA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
05/03/2025, i coniugi , nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], premesso: Parte_2
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 12/12/1998, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 1032, parte II, serie A;
- che dall'unione erano nate le figlie nata a [...] [...], Persona_1
economicamente autosufficiente e con un proprio nucleo familiare, e nata a Persona_2
Messina il 10/07/2002, economicamente non autosufficiente;
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1) La casa familiare sita in Via Provinciale n. 10, Itala (ME), la cui nuda proprietà è intestata al sig. , viene assegnata, vita natural durante, alla sig.ra Parte_1 Parte_2
la quale continuerà ad abitarla anche nel caso in cui la figlia deciderà di
[...] Per_2
vivere altrove;
il sig. entro un mese dalla separazione si impegna a prelevare dalla casa Pt_1
coniugale i propri effetti personali . Nella circostanza in cui la madre del sig. , sig.ra Pt_1
nata a [...] il [...], usufruttuaria della casa Parte_3
coniugale dovesse rivendicarne il titolo, il sig. si obbliga a corrispondere il canone di Pt_1
affitto di altro immobile similare scelto dalla sig.ra per tutto il corso della sua vita. Pt_2
2) I coniugi in merito all'assegno di mantenimento in favore della moglie e della figlia maggiorenne , convivente e non economicamente indipendente, concordano quanto Per_2
segue: a) la sig.ra continuerà a collaborare nell'attività lavorativa del sig. Parte_2
concordando di volta in volta la remunerazione;
b) se i detti compensi Parte_1
spettanti alla sig.ra saranno insufficienti a mantenere il tenore di vita goduto in Pt_2
costanza di matrimonio o, alternativamente, nel caso in cui l'attività della Ditta verrà modificata, cessata con inizio di nuova attività da parte del Sig. questi verserà alla sig.ra Pt_1
un assegno di mantenimento da quantificarsi al momento della richiesta e la stessa, Pt_2
nel contempo, riscuoterà per intero le cedole di numero tre BTP intestati ad entrambi i coniugi, meglio indicati nel sottostante punto “ 5 )”; b) il sig. , altresì, si impegna, a versare Pt_1
mensilmente un assegno alimentare alla figlia pari ad € 100,00 mensili sino al Per_2
momento in cui la stessa sarà economicamente indipendente;
3) Le utenze rimarranno intestate al sig. e saranno a suo totale carico l'utenza di fornitura idrica e la Parte_1
tassa sui rifiuti, mentre verserà il 50% dei consumi delle bollette di energia elettrica;
nel caso in cui , la sig.ra , decida di lasciare la casa coniugale il sig. si obbliga a Pt_2 Pt_1
chiedere alla banca la revoca della domiciliazione dell'utenza elettrica, in atto addebitata sul conto cointestato ai coniugi. 4) L'auto di famiglia acquistata nel dicembre del 2023, intestata al sig. rimarrà in uso esclusivo allo stesso, con l'obbligo di versare la metà del valore Pt_1
del mezzo pari alla somma di € 5.500,00, con assegno circolare alla sig.ra per Pt_2 l'acquisto di una nuova auto, restando lo stesso altresì obbligato a prestare l'auto per i fabbisogni familiari e fino all'acquisto della nuova auto. La somma di euro cinquemilacinquecento sarà corrisposta dal sig. nell'anno 2026 alla scadenza naturale Pt_1
del titolo BTP di € 20.000,00 cointestato con la moglie di cui al punto “5”); pertanto alla detta scadenza la Sig.ra riceverà direttamente presso l'istituto bancario, oltre alla metà del Pt_2
rimborso del titolo BTP a lei spettante, la somma di € 5.500,00 da detrarsi dalla quota del sig.
. 5) I coniugi si danno reciprocamente atto che sono cointestatari di un conto corrente Pt_1
bancario dove confluiscono le cedole semestrali per un totale di circa € 2.600,00 annue, provenienti dal rendimento di numero tre BTP, con scadenza per l'anno 2026, 2029 e 2037, dal valore di € 20.000,00 cadauno. Sul punto i coniugi concordano che alla scadenza naturale l'importo dei detti BTP sarà diviso a metà tra loro ad eccezione del BTP con scadenza 2026 su cui grava in capo al Sig. l'obbligo di corrispondere immediatamente alla moglie la Pt_1
somma di € 5.500,00 di cui al punto 4). Inoltre, la divisione pro quota al 50% non avverrà nel caso in cui non saranno rispettate la condizione n. “ 2” e la n.“ 4 ”; al verificarsi delle dette inadempienze economiche, la sig.ra anche per quanto non corrisposto alla figlia Pt_2
, avrà diritto di prelevare, dal conto corrente cointestato ai coniugi, la quota delle Per_2
cedole e gli importi dei rimborsi dei tre BTP spettanti al sig. , sino al soddisfacimento Pt_1
del credito maturato”.
All'udienza del 09/07/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 05/03/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nato a [...] il [...], e , Parte_1 Parte_2
nata a [...] il [...], alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di MESSINA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 12/12/1998, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 1032, parte II, serie A.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 10/07/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Maria Militello Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 753 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
E
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. EMANUELE MARIA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
05/03/2025, i coniugi , nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], premesso: Parte_2
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 12/12/1998, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 1032, parte II, serie A;
- che dall'unione erano nate le figlie nata a [...] [...], Persona_1
economicamente autosufficiente e con un proprio nucleo familiare, e nata a Persona_2
Messina il 10/07/2002, economicamente non autosufficiente;
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1) La casa familiare sita in Via Provinciale n. 10, Itala (ME), la cui nuda proprietà è intestata al sig. , viene assegnata, vita natural durante, alla sig.ra Parte_1 Parte_2
la quale continuerà ad abitarla anche nel caso in cui la figlia deciderà di
[...] Per_2
vivere altrove;
il sig. entro un mese dalla separazione si impegna a prelevare dalla casa Pt_1
coniugale i propri effetti personali . Nella circostanza in cui la madre del sig. , sig.ra Pt_1
nata a [...] il [...], usufruttuaria della casa Parte_3
coniugale dovesse rivendicarne il titolo, il sig. si obbliga a corrispondere il canone di Pt_1
affitto di altro immobile similare scelto dalla sig.ra per tutto il corso della sua vita. Pt_2
2) I coniugi in merito all'assegno di mantenimento in favore della moglie e della figlia maggiorenne , convivente e non economicamente indipendente, concordano quanto Per_2
segue: a) la sig.ra continuerà a collaborare nell'attività lavorativa del sig. Parte_2
concordando di volta in volta la remunerazione;
b) se i detti compensi Parte_1
spettanti alla sig.ra saranno insufficienti a mantenere il tenore di vita goduto in Pt_2
costanza di matrimonio o, alternativamente, nel caso in cui l'attività della Ditta verrà modificata, cessata con inizio di nuova attività da parte del Sig. questi verserà alla sig.ra Pt_1
un assegno di mantenimento da quantificarsi al momento della richiesta e la stessa, Pt_2
nel contempo, riscuoterà per intero le cedole di numero tre BTP intestati ad entrambi i coniugi, meglio indicati nel sottostante punto “ 5 )”; b) il sig. , altresì, si impegna, a versare Pt_1
mensilmente un assegno alimentare alla figlia pari ad € 100,00 mensili sino al Per_2
momento in cui la stessa sarà economicamente indipendente;
3) Le utenze rimarranno intestate al sig. e saranno a suo totale carico l'utenza di fornitura idrica e la Parte_1
tassa sui rifiuti, mentre verserà il 50% dei consumi delle bollette di energia elettrica;
nel caso in cui , la sig.ra , decida di lasciare la casa coniugale il sig. si obbliga a Pt_2 Pt_1
chiedere alla banca la revoca della domiciliazione dell'utenza elettrica, in atto addebitata sul conto cointestato ai coniugi. 4) L'auto di famiglia acquistata nel dicembre del 2023, intestata al sig. rimarrà in uso esclusivo allo stesso, con l'obbligo di versare la metà del valore Pt_1
del mezzo pari alla somma di € 5.500,00, con assegno circolare alla sig.ra per Pt_2 l'acquisto di una nuova auto, restando lo stesso altresì obbligato a prestare l'auto per i fabbisogni familiari e fino all'acquisto della nuova auto. La somma di euro cinquemilacinquecento sarà corrisposta dal sig. nell'anno 2026 alla scadenza naturale Pt_1
del titolo BTP di € 20.000,00 cointestato con la moglie di cui al punto “5”); pertanto alla detta scadenza la Sig.ra riceverà direttamente presso l'istituto bancario, oltre alla metà del Pt_2
rimborso del titolo BTP a lei spettante, la somma di € 5.500,00 da detrarsi dalla quota del sig.
. 5) I coniugi si danno reciprocamente atto che sono cointestatari di un conto corrente Pt_1
bancario dove confluiscono le cedole semestrali per un totale di circa € 2.600,00 annue, provenienti dal rendimento di numero tre BTP, con scadenza per l'anno 2026, 2029 e 2037, dal valore di € 20.000,00 cadauno. Sul punto i coniugi concordano che alla scadenza naturale l'importo dei detti BTP sarà diviso a metà tra loro ad eccezione del BTP con scadenza 2026 su cui grava in capo al Sig. l'obbligo di corrispondere immediatamente alla moglie la Pt_1
somma di € 5.500,00 di cui al punto 4). Inoltre, la divisione pro quota al 50% non avverrà nel caso in cui non saranno rispettate la condizione n. “ 2” e la n.“ 4 ”; al verificarsi delle dette inadempienze economiche, la sig.ra anche per quanto non corrisposto alla figlia Pt_2
, avrà diritto di prelevare, dal conto corrente cointestato ai coniugi, la quota delle Per_2
cedole e gli importi dei rimborsi dei tre BTP spettanti al sig. , sino al soddisfacimento Pt_1
del credito maturato”.
All'udienza del 09/07/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 05/03/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nato a [...] il [...], e , Parte_1 Parte_2
nata a [...] il [...], alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di MESSINA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 12/12/1998, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 1032, parte II, serie A.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 10/07/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.