Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 28/03/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere
Riunita in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter cpc, allo scadere dei termini per il deposito delle note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.143 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2024
TRA
, in persona del Ministro pro tempore, Parte_1
, in persona del Direttore pro Parte_2 tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona parte appellante contumace Parte_3
parte appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 2 aprile 2024 il Tribunale di Ancona, in funzione di Giudice del Lavoro, dichiarava il diritto di docente in servizio a tempo determinato, di usufruire del Parte_3 beneficio economico di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 (c.d. Carta Docente), maturato con riferimento agli anni scolastici 2017\2018, 2018\2019, 2019\2020, 2020/2021, 2021/2022 e
2022\2023, quindi condannava l'Amministrazione convenuta all'erogazione della relativa prestazione, nonché al pagamento delle spese di lite.
Il del merito ha impugnato la predetta decisione nella parte in cui Parte_1 aveva rigettato l'eccezione di prescrizione del diritto azionato dall'originario ricorrente rispetto all'anno scolastico 2017/2018; in proposito ha evidenziato che, rispetto al beneficio economico erogabile annualmente attraverso la Carta Elettronica del docente, il termine di prescrizione fosse quello breve quinquennale previsto dall'art.2948 n. 4 c.c., la cui iniziale decorrenza andava fissata
che per l'A.S. 2017/18, il ricorrente avesse assunto servizio a far data dal 2.10.2017, e che, dunque, il correlato diritto doveva essere fatto valere entro il
2.10.2022, ragione per cui, tenuto conto della data del deposito del ricorso (4.08.2023) e non rinvenendosi agli atti documenti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c., il diritto avrebbe dovuto considerarsi prescritto con riguardo all'a/s 2017/2018; che, pertanto, del tutto erroneamente il Tribunale aveva ritenuto applicabile alla fattispecie in oggetto il termine di prescrizione ordinaria decennale, in tal senso discostandosi dai chiari contenuti della sentenza della
Corte di Cassazione n.29961/23. Il appellante ha, pertanto, insistito per la riforma Parte_1
parziale della sentenza, in adesione alla sollevata eccezione, con vittoria di spese di lite. non si è costituito. Parte_3
Allo scadere del termine assegnato alle parti per il deposito delle note illustrative ex art. 127 ter cpc, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di non costituito nel presente grado Parte_3
di giudizio sebbene ritualmente citato.
Nel merito, l'appello è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
In seno alla pronuncia della Corte di Cassazione n. 29961/2023 del 27 ottobre 2023 sono stati elaborati i seguenti principi:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1,
o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . Parte_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art.1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Alla stregua dei surrichiamati principi si può affermare che, rispetto al rapporto dedotto in causa, per l'a. s. 2017/2018 è maturata la prescrizione quinquennale breve, perché effettivamente dal momento dell'assunzione dell'originario ricorrente a tempo determinato per tale anno scolastico, dunque a partire dal 2 ottobre 2017, costui ha avuto la possibilità di formulare la richiesta del beneficio, laddove il primo atto interruttivo risulta essere la notifica del ricorso giudiziale, successiva al suo deposito in data 4 agosto 2023.
In forza di quanto innanzi chiarito, e tenuto conto della pacifica circostanza che il lasso temporale compreso fra ottobre 2017 ed agosto 2023 è superiore al quinquennio, la domanda giudiziale inerente all'emolumento spettante per l'anno scolastico 2017/2018 va respinta, ed in tal senso va accolto il gravame.
In relazione ai margini di soccombenza dell'appellato, può essere adottato il regime della compensazione delle spese di lite nella misura di un quarto per il primo grado, con condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento dei tre quarti residui, mentre la contumacia dell'appellato in secondo grado consente di nulla disporre in suo favore, nei limiti della quota suddetta, per la presente fase
P. Q. M.
La Corte così provvede: 1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, dichiara estinto per prescrizione il diritto di Parte_3 di usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015, con
[...] riferimento all'anno scolastico 2017/2018; 2) compensa tra le parti le spese del giudizio nella misura di un quarto e condanna il convenuto al pagamento dei tre quarti residui, che Parte_1
liquida in favore di per il primo grado nel già ridotto importo di euro 900,00 oltre Parte_3
rimborso forfetario al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione;
nulla per le spese del presente grado
Ancona, 27 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente