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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 23/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 854/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA sezione CIVILE
Oggi 23 gennaio 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma Microsoft
Teams; il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato GIULIANO EDMONDO, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
evidenzia che non c'è agli atti la visura camerale;
Per la parte resistente compare l'avvocato NASSO MARIATERESA, la quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
I difensori concludono come da rispettivi atti introduttivi, rinunciando alla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).
Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI
pagina 1 di 5 N. R.G. 854/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 854/2023 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. GIULIANO EDMONDO Parte_1
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
NASSO MARIATERESA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso proponeva opposizione ad una serie di avvisi di addebito Parte_1
, così concludendo: “nel merito, dichiarare che nulla è dovuto all'Ente di CP_1
pagina 2 di 5 previdenza resistente per le causali creditorie sottese agli avvisi di addebito qui impugnati, disponendone di conseguenza la revoca e l'annullamento;
3. in subordine, nel caso sia accertata la debenza di tutto o parte dei crediti contributivi controversi, rimodulare in ogni caso al ribasso le somme pretese mediante gli avvisi di addebito de quibus, epurandoli delle somme reclamate a titolo di interessi e sanzioni”.
si costituiva resistendo alla domanda e spiegando la genesi degli avvisi di addebito CP_1
come segue: “La da maggio 2022, dopo aver nominato il nuovo consulente: Parte_1
il Dott. ha iniziato a dichiarare e, conseguentemente, a versare Persona_1
importi a titolo contributivo molto più alti rispetto a quelli derivanti dall'inquadramento nel settore terziario (CSC 70708). In particolare, la società, nonostante la dichiarata attività terziaria, adempiva agli oneri contributivi dell'inquadramento industriale (CSC
11501) applicando la relativa percentuale. Tali maggiori versamenti hanno determinato
l'emissione di note di rettifica a credito, che l'azienda ricorrente provvedeva a compensarsi tramite il modello F24. Successivamente, in data 16.01.2023, la Pt_1
richiedeva, tramite cassetto bidirezionale, istruzioni per la variazione
[...]
dell'inquadramento da attività del terziario (CSC 70708) a industria dei trasporti (CSC
11501). Pertanto l , in data 23.01.2023, a seguito della ricezione della CP_2
documentazione, comunicava di avere provveduto alla variazione dell'attività e del settore dal 01.01.2023, nonché a retrodatare, per fatti concludenti, l'inquadramento della nella categoria dell'industria dei trasporti (CSC 11501), poiché, fin Parte_1
dal mese di maggio 2022, veniva riscontrato il maggiore versamento tipico dell'inquadramento industriale. L'applicazione dell'aliquota industriale, più alta rispetto a quella fino a quel momento indicata, ha, infatti, portato a ritenere sussistente per comportamenti concludenti. un'implicita dichiarazione di variazione dell'inquadramento sin dalla data di concreta applicazione della diversa e più alta percentuale. Il meccanismo sovraesposto ha prodotto il ricalcolo delle note di rettifica compensate e ha generato le inadempienze oggetto degli AVA impugnati. Infatti,
l'istituto ha provveduto a emettere: - AVA 39320230000161342000 notificato il
pagina 3 di 5 22.10.2023 per € 9.019,75 di cui riscosso € 444,54 riferito al periodo luglio e agosto
2022. - AVA 39320230000174884000 notificato il 22.10.2023 per € 14.544,46 di cui riscosso € 714,35 riferito a maggio, giugno e dicembre 2022… L'inquadramento retroattivo compiuto dall appare, quindi, legittimo sia in forza Controparte_3
della visura camerale, che segnalava come attività prevalente quella industriale
(ATECO 49.01) fin dal 28.08.2019, sia ai sensi della circolare n. 113 del CP_1
28.07.2021”.
La causa verte, quindi, sull'inquadramento corretto della ricorrente ai fini previdenziali.
Circa tale inquadramento, dato per pacifico che l'impresa non ha mai variato nel periodo di riferimento la propria attività, sussistono elementi probatori preponderanti nel senso di ritenere corretto ab origine, come ritenuto da , l'inquadramento industriale CP_1
(in luogo di quello nel settore terziario).
Non solo questo risulta dai codici di cui alla visura camerale (circostanza allegata da e mai contestata dalla controparte, risultando pertanto inutile l'acquisizione della CP_1
visura storica, non prodotta dalle parti;
solo all'udienza odierna, la seconda del processo
– e dunque tardivamente – la difesa attorea si limitava a contestare la carenza documentale avversaria, ma senza contestare l'esistenza della circostanza di fatto dal documento evincibile, così essenzialmente confermando, nella sostanza, che la visura non depositata deve avere proprio il contenuto che le riconduce). CP_1
Ma questo risulta anche dal comportamento dell'obbligato che di propria sponte provvedeva, ad inizio del 2023, a versare i contributi calcolati con riferimento all'attività industriale (che, nel caso di specie, era il trasporto su gomma per conto di terzi).
Infine, nemmeno è mai stato contestato (pro futuro) l'attuale inquadramento nell'attività industriale (come detto, ad attività invariata).
In tale contesto probatorio, nessun elemento in senso contrario porta la difesa ricorrente.
Del tutto insufficienti al riguardo ed anzi inconferenti risultano le note di rettifica inizialmente emesse da (sulla base del presupposto – poi appurato come errato – CP_1
che il versamento superiore fosse relativo ad un errore del contribuente e non già – come pagina 4 di 5 qui emerso – alla scelta di versare correttamente i contributi relativamente alla gestione industriale pur avendo l'azienda un inquadramento errato nel settore terziario): non si tratta di documenti costitutivi del diritto, bensì di documenti meramente ricognitivi, dimostrativi solo se sono corretti sono i presupposti fattuali e giuridici sulla base dei quali gli stessi sono emessi (e qui, come visto, non lo sono).
Molto difficile poter intervenire anche sugli accessori e sulle sanzioni, posto che la ricorrente (che qui invoca un proprio atteggiamento di buona fede, fondato sull'affidamento riposto sulle note di rettifica ) non poteva certamente dirsi ignara CP_1
dell'attività che svolgeva e, quindi, in definitiva, della correttezza dei maggiori contributi dovuti in forza del corretto inquadramento come attività industriale, dal che non poteva che conseguirne anche una piena conoscenza dell'erroneità sostanziale delle note di rettifica . CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) respinge il ricorso;
2) condanna la ricorrente a rimborsare ad le spese di lite, che si liquidano in € CP_1
5.000,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali.
Ravenna, 23 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Dario Bernardi
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA sezione CIVILE
Oggi 23 gennaio 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma Microsoft
Teams; il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato GIULIANO EDMONDO, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
evidenzia che non c'è agli atti la visura camerale;
Per la parte resistente compare l'avvocato NASSO MARIATERESA, la quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
I difensori concludono come da rispettivi atti introduttivi, rinunciando alla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).
Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI
pagina 1 di 5 N. R.G. 854/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 854/2023 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. GIULIANO EDMONDO Parte_1
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
NASSO MARIATERESA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso proponeva opposizione ad una serie di avvisi di addebito Parte_1
, così concludendo: “nel merito, dichiarare che nulla è dovuto all'Ente di CP_1
pagina 2 di 5 previdenza resistente per le causali creditorie sottese agli avvisi di addebito qui impugnati, disponendone di conseguenza la revoca e l'annullamento;
3. in subordine, nel caso sia accertata la debenza di tutto o parte dei crediti contributivi controversi, rimodulare in ogni caso al ribasso le somme pretese mediante gli avvisi di addebito de quibus, epurandoli delle somme reclamate a titolo di interessi e sanzioni”.
si costituiva resistendo alla domanda e spiegando la genesi degli avvisi di addebito CP_1
come segue: “La da maggio 2022, dopo aver nominato il nuovo consulente: Parte_1
il Dott. ha iniziato a dichiarare e, conseguentemente, a versare Persona_1
importi a titolo contributivo molto più alti rispetto a quelli derivanti dall'inquadramento nel settore terziario (CSC 70708). In particolare, la società, nonostante la dichiarata attività terziaria, adempiva agli oneri contributivi dell'inquadramento industriale (CSC
11501) applicando la relativa percentuale. Tali maggiori versamenti hanno determinato
l'emissione di note di rettifica a credito, che l'azienda ricorrente provvedeva a compensarsi tramite il modello F24. Successivamente, in data 16.01.2023, la Pt_1
richiedeva, tramite cassetto bidirezionale, istruzioni per la variazione
[...]
dell'inquadramento da attività del terziario (CSC 70708) a industria dei trasporti (CSC
11501). Pertanto l , in data 23.01.2023, a seguito della ricezione della CP_2
documentazione, comunicava di avere provveduto alla variazione dell'attività e del settore dal 01.01.2023, nonché a retrodatare, per fatti concludenti, l'inquadramento della nella categoria dell'industria dei trasporti (CSC 11501), poiché, fin Parte_1
dal mese di maggio 2022, veniva riscontrato il maggiore versamento tipico dell'inquadramento industriale. L'applicazione dell'aliquota industriale, più alta rispetto a quella fino a quel momento indicata, ha, infatti, portato a ritenere sussistente per comportamenti concludenti. un'implicita dichiarazione di variazione dell'inquadramento sin dalla data di concreta applicazione della diversa e più alta percentuale. Il meccanismo sovraesposto ha prodotto il ricalcolo delle note di rettifica compensate e ha generato le inadempienze oggetto degli AVA impugnati. Infatti,
l'istituto ha provveduto a emettere: - AVA 39320230000161342000 notificato il
pagina 3 di 5 22.10.2023 per € 9.019,75 di cui riscosso € 444,54 riferito al periodo luglio e agosto
2022. - AVA 39320230000174884000 notificato il 22.10.2023 per € 14.544,46 di cui riscosso € 714,35 riferito a maggio, giugno e dicembre 2022… L'inquadramento retroattivo compiuto dall appare, quindi, legittimo sia in forza Controparte_3
della visura camerale, che segnalava come attività prevalente quella industriale
(ATECO 49.01) fin dal 28.08.2019, sia ai sensi della circolare n. 113 del CP_1
28.07.2021”.
La causa verte, quindi, sull'inquadramento corretto della ricorrente ai fini previdenziali.
Circa tale inquadramento, dato per pacifico che l'impresa non ha mai variato nel periodo di riferimento la propria attività, sussistono elementi probatori preponderanti nel senso di ritenere corretto ab origine, come ritenuto da , l'inquadramento industriale CP_1
(in luogo di quello nel settore terziario).
Non solo questo risulta dai codici di cui alla visura camerale (circostanza allegata da e mai contestata dalla controparte, risultando pertanto inutile l'acquisizione della CP_1
visura storica, non prodotta dalle parti;
solo all'udienza odierna, la seconda del processo
– e dunque tardivamente – la difesa attorea si limitava a contestare la carenza documentale avversaria, ma senza contestare l'esistenza della circostanza di fatto dal documento evincibile, così essenzialmente confermando, nella sostanza, che la visura non depositata deve avere proprio il contenuto che le riconduce). CP_1
Ma questo risulta anche dal comportamento dell'obbligato che di propria sponte provvedeva, ad inizio del 2023, a versare i contributi calcolati con riferimento all'attività industriale (che, nel caso di specie, era il trasporto su gomma per conto di terzi).
Infine, nemmeno è mai stato contestato (pro futuro) l'attuale inquadramento nell'attività industriale (come detto, ad attività invariata).
In tale contesto probatorio, nessun elemento in senso contrario porta la difesa ricorrente.
Del tutto insufficienti al riguardo ed anzi inconferenti risultano le note di rettifica inizialmente emesse da (sulla base del presupposto – poi appurato come errato – CP_1
che il versamento superiore fosse relativo ad un errore del contribuente e non già – come pagina 4 di 5 qui emerso – alla scelta di versare correttamente i contributi relativamente alla gestione industriale pur avendo l'azienda un inquadramento errato nel settore terziario): non si tratta di documenti costitutivi del diritto, bensì di documenti meramente ricognitivi, dimostrativi solo se sono corretti sono i presupposti fattuali e giuridici sulla base dei quali gli stessi sono emessi (e qui, come visto, non lo sono).
Molto difficile poter intervenire anche sugli accessori e sulle sanzioni, posto che la ricorrente (che qui invoca un proprio atteggiamento di buona fede, fondato sull'affidamento riposto sulle note di rettifica ) non poteva certamente dirsi ignara CP_1
dell'attività che svolgeva e, quindi, in definitiva, della correttezza dei maggiori contributi dovuti in forza del corretto inquadramento come attività industriale, dal che non poteva che conseguirne anche una piena conoscenza dell'erroneità sostanziale delle note di rettifica . CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) respinge il ricorso;
2) condanna la ricorrente a rimborsare ad le spese di lite, che si liquidano in € CP_1
5.000,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali.
Ravenna, 23 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Dario Bernardi
pagina 5 di 5