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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/02/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L A C O R T E D'A P P E L L O D I M I L A N O
SEZIONE II CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carlo MADDALONI Presidente
Dott. Giovanna FERRERO Consigliere
Dott. Manuela ANDRETTA Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 967 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa con atto di citazione in riassunzione notificato il 27 marzo 2024 ai sensi della legge n. 53 del 1994
da
(C.F.: ), nata in Parte_1 CodiceFiscale_1
Romania il 14 ottobre 1989, residente in [...] ed elettivamente domiciliata in Milano, via Francesco Sforza, n. 1, presso lo studio dell'avv. Giovanni Benedetto, che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione in riassunzione
ATTORE IN RIASSUNZIONE
Contro
Controparte_1
(C.F. e P. I.V.A.: , con sede Desio (MB), via Borghetto, n. 3 P.IVA_1
pagina1 di 16 CONVENUTO IN RIASSUNZIONE CONTUMACE
PER LA RIASSUNZIONE
Del giudizio a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione, Terza
Sezione Civile, n. 36497/2023, pubblicata il 29 dicembre 2023
OGGETTO: Responsabilità professionale
Conclusioni:
Per : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano adita in sede di rinvio, contrariis rejectis, condannare la Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore della
[...] sig.ra , a titolo di risarcimento dei danni dalla stessa Parte_1 subiti per effetto dell'inadempimento della stessa Controparte_2
della complessiva somma di € 5.330,00, per le causali come
[...] sopra dedotte, ovvero della diversa somma, anche maggiore, ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione.
Con vittoria delle spese e del compenso professionale dei gradi di merito dinanzi, rispettivamente, al Tribunale di Monza e alla Corte di Appello di Milano nonché con vittoria delle spese e del compenso professionale del giudizio svoltosi dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione e del presente giudizio di rinvio, oltre al rimborso delle spese generali e agli accessori di legge”.
pagina2 di 16
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il 26 aprile 2016 Parte_1
ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Monza,
[...] [...]
(di seguito denominata , Controparte_1 Controparte_2
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti a causa dell'errato trattamento odontoiatrico al quale si era sottoposta;
danni quantificati in euro 11.339,60 (di cui euro 2.142,42 per danno biologico permanente;
euro 347,18 per invalidità temporanea;
euro 4.630,00 per danno emergente;
euro 700,00 per spese sostenute ed euro 3.650,00 per spese da sostenere) o nella diversa somma giudizialmente accertata, oltre rivalutazione monetaria e interessi.
A fondamento della domanda la parte attrice ha allegato le seguenti circostanze:
che era stata sottoposta, a decorrere da novembre 2011, a terapia odontoiatrica alle arcate superiore e inferiore per l'allineamento dei denti;
che nel 2012 l'incisivo laterale destro si era fratturato nel corso di una manovra eseguita dal dentista;
che nel 2013 si era sottoposta ad una terapia tricanale;
che nel 2014, non avendo ottenuto i risultati sperati, si era sottoposta a un bendaggio superiore;
che il dentista aveva proposto di rimuovere l'apparecchiatura ortodontica fissa, nonostante non fosse stata ultimata;
che la parte attrice aveva speso la somma di denaro di euro 4.630,00 senza conseguire alcun risultato;
che era stata costretta a rivolgersi a un altro studio dentistico che le aveva proposto un preventivo di euro 3.560,00 per risolvere i suoi problemi ortodontici;
che si era sottoposta a un intervento in Romania, per il quale aveva speso euro 700,00.
Istruita la causa mediante acquisizione dei documenti rispettivamente depositati dalle parti ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza n. 1288/2018 il Tribunale di Monza ha accertato la responsabilità contrattuale della parte convenuta per inadeguatezza della prestazione resa;
ha riconosciuto, quanto ai danni alla persona, la sussistenza della sola invalidità
pagina3 di 16 temporanea di quaranta giorni al 25% e, quanto al danno patrimoniale, ha accertato spese sostenute e documentate per euro 4.630,00 – pari all'importo corrisposto alla società convenuta per la prestazione risultata inadeguata – e per euro 700,00 per l'intervento al quale si era sottoposta in Romania;
ha condannato a corrispondere alla parte attrice la complessiva somma di Controparte_2
denaro di euro 5.330,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre al rimborso delle spese di lite e di consulenza tecnica d'ufficio.
Investita dell'impugnazione da con sentenza n. Controparte_2
4936/2019 la Corte d'Appello di Milano ha ritenuto quanto segue: che la domanda della parte appellata non contenesse alcuna richiesta di restituzione del corrispettivo corrisposto per le prestazioni odontoiatriche che aveva ricevuto, non essendo tale domanda compresa in quella di risarcimento del danno per responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, neppure implicitamente;
che l'appellante non potesse essere condannata alla restituzione di quanto ricevuto per le prestazioni rese;
che il corrispettivo già versato sulla base di un contratto inadempiuto non potesse essere ricondotto alla nozione di danno emergente.
Il giudice di secondo grado ha, quindi, concluso che l'azione esercitata da
, avente ad oggetto il risarcimento dei danni, non potesse Parte_1
essere considerata comprensiva della domanda di risoluzione del contratto, anche in considerazione del fatto che la consulenza tecnica d'ufficio aveva accertato non già la sussistenza di un danno, ma solo la ricorrenza di un inadempimento contrattuale per l'inefficacia delle cure effettuate “non attinente all'oggetto del giudizio”.
La Corte d'Appello adita ha aggiunto - evocando Cass., S.U., n. 577/2007 – che “l'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni così dette di comportamento non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) del danno”, sicché, avendo la consulenza tecnica d'ufficio escluso che l'inadempimento avesse provocato un danno e considerato che il corrispettivo versato in base al contratto inadempiuto non può essere considerato danno emergente (Cass. n. 14289/2018), ha riformato la sentenza del Tribunale di Monza
e rigettato la domanda risarcitoria.
pagina4 di 16 ha proposto ricorso per cassazione avverso la detta Parte_1
sentenza, sulla base di cinque motivi.
Con il primo motivo la parte ricorrente ha lamentato la violazione del giudicato (artt. 329, 342 c.p.c. e 2909 c.c.) e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Ha argomentato in merito che nell'atto di appello non Controparte_2
aveva dedotto che non era stata proposta la domanda di risoluzione del contratto e che, pertanto, si era formato il giudicato sul capo della sentenza del Tribunale di
Monza che aveva condannato l'appellante al pagamento della somma di denaro di euro 5.350,00 a titolo di risarcimento del danno.
Con il secondo motivo la parte ricorrente ha dedotto la violazione e la falsa applicazione dell'art. 111 della Costituzione per contrasto insanabile tra affermazioni inconciliabili e motivazione apparente, nonché dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Ha spiegato che il giudice di secondo grado non aveva considerato che nell'importo di euro 5.330,00 era compresa la somma di denaro di euro 700,00 pari al costo dell'intervento al quale si era sottoposta in Romania per risolvere parzialmente il problema estetico di origine ortodontica e che tale omessa considerazione aveva alterato in modo evidente il complessivo iter logico argomentativo seguito dalla Corte d'Appello.
Con il terzo motivo la parte ricorrente ha dedotto l'omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Ha affermato che nella parte in fatto la Corte d'Appello aveva dato atto dell'avvenuto pagamento di euro 700,00 per le cure in Romania, ma poi nella parte motiva della sentenza aveva omesso di tenerne conto.
Con il quarto motivo ha denunciato la violazione e Parte_1
la falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., nonché degli artt. 1218, 1453, 1455, 1223
e 1226 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Secondo la parte ricorrente, la Corte d'Appello non avrebbe considerato che con l'atto di citazione la parte aveva domandato anche l'accertamento della responsabilità contrattuale, fondata sulla correlazione di causa/effetto intercorrente tra l'inefficacia e l'incompletezza del trattamento ortodontico e i danni subiti e avrebbe erroneamente ritenuto che la consulenza tecnica d'ufficio pagina5 di 16 avesse accertato l'inadempienza contrattuale in modo non coerente con l'oggetto del giudizio.
