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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 24/07/2025, n. 1402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1402 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1630/2024
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
D.ssa Isabella Mariani Presidente
D.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere Relatore
Dott. Vincenzo Savoia Consigliere
nella causa iscritta al n. R.G. 1630/2024, avente a oggetto appello avverso la sentenza n. 2169/2024 emessa dal Tribunale di Firenze in data 2.7.2024, promossa da
( ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. SALVATORE GIOVANNI
( ), elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta C.F._1 procura in atti;
APPELLANTE contro
Controparte_1
), in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_2 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. DONATI FEDERICO
( ), elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta C.F._2 procura in atti;
APPELLATA
all'udienza del 15.7.2025, sulle conclusioni delle parti come rassegnate nei propri scritti difensivi e ribadite oralmente nel corso dell'udienza, ha pronunciato la seguente
1 SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
L' a (di seguito, solo Controparte_1 Parte_2 [...]
) conveniva in giudizio (di seguito, solo CP_1 Parte_1
per sentire revocare il decreto ingiuntivo n. 4530/2020 emesso dal Tribunale Pt_1 di Firenze per difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, essendo la controversia devoluta ad arbitro unico indicato nello studio “ in Controparte_2 forza di clausola compromissoria prevista dall'art. 8 del contratto stipulato tra le parti.
Si costituiva in giudizio contestando tutto quanto ex adverso dedotto e Pt_1 chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto e/o comunque la condanna dell' al pagamento di € 16.716,60 o della diversa somma di giustizia Controparte_1
a fronte dei lavori di ripulitura, messa in sicurezza e altre attività di supporto propedeutiche alle operazioni di rilievo e di computazione economica affidate allo
[...] in relazione alla ristrutturazione di un casale facente parte del Controparte_3 complesso immobiliare denominato Villa Meleto.
Il G.I. concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e ordinava l'esperimento di un tentativo di mediazione, che non dava esito positivo.
All'udienza del 2.7.2024 il Tribunale di Firenze pronunciava sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. con cui dichiarava la propria incompetenza, per essere la controversia devoluta ad arbitri in forza di clausola compromissoria, e quindi revocava il decreto ingiuntivo opposto, condannando alla refusione delle spese di lite. Pt_1
Premetteva il Tribunale che, per giurisprudenza pacifica ribadita dalle Sezioni unite della
Suprema Corte, anche in presenza di una convenzione arbitrale il giudice ordinario può emettere un decreto ingiuntivo;
tuttavia, se il debitore propone opposizione eccependo la competenza arbitrale, viene a cessare la competenza del giudice ordinario precedentemente adito che dovrà revocare il decreto ingiuntivo e rimettere le parti davanti agli arbitri.
Ciò detto, riteneva il primo giudice che la previsione contrattuale di cui all'art. 8 della scrittura privata del 5.1.2022 (avente il seguente tenore: “Essendo lavori di modesta entità e di natura propedeutica alla futura progettazione inerente il restauro funzionale dell'immobile, le parti in caso di controversia stabiliscono di trovare giusto accordo di
2 tipo bonario attraverso la mediazione dello che Controparte_3 contestualmente seguirà le lavorazioni richiamate in questa scrittura”) costituisse una chiara clausola compromissoria, impedendo la cognizione della controversia da parte dell'autorità giudiziaria, posto che essa aveva titolo nel contratto nel cui ambito le parti avevano stipulato la clausola compromissoria ed era tesa a ottenerne l'esecuzione a fronte dell'allegato inadempimento di una delle parti, rientrando dunque nel novero di quelle devolute alla competenza esclusiva degli arbitri, in ossequio alla conforme volontà delle parti medesime.
Il Tribunale riteneva infondata l'eccezione formulata da di vessatorietà e Pt_1 conseguente nullità della clausola compromissoria: la stessa, infatti, non necessitava di alcuna specifica distinta sottoscrizione, poiché il contratto di cui trattasi non era un contratto per adesione ma era stato oggetto di approfondite trattative tra le parti, come rilevabile dalla specificità dell'oggetto del contratto (prestazioni circostanziate), dal presupposto del contratto medesimo e dalla determinazione dei prezzi, formulati unilateralmente da Pt_1
Parimenti privo di pregio era ritenuto dal primo giudice il rilievo svolto da circa Pt_1 il fatto che la lettera dell'art. 8 non avrebbe contemplato alcuna volontà delle parti di devoluzione ad arbitri della soluzione di controversie, parlandosi non di decisione ma solo di “accordo bonario”, dovendo procedersi, indipendentemente dall'uso di formule sacramentali, a una valutazione positiva in ordine alla validità e all'interpretazione della clausola compromissoria, sulla base di un'interpretazione conservativa tale da consentire di attribuire un significato alla disposizione negoziale.
Avverso la sentenza n. 2164/2024 del Tribunale di Firenze, ha proposto appello Pt_1 sulla base dei seguenti motivi:
I) Erronea interpretazione e valutazione dei documenti in atti, violazione dei criteri interpretativi di cui agli artt. 1362 e ss c.c., art. 12 preleggi ed artt. 806
e ss cpc.
Le parti, nell'art. 8 della scrittura privata del 5.1.2022, avevano espressamente fatto riferimento a un “accordo bonario”, essendo dunque chiaro che non avevano alcuna intenzione di arrivare ad una decisione con valore di sentenza, ma solo di individuare una soluzione transattiva mediata da terzi soggetti;
l'art. 8 della scrittura citata, piuttosto, avrebbe natura di clausola di mediazione, ai sensi di quanto previsto dapprima dalla giurisprudenza, e successivamente dalla normativa di cui al D. Lgs. n. 28/2010.
Peraltro, sino all'introduzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non era sorta alcuna controversia tra le parti, essendo presente una richiesta di pagamento a
3 fronte di prestazioni effettuate da e il silenzio totale della controparte, che mai Pt_1 nulla aveva eccepito sullo svolgimento delle attività pattuite, né in proprio né per mezzo dell'ipotetico mediatore, lo Controparte_3
Inoltre, il citato art. 8 non precisava le controversie cui si riferisce e/o comunque non faceva riferimento a controversie nascenti dal contratto né, tanto meno, a controversie
“relative alla sua interpretazione, validità ed esecuzione”, il che renderebbe comunque nulla, inefficace e/o annullabile l'articolo e/o clausola.
Dunque, sulla base del suo dato letterale, l'art. 8 della scrittura privata, avrebbe potuto al più comportare la rimessione delle parti in mediazione, come poi in concreto era stato fatto, senza nulla comportare in ordine alla validità ed efficacia del decreto ingiuntivo.
II) Omessa pronuncia su un profilo della difesa in ordine alle conseguenze relative alla presenza di una clausola compromissoria.
Il giudice avrebbe dovuto pronunciarsi sulle difese articolate da circa il fatto Pt_1 che, anche nella denegata ipotesi di interpretazione dell'art. 8 della scrittura come clausola arbitrale, secondo rilevante dottrina il giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo dovrebbe mettere “in stand by” il decreto, in attesa, dopo la translatio in arbitrato, della definizione del merito della controversia, con varie precisazioni e alternative in relazione al contenuto dell'opposizione (se solo di merito o anche sui presupposti dell'emissione del decreto ingiuntivo, esclusa l'incompetenza per arbitrato rituale) o all'esito del lodo sul merito.
III) Contraddittorietà delle decisioni del giudice di prime cure.
L'eccezione di incompetenza del giudice adito era stata sollevata dalla controparte sin dall'atto di opposizione a decreto ingiuntivo e sul punto la difesa di aveva Pt_1 ampiamente dedotto in comparsa di costituzione e risposta;
tuttavia il primo giudice aveva concesso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e aveva disposto lo svolgimento di un processo ordinario con la concessione dei termini per le memorie istruttorie e la fissazione di udienza per l'ammissione degli eventuali mezzi richiesti, addirittura, con l'ordinanza del 20.6.2023, considerando condivisibili le argomentazioni di e infondati i rilievi mossi di controparte sull'eccezione in Pt_1 questione, per poi ordinare anche l'esperimento di un tentativo di mediazione.
IV) Omessa pronuncia sulle ulteriori domande svolte in via pregiudiziale e nel merito.
La parte appellante ha qui riproposto tutte le eccezioni e le domande formulate in primo grado, rimaste assorbite dalla pronuncia del Tribunale, deducendo quanto segue:
4 A) Sulla nullità dell'atto di citazione stante la violazione degli artt. 164, comma 4
c.p.c., e 163 comma 3 n. 3) e 4) c.p.c.
La parte opponente si era limitata a contestare in modo del tutto generico l'inesistenza della pretesa creditoria testualmente per “la mancata esecuzione dei lavori oggetto del contratto che sono stati realizzati parzialmente e male e, comunque, in misura certamente inferiore di quell'80% indicato nell'atto come clausola di esigibilità del credito”, in tal modo ledendo il diritto di difesa di
Pt_1
B) Sulla prova scritta del diritto di credito.
Con il ricorso monitorio erano stati depositati non solo le fatture, ma anche la scrittura privata che le aveva originate, nonché gli estratti notarili dei registri Iva, documentazione idonea ai fini del ricorso monitorio. nel giudizio di Pt_1 opposizione, aveva altresì prodotto la documentazione fotografica dei luoghi, comprovante le attività che erano state svolte, i documenti di trasporto dei mezzi occorsi per lo svolgimento delle attività concordate con la controparte, i documenti di trasporto dei rifiuti che erano stati rimossi e i risultati della analisi svolte sui campioni prelevati dai luoghi prima della rimozione. Del resto, sarebbe stato onere della controparte precisare quali importi fossero contestati, quali attività non fossero state eseguite e quali fossero state eseguite non a regola d'arte. La sola attività non eseguita (cioè quella di “supporto tecnico ai rilevatori per il raggiungimento di quote attraverso il montaggio di idonei trabattelli o scale estensibili, o qualsiasi mezzo idoneo tipo piattaforma carrata”) non era stata addebitata e anzi l'importo fatturato era addirittura inferiore a quello pattuito per le attività svolte.
C) Sull'inadempimento di Pt_1
Poiché creditrice di una somma di denaro, aveva contestato Pt_1
l'inadempimento dell rispetto all'obbligo di pagamento, Controparte_1 spettava a quest'ultima provare l'eccezione sollevata di mancata esecuzione delle attività contrattuali dedotte in fattura da Peraltro, era stata richiesta Pt_1 anche la prova testi, proprio per una eventuale ulteriore dimostrazione dello svolgimento corretto di dette attività contrattuali.
D) Sulle richieste istruttorie.
La prova testi articolata da era ammissibile, perché circostanziata nel Pt_1 luogo e nel tempo. Erano invece inconferenti le istanze istruttorie della controparte, poiché l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. riguardava documenti
5 (elaborati grafici di progetto, “verbali sottoscritti di concordamento di nuovi prezzi applicati”, libro generale di cantiere, elaborati esecutivi, “certificazioni rilasciate”) inesistenti visto che erano stati fatti soltanto interventi di pulizia e di messa in sicurezza limitata a consentire gli accessi nei luoghi ai tecnici incaricati della ristrutturazione;
solo l'asporto e lo smaltimento di certi rifiuti aveva comportato la necessità di effettuare dei saggi e delle analisi, che erano già state prodotte come documenti allegati alla comparsa di costituzione e risposta;
per quanto concerne le “asseverazioni contabili e fiscali”, era stata prodotta la certificazione sottoscritta dal direttore dei lavori attestante l'avvenuta esecuzione delle attività indicate e la cifra da corrispondersi per le stesse, in conformità al contratto ed ai prezzi nello stesso indicati.
La parte appellante ha quindi chiesto, previa sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, di riformare la sentenza impugnata e per l'effetto di accertare la competenza del giudice adito e di accogliere le domande formulate nel giudizio di primo grado;
in via istruttoria, di ammettere le prove chieste con le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Si è costituita l' contestando la fondatezza degli avversi motivi di Controparte_1 appello e dunque chiedendo il rigetto dell'istanza di inibitoria e del merito dell'impugnazione.
Con ordinanza del 10.2.2025, la Corte ha respinto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, per difetto dei presupposti del fumus e del periculum, e ha fissato l'udienza per la discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti i termini di cui all'art. 350 bis, secondo comma, c.p.c. per il deposito di note conclusionali.
Ritenuto in diritto
L'appello non merita di essere accolto.
I) Il primo motivo è infondato
L'art. 8 del contratto stipulato dalle parti prevede la seguente clausola: “Essendo lavori di modesta entità e di natura propedeutica alla futura progettazione inerente il restauro funzionale dell'immobile, le parti in caso di controversia stabiliscono di trovare giusto accordo di tipo bonario attraverso la mediazione dello che Controparte_3 contestualmente seguirà le lavorazioni richiamate in questa scrittura”
Come correttamente ritenuto dal primo giudice, non vi è dubbio che tale pattuizione configuri una clausola arbitrale, quantomeno nella forma dell'arbitrato irrituale di cui all'art. 808 ter c.p.c., che, essendo finalizzato a conseguire a mezzo di mandato la
6 risoluzione negoziale della controversia, comunque implica una rinuncia dei contraenti alla tutela giurisdizionale (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 3352 del 10/02/2025). Invero, il riferimento ad un “giusto accordo di tipo bonario” non può in alcun modo portare ad escludere la sussistenza di una clausola arbitrale, tanto è vero che, per giurisprudenza pacifica, il conferimento degli arbitri del potere di decidere come amichevoli compositori non sarebbe elemento decisivo neppure per l'individuazione di un arbitrato irrituale, potendo le parti autorizzare anche gli arbitri rituali a decidere secondo equità e perciò come amichevoli compositori (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3504 del 14/04/1994).
Neppure vi sono elementi per ritenere la clausola in esame nulla per genericità, essendo evidente la volontà delle parti di demandare all'arbitro tutte le controversie aventi ad oggetto l'esecuzione del contratto in cui essa è inserita. Controversia che, contrariamente a quanto sembra sostenere la parte appellante, era già configurabile nell'omesso pagamento da parte dell' della fattura emessa da Controparte_1 per i lavori eseguiti in forza del contratto in questione. Pt_1
Né si vede come la clausola di cui trattasi possa essere qualificata come clausola di mediazione ex art. D.Lgs. 28/2010, la quale implica la presentazione della relativa domanda dinanzi a un organismo di mediazione iscritto nell'apposito registro di cui all'art. 16 del medesimo D.Lgs., laddove nella fattispecie le parti avevano chiaramente indicato come deputato a risolvere le loro eventuali controversie lo Controparte_3 soggetto estraneo al predetto registro. É in ogni caso chiaro dal tenore letterale della clausola che con essa le parti non intendevano conferire al terzo il solo incarico di esperire un tentativo di conciliazione per le eventuali controversie insorte sull'esecuzione del contratto, bensì, stante la riconosciuta modestia dei lavori, quello di risolverle bonariamente tramite il suddetto studio professionale, come appunto condivisibilmente ritenuto dal primo giudice.
II) Anche il secondo motivo è infondato
E' pacifica la giurisprudenza di legittimità secondo cui: “In tema di competenza arbitrale, la presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà, per l'intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di quest'ultima, di revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all'arbitro unico o al collegio arbitrale.”(Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25939 del 24/09/2021). È pertanto corretta la revoca del decreto ingiuntivo opposto dall' , disposta dal Controparte_1
Tribunale.
7 III) Il terzo motivo è inammissibile dell'impugnazione è ottenere la riforma della decisione impugnata, sulla base di Pt_3 motivi che enuncino le ragioni per le quali la stessa sarebbe erronea;
ciò che deve essere oggetto di critica, dunque, è la sentenza oggetto di impugnazione e non anche le determinazioni assunte dal giudice nel corso del procedimento che siano prive di carattere decisorio e dunque, come tali, soggette a possibile rivalutazione.
IV) Il quarto motivo resta assorbito.
La competenza arbitrale, infatti, impedisce qualunque statuizione sul merito della causa.
Le spese, liquidate secondo dispositivo sulla base dei parametri medi di cui ai vigenti criteri tabellari per lo scaglione di valore di riferimento, esclusa la fase istruttoria (perché non tenuta nel presente giudizio di appello) e operata la riduzione della metà per la fase decisionale (che si è svolta in forma semplificata), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
decidendo nel procedimento istaurato da nei Parte_1 confronti di Controparte_1
[...]
- respinge l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza n.
2164/2024 del Tribunale di Firenze;
- condanna la parte appellante alla refusione delle spese di lite in favore della parte appellata, liquidate in € 3.011,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali,
Iva e Cap come per legge
- dà atto che ricorrono nei confronti della parte appellante i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002
Firenze, 15/07/2025
La cons. est.
Alessandra Guerrieri La Presidente
Isabella Mariani
Nota. La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
8
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
D.ssa Isabella Mariani Presidente
D.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere Relatore
Dott. Vincenzo Savoia Consigliere
nella causa iscritta al n. R.G. 1630/2024, avente a oggetto appello avverso la sentenza n. 2169/2024 emessa dal Tribunale di Firenze in data 2.7.2024, promossa da
( ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. SALVATORE GIOVANNI
( ), elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta C.F._1 procura in atti;
APPELLANTE contro
Controparte_1
), in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_2 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. DONATI FEDERICO
( ), elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta C.F._2 procura in atti;
APPELLATA
all'udienza del 15.7.2025, sulle conclusioni delle parti come rassegnate nei propri scritti difensivi e ribadite oralmente nel corso dell'udienza, ha pronunciato la seguente
1 SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
L' a (di seguito, solo Controparte_1 Parte_2 [...]
) conveniva in giudizio (di seguito, solo CP_1 Parte_1
per sentire revocare il decreto ingiuntivo n. 4530/2020 emesso dal Tribunale Pt_1 di Firenze per difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, essendo la controversia devoluta ad arbitro unico indicato nello studio “ in Controparte_2 forza di clausola compromissoria prevista dall'art. 8 del contratto stipulato tra le parti.
Si costituiva in giudizio contestando tutto quanto ex adverso dedotto e Pt_1 chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto e/o comunque la condanna dell' al pagamento di € 16.716,60 o della diversa somma di giustizia Controparte_1
a fronte dei lavori di ripulitura, messa in sicurezza e altre attività di supporto propedeutiche alle operazioni di rilievo e di computazione economica affidate allo
[...] in relazione alla ristrutturazione di un casale facente parte del Controparte_3 complesso immobiliare denominato Villa Meleto.
Il G.I. concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e ordinava l'esperimento di un tentativo di mediazione, che non dava esito positivo.
All'udienza del 2.7.2024 il Tribunale di Firenze pronunciava sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. con cui dichiarava la propria incompetenza, per essere la controversia devoluta ad arbitri in forza di clausola compromissoria, e quindi revocava il decreto ingiuntivo opposto, condannando alla refusione delle spese di lite. Pt_1
Premetteva il Tribunale che, per giurisprudenza pacifica ribadita dalle Sezioni unite della
Suprema Corte, anche in presenza di una convenzione arbitrale il giudice ordinario può emettere un decreto ingiuntivo;
tuttavia, se il debitore propone opposizione eccependo la competenza arbitrale, viene a cessare la competenza del giudice ordinario precedentemente adito che dovrà revocare il decreto ingiuntivo e rimettere le parti davanti agli arbitri.
Ciò detto, riteneva il primo giudice che la previsione contrattuale di cui all'art. 8 della scrittura privata del 5.1.2022 (avente il seguente tenore: “Essendo lavori di modesta entità e di natura propedeutica alla futura progettazione inerente il restauro funzionale dell'immobile, le parti in caso di controversia stabiliscono di trovare giusto accordo di
2 tipo bonario attraverso la mediazione dello che Controparte_3 contestualmente seguirà le lavorazioni richiamate in questa scrittura”) costituisse una chiara clausola compromissoria, impedendo la cognizione della controversia da parte dell'autorità giudiziaria, posto che essa aveva titolo nel contratto nel cui ambito le parti avevano stipulato la clausola compromissoria ed era tesa a ottenerne l'esecuzione a fronte dell'allegato inadempimento di una delle parti, rientrando dunque nel novero di quelle devolute alla competenza esclusiva degli arbitri, in ossequio alla conforme volontà delle parti medesime.
Il Tribunale riteneva infondata l'eccezione formulata da di vessatorietà e Pt_1 conseguente nullità della clausola compromissoria: la stessa, infatti, non necessitava di alcuna specifica distinta sottoscrizione, poiché il contratto di cui trattasi non era un contratto per adesione ma era stato oggetto di approfondite trattative tra le parti, come rilevabile dalla specificità dell'oggetto del contratto (prestazioni circostanziate), dal presupposto del contratto medesimo e dalla determinazione dei prezzi, formulati unilateralmente da Pt_1
Parimenti privo di pregio era ritenuto dal primo giudice il rilievo svolto da circa Pt_1 il fatto che la lettera dell'art. 8 non avrebbe contemplato alcuna volontà delle parti di devoluzione ad arbitri della soluzione di controversie, parlandosi non di decisione ma solo di “accordo bonario”, dovendo procedersi, indipendentemente dall'uso di formule sacramentali, a una valutazione positiva in ordine alla validità e all'interpretazione della clausola compromissoria, sulla base di un'interpretazione conservativa tale da consentire di attribuire un significato alla disposizione negoziale.
Avverso la sentenza n. 2164/2024 del Tribunale di Firenze, ha proposto appello Pt_1 sulla base dei seguenti motivi:
I) Erronea interpretazione e valutazione dei documenti in atti, violazione dei criteri interpretativi di cui agli artt. 1362 e ss c.c., art. 12 preleggi ed artt. 806
e ss cpc.
Le parti, nell'art. 8 della scrittura privata del 5.1.2022, avevano espressamente fatto riferimento a un “accordo bonario”, essendo dunque chiaro che non avevano alcuna intenzione di arrivare ad una decisione con valore di sentenza, ma solo di individuare una soluzione transattiva mediata da terzi soggetti;
l'art. 8 della scrittura citata, piuttosto, avrebbe natura di clausola di mediazione, ai sensi di quanto previsto dapprima dalla giurisprudenza, e successivamente dalla normativa di cui al D. Lgs. n. 28/2010.
Peraltro, sino all'introduzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non era sorta alcuna controversia tra le parti, essendo presente una richiesta di pagamento a
3 fronte di prestazioni effettuate da e il silenzio totale della controparte, che mai Pt_1 nulla aveva eccepito sullo svolgimento delle attività pattuite, né in proprio né per mezzo dell'ipotetico mediatore, lo Controparte_3
Inoltre, il citato art. 8 non precisava le controversie cui si riferisce e/o comunque non faceva riferimento a controversie nascenti dal contratto né, tanto meno, a controversie
“relative alla sua interpretazione, validità ed esecuzione”, il che renderebbe comunque nulla, inefficace e/o annullabile l'articolo e/o clausola.
Dunque, sulla base del suo dato letterale, l'art. 8 della scrittura privata, avrebbe potuto al più comportare la rimessione delle parti in mediazione, come poi in concreto era stato fatto, senza nulla comportare in ordine alla validità ed efficacia del decreto ingiuntivo.
II) Omessa pronuncia su un profilo della difesa in ordine alle conseguenze relative alla presenza di una clausola compromissoria.
Il giudice avrebbe dovuto pronunciarsi sulle difese articolate da circa il fatto Pt_1 che, anche nella denegata ipotesi di interpretazione dell'art. 8 della scrittura come clausola arbitrale, secondo rilevante dottrina il giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo dovrebbe mettere “in stand by” il decreto, in attesa, dopo la translatio in arbitrato, della definizione del merito della controversia, con varie precisazioni e alternative in relazione al contenuto dell'opposizione (se solo di merito o anche sui presupposti dell'emissione del decreto ingiuntivo, esclusa l'incompetenza per arbitrato rituale) o all'esito del lodo sul merito.
III) Contraddittorietà delle decisioni del giudice di prime cure.
L'eccezione di incompetenza del giudice adito era stata sollevata dalla controparte sin dall'atto di opposizione a decreto ingiuntivo e sul punto la difesa di aveva Pt_1 ampiamente dedotto in comparsa di costituzione e risposta;
tuttavia il primo giudice aveva concesso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e aveva disposto lo svolgimento di un processo ordinario con la concessione dei termini per le memorie istruttorie e la fissazione di udienza per l'ammissione degli eventuali mezzi richiesti, addirittura, con l'ordinanza del 20.6.2023, considerando condivisibili le argomentazioni di e infondati i rilievi mossi di controparte sull'eccezione in Pt_1 questione, per poi ordinare anche l'esperimento di un tentativo di mediazione.
IV) Omessa pronuncia sulle ulteriori domande svolte in via pregiudiziale e nel merito.
La parte appellante ha qui riproposto tutte le eccezioni e le domande formulate in primo grado, rimaste assorbite dalla pronuncia del Tribunale, deducendo quanto segue:
4 A) Sulla nullità dell'atto di citazione stante la violazione degli artt. 164, comma 4
c.p.c., e 163 comma 3 n. 3) e 4) c.p.c.
La parte opponente si era limitata a contestare in modo del tutto generico l'inesistenza della pretesa creditoria testualmente per “la mancata esecuzione dei lavori oggetto del contratto che sono stati realizzati parzialmente e male e, comunque, in misura certamente inferiore di quell'80% indicato nell'atto come clausola di esigibilità del credito”, in tal modo ledendo il diritto di difesa di
Pt_1
B) Sulla prova scritta del diritto di credito.
Con il ricorso monitorio erano stati depositati non solo le fatture, ma anche la scrittura privata che le aveva originate, nonché gli estratti notarili dei registri Iva, documentazione idonea ai fini del ricorso monitorio. nel giudizio di Pt_1 opposizione, aveva altresì prodotto la documentazione fotografica dei luoghi, comprovante le attività che erano state svolte, i documenti di trasporto dei mezzi occorsi per lo svolgimento delle attività concordate con la controparte, i documenti di trasporto dei rifiuti che erano stati rimossi e i risultati della analisi svolte sui campioni prelevati dai luoghi prima della rimozione. Del resto, sarebbe stato onere della controparte precisare quali importi fossero contestati, quali attività non fossero state eseguite e quali fossero state eseguite non a regola d'arte. La sola attività non eseguita (cioè quella di “supporto tecnico ai rilevatori per il raggiungimento di quote attraverso il montaggio di idonei trabattelli o scale estensibili, o qualsiasi mezzo idoneo tipo piattaforma carrata”) non era stata addebitata e anzi l'importo fatturato era addirittura inferiore a quello pattuito per le attività svolte.
C) Sull'inadempimento di Pt_1
Poiché creditrice di una somma di denaro, aveva contestato Pt_1
l'inadempimento dell rispetto all'obbligo di pagamento, Controparte_1 spettava a quest'ultima provare l'eccezione sollevata di mancata esecuzione delle attività contrattuali dedotte in fattura da Peraltro, era stata richiesta Pt_1 anche la prova testi, proprio per una eventuale ulteriore dimostrazione dello svolgimento corretto di dette attività contrattuali.
D) Sulle richieste istruttorie.
La prova testi articolata da era ammissibile, perché circostanziata nel Pt_1 luogo e nel tempo. Erano invece inconferenti le istanze istruttorie della controparte, poiché l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. riguardava documenti
5 (elaborati grafici di progetto, “verbali sottoscritti di concordamento di nuovi prezzi applicati”, libro generale di cantiere, elaborati esecutivi, “certificazioni rilasciate”) inesistenti visto che erano stati fatti soltanto interventi di pulizia e di messa in sicurezza limitata a consentire gli accessi nei luoghi ai tecnici incaricati della ristrutturazione;
solo l'asporto e lo smaltimento di certi rifiuti aveva comportato la necessità di effettuare dei saggi e delle analisi, che erano già state prodotte come documenti allegati alla comparsa di costituzione e risposta;
per quanto concerne le “asseverazioni contabili e fiscali”, era stata prodotta la certificazione sottoscritta dal direttore dei lavori attestante l'avvenuta esecuzione delle attività indicate e la cifra da corrispondersi per le stesse, in conformità al contratto ed ai prezzi nello stesso indicati.
La parte appellante ha quindi chiesto, previa sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, di riformare la sentenza impugnata e per l'effetto di accertare la competenza del giudice adito e di accogliere le domande formulate nel giudizio di primo grado;
in via istruttoria, di ammettere le prove chieste con le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Si è costituita l' contestando la fondatezza degli avversi motivi di Controparte_1 appello e dunque chiedendo il rigetto dell'istanza di inibitoria e del merito dell'impugnazione.
Con ordinanza del 10.2.2025, la Corte ha respinto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, per difetto dei presupposti del fumus e del periculum, e ha fissato l'udienza per la discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti i termini di cui all'art. 350 bis, secondo comma, c.p.c. per il deposito di note conclusionali.
Ritenuto in diritto
L'appello non merita di essere accolto.
I) Il primo motivo è infondato
L'art. 8 del contratto stipulato dalle parti prevede la seguente clausola: “Essendo lavori di modesta entità e di natura propedeutica alla futura progettazione inerente il restauro funzionale dell'immobile, le parti in caso di controversia stabiliscono di trovare giusto accordo di tipo bonario attraverso la mediazione dello che Controparte_3 contestualmente seguirà le lavorazioni richiamate in questa scrittura”
Come correttamente ritenuto dal primo giudice, non vi è dubbio che tale pattuizione configuri una clausola arbitrale, quantomeno nella forma dell'arbitrato irrituale di cui all'art. 808 ter c.p.c., che, essendo finalizzato a conseguire a mezzo di mandato la
6 risoluzione negoziale della controversia, comunque implica una rinuncia dei contraenti alla tutela giurisdizionale (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 3352 del 10/02/2025). Invero, il riferimento ad un “giusto accordo di tipo bonario” non può in alcun modo portare ad escludere la sussistenza di una clausola arbitrale, tanto è vero che, per giurisprudenza pacifica, il conferimento degli arbitri del potere di decidere come amichevoli compositori non sarebbe elemento decisivo neppure per l'individuazione di un arbitrato irrituale, potendo le parti autorizzare anche gli arbitri rituali a decidere secondo equità e perciò come amichevoli compositori (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3504 del 14/04/1994).
Neppure vi sono elementi per ritenere la clausola in esame nulla per genericità, essendo evidente la volontà delle parti di demandare all'arbitro tutte le controversie aventi ad oggetto l'esecuzione del contratto in cui essa è inserita. Controversia che, contrariamente a quanto sembra sostenere la parte appellante, era già configurabile nell'omesso pagamento da parte dell' della fattura emessa da Controparte_1 per i lavori eseguiti in forza del contratto in questione. Pt_1
Né si vede come la clausola di cui trattasi possa essere qualificata come clausola di mediazione ex art. D.Lgs. 28/2010, la quale implica la presentazione della relativa domanda dinanzi a un organismo di mediazione iscritto nell'apposito registro di cui all'art. 16 del medesimo D.Lgs., laddove nella fattispecie le parti avevano chiaramente indicato come deputato a risolvere le loro eventuali controversie lo Controparte_3 soggetto estraneo al predetto registro. É in ogni caso chiaro dal tenore letterale della clausola che con essa le parti non intendevano conferire al terzo il solo incarico di esperire un tentativo di conciliazione per le eventuali controversie insorte sull'esecuzione del contratto, bensì, stante la riconosciuta modestia dei lavori, quello di risolverle bonariamente tramite il suddetto studio professionale, come appunto condivisibilmente ritenuto dal primo giudice.
II) Anche il secondo motivo è infondato
E' pacifica la giurisprudenza di legittimità secondo cui: “In tema di competenza arbitrale, la presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà, per l'intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di quest'ultima, di revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all'arbitro unico o al collegio arbitrale.”(Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25939 del 24/09/2021). È pertanto corretta la revoca del decreto ingiuntivo opposto dall' , disposta dal Controparte_1
Tribunale.
7 III) Il terzo motivo è inammissibile dell'impugnazione è ottenere la riforma della decisione impugnata, sulla base di Pt_3 motivi che enuncino le ragioni per le quali la stessa sarebbe erronea;
ciò che deve essere oggetto di critica, dunque, è la sentenza oggetto di impugnazione e non anche le determinazioni assunte dal giudice nel corso del procedimento che siano prive di carattere decisorio e dunque, come tali, soggette a possibile rivalutazione.
IV) Il quarto motivo resta assorbito.
La competenza arbitrale, infatti, impedisce qualunque statuizione sul merito della causa.
Le spese, liquidate secondo dispositivo sulla base dei parametri medi di cui ai vigenti criteri tabellari per lo scaglione di valore di riferimento, esclusa la fase istruttoria (perché non tenuta nel presente giudizio di appello) e operata la riduzione della metà per la fase decisionale (che si è svolta in forma semplificata), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
decidendo nel procedimento istaurato da nei Parte_1 confronti di Controparte_1
[...]
- respinge l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza n.
2164/2024 del Tribunale di Firenze;
- condanna la parte appellante alla refusione delle spese di lite in favore della parte appellata, liquidate in € 3.011,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali,
Iva e Cap come per legge
- dà atto che ricorrono nei confronti della parte appellante i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002
Firenze, 15/07/2025
La cons. est.
Alessandra Guerrieri La Presidente
Isabella Mariani
Nota. La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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