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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 10/06/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 2372/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Claudia Tordo Caprioli, ha emesso ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.r.g. 2372/2021 degli affari contenziosi, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 14.3.2025, e vertente TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e Parte_1 difeso dall'Avv. FERRI ALESSANDRO presso il cui domicilio digitale è elettivamente domiciliata giusta procura in calce all'atto di citazione;
opponente E in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avv. GRECO RAFFAELLA, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Daniele Scianca, sito in Terni, Corso del Popolo n. 79, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
opposta OGGETTO: credito al consumo CONCLUSIONI: per “Piaccia al Tribunale Ecc.mo accogliere la presente opposizione Parte_1
e, di conseguenza, revocare/annullare il decreto ingiuntivo in oggetto perché infondato tanto in fatto quanto in diritto. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.” per “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: Controparte_1
In via principale nel merito: Rigettare integralmente la svolta opposizione, poiché infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto emesso nei confronti del Sig. . In via subordinata nel merito: Rigettare le richieste formulate da Parte_1 parte opponente in quanto infondate in fatto e diritto, conseguentemente condannare il Sig.
al pagamento della somma di € 14.314,76 o in quella maggiore o minore Parte_1 somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre spese successive maturate e maturande nonché ai successivi interessi maturati e maturandi come indicati nel decreto ingiuntivo. In ogni caso: Con vittoria di spese di lite, maggiorate di rimborso forfettario (ex art. 4 c.
1-bis, D.M. del 10 marzo 2014, n. 55) diritti ed onorari, oltre IVA, CPA e successive occorrende.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE (ex artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.)
1 1. Con atto di citazione ex art. 645 c.p.c. ritualmente notificato il 6.4.2021 Pt_1 vocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Terni la er ivi
[...] Controparte_1 sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale Ecc.mo accogliere la presente opposizione e, di conseguenza, revocare/annullare il decreto ingiuntivo in oggetto perché infondato tanto in fatto quanto in diritto. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.” A sostegno delle rassegnate conclusioni, il educeva che: - il 29.9.2021 gli era stato Pt_1 notificato il decreto ingiuntivo n. 568/2021 emesso il 6.9.2021 dal Tribunale di Terni con cui gli era stato ingiunto il pagamento di € 14.314,76 oltre interessi e spese legali, sul presupposto dell'inadempimento dell'obbligazione restitutoria assunta con il contratto di prestito personale n. 1314840 del 18.2.2008 con la Plus Valore s.p.a., dante causa di parte opposta;
- il prospetto del finanziamento conteneva voci poco chiare, tra cui quella per la cd. “protezione plusvalore” per € 861,00; - il contratto era usurario, per cui l'opponente non era tenuto alla restituzione degli interessi ai sensi dell'art. 1815, co. 2, c.c., con la conseguenza che i pagamenti e già eseguiti dovevano imputarsi al rimborso del solo capitale. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 7.3.2022 si costituiva in giudizio la chiedendo in via principale il rigetto dell'opposizione in quanto Controparte_1 infondata e, in subordine, la condanna del l pagamento della somma di € 14.314,76 Pt_1
o di quella diversa ritenuta di giustizia, oltre interessi, con vittoria delle spese di lite. A tal fine, esponeva che: - il contratto n. 1314840 stipulato tra il Pt_1 Parte_2 aveva ad oggetto la un finanziamento di € 11.111,00 da rimborsare mediante corresponsione di n. 84 rate;
- il credito restitutorio era stato ceduto dalla alla Parte_2 CP_1 con contratto di cessione in blocco ex art. 58 TUB pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.
[...]
143 dell'11.12.2018; - la polizza assicurativa “protezione plusvalore” collegata al contratto di finanziamento era facoltativa, per cui non doveva essere ricompresa nel conteggio del Taeg;
- la pretesa creditoria era dimostrata dal contratto di finanziamento, dall'estratto conto dimostrativo dell'erogazione della somma finanziata, al correlato piano di ammortamento, dalla diffida e messa in mora inoltrata dalla dal prospetto riepilogativo Controparte_2 del credito;
- il tasso di interesse applicato non era indeterminato;
- l'erronea indicazione Par dell' non ha alcuna incidenza sulla validità del negozio ai sensi dell'art. 117 TUB, potendo essere fonte solo di responsabilità precontrattuale;
- l'opponente era stato reso edotto dell'impegno economico che avrebbe assunto con il finanziamento;
- nel caso di specie il Taeg era stato indicato al 14,49%; - non vi era prova dell'illegittima applicazione dei tassi denunciata dall'opponente; - i tassi di mora, applicati sul solo capitale, stornato degli interessi corrispettivi, erano inferiori ai tassi-soglia all'epoca vigenti;
- le contestazioni avversarie erano del tutto generiche. Con ordinanza dell'8.3.2022 il giudice dichiarava il decreto ingiuntivo opposto provvisoriamente esecutivo. La causa veniva istruita documentalmente, nonché mediante consulenza tecnica d'ufficio di tipo contabile, a cura della dott.ssa depositata il 14.2.2024. Persona_1
Con provvedimento del 9.4.2024 veniva sottoposta alle parti una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. (“-pagamento da parte del della somma di euro 13.000,00 a Pt_1 favore della opposta;
- pagamento delle spese legali nella misura di euro 1.500,00, oltre accessori di legge;
-spese della ctu definitivamente poste a carico di entrambe le parti nella
2 misura del 50% ciascuno”), a cui la parte opponente non aderiva. Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 14.3.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, il giudice tratteneva la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190, co. 2, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali (40) e memorie di replica (20).
2. L'opposizione non merita accoglimento per i motivi di seguito illustrati. 2.1. Prima di procedere all'esame della fattispecie concreta, giova ricordare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. e ribadite dalla Suprema Corte (cfr. S.U. n. 13533 del 30.10.2001). Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza -e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato- mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi impeditivi o modificativi del credito azionato in sede monitoria. 2.2. Con l'atto di opposizione, il ha eccepito: - l'illegittimità della “protezione Pt_1 plusvalore” per € 861,00, in quanto non pattuita;
- l'usurarietà della clausola determinativa degli interessi, con conseguente gratuità del prestito;
- l'incertezza della causa petendi nella domanda avversaria. Secondo il Tribunale, nel rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., in assenza di nullità rilevabili d'ufficio nel contratto in esame, il vaglio giudiziale non deve estendersi ad ulteriori motivi di opposizione, rispetto ai quali la c.t.u. si palesa esplorativa. 2.3. La documentazione contrattuale depositata dall'opposta fornisce prova del titolo negoziale a fondamento della domanda di condanna del Pt_1
Risulta documentalmente (cfr. all. 4 e 5 fascicolo opposta) che in data 18.2.2008 il Pt_1 aveva sottoscritto con la (avente causa dell'opposta) un contratto di prestito Parte_2 personale (n. 1314840) dell'importo di € 10.000,00, impegnandosi alla restituzione della somma complessiva di € 17.250,00, comprensivo delle spese di istruttoria (€ 250,00), della polizza assicurativa “protezione plusvalore” (€ 861,00) e degli interessi corrispettivi al TAN del 12,88% (per un totale di € 6.139,00), in n. 84 rate mensili, di cui le prime dodici dell'importo Par di € 149,00 e le successive dell'importo di € 214,75. L rappresentato all'opponente ammontava al 14,49%. L'obbligazione restitutoria prevedeva l'addebito delle rate sul conto corrente n. 079122030124 intestato al presso l'istituto di credito Pt_1 Controparte_3
L'art. 15 prevedeva, a titolo di mora, l'applicazione sulle somme dovute di interessi in
[...] misura pari al 2,5% per mese o frazione di mese, ma non superiore al massimo consentito per legge. Nel contratto (pag. 3 all. 4 cit.) si legge che il cliente aveva manifestato la volontà di aderire ai sensi dell'art. 1919 c.c. al programma assicurativo “Protezione Plusvalore”, accettando di rimborsare alla contraente il premio assicurativo secondo le modalità indicate nel prospetto del finanziamento.
3 Al di là del fatto che non vi è incertezza sulla causa petendi a fondamento della domanda giudiziale e che non è stata contestato il perfezionamento del contratto di prestito – comprovato anche dall'estratto conto in atti (all. 6 fascicolo opposta) - risulta evidentemente pattuita dal nche la copertura assicurativa “Protezione Plusvalore”, con addebito di un premio Pt_1 complessivo di € 861,00. Per cui non si tratta di una posta illegittimamente addebitata all'opponente. Al riguardo, merita condivisione il principio espresso da una parte della giurisprudenza di merito secondo cui quando il contratto assicurativo viene concluso contestualmente alla concessione del finanziamento, il costo del prodotto assicurativo deve esser ricompreso nel calcolo del TAEG, poiché la polizza, anche se espressamente indicata come facoltativa (diversamente dal caso di specie), deve intendersi obbligatoria, perché strumentale e necessaria ad ottenere quelle specifiche condizioni economiche di finanziamento (cfr. Trib. Benevento del 4.10.2022 n. 2144). Tuttavia, l'ISC (indicatore sintetico di costo per i contratti di credito al consumo, analogo al TAEG) è solo un indicatore del costo complessivo dell'operazione di finanziamento;
l'eventuale difformità tra l'ISC pattuito e quello applicato non invalida, neppure parzialmente, il contratto di prestito. Ciò in quanto non rappresentando una condizione economica del contratto, l'erronea indicazione non rende maggiormente oneroso il finanziamento per il cliente, che con il piano di ammortamento, l'indicazione del costo complessivo del finanziamento e dell'ammontare delle rate mensili ben viene reso edotto delle condizioni economiche che determinano l'obbligazione restitutoria da adempiere. Ulteriore corollario è dato dal fatto che l'ISC “non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art. 117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d'interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti” (cfr. Cass. n. 39169/2021). Nel caso di specie, poiché il contratto al vaglio era stato stipulato prima dell'entrata in vigore dell'art. 125 bis TUB (vigente dal 19.9.2010), l'erronea indicazione dell' può avere Pt_4 soltanto conseguenze risarcitorie, ma solo se il cliente “prova che, ove gli fosse stato correttamente rappresentato il costo complessivo del credito, non avrebbe stipulato il contratto di finanziamento (ad esempio, perchè lo avrebbe stipulato con altro intermediario, le cui indicazioni relativamente all' fossero state veritiere, ma apparentemente superiori)” Pt_4
(Trib. Siena del 5.12.2019 n. 1215). Domanda risarcitoria che qui non è stata spiegata dall'opponente. Perciò, l'opposizione è immeritevole di accoglimento in parte qua. 2.4. Anche il motivo di opposizione fondato sulla presunta usurarietà della clausola determinativa degli interessi non merita accoglimento. E' sufficiente evidenziare che il c.t.u. ha espressamente escluso l'usurarietà della clausola determinativa del tasso di mora “in quanto gli interessi pattuiti in contratto al momento della sua stipula, sommate le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo, le spese connesse (escluse solo imposte e tasse), risultano non usurari dato che complessivamente non sono superiori al tasso soglia” (così a pag. 15 c.t.u.). 2.5. Per tutte le ragioni suesposte l'opposizione deve esser respinta e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato provvisoriamente esecutivo, deve essere integralmente confermato.
4 3. Le spese di lite del presente giudizio di opposizione seguono la regola della soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al D.M. n. 55/2014 (aggiornato al DM n. 147/2022), avuto riguardo al valore della controversia (tra € 5.201,00 ed € 26.000,00) e ai parametri minimi per tutte le fasi processuali, alla luce della ridotta complessità delle questioni affrontate. Anche le spese di c.t.u., liquidate con decreto del 29.3.2024, seguono la regola della soccombenza e vanno poste definitivamente a carico dell'opponente. L'opposta ha, poi, domandato la maggiorazione del compenso prevista dall'art. 4, co. 1 bis, del D.M. n. 55/2014 (fino al 30%), spettante “quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto” (nella formulazione vigente). La maggiorazione richiesta non è, però, dovuta poiché gli atti difensivi depositati dall'opposta non contengono alcun collegamento ipertestuale (ad altri atti del fascicolo telematico o documenti) che consenta una consultazione dell'atto stesso più agevole rispetto ad un ordinario file .pdf.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna alla rifusione in favore di elle Parte_1 Controparte_1 spese di lite che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA se dovuta e c.p.a.;
- pone definitivamente le spese di c.t.u., liquidate con decreto del 29.3.2024, a carico di
. Parte_1
Così deciso in data 10/06/2025 Il Giudice
dott.ssa Claudia Tordo Caprioli
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Claudia Tordo Caprioli, ha emesso ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.r.g. 2372/2021 degli affari contenziosi, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 14.3.2025, e vertente TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e Parte_1 difeso dall'Avv. FERRI ALESSANDRO presso il cui domicilio digitale è elettivamente domiciliata giusta procura in calce all'atto di citazione;
opponente E in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avv. GRECO RAFFAELLA, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Daniele Scianca, sito in Terni, Corso del Popolo n. 79, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
opposta OGGETTO: credito al consumo CONCLUSIONI: per “Piaccia al Tribunale Ecc.mo accogliere la presente opposizione Parte_1
e, di conseguenza, revocare/annullare il decreto ingiuntivo in oggetto perché infondato tanto in fatto quanto in diritto. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.” per “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: Controparte_1
In via principale nel merito: Rigettare integralmente la svolta opposizione, poiché infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto emesso nei confronti del Sig. . In via subordinata nel merito: Rigettare le richieste formulate da Parte_1 parte opponente in quanto infondate in fatto e diritto, conseguentemente condannare il Sig.
al pagamento della somma di € 14.314,76 o in quella maggiore o minore Parte_1 somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre spese successive maturate e maturande nonché ai successivi interessi maturati e maturandi come indicati nel decreto ingiuntivo. In ogni caso: Con vittoria di spese di lite, maggiorate di rimborso forfettario (ex art. 4 c.
1-bis, D.M. del 10 marzo 2014, n. 55) diritti ed onorari, oltre IVA, CPA e successive occorrende.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE (ex artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.)
1 1. Con atto di citazione ex art. 645 c.p.c. ritualmente notificato il 6.4.2021 Pt_1 vocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Terni la er ivi
[...] Controparte_1 sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale Ecc.mo accogliere la presente opposizione e, di conseguenza, revocare/annullare il decreto ingiuntivo in oggetto perché infondato tanto in fatto quanto in diritto. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.” A sostegno delle rassegnate conclusioni, il educeva che: - il 29.9.2021 gli era stato Pt_1 notificato il decreto ingiuntivo n. 568/2021 emesso il 6.9.2021 dal Tribunale di Terni con cui gli era stato ingiunto il pagamento di € 14.314,76 oltre interessi e spese legali, sul presupposto dell'inadempimento dell'obbligazione restitutoria assunta con il contratto di prestito personale n. 1314840 del 18.2.2008 con la Plus Valore s.p.a., dante causa di parte opposta;
- il prospetto del finanziamento conteneva voci poco chiare, tra cui quella per la cd. “protezione plusvalore” per € 861,00; - il contratto era usurario, per cui l'opponente non era tenuto alla restituzione degli interessi ai sensi dell'art. 1815, co. 2, c.c., con la conseguenza che i pagamenti e già eseguiti dovevano imputarsi al rimborso del solo capitale. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 7.3.2022 si costituiva in giudizio la chiedendo in via principale il rigetto dell'opposizione in quanto Controparte_1 infondata e, in subordine, la condanna del l pagamento della somma di € 14.314,76 Pt_1
o di quella diversa ritenuta di giustizia, oltre interessi, con vittoria delle spese di lite. A tal fine, esponeva che: - il contratto n. 1314840 stipulato tra il Pt_1 Parte_2 aveva ad oggetto la un finanziamento di € 11.111,00 da rimborsare mediante corresponsione di n. 84 rate;
- il credito restitutorio era stato ceduto dalla alla Parte_2 CP_1 con contratto di cessione in blocco ex art. 58 TUB pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.
[...]
143 dell'11.12.2018; - la polizza assicurativa “protezione plusvalore” collegata al contratto di finanziamento era facoltativa, per cui non doveva essere ricompresa nel conteggio del Taeg;
- la pretesa creditoria era dimostrata dal contratto di finanziamento, dall'estratto conto dimostrativo dell'erogazione della somma finanziata, al correlato piano di ammortamento, dalla diffida e messa in mora inoltrata dalla dal prospetto riepilogativo Controparte_2 del credito;
- il tasso di interesse applicato non era indeterminato;
- l'erronea indicazione Par dell' non ha alcuna incidenza sulla validità del negozio ai sensi dell'art. 117 TUB, potendo essere fonte solo di responsabilità precontrattuale;
- l'opponente era stato reso edotto dell'impegno economico che avrebbe assunto con il finanziamento;
- nel caso di specie il Taeg era stato indicato al 14,49%; - non vi era prova dell'illegittima applicazione dei tassi denunciata dall'opponente; - i tassi di mora, applicati sul solo capitale, stornato degli interessi corrispettivi, erano inferiori ai tassi-soglia all'epoca vigenti;
- le contestazioni avversarie erano del tutto generiche. Con ordinanza dell'8.3.2022 il giudice dichiarava il decreto ingiuntivo opposto provvisoriamente esecutivo. La causa veniva istruita documentalmente, nonché mediante consulenza tecnica d'ufficio di tipo contabile, a cura della dott.ssa depositata il 14.2.2024. Persona_1
Con provvedimento del 9.4.2024 veniva sottoposta alle parti una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. (“-pagamento da parte del della somma di euro 13.000,00 a Pt_1 favore della opposta;
- pagamento delle spese legali nella misura di euro 1.500,00, oltre accessori di legge;
-spese della ctu definitivamente poste a carico di entrambe le parti nella
2 misura del 50% ciascuno”), a cui la parte opponente non aderiva. Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 14.3.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, il giudice tratteneva la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190, co. 2, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali (40) e memorie di replica (20).
2. L'opposizione non merita accoglimento per i motivi di seguito illustrati. 2.1. Prima di procedere all'esame della fattispecie concreta, giova ricordare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. e ribadite dalla Suprema Corte (cfr. S.U. n. 13533 del 30.10.2001). Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza -e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato- mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi impeditivi o modificativi del credito azionato in sede monitoria. 2.2. Con l'atto di opposizione, il ha eccepito: - l'illegittimità della “protezione Pt_1 plusvalore” per € 861,00, in quanto non pattuita;
- l'usurarietà della clausola determinativa degli interessi, con conseguente gratuità del prestito;
- l'incertezza della causa petendi nella domanda avversaria. Secondo il Tribunale, nel rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., in assenza di nullità rilevabili d'ufficio nel contratto in esame, il vaglio giudiziale non deve estendersi ad ulteriori motivi di opposizione, rispetto ai quali la c.t.u. si palesa esplorativa. 2.3. La documentazione contrattuale depositata dall'opposta fornisce prova del titolo negoziale a fondamento della domanda di condanna del Pt_1
Risulta documentalmente (cfr. all. 4 e 5 fascicolo opposta) che in data 18.2.2008 il Pt_1 aveva sottoscritto con la (avente causa dell'opposta) un contratto di prestito Parte_2 personale (n. 1314840) dell'importo di € 10.000,00, impegnandosi alla restituzione della somma complessiva di € 17.250,00, comprensivo delle spese di istruttoria (€ 250,00), della polizza assicurativa “protezione plusvalore” (€ 861,00) e degli interessi corrispettivi al TAN del 12,88% (per un totale di € 6.139,00), in n. 84 rate mensili, di cui le prime dodici dell'importo Par di € 149,00 e le successive dell'importo di € 214,75. L rappresentato all'opponente ammontava al 14,49%. L'obbligazione restitutoria prevedeva l'addebito delle rate sul conto corrente n. 079122030124 intestato al presso l'istituto di credito Pt_1 Controparte_3
L'art. 15 prevedeva, a titolo di mora, l'applicazione sulle somme dovute di interessi in
[...] misura pari al 2,5% per mese o frazione di mese, ma non superiore al massimo consentito per legge. Nel contratto (pag. 3 all. 4 cit.) si legge che il cliente aveva manifestato la volontà di aderire ai sensi dell'art. 1919 c.c. al programma assicurativo “Protezione Plusvalore”, accettando di rimborsare alla contraente il premio assicurativo secondo le modalità indicate nel prospetto del finanziamento.
3 Al di là del fatto che non vi è incertezza sulla causa petendi a fondamento della domanda giudiziale e che non è stata contestato il perfezionamento del contratto di prestito – comprovato anche dall'estratto conto in atti (all. 6 fascicolo opposta) - risulta evidentemente pattuita dal nche la copertura assicurativa “Protezione Plusvalore”, con addebito di un premio Pt_1 complessivo di € 861,00. Per cui non si tratta di una posta illegittimamente addebitata all'opponente. Al riguardo, merita condivisione il principio espresso da una parte della giurisprudenza di merito secondo cui quando il contratto assicurativo viene concluso contestualmente alla concessione del finanziamento, il costo del prodotto assicurativo deve esser ricompreso nel calcolo del TAEG, poiché la polizza, anche se espressamente indicata come facoltativa (diversamente dal caso di specie), deve intendersi obbligatoria, perché strumentale e necessaria ad ottenere quelle specifiche condizioni economiche di finanziamento (cfr. Trib. Benevento del 4.10.2022 n. 2144). Tuttavia, l'ISC (indicatore sintetico di costo per i contratti di credito al consumo, analogo al TAEG) è solo un indicatore del costo complessivo dell'operazione di finanziamento;
l'eventuale difformità tra l'ISC pattuito e quello applicato non invalida, neppure parzialmente, il contratto di prestito. Ciò in quanto non rappresentando una condizione economica del contratto, l'erronea indicazione non rende maggiormente oneroso il finanziamento per il cliente, che con il piano di ammortamento, l'indicazione del costo complessivo del finanziamento e dell'ammontare delle rate mensili ben viene reso edotto delle condizioni economiche che determinano l'obbligazione restitutoria da adempiere. Ulteriore corollario è dato dal fatto che l'ISC “non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art. 117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d'interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti” (cfr. Cass. n. 39169/2021). Nel caso di specie, poiché il contratto al vaglio era stato stipulato prima dell'entrata in vigore dell'art. 125 bis TUB (vigente dal 19.9.2010), l'erronea indicazione dell' può avere Pt_4 soltanto conseguenze risarcitorie, ma solo se il cliente “prova che, ove gli fosse stato correttamente rappresentato il costo complessivo del credito, non avrebbe stipulato il contratto di finanziamento (ad esempio, perchè lo avrebbe stipulato con altro intermediario, le cui indicazioni relativamente all' fossero state veritiere, ma apparentemente superiori)” Pt_4
(Trib. Siena del 5.12.2019 n. 1215). Domanda risarcitoria che qui non è stata spiegata dall'opponente. Perciò, l'opposizione è immeritevole di accoglimento in parte qua. 2.4. Anche il motivo di opposizione fondato sulla presunta usurarietà della clausola determinativa degli interessi non merita accoglimento. E' sufficiente evidenziare che il c.t.u. ha espressamente escluso l'usurarietà della clausola determinativa del tasso di mora “in quanto gli interessi pattuiti in contratto al momento della sua stipula, sommate le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo, le spese connesse (escluse solo imposte e tasse), risultano non usurari dato che complessivamente non sono superiori al tasso soglia” (così a pag. 15 c.t.u.). 2.5. Per tutte le ragioni suesposte l'opposizione deve esser respinta e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato provvisoriamente esecutivo, deve essere integralmente confermato.
4 3. Le spese di lite del presente giudizio di opposizione seguono la regola della soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al D.M. n. 55/2014 (aggiornato al DM n. 147/2022), avuto riguardo al valore della controversia (tra € 5.201,00 ed € 26.000,00) e ai parametri minimi per tutte le fasi processuali, alla luce della ridotta complessità delle questioni affrontate. Anche le spese di c.t.u., liquidate con decreto del 29.3.2024, seguono la regola della soccombenza e vanno poste definitivamente a carico dell'opponente. L'opposta ha, poi, domandato la maggiorazione del compenso prevista dall'art. 4, co. 1 bis, del D.M. n. 55/2014 (fino al 30%), spettante “quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto” (nella formulazione vigente). La maggiorazione richiesta non è, però, dovuta poiché gli atti difensivi depositati dall'opposta non contengono alcun collegamento ipertestuale (ad altri atti del fascicolo telematico o documenti) che consenta una consultazione dell'atto stesso più agevole rispetto ad un ordinario file .pdf.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna alla rifusione in favore di elle Parte_1 Controparte_1 spese di lite che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA se dovuta e c.p.a.;
- pone definitivamente le spese di c.t.u., liquidate con decreto del 29.3.2024, a carico di
. Parte_1
Così deciso in data 10/06/2025 Il Giudice
dott.ssa Claudia Tordo Caprioli
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