La parte ricorrente ha, altresì, sostenuto che, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte d'Appello, il Tribunale di Monza non aveva condannato CP_2
a restituire il corrispettivo versato per le prestazioni ricevute, ma il danno
[...]
patrimoniale, pari a euro 700,00, per le cure ricevute in Romania e ad euro
4.630,00, sulla base delle indicazioni del consulente tecnico d'ufficio che facevano riferimento alle spese che prevedibilmente la parte attrice avrebbe dovuto affrontare per risolvere il suo problema dentistico, parametrandole alla parcella richiesta dalla struttura risultata inadempiente.
La parte ricorrente ha aggiunto che la Corte d'Appello aveva violato gli artt.
1218, 1453 e 1455 c.c., perché il debitore inadempiente è tenuto al risarcimento del danno, indipendentemente dalla pronuncia di risoluzione del contratto e dalla circostanza che l'inadempimento sia tale da giustificare la risoluzione, nonché gli artt. 1223 e 1226 c.c., per avere escluso dal risarcimento del danno la perdita economica determinatasi nella sfera patrimoniale quale conseguenza dannosa derivante in via immediata e diretta dall'inadempimento accertato in relazione alla prestazione medica rivelatasi inutile e implicante la necessità di un trattamento ulteriore.
Con il quinto e ultimo motivo la parte ricorrente ha dedotto la violazione e la falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., nonché degli artt. 1218, 1453, 1223 e
1226 c.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Ha spiegato che il contraente inadempiente è tenuto al risarcimento del danno, comprensivo degli esborsi effettuati, i quali risultano privi di causa, considerata la difformità tra la prestazione attesa e quella eseguita.
Con ordinanza n. 36497/2023, pubblicata il 29 dicembre 2023, la Corte di
Cassazione, terza sezione civile, ha preliminarmente ricordato, nell'esaminare i motivi dal secondo al quinto, la propria giurisprudenza, secondo la quale: a) la domanda di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale può essere proposta congiuntamente o separatamente da quella di risoluzione, poiché l'art. 1453 c.c., facendo salvo in ogni caso il risarcimento del danno, esclude che l'azione risarcitoria presupponga il necessario esperimento dell'azione di risoluzione del contratto (Cass. 23 luglio 2002, n. 10741; Cass. 10 giugno 1998, n.
5774; Cass. 14 gennaio 1998, n. 272); b) la domanda di risoluzione del contratto pagina6 di 16 non può ritenersi implicitamente compresa in quella risarcitoria (Cass. 10 luglio
2018, n. 18086); c) il presupposto di entrambe è l'accertamento dell'inadempimento, pur incidendo lo stesso diversamente, dovendo essere di non scarsa importanza per accogliere la domanda di risoluzione e fungendo soltanto da parametro di valutazione per la domanda risarcitoria (Cass. 14 dicembre 2000, n.
15779); d) i tre rimedi – risoluzione per inadempimento, domanda di esatto adempimento e risarcimento del danno – hanno in comune gli stessi fatti costitutivi – l'obbligazione e l'inadempimento – bencé consentano a chi se ne avvalga di conseguire utilità diverse (Cass. 12 ottobre 2000, n. 13598; Cass. 11 maggio 2005, n. 9926; Cass. 9 settembre 2008, n. 22883).
Sulla base dei richiamati principi di diritto la Corte di Cassazione ha ritenuto che la Corte d'Appello avesse enunciato una regola di giudizio sbagliata, allorché aveva affermato che, avendo la consulenza tecnica d'ufficio accertato solo la sussistenza di un inadempimento contrattale, ciò avrebbe consentito quale unica conseguenza “la risoluzione del contratto e la restituzione dei corrispettivi versati, purché ovviamene detta domanda fosse stata proposta in giudizio e fosse stata dimostrata la gravità dell'inadempimento. Poiché però parte attrice ha agito per l'accertamento della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della convenuta nella causazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali, non può essere condannata alla CP_2 Controparte_3 restituzione di quanto già versato per inefficacia delle terapie attuate”.
La Corte di Cassazione ha affermato che “per stabilire quale utilità
l'odierna ricorrente potesse trarre dall'azione esperita occorre tener conto di due dati: è vero che, secondo l'orientamento prevalente di dottrina e giurisprudenza, in caso di risoluzione del contratto, le prestazioni eseguite risultano prive di causa e quindi devono essere restituite, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ. (Cass.
30/11/2022, n. 35280), ma lo è altrettanto che l'inadempimento come fatto illecito può provocare concrete perdite di utilità da riattribuire al contraente fedele tendenzialmente nella loro integralità (Cass. 04/08/2000, n. 10263; Cass.
15/11/2013, n. 25775)”.
La Corte di Cassazione ha, altresì, ricordato che “l'art. 1223 cod. civ. individua il danno nella perdita subita e nel mancato guadagno e “riflette una prospettiva differenzialista”, alla stregua della quale, il danno è “l'effettiva diminuzione del patrimonio, diminuzione data dalla differenza tra il valore
pagina7 di 16 attuale del patrimonio del creditore-danneggiato ed il valore che presenterebbe” se l'obbligazione fosse stata tempestivamente ed esattamente adempiuta” (o il fatto illecito non fosse stato realizzato): Cass. 20/10/2021, n. 29251; Cass.
18/07/1989, n. 3352”.
Ha aggiunto che “va da sé, poi, che il patrimonio che costituisce la grandezza che deve essere reintegrata con l'obbligazione risarcitoria è l'insieme di beni, di valori, di utilità tra loro collegati mediante un criterio funzionale
(Cass. 05/07/2002, n. 9740); per cui anche la teoria differenziale dianzi evocata va applicata considerando la diminuzione di utilità subita dal danneggiato proiettata sull'id quod interest e non già (e non più) sull'aestimatio rei”.
Sulla base di tali principi, la Corte di Cassazione ha ritenuto che “dato
l'inadempimento della società la Corte territoriale avrebbe dovuto CP_2
stabilire se e quale danno alla persona e quale eventuale diminuzione patrimoniale detto inadempimento avesse comportato a fronte di quella destinata concretizzarsi in assenza dell'inadempimento; accertamento che invece è mancato, perché, come anticipato, il giudice a quo ha escluso che
l'inadempimento consentisse alla odierna ricorrente di avvalersi della tutela risarcitoria”.
Il giudice di legittimità ha precisato che “un intervento che in ipotesi non abbia cagionato un peggioramento della condizione patologica della paziente, ma che non abbia prodotto alcun risultato di tipo terapeutico non per questo non ha prodotto alcun danno;
può non aver prodotto un danno alla salute, ma non significa che non abbia determinato alcun altro danno risarcibile: cfr. Cass.
19/05/2017, n. 12597; Cass. 13/04/2007, n. 8826 che hanno ritenuto un intervento rivelatosi inutile determinativo di “conseguenze di carattere fisico e psicologico
(spese, sofferenze patite, conseguenze psicologiche dovute alla persistenza della patologia e alla prospettiva di subire una nuova operazione, ecc)”.
La Corte di Cassazione ha, inoltre, spiegato: “che non debba confondersi il venir meno della causa delle prestazioni eseguite, quale effetto della caducazione del titolo, con il contenuto dell'obbligazione risarcitoria è vero;
nondimeno, se il contraente fedele, senza chiedere la risoluzione del contratto, quindi ferma
l'efficacia dello stesso, agisca per ottenere il risarcimento del danno, sarà necessario intendersi su ciò che costituisce l'oggetto del suo credito risarcitorio;
quest'ultimo dovrà intendersi esteso a tutto il suo interesse contrattuale positivo,
pagina8 di 16 cioè il contraente non inadempiente dovrà essere messo non nella situazione in cui si sarebbe trovato ove non avesse concluso il contratto (interesse contrattuale negativo), bensì nella stessa condizione in ci si sarebbe trovato ove avesse ricevuto la prestazione dovutagli (interesse contrattuale positivo), pur dovendosi sottolineare che: a) “interesse positivo” e “interesse negativo” non sono espressioni cui corrisponde un diverso significato tecnico-concettuale, ma solo formule descrittive del contenuto economico della pretesa risarcitoria;
n) “in tema di inadempimento di obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla ci soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle “leges artis” nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato)”: Cass. n. 28991/2019, cit”.
La Corte di Cassazione ha ricordato che “autorevole dottrina ritiene che
“strettamente parente” di detto interesse, “che può definirsi di affidamento, è
l'interesse ad ottenere la reintegrazione dello stato quo ante (prima del contratto), ove questo stato abbia subito mutazioni, a seguito ad es. della esecuzione della prestazione da parte del contraente non inadempiente”, giacché anche chi “esegue anticipatamente la propria prestazione confida nella regolare esecuzione del contratto, così come colui che va incontro a spese per esso”, fermo restando che “la tutela dell'interesse alla restitutio in integrum non si basa più propriamente sulla perdita subita ma sul beneficio conseguito dall'accipiens, onde i due rimedi rimangono concettualmente distinti”; nei sistemi come il nostro che ammettono la convivenza del risarcimento con la risoluzione del contratto, è da tenere in conto che il contraente, domandando la risoluzione, intende liberarsi dalla propria obbligazione, ma non intende invece rinunciare alla perdita subita
a seguito del mancato conseguimento della prestazione corrispettiva, perciò esigerà di essere compensato di tale perdita, calcolando naturalmente il risparmio ottenuto per non aver dovuto sacrificare la propria prestazione;
il danno che si accompagna alla richiesta di risoluzione si distingue dunque dal danno da affidamento, perché si rapporta più direttamente, come si è detto, all'interesse al contratto: interesse che la richiesta di risoluzione evidentemente non cancella o cancella solo parzialmente, secondo che si agisca chiedendo la risoluzione totale o parziale del contratto”.
pagina9 di 16 Ha, quindi, concluso che “ferma la distinzione tra azione restitutoria e azione risarcitoria (anche sul piano processuale, nel senso che devono essere oggetto di domande separate), in considerazione del fatto che giocano su terreni non coincidenti (la caducazione del titolo, in un caso, la permanenza del vincolo, nell'altro) e che la restituzione è l'effetto del venir meno del titolo contrattuale e quindi della causa che aveva giustificato lo spostamento patrimoniale (peraltro, la restituzione coinvolge anche la parte fedele, tenuta, a sua volta, a restituire quanto eventualmente ricevuto, benché nessuna inadempienza possa esserle ascritta), non è escluso che la parte che domandi il risarcimento del danno, senza chiedere la risoluzione del contratto, possa in concreto ottenere risultati contenutisticamente analoghi a quelli che otterrebbe con la domanda restitutoria”.
Secondo la Corte di Cassazione “quando la parte con il suo inadempimento causa la risoluzione essa rende inutili (rectius: sine causa) le spese sostenute in esecuzione del contratto risolto, ma allo stesso risultato si giunge anche se le spese fatte per ottenere la prestazione che non si è ricevuta o che non è esatta sono oggetto di una richiesta di risarcimento dell'interesse contrattuale positivo;
nel senso che “il riferimento alle spese sostenute invano costituisce un indice con il quale stimare l'interesse del creditore ad ottenere la prestazione attesa, idoneo
a consentire al giudie una quantificazione del risarcimento, quando altri strumenti non siano utilizzabili”; nel senso che il valore della prestazione non eseguita o non esattamente eseguita è determinabile facendo riferimento al costo della stessa”.
La Corte di Cassazione ha dato seguito al principio più volte dalla stessa enunciato, secondo cui, “qualora il committente non abbia chiesto la risoluzione per inadempimento, ma solo il risarcimento dei danni, il professionista mantiene il diritto al corrispettivo della prestazione eseguita, in quanto la domanda risarcitoria non presuppone lo scioglimento del contratto e le ragioni del committente trovano in essa adeguata tutela (Cass. 24/03/2014, n. 6886; Cass.
06/12/2017, n. 29218; Cass. 25/07/2023, n. 22254; Cass. 07/11/2023, n. 31026)”.
Ha, poi, chiarito che “quando però il creditore non abbia più interesse alla prestazione e/o la prestazione non sia più possibile, subentra l'obbligo risarcitorio, cioè l'adempimento è sostituito dall'obbligazione risarcitoria, la cui caratteristica precipua risiede nel carattere succedaneo della prestazione
pagina10 di 16 mancata o inesattamente attuata;
adempimento e risarcimento condividono la comune finalità di attuazione del contratto, sia pure in forme diverse;
in altri termini l'art. 1453 cod. civ. quando individua i rimedi spettanti al contraente fedele – adempimento invito debitore e/o risoluzione – indicando l'adempimento implica che in esso si comprenda il risarcimento e che, spettando alla parte che ha subito l'inadempimento, l'integrale risarcimento del danno per aver fatto affidamento sulla corretta esecuzione della prestazione (secondo il principio dell'id quod interest), detto danno, dovendo reintegrare il patrimonio del leso mediante l'attribuzione di un equivalente pecuniario, deve comprendere anche le eventuali spese per procurarsi aliunde la prestazione ineseguita e che il compenso pagato inutilmente al professionista al fine di ottenerla possa costituire un parametro di valutazione di cui il giudice debba tener conto al fine di liquidare il danno nella sua integralità”.
L'ordinanza n. 36497/2023 della Corte di Cassazione ha accolto i motivi dal secondo al quinto, rimettendo al giudice del rinvio il compito di “accertare se e quali conseguenze immediate e dirette abbia cagionato l'inadempimento della prestazione del professionista, sia sotto il profilo del danno alla persona, sia sotto il profilo del danno patrimoniale, sulla scorta del rilievo dell'id quod interest, cioè considerando che il contraente non inadempiente, attraverso il riconoscimento del danno, dovrà essere posto nella stessa condizione nella quale si sarebbe trovato ove la prestazione dovutagli fosse stata esattamente eseguita”.
La Corte di Cassazione ha, quindi, cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, dichiarando assorbito il primo e rinviando la causa alla
Corte d'Appello di Milano in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Con atto di citazione notificato il 27 marzo 2024, ha Parte_1
riassunto il giudizio, chiedendo alla Corte d'Appello adita la condanna di
[...]
al pagamento della complessiva somma di denaro di euro 5.330,00 a CP_2
titolo di risarcimento dei danni subiti per effetto dell'inadempimento contrattuale,
o della diversa somma giudizialmente accertata.
Nell'atto di citazione in riassunzione la parte attrice ha espressamente riferito il quantum richiesto al risarcimento del solo danno patrimoniale conseguito all'inadempimento contrattuale di Controparte_2
pagina11 di 16 Ha dedotto che, in applicazione dei principi affermati dalla Corte di
Cassazione nell'ordinanza di rinvio, il risarcimento del danno patrimoniale subito da parte attrice va individuato nella somma di denaro di euro 700,00, versata per le cure sostenute in Romania, nonché nell'ulteriore somma di denaro di euro
4.630,00, per la cui determinazione ha individuato quale parametro di quantificazione la parcella richiesta dalla struttura inadempiente.
Ha precisato che in ordine alla quantificazione del danno il consulente tecnico d'ufficio ha indicato un preventivo di nuove spese da sostenersi da parte di per risolvere il problema dentistico rimasto irrisolto;
preventivo Pt_1
pressoché coincidente con la somma complessivamente versata da parte attrice e che, quindi, la parcella di costituisce l'”indice idoneo a Controparte_2
consentire al giudice una quantificazione del risarcimento, quando altri strumenti non siano utilizzabili”, come affermato nell'ordinanza che ha cassato la sentenza della Corte d'Appello di Milano. non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata Controparte_2
contumace con ordinanza pronunciata dal consigliere istruttore all'udienza del 2 luglio 2024.
Non essendo possibile conciliare la lite, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 17 dicembre 2024, celebrata nelle forme della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c.
L'attore in riassunzione non ha depositato gli scritti conclusivi entro i termini (rispettivamente, trenta giorni prima e quindici giorni prima della predetta udienza) all'uopo assegnati dal consigliere istruttore con ordinanza emessa ai sensi del novellato art. 352 c.p.c.
Il giudizio di rinvio.
Il presente giudizio di rinvio ha ad oggetto, nei limiti e nei modi in cui sono state riproposte dalla parte attrice (atteso il principio dispositivo che governa il processo civile), le questioni che hanno formato oggetto della pronuncia rescindente della Corte di Cassazione.
Costituisce, quindi, oggetto del presente giudizio la valutazione dell'an e del quantum del danno patrimoniale richiesto dall'attore in riassunzione.
Risultano documentati (doc. nn. 3 e 5, fascicolo di primo grado) esborsi della parte attrice di euro 700,00 per le cure sostenute in Romania e di euro
4.630,00 pagati a per la cura ortodontica “che non ha risolto la Controparte_2
pagina12 di 16 grave malocclusione presente nel 2011”, oltre che per terapie non eseguite (queste ultime pari a euro 740,00: cfr. pp. 10 e 11 della relazione del consulente tecnico d'ufficio).
In virtù dei principi enunciati dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza di rinvio – in ordine alla funzione eminentemente compensativa della responsabilità civile basata sulla c.d. teoria differenziale – il danno emergente subito dalla parte attrice va riconosciuto nell'importo di euro 4.630,00, pari al compenso inutilmente corrisposto alla parte inadempiente giusta fattura n. Controparte_2
315/2013 del 5 novembre 2013.
Considerato come sia ormai incontrovertibilmente accertato che la necessità della cura ortodontica alla quale si è sottoposta non fosse Parte_1
riconducibile alla condotta dei medici, ma preesistesse a questa e fosse stata, anzi, la ragione per la quale la parte attrice si era rivolta a non è Controparte_2
possibile riconoscere alla paziente, oltre al risarcimento del danno commisurato alle spese sostenute invano, anche il rimborso del costo delle cure alle quali si è sottoposta in Romania per risolvere parzialmente il problema della malocclusione persistente.
Il riconoscimento anche di tali spese (pari a euro 700,00) genererebbe, invero, un ingiustificato arricchimento per la danneggiata, che otterrebbe gratuitamente quelle cure delle quali necessitava.
Si consideri, al riguardo, che la somma aritmetica del compenso inutilmente pagato (pari a euro 4.630,00) e delle spese per le cure sostenute in Romani (pari a euro 700,00), pari a euro 5.330,00, è pressoché corrispondente alla stima (pari a euro 5.000,00) effettuata dal consulente tecnico d'ufficio circa i costi di un trattamento necessario a risolvere completamente il problema dentistico di
(cfr. p. 12 della relazione depositata dal consulente tecnico d'ufficio, Pt_1
dott. ). Persona_1
In parziale accoglimento della domanda proposta da parte attrice,
[...]
deve essere condannata a corrisponderle, a titolo di risarcimento del CP_2
danno patrimoniale conseguente all'inadempimento contrattuale, la somma di denaro di euro 4.630,00.
Sulla detta somma di denaro sono dovuti la rivalutazione monetaria (a decorrere dal 5 novembre 2013, epoca dell'esborso) e gli interessi compensativi calcolati secondo i criteri stabiliti da Cass., S.U., 17 febbraio 1995, n. 1712 e,
pagina13 di 16 quindi, calcolati dalla data dell'esborso sulla somma originaria rivalutata anno dopo anno, cioè con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la predetta somma si incrementa nominalmente in base agli indici di rivalutazione monetaria. Sulla somma così complessivamente determinata spetteranno, inoltre, gli interessi moratori in misura legale a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo.
La regolamentazione delle spese processuali.
In ordine alla liquidazione delle spese processuali, si rileva che la soccombenza si determina in modo unitario, in relazione all'esito finale e definitivo della lite, che è dovuto alla sentenza della Corte di Cassazione e non per frazioni, secondo l'esito delle diverse fasi del giudizio (cfr. Cass. 10 marzo 2004,
n. 4909, secondo cui “Il giudice del rinvio cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità deve attenersi al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio e al loro risultato, con la conseguenza che la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione e tuttavia soccombente in rapporto all'esito finale della lite può essere legittimamente condannata al rimborso delle spese in favore dell'altra parte anche per il grado di cassazione”).
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza della Corte quello secondo cui (Cass. n. 15506/2018) “il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perche' decida sulle spese del giudizio di legittimita', e' tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato (conf. Cass.
n. 7243/2006). Ne' rileva che la cassazione sia stata solo parziale, atteso
l'accoglimento solo di un motivo di ricorso, posto che secondo la giurisprudenza di legittimita' (Cass. S.U. n. 10615/2003) il principio, fissato dall'articolo 336, comma 1, c.p.c., secondo il quale la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti da quella cassata (cosiddetto effetto espansivo) comporta che la caducazione, in sede di legittimita', della pronuncia impugnata si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, con necessita' della rinnovazione della relativa statuizione all'esito della lite (conf. Cass. n.
11326/2003 che ribadisce che l'annullamento in sede di legittimita' della
pagina14 di 16 pronuncia del giudice di merito, seppure limitato a un capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, sicche' il giudice di rinvio ha il potere di rinnovare totalmente la relativa regolamentazione in base all'esito finale della lite)” (Cass., ord. 7 febbraio 2022, n. 3798).
risultata soccombente all'esito del presente giudizio di Controparte_2
rinvio, deve essere condannata a rimborsare le spese del primo grado, del secondo grado di giudizio, del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio anticipate dalla parte vittoriosa . Parte_1
Le spese sono liquidate in dispositivo, in base al D.M. 13 agosto 2022, n.
147, contenente il “Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n.
55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”. Il detto decreto è in vigore dal 23 ottobre 2022 (cfr. art. 7) e trova applicazione alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (art. 6).
Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando
l'accezione omnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata” (così Cass., Sez. Un., 12 ottobre
2012, n. 17405; principio recentemente ribadito da Cass., Sez. Un, ordinanza del
14 novembre 2022, n. 33482).
Le spese sono liquidate in base all'attività effettivamente svolta (esclusi, quindi, i compensi per la fase istruttoria quanto al giudizio di appello e al presente giudizio ed escluso, altresì, per il presente giudizio, anche il compenso per la fase decisionale in ragione dell'omesso deposito degli scritti conclusivi), tenuto conto dei parametri medi e considerato il valore della causa, pari al valore del credito risarcitorio accertato (valore ricompreso nello scaglione da euro 5.201,00 a euro
26.000,00).
pagina15 di 16 La parte soccombente deve essere, altresì, condannata a rimborsare alla parte vittoriosa il compenso liquidato al consulente tecnico d'ufficio, dott.
[...]
, nella misura effettivamente anticipata da . Persona_1 Parte_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così decide:
CONDANNA
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a corrispondere a , a titolo di Parte_1
risarcimento del danno patrimoniale da inadempimento contrattuale, la somma di denaro di euro 4.630,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi come in motivazione;
CONDANNA
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a rimborsare a le spese di lite Parte_1
da quest'ultima sostenute, liquidate, quanto al giudizio di primo grado, in euro
5.077,00 per compensi di avvocato;
quanto al giudizio di appello, in euro 3.966,00 per compensi di avvocato;
quanto al giudizio di legittimità, in euro 3.082,00 per compensi di avvocato e, quanto al presente giudizio di rinvio, in euro 2.055,00 per compensi di avvocato;
il tutto oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
oltre al compenso liquidato al consulente tecnico d'ufficio, dott.
[...]
, nella misura effettivamente anticipata da . Persona_1 Parte_1
Così deciso in Milano, dalla Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello, nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2025
Il Presidente
Dott. Carlo Maddaloni
Il consigliere estensore
Dott. Manuela Andretta
pagina16 di 16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L A C O R T E D'A P P E L L O D I M I L A N O
SEZIONE II CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carlo MADDALONI Presidente
Dott. Giovanna FERRERO Consigliere
Dott. Manuela ANDRETTA Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 967 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa con atto di citazione in riassunzione notificato il 27 marzo 2024 ai sensi della legge n. 53 del 1994
da
(C.F.: ), nata in Parte_1 CodiceFiscale_1
Romania il 14 ottobre 1989, residente in [...] ed elettivamente domiciliata in Milano, via Francesco Sforza, n. 1, presso lo studio dell'avv. Giovanni Benedetto, che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione in riassunzione
ATTORE IN RIASSUNZIONE
Contro
Controparte_1
(C.F. e P. I.V.A.: , con sede Desio (MB), via Borghetto, n. 3 P.IVA_1
pagina1 di 16 CONVENUTO IN RIASSUNZIONE CONTUMACE
PER LA RIASSUNZIONE
Del giudizio a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione, Terza
Sezione Civile, n. 36497/2023, pubblicata il 29 dicembre 2023
OGGETTO: Responsabilità professionale
Conclusioni:
Per : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano adita in sede di rinvio, contrariis rejectis, condannare la Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore della
[...] sig.ra , a titolo di risarcimento dei danni dalla stessa Parte_1 subiti per effetto dell'inadempimento della stessa Controparte_2
della complessiva somma di € 5.330,00, per le causali come
[...] sopra dedotte, ovvero della diversa somma, anche maggiore, ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione.
Con vittoria delle spese e del compenso professionale dei gradi di merito dinanzi, rispettivamente, al Tribunale di Monza e alla Corte di Appello di Milano nonché con vittoria delle spese e del compenso professionale del giudizio svoltosi dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione e del presente giudizio di rinvio, oltre al rimborso delle spese generali e agli accessori di legge”.
pagina2 di 16
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il 26 aprile 2016 Parte_1
ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Monza,
[...] [...]
(di seguito denominata , Controparte_1 Controparte_2
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti a causa dell'errato trattamento odontoiatrico al quale si era sottoposta;
danni quantificati in euro 11.339,60 (di cui euro 2.142,42 per danno biologico permanente;
euro 347,18 per invalidità temporanea;
euro 4.630,00 per danno emergente;
euro 700,00 per spese sostenute ed euro 3.650,00 per spese da sostenere) o nella diversa somma giudizialmente accertata, oltre rivalutazione monetaria e interessi.
A fondamento della domanda la parte attrice ha allegato le seguenti circostanze:
che era stata sottoposta, a decorrere da novembre 2011, a terapia odontoiatrica alle arcate superiore e inferiore per l'allineamento dei denti;
che nel 2012 l'incisivo laterale destro si era fratturato nel corso di una manovra eseguita dal dentista;
che nel 2013 si era sottoposta ad una terapia tricanale;
che nel 2014, non avendo ottenuto i risultati sperati, si era sottoposta a un bendaggio superiore;
che il dentista aveva proposto di rimuovere l'apparecchiatura ortodontica fissa, nonostante non fosse stata ultimata;
che la parte attrice aveva speso la somma di denaro di euro 4.630,00 senza conseguire alcun risultato;
che era stata costretta a rivolgersi a un altro studio dentistico che le aveva proposto un preventivo di euro 3.560,00 per risolvere i suoi problemi ortodontici;
che si era sottoposta a un intervento in Romania, per il quale aveva speso euro 700,00.
Istruita la causa mediante acquisizione dei documenti rispettivamente depositati dalle parti ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza n. 1288/2018 il Tribunale di Monza ha accertato la responsabilità contrattuale della parte convenuta per inadeguatezza della prestazione resa;
ha riconosciuto, quanto ai danni alla persona, la sussistenza della sola invalidità
pagina3 di 16 temporanea di quaranta giorni al 25% e, quanto al danno patrimoniale, ha accertato spese sostenute e documentate per euro 4.630,00 – pari all'importo corrisposto alla società convenuta per la prestazione risultata inadeguata – e per euro 700,00 per l'intervento al quale si era sottoposta in Romania;
ha condannato a corrispondere alla parte attrice la complessiva somma di Controparte_2
denaro di euro 5.330,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre al rimborso delle spese di lite e di consulenza tecnica d'ufficio.
Investita dell'impugnazione da con sentenza n. Controparte_2
4936/2019 la Corte d'Appello di Milano ha ritenuto quanto segue: che la domanda della parte appellata non contenesse alcuna richiesta di restituzione del corrispettivo corrisposto per le prestazioni odontoiatriche che aveva ricevuto, non essendo tale domanda compresa in quella di risarcimento del danno per responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, neppure implicitamente;
che l'appellante non potesse essere condannata alla restituzione di quanto ricevuto per le prestazioni rese;
che il corrispettivo già versato sulla base di un contratto inadempiuto non potesse essere ricondotto alla nozione di danno emergente.
Il giudice di secondo grado ha, quindi, concluso che l'azione esercitata da
, avente ad oggetto il risarcimento dei danni, non potesse Parte_1
essere considerata comprensiva della domanda di risoluzione del contratto, anche in considerazione del fatto che la consulenza tecnica d'ufficio aveva accertato non già la sussistenza di un danno, ma solo la ricorrenza di un inadempimento contrattuale per l'inefficacia delle cure effettuate “non attinente all'oggetto del giudizio”.
La Corte d'Appello adita ha aggiunto - evocando Cass., S.U., n. 577/2007 – che “l'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni così dette di comportamento non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) del danno”, sicché, avendo la consulenza tecnica d'ufficio escluso che l'inadempimento avesse provocato un danno e considerato che il corrispettivo versato in base al contratto inadempiuto non può essere considerato danno emergente (Cass. n. 14289/2018), ha riformato la sentenza del Tribunale di Monza
e rigettato la domanda risarcitoria.
pagina4 di 16 ha proposto ricorso per cassazione avverso la detta Parte_1
sentenza, sulla base di cinque motivi.
Con il primo motivo la parte ricorrente ha lamentato la violazione del giudicato (artt. 329, 342 c.p.c. e 2909 c.c.) e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Ha argomentato in merito che nell'atto di appello non Controparte_2
aveva dedotto che non era stata proposta la domanda di risoluzione del contratto e che, pertanto, si era formato il giudicato sul capo della sentenza del Tribunale di
Monza che aveva condannato l'appellante al pagamento della somma di denaro di euro 5.350,00 a titolo di risarcimento del danno.
Con il secondo motivo la parte ricorrente ha dedotto la violazione e la falsa applicazione dell'art. 111 della Costituzione per contrasto insanabile tra affermazioni inconciliabili e motivazione apparente, nonché dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Ha spiegato che il giudice di secondo grado non aveva considerato che nell'importo di euro 5.330,00 era compresa la somma di denaro di euro 700,00 pari al costo dell'intervento al quale si era sottoposta in Romania per risolvere parzialmente il problema estetico di origine ortodontica e che tale omessa considerazione aveva alterato in modo evidente il complessivo iter logico argomentativo seguito dalla Corte d'Appello.
Con il terzo motivo la parte ricorrente ha dedotto l'omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Ha affermato che nella parte in fatto la Corte d'Appello aveva dato atto dell'avvenuto pagamento di euro 700,00 per le cure in Romania, ma poi nella parte motiva della sentenza aveva omesso di tenerne conto.
Con il quarto motivo ha denunciato la violazione e Parte_1
la falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., nonché degli artt. 1218, 1453, 1455, 1223
e 1226 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Secondo la parte ricorrente, la Corte d'Appello non avrebbe considerato che con l'atto di citazione la parte aveva domandato anche l'accertamento della responsabilità contrattuale, fondata sulla correlazione di causa/effetto intercorrente tra l'inefficacia e l'incompletezza del trattamento ortodontico e i danni subiti e avrebbe erroneamente ritenuto che la consulenza tecnica d'ufficio pagina5 di 16 avesse accertato l'inadempienza contrattuale in modo non coerente con l'oggetto del giudizio.
La parte ricorrente ha, altresì, sostenuto che, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte d'Appello, il Tribunale di Monza non aveva condannato CP_2
a restituire il corrispettivo versato per le prestazioni ricevute, ma il danno
[...]
patrimoniale, pari a euro 700,00, per le cure ricevute in Romania e ad euro
4.630,00, sulla base delle indicazioni del consulente tecnico d'ufficio che facevano riferimento alle spese che prevedibilmente la parte attrice avrebbe dovuto affrontare per risolvere il suo problema dentistico, parametrandole alla parcella richiesta dalla struttura risultata inadempiente.
La parte ricorrente ha aggiunto che la Corte d'Appello aveva violato gli artt.
1218, 1453 e 1455 c.c., perché il debitore inadempiente è tenuto al risarcimento del danno, indipendentemente dalla pronuncia di risoluzione del contratto e dalla circostanza che l'inadempimento sia tale da giustificare la risoluzione, nonché gli artt. 1223 e 1226 c.c., per avere escluso dal risarcimento del danno la perdita economica determinatasi nella sfera patrimoniale quale conseguenza dannosa derivante in via immediata e diretta dall'inadempimento accertato in relazione alla prestazione medica rivelatasi inutile e implicante la necessità di un trattamento ulteriore.
Con il quinto e ultimo motivo la parte ricorrente ha dedotto la violazione e la falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., nonché degli artt. 1218, 1453, 1223 e
1226 c.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Ha spiegato che il contraente inadempiente è tenuto al risarcimento del danno, comprensivo degli esborsi effettuati, i quali risultano privi di causa, considerata la difformità tra la prestazione attesa e quella eseguita.
Con ordinanza n. 36497/2023, pubblicata il 29 dicembre 2023, la Corte di
Cassazione, terza sezione civile, ha preliminarmente ricordato, nell'esaminare i motivi dal secondo al quinto, la propria giurisprudenza, secondo la quale: a) la domanda di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale può essere proposta congiuntamente o separatamente da quella di risoluzione, poiché l'art. 1453 c.c., facendo salvo in ogni caso il risarcimento del danno, esclude che l'azione risarcitoria presupponga il necessario esperimento dell'azione di risoluzione del contratto (Cass. 23 luglio 2002, n. 10741; Cass. 10 giugno 1998, n.
5774; Cass. 14 gennaio 1998, n. 272); b) la domanda di risoluzione del contratto pagina6 di 16 non può ritenersi implicitamente compresa in quella risarcitoria (Cass. 10 luglio
2018, n. 18086); c) il presupposto di entrambe è l'accertamento dell'inadempimento, pur incidendo lo stesso diversamente, dovendo essere di non scarsa importanza per accogliere la domanda di risoluzione e fungendo soltanto da parametro di valutazione per la domanda risarcitoria (Cass. 14 dicembre 2000, n.
15779); d) i tre rimedi – risoluzione per inadempimento, domanda di esatto adempimento e risarcimento del danno – hanno in comune gli stessi fatti costitutivi – l'obbligazione e l'inadempimento – bencé consentano a chi se ne avvalga di conseguire utilità diverse (Cass. 12 ottobre 2000, n. 13598; Cass. 11 maggio 2005, n. 9926; Cass. 9 settembre 2008, n. 22883).
Sulla base dei richiamati principi di diritto la Corte di Cassazione ha ritenuto che la Corte d'Appello avesse enunciato una regola di giudizio sbagliata, allorché aveva affermato che, avendo la consulenza tecnica d'ufficio accertato solo la sussistenza di un inadempimento contrattale, ciò avrebbe consentito quale unica conseguenza “la risoluzione del contratto e la restituzione dei corrispettivi versati, purché ovviamene detta domanda fosse stata proposta in giudizio e fosse stata dimostrata la gravità dell'inadempimento. Poiché però parte attrice ha agito per l'accertamento della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della convenuta nella causazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali, non può essere condannata alla CP_2 Controparte_3 restituzione di quanto già versato per inefficacia delle terapie attuate”.
La Corte di Cassazione ha affermato che “per stabilire quale utilità
l'odierna ricorrente potesse trarre dall'azione esperita occorre tener conto di due dati: è vero che, secondo l'orientamento prevalente di dottrina e giurisprudenza, in caso di risoluzione del contratto, le prestazioni eseguite risultano prive di causa e quindi devono essere restituite, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ. (Cass.
30/11/2022, n. 35280), ma lo è altrettanto che l'inadempimento come fatto illecito può provocare concrete perdite di utilità da riattribuire al contraente fedele tendenzialmente nella loro integralità (Cass. 04/08/2000, n. 10263; Cass.
15/11/2013, n. 25775)”.
La Corte di Cassazione ha, altresì, ricordato che “l'art. 1223 cod. civ. individua il danno nella perdita subita e nel mancato guadagno e “riflette una prospettiva differenzialista”, alla stregua della quale, il danno è “l'effettiva diminuzione del patrimonio, diminuzione data dalla differenza tra il valore
pagina7 di 16 attuale del patrimonio del creditore-danneggiato ed il valore che presenterebbe” se l'obbligazione fosse stata tempestivamente ed esattamente adempiuta” (o il fatto illecito non fosse stato realizzato): Cass. 20/10/2021, n. 29251; Cass.
18/07/1989, n. 3352”.
Ha aggiunto che “va da sé, poi, che il patrimonio che costituisce la grandezza che deve essere reintegrata con l'obbligazione risarcitoria è l'insieme di beni, di valori, di utilità tra loro collegati mediante un criterio funzionale
(Cass. 05/07/2002, n. 9740); per cui anche la teoria differenziale dianzi evocata va applicata considerando la diminuzione di utilità subita dal danneggiato proiettata sull'id quod interest e non già (e non più) sull'aestimatio rei”.
Sulla base di tali principi, la Corte di Cassazione ha ritenuto che “dato
l'inadempimento della società la Corte territoriale avrebbe dovuto CP_2
stabilire se e quale danno alla persona e quale eventuale diminuzione patrimoniale detto inadempimento avesse comportato a fronte di quella destinata concretizzarsi in assenza dell'inadempimento; accertamento che invece è mancato, perché, come anticipato, il giudice a quo ha escluso che
l'inadempimento consentisse alla odierna ricorrente di avvalersi della tutela risarcitoria”.
Il giudice di legittimità ha precisato che “un intervento che in ipotesi non abbia cagionato un peggioramento della condizione patologica della paziente, ma che non abbia prodotto alcun risultato di tipo terapeutico non per questo non ha prodotto alcun danno;
può non aver prodotto un danno alla salute, ma non significa che non abbia determinato alcun altro danno risarcibile: cfr. Cass.
19/05/2017, n. 12597; Cass. 13/04/2007, n. 8826 che hanno ritenuto un intervento rivelatosi inutile determinativo di “conseguenze di carattere fisico e psicologico
(spese, sofferenze patite, conseguenze psicologiche dovute alla persistenza della patologia e alla prospettiva di subire una nuova operazione, ecc)”.
La Corte di Cassazione ha, inoltre, spiegato: “che non debba confondersi il venir meno della causa delle prestazioni eseguite, quale effetto della caducazione del titolo, con il contenuto dell'obbligazione risarcitoria è vero;
nondimeno, se il contraente fedele, senza chiedere la risoluzione del contratto, quindi ferma
l'efficacia dello stesso, agisca per ottenere il risarcimento del danno, sarà necessario intendersi su ciò che costituisce l'oggetto del suo credito risarcitorio;
quest'ultimo dovrà intendersi esteso a tutto il suo interesse contrattuale positivo,
pagina8 di 16 cioè il contraente non inadempiente dovrà essere messo non nella situazione in cui si sarebbe trovato ove non avesse concluso il contratto (interesse contrattuale negativo), bensì nella stessa condizione in ci si sarebbe trovato ove avesse ricevuto la prestazione dovutagli (interesse contrattuale positivo), pur dovendosi sottolineare che: a) “interesse positivo” e “interesse negativo” non sono espressioni cui corrisponde un diverso significato tecnico-concettuale, ma solo formule descrittive del contenuto economico della pretesa risarcitoria;
n) “in tema di inadempimento di obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla ci soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle “leges artis” nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato)”: Cass. n. 28991/2019, cit”.
La Corte di Cassazione ha ricordato che “autorevole dottrina ritiene che
“strettamente parente” di detto interesse, “che può definirsi di affidamento, è
l'interesse ad ottenere la reintegrazione dello stato quo ante (prima del contratto), ove questo stato abbia subito mutazioni, a seguito ad es. della esecuzione della prestazione da parte del contraente non inadempiente”, giacché anche chi “esegue anticipatamente la propria prestazione confida nella regolare esecuzione del contratto, così come colui che va incontro a spese per esso”, fermo restando che “la tutela dell'interesse alla restitutio in integrum non si basa più propriamente sulla perdita subita ma sul beneficio conseguito dall'accipiens, onde i due rimedi rimangono concettualmente distinti”; nei sistemi come il nostro che ammettono la convivenza del risarcimento con la risoluzione del contratto, è da tenere in conto che il contraente, domandando la risoluzione, intende liberarsi dalla propria obbligazione, ma non intende invece rinunciare alla perdita subita
a seguito del mancato conseguimento della prestazione corrispettiva, perciò esigerà di essere compensato di tale perdita, calcolando naturalmente il risparmio ottenuto per non aver dovuto sacrificare la propria prestazione;
il danno che si accompagna alla richiesta di risoluzione si distingue dunque dal danno da affidamento, perché si rapporta più direttamente, come si è detto, all'interesse al contratto: interesse che la richiesta di risoluzione evidentemente non cancella o cancella solo parzialmente, secondo che si agisca chiedendo la risoluzione totale o parziale del contratto”.
pagina9 di 16 Ha, quindi, concluso che “ferma la distinzione tra azione restitutoria e azione risarcitoria (anche sul piano processuale, nel senso che devono essere oggetto di domande separate), in considerazione del fatto che giocano su terreni non coincidenti (la caducazione del titolo, in un caso, la permanenza del vincolo, nell'altro) e che la restituzione è l'effetto del venir meno del titolo contrattuale e quindi della causa che aveva giustificato lo spostamento patrimoniale (peraltro, la restituzione coinvolge anche la parte fedele, tenuta, a sua volta, a restituire quanto eventualmente ricevuto, benché nessuna inadempienza possa esserle ascritta), non è escluso che la parte che domandi il risarcimento del danno, senza chiedere la risoluzione del contratto, possa in concreto ottenere risultati contenutisticamente analoghi a quelli che otterrebbe con la domanda restitutoria”.
Secondo la Corte di Cassazione “quando la parte con il suo inadempimento causa la risoluzione essa rende inutili (rectius: sine causa) le spese sostenute in esecuzione del contratto risolto, ma allo stesso risultato si giunge anche se le spese fatte per ottenere la prestazione che non si è ricevuta o che non è esatta sono oggetto di una richiesta di risarcimento dell'interesse contrattuale positivo;
nel senso che “il riferimento alle spese sostenute invano costituisce un indice con il quale stimare l'interesse del creditore ad ottenere la prestazione attesa, idoneo
a consentire al giudie una quantificazione del risarcimento, quando altri strumenti non siano utilizzabili”; nel senso che il valore della prestazione non eseguita o non esattamente eseguita è determinabile facendo riferimento al costo della stessa”.
La Corte di Cassazione ha dato seguito al principio più volte dalla stessa enunciato, secondo cui, “qualora il committente non abbia chiesto la risoluzione per inadempimento, ma solo il risarcimento dei danni, il professionista mantiene il diritto al corrispettivo della prestazione eseguita, in quanto la domanda risarcitoria non presuppone lo scioglimento del contratto e le ragioni del committente trovano in essa adeguata tutela (Cass. 24/03/2014, n. 6886; Cass.
06/12/2017, n. 29218; Cass. 25/07/2023, n. 22254; Cass. 07/11/2023, n. 31026)”.
Ha, poi, chiarito che “quando però il creditore non abbia più interesse alla prestazione e/o la prestazione non sia più possibile, subentra l'obbligo risarcitorio, cioè l'adempimento è sostituito dall'obbligazione risarcitoria, la cui caratteristica precipua risiede nel carattere succedaneo della prestazione
pagina10 di 16 mancata o inesattamente attuata;
adempimento e risarcimento condividono la comune finalità di attuazione del contratto, sia pure in forme diverse;
in altri termini l'art. 1453 cod. civ. quando individua i rimedi spettanti al contraente fedele – adempimento invito debitore e/o risoluzione – indicando l'adempimento implica che in esso si comprenda il risarcimento e che, spettando alla parte che ha subito l'inadempimento, l'integrale risarcimento del danno per aver fatto affidamento sulla corretta esecuzione della prestazione (secondo il principio dell'id quod interest), detto danno, dovendo reintegrare il patrimonio del leso mediante l'attribuzione di un equivalente pecuniario, deve comprendere anche le eventuali spese per procurarsi aliunde la prestazione ineseguita e che il compenso pagato inutilmente al professionista al fine di ottenerla possa costituire un parametro di valutazione di cui il giudice debba tener conto al fine di liquidare il danno nella sua integralità”.
L'ordinanza n. 36497/2023 della Corte di Cassazione ha accolto i motivi dal secondo al quinto, rimettendo al giudice del rinvio il compito di “accertare se e quali conseguenze immediate e dirette abbia cagionato l'inadempimento della prestazione del professionista, sia sotto il profilo del danno alla persona, sia sotto il profilo del danno patrimoniale, sulla scorta del rilievo dell'id quod interest, cioè considerando che il contraente non inadempiente, attraverso il riconoscimento del danno, dovrà essere posto nella stessa condizione nella quale si sarebbe trovato ove la prestazione dovutagli fosse stata esattamente eseguita”.
La Corte di Cassazione ha, quindi, cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, dichiarando assorbito il primo e rinviando la causa alla
Corte d'Appello di Milano in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Con atto di citazione notificato il 27 marzo 2024, ha Parte_1
riassunto il giudizio, chiedendo alla Corte d'Appello adita la condanna di
[...]
al pagamento della complessiva somma di denaro di euro 5.330,00 a CP_2
titolo di risarcimento dei danni subiti per effetto dell'inadempimento contrattuale,
o della diversa somma giudizialmente accertata.
Nell'atto di citazione in riassunzione la parte attrice ha espressamente riferito il quantum richiesto al risarcimento del solo danno patrimoniale conseguito all'inadempimento contrattuale di Controparte_2
pagina11 di 16 Ha dedotto che, in applicazione dei principi affermati dalla Corte di
Cassazione nell'ordinanza di rinvio, il risarcimento del danno patrimoniale subito da parte attrice va individuato nella somma di denaro di euro 700,00, versata per le cure sostenute in Romania, nonché nell'ulteriore somma di denaro di euro
4.630,00, per la cui determinazione ha individuato quale parametro di quantificazione la parcella richiesta dalla struttura inadempiente.
Ha precisato che in ordine alla quantificazione del danno il consulente tecnico d'ufficio ha indicato un preventivo di nuove spese da sostenersi da parte di per risolvere il problema dentistico rimasto irrisolto;
preventivo Pt_1
pressoché coincidente con la somma complessivamente versata da parte attrice e che, quindi, la parcella di costituisce l'”indice idoneo a Controparte_2
consentire al giudice una quantificazione del risarcimento, quando altri strumenti non siano utilizzabili”, come affermato nell'ordinanza che ha cassato la sentenza della Corte d'Appello di Milano. non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata Controparte_2
contumace con ordinanza pronunciata dal consigliere istruttore all'udienza del 2 luglio 2024.
Non essendo possibile conciliare la lite, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 17 dicembre 2024, celebrata nelle forme della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c.
L'attore in riassunzione non ha depositato gli scritti conclusivi entro i termini (rispettivamente, trenta giorni prima e quindici giorni prima della predetta udienza) all'uopo assegnati dal consigliere istruttore con ordinanza emessa ai sensi del novellato art. 352 c.p.c.
Il giudizio di rinvio.
Il presente giudizio di rinvio ha ad oggetto, nei limiti e nei modi in cui sono state riproposte dalla parte attrice (atteso il principio dispositivo che governa il processo civile), le questioni che hanno formato oggetto della pronuncia rescindente della Corte di Cassazione.
Costituisce, quindi, oggetto del presente giudizio la valutazione dell'an e del quantum del danno patrimoniale richiesto dall'attore in riassunzione.
Risultano documentati (doc. nn. 3 e 5, fascicolo di primo grado) esborsi della parte attrice di euro 700,00 per le cure sostenute in Romania e di euro
4.630,00 pagati a per la cura ortodontica “che non ha risolto la Controparte_2
pagina12 di 16 grave malocclusione presente nel 2011”, oltre che per terapie non eseguite (queste ultime pari a euro 740,00: cfr. pp. 10 e 11 della relazione del consulente tecnico d'ufficio).
In virtù dei principi enunciati dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza di rinvio – in ordine alla funzione eminentemente compensativa della responsabilità civile basata sulla c.d. teoria differenziale – il danno emergente subito dalla parte attrice va riconosciuto nell'importo di euro 4.630,00, pari al compenso inutilmente corrisposto alla parte inadempiente giusta fattura n. Controparte_2
315/2013 del 5 novembre 2013.
Considerato come sia ormai incontrovertibilmente accertato che la necessità della cura ortodontica alla quale si è sottoposta non fosse Parte_1
riconducibile alla condotta dei medici, ma preesistesse a questa e fosse stata, anzi, la ragione per la quale la parte attrice si era rivolta a non è Controparte_2
possibile riconoscere alla paziente, oltre al risarcimento del danno commisurato alle spese sostenute invano, anche il rimborso del costo delle cure alle quali si è sottoposta in Romania per risolvere parzialmente il problema della malocclusione persistente.
Il riconoscimento anche di tali spese (pari a euro 700,00) genererebbe, invero, un ingiustificato arricchimento per la danneggiata, che otterrebbe gratuitamente quelle cure delle quali necessitava.
Si consideri, al riguardo, che la somma aritmetica del compenso inutilmente pagato (pari a euro 4.630,00) e delle spese per le cure sostenute in Romani (pari a euro 700,00), pari a euro 5.330,00, è pressoché corrispondente alla stima (pari a euro 5.000,00) effettuata dal consulente tecnico d'ufficio circa i costi di un trattamento necessario a risolvere completamente il problema dentistico di
(cfr. p. 12 della relazione depositata dal consulente tecnico d'ufficio, Pt_1
dott. ). Persona_1
In parziale accoglimento della domanda proposta da parte attrice,
[...]
deve essere condannata a corrisponderle, a titolo di risarcimento del CP_2
danno patrimoniale conseguente all'inadempimento contrattuale, la somma di denaro di euro 4.630,00.
Sulla detta somma di denaro sono dovuti la rivalutazione monetaria (a decorrere dal 5 novembre 2013, epoca dell'esborso) e gli interessi compensativi calcolati secondo i criteri stabiliti da Cass., S.U., 17 febbraio 1995, n. 1712 e,
pagina13 di 16 quindi, calcolati dalla data dell'esborso sulla somma originaria rivalutata anno dopo anno, cioè con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la predetta somma si incrementa nominalmente in base agli indici di rivalutazione monetaria. Sulla somma così complessivamente determinata spetteranno, inoltre, gli interessi moratori in misura legale a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo.
La regolamentazione delle spese processuali.
In ordine alla liquidazione delle spese processuali, si rileva che la soccombenza si determina in modo unitario, in relazione all'esito finale e definitivo della lite, che è dovuto alla sentenza della Corte di Cassazione e non per frazioni, secondo l'esito delle diverse fasi del giudizio (cfr. Cass. 10 marzo 2004,
n. 4909, secondo cui “Il giudice del rinvio cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità deve attenersi al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio e al loro risultato, con la conseguenza che la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione e tuttavia soccombente in rapporto all'esito finale della lite può essere legittimamente condannata al rimborso delle spese in favore dell'altra parte anche per il grado di cassazione”).
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza della Corte quello secondo cui (Cass. n. 15506/2018) “il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perche' decida sulle spese del giudizio di legittimita', e' tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato (conf. Cass.
n. 7243/2006). Ne' rileva che la cassazione sia stata solo parziale, atteso
l'accoglimento solo di un motivo di ricorso, posto che secondo la giurisprudenza di legittimita' (Cass. S.U. n. 10615/2003) il principio, fissato dall'articolo 336, comma 1, c.p.c., secondo il quale la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti da quella cassata (cosiddetto effetto espansivo) comporta che la caducazione, in sede di legittimita', della pronuncia impugnata si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, con necessita' della rinnovazione della relativa statuizione all'esito della lite (conf. Cass. n.
11326/2003 che ribadisce che l'annullamento in sede di legittimita' della
pagina14 di 16 pronuncia del giudice di merito, seppure limitato a un capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, sicche' il giudice di rinvio ha il potere di rinnovare totalmente la relativa regolamentazione in base all'esito finale della lite)” (Cass., ord. 7 febbraio 2022, n. 3798).
risultata soccombente all'esito del presente giudizio di Controparte_2
rinvio, deve essere condannata a rimborsare le spese del primo grado, del secondo grado di giudizio, del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio anticipate dalla parte vittoriosa . Parte_1
Le spese sono liquidate in dispositivo, in base al D.M. 13 agosto 2022, n.
147, contenente il “Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n.
55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”. Il detto decreto è in vigore dal 23 ottobre 2022 (cfr. art. 7) e trova applicazione alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (art. 6).
Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando
l'accezione omnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata” (così Cass., Sez. Un., 12 ottobre
2012, n. 17405; principio recentemente ribadito da Cass., Sez. Un, ordinanza del
14 novembre 2022, n. 33482).
Le spese sono liquidate in base all'attività effettivamente svolta (esclusi, quindi, i compensi per la fase istruttoria quanto al giudizio di appello e al presente giudizio ed escluso, altresì, per il presente giudizio, anche il compenso per la fase decisionale in ragione dell'omesso deposito degli scritti conclusivi), tenuto conto dei parametri medi e considerato il valore della causa, pari al valore del credito risarcitorio accertato (valore ricompreso nello scaglione da euro 5.201,00 a euro
26.000,00).
pagina15 di 16 La parte soccombente deve essere, altresì, condannata a rimborsare alla parte vittoriosa il compenso liquidato al consulente tecnico d'ufficio, dott.
[...]
, nella misura effettivamente anticipata da . Persona_1 Parte_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così decide:
CONDANNA
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a corrispondere a , a titolo di Parte_1
risarcimento del danno patrimoniale da inadempimento contrattuale, la somma di denaro di euro 4.630,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi come in motivazione;
CONDANNA
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a rimborsare a le spese di lite Parte_1
da quest'ultima sostenute, liquidate, quanto al giudizio di primo grado, in euro
5.077,00 per compensi di avvocato;
quanto al giudizio di appello, in euro 3.966,00 per compensi di avvocato;
quanto al giudizio di legittimità, in euro 3.082,00 per compensi di avvocato e, quanto al presente giudizio di rinvio, in euro 2.055,00 per compensi di avvocato;
il tutto oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
oltre al compenso liquidato al consulente tecnico d'ufficio, dott.
[...]
, nella misura effettivamente anticipata da . Persona_1 Parte_1
Così deciso in Milano, dalla Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello, nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2025
Il Presidente
Dott. Carlo Maddaloni
Il consigliere estensore
Dott. Manuela Andretta
